Nel Regolamento d’ateneo può essere previsto che il Dipartimento non sia vincolato ad effettuare la chiamata del candidato che la Commissione ha collocato al primo posto in graduatoria.
TAR Puglia (Lecce), Sez. II, 20 aprile 2026, n. 601
Il Regolamento d'Ateneo può prevedere che il Dipartimento non sia vincolato ad effettuare la chiamata del candidato primo in graduatoria
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce – Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 611 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC tratta da Reginde;
contro
– l’Università del Salento – Lecce, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce, presso i cui uffici è domiciliata ex lege in Lecce, Via F. Rubichi, n. 39;
– l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato [#OMISSIS#] [#OMISSIS#], con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Duca D’Aosta, n. 19;
nei confronti
– di -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC tratta da Reginde;
e con l’intervento di
– Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecce, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio eletto presso il suo studio in Lecce, via Duca D’Aosta n. 19;
per l’annullamento
– della Deliberazione n. -OMISSIS- (all. 1), comunicata con nota del Rettore del 14.04.2025, con la quale il Consiglio di Amministrazione della Università del Salento ha disposto di non procedere alla chiamata della dott.ssa -OMISSIS- per la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario di Ruolo di II Fascia nel S.S.D Nefrologia;
– della nota del Rettore della Università del Salento del 14.04.2025;
– di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto, ancorché non conosciuto, ivi compresa la Delibera del Consiglio del Dipartimento di Medicina Sperimentale n. -OMISSIS-, i verbali della Commissione n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- della Commissione e la relazione finale della Commissione di Concorso del 28.10.2024 nei limiti e nella parte di interesse;
> nonché per l’accertamento e la condanna dell’Università degli Studi del Salento a riconoscere il diritto della dott.ssa -OMISSIS-, quale vincitrice di concorso, alla chiamata come Professore Universitario di Seconda Fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge 30 dicembre 2010 n. 240, per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di II Fascia, nel GSD 06/MEDS-08 (già S.C. 06/D2) “Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della alimentazione e del benessere” – SSD MEDS-08/B (già SSD MED/14) “Nefrologia” presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale dell’Università del Salento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università del Salento – Lecce, dell’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lecce e di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 aprile 2026 il dott. [#OMISSIS#] Sbolgi e uditi, per le parti, i difensori, come specificato nel relativo verbale di udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso r.g. n. 611 del 2025 di cui all’epigrafe, notificato il 27.05.2025 e depositato il 05.06.2025, la parte ricorrente ha domandato “l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari: (a) della deliberazione n. -OMISSIS- (all. 1), comunicata con nota del rettore del 14.4.2025 (all. 1 bis), con la quale il consiglio di amministrazione della università del Salento ha disposto di non procedere alla chiamata della dott. -OMISSIS- per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di ii fascia nel s.s.d nefrologia; (b) della nota del rettore della università del Salento del 14.04.2025 (all. 1 bis); (c) di ogni altro atto connesso, conseguente e presupposto, ancorché non conosciuto, ivi compresa la delibera del consiglio del dipartimento di medicina sperimentale n. -OMISSIS- (all. 2), i verbali della commissione n. -OMISSIS- (all. 3), n. -OMISSIS- (all. 4), n. -OMISSIS- (all. 5) e n. -OMISSIS- (all. 6) della commissione e la relazione finale della commissione di concorso del 28.10.2024 (all. 11) nei limiti e nella parte di interesse, e solo ove occorra nonché l’accertamento e la condanna dell’università degli studi del Salento a riconoscere il diritto della dott.ssa -OMISSIS-, quale vincitrice di concorso, alla chiamata come professore universitario di seconda fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per la copertura di n. 1 posto di docente universitario di ii fascia, nel gsd 06/meds-08 (già s.c. 06/d2) “endocrinologia, nefrologia e scienze della alimentazione e del benessere” – ssd meds-08/b (già ssd med/14) “nefrologia” presso il dipartimento di medicina sperimentale dell’università del Salento”.
1.1. Più precisamente, con il predetto atto introduttivo la parte ricorrente ha proposto quattro doglianze: con la prima censura, la stessa si duole della violazione degli artt. 16 e 18 della legge n. 240 del 2010 e del regolamento approvato con D.r. n. 345/2023 in quanto la funzione specifica clinico-assistenziale non costituisce un requisito di ammissione alla procedura selettiva; con la seconda censura, la parte ricorrente lamenta un vizio di eccesso di potere posto che la delibera impugnata si porrebbe in contraddizione con la relazione del responsabile del procedimento e con la nota del Rettore del 19.11.2024; con la terza censura, la parte ricorrente si duole – in sintesi – della violazione degli artt. 5 e 11 del regolamento approvato con D.r. n. 345/2023 posto che, da un lato, l’impegno in attività clinico-assistenziale non poteva qualificarsi come requisito di ammissione, ma piuttosto il relativo possesso consentiva di acquisire un punteggio premiale e, dall’altro lato, dato che il Dipartimento – in base alla disciplina regolamentare succitata – avrebbe dovuto proporre la chiamata a ruolo della dr.ssa -OMISSIS-, 1^ in graduatoria e vincitrice del concorso; con la quarta ed ultima censura, la parte ricorrente si duole ancora della violazione degli artt. 16 e 18 della legge n. 240 del 2010 e del regolamento approvato con D.r. n. 345/2023 insistendo sul fatto che l’espletamento dell’attività clinico assistenziale non possa qualificarsi come requisito di ammissione.
2. In data 05.06.2025, con atto di mero stile, si è costituita l’Università del Salento.
3. In data 11.06.2025, con atto di mero stile, si è costituita l’Asl di Lecce.
4. In data 17.06.2025, sempre con atto di mero stile, si è costituto in giudizio il dott. -OMISSIS-, evocato in giudizio come mera litis denuntiatio, il quale in pari data ha depositato una memoria con cui ha insistito per l’inammissibilità del ricorso, non essendo stata impugnata la delibera n. -OMISSIS-, e comunque per il rigetto dello stesso.
5. In data 19.06.2026, l’Asl di Lecce ha notificato e depositato un atto di intervento ad opponendum ove ha insistito per il rigetto del ricorso, stante l’evidente difetto in capo alla parte ricorrente della funzione specifica clinico-assistenziale e tenuto conto della discrezionalità del Dipartimento che può – come previsto dal regolamento di Ateneo – decidere di non proporre alcuna chiamata.
6. In data 20.06.2026, l’Università del Salento ha depositato una articolata memoria con cui ha evidenziato – in sostanza – le medesime circostanze fatte valere dall’Asl Lecce nell’atto di intervento e ha insistito per il rigetto del ricorso.
7. All’udienza camerale del 23.06.2026, la parte ricorrente ha rinunciato all’istanza cautelare e ha preannunciato la presentazione di una istanza di prelievo.
8. In vista dell’udienza pubblica, le parti hanno depositato le memorie ex art. 73 c.p.a. e, in particolare, la parte ricorrente ha eccepito in tale sede l’inammissibilità dell’atto di intervento dell’Asl per difetto di interesse concreto e specifico.
9. All’udienza pubblica del 13.04.2025, dopo la discussione, la causa è stata trattenuta in decisione.
10. Così sinteticamente ricostruito il quadro fattuale e processuale di riferimento, il Collegio, in conformità a quanto statuito dal Consiglio di Stato nella sua più autorevole composizione (cfr. ex multis Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria sentenza n. 4/11 e ribadito dalle sentenze sempre dell’Adunanza plenaria n. 9/14 e 5/2015), ritiene prioritariamente ex artt. 76, co. 4, c.p.a. e 276, co. 2, c.p.c., di dover scrutinare anzitutto l’eccezione di [#OMISSIS#] sollevata dalla parte ricorrente in ordine all’inammissibilità dell’atto di intervento ad opponendum spiccato dall’Asl.
10.1. L’eccezione è infondata.
10.2. Come più volte ribadito dalla giurisprudenza prevalente, secondo un consolidato orientamento del Consiglio di Stato (per tutte cfr. sez. IV, 10 febbraio 2017, n. 573), dal quale il Collegio non ritiene di doversi discostare, “per l’ammissibilità dell’intervento ad opponendum (sia in primo grado che, anche per la prima volta, in appello) è sufficiente che l’interventore possa vantare un interesse (anche) di mero fatto rispetto alla controversia, dipendente da quello azionato in via principale o ad esso accessorio, ovvero sotteso al mantenimento dei provvedimenti impugnati, che gli consenta di ritrarre un vantaggio indiretto e riflesso dalla reiezione del ricorso” (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 14 agosto 2024 sentenza n. 7141; Consiglio di Stato sez. IV, 01/12/2025, (ud. 25/09/2025- dep. 01/12/2025) – sentenza n. 9440).
10.3. Ebbene, nella specie, l’Asl di Lecce – avendo tra i compiti istituzionali proprio la titolarità e l’esercizio delle funzioni specifiche clinico-assistenziali di cui all’Allegato 1 del bando di concorso e difettando di tali competenze la parte ricorrente risultata prima in graduatoria – vanta certamente un interesse di fatto al mantenimento del provvedimento impugnato con cui il Dipartimento e il Consiglio di Amministrazione hanno deliberato di non procedere alla chiamata per il posto messo a concorso.
10.4. Ciò peraltro è confermato dalla mera lettura della delibera n. -OMISSIS- ove si precisa che “l’attività clinico-assistenziale, funzionale alle attività di ricerca e ai compiti didattici, dovrà essere svolta presso l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Lecce nell’ambito della Nefrologia, nelle more della costituzione dell’Azienda ospedaliera Universitaria di Lecce in relazione alla normativa vigente”.
10.5. Di qui l’infondatezza della predetta eccezione.
11. Ciò posto, si può ora passare all’esame del merito e superare – per esigenze di economia processuale – le ulteriori eccezioni in [#OMISSIS#] (formulate dalla parte resistente e dal dott. -OMISSIS-), data l’infondatezza delle censure proposte con l’atto introduttivo del presente giudizio.
12. Nel merito, il ricorso va respinto, stante – come detto – l’infondatezza delle doglianze proposte le quali – essendo strettamente connesse – possono essere scrutinate congiuntamente.
12.1. Anzitutto, il Collegio ritiene opportuno richiamare la disciplina normativa di riferimento, anche per comprendere le competenze rispettivamente spettanti alla Commissione ed al Dipartimento alla luce altresì del regolamento dell’Ateneo salentino.
12.2. Com’è noto, nella specie viene in rilievo l’art. 18, rubricato “Chiamata dei professori”, e in particolare per quanto qui rileva, il comma 1, lett. a) ed e), della legge n. 240/2010.
12.3. Tale norma primaria sancisce espressamente che “1. le università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell’11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri: a) pubblicità del procedimento di chiamata sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito dell’ateneo e su quelli del Ministero e dell’Unione europea; specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico disciplinari; informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e i doveri e sul relativo trattamento economico e previdenziale; (…) e) formulazione della proposta di chiamata da parte del dipartimento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e di seconda fascia per la chiamata dei professori di seconda fascia, e approvazione della stessa con delibera del consiglio di amministrazione”.
12.4. In sintesi, l’art. 18, co. 1, della legge n. 240/2010 rimette la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia ai regolamenti di ateneo, nel rispetto di una serie di criteri.
12.5. Il regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, approvato dall’Università del Salento con D.R. n. 345/2023, risponde al modello previsto dal legislatore, prevedendo tuttavia alcune specificazioni.
12.6. Per quanto di interesse, l’art. 5 del succitato regolamento, al comma 1, precisa che “la delibera relativa alla proposta di chiamata (di competenza del Dipartimento responsabile dei Settori scientifico‐disciplinari ricompresi nel Settore concorsuale in cui si intende attivare la procedura cfr. 4 del D.R. n. 345/2023 – nella specie, il Dipartimento di Medicina Sperimentale –), oltre alla scelta del tipo di procedura, contiene le seguenti indicazioni: a) il settore concorsuale per il quale viene richiesto il posto; b) l’eventuale indicazione di uno o più settori scientifico‐disciplinari; c) le specifiche funzioni che il chiamato dovrà svolgere”. Inoltre, sempre all’art. 5 cit., al comma 2, si specifica che “è richiesto in aggiunta che: c14) per le procedure di reclutamento di area medica potrà essere valutato anche lo svolgimento di attività assistenziale in ambito sanitario”. All’art. 9 del D.r. n. 345/2023, ai commi 4 e 5 si evidenzia che “4. la Commissione giudicatrice con motivato giudizio analitico effettua la valutazione comparativa dei candidati e assegna un punteggio per ciascuno degli indicatori di cui all’art. 5, nella misura massima predefinita dal Dipartimento proponente e resa nota nel bando. 5. La Commissione, al termine dei lavori e con deliberazione assunta anche a maggioranza dei componenti, redige, in base agli esiti della valutazione di cui al precedente comma, una graduatoria di merito, ponendo al primo posto il candidato più qualificato o, in caso di procedura che preveda la copertura di più posti, i candidati più qualificati a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche per le quali è stata attivata la procedura”. Da ultimo, sempre per quanto qui di interesse, l’art. 11 del regolamento in questione sancisce che: “1. entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 6 dell’articolo 10 del presente Regolamento, il Dipartimento che ha attivato la procedura propone al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato che la Commissione ha collocato al primo posto in graduatoria o, nel caso in cui i posti messi a bando fossero più d’uno dei candidati che si siano collocati nei posti utili nella graduatoria di merito approvata dalla Commissione giudicatrice. 2. La proposta di cui al comma 1 è deliberata dal Dipartimento a maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata di professori di prima fascia, e dei professori di prima e seconda fascia, per la chiamata dei professori di seconda fascia. 3. Qualora nel termine di cui al comma 1 il Dipartimento non adotti alcuna delibera non potrà richiedere nei 2 anni successivi alla approvazione degli atti la chiamata per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale per i quali si è svolta la procedura”.
12.7. Nel caso di specie, in conformità con la normativa primaria e secondaria surrichiamata, con la delibera n. 70 del 27.03.2024 (cfr. doc. 2 della parte resistente) il Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo ha disposto l’istituzione, nell’ambito del Piano Triennale di Fabbisogni del Personale 2023-2025 e sulla base del documento “Programmazione personale docente e ricercatore 2024-2025”, di n. 1 posto per Professore associato per il settore concorsuale 06/D2 – Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della alimentazione e del benessere, SSD: MED/14 – Nefrologia.
12.8. A seguito del predetto inserimento, con delibera n. 67 del 2 maggio 2024 il Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale ha approvato l’attivazione della procedura selettiva per la quale è causa.
12.9. Nell’ambito della predetta delibera sono state individuate specificamente le funzioni e le attività che dovrà svolgere il Professore associato da individuare con procedura comparativa. Più precisamente, oltre all’impegno didattico e scientifico, al suddetto docente è richiesto un impegno clinico-assistenziale consistente in “attività clinico-assistenziale, funzionale alle attività di ricerca e ai compiti didattici, che dovrà essere svolta presso l’Azienda Sanitaria Locale (ASL) di Lecce nell’ambito della Nefrologia, nelle more della costituzione dell’Azienda ospedaliera Universitaria di Lecce in relazione alla normativa vigente”. Ciò risulta coerente con la natura del corso di Nefrologia presso la facoltà di Medicina e Chirurgia il quale – come evidenziato nella predetta delibera n. 67 – ha un “peso didattico di 3 CFU pari a 36 ore di lezione frontale e 25 ore di attività professionalizzante di tirocinio, e TAF Caratterizzante”.
12.10. Con D.R. n. 407 del 13.5.2024 (cfr. doc. n. 4 della parte resistente), pubblicato in pari data all’Albo on-line e sul sito web dell’Università, l’Ateneo ha, dunque, bandito il predetto posto previamente inserito nella programmazione triennale presso il Dipartimento di Medicina Sperimentale, ai sensi dell’art. 18, comma 4, della legge 30 dicembre 2010 n. 240, riportando nell’Allegato 1 la scheda concorsuale.
12.11. All’art. 1 del predetto bando è espressamente precisato che il predetto Allegato 1 “costituisce parte integrante e sostanziale del presente bando”.
12.12. E nell’allegato 1 – come detto, parte integrante e sostanziale della lex specialis –, in relazione al posto di Professore di 2^ fascia presso il Dipartimento di Medicina sperimentale per il S.C. 06/D2 “Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del benessere” – S.D. MED/14 “Nefrologia”, in perfetta corrispondenza con quanto indicato nella delibera n. 67 del 2 maggio 2024, è prevista, tra le funzioni specifiche da ricoprire (come richiesto dall’art. 18, co. 1, lett. a) della legge n. 240 del 2010), quella “clinico-assistenziale coerente con l’ambito del SSD MED/14”.
12.13. Sempre nel predetto allegato 1 si precisa poi al punto c14) che “per le procedure di reclutamento di area medica potrà essere valutato anche lo svolgimento di attività assistenziale in ambito sanitario con l’attribuzione di un punteggio massimo di 20 punti su 100” e tale criterio è stato poi effettivamente adottato – trattandosi di procedura di reclutamento in area medica – e specificato nell’ambito del primo verbale del 19.09.2024 redatto dalla Commissione giudicatrice.
12.14. Com’è noto, per giurisprudenza amministrativa [#OMISSIS#], “il bando, costituendo la lex specialis della procedura concorsuale oggetto di causa deve essere necessariamente interpretato in termini strettamente letterali, fungendo le regole ivi contenute come autovincolo per l’attività della P.A, a tutela dell’affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti” (cfr. ex multis, T.A.R. Lazio sez. V – Roma, 23/10/2023, sentenza n. 15640).
12.15. E nella specie, il bando – composto, come detto, in base all’art. 1 dello stesso anche dall’Allegato 1 il quale costituisce parte integrate e sostanziale dello stesso – prevedeva quale specifica funzione del profilo ricercato anche quella clinico-assistenziale la quale va, dunque, qualificata come “requisito tecnico minimo” da possedere sul piano esperienziale.
12.16. Peraltro, la richiesta della predetta specifica funzione è perfettamente coerente con la natura del profilo ricercato con la procedura selettiva in esame (rectius, un Professore di 2^ fascia presso il Dipartimento di Medicina sperimentale per il S.C. 06/D2 “Endocrinologia, Nefrologia e Scienze della Alimentazione e del benessere” – S.D. MED/14 “Nefrologia”) posto che, come specificato dalla giurisprudenza amministrativa, “l’attività assistenziale (non può pesare di meno) delle altre, vista la compenetrazione tra detta attività e quella didattico-scientifica per il personale medico universitario” (cfr. Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 5330 del 13.06.2024; Corte cost., 16 marzo 2001, n. 71; id., 16 maggio 1997, n. 136; id. 10 luglio 1981, n. 126; id., 2 giugno 1977, n. 103).
12.17. Nel caso di specie, la Commissione giudicatrice in un primo momento – come emerge dalla lettura del verbale n. -OMISSIS- (cfr. doc. 3 della parte ricorrente) –, attenendosi rigorosamente alle prescrizioni della lex specialis, nell’ambito della propria discrezionalità tecnica, ha attribuito alla parte ricorrente 59 punti (punteggio più alto del -OMISSIS- senza attività assistenziale in quanto farmacista) 2), mentre alla parte controinteressata ha assegnato 51 punti (punteggio più basso della -OMISSIS- con presenza di attività assistenziale in quanto nefrologo) ed ha poi evidenziato come la parte ricorrente fosse idonea a ricoprire solo 2 su 3 delle funzioni specifiche richieste dal bando; di contro, come la parte controinteressata dovesse ritenersi idonea a ricoprire tutte e 3 le funzioni (didattiche, scientifiche e cliniche) per le quali è stato bandito il posto e, pertanto, l’ha dichiarata vincitrice (cfr. -OMISSIS- relazione finale del 10.11.2024). Nondimeno, a seguito della relazione del responsabile del procedimento del 13.11.2024 (cfr. doc. 12 della parte ricorrente) e della nota del Rettore dell’Ateneo del 20.11.2024 (cfr. doc. 9 della parte ricorrente) (nelle quali è stato evidenziato come la parte ricorrente dovesse risultare la vincitrice della procedura in quanto le funzioni specifiche declinate nel bando non erano da qualificare come requisiti di ammissione/idoneità e in quanto non era previsto un punteggio minimo per la funzione clinico-assistenziale), la Commissione giudicatrice – come emerge dal verbale -OMISSIS- –, pur evidenziando nuovamente che la parte ricorrente non ha competenze con riguardo all’attività assistenziale in quanto farmacista, l’ha dichiarata vincitrice della procedura avendo riportato comunque il punteggio più alto.
12.18. Ciò chiarito, conclusa la prima fase della predetta procedura selettiva, la normativa primaria letta congiuntamente alla normativa regolamentare di riferimento (cfr. art. 18 della legge n. 240 del 2010 e l’art. 11 del regolamento per la chiamata dei Professori di ruolo di I e II fascia dell’Università del Salento), prevede che si apra una seconda fase in cui spetta al Dipartimento che ha attivato la procedura proporre al Consiglio di Amministrazione la chiamata del candidato che la Commissione ha collocato al primo posto in graduatoria. Tale proposta non è obbligatoria come emerge chiaramente dalla mera lettura dell’art. 11, comma 3, del regolamento citato ove si prevede che “qualora nel termine di cui al comma 1 il Dipartimento non adotti alcuna delibera non potrà richiedere nei 2 anni successivi alla approvazione degli atti la chiamata per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale per i quali si è svolta la procedura”.
12.19. È evidente, dunque, che – per come disciplinato nel regolamento in questione – il Dipartimento non sia in alcun modo vincolato ad effettuare la predetta proposta, bensì possa – operando un vaglio sulla regolarità della procedura selettiva e di opportunità (che non si sovrappone alla valutazione effettuata dalla Commissione esaminatrice) – decidere di non adottare alcuna delibera in proposito o comunque di non coprire il posto come prescritto dall’art. 11, comma 3, del regolamento adottato dall’Ateneo.
12.20. Ebbene, nella specie, con la delibera n. -OMISSIS- qui impugnata, il Dipartimento di Medicina sperimentale, con motivazione congrua logica e coerente (non sovrapponendosi alle valutazione del seggio di gara, ma tenendo conto di quanto accertato oggettivamente dallo stesso: rectius, l’assenza di competenze clinico-assistenziali), preso atto del giudizio complessivo riportato nel Verbale n. -OMISSIS- dalla Commissione Valutatrice in merito alla Dott.ssa -OMISSIS- in cui è evidenziato che “la candidata non possiede attività assistenziali nel settore di riferimento in quanto laureata in Farmacia (LM-13) e pertanto non possiede una delle 3 funzioni declinate nell’allegato 1 del bando di concorso” e tenuto conto delle necessità didattico-scientifiche-clinico assistenziali evidenziate dal Consiglio di Dipartimento di Medicina Sperimentale (delibera n. 67 del 2/5/2024), ha proposto al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, ai sensi dell’art. 11 del “Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo di prima e di seconda fascia”, di non procedere alla chiamata della Dott.ssa –OMISSIS-. Il Consiglio di Amministrazione – a sua volta – con la delibera n. -OMISSIS- – anch’essa impugnata – riprendendo le medesime motivazioni della delibera n. -OMISSIS- ha deliberato di non procedere alla chiamata per la copertura di n. 1 posto di Professore Universitario di ruolo di II fascia nel S.S.D. Nefrologia.
12.21. Tutto ciò considerato, dalla disamina dell’ordito normativo di riferimento, emerge con tutta evidenza come il Dipartimento competente non sia in alcun modo vincolato ad effettuare la proposta al Consiglio di Amministrazione di procedere alla chiamata, potendo – come previsto dall’art. 11, comma 3, del regolamento cit. – optare per la non copertura del posto oggetto della procedura di selezione con l’effetto di non poter richiedere “nei 2 anni successivi alla approvazione degli atti la chiamata per la medesima fascia e per il medesimo settore concorsuale per i quali si è svolta la procedura”.
12.22. Nella specie, peraltro, le delibere impugnate risultano logicamente e congruamente motivate e sono coerenti con le funzioni specifiche delineate – per il posto oggetto della procedura – nella delibera n. -OMISSIS- e cristallizzate nel bando di gara e, precisamente, all’Allegato 1 – parte integrante e sostanziale del bando cfr. art. 1 del D.r. n. 345/2023 – e nel verbale n. 1 in cui la Commissione giudicatrice ha delineato i criteri di selezione, prevedendo espressamente un punteggio per la funzione clinico-assistenziale.
12.23. È evidente, dunque, come sulla base della predetta disciplina di riferimento, non possa ritenersi in alcun modo insorto in capo alla parte ricorrente – sulla base della mera collocazione in graduatoria al primo posto – un diritto all’assunzione posto che – come precisato dallo stesso seggio di gara – la stessa “non possiede attività assistenziali nel settore di riferimento in quanto laureata in Farmacia (LM-13) e pertanto non possiede una delle 3 funzioni declinate nell’allegato 1 del bando di concorso”.
12.24. Di qui la piena legittimità della scelta discrezionale e di opportunità operata prima dal Dipartimento di medicina sperimentale e poi del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo e, la conseguente, reiezione del ricorso in esame.
13. Le spese di lite possono essere compensate, stante la peculiarità della vicenda e la novità delle questioni esaminate. Quanto al -OMISSIS-, trattandosi di mera denuntiatio litis, il Collegio ritiene che non si possa disporre nulla sulle spese di lite (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 11/03/2022, sentenza n. 1743).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Puglia – Lecce – (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa le spese di lite.
Nulla sulle spese di lite con riguardo al -OMISSIS-.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2026, con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Referendario
OMISSIS, Referendario, Estensore
Pubblicato il 20 aprile 2026

