REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3018 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituita in giudizio;
per l’annullamento
del provvedimento disciplinare Prot. n. OMISSIS del 04.10.2024, nella parte in cui si comunicava la sanzione disciplinare ai sensi dell’art. 32 del Regolamento Didattico di Ateneo, consistente nel posticipo del conseguimento del Diploma del Master di 1 anno, dal 13 dicembre 2024 al 12 dicembre 2025, e la conseguente esclusione dalla cerimonia di consegna dei Diplomi;
nonché ogni atto presupposto, prodromico e consequenziale in esso compreso l’inserimento del predetto Provvedimento disciplinare «[…] nel Suo fascicolo personale e comunicato agli uffici interessati della Direzione Students Outreach & Support, della Direzione Market & Partners, dell’ISU -OMISSIS-e alla Commissione di laurea in sede di discussione della tesi di laurea/valutazione del lavoro finale»;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ Università -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 maggio 2025 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente, studente del 1 anno del Master di I° Livello in Marketing e Comunicazione all’Università -OMISSIS-nell’anno accademico 2023-2024, ha impugnato il provvedimento disciplinare del “posticipo del conseguimento del Diploma di Master di 1 anno, dal 13 dicembre 2024 al 12 dicembre 2025, e la conseguente esclusione dalla cerimonia di consegna dei Diplomi”, adottato dall’Università -OMISSIS- con atto Prot. n. OMISSIS, del 4 ottobre 2024, unitamente agli atti presupposti, prodromici e consequenziali, compreso l’inserimento del Provvedimento disciplinare «[…] nel Suo fascicolo personale e comunicato agli uffici interessati della Direzione Students Outreach & Support, della Direzione Market & Partners, dell’ISU -OMISSIS-e alla Commissione di laurea in sede di discussione della tesi di laurea/valutazione del lavoro finale»
Il procedimento sanzionatorio veniva avviato con comunicazione di avvio del procedimento del 16 settembre 2024, in cui si contestava al ricorrente uno scambio di messaggi “in una chat di gruppo” [chat “-OMISSIS-”] “condivisa con alcuni compagni su un social network”, contenenti “commenti offensivi e lesivi della dignità della persona nei confronti di una studentessa della -OMISSIS-”.
Veniva quindi contestato il “rilievo disciplinare, considerato che le norme di comportamento degli studenti iscritti presso l’Università impongono condotte ispirate a criteri di probità e decoro e sanzionano comportamenti posti in violazione di tali criteri”.
In sede di audizione, il ricorrente ha dichiarato “di aver scambiato con suoi colleghi ‘molto intimi’, nell’ambito di una chat privata, commenti di pessimo gusto su una compagna del Master.
Ammette che il clima goliardico instauratosi nella chat li abbia spinti ‘fuori dalle righe’ e dichiara di prendere le distanze dai commenti che ha scritto. Racconta che uno dei colleghi ha aggiunto nella chat la suddetta compagna pensando che lei non potesse vedere il contenuto scritto precedentemente nella chat. Sostiene che l’intento non fosse di offendere direttamente la compagna e aggiunge che, una volta accortisi dell’errore, lui e i compagni avevano provveduto a rimuovere la ragazza dalla chat”.
All’esito dell’istruttoria procedimentale, il collegio di disciplina, qualificando la condotta del ricorrente “una grave ed intollerabile violazione dei doveri di comportamento dello studente e che l’Università -OMISSIS-non intende tollerare condotte discriminatorie e sessiste”, ha applicato, ai sensi dell’art. 32 del Regolamento Didattico di Ateneo la sanzione sopra descritta, nonché l’inserimento del predetto Provvedimento disciplinare «[…] nel Suo fascicolo personale e comunicato agli uffici interessati della Direzione Students Outreach & Support, della Direzione Market & Partners, dell’ISU -OMISSIS-e alla Commissione di laurea in sede di discussione della tesi di laurea/valutazione del lavoro finale»,
Con il presente ricorso, ritualmente e tempestivamente notificato e depositato, sono stati impugnati gli atti in epigrafe, articolando i seguenti motivi: erronea applicazione del codice di condotta degli studenti dell’Università -OMISSIS- -OMISSIS-”– violazione di legge – eccesso di potere – travisamento ed erronea valutazione dei fatti denunciati- omessa istruttoria, carenza di motivazione e/o motivazione apparente e/o perplessa.
I motivi di illegittimità sono stati suddivisi in quattro punti.
Nel primo punto il ricorrente afferma che la Commissione prima e il Consiglio Accademico dopo, avrebbero effettuato una valutazione frettolosa e parziale basandosi su fatti e circostanze non veritiere, dando per scontata la veridicità delle affermazioni della collega destinataria dei commenti, senza alcuna verifica e/o istruttoria e senza dare la possibilità al ricorrente e ai suoi amici di difendersi (violazione del diritto difesa), avendo omesso di portare a loro conoscenza i fatti loro contestati.
Nel secondo punto si deduce l’illegittimità della sanzione, poiché basata su presupposti erronei, contraddittori e su circostanze generiche e astratte, in quanto ai sanzionati non sarebbero mai stati esposti chiaramente i fatti loro contestati.
La sanzione sarebbe stata adottata anche prendendo in considerazione altri fatti, mai contestati prima dell’audizione, in violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito.
Nel terzo sotto motivo parte ricorrente deduce l’illegittimità della sanzione in quanto la motivazione sarebbe apparente, perplessa e/o inesistente, e comunque applicata in violazione di norme: infatti non vi sarebbe alcuna affermazione discriminatoria, non sarebbe mai stato fatto nella chat alcun riferimento alla -OMISSIS-e soprattutto non sarebbero mai state rivolte minacce alla compagna di corso.
Nel quarto sotto-motivo contesta il presupposto per l’inasprimento determinato dall’allarme “ingenerato nella studentessa segnalante e dell’umiliazione che essa ha sofferto dal punto di vista esistenziale e psicologico».
Si è costituita in giudizio l’Università intimata, sollevando eccezione di inammissibilità del ricorso, per violazione dell’art. 40 c.p.a., stante la genericità dei motivi.
Nel merito ha chiesto il rigetto del ricorso, in quanto infondato.
Con ordinanza n. 1484 del 17.12.2024 è stata fissata l’udienza di merito, respingendo la domanda cautelare.
All’udienza pubblica del 13 maggio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
DIRITTO
1) Il presente ricorso è stato proposto avverso la sanzione disciplinare inflitta dall’Università -OMISSIS-, consistente nel posticipo del conseguimento del Diploma di Master di 1 anno e conseguente esclusione dalla cerimonia di consegna dei Diplomi.
L’eccezione sollevata dalla difesa dell’Università intimata, di inammissibilità del ricorso per violazione dell’art. 40 c.p.a., essendo il ricorso “strutturato con delle premesse e una parte che mescola indistintamente elementi di fatto e considerazioni in diritto” è infondata.
In tema di inammissibilità del ricorso introduttivo per genericità delle censure, al di là e a prescindere dalla adozione di specifiche formule sacramentali, ciò che rileva ai fini della specificità e ammissibilità dei mezzi di gravame è la loro idoneità a rendere comprensibile e percepibile la critica che si muove alla azione dei pubblici poteri, sia con riferimento alle fonti normative, sia in punto di ragionevolezza, logicità e coerenza dell’iter procedimentale seguito, ovvero della insussistenza dell’eccesso di potere nelle sue disparate forme sintomatiche (in tal senso ex multis T.A.R. Milano , sez. IV, 18/09/2023 , n. 2095).
Si aggiunga che la comprensibilità e intellegibilità delle censure sono confermate dalle stesse difese “nel merito” spiegate dalla Amministrazione.
2) Il ricorso nondimeno, benché ammissibile, non è fondato
Nelle prime due censure, che possono essere esaminate congiuntamente per la stretta connessione, parte ricorrente deduce il difetto di istruttoria e di motivazione della sanzione nonché la violazione del diritto di difesa.
Secondo la prospettazione del ricorrente alla base della sanzione vi sarebbero “fatti diversi dalle conversazioni scambiate nella chat”, fatti che non sarebbero mai stati contestati.
Il motivo è infondato.
Il ricorrente, unitamente ai suoi colleghi, è stato chiamato a rispondere solo di quanto avvenuto nella chat, mentre le altre circostanze descritte nella segnalazione della studentessa, relative al pregiudizio sul rendimento accademico, non sono state oggetto di contestazione, né sono state valutate ai fini della sanzione disciplinare.
E’ sufficiente raffrontare la comunicazione del 16.1.2024, il verbale del consiglio accademico del 1° ottobre 2024 e il provvedimento finale, per rilevare l’infondatezza della prospettazione del ricorrente: il fatto posto a base della contestazione e quindi della sanzione è solo la vicenda delle conversazioni in chat.
Si osserva anche che la contestazione disciplinare risulta formulata in termini funzionali all’esercizio del diritto di difesa: è delineato in modo chiaro fin dall’atto di avvio del procedimento la condotta contestata e la violazione delle disposizioni del Codice di comportamento, che “impongono condotte ispirate a criteri di probità, dignità e decoro e sanzionano comportamenti posti in violazione di tali criteri”.
L’infondatezza della prospettazione di parte ricorrente comporta anche il rigetto della censura relativa alla violazione del diritto di difesa: l’Università, fin dalla comunicazione di avvio del procedimento, ha reso edotto il ricorrente dei fatti per i quali veniva avviato il procedimento disciplinare, cioè le affermazioni contenute nella chat il “-OMISSIS-”, e proprio con riferimento a tali fatti il ricorrente ha avuto la facoltà di presentare osservazioni e ha scelto di partecipare all’audizione, durante la quale ha comunque ammesso il fatto di aver scritto commenti sulla compagna, pur per spirito goliardico.
3) Nel terzo punto parte ricorrente deduce l’illegittimità della sanzione in quanto la motivazione sarebbe apparente, perplessa e/o inesistente e comunque applicata in violazione di norme.
Secondo la tesi di parte ricorrente, non sarebbero mai state contestate frasi “discriminatorie”, nelle conversazioni non vi sarebbe alcun riferimento alla -OMISSIS-e/o a studenti della -OMISSIS-, per cui non potrebbe essere invocata la disciplina regolamentare.
Contesta in particolare l’applicabilità del Regolamento didattico di Ateneo, nella parte in cui prevede i comportamenti sanzionabili (nel caso di specie il punto 14, “Comportamenti o dichiarazioni di contenuto o carattere discriminatorio (anche attraverso l’utilizzo di social network o analoghi strumenti di comunicazione in cui sia esplicita la qualifica di studente -OMISSIS-o sia comunque desumibile oggettivamente)”.
Anche questi profili di illegittimità sono infondati.
L’art. 16, comma 1, del r.d.l. 20 giugno 1935, n.1071 stabilisce che “La giurisdizione disciplinare sugli studenti spetta al rettore o direttore, al senato accademico ed ai consigli di facoltà o scuola, e si esercita anche per fatti compiuti dagli studenti fuori della cerchia dei locali e stabilimenti universitari, quando essi siano riconosciuti lesivi della dignità e dell’onore, senza pregiudizio delle eventuali sanzioni di legge”.
L’Università ha poi un Codice di comportamento in cui è statuito che “L’integrità accademica deve essere un principio di comportamento fondamentale per tutti gli studenti -OMISSIS-, che devono adempiere agli impegni formativi che assumono con l’iscrizione all’Università -OMISSIS-.
Essi devono inoltre comportarsi in modo da poter sostenere con successo lo studio e le prove di verifica dell’apprendimento (quiz, test, prove scritte, esami o tesi), devono rispettare l’integrità personale e la dignità altrui, nonché i luoghi in cui l’apprendimento, la ricerca e la vita dell’università in genere si svolgono, come previsto dal Codice d’Onore (Honor Code).”
Il Codice di comportamento sanziona “Comportamenti o dichiarazioni di contenuto o carattere discriminatorio (anche attraverso l’utilizzo di social network o analoghi strumenti di comunicazione in cui sia esplicita la qualifica di studente -OMISSIS-o sia comunque desumibile oggettivamente)”, con la “Sospensione dalla partecipazione agli esami di profitto e/o laurea fino a sei mesi oppure esclusione dall’Università da uno a tre anni”.
Nel Capo III – Sanzioni disciplinari – del Regolamento didattico di Ateneo, l’art. 32 “Doveri di comportamento e di buona condotta”, prevede che “Gli studenti iscritti all’Università -OMISSIS-sono tenuti a soddisfare gli impegni formativi assunti con l’iscrizione Sono inoltre tenuti a osservare i doveri di buona condotta prescritti dall’Honor Code dell’Università -OMISSIS-e dal Codice di comportamento degli studenti dell’Università -OMISSIS-, così come integrati dalla tabella degli illeciti e delle sanzioni”.
In detta tabella sono tipizzate le condotte sanzionabili, tra cui al punto 14, “Comportamenti o dichiarazioni di contenuto o carattere discriminatorio (anche attraverso l’utilizzo di social network o analoghi strumenti di comunicazione in cui sia esplicita la qualifica di studente -OMISSIS-o sia comunque desumibile oggettivamente)”.
Dal quadro normativo sopra descritto, si deduce che la normativa statale e interna attribuiscono pacificamente la “giurisdizione” disciplinare dell’Ateneo rispetto ai comportamenti degli studenti, lesivi dell’integrità personale e della dignità altrui, perpetrati in danno di altri studenti, a prescindere da dove tali comportamenti si siano realizzati.
Il bene giuridico protetto dalla normativa statale e interna non è solo la reputazione dell’Università -OMISSIS-, ma soprattutto (a maggior ragione) l’integrità personale e la dignità dei suoi studenti (in tal senso si è già pronunciata questa Sezione con la sent. n. 2986/2024).
Nel caso in esame, la creazione e la partecipazione ad una chat, realizzata da soggetti la cui qualifica di studenti della -OMISSIS- era desumibile oggettivamente, contenente frasi gratuitamente volgari, rivolte verso una compagna di corso, lesive della sua dignità e, come ha rimarcato il consiglio di disciplina, “sessiste” e in quanto tali discriminatorie, viola proprio il dovere di rispettare l’integrità personale e la dignità altrui, nei confronti di altri studenti, indipendentemente dal luogo o dalla modalità con cui detti comportamenti sono stati posti in essere.
Proprio perché i fatti si sono svolti in un ambito comunque collegato con la realtà universitaria, tra studenti del medesimo corso, non può dubitarsi della competenza sanzionatoria dell’Università.
Infondata è poi l’affermazione di parte ricorrente secondo cui la ricostruzione dei fatti ad opera del Consiglio Accademico sarebbe erronea, laddove afferma che “tutti gli studenti sopra elencati hanno partecipato a uno scambio di messaggi dal contenuto ripugnante e inaccettabile, grevi di allusioni sessuali aggressive e di minacce nei confronti di una compagna di corso, ed erano tutti concordi nell’attirarla e ammetterla nella loro chat di gruppo, al fine di renderla oggetto di comportamento oggettivamente abusivi e discriminatori”.
La semplice lettura dei messaggi nella chat dimostra che tutti i componenti hanno partecipato al dibattito, hanno espresso consenso ad invitare la collega nella chat, hanno condiviso la finalità denigratoria di detto invito e nessuno si è dissociato dall’iniziativa.
4) Nel quarto sotto-motivo parte ricorrente contesta il presupposto per l’inasprimento determinato dall’allarme “ingenerato nella studentessa segnalante e dell’umiliazione che essa ha sofferto dal punto di vista esistenziale e psicologico”.
Secondo parte ricorrente, la sanzione sarebbe stata ingiustamente inasprita, per fatti non veritieri e assolutamente privi di prova, quali quelli denunciati dalla compagna di corso.
Anche questa censura non è fondata.
L’Università ha applicato la sanzione del differimento per quanto contestato rispetto alla chat: si tratta di fatti che costituiscono non solo una grave e intollerabile violazione dei doveri di comportamento dello studente, ma integrano anche condotte discriminatorie e sessiste.
L’inasprimento è stato determinato dal contenuto dei messaggi, dalla modalità di invito della compagna di corso e dalla finalità sessista, come emerge dalla chiara motivazione.
Si tratta di una valutazione di merito, propria dell’Amministrazione, cui spetta, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l’infrazione e il fatto e determinare la sanzione, in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità, con una scelta insindacabile nel merito da parte del giudice amministrativo, ma soltanto in sede di legittimità nelle ipotesi in cui risulti abnorme o illogico in rapporto alle risultanze dell’istruttoria (Cons. Stato, sez. IV, 4 ottobre 2018, n. 5700, Sez. II, 15 maggio 2020, n. 3112).
Nel caso di specie non è dato ravvisare alcun profilo di irragionevolezza né in ordine all’an della sanzione né al tipo di sanzione comminata, avendo il provvedimento impugnato tenuto conto della condotta del ricorrente, che ha comunque partecipato fattivamente alla commissione dell’illecito disciplinare, sia pure con modalità diverse rispetto ai colleghi: nel provvedimento si precisa infatti che è comune a tutti “lo scambio di messaggi dal contenuto ripugnante e inaccettabile, grevi di allusioni sessuali aggressive e di minacce nei confronti di una loro compagna di corso, ed erano tutti concordi nell’attirarla e ammetterla nella loro chat di gruppo, al fine di renderla oggetto di comportamenti oggettivamente abusivi e discriminatori”.
La sanzione applicata quindi a tutti i componenti della chat non si rivela illogica, considerando altresì che “i quattro studenti hanno riconosciuto come errore l’aver aggiunto la compagna nella chat, ma non hanno riconosciuto con la stessa consapevolezza la gravità di aver espresso commenti offensivi nei suoi confronti, sostenendo si fosse trattato semplicemente di un gioco dettato dal clima goliardico”.
Il contenuto dei messaggi e la finalità di invitare la compagna nella chat non possono in alcun modo essere derubricati a goliardia tra colleghi ma, al di là della volontà di fare uno “scherzo”, i fatti sono senz’altro sufficienti a rendere logica e proporzionale la scelta della sanzione applicata.
E’ altresì irrilevante, ai fini dell’applicazione della sanzione, la circostanza che il ricorrente abbia erroneamente ritenuto che la compagna di corso non avrebbe potuto prendere conoscenza dei messaggi antecedenti, in quanto, nel caso di specie, i messaggi precedenti all’ingresso in chat della studentessa erano comunque risultati dalla stessa visibili e si trattava di dichiarazioni di contenuto e/o di carattere discriminatorio sanzionati dal Codice di comportamento che sono imputabili a questi ultimi anche dal punto di vista della volontarietà che va cristallizzata al momento della loro redazione.
5) Il ricorso deve quindi essere respinto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite a favore dell’Università intimata, quantificate in € 2.000,00 (duemila,00), oltre oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti del giudizio, compresa la controinteressata.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 13 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere, Estensore
OMISSIS, Consigliere