TAR Lazio, Sez. III-ter, 17 luglio 2025, n. 14126

Illegittima l'esclusione da un corso di dottorato del candidato senza pubblicazioni scientifiche all'attivo

Data Documento: 2025-07-17
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

Illegittima l’esclusione da un corso di dottorato del candidato senza pubblicazioni scientifiche all’attivo.

Contenuto sentenza

N. 14126/2025 REG.PROV.COLL.
N. 04028/2025 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4028 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. Angelo Clarizia in Roma, via Principessa Clotilde n. 2;
contro
Universitas Mercatorum, Università Telematica delle Camere di Commercio Italiane, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di Ricerca in “Gestione Finanziaria D’Impresa e Prevenzione della Crisi”, non costituito in giudizio;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento, previa concessione di idonea misura cautelare:
– del Decreto Rettorale dell’Universitas Mercatorum n.-OMISSIS- avente ad oggetto l’esclusione del ricorrente dal prosieguo del corso di Dottorato di Ricerca in “Gestione finanziaria d’impresa e prevenzione della crisi” – XXXVIII ciclo e della pec con il quale lo stesso è stato notificato al ricorrente in data 13/01/2025 (docc. a, b);
– della delibera del Collegio dei Docenti del Corso di Dottorato di ricerca in “Gestione finanziaria d’impresa e prevenzione della crisi” – XXXVIII ciclo del 16 dicembre 2024 con la quale il dott. -OMISSIS- è stato giudicato “Non Idoneo” per l’ammissione all’anno successivo, conosciuta in data 10.3.2025 (doc. c);
– della proposta della Coordinatrice del Corso di Dottorato di ricerca in “Gestione finanziaria d’impresa e prevenzione della crisi”, di esclusione dal prosieguo del corso di dottorato del dott. -OMISSIS- del 30 dicembre 2024, prot. -OMISSIS-, conosciuta in data 10.3.2025 (doc. d);
– dei verbali del Collegio dei docenti del suddetto dottorato nn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 e delle correlate deliberazioni, conosciuti dal ricorrente in data 10.3.2025 (docc. e-o);
– dell’allegato 1/A Decreto Rettorale dell’Universitas Mercatorum, Università Telematica delle Camere di Commercio Italiane n. 57/22, pubblicato in data 1 agosto 2022, avente ad oggetto il Bando di concorso pubblico per l’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in “Gestione finanziaria d’impresa e prevenzione della crisi” – XXXVIII ciclo (doc. p);
– di tutti gli atti presupposti, connessi e/o consequenziali, anche se non conosciuti, ivi compresi, ove occorrer possa, il Regolamento dei Dottorati di Ricerca dell’Universitas Mercatorum e la Relazione del 10.12.2024 sulle attività svolte in Willis Italia SpA;
nonché per l’annullamento:
– della nota dell’Universitas Mercatorum del 10.3.2025, prot. -OMISSIS- (doc. q) e dei correlati allegati, di riscontro all’istanza di accesso agli atti del dott. -OMISSIS-, nella parte in cui omette di ostendere: i) le informazioni relative agli altri dottorati; ii) la corrispondenza tra Universitas Mercatorum e l’impresa Willis Italia S.p.A. che coinvolge anche terze parti; iii) per asserito rispetto del diritto alla privacy di terze parti; nonché nella parte in cui non consente allo stato l’acquisizione della documentazione attestante lo svolgimento delle attività di ricerca in impresa e all’estero dei dottorandi -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-, nonché delle attività riportate nel registro personale di detti dottorandi e le relative attestazioni e determinazioni del Coordinatore, asserendo di attendere il consenso all’accesso ai dati relativi al personale percorso di formazione dottorale per la verifica della sussistenza o meno in capo agli stessi di motivi legittimi di opposizione ai sensi della normativa vigente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS-, dell’Universitas Mercatorum – Università Telematica delle Camere di Commercio Italiane, di -OMISSIS- e del Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 luglio 2025 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO
1. Parte ricorrente impugna l’esclusione dal dottorato di ricerca in “Gestione finanziaria d’impresa e prevenzione della crisi”, disposta dall’Ateneo a seguito dell’espressione del giudizio di non idoneità ai fini dell’ammissione al terzo anno di corso.
2. Il provvedimento di esclusione è motivato sulla base dell’insufficiente attività di ricerca presso l’azienda co-finanziatrice del corso e della mancata partecipazione alle attività dottorali proposte dal collegio dei docenti.
3. L’impugnativa è articolata come segue:
I. con il primo motivo si denunciano i vizi del procedimento che si sono riverberati sul provvedimento di esclusione. In particolare, il provvedimento richiama in tema di diritti e doveri dei dottorandi e di esclusione il regolamento approvato successivamente all’istituzione e all’avvio del dottorato e, pertanto, sarebbe viziato nella parte in cui ha disposto l’esclusione a prescindere dall’esito negativo di esami o di verifiche prestabilite, secondo quanto peraltro stabilito da entrambi i regolamenti succedutisi nel tempo. L’esclusione sarebbe ancorata a circostanze ultronee rispetto alla “particolareggiata relazione sull’attività e le ricerche svolte da ciascun dottorando” richiamata dal bando ai fini dell’ammissione agli anni successivi e, inoltre, e si caratterizzerebbe per la mancanza di confronto trasparente con l’odierno ricorrente;
II. con il secondo motivo di ricorso si censura sotto vari profili il vizio di motivazione del provvedimento impugnato. L’Ateneo avrebbe ritenuto erroneamente che il periodo di tirocinio presso l’impresa co-finanziatrice sarebbe dovuto durare diciotto mesi. Il rallentamento delle attività del ricorrente, la scarsa disponibilità alle attività in presenza, l’insufficiente svolgimento delle attività di ricerca presso l’impresa co-finanziatrice sarebbero dovute esclusivamente ai gravi problemi di salute del ricorrente, non già ad altri impegni lavorativi. Inoltre, sarebbe infondata la contestazione relativa alla mancata partecipazione alle attività dottorali proposte dal collegio dei docenti, poiché il ricorrente ha superato tutte le prove e gli esami previsti dal dottorato risultando sempre idoneo. Con riguardo poi al fatto che non risultano edite pubblicazioni scientifiche, si sostiene che il regolamento del dottorato, sia nella versione del 2022 che in quella del 2024, nonché il bando di concorso non prevedono alcun obbligo di pubblicazione di articoli scientifici durante il corso, essendo obiettivo principale del dottorato la produzione di una tesi che contenga “contributi originali” (art. 15 del regolamento del 2024).
L’impugnativa si conclude con le domande di accesso alla documentazione relativa agli altri dottorandi e di annullamento degli atti gravati previa concessione della tutela cautelare.
4. Si sono costituiti in giudizio i candidati individuati quali controinteressati rispetto alla domanda di accesso agli atti e l’Ateneo resistente.
5. Con ordinanza n. -OMISSIS- è stata respinta l’istanza cautelare e, nel contempo, si è provveduto ad accogliere parzialmente l’istanza ostensiva e a ordinare l’integrazione del contradditorio nei confronti del Mur, amministrazione titolare dell’intervento del Pnrr che finanzia in parte il corso di dottorato, alla quale ha poi adempiuto parte ricorrente.
6. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’università e della ricerca.
7. Parte ricorrente ha presentato integrazioni alla documentazione medica già versata nel fascicolo e memoria difensiva, mentre l’amministrazione resistente ha depositato documenti.
8. All’udienza pubblica del 7 luglio 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Per continuità di argomentazione vengono esaminati congiuntamente i motivi di ricorso, che sono fondati nei termini di seguito descritti.
2. Non può condividersi la tesi di parte ricorrente in ordine all’inapplicabilità del regolamento di dottorato sopravvenuto al bando poiché confliggente con il principio tempus regit actum, la cui corretta applicazione “comporta che la pubblica amministrazione deve considerare anche le modifiche normative intervenute durante il procedimento, non potendo considerare l’assetto normativo cristallizzato in via definitiva alla data dell’atto che vi ha dato avvio” (ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 5325/2024).
2.1. Ne consegue che il provvedimento di esclusione debba essere esaminato tenendo conto del regolamento adottato dall’Ateneo successivamente al bando di concorso.
2.2. Il bando di concorso enumera gli “obblighi e i diritti dei dottorandi” (doc. “p”, prod. ric., art. 12, comma 1) e, quanto alla possibilità di esclusione, prevede che “alla fine di ciascun anno di corso di dottorato, il Collegio dei docenti, sulla base di particolareggiata relazione sull’attività e le ricerche svolte da ciascun dottorando, delibera l’ammissione all’anno successivo o propone al Rettore l’esclusione dal proseguimento del corso (art. 12, comma 4).
2.3. Il vigente regolamento del corso di dottorato (all. 10 prodotto dall’Ateneo) non innova rispetto al bando quanto ai “diritti e doveri dei dottorandi” (art. 15, comma 1), mentre stabilisce “l’esclusione dal corso di Dottorato di Ricerca – con provvedimento rettorale adottato su decisione motivata del Collegio dei docenti – in caso di giudizio negativo sull’attività dell’iscritto al corso di Dottorato di Ricerca in una delle verifiche previste dall’organizzazione del corso” (art. 15, comma 10).
3. Il provvedimento gravato, da un lato, richiama l’“impegno esclusivo e a tempo pieno” e il “rispetto delle attività previste dal Corso, pianificate dal Collegio docenti e richieste dal MUR, pena la decadenza dal corso stesso”, dall’altro, motiva l’esclusione in ragione: (i) dello svolgimento di un periodo di ricerca “pari a n. 6 mesi su n. 18 mesi” e al fatto che non sia ancora stato svolto “un periodo di ricerca di n. 6 mesi all’estero”, che l’odierno ricorrente non avrebbe la “possibilità temporale di concludere”; (ii) “dell’insufficiente svolgimento delle attività di ricerca” presso l’impresa co-finanziatrice della borsa, “che costituisce parte essenziale del percorso formativo, progettuale e di ricerca dallo stesso sottoscritto in fase di immatricolazione e accettato anche tramite apposita piattaforma ministeriale”.
3.1. Quanto allo svolgimento di un periodo di ricerca inferiore a quello previsto, parte ricorrente sostiene che il collegio dei docenti avrebbe erroneamente ritenuto che il tirocinio presso l’azienda co-finanziatrice sarebbe dovuto durare diciotto mesi. Tale tesi merita adesione in quanto trova riscontro nel tenore letterale del bando (all. p, prod. ric., art. 1, comma 3: “Il Corso di Dottorato in oggetto prevede il coinvolgimento delle imprese nella definizione del percorso formativo, tramite lo
svolgimento da parte del dottorando di periodi di studio e di ricerca obbligatori in impresa da
un minimo di 6 mesi a un massimo di 18 mesi per le borse a valere sul D.M 352/2022”) e nel progetto formativo (doc. 9 prod. ric.). Né potrebbe sostenersi, secondo la prospettazione dell’Ateneo (memoria depositata in data 18 aprile 2025, pag. 13) che il progetto formativo presso l’azienda co-finanziatrice non esaurisca l’intero tirocinio di diciotto mesi previsto dall’allegato 1.A al bando, riferendo il periodo di sei mesi esclusivamente all’anno accademico 2022/2023. L’apparente contrasto tra l’allegato 1.A e l’art. 1, comma 3 del bando deve essere risolto a favore di quest’ultimo, essendo la prima una mera scheda esplicativa della disposizione contenuta nel secondo. Tale interpretazione è avallata dal fatto che la durata di sei mesi del tirocinio è cristallizzata nel progetto formativo, definito quale allegato “inscindibile” dall’atto di impegno tra l’Ateneo e l’azienda co-finanziatrice (doc. 5 prod. Ateneo, pag. 5, art. 12).
3.2. Passando all’esame del profilo “dell’insufficiente svolgimento delle attività di ricerca” presso l’impresa co-finanziatrice della borsa, è pur vero che il tirocinio costituisce “parte essenziale del percorso formativo, progettuale e di ricerca”, ma è altrettanto vero che si tratta pur sempre di uno degli elementi soggetti a valutazione da parte dell’Ateneo e che, da un punto di vista procedimentale, il giudizio negativo può essere espresso solo “in una delle verifiche previste dall’organizzazione del corso” (art. 15, comma 10 del regolamento, all. 10 prod. Ateneo).
3.3. Orbene, la relazione della società co-finanziatrice della borsa di studio non può essere sussunta tra le “verifiche previste dall’organizzazione del corso” senza che vi sia stata una preventiva qualificazione in tal senso nella lex specialis ovvero senza che sia contemplata (rectius, prevista) all’interno di criteri di valutazione predeterminati dal collegio dei docenti ai fini dell’espletamento delle valutazioni funzionali all’ammissione al successivo anno del corso.
3.4. Inoltre, in mancanza di criteri predeterminati, non può fungere da motivazione la iniziale ritrosia del candidato a svolgere determinate attività, senza che emergano nel merito le intrinseche carenze del lavoro svolto (TAR Lazio, Roma, sez. III, n. -OMISSIS-) ovvero contestazioni in ordine al superamento delle prove e degli esami previsti dal corso di dottorato. Trattandosi del risultato di un giudizio globale e sintetico sulla qualità delle attività svolte dal candidato, il provvedimento del collegio dei docenti deve riguardare la complessiva attività di studio e di ricerca, dalla quale si evince il livello di maturità scientifica raggiunto dal dottorando e, conseguentemente, l’idoneità dello stesso alla prosecuzione del corso attraverso l’ammissione al successivo anno accademico.
3.5. Con riguardo poi al fatto che non risultano edite pubblicazioni scientifiche, né il regolamento del dottorato né il bando di concorso prevedono un obbligo di pubblicazione di articoli scientifici durante il corso, facendo esclusivo riferimento ai “contributi originali” che deve contenere la tesi di dottorato (doc. 10 prod. Ateneo, art. 15, comma 2, lettera g: “redigere, alla fine del corso, la Tesi di dottorato con contributi originali”).
3.6. Quanto all’asserita impossibilità di svolgere gli ulteriori sei mesi di tirocinio all’estero, il provvedimento impugnato è stato adottato senza motivare in ordine alla comunicazione del verbale Inps che parte ricorrente ha trasmesso all’Ateneo via pec il giorno antecedente all’adozione del decreto rettorale di esclusione “per il riconoscimento dei diritti da ess(o) derivanti”, attestante il riconoscimento dell’handicap ai sensi dell’art. 3, comma 1, della L. 104/1992 (all. 18 prod. Ateneo, pagg. 15-27: nota via pec del ricorrente all’Università, nota Inps, verbale definitivo della commissione medico-legale in data 5 dicembre 2024). Peraltro, l’assenza di interlocuzioni procedimentali non ha consentito di tenere conto delle ulteriori problematiche di salute insorte durante lo svolgimento del dottorato e allegate in sede di impugnativa, che trovano riscontro nei certificati medici depositati in giudizio dalla parte ricorrente in data 13 giugno 2025 (doc. 24 prod. ric., certificati in data 3 marzo 2023, 26 giugno 2023, 26 ottobre 2023, 26 gennaio 2024, 24 giugno 2024, 29 novembre 2024, 3 febbraio 2025).
4. In conclusione, il ricorso è fondato nei termini descritti e, pertanto, deve essere accolto, conseguendo a ciò l’annullamento del decreto rettorale di esclusione (doc. a prod. ric) e della delibera del collegio dei docenti ad esso presupposta (doc. b prod. ric.) e, quale effetto conformativo, la rinnovazione del procedimento di valutazione nel rispetto delle modalità stabilite dal regolamento e dal bando nonché dei diritti partecipativi di cui alla L. 241/1990.
5. La peculiarità delle questioni affrontate e l’andamento procedimentale della vicenda giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il decreto rettorale n.-OMISSIS-, recante l’esclusione dal corso di dottorato, e la delibera del collegio dei docenti in data 16 dicembre 2024.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente FF
OMISSIS, Referendario, Estensore
OMISSIS, Referendario

Pubblicato il 17 luglio 2025