TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 16 luglio 2025, n. 277

Non può discendere alcun automatismo nella individuazione del vincitore dalla circostanza che vi sia un unico partecipante alla procedura selettiva

Data Documento: 2025-07-16
Autorità Emanante: TAR Friuli Venezia Giulia
Area: Giurisprudenza
Massima

Alcun automatismo, nella individuazione di un vincitore, può discendere infatti dalla circostanza che vi sia un unico partecipante alla procedura selettiva, risultando evidente che anche l’unico candidato deve soddisfare i requisiti qualitativi richiesti, in difetto dei quali la Commissione è tenuta a dichiararlo motivatamente non idoneo.

Contenuto sentenza

00277/2025 REG.PROV.COLL.

00360/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 360 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso il suo studio in Udine, via Vittorio Veneto n. 31;

contro

Università degli Studi di Udine, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;

per l’annullamento

– dei verbali della Commissione giudicatrice n. 1 di data 29 aprile 2024, n. 2 di data 3/9 maggio 2024 e n. 3 di data 13/24 giugno 2024;

– del provvedimento del 7 giugno 2024 di fissazione della discussione dei titoli e della produzione scientifica in modalità videoconferenza;

– del decreto rettorale n. 641 dell’8 luglio 2024, prot. n. 0096129 di approvazione degli atti della selezione pubblica;

– del provvedimento del 9 luglio 2024, prot. n. 0096995 di comunicazione dell’approvazione degli atti della selezione pubblica di cui si tratta;

– della comunicazione del Responsabile del procedimento del 9 luglio 2024, prot. n. 0097217, con il quale veniva comunicato al Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e statistiche che la relativa procedura si era conclusa senza alcun vincitore;

O, in subordine, per l’annullamento dei seguenti atti:

– del verbale del Consiglio di Dipartimento del 16 ottobre 2023 prot. 0107116 con il quale veniva deliberato di richiedere l’attivazione della procedura per il reclutamento di un ricercatore a tempo determinato presso il Dipartimento di Scienze Economiche e statistiche;

– del verbale del Consiglio di Dipartimento del 19 gennaio 2024 prot. 0006441, con il quale veniva designato il componente interno della Commissione giudicatrice e individuato l’elenco dei componenti esterni per il sorteggio;

– del decreto rettorale n. 145/2024 del 20 febbraio 2024 prot. 0026127, con il quale il Rettore decretava la Commissione giudicatrice della procedura selettiva per cui è causa;

– dei verbali della Commissione giudicatrice n. 1 di data 29 aprile 2024, n. 2 di data 3/9 maggio e n. 3 di data 13/24 giugno 2024;

– del provvedimento dd 7 giugno 2024 di fissazione della discussione dei titoli e della produzione scientifica in modalità videoconferenza;

– del decreto rettorale n. 641 dell’8 luglio 2024 prot. 0096129 di approvazione degli atti della selezione pubblica;

– del provvedimento di data 9 luglio 2024 prot. 0096995 con il quale la Responsabile del procedimento comunicava l’approvazione degli atti della selezione pubblica di cui si tratta;

– della comunicazione del Responsabile del procedimento del 9 luglio 2024 prot. 0097217, con cui veniva comunicato al Direttore del Dipartimento di Scienze Economiche e statistiche che la relativa procedura si era conclusa senza alcun vincitore.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Udine;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 giugno 2025 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente impugna gli atti della procedura di reclutamento di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 comma 3 lett. b) della legge 30.12.2010 n. 240 per il “settore concorsuale 13/B1 Economia aziendale, settore scientifico-disciplinare SECS-P/07Economia aziendale”, che si è conclusa senza alcun vincitore.

Formula i seguenti motivi di diritto:

“A) Violazione del Bando di gara, del Regolamento per i ricercatori a tempo determinato, della L. 240/2010 e del DM 243/2011. Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.). Eccesso di potere: ingiustizia manifesta e violazione del procedimento”, in quanto la Commissione avrebbe deciso unilateralmente ed arbitrariamente che il punteggio conseguito dalla ricorrente comportava il mancato superamento della selezione, in assenza della previsione nella lex specialis di una ‘soglia di sbarramento’ in funzione di punteggio minimo per poter essere giudicati idonei.

“B) Violazione del Bando di gara, del Regolamento per i ricercatori a tempo determinato, della L. 240/2010 e del DM 243/2011. Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della PA (art. 97 Cost). Eccesso di potere: disparità di trattamento e violazione del procedimento”, avendo la Commissione formulato nella Relazione finale un giudizio non dovuto, anziché redigere, dopo l’attribuzione dei punteggi numerici, la graduatoria finale, dichiarando la ricorrente vincitrice in quanto unica partecipante alla procedura selettiva.

“C) Violazione del Bando di gara, del Regolamento per i ricercatori a tempo determinato, della L. 240/2010. Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della PA (art. 97 Cost.). Eccesso di potere: violazione del procedimento, ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà, travisamento dei presupposti di fatto, difetto di istruttoria”, in quanto la Commissione avrebbe omesso di assegnare un punteggio alla pubblicazione n. 1, che al momento della discussione avanti alla Commissione risultava pubblicata.

“D) Violazione del Bando di gara e della L. 240/2010. Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà, travisamento dei presupposti di fatto: quanto al superamento della fase preliminare e al giudizio contraddittorio espresso dalla Commissione”, in quanto la Commissione, dopo aver espresso nella fase di valutazione preliminare un giudizio analitico positivo, a seguito della discussione avrebbe invece attribuito dei punteggi ‘inspiegabilmente bassi’.

“E) Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà, travisamento dei presupposti di fatto: quanto alla collocazione editoriale delle pubblicazioni presentate”, avendo la Commissione formulato all’esito della procedura selettiva dei giudizi illogici, contraddittori e ingiusti, con particolare riferimento al punteggio attribuito alla produzione scientifica in merito alla collocazione editoriale.

“F) Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, illogicità e contraddittorietà, travisamento dei presupposti di fatto: quanto alla attività di formazione o di ricerca presso Istituti italiani o stranieri”, in quanto la Commissione avrebbe formulato un giudizio connotato da illogicità nella valutazione del titolo “documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri”, non attribuendo in particolare la corretta rilevanza alla posizione di “Docente Assistente Senior” rivestita dalla ricorrente presso l’Università di Orel (Russia).

“G) Eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, disparità di trattamento: quanto alle pretese ‘limitazioni temporali’ che avrebbe subito la carriera universitaria della ricorrente, nonché quanto alla durata della procedura selettiva”, lamentando, circa il primo aspetto, la mancata considerazione delle ragioni sottese alle ‘limitazioni temporali’ a cui la Commissione avrebbe fatto riferimento nella valutazione dell’attività della ricorrente, legate alla maternità, e, in merito al secondo aspetto, la sussistenza di una ‘dilazione temporale’ nella definizione della procedura selettiva.

  1. L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio, producendo il 7.5.2025 ampia memoria difensiva in cui ha diffusamente argomentato in merito alla legittimità del proprio operato, instando per il rigetto del ricorso.

3.1 In data 16.5.2025 la ricorrente ha prodotto memoria di replica.

  1. All’udienza pubblica del 18.6.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
  2. Il ricorso è infondato, per le ragioni che saranno di seguito esposte.
  3. Con il primo motivo la ricorrente deduce che la Commissione l’avrebbe giudicata inidonea sulla base del punteggio complessivo di 44,15 ad essa attribuito in esito alla fase della discussione pubblica, senza che l’Università intimata avesse invece ritenuto necessario fissare una soglia minima da raggiungere ai fini dell’assegnazione del ruolo di ricercatore, che altrimenti sarebbe stata precisata nel Bando.

Da ciò conseguirebbe che la Commissione avrebbe “unilateralmente e arbitrariamente” deciso che il punteggio ottenuto non era sufficiente per il superamento della selezione, in violazione della lex specialis, costituendo condotta illegittima in quanto la ricorrente non sarebbe stata posta nelle condizioni di conoscere anticipatamente il punteggio da conseguire per essere proclamata vincitrice.

Soggiunge che qualora avesse partecipato alla procedura selettiva un altro concorrente e questi avesse ottenuto un punteggio inferiore a quello riportato dalla stessa, nella graduatoria finale la ricorrente sarebbe risultata prima, con conseguente assegnazione del ruolo di ricercatrice.

6.1 Rileva il Collegio che le suesposte doglianze non sono suscettibili di positivo apprezzamento.

Venendo in rilievo una procedura che, ai sensi dell’art. 24 L. 240/2010, è basata su una valutazione comparativa e di merito, risulta evidente che la Commissione giudicatrice, a prescindere dalla previsione di un punteggio minimo per il positivo superamento della selezione, non poteva abdicare al proprio ruolo di individuare il candidato idoneo all’assegnazione del posto di ricercatore.

Nel caso di specie, a seguito della valutazione preliminare della ricorrente (in conformità ai criteri fissati dal Bando e fatti propri, come da Allegato 1) al Verbale n. 1), con formulazione di un giudizio analitico riguardo ai titoli, al curriculum e alla produzione scientifica e della discussione pubblica (a cui è stata ammessa de plano proprio in quanto unica candidata, in attuazione della relativa previsione del Bando), la Commissione, all’unanimità, ha dichiarato la non idoneità della stessa alla luce della non pertinenza del suo profilo allo specifico settore scientifico disciplinare.

6.2 Alcun automatismo, nella individuazione di un vincitore, può discendere infatti dalla circostanza che vi sia un unico partecipante alla procedura selettiva, risultando evidente che anche l’unico candidato deve soddisfare i requisiti qualitativi richiesti, in difetto dei quali la Commissione è tenuta a dichiararlo motivatamente non idoneo.

Nel caso di specie, il punteggio massimo attribuibile a titoli e pubblicazioni, così come precisato dalla Commissione nel precitato Allegato 1) al Verbale n. 1, era pari a 100, ripartito in punti totali 40 per titoli e curriculum e punti totali 60 per le pubblicazioni, ulteriormente dettagliati sulla base dei vari criteri ivi elencati.

La Commissione giudicatrice, nell’esercizio del proprio potere valutativo, espressione di discrezionalità tecnica (in quanto tale sindacabile solo se irragionevole o illogico) ha assegnato i singoli punteggi, alla luce dei criteri predeterminati, da cui è conseguita l’attribuzione del punteggio totale di 44,15 su 100, che ha reso palese, con formula sintetica, come il giudizio di valore espresso nei confronti della ricorrente fosse insufficiente.

La Commissione stessa ha ritenuto, poi, di fornire ulteriori spiegazioni e chiarimenti in merito al giudizio tecnico discrezionale di non idoneità, a mezzo delle proposizioni esplicative contenute nella Relazione finale.

6.3 Diversamente opinando, nel senso prospettato dalla ricorrente di un automatismo nel riconoscimento dell’idoneità, ne discenderebbe la conseguenza paradossale dell’ inutilità dell’espletamento di procedure selettive, quale quella di cui si discute, laddove vi sia un unico candidato e non sia stata prestabilita la soglia minima, dal momento che, non residuando in tesi alcun margine valutativo in capo alla Commissione, il solo possesso dei requisiti di ammissione comporterebbe il diritto all’assegnazione del posto di ricercatore.

6.4 Nè risulta condivisibile l’affermazione della ricorrente secondo cui l’esito della procedura valutativa sarebbe risultato diverso, nel senso di necessariamente favorevole alla medesima, in caso di partecipazione di altro candidato, assegnatario di punteggio inferiore: è evidente infatti che la situazione non sarebbe cambiata, nel senso che in tale ipotesi la ricorrente sarebbe risultata la prima dei non idonei.

  1. Anche il secondo motivo non risulta fondato.

Come evidenziato in sede di trattazione del primo motivo, la Commissione ha ritenuto, in attuazione del principio di trasparenza dell’attività amministrativa, di cui all’art. 97 Cost e art. 3 L. 241/1990, di esternare nella Relazione finale la valutazione tecnico-discrezionale compiuta nei confronti della candidata, già rivelata attraverso il dato numerico correlato al punteggio ad essa assegnato.

Tale giudizio sintetico finale, diversamente da quanto asserito dalla ricorrente, risulta pienamente ancorato ai criteri oggettivi stabiliti dall’art. 7 del Bando, (che a sua volta ricalca quelli previsti dal DM 243/2011 per le procedure di selezione di cui all’art. 24 L. 240/2010) e richiamati dalla Commissione nel citato Allegato 1) al Verbale n. 1, sulla base dei quali è stato assegnato il punteggio numerico.

7.1 Va rilevato come, peraltro, la censura risulti connotata da genericità, poiché la ricorrente si limita ad asserire che il giudizio in parola sarebbe “del tutto avulso dai criteri di selezione stabiliti dal Bando e dalle norme che disciplinano tale procedura di selezione”, senza indicare sotto quali aspetti si sarebbe concretizzata la contestata difformità.

  1. Il terzo motivo, volto ad evidenziare l’illegittima mancata valutazione della pubblicazione n. 1, allegata alla domanda di partecipazione, recante titolo “The Role of Digital Technologies in Public Sector Co-production and Co-creation: a Structured Literature Review”, non è fondato.

La decisione assunta dalla Commissione di non attribuire un punteggio al testo in parola risulta infatti conforme alla disposizione contenuta nell’art. 4 del Bando, secondo cui sono “prese in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione” e “i testi o gli articoli accettati per la pubblicazione devono essere presentati unitamente al documento di accettazione da parte dell’editore”, del resto conforme alla regola generale secondo cui i requisiti richiesti ai candidati devono essere da questi posseduti al momento della presentazione della domanda.

Nel caso di specie è accaduto infatti che, come confermato anche dalla ricorrente, a fronte della data di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione de qua, fissata al 14.12.2023, la pubblicazione sia stata accettata solo in data 19.3.2024, non assumendo rilievo il fatto che al momento della discussione il testo in questione risultasse pubblicato.

  1. Con il quarto motivo la ricorrente censura la condotta della Commissione, che dopo aver espresso un giudizio di meritevolezza nei propri confronti, avendola ammessa a partecipare alla discussione finale, avrebbe poi contraddittoriamente ed illogicamente assegnato “voti eccessivamente bassi”, ritenendo ingiustamente di non proclamare la candidata vincitrice.

A sostegno delle proprie doglianze richiama, in sede di memoria di replica, il precedente di questo Tar n. 74/2025.

9.1 Il motivo non è fondato.

Va rilevato che, diversamente da quanto asserito dalla ricorrente, dalla disamina della documentazione agli atti ed in particolare dell’Allegato A) al Verbale n. 2, e dalle controdeduzioni dell’Amministrazione intimata, risulta che la Commissione ha espresso nei confronti della candidata, nella fase preliminare, un giudizio analitico sui titoli, sul curriculum, sulle pubblicazioni presentate, nonché sulla produzione scientifica complessiva, non positivo, rispetto al quale è risultato pienamente coerente il giudizio formulato in esito alla fase finale (Allegato A al Verbale n. 3).

L’ammissione della ricorrente alla discussione finale è stata disposta, come già anticipato, in attuazione dell’art. 7 del Bando, il quale ha previsto che al termine della valutazione preliminare “i candidati comparativamente più meritevoli, in regola con i requisiti di cui all’art. 2, primo comma del bando e con gli eventuali requisiti ulteriori indicati nel medesimo articolo, saranno ammessi, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, alla discussione pubblica con la Commissione dei titoli e della produzione scientifica” precisando, per quanto qui rileva, che “Saranno tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei”.

L’ammissione dell’unica candidata alla discussione finale non ha costituito, pertanto, espressione di un “giudizio di meritevolezza” della stessa, tale da condizionare l’esito della discussione pubblica con la Commissione dei titoli e della produzione scientifica e della valutazione complessiva di idoneità, rappresentando invece un atto dovuto in ossequio alle previsioni del Bando.

9.2 Né si può ritenere che il richiamo alla decisione n. 74/2025 di questo Tribunale giovi alle tesi della ricorrente, venendo in tal caso in rilievo una fattispecie non sovrapponibile alla presente, concernente una procedura di selezione per professore ordinario.

9.3 Va altresì rilevato come la doglianza relativa all’assegnazione di voti “eccessivamente bassi” risulti inammissibile, prima ancora che infondata, venendo in rilievo la sfera del merito e dell’opinabile, riservata agli organi amministrativi dotati della necessaria competenza sul piano tecnico-disciplinare e scientifico.

Ed in proposito è stato affermato che “ipotizzare che, con riguardo a simili valutazioni tecniche aventi un significativo margine di opinabilità, il sindacato giurisdizionale possa spingersi sino a negare nel merito il giudizio reso dalla Commissione e preferirvi una soluzione diversa da quella plausibilmente prescelta dall’Amministrazione stessa, significherebbe, in lesione del principio della separazione dei poteri, negare la ragion d’essere della funzione amministrativa della Commissione” (ex multis Cons St sez VI n. 3561/2015).

Conseguentemente, “il giudizio amministrativo non è la sede per contrapporre giudizi di merito a quelli effettuati dalla Commissione, salvo il caso in cui questi ultimi siano chiaramente irragionevoli e arbitrari” (Cons St sez VII, n. 3413/2025), profili che non emergono nel caso di specie.

  1. Con il quinto motivo la ricorrente deduce che la valutazione finale espressa dalla Commissione non sarebbe coerente rispetto ai criteri di valutazione dalla medesima stabiliti e previsti nel Bando, oltre ad essere manifestamente irragionevole, illogica e contraddittoria.

10.1 Il motivo non è fondato.

Va osservato che la ricorrente lamenta, in particolare, il fatto che, come attestato dall’Allegato A) al Verbale n. 2, la Commissione avrebbe accertato una collocazione editoriale importante per alcune pubblicazioni, risultando indicato “Rilevanza scientifica della collocazione editoriale. Gran parte dei lavori presentano collocazioni editoriali con rilevanza scientifica contenuta. Alcuni lavori presentano collocazioni editoriali con rilevanza scientifica significativa”, senza però trarne le dovute conseguenze in sede di attribuzione dei punteggi, che risulterebbero “irragionevolmente e illogicamente bassi”.

10.2 Vengono in proposito citate, nel ricorso, tre pubblicazioni, che risulterebbero connotate da rilevanza scientifica ed editoriale particolarmente significativa:

– 1) “The Role of Digital Technologies in Public Sector Co-production and Co-creation: a Structured Literature Review”, sopra citataaccettata per la pubblicazione il 19 marzo 2024 e pubblicata il 29 marzo 2024;

– 2) “Rethinking Performance-Based Budgeting in Emerging Countries: the Case of the Russian Healthcare System”, accettata per la pubblicazione il 3 dicembre 2023 e pubblicata il 24 aprile 2024;

– 3) “Integrated reporting and its pluralistic perspective: promoting public value and accountability in public sector accounting?”, accettata per la pubblicazione il 23 luglio 2024 e pubblicata l’11 settembre 2024.

Premesso il rilievo, anche in ordine al motivo in esame, della giurisprudenza già richiamata in merito ai limiti del sindacato giurisdizionale sulle valutazioni espletate dalla Commissione, va evidenziato che l’operato della stessa risulta pienamente rispettoso del disposto dell’art. 4 del Bando, sopra citato, in base al quale possono essere prese in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione al momento della presentazione della domanda.

Ne consegue la piena legittimità dell’operato della Commissione giudicatrice, che, come risulta dall’Allegato A) al Verbale n. 3, ha esaminato, ma non valutato, perché al momento della presentazione della domanda non risultavano ancora pubblicate o ammesse alla pubblicazione, le pubblicazioni n. 1 e n. 3 (indicate nella tabella “Pubblicazioni presentate” con codice 04 e 15), valutando invece, con assegnazione di punteggio alto (3,40), il lavoro n. 2.

  1. Anche il sesto motivo non è accoglibile.

Sostiene la ricorrente che la Commissione non avrebbe tenuto nella dovuta considerazione il parere favorevole espresso dal Consiglio Universitario Nazionale in merito “alla corrispondenza della posizione di ‘Docente Assistente Senior’, ricoperta dalla Dr.ssa -OMISSIS- presso l’Università di Orel (Orel, Russia) dal 01/01/2006 al 12/08/2009, con le tipologie di contratti, assegni e borse in atenei stranieri previste dall’art. 24, comma 3, lettera b) della Legge n. 240/2010”.

Vista l’importanza della posizione ricoperta dalla ricorrente presso quell’Università, il punteggio attribuito alla voce “documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri”, pari a 2,5 su 7, risulterebbe “irragionevolmente basso”.

11.1 Va in proposito richiamato l’art. 2 del Bando, che indica i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, precisando che sono ammessi coloro i quali, oltre al titolo di dottore di ricerca: “a) abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore di prima o di seconda fascia di cui all’art. 16 della L. 30/12/2010 n. 240;

ovvero

  1. b) abbiano usufruito di contratti di cui all’art. 24 comma 3 lettera a) della L. 30/12/2010 n. 240;

ovvero, per almeno tre anni, anche non consecutivi:

  1. c)abbiano usufruito diassegni di ricerca ai sensi dell’art. 51 comma 6 L. 27/12/1997, n. 449 o assegni di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010;
  2. d) abbiano usufruito di borse post dottorato ai sensi dell’art. 4 della L. 30/11/1989, n. 398;
  3. e) abbiano usufruito di analoghi contratti, assegni o borse in atenei stranieri;
  4. f) abbiano usufruito dei contratti stipulati ai sensi dell’art. 1, comma 14, della L. 4/11/2005 n. 230”.

11.2 La ricorrente, come correttamente controdedotto dalla difesa erariale, non risultava in possesso, sulla base delle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione, di ASN, né aveva “usufruito” di contratti come ricercatore RTD-A, disponendo l’art. 24 della L. 240/2010 (nella versione in vigore prima delle modifiche di cui alla L. 79/2022), rubricato “Ricercatori a tempo determinato”, che “3. I contratti hanno le seguenti tipologie: a) contratti di durata triennale prorogabili per soli due anni, per una sola volta, previa positiva valutazione delle attività didattiche e di ricerca svolte, effettuata sulla base di modalità, criteri e parametri definiti con decreto del Ministro; i predetti contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in sedi diverse”.

La ricorrente, infatti, al momento della presentazione della domanda non aveva completato il triennio, come da dichiarazione della medesima contenuta al punto 4.3 relativa alla voce “contratto di ricercatore a tempo determinato tipo a) ai sensi art. 24 L. 240/2010”, ove si legge “Ricercatore a tempo determinato nel Settore concorsuale 13/B1 Economia Aziendale – Università di Udine – Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche – Durata: 3 anni (di cui alla data di presentazione della domanda usufruiti 1 anno 5 mesi) dal 28-06-2022 al 27-06-2025”.

11.3 L’Amministrazione intimata ha richiesto pertanto in data 20.2.2024 al Ministero dell’Università e della Ricerca un parere sulla corrispondenza tra le posizioni accademiche rivestite all’estero dalla candidata e le posizioni accademiche italiane, poichè la medesima aveva dichiarato di possedere il requisito “Aver usufruito per almeno tre anni, anche cumulativamente, e per periodi anche non consecutivi, di analoghi contratti, assegni o borse in Atenei stranieri”, avendo “svolto attività di ricerca, attività scientifica e didattica presso l’Università di Orel (Federazione Russa) per una durata complessiva di 7 anni e 8 mesi”.

A supporto di tale dichiarazione aveva presentato un certificato rilasciato dal Ministero delle Scienze e dell’Istruzione Superiore della Federazione Russa, tradotto in lingua italiana, recante una descrizione delle attività svolte e delle posizioni ricoperte, senza peraltro fornire i contratti e ulteriore documentazione a riscontro delle richieste dd 25.1.2024 e 20.2.2024, formulate dall’Università intimata.

Risulta pertanto che il parere favorevole del Consiglio Universitario Nazionale, espresso all’Adunanza del 13.3.2024, come condivisibilmente evidenziato dalla difesa erariale, è stato formulato esclusivamente ai fini dell’integrazione da parte della ricorrente dei requisiti per l’ammissione alla procedura selettiva, senza l’attribuzione di un particolare valore sul piano del merito alla posizione accademica equiparata.

  1. Circa il settimo motivo, in merito alle doglianze concernenti il primo aspetto, va rilevato che la Commissione, con l’affermazione contenuta nella Relazione finale secondo cui “Il curriculum vitae e i titoli presentati evidenziano un’attività articolata lungo un periodorelativamente ampioma con alcune limitazioni temporali” si è limitata a prendere atto di una pacifica circostanza fattuale, che non ha rivestito rilevanza ai fini del giudizio di non idoneità della ricorrente, che come evidenziato dai punteggi attribuiti e dalla motivazione diffusa resa dall’organo giudicatore, risulta fondato su altri profili.

12.1 La censura relativa ad una asserita ‘dilazione temporale’, in quanto la discussione dei titoli e della produzione scientifica si sarebbe svolta il 7 giugno 2024, mentre i verbali della Commissione recherebbero la data del 13/24 giugno, asseritamente contrastante con i “criteri di economicità, rapidità, efficacia, efficienza e del miglior contemperamento dei vari interessi” risulta inammissibile, prima ancora che infondata, in assenza di allegazione del pregiudizio che sarebbe conseguito nella sfera giuridica della ricorrente per effetto della lamentata discrasia, peraltro talmente limitata da non configurare una violazione dei principi richiamati.

12.2 Anche il settimo motivo risulta, pertanto, sfornito di fondamento.

  1. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere rigettato.
  2. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite, vista la peculiarità della questione esaminata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.

Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Primo Referendario

OMISSIS, Referendario, Estensore

Pubblicato il 16 luglio 2025