Può essere omesso l’esame degli ulteriori profili di censura quando la ricorrente non potrebbe conseguire il bene della vita perseguito mediante il ricorso.
TAR Piemonte, Sez. III, 15 luglio 2025, n. 1232
Può essere omesso l’esame degli ulteriori profili di censura quando la ricorrente non potrebbe conseguire il bene della vita perseguito mediante il ricorso
- 01232/2025 REG.PROV.COLL.
- 01625/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1625 del 2024, proposto da
OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Torino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
– del decreto rettorale assunto e pubblicato in data 17/09/2024, con cui il Rettore dell’Università degli Sudi di Torino ha approvato gli atti della procedura selettiva a n. 1 posto di Professore Universitario di prima fascia nel settore concorsuale 07/G1 (Scienze e tecnologie animali) – s.s.d. AGR/19 (Zootecnia speciale) presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Torino e, contestualmente, ha individuato, quale candidata vincitrice, la prof.ssa OMISSIS;
– di ogni ulteriore atto e/o provvedimento preliminare, con particolare riferimento al verbale n. 1, avente per oggetto «Definizione dei criteri di valutazione» assunto in data 01/07/2024, e al verbale n. 2 avente per oggetto «Valutazione: analisi titoli e pubblicazioni e attribuzione del punteggio» assunto in data 02/08/2024 e poi rettificato il giorno 12/09/2024, con cui la Commissione di concorso ha determinato la graduatoria definitiva dei candidati proponendo, quale vincitrice della procedura, la prof.ssa OMISSIS;
– del conseguente atto del Consiglio di Dipartimento di Scienze Veterinarie assunto il 18/09/2024 successivo, con cui sono stati ratificati i risultati della procedura concorsuale in esame;
– nonché di ogni altro atto preliminare e/o conseguente, anche non noto.
Nonché per la condanna dell’Università degli Studi di Torino al risarcimento dei danni cagionati alla ricorrente ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 30 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Torino e di OMISSIS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 17 giugno 2025 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso ritualmente notificato e regolarmente depositato presso la Segreteria del T.A.R. Piemonte OMISSIS impugnava gli atti, meglio indicati in epigrafe, relativi ad una procedura selettiva per un posto di docenza presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie – codice concorso 288/O, settore concorsuale 07/G1 (Scienze e Tecnologie animali), settore scientifico-disciplinare AGR/19 (Zootecnia speciale) all’esito del quale era risultata vincitrice la candidata OMISSIS, con un punteggio di n. 88,25 punti, a fronte dei n. 78,1 punti della ricorrente (con una differenza tra le candidate di n. 10,15 punti).
Gli atti venivano impugnati per i seguenti motivi, così formulati nel ricorso:
- Violazione e falsa applicazione di legge in relazione all’art. 4 dpr 23/03/2000 n.117 – violazione e falsa applicazione del regolamento dell’Università degli studi di Torino (artt. 7-10), avente per oggetto: “la disciplina delle chiamate di professori di prima e seconda fascia a tempo determinato ai sensi della legge 30/12/2010, n.240” – illegittimità della procedura di comparazione dei candidati – erroneità dei presupposti – eccesso di potere anche sotto il profilo dello sviamento.
- Violazione e fraintendimento anche delle disposizioni del bando di concorso – arbitrarietà – eccesso di potere sotto ulteriore profilo – errata istruttoria.
Si costituiva in giudizio l’Università degli studi di Torino con memoria di stile per resistere al ricorso.
Si costituiva altresì in giudizio parte controinteressata OMISSIS, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
Con successiva memoria difensiva l’Università resistente chiedeva rigettarsi il ricorso in quanto infondato.
Con ordinanza collegiale n. 494 del 12.12.2024 il Tribunale rigettava l’istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati avanzata da parte ricorrente per carenza, oltre che del presupposto del periculum in mora, anche del presupposto del fumus boni iuris in quanto «i profili di censura, in relazione ai quali sono ravvisabili elementi di fondatezza, non sono suscettibili di modificare l’esito della procedura concorsuale, stante la significativa distanza dei punteggi attribuiti alla ricorrente (78,1) e alla controinteressata (88,25), e pertanto non risulta soddisfatta la c.d. prova di resistenza cui è sotteso l’interesse di OMISSIS all’accoglimento del ricorso».
All’odierna udienza le parti discutevano il ricorso ed il Tribunale tratteneva la causa in decisione.
DIRITTO
È opportuno preliminarmente riassumere il contenuto dei due motivi di ricorso, i quali si prestano ad una trattazione congiunta anche al fine di esaminare i profili di doglianza secondo un ordine che consenta di verificare il rispetto della c.d. prova di resistenza e di assorbire, conseguentemente, i profili di ricorso privi di incidenza sul risultato finale (con la precisazione che, secondo la prospettazione di parte, tale incidenza dei motivi di ricorso sulla graduatoria finale della selezione può derivare, a seconda dei casi, tanto da una modifica in aumento del punteggio della ricorrente quanto da una modifica in diminuzione del punteggio della controinteressata).
Con un primo motivo di impugnazione la ricorrente censura le valutazioni conseguite dalla controinteressata prof. OMISSIS e dalla ricorrente con riferimento alle voci relative all’attività di ricerca e alle pubblicazioni scientifiche.
In particolare, vengono censurati i seguenti profili di valutazione:
- Capacità di attrarre finanziamenti per progetti di ricerca competitivi di grande rilevanza in qualità di responsabile del progetto: la ricorrente lamenta l’irragionevolezza dell’attribuzione di eguale punteggio rispetto alla controinteressata (n. 4 punti) pur a fronte del maggiore importo dei finanziamenti attratti e del ruolo di “unico responsabile” del progetto ricoperto, ciò che avrebbe giustificato l’attribuzione di n. 6 punti (e, dunque, di n. 2 punti in più rispetto alla candidata OMISSIS).
- Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca: la ricorrente lamenta l’irragionevolezza del punteggio attribuito dalla commissione, la quale non avrebbe riconosciuto due dei quattro premi conseguiti ed avrebbe, pertanto, attribuito un punteggio di n. 0,5 punti inferiore rispetto a quello corretto.
- Conseguimento della titolarità di brevetti: la ricorrente lamenta l’illegittima attribuzione di n. 0,25 punti in favore della controinteressata, in ragione del fatto che la stessa non risulta aver effettivamente assunto la titolarità di alcun brevetto.
- Pubblicazioni scientifiche: la ricorrente lamenta discrasie e irragionevolezza nell’attribuzione dei punteggi relativi a pubblicazioni della controinteressata OMISSIS.
Con un secondo motivo di ricorso le valutazioni espresse dalla commissione di concorso vengono censurate in relazione all’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
In particolare, le illegittimità prospettate attengono alle seguenti voci di valutazione (a cui, per motivi di linearità espositiva, è opportuno attribuire numerazione progressiva rispetto alle censure svolte nel primo motivo).
- Congruenza delle attività didattiche (insegnamenti e moduli di cui si è assunta la responsabilità) con il settore concorsuale, con il settore scientifico disciplinare e con gli ulteriori elementi di qualificazione previsti dal bando: la ricorrente lamenta l’illegittima attribuzione di n. 7 punti in favore della controinteressata in quanto la commissione non si è limitata prendere in considerazione il contenuto delle dichiarazioni presentate dalla candidata in uno alla domanda di partecipazione bensì ha fatto riferimento ad informazioni reperite sul sito internet dell’università (relative al contenuto specifico delle attività didattiche svolte dalle candidate).
- Produzione di attestazioni di qualità didattica: la ricorrente lamenta l’erronea attribuzione alla controinteressata di n. 1 punti sulla base dei giudizi espressi dagli studenti (riscontri c.d. Edumeter), in violazione della lex specialis, che non consentiva l’impiego di tale strumento ai fini dell’attribuzione del punteggio in relazione alla voce in esame.
- Possesso di attestazioni relative alla frequenza di corsi di progettazione, conduzione e valutazione delle attività didattiche a livello universitario o di corsi volti allo sviluppo di competenze trasversali (T-skills): la ricorrente lamenta la mancata attribuzione di n. 1 punti in relazione a tale voce di giudizio, pur a fronte dell’indicazione, nel curriculum, dei codici indentificativi degli attestati conseguiti, dai quali la commissione avrebbe potuto agevolmente svolgere gli accertamenti necessari all’attribuzione del punteggio.
Quanto al primo profilo di doglianza, relativo alla capacità di attrarre investimenti, ritiene il Tribunale che le argomentazioni di parte ricorrente non siano meritevoli di condivisione.
In relazione a tale voce di valutazione, la non irragionevolezza dell’attribuzione del punteggio alla ricorrente (anche in chiave comparativa rispetto al punteggio attribuito alla controinteressata) emerge, in primo luogo, dalla circostanza per cui la stessa ricorrente, a fronte di un importo complessivo del finanziamento di euro 301.321,00 (superiore rispetto all’importo del finanziamento conseguito dalla controinteressata, pari ad euro 157.281,00) ha dichiarato nel proprio curriculum che in favore del dipartimento di scienze veterinarie dell’Università di Torino sarebbe stato versato un finanziamento pari al minor importo di euro 90.000,00 (mentre il rimanente importo di circa euro 210.000,00 sarebbe stato erogato in favore di un’azienda coinvolta nel progetto in questione).
Inoltre, emerge dalla documentazione di causa come la responsabilità del progetto (e dei relativi fondi, per la parte spettante all’Università) sia stata assunta dalla ricorrente solo in data 20.11.2017, a fronte di una durata complessiva del progetto dal 02.04.2013 al 31.12.2017.
In terzo luogo, quanto alla posizione della controinteressata, deve ritenersi non meritevole di condivisione l’argomentazione svolta dalla ricorrente secondo cui la prof. OMISSIS non sarebbe stata la responsabile unica del progetto per il quale è stato attribuito il punteggio in quanto emerge dal decreto n. 976 del 3.7.2023 relativo al bando PRIN in esame (vedi doc. 10 di parte resistente) come la controinteressata fosse coordinatrice scientifica del progetto, qualifica da cui deriva la responsabilità “globale” del progetto, pur se è prevista l’attuazione dello stesso mediante l’attività di due unità di ricerca. Peraltro, la circostanza che nell’ambito di tale progetto la somma di euro 117.481,00 sia destinata all’Università di Torino giustifica la collocazione della controinteressata nella “fascia” di valore da euro 101.000,00 a 300.000,00, alla quale corrispondono n. 4 punti, lo stesso punteggio conseguito dalla ricorrente.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte non emergono profili di manifesta “superiorità” della ricorrente rispetto alla controinteressata in relazione alla voce relativa agli investimenti e, conseguentemente, le argomentazioni di parte ricorrente in relazione al profilo di censura in esame non sono meritevoli di condivisione.
Quanto al secondo profilo di doglianza, relativo al conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca, la ricorrente ha conseguito per tale voce della valutazione un punteggio di n. 0,5 punti, attribuibile, secondo la lex specialis, ai candidati che abbiano conseguito da uno a tre premi.
Secondo la prospettazione di parte la commissione non avrebbe tenuto conto di due premi conseguiti dalla prof. OMISSIS, il riconoscimento dei quali le avrebbe consentito di conseguire un punteggio maggiore. Si tratta, in particolare, del premio “University Award” e del premio conferito dall’associazione scientifica “Animal geriatric Society and breeding care” (indicati a pag. 10 del curriculum della ricorrente, prodotto sub doc. n. 9 allegato al ricorso).
Le argomentazioni della ricorrente, sul punto, non possono essere condivise, atteso che nel curriculum prodotto ai fini della partecipazione alla procedura selettiva non sono indicati elementi idonei a consentire alla commissione giudicatrice di formulare una valutazione circa la qualificazione scientifica degli enti che hanno attribuito i premi nonché circa le caratteristiche concrete dei riconoscimenti ottenuti.
Dunque, non è irragionevole la scelta della commissione di non attribuire rilevanza ai due premi indicati, in applicazione, peraltro, di un criterio di valutazione impiegato anche nei confronti della controinteressata prof. OMISSIS, la quale ha ottenuto il riconoscimento di un solo premio a fronte dei 4 indicati nel curriculum (vedi doc. n. 6 di parte controinteressata).
Va preso in esame, per ragioni di economia processuale, il quarto profilo di doglianza, relativo alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche della controinteressata, mediante il quale viene lamentata l’erronea attribuzione del punteggio nei seguenti termini:
– le pubblicazioni nn. 1, 9, 15 e 16 non potrebbero ritenersi congruenti rispetto ai SSD (settori scientifico disciplinari) AGR/19 e AGR/18 e al SC (settore concorsuale) previsto dal bando (07/G1 – Scienze e tecnologie animali);
– la pubblicazione n. 2 sarebbe stata pubblicata il giorno 12.04.2024 a fronte di un termine previsto per la presentazione delle domande scaduto in data 26.2.2024;
– le pubblicazioni n. 8 e n. 9 avrebbero dovuto conseguire una diversa valutazione e attribuzione dei punteggi, in quanto la rivista menzionata dalla candidata presentava un quoziente “Q2” e non “Q1”;
– la pubblicazione n. 16 non avrebbe dovuto essere presa in considerazione in quanto nel 2013 (anno della pubblicazione) non poteva vantare alcun indice “Q”.
Quanto alla prospettata incongruenza delle pubblicazioni nn. 1, 9, 15 e 16 rispetto al SSD e al SC della procedura in esame, va condiviso, in linea generale, l’orientamento della giurisprudenza amministrativa secondo cui «le valutazioni espresse dalle commissioni esaminatrici nei concorsi universitari sono soggette al sindacato del giudice amministrativo nei limiti dell’irragionevolezza, dell’arbitrarietà, del rilievo di macroscopici errori nell’apprezzamento di dati di fatto non opinabili e della violazione del principio di par condicio competitorum, senza che ciò determini uno sconfinamento nello spazio insindacabile del merito amministrativo; è stato, invero, osservato che “Nelle valutazioni comparative dei concorsi universitari, il giudizio finale della commissione di concorso rappresenta il frutto di una valutazione complessiva tra i candidati, espletata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati, ed è connotata da ampia discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo qualora risulti inattendibile, illogica o manifestamente contraddittoria” (TAR Sicilia, Palermo, sez. II, 4 febbraio 2022, n. 413; nello stesso senso, TAR Campania, Napoli, sez. II, 3 marzo 2023, n. 1392); ancora, è stato di recente autorevolmente ribadito che “le valutazioni della Commissione nell’ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario costituiscono espressione dell’esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, o meglio costituiscono valutazioni tecniche. (…) tutte le volte in cui non viene violata la soglia della logicità e della ragionevolezza, la motivazione espressa dalla Commissione, costituendo il frutto di discrezionalità tecnica, non può essere sostituita con il diverso avviso del giudice” (Consiglio di Stato, sez. VII, 7 agosto 2023, n. 7586, che richiama Consiglio di Stato, sez. VI, 8 aprile 2022, n. 2598)» (T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, Sez. I, 7.6.2024, n. 408).
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie deve ritenersi che la valutazione di congruità effettuata dalla commissione vada esente da profili di illogicità e irragionevolezza manifeste atteso che la congruità delle pubblicazioni in esame è stata apprezzata in relazione a specifici profili delle stesse maggiormente attinenti rispetto alla procedura selettiva di cui è causa, con la conseguenza che il giudizio di congruità si è concretizzato nell’attribuzione di punteggi di 0,1 punti (congruità “scarsa”) e, in un caso, di 0,2 punti (congruità “media”). Non può, pertanto, ritenersi che la commissione si sia discostata in modo irragionevole dal quel ventaglio di opzioni “opinabili” che costituisce il proprium della discrezionalità tecnica insindacabile dal giudice amministrativo.
Quanto alla dedotta illegittima valutazione della pubblicazione n. 2, le argomentazioni svolte dalla ricorrente non risultano pertinenti rispetto alla valutazione operata dalla commissione (a titolo esemplificativo, la ricorrente afferma che alla pubblicazione sono stati attribuiti complessivamente n. 1,8 punti mentre la pubblicazione n. 2 è stata valutata con n. 2 punti, vedi doc. 7 allegato al ricorso). Le censure mosse in relazione a tale pubblicazione, dunque, non possono trovare accoglimento.
Quanto alle pubblicazioni n. 8 e n. 9, dagli atti di causa (vedi pagine 19-23 del ricorso) emerge che le riviste scientifiche ove sono stati pubblicati gli articoli in esame presentavano, nel 2021 (anno della pubblicazione) valori Q1 nella categoria “Veterinary Sciences” e Q2 nella categoria “Agricolture, Dairy and Animal Science”. Ciò posto, è condivisibile l’argomentazione svolta dalla resistente secondo cui «la classificazione bibliometrica non è in grado di suddividere in maniera definitiva le aree indicate, la Commissione ha, di conseguenza, deciso di attribuire il valore Q1 alla pubblicazione della candidata sulla base del criterio che viene adottato anche nella valutazione dell’idoneità a livello nazionale (cioè quella per l’acquisizione dell’ASN), ossia quello di attribuire, tra più valori in essere, quello più alto, dato che non è possibile, dal punto di vista scientifico, assegnare univocamente il valore a causa dell’evidente sovrapposizione tra le due categorie».
Trattasi peraltro, di argomentazione difensiva che non può essere qualificata come (inammissibile) motivazione postuma in quanto costituisce mera esplicazione di un criterio di valutazione i cui esiti applicativi sono già stati esternati dalla commissione mediante la scheda di cui al già citato doc. 7 di parte ricorrente, non potendosi esigere dall’organo collegiale (in ragione di un bilanciamento tra l’obbligo di motivazione ed il principio di non aggravamento del procedimento) una motivazione analitica in relazione alla collocazione scientifica di ciascuna rivista ove gli articoli oggetto di valutazione sono stati pubblicati.
Quanto alla pubblicazione n. 16, anche in tal caso sono meritevoli di condivisione le argomentazioni svolte dall’Università, la quale evidenzia come nell’anno della pubblicazione (2013) la rivista Veterinary Journal avesse un average journal impact factor percentile pari a 92,045 e, poiché l’assegnazione di una determinata rivista ad uno specifico quartile avviene sulla base dell’Impact Factor, il primo quartile (Q1) comprende il 25% delle riviste che possiedono l’Impact Factor più alto. Dunque, l’Università ha attribuito il punteggio relativo al primo quartile (Q1) muovendo dall’apprezzamento del medesimo dato sostanziale assunto anche come base dell’assegnazione delle riviste ai quartili, con un modus operandi (espressione della discrezionalità tecnica della commissione) che non può ritenersi manifestamente irragionevole o illogico.
Va preso in esame, a questo punto, il sesto profilo di doglianza, relativo alla valutazione conseguita dalla controinteressata in merito alla qualità della didattica.
Le argomentazioni di parte ricorrente, sul punto, non sono meritevoli di accoglimento.
Non vi sono, infatti, espresse preclusioni, nella lex specialis, circa l’impiego dello strumento c.d. Edumeter ai fini della valutazione circa la qualità della didattica, alla luce della generica previsione del bando secondo cui «L’attività didattica sarà valutata in relazione ai seguenti criteri: (…) d) la produzione di attestazioni di qualità della didattica».
Né può ritenersi che una simile preclusione derivi (in applicazione del principio ubi voluit dixit, ubi noluit tacuit) dal confronto con la lex specialis di altre procedure selettive, pur indette mediante il medesimo decreto rettorale del 26.1.2024 (vedi doc. 5 allegato al ricorso), ove era espressamente previsto che l’attribuzione del punteggio per l’attività didattica fosse effettuata anche sulla base della «valutazione dei corsi di studio da parte degli studenti» (vedi pag. 8 del doc. 5 citato, in merito a procedura relativa al settore disciplinare VET/10).
Infatti, il canone interpretativo sistematico (che consentirebbe in linea teorica di valorizzare la differente formulazione letterale tra le due previsioni contenute nell’ambito di un unico atto amministrativo generale contenente la lex specialis di una pluralità di procedure) va applicato tenendo conto della necessità di scegliere, tra le varie interpretazioni possibili della disposizione, quella che non contrasti con il generale principio di ragionevolezza (come manifestazione del principio di eguaglianza di cui all’art. 3 Cost.).
Alla luce di tali coordinate interpretative va preferita l’interpretazione dell’ampio dato letterale del bando che renda la previsione non irragionevole rispetto alla disciplina prevista per il settore VET/10, dovendosi pertanto ritenere che anche ai fini della procedura selettiva relativa al settore AGR/19 sia possibile valorizzare il giudizio degli studenti sull’attività didattica, non sussistendo ragioni che consentano di giustificare un trattamento differenziato tra le due procedure.
Alla luce di tutte le considerazioni sopra svolte, deve ritenersi che l’esame degli ulteriori profili di censura formulati dalla ricorrente possa essere omesso in quanto anche nel caso in cui gli stessi fossero fondati la ricorrente non potrebbe conseguire il bene della vita perseguito mediante il ricorso.
Infatti, deve rilevarsi che, a fronte di un divario tra le due candidate di n. 10,15 punti, la somma dei punti attribuibili alla prof. OMISSIS ovvero detraibili dal punteggio conseguito dalla prof. OMISSIS ammonta a 8,25 (n. 0,25 punti per il terzo profilo di illegittimità, n. 7 punti per il quinto profilo di illegittimità, n. 1 punti per il settimo profilo di illegittimità).
Per tutti i motivi sopra esposti il ricorso è infondato e va rigettato.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza e vanno poste a carico di parte ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna parte ricorrente al pagamento, in favore di parte resistente, delle spese di lite, determinate in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 17 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Referendario
OMISSIS, Referendario, Estensore
Pubblicato il 15 luglio 2025

