Il principio di presunzione di non colpevolezza non impedisce che un’amministrazione possa adottare misure volte a salvaguardare la propria immagine e la propria reputazione e l’imparzialità delle proprie strutture. La condotta di rilevanza anche penale ascritta a un docente può quindi influenzare legittimamente la scelta di inserire il docente in un organo collegiale deputato ad attività analoghe a quella di una Commissione di concorso, quale è un Collegio di docenti del dottorato.
Cons. Stato, Sez. VII, 7 luglio 2025, n. 5893
Ampia discrezionalità dell’Ateneo nella formazione dei Collegi dei docenti di dottorato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2048 del 2025, proposto da
Università OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;
contro
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima) -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 luglio 2025 il Cons. OMISSIS e udito per le parti l’avvocato OMISSIS
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’originaria ricorrente, premesso di essere professoressa ordinaria presso l’Università per OMISSIS nel settore scientifico disciplinare -OMISSIS-, impugnava tutti gli atti (endoprocedimentali) oltre all’atto finale costituito dalla Delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo del -OMISSIS- con cui è stata approvata l’istituzione e attivazione del Dottorato di ricerca in “OMISSIS”, -OMISSIS- Circolo- A.A. -OMISSIS-, in cui la ricorrente non compariva nonostante la sua dichiarazione di interesse all’inserimento nel Collegio docenti del dottorato.
A sostegno del ricorso la ricorrente lamentava l’illegittimità degli atti impugnati per difetto di motivazione e comunque per eccesso di potere in quanto le valutazioni compiute per la sua esclusione costituivano una duplicazione della sanzione disciplinare già irrogatale e una violazione del principio di presunzione di non colpevolezza.
La ricorrente riferiva, infatti, di essere stata sottoposta a procedimento disciplinare, a seguito del caso giornalisticamente noto come “caso -OMISSIS-”, all’esito del quale le era stata irrogata la sospensione dal servizio per 9 mesi e l’erogazione di un assegno alimentare pari alla metà dello stipendio, sanzione scontata dal -OMISSIS- al -OMISSIS-.
Per i medesimi fatti oggetto del procedimento disciplinare era stata rinviata a giudizio; nel giudizio penale l’Università OMISSIS si è costituita parte civile.
Il Tar adito, con la sentenza impugnata annullava gli atti e i provvedimenti gravati nella parte in cui hanno determinato l’esclusione della ricorrente dal Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Studi linguistici, fisiologici ed artistico-letterati” -OMISSIS- ciclo sul rilievo che l’Ateneo aveva fatto discendere ulteriori conseguenze negative a carico della ricorrente – allo stato docente in sevizio a tutti gli effetti – da una vicenda chiusa dal punto di vista disciplinare e non ancora definita sotto il profilo penale.
Appellata ritualmente la sentenza resiste -OMISSIS-.
Con ordinanza -OMISSIS-/2025 il Consiglio di Stato sospendeva l’esecutività della sentenza appellata.
All’udienza del giorno 1 luglio 2025 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1.Con il motivo di appello l’Ateneo eccepisce difetto assoluto di motivazione; violazione e falsa applicazione del DM 226/2021 e del DM 301/2022; superamento dei limiti del sindacato; palese travisamento dei fatti; illogicità; violazione del principio del giusto procedimento.
Lamenta che la sentenza ha erroneamente affermato che l’esclusione della ricorrente dal Collegio dei docenti del dottorato non fosse frutto di una valutazione negativa dei titoli dalla stessa presentati ma che, al contrario, tale esclusione fosse dipesa da una valutazione di opportunità – espressa dal Rettore – la quale aveva tenuto conto della pendenza del procedimento penale a carico della Prof. -OMISSIS-.
Evidenzia in particolare che la sentenza non motivava minimamente quale fosse il vizio che avrebbe determinato l’illegittimità dei provvedimenti impugnati in primo grado e che la composizione di un organo collegiale quale quello per la cui partecipazione è causa, è tipica espressione di potestà organizzativa, per sua natura ampiamente discrezionale; dal carattere discrezionale di tale atto discendeva la piena legittimità della confluenza, nel momento della scelta discrezionale, anche di valutazioni di opportunità ispirate alla migliore cura dell’interesse pubblico.
La censura è fondata.
1.1. La sentenza appellata fonda la propria decisione sulla ritenuta illegittimità della esclusione della appellata dal Collegio dei docenti del corso di dottorato perché non determinata da una valutazione negativa dei titoli, bensì limitata ad un mero parere di opportunità espresso dal Rettore dell’Ateneo il quale avrebbe “fatto discendere ulteriori conseguenze negative a carico della ricorrente da una vicenda chiusa dal punto di vista disciplinare”.
È incontestato che l’esclusione della professoressa -OMISSIS- non sia dipesa dalla mancanza delle competenze tecniche o dei titoli per accedere al Collegio dei docenti.
Il Giudice, tuttavia, sembra ritenere l’esistenza di una sorta di automatismo nella nomina dei Collegio dei docenti del Dottorato e che il possesso della qualificazione scientifica e dei requisiti individuati dal DM 226/2021 e dal DM301/2022 di approvazione delle “Linee Guida per l’accreditamento dei dottorati di ricerca” costituisca un vincolo che impedirebbe all’Amministrazione di compiere le altre valutazioni afferenti la scelta discrezionale.
Non vi è alcuna base legale che possa consentire di ritenere che agli Atenei, in sede di costituzione dell’organo per cui è causa siano precluse valutazioni anche di opportunità, né che la Commissione sia vincolata ad un’applicazione meccanica di tali parametri, ben potendo tenere conto, motivando adeguatamente, di ulteriori elementi che possono incidere sulla composizione e sull’operato del futuro Collegio.
1.2. La composizione di un organo collegiale quale quello in discorso è tipica espressione di potestà organizzativa, per sua natura ampiamente discrezionale e dal carattere discrezionale di tale atto discende la piena legittimità della confluenza, nel momento della scelta discrezionale, anche di valutazioni di opportunità.
Nella specie, l’imputazione formulata in sede penale (e la contestazione operata in sede disciplinare) addebita tra gli altri alla Prof. -OMISSIS- i reati di falso e rivelazione di segreti (326 c.p.) per avere illecitamente agevolato -OMISSIS- nel perseguimento dell’attestazione favorevole di superamento di un concorso. In particolare, alla prof. -OMISSIS- si imputa di avere “trasmesso-OMISSIS-, alla vigilia dell’esame, il pdf contenente l’intero svolgimento della prova” (cfr. atto di imputazione depositato in primo grado).
Sebbene la fase disciplinare si sia chiusa e la sanzione inflitta sia stata interamente scontata, è pendente il processo penale, nella fase dibattimentale in cui l’Ateneo si è costituito parte civile.
Le ragioni di opportunità che hanno condotto l’Ateneo all’esclusione della ricorrente non sono irragionevoli e non travalicano il limite della discrezionalità amministrativa, considerato che le condotte illecite contestate alla ricorrente, in concorso con altri, sarebbero state ommesse proprio nell’ambito della gestione di una procedura concorsuale, con effetti mediatici dirompenti sulla immagine dell’Ateneo.
1.3. Né la valutazione di opportunità del Rettore, specie nel contesto delineato, può considerarsi arbitraria, essendo funzionale al corretto funzionamento dell’istituzione e alla tutela della sua immagine.
La domanda avanzata dalla ricorrente è stata valutata sulla scorta dei parametri predeterminati dalla Commissione istruttoria la quale ha ritenuto maggiormente opportuno devolvere al Rettore dell’Ateneo la decisione relativa alla immissione dell’appellata al Collegio dei docenti, considerata la delicatezza della situazione in oggetto.
1.4. Non si ravvisano gli elementi per affermare che l’esclusione della appellata derivi da un pregiudizio personale o costituisca la duplicazione del procedimento disciplinare già esaurito.
Il Giudice ha affermato: “É altresì pacifico che per la medesima vicenda oggetto del pendente procedimento penale, la ricorrente è stata sottoposta a procedimento disciplinare ed ha già integralmente scontato il periodo di sospensione disciplinare irrogato (preceduto, peraltro dalla sospensione cautelare), risultando, allo stato pienamente reintegrata nel proprio ruolo di professore ordinario. La condotta dell’Ateneo risulta censurabile in quanto fa discendere ulteriori conseguenze negative a carico della ricorrente – allo stato docente in servizio a tutti gli effetti – da una vicenda chiusa dal punto di vista disciplinare e non ancora definita sotto il profilo penale”.
L’esclusione della Prof. -OMISSIS-, la quale svolge regolarmente la sua funzione di docente, non ha carattere sanzionatorio ma costituisce, piuttosto, una scelta discrezionale del tutto legittima, determinata dalla necessità di tutelare l’immagine dell’Ateneo e del corso di dottorato.
Non si può, infatti, ragionevolmente sostenere che la specificità della condotta di rilevanza anche penale ascritta alla ricorrente possa non spiegare un’efficacia, seppur indiretta o riflessa, sulle scelte dell’Ateneo in merito all’inserimento della Prof. -OMISSIS- in un organo collegiale deputato ad attività analoghe a quella di una Commissione di concorso.
1.6. Né è qui in contestazione la presunzione di non colpevolezza.
Il principio di presunzione di non colpevolezza non impedisce che un’Amministrazione possa adottare misure volte a salvaguardare la propria immagine e la propria reputazione e l’imparzialità delle proprie strutture.
La scelta discrezionale dell’Ateneo è stata, quindi, dettata non dalla mera pendenza del procedimento penale, bensì condivisibilmente dalla necessità di garantire la credibilità e l’integrità dell’organo collegiale e di sottrarlo dal rischio dell’attenzione mediatica sullo stesso.
2.Con la memoria di costituzione, ai sensi dell’art. 101, c.2, CPA, l’appellante ha riproposto i motivi dichiarati assorbiti in primo grado, e in particolare il terzo, quarto e quinto motivo assorbito del ricorso principale e il secondo motivo assorbito del ricorso per motivi aggiunti.
3.Con il terzo motivo del ricorso introduttivo la ricorrente ha eccepito la illegittimità della delibera del Consiglio di Dipartimento OMISSIS del -OMISSIS-. Eccesso di potere per difetto dei presupposti della decisione della Presidente del Consiglio di Dipartimento di non mettere in votazione l’espressa esclusione della prof.ssa -OMISSIS- dal Collegio di dottorato di ricerca – Difetto, insufficiente e incongrua motivazione.
Evidenzia che il prof. -OMISSIS- aveva chiesto di mettere in votazione espressamente l’esclusione della prof.ssa -OMISSIS-, ma che la prof.ssa -OMISSIS-, quale Presidente del Consiglio dipartimentale, aveva rigettato l’istanza con la motivazione che essendo la riunione su piattaforma Teams non si poteva deliberare su persone, per cui è richiesto lo scrutinio segreto e quindi con una riunione non da remoto ma in presenza.
Lamenta che la prof.ssa -OMISSIS- nel redigere l’ordine di convocazione avrebbe dovuto prevedere ab initio la riunione dell’adunanza in presenza. In secondo luogo, di fronte alla richiesta del prof. -OMISSIS- avrebbe dovuto riaggiornare la seduta e disporre il rinvio dell’adunanza in modo da farla svolgere in presenza, e non addurre la scusa che ka sedutasi era in seduta da remoto.
La censura non è fondata.
La convocazione del Consiglio di Dipartimento per l’assemblea del -OMISSIS- aveva il seguente ordine del giorno: Adempimenti in ordine alla delibera del Senato Accademico del -OMISSIS-per costituzione Corso di Dottorato ciclo -OMISSIS- ed era prevista la votazione sulla chat di Teams.
Per quanto fosse insito nell’oggetto della convocazione la discussione sulla composizione del Collegio docenti, nessuna norma imponeva la convocazione in presenza e non risulta, né è stato dedotto, che sia stata avanzata da alcuno richiesta in tal senso.
Nel corso della discussione è emerso il tema – sollecitato dalla stessa appellata – della esclusione della prof.ssa -OMISSIS- dal Collegio dei docenti del dottorato di ricerca ed è stata avanzata, da altro professore una mozione di votazione su tale tema, votazione per la quale, essendo su persone, si imponeva il voto a scrutinio segreto e quindi una assemblea non da remoto ma in presenza.
La questione è stata dibattuta, tanto che un altro docente (la prof.sa -OMISSIS-) si è opposta alla votazione della mozione preannunciando che nella eventualità che fosse stata disposta avrebbe abbandonato l’assemblea
Il prof. -OMISSIS-, con la sua mozione, ha quindi invocato un diritto all’esame di una questione particolare che non era oggetto dell’ordine del giorno sul quale l’organo era chiamato a pronunciarsi.
Legittimamente, dunque, il Presidente non ha consentito la votazione sulla mozione, rappresentando ai colleghi che avrebbero potuto votare contro la proposta di Collegio docenti avanzata dalla Commissione.
4.Con il quarto motivo del ricorso introduttivo la ricorrente aveva dedotto illegittimità del decreto rettorale di nomina del Collegio dei docenti del -OMISSIS-: incompetenza, eccesso di potere per difetto dei presupposti, falsa e/o erronea applicazione del procedimento di approvazione e istituzione dei dottorati di ricerca.
Evidenzia che fino al -OMISSIS-, data di approvazione della proposta di istituzione e attivazione del dottorato del -OMISSIS- Ciclo, il dottorato non poteva considerarsi istituito e funzionante, né tanto meno il Rettore poteva procedere alla nomina del Collegio, che tutt’al più si sarebbe potuta adottare dopo il -OMISSIS-; da ciò l’illegittimità della nomina e dell’operatività del Collegio dei docenti antecedente all’istituzione del dottorato, in violazione degli artt. 11 e 13 dello Statuto e dell’art. 2 del regolamento di Ateneo sui dottorati.
5. Con il quinto motivo del ricorso introduttivo la ricorrente ha dedotto illegittimità delle delibere e decreti di nomina a coordinatrice del dottorato: falsa e/o erronea applicazione dell’art. 6, comma 6, d.m. n. 226 del 2021, eccesso di potere per illogicità manifesta e difetto dei presupposti.
Lamenta che le nomine effettuate sarebbero affette da invalidità caducante derivante dalla illegittima nota rettorale con cui si ravvisa l’opportunità di escludere la ricorrente dal Collegio dei docenti; tali delibere sarebbero anche illegittime poiché avvenute prima della delibera di approvazione del C.d.A. del 23 maggio che autorizza l’istituzione del dottorato (sicché solo da quella data potevano farsi le procedure di nomina dei membri del Collegio e del Coordinatore).
Le censure, suscettibili di trattazione congiunta non sono fondate.
Il decreto rettorale del -OMISSIS-è stato emesso sulla base della approvazione della proposta preliminare di accreditamento del Corso di Dottorato ciclo -OMISSIS- avvenuta nella seduta del -OMISSIS- nel corso della quale era stata approvata la proposta preliminare di accreditamento del Corso, la denominazione, l’articolazione del percorso dottorale e la composizione del Collegio dei docenti.
A seguito della proposta promanante dal Consiglio di Dipartimento, il Rettore, con DR -OMISSIS-, approvava la composizione del Collegio dei Docenti come proposta dal Consiglio di Dipartimento.
Sono seguiti, poi, tutti i passaggi previsti dalla normativa di riferimento: la nomina rettorale del Coordinatore del Corso (DR -OMISSIS-) la delibera del -OMISSIS- con cui il Consiglio di Dipartimento LiLAIM ha approvato la proposta definitiva di accreditamento del Corso, l’approvazione di tale proposta definitiva da parte del Senato Accademico in data -OMISSIS- e del CdA in data -OMISSIS-.
Evidentemente solo dal -OMISSIS-, data di approvazione del CdA della proposta di istituzione e attivazione del dottorato del -OMISSIS- Ciclo, il dottorato era operativamente funzionante.
In ogni caso la approvazione del CdA della proposta di istituzione e attivazione del dottorato del -OMISSIS- Ciclo avrebbe sanato e ratificato un eventuale vizio procedimentale.
6. Con il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti la ricorrente ha dedotto la illegittimità della nota rettorale del -OMISSIS-: eccesso di potere per sviamento, violazione dei principi di presunzione di innocenza e del ne bis in idem, illogicità manifesta e contraddittorietà, erroneità e falsità dei presupposti, difetto di motivazione, illegittimità derivata caducante degli atti successivi. Evidenzia che con il censurato parere, il Rettore ha ritenuto di rispondere con un laconico riferimento alla non opportunità dell’inserimento della ricorrente nel Collegio dei docenti, senza svolgere una congrua ponderazione sulla qualità scientifica della medesima, nonostante nella stessa lettera della prof.ssa -OMISSIS- fosse stata sottolineata l’elevata qualificazione scientifica della ricorrente, con ricaduta positiva per la qualificazione del Collegio e per la quota dell’FFO.
La ricorrente ha altresì eccepito l’illegittimità delle nomine del Collegio dei docenti e della Coordinatrice del dottorato: falsa e/o erronea applicazione dell’art. 4, regolamento di disciplina dei corsi di dottorato di ricerca, travisamento dei fatti; illegittimità derivata.
Riferisce che l’art. 4 del regolamento di disciplina dei corsi di dottorato di ricerca attribuisce la competenza ad approvare le proposte di istituzione dei dottorati di ricerca al Consiglio di amministrazione, specificando, altresì, che la competenza a proporre l’istituzione del dottorato di ricerca è del Consiglio di Dipartimento e su detta proposta va acquisito il parere del Senato accademico; la disciplina non prevede, al contrario, una nomina rettorale dei membri del Collegio e del Coordinatore, né che ciò avvenga prima dell’approvazione della proposta di istituzione da parte del C.d.A.
La trattazione delle censure di cui ai motivi aggiunti deve ritenersi assorbita da quanto già osservato in relazione alla infondatezza degli altri motivi riproposti esaminati, costituendone sostanzialmente una duplicazione
L’appello deve essere, pertanto, accolto, i motivi riproposti respinti e la sentenza riformata.
Le spese del doppio grado di giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e in riforma della sentenza appellata respinge l’originario ricorso.
Respinge i motivi riproposti.
Condanna -OMISSIS- al pagamento delle spese processuali che liquida in €4000,00 per il primo grado di giudizio e in €4000,00 per il giudizio di appello, oltre accessori di legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere, Estensore

