TAR Puglia, Sez. II, 21 luglio 2025, n. 981

È la qualità dei titoli ad avere maggiore rilevanza rispetto alla semplice quantità

Data Documento: 2025-07-21
Autorità Emanante: TAR Puglia
Area: Giurisprudenza
Massima

È la qualità dei titoli ad avere maggiore rilevanza rispetto alla semplice quantità, stante la normativa di settore (DM n.344/2011) che prevede chiaramente un sistema di valutazione incentrato su elementi volti a misurare la qualità dell’esperienza allegata dal candidato, non il numero di insegnamenti prestati o il numero delle pubblicazioni. Il numero dei titoli non è infatti indicatore sufficiente per decretare il vincitore, come già osservato.

Contenuto sentenza

00981/2025 REG.PROV.COLL.

00463/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 463 del 2024, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato OMISSIS in Casamassima, via Pietro Mascagni n. 7;

contro

Università degli Studi di Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Commissione valutatrice nominata con D.R. 4147/2023, non costituita in giudizio;

nei confronti

OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Bari, via Cognetti, 25;

OMISSIS, non costituito in giudizio;

per l’annullamento

– del D.R. n. 284 del 30 gennaio 2024 di approvazione degli atti della procedura valutativa per la chiamata di n. 1 professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 2 – comma 6 – della legge 30 dicembre 2010, n. 20, per il settore concorsuale 02/A1 – Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali e per il settore scientifico disciplinare FIS/01 – Fisica sperimentale, presso il Dipartimento Interateneo di Fisica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro;

-dei verbali n.1, n.2, n.3, n.4, n.5 e i relativi allegati;

-del Bando di indizione della procedura valutativa in parte qua e del Regolamento per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art. 18 e 24 della Legge del 30.12.2010 n.240 in parte qua;

-della Delibera del Consiglio di Dipartimento di Fisica in data 23.02.2024 di chiamata del Prof. OMISSIS a svolgere l’impegno didattico come professore di prima fascia, della delibera del Cda di approvazione della proposta di chiamata, nonché della presa in servizio del Prof. OMISSIS quale professore di prima fascia;

-di tutti gli atti presupposti preparatori, connessi e consequenziali ancorché non conosciuti;

-con le statuizioni conseguenti idonee a rendere effettivo il giudicato, nella previsione dell’art. 34, c. 1, lett. e) c.p.a.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di OMISSIS e di Università degli studi di Bari;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 marzo 2025 il dott. OMISSIS e uditi gli avvocati OMISSIS, su delega dell’avv. OMISSIS, per il ricorrente, l’avv. OMISSIS, per l’Università, e l’avv. Saverio Profeta, per la controinteressata;

1.- Il professor OMISSIS agisce per ottenere l’annullamento degli atti meglio indicati in epigrafe.

2.- Assume di avere preso parte a una procedura valutativa per la chiamata di n. 1 professore di prima fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per il settore concorsuale 02/A1 – Fisica Sperimentale delle Interazioni Fondamentali e per il settore scientifico disciplinare FIS/01 – Fisica sperimentale, presso il Dipartimento Interateneo di Fisica dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro.

3.- Deduce che la procedura è stata vinta dal professor OMISSIS, concorrente che si sarebbe giovato di un giudizio erroneamente più benevolo rispetto al deducente.

4.- La Commissione di valutazione sarebbe incorsa, più in dettaglio, in errori nella valutazione dell’attività didattica, dell’attività scientifica, di ricerca e dei servizi prestati, nonché nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche prodotte dagli aspiranti alla nomina a professore di prima fascia.

5.- L’interessato conclude per l’annullamento di tutti gli atti della procedura, ivi compreso il decreto rettorale di approvazione della chiamata del controinteressato OMISSIS.

6.- Deduce censure di 1) Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.P.R. n. 117/2000; dell’art. 24 L. 30.12.2010 n. 240; dell’art. 3 L. n. 241/1990. Violazione e falsa applicazione del D.M. 4 agosto 2011, n. 344. Violazione dell’art. 6 del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di ruolo ai sensi dell’art.18 e 24 della Legge del 30.12.2010, n. 240. Violazione dell’art. 7 del Bando di indizione della procedura selettiva. Violazione dei criteri di valutazione stabiliti nella seduta preliminare. Violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa, nonché della par condicio tra concorrenti. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità manifesta e contraddittorietà. 1.1. – Sull’omessa e/o erronea valutazione dell’attività didattica. 1.2. – Sull’omessa e/o erronea valutazione dell’attività scientifica, di ricerca e dei servizi prestati. 1.3. – Sull’erronea valutazione delle pubblicazioni scientifiche. 2. – Violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del D.P.R. 117/2000. Violazione del Bando e del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia. Violazione dei principi di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell’azione amministrativa, nonché della par condicio tra concorrenti (art. 97 della Cost. e artt. 1 e 3 della L. n. 241/1990). Violazione dell’aggiornamento per il 2017 al Piano nazionale anticorruzione di ANAC e dell’atto di indirizzo adottato dal Miur il 14 maggio 2018. Eccesso di potere per difetto di motivazione e di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illogicità manifesta e contraddittorietà.

7.- Si costituiscono in giudizio l’Amministrazione intimata e il controinteressato OMISSIS Alexis, i quali depositano documenti istruttori e memorie di precisazione delle rispettive posizioni.

8.- La controversia passa in decisione alla udienza pubblica dell’11 marzo 2025.

9.- Si può prescindere dall’esame dell’eccezione di inammissibilità del gravame, per come sollevata dalla difesa dell’Università degli studi resistente, a motivo della infondatezza del ricorso.

10.- Occorre rilevare, nel merito della controversia, che la Commissione di concorso, come si legge nel verbale n.1 di riunione preliminare (all.3) ha stabilito espressamente i seguenti criteri di valutazione: “Percorso Formativo: La Commissione potrà valutare i seguenti titoli: a) possesso del titolo di Dottore di Ricerca nell’ambito del profilo da ricoprire individuato dal settore scientifico-disciplinare FIS/01; b) possesso di altri titoli accademici quali seconda Laurea e Diploma di Specializzazione. Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti. Ai fini della valutazione dell’attività didattica verranno valutati i seguenti aspetti: a) il numero e la rilevanza degli insegnamenti tenuti presso le Università con particolare riferimento a quelli del SSD FIS/01, e a quelli di cui è stata conferita la titolarità; b) la continuità temporale degli insegnamenti svolti; c) il coordinamento di iniziative in campo didattico. Per le attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti verranno valutati i seguenti aspetti: a) le attività di relatore di elaborati di laurea, di tesi di laurea magistrale, di tesi di dottorato e di tesi di specializzazione; b) le attività di tutorato degli studenti di corsi laurea e di laurea magistrale e di tutorato di dottorandi di ricerca; c) i seminari; d) attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo, e di terza missione; Attività scientifica, di ricerca e dei servizi prestati. Ai fini della valutazione dell’attività scientifica, di ricerca e dei servizi prestati dai candidati verranno valutati i seguenti aspetti: 1) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali ovvero partecipazione agli stessi; 2) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca; 3) partecipazione in qualità di relatori a congressi e convegni nazionali e internazionali; 4) coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico, esperienze internazionali; 5) servizio in qualità di ordinario, associato, ricercatore (RTI, RTD 230/2005, RTD tipo a o b 240/2010) presso Atenei/Enti di Ricerca stranieri o italiani; Nella valutazione dei candidati verrà considerata la consistenza complessiva della produzione scientifica di ciascuno, l’intensità e la continuità temporale della stessa, con esclusione dei periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali (congedi e aspettative stabiliti dalla legge, diversi da quelli previsti per motivi di studio). Pubblicazioni scientifiche. Ai fini della valutazione della produzione scientifica verranno valutati i seguenti aspetti: a) originalità, innovatività e rigore metodologico; b) congruenza con il settore concorsuale 02/A1 o con il profilo da coprire indicato dal SSD FIS/01; c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e sua diffusione all’interno della comunità scientifica internazionale di riferimento; d) continuità temporale; e) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione”.

11.- Le criticità rilevate dalla difesa del ricorrente riguarderebbero, nello specifico, la valutazione dell’attività didattica “Come risulta dal giudizio analitico riassuntivo (cfr. Verbale n. 5 – doc. 6 cit.), la Commissione si è limitata ad esprimere un giudizio onnicomprensivo e sommario sull’”attività didattica”; tale attività è stata infatti giudicata soltanto “buona” per il candidato OMISSIS, “molto buona” per i candidati OMISSIS e OMISSIS, senza che ciò sia in alcun modo giustificabile se rapportato al numero e al prestigio delle esperienze possedute. Del numero e della qualità di tali esperienze non si fa menzione alcuna nei giudizi collegiale e analitico, e ciò benché l’organo valutatore si fosse auto-vincolato, come stabilito nella riunione preliminare, a prendere in considerazione “a) il numero e la rilevanza degli insegnamenti tenuti presso le Università con particolare riferimento a quelli del SSD FIS/01, e a quelli di cui è stata conferita la titolarità” b) la continuità temporale degli insegnamenti svolti”. Analoghe carenze valutative sarebbero riscontrabili a proposito dell’attività didattica integrativa in relazione alla quale il professor OMISSIS fa notare che “l’attività didattica integrativa non è neppure stata oggetto di alcuna specifica valutazione; tutti i sub-criteri che attengono a tale voce, ovvero “le attività di relatore di elaborati di laurea…”, “le attività di tutorato degli studenti…”, “i seminari”, “le attività istituzionali…” non sono stati menzionati né nel giudizio collegiale, né in quello analitico riassuntivo, in violazione delle disposizioni della lex specialis e dei criteri che la stessa Commissione si è data, ove è stabilito che: “Per le attività di didattica integrativa e di servizio agli studenti verranno valutati i seguenti aspetti (…)” Orbene, dal confronto numerico dei titoli dichiarati dal prof. OMISSIS e dal prof. OMISSIS, tali indicatori sono tutti (numero di insegnamenti, continuità didattica, coordinamento di iniziative in campo didattico, attività di tutorato, seminari) in favore del prof. OMISSIS (tranne uno, il numero di tesi di cui i candidati sono stati relatori, che risulta uguale nei due casi). Ciò nonostante, la Commissione – come detto – ha assegnato, inspiegabilmente, il giudizio “buono” all’attività didattica del prof. OMISSIS, e il giudizio “molto buono” all’attività didattica del prof. OMISSIS, senza che in relazione a tali titoli (meramente elencati) sia stata espressa alcuna valutazione in termini qualitativi o di rilevanza che possa giustificare il maggior apprezzamento manifestato nei confronti del controinteressato, pur in presenza di un numero di titoli significativamente inferiore. è stata omessa l’inclusione tra i “Titoli valutabili” del Prof. OMISSIS di identiche esperienze che, invece, nel caso del Prof. OMISSIS sono state inserite e valorizzate. Si osserva, infatti, quanto segue: (i) nei 14 insegnamenti di dottorato di cui la Commissione ritiene il candidato OMISSIS titolare sono inclusi un seminario presso la CMS Data Analysis School (INFN-Bari) (20 Gen. 2015 “Proof-Lite running experience in HEP data analysis” Lecture @ CMS Data Analysis) (cfr. Tabella 3.1.b – Attività Frontale per dottorandi, pagg. 58-59 del CV del candidato OMISSIS – doc. 10); per contro, per il candidato OMISSIS, non viene conteggiato analogo seminario, di uguale durata, presso la stessa CMS Data Analysis School, e di un altro, presso la “CMS Physics Object School”, analoga scuola di fisica organizzata dalla stessa collaborazione, due anni dopo (entrambi chiaramente indicati nel CV del ricorrente a pag. 71-72 – doc. 11); (ii) nello stesso numero di insegnamenti, al candidato OMISSIS vengono conteggiati 3 cicli di lezioni tenuti presso istituzioni scientifiche straniere (trattasi di corsi tenuti presso le Università di Padova, Ioannina, e Mexico-City, nell’ambito del progetto Erasmus+); per contro, al candidato OMISSIS non vengono considerati valutabili ben 5 analoghi cicli di lezioni tenuti in Italia e all’estero presso scuole ufficiali di fisica rivolte a dottorandi e giovani ricercatori; trattasi del ciclo di lezioni presso la Scuola Nazionale di Fisica Nucleare e Subnucleare (2 edizioni); del ciclo di lezioni presso la “School on LHC Physics”; del ciclo di lezioni presso il National Center of Physics e dalla Pakistan Atomic Energy Commission (PAEC); del ciclo di lezioni durante il 5th International Workshop on Tracking Detectors in High Energy Physics, Centre of Excellence in Physics, National Centre for Physics of Pakistan; del ciclo di lezioni nell’ambito della Eurizon detector school 2023, Università di Wuppertal, Germania (tutti chiaramente indicati al paragrafo del CV: “Attività didattica di alta formazione”, sotto-sezione: “Presso Università, Enti di Ricerca Italiani e Stranieri, Scuole Universitarie e post-laurea, pagg. 72-73 – doc. 11 cit.). Analoga forma di disparità di trattamento sarebbe rilevabile in materia di individuazione dei “Titoli valutabili” nella valutazione del criterio “d) attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo, e di terza missione”. Nella Tabella di cui all’Allegato 1 al Verbale 4 sono indicati per il Prof. OMISSIS quali Titoli valutabili per tale criterio: “Membro del Comitato Tecnico- Scientifico del Polo Bibliotecario Scientifico-Agrario, UniBa. Molteplici attività di divulgazione presso scuole e pubblico generico, seminari di divulgazione”. Non si spiega perché anche in tal caso non sono state annoverate tra i Titoli valutabili esperienze identiche valorizzate invece per gli altri candidati. Trattasi nello specifico: (i) del titolo “Divulgazione durante gli International Cosmic Day (ICD)”, ammesso alla valutazione per il candidato OMISSIS, ma non per OMISSIS, nonostante sia indicata la partecipazione di OMISSIS all’ICD, a pagina 77 del curriculum, come chair del comitato organizzatore, per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019; (ii) del titolo “Partecipazione al Progetto Lauree Scientifiche (PLS)”, ammesso alla valutazione per il candidato OMISSIS, ma non per OMISSIS, nonostante sia indicata la partecipazione al PLS di OMISSIS per il 2009 a pagine 76 del curriculum;(iii) dell’attività come “Selezionatore e coordinatore della Commissione VQR di Fisica per Ateneo”, ammessa alla valutazione per il candidato My ma non per il candidato OMISSIS, nonostante il ricorrente abbia indicato la partecipazione come selezionatore alla stessa Commissione a pagina 42 del proprio curriculum; (iv) del titolo “Partecipazione al comitato organizzatore delle Masterclass Hands on Physics”, ammessa alla valutazione per il candidato My ma non per il candidato OMISSIS, nonostante il ricorrente abbia indicato la propria partecipazione a tale attività a pagina 76 del proprio curriculum; (v) del titolo “Organizzazione seminari divulgativi”, ammesso alla valutazione per il candidato My ma non per il candidato OMISSIS, nonostante il ricorrente abbia partecipato all’organizzazione di molti seminari o abbia svolto il ruolo di relatore per numerosissimi ed importanti eventi del genere, come dettagliato da pagina 73 a pagina 80 del proprio curriculum; (vi) delle numerosissime ed importanti attività di organizzazione di seminari, eventi, partecipazione ad essi come relatore invitato, elencate da pag. 73 ad 80 del CV del ricorrente; per contro, per il candidato OMISSIS, viene ammessa a valutazione la mera partecipazione ad un “seminario nell’ambito della premiazione del GPU4EO Challenge”; (vii) delle attività come “selezionatore della Commissione VQR di Fisica”, indicata nel CV a pag. 42 del CV del ricorrente, inclusa invece tra le attività ammesse a valutazione per il candidato My; (viii) delle attività di Delegato del Dipartimento alla Terza Missione, Delegato del Dipartimento nel Comitato di Gestione per la Divulgazione della Fisica, Coordinatore della Commissione Libraria in Fisica, componente della Commissione Spazi per Laboratori, indicate dal candidato OMISSIS alle pagg. 41 e 42, nonostante tali attività ricadano entro la categoria di valutazione sopra indicata, ed attività analoghe siano state ammesse alla valutazione per altri candidati (ad esempio “componente del Consiglio Direttivo del Centro Linguistico di Ateneo” per il candidato OMISSIS); (ix) delle attività come presidente o componente di commissione di concorso per Università ed Enti di Ricerca, dettagliata dal candidato a pag. 40 del CV.

11.- Tutte le censure articolate dal ricorrente sono infondate.

12.- La difesa del professor OMISSIS ripone, ad avviso del Collegio, un eccessivo affidamento sul profilo numerico dei titoli posseduti dal deducente, quasi che il giudizio finale della Commissione non potesse prescindere da una stima quantitativa dei titoli posseduti da ognuno degli aspiranti ignorando che la stessa valutazione deve inevitabilmente essere ancorata a un criterio quali-quantitativo capace di illustrare adeguatamente la complessiva meritevolezza del candidato. Appare infatti evidente che se il dato ineludibile fosse stato esclusivamente quello del numero dei titoli posseduti, non vi sarebbe stato bisogno di nominare una commissione di esperti trattandosi esclusivamente di compiere un mero confronto matematico dall’esito scontato. In una procedura comparativa come quella controversa risulta, invece, connaturato alla complessità del giudizio ad opera della commissione procedere non già ad un confronto numerico, ma indagare in merito alla qualità e cioè al valore intrinseco del titolo posseduto dal candidato. Il ricorrente ha più volte insistito sulla differente consistenza numerica dei titoli posseduti, così come in merito al conseguimento della laurea con lode in tempi ordinari in luogo del professor OMISSIS, e alla paternità di 1557 pubblicazioni in luogo delle 1200 del OMISSIS.

13.- Un approccio di questo tipo è smentito dalla giurisprudenza amministrativa, la quale ha avuto occasione di sottolineare che “Quel che si chiede alle commissioni è di individuare il candidato migliore; criteri, parametri e indicatori sono fondamentali nel guidare il lavoro valutativo, ma le loro incidenze ponderali, ai fini del giudizio finale, non devono essere ancorate a puntuali pesi specifici che limitino del tutto la discrezionalità valutativa delle commissioni stesse (Cons Stato, Sez. VI, sentenza n.3445/2022). Non si chiede alle Commissioni esaminatrici di predeterminare il peso (in termini di punteggio) di un dottorato o il peso di un incarico di insegnamento, perché bisognerebbe all’uopo stilare ex ante una classifica di valore di ogni eventuale titolo o pubblicazione che i candidati possano in ipotesi produrre, cosa che non è certamente praticabile, né tampoco esigibile quando si tratta di valutare l’attività scientifica e didattica di un docente universitario. I Regolamenti delle Sedi universitari possono certo affidare alle commissioni il compito di definire sub-criteri, parimenti e indicatori, in ogni caso limitando il potere discrezionale della stessa, ma non è questo il caso, poiché, specie il Regolamento dell’Ateneo barese non pone tali vincoli, di guisa che la Commissione ha potuto confermare nel verbale n. 1 “i criteri di massima da utilizzare per la valutazione del curriculum, dei titoli, delle pubblicazioni e per l’accertamento della qualificazione didattica e scientifica nel rispetto degli standard qualitativi stabiliti dalla normativa vigente e tenendo conto di quanto previsto all’art. 6 comma 1 lett. B del citato regolamento”. La giurisprudenza espressasi in tema di concorsi per cattedre universitarie è stata, del resto, assolutamente chiara nel rilevare che è la qualità dei titoli ad avere maggiore rilevanza rispetto alla semplice quantità, stante la normativa di settore (DM n.344/2011) che prevede chiaramente un sistema di valutazione incentrato su elementi volti a misurare la qualità dell’esperienza allegata dal candidato, non il numero di insegnamenti prestati o il numero delle pubblicazioni. Il numero dei titoli non è infatti indicatore sufficiente per decretare il vincitore, come già osservato. Il parametro di comparazione, in ogni caso, non è soltanto quello quantitativo, basato cioè sul numero dei corsi tenuti o attività svolte, stante l’art. 7 del bando che impone espressamente di fare riferimento agli standard qualitativi, sicché il riferimento alla qualità ha evidentemente consentito alla Commissione di attribuire il giudizio di “ottimo” per il candidato OMISSIS, “buono” per OMISSIS. Né può dimenticarsi che il sindacato giurisdizionale incide su una valutazione che è espressione di discrezionalità tecnica, vale a dire accertamento di fatti complessi sulla scorta di scienze non esatte, con risultati finali che presentano margini di opinabilità. Ciò significa che il sindacato giurisdizionale sulla discrezionalità tecnica non può comportare la sostituzione delle proprie personali convinzioni a quelle che la commissione ha manifestato in ordine al pregio, alla preparazione, alla qualità complessiva di un candidato. Il sindacato sulla discrezionalità tecnica è dunque necessariamente di tipo estrinseco perché ciò che può essere evidenziato dal giudice non è l’erroneità della valutazione in sé, ma l’erroneità e la perplessità dei criteri attraverso i quali la Commissione è pervenuta al risultato finale. Del resto, la discrezionalità tecnica è ambito riservato alla Commissione, chiamata proprio ad espletare il compito di individuare qualitativamente la rilevanza e la importanza del bagaglio professionale di ogni partecipante. Applicando le coordinate tracciate dalla giurisprudenza amministrativa che, dunque, fa perno sulla qualità dei lavori, è chiaro che le schede valutative vanno lette in uno a tutta la sequela procedimentale che le accompagnano, perché solo una lettura combinata e non decontestualizzata consente di apprezzare il percorso logico seguito dalla Commissione esaminatrice. Le schede valutative riportano, in corrispondenza di ciascuna categoria, le esperienze ritenute dalla Commissione più significative e di maggior impatto, non potendosi di certo imporsi alla Commissione una operazione di verbalizzazione analitica, poiché una simile attività, a fronte peraltro di corposi curricula quali sono quelli di tutti i partecipanti, diverrebbe soltanto inutile e gravosa dell’intero procedimento. Non v’è ragione di dubitare oltre sulla legittimità del modus operandi seguito dalla Commissione, poiché i giudizi, pur se concisi, risultano perfettamente intellegibili laddove condensano in modo sufficientemente chiaro ed efficace le motivazioni che, infatti, coprono – come emerge da una serena disamina del carteggio concorsuale – i principali aspetti oggettivi di valutazione (produzione scientifica, didattica e attività accademiche).

14.- Alla stregua delle su esposte argomentazioni, il ricorso è respinto. Le spese processuali possono essere compensate in ragione della natura della controversia.

P.Q.M.

il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere, Estensore

OMISSIS, Referendario

Pubblicato il 21 luglio 2025