TAR Sicilia (Catania), Sez. I, 22 luglio 2025, n. 2369

I criteri di valutazione ed i relativi punteggi vanno definiti prima di avere preso visione dell’elenco dei candidati

Data Documento: 2025-07-22
Autorità Emanante: TAR Sicilia
Area: Giurisprudenza
Massima

La regola che impone di definire i criteri di valutazione ed i relativi punteggi prima di avere preso visione dell’elenco dei candidati è finalizzata ad evitare qualsivoglia indebita influenza sull’attività preliminare dei commissari destinata ad orientare le loro successive decisioni.

Contenuto sentenza

02369/2025 REG.PROV.COLL.

01422/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

sezione staccata di Catania (Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1422 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio eletto presso il suo studio in Catania, via Teocrito, n. 48;

contro

Università degli Studi Catania, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, domiciliata in Catania, via Vecchia Ognina, n. 149;

Commissione della Procedura di Chiamata di Professore di Prima Fascia Sett. -OMISSIS-, non costituita in giudizio;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

– del verbale della Commissione della procedura di chiamata di professore di prima fascia – Settore concorsuale -OMISSIS-, indetta con d.r. n. -OMISSIS- adottato nella seduta del -OMISSIS- con cui sono stati fissati i criteri di valutazione dei titoli dei concorrenti

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal prof. -OMISSIS- il 7 ottobre 2024:

– della nota prot. n.-OMISSIS- del Magnifico Rettore con cui ha invitato la commissione della procedura di chiamata di professore di prima fascia – Settore concorsuale -OMISSIS-, indetta con d.r. n. -OMISSIS- “a riesaminare … i criteri già adottati”;

– del decreto n. -OMISSIS-con cui il Magnifico Rettore ha prorogato di due mesi il termine per la conclusione dei lavori della stessa Commissione;

– del verbale della Commissione della procedura di chiamata di professore di prima fascia – Settore concorsuale -OMISSIS-, indetta con d.r. n. -OMISSIS-, prot. n. -OMISSIS-, adottato nella seduta del -OMISSIS- con cui sono stati nuovamente fissati i criteri di valutazione dei titoli dei concorrenti;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal prof. -OMISSIS- il 24 dicembre 2024:

– del decreto n. -OMISSIS- con cui il Magnifico Rettore dell’Università di Catania ha individuato il Prof. -OMISSIS- candidato destinatario della chiamata a professore di prima fascia, a seguito della relativa procedura del Settore concorsuale -OMISSIS-, indetta con d.r. n. -OMISSIS-;

– del verbale della seduta della Commissione della sopraindicata procedura indicato con il numero -OMISSIS- relativo all’attività di valutazione dei candidati;

– ove occorra e nuovamente della nota prot. n.-OMISSIS-; del decreto rettorale n. -OMISSIS-e del verbale Commissione adottato nella seduta del -OMISSIS-;

Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dal prof. -OMISSIS- il 24 febbraio 2025:

per l’annullamento, in via incidentale, del verbale – indicato con il numero -OMISSIS- – relativo all’attività di valutazione dei candidati compiuta dalla Commissione della procedura per la chiamata a prima fascia del settore concorsuale -OMISSIS- – agronomia e sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli – settore scientifico disciplinare AGR/02 “Agronomia e coltivazioni erbacee”, indetta con D.R. n. -OMISSIS-, nella parte in cui ha valutato il ricorrente principale sulla base di presupposti di fatto erronei per come si specifica nel corpo del presente atto

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Catania e di -OMISSIS-;

Visto il ricorso incidentale proposto del prof. -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 aprile 2025 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. Con ricorso notificato il 27 giugno 2024 il prof. -OMISSIS- ha impugnato il verbale n. -OMISSIS- con cui la Commissione della procedura di chiamata di professore di prima fascia – Settore concorsuale -OMISSIS-, indetta con D.R. n. -OMISSIS-, ha determinato i criteri di valutazione dei titoli dei candidati.

Espone il ricorrente:

– di essere docente universitario di prima fascia presso l’Università degli studi di Messina;

– di aver partecipato alla procedura di selezione per la chiamata di professori di prima fascia – per il Settore concorsuale -OMISSIS- – Agronomia e Sistemi colturali erbacei ed ortofloricoli – Settore scientifico disciplinare AGR/02 “Agronomia e coltivazione erbacee” -, indetta dall’Università degli Studi di Catania, ai sensi dell’art. 18, comma 1, l. n. 240/2010 con decreto rettorale n.-OMISSIS-;

– nella seduta del-OMISSIS- la commissione ha stabilito i criteri di valutazione dei titoli discostandosi dalle previsioni contenute nel regolamento di ateneo (da ultimo modificato con decreto rettorale n.-OMISSIS-) e nel bando e senza dettagliare i criteri applicativi dei parametri fissati dal regolamento.

I criteri stabiliti dalla commissione, osserva ancora il ricorrente, penalizzerebbero i candidati con maggiore anzianità di carriera scientifica favorendo i candidati con ridotta attività didattica e di ricerca.

Ciò premesso, il ricorrente lamenta la illegittimità del verbale impugnato sotto i seguenti profili

I Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l n. 240/2010 e del regolamento di ateneo di cui al d.r. n. 2234/2023. Eccesso di potere per sviamento, falsa causa e irragionevolezza manifesta.

Per la valutazione dell’attività didattica “sono considerati l’entità (il carico didattico medio annuale)”.

Tale criterio non terrebbe conto dell’effettivo carico didattico, ovvero del numero totale di CFU o di ore di insegnamento svolti da ciascun candidato e porterebbe, pertanto, all’illogico risultato di privilegiare chi, pur con un numero inferiore di anni di insegnamento (paradossalmente anche uno soltanto), abbia tenuto più corsi per ciascun anno accademico

II Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l n. 240/2010 e del regolamento di ateneo di cui al d.r. n. 2234/2023. Eccesso di potere per sviamento, falsa causa e irragionevolezza manifesta.

Eliminazione del criterio relativo alla “partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto”.

La scelta di eliminare dai criteri di valutazione un titolo previsto nel regolamento e nel bando sarebbe irragionevole e non risponderebbe ad alcun interesse pubblico.

Sarebbero penalizzati, invero, quei candidati che hanno investito il loro tempo negli esami di profitto acquisendo esperienza.

III. Incompetenza. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l.n. 240/2010 e del regolamento di ateneo di cui al d.r. n. 2234/2023. Eccesso di potere per sviamento, falsa causa e irragionevolezza manifesta.

“Normalizzazione per età accademica valutata a partire da un momento non individuato in modo univoco di titoli (progetti, brevetti, premi e riconoscimenti, relatore a congressi) e pubblicazioni scientifiche”.

Così come stabilito dalla commissione, non viene considerata l’attività scientifica quale valore assoluto ma rapportata all’anzianità di servizio.

Tale normalizzazione non è prevista dal regolamento e, trattandosi di una scelta che incide sul reclutamento, essa avrebbe dovuto essere effettuata dall’Università e non dalla commissione.

Tra l’atro, la commissione ha individuato tre diversi momenti a partire dai quali può essere calcolata l’età accademica (anno del conseguimento del titolo di ricerca, anno di immissione nel ruolo di ricercatore, anno di immissione del ruolo di professore associato), rendendo il criterio di equivoca applicazione

IV Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l n. 240/2010 e del regolamento di ateneo di cui al d.r. n. 2234/2023. Eccesso di potere per sviamento, falsa causa e irragionevolezza manifesta

Valutazione di responsabilità di progetti di ricerca “a vario titolo” e solo nazionali.

Tale criterio non trova fondamento nel regolamento e nel bando che, al contrario, ha previsto che sia valutata l’“organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi”

V Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l n. 240/2010 e del regolamento di ateneo di cui al d.r. n. 2234/2023. Eccesso di potere per sviamento, falsa causa e irragionevolezza manifesta.

“Valutazione ai fini della consistenza complessiva di tutti i documenti indicizzati su Scopus senza riferimento alle pubblicazioni su rivista”.

Il regolamento prevede all’art. 4, comma 2, che “Ai fini della valutazione delle pubblicazioni scientifiche, sono considerati le pubblicazioni e i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti”; e prosegue indicando che “La valutazione delle pubblicazioni scientifiche deve anche tenere conto della consistenza complessiva …”.

Il regolamento richiede, dunque, che i testi siano accettati per la pubblicazione. L’accettazione riguarda esclusivamente le riviste scientifiche e, dunque, il bando richiede ai fini della valutazione che le pubblicazioni siano accettate dalle riviste.

La commissione, invece ha previsto come valutabili le pubblicazioni inserite nella banca dati Scopus, a prescindere dal fatto che le stesse siano o meno accettate dalle riviste.

L’innovazione introdotta dalla commissione avrebbe un enorme impatto sulla valutazione essendo noto che in banca dati Scopus vengono indicizzati anche atti di convegni, pubblicati senza alcun processo di revisione e di accettazione.

Gli atti di convegno, inoltre, a differenza delle riviste scientifiche, non presentano impact factor, previsto dal regolamento e del bando quale criterio di valutazione delle pubblicazioni

VI Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l n. 240/2010 e del regolamento di ateneo di cui al d.r. n. 2234/2023. Eccesso di potere per sviamento, falsa causa e irragionevolezza manifesta.

Parimenti illogico sarebbe il criterio secondo cui le pubblicazioni scientifiche da valutare sono anche quelle relative ai progetti di ricerca cui il candidato ha partecipato.

VII. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l n. 240/2010 e del regolamento di ateneo di cui al d.r. n. 2234/2023. Eccesso di potere per sviamento, falsa causa e irragionevolezza manifesta.

La commissione ha, inoltre, previsto un ordine di valutazione dei vari criteri nel quale l’attività didattica risulta collocata in ultima posizione.

Si tratterebbe di un criterio totalmente inedito (il regolamento non prevede alcuna graduazione delle attività oggetto di valutazione) e comunque illogico atteso che colloca all’ultimo posto l’attività didattica senza tener conto del fatto che un professore di prima fascia è chiamato prima di tutto ad insegnare.

Pur essendo state stabilite le priorità non è stato, peraltro, stabilito nel contempo il peso da assegnare a ciascuna delle competenze oggetto di valutazione.

VIII. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l n. 240/2010 e del regolamento di ateneo di cui al d.r. n. 2234/2023. Eccesso di potere per sviamento, falsa causa e irragionevolezza manifesta.

Esclusione del Settore concorsuale -OMISSIS- dalla valutazione dei titoli.

Alcuni criteri sarebbero stati ristretti dalla commissione al solo settore scientifico disciplinare AGR/02, e non anche al settore concorsuale -OMISSIS- (che al suo interno ricomprende anche il Settore scientifico disciplinare AGR/04, 17 orticoltura e floricoltura).

Anche in questo caso sarebbe stato violato il bando che, all’art. 9, prevede che “Le funzioni di didattica e di ricerca sono quelle che possono essere svolte da un professore di prima fascia nell’ambito del settore concorsuale e del settore scientifico-disciplinare oggetto della presente procedura

IX Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l n. 240/2010 e del regolamento di ateneo di cui al d.r. n. 2234/2023. Eccesso di potere per sviamento e falsa causa.

Mancata specificazione del peso quantitativo attribuito a ciascun titolo.

La commissione non ha dettagliato i criteri applicativi dei parametri fissati dal regolamento.

Invece l’art. 11, comma 2 del regolamento, prescrive che: “La valutazione avviene sulla base di criteri predeterminati dalla commissione nella prima riunione e resi pubblici attraverso il sito web dell’Ateneo; tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi di cui al titolo II del presente regolamento”.

La commissione avrebbe dovuto, pertanto, specificare il peso quantitativo di ciascun parametro, prima di aver conoscenza dei curricula dei candidati al fine di non ledere l’imparzialità.

  1. Con nota prot. n. -OMISSIS- il Rettore ha invitato la Commissione “a riesaminare … i criteri già adottati” e con successivo decreto n. -OMISSIS-ha prorogato il termine per la conclusione dei lavori.

Il ricorrente, con nota inviata al Rettore e per conoscenza ai commissari, ha segnalato l’illegittimità di tale operato non potendo la commissione rideterminarsi sui criteri dopo aver conosciuto i nominativi e i curricula dei candidati.

In data 1° agosto 2024 è stato pubblicato il verbale di rideterminazione dei criteri.

Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 27 settembre 2024, il ricorrente ha impugnato tali nuovi atti lamentandone la illegittimità sotto i seguenti profili:

I Violazione e falsa applicazione degli artt. 18 l. n. 240/2010, 35 d. lgs. n.165/2001, 7 del regolamento d’ateneo, 8 e 12 d.P.R. n. 487/1994 e dei principi in tema di concorsi. Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto.

La nota del Rettore del 18 luglio 2024 e, conseguentemente, il verbale di rideterminazione dei criteri sono illegittimi non potendo la stessa commissione, una volta conosciuti i nominativi e i titoli dei candidati, rideterminare i criteri di valutazione.

Il Rettore, pertanto, non avrebbe dovuto chiedere alla stessa commissione di riesaminare i criteri ma disporne l’integrale sostituzione

II Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l n. 240/2010 e del regolamento di ateneo di cui al d.r. n. 2234/2023. Eccesso di potere per sviamento, falsa causa e irragionevolezza manifesta.

Il nuovo verbale di rideterminazione dei criteri non ha modificato il criterio del “carico didattico medio annuale” e sarebbe, dunque, illegittimo sotto i medesimi profili già dedotti con il primo motivo del ricorso introduttivo.

III. Violazione e falsa applicazione sotto altro profilo dell’art. 18 l n. 240/2010 e del regolamento di ateneo di cui al d.r. n. 2234/2023. Eccesso di potere per sviamento e falsa causa.

La commissione ha introdotto la seguente innovazione rispetto al regolamento, rispetto al bando e anche rispetto al precedente verbale: “Gli indicatori bibliometrici utilizzati per il calcolo dei parametri sopra indicati saranno ottenuti consultando la banca dati Scopus, riconosciuta valida dalla comunità scientifica per le valutazioni in oggetto e in considerazione del fatto che da questa banca dati è possibile ricavare una serie di indici bibliometrici che consentono di valutare la singola pubblicazione in modo ponderato rispetto a pubblicazioni della stessa “subject category”.

Tale aggiunta sarebbe arbitraria e illegittima per due ordini di motivi: 1) la commissione non ha il potere di inserire un nuovo criterio, tantomeno tra quelli relativi alla valutazione delle pubblicazioni; 2) comunque il criterio sarebbe talmente generico che risulterebbe impossibile comprenderne il significato

IV Violazione e falsa applicazione sotto ulteriore profilo dell’art. 18 l n. 240/2010 e del regolamento di ateneo di cui al d.r. n. 2234/2023. Eccesso di potere per sviamento e falsa causa.

Nel verbale qui impugnato la commissione ha introdotto una ulteriore novità rispetto al regolamento, al bando e anche al verbale precedente.

Ed infatti, nella seduta del -OMISSIS- 2025 la commissione ha precisato quanto segue:

“Nelle pubblicazioni con più autori, la commissione provvederà alla determinazione analitica dell’apporto individuale del candidato tenendo conto di quanto riportato in calce in ciascuna pubblicazione (o, se non presente, in base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, con ruolo principale per il primo nome, ultimo nome o autore corrispondente) e alla coerenza dei contenuti della pubblicazione con il profilo scientifico del candidato, dedotto dalla produzione scientifica complessiva e dall’attività di ricerca documentata alla quale il candidato ha preso parte”:

– “La valutazione dei candidati terrà anche conto della consistenza complessiva delle pubblicazioni scientifiche indicizzate sulla banca dati Scopus (esclusi capitoli di libro e atti di convegni), dell’intensità e della continuità temporale della produzione scientifica anche in relazione al profilo scientifico del candidato in relazione alla sua attività di ricerca”.

La coerenza con il profilo scientifico del candidato, oltre ad essere del tutto illogica, non sarebbe prevista né dal regolamento né dal bando.

I candidati che hanno selezionato tra le loro pubblicazioni, le quindici più coerenti con i criteri previsti dal regolamento e dal bando si troverebbero, pertanto, a veder valutate le loro pubblicazioni alla luce di criteri del tutto diversi.

Tra l’altro, questo criterio è stato introdotto solo in sede di rettifica e, dunque, solo dopo che la commissione ha potuto visionare i curricula dei candidati risentendo, pertanto, in via derivata della illegittimità della nota del Rettore nella parte in cui non ha disposto la sostituzione della commissione.

  1. Con secondo ricorso per motivi aggiunti notificato il 6 dicembre 2024, il ricorrente ha impugnato:

– il decreto n. -OMISSIS- con cui il Magnifico Rettore dell’Università di Catania ha individuato il Prof. -OMISSIS- candidato destinatario della chiamata a professore di prima fascia, a seguito della relativa procedura del Settore concorsuale -OMISSIS-, indetta con d.r. n. -OMISSIS-;

– il verbale della seduta della Commissione della sopraindicata procedura indicato con il numero -OMISSIS- relativo all’attività di valutazione dei candidati.

Espone il ricorrente che la commissione ha formulato i giudizi sui tre candidati che hanno presentato la domanda di partecipazione alla procedura di che trattasi nelle sedute tenutesi dal 3 al 6 settembre 2024.

I giudizi collegiali sui tre candidati sono sintetizzabili come segue:

Prof. -OMISSIS-– attività didattica. buona, attività di ricerca: discreta; pubblicazioni: discreto; attività istituzionale e terza missione: buona (pag. 7).

Prof. -OMISSIS-: attività didattica: buona, attività di ricerca: di buona qualità; pubblicazioni: buono; attività istituzionale e terza missione: buona qualità (pagina 13).

Prof. -OMISSIS-: attività didattica. buona, attività di ricerca: molto buona; pubblicazioni: molto buono; attività istituzionale e terza missione: buone (pagina 20).

Nella seduta del 6 settembre la commissione ha formulato i giudizi comparativi:

Attività didattica: “Tenendo conto dell’insieme degli indicatori di attività didattica scelti per la valutazione, i tre candidati sono giudicati all’unanimità sostanzialmente equivalenti”.

Attività di ricerca: “Nel complesso, l’attività di ricerca del Prof.-OMISSIS- è giudicata all’unanimità migliore di quella degli altri due candidati”, con specifico riferimento anche a “un maggior riscontro internazionale attraverso partecipazioni e ruoli di responsabilità scientifica in progetti di ricerca rilevanti per il SSD AGR/02”.

Pubblicazioni scientifiche: “Complessivamente, le pubblicazioni scientifiche presentate dal prof.-OMISSIS- sono giudicate all’unanimità le migliori tra i tre candidati”. In proposito la commissione ha tenuto conto “in larga misura al tempo intercorso tra la data di pubblicazione e di valutazione, nettamente maggiore in media per le pubblicazioni del prof.-OMISSIS-; infatti, il numero di citazioni medio per anno e per pubblicazione è simile per i tre candidati. Gli indicatori del prof.-OMISSIS- e del prof.-OMISSIS- sulle pubblicazioni scientifiche complessive (Molto buono) e sul contributo individuale dei candidati nei lavori con più coautori (Ottimo), sono giudicati equivalenti”.

Attività gestionale e terza missione: il giudizio è “comparabile” per i tre candidati.

Con decreto n. 4319 del 14 ottobre 2024 il Rettore ha individuato il prof. -OMISSIS- candidato destinatario dell’eventuale chiamata a professore di prima fascia, approvando l’attività della commissione.

Il ricorrente lamenta la illegittimità di tali provvedimenti sotto i seguenti profili:

Illegittimità derivata. Violazione e falsa applicazione degli artt. 18 l. n. 240/2010, 35 d. lgs. n.165/2001, 7 del regolamento d’ateneo, 8 e 12 d.P.R. n. 487/1994 e dei principi in tema di concorsi. Eccesso di potere per difetto dei presupposti di fatto e di diritto.

I nuovi provvedimenti risentirebbero, in via derivata, della illegittimità degli atti impugnati con il primo ricorso per motivi aggiunti, in considerazione della incompatibilità della commissione che, pur avendo, sin dal-OMISSIS-, avuto accesso alle istanze di partecipazione dei concorrenti, il successivo -OMISSIS-, ha riformulato i criteri di valutazione.

Illegittimità derivata. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l n. 240/2010 e del regolamento di ateneo di cui al d.r. n. 2234/2023. Eccesso di potere per sviamento e falsa causa

Come già rilevato con il motivo n. IX del ricorso introduttivo, la commissione non ha dettagliato i criteri applicativi dei parametri fissati dal regolamento.

Nel verbale di valutazione la commissione, non ha assegnato alcun punteggio numerico né ha predisposto una griglia con i titoli da comparare.

La valutazione si sarebbe concretizzata, pertanto, in affermazioni generiche e sommarie che impediscono ogni verifica ed il reale confronto.

III. Eccesso di potere per contraddittorietà e perplessità.

La commissione avrebbe, del tutto contraddittoriamente, disapplicato, in sede di valutazione, il criterio stabilito nella seduta del -OMISSIS- per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche (già oggetto di contestazione con i motivi II e III del primo ricorso per motivi aggiunti).

Illegittimità derivata. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l n. 240/2010 e del regolamento di ateneo di cui al d.r. n. 2234/2023. Eccesso di potere per sviamento, falsa causa e irragionevolezza manifesta

Con primo motivo del ricorso introduttivo e con il secondo motivo del primo ricorso per motivi aggiunti si è censurato il criterio del “carico medio annuale” per la valutazione dell’attività didattica.

Tale criterio, non previsto dal bando né dal regolamento, avrebbe favorito il prof.-OMISSIS- che con un numero nettamente inferiore di insegnamenti e di CFU, ha ottenuto la stessa valutazione (“buono”) ottenuta dal ricorrente.

E ciò, nonostante due degli insegnamenti del controinteressato siano, peraltro, di “Genetica” e non siano, dunque, valutabili in quanto afferenti ad un settore disciplinare diverso da quello oggetto della procedura.

Violazione e falsa applicazione dell’art.3 l. n. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti di fatto e di diritto.

La commissione ha giudicato la valutazione degli studenti buona per il ricorrente e ottima per il prof.-OMISSIS-, nonostante entrambi i candidati abbiano ottenuto la stessa valutazione media del 93%.

Illegittimità derivata. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l n. 240/2010 e del regolamento di ateneo di cui al d.r. n. 2234/2023. Eccesso di potere per sviamento, falsa causa e irragionevolezza manifesta.

Con l’ottavo motivo del ricorso introduttivo si era censurata la scelta della commissione di circoscrivere la valutazione ai titoli afferenti al solo settore disciplinare AGR/02 e non al settore concorsuale che ricomprende al suo interno anche il settore scientifico disciplinare AGR/04.

L’applicazione di tale criterio ha penalizzato il ricorrente che si è visto valutare solo discreto il progetto MUSH-MED di cui è responsabile scientifico proprio perché ritenuto solo affine al settore scientifico disciplinare.

Contraddittoriamente la commissione avrebbe valutato, invece, in favore del prof.-OMISSIS- insegnamenti estranei al settore concorsuale per cui il concorso è stato bandito.

VII. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti di fatto e di diritto e disparità di trattamento

Con il ricorso introduttivo era stato censurato il criterio relativo alla valutazione delle responsabilità nell’ambito di progetti di ricerca.

Anche tale criterio avrebbe favorito il prof.-OMISSIS-.

VIII. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 l. n. 241/1990. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti di fatto e di diritto e contraddittorietà manifesta.

Il ricorrente contesta, altresì, i macroscopici errori che la commissione avrebbe commesso in sede di valutazione.

La commissione, invero: a) avrebbe valutato la partecipazione a convegni in cui il prof.-OMISSIS- era solo co-relatore; b) avrebbe valutato la partecipazione a meeting di progetto che non erano previsti né dal bando né dal regolamento quali titoli valutabili; c) avrebbe errato nella valutazione di premi e riconoscimenti; c) non avrebbe tenuto conto della partecipazione a gruppo editoriali.

Incompetenza. Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l n. 240/2010 e del regolamento di ateneo di cui al d.r. n. 2234/2023. Eccesso di potere per sviamento, falsa causa e irragionevolezza manifesta.

Con il motivo 3 del ricorso introduttivo si è censurato il criterio di normalizzazione dei titoli per età accademica, peraltro con riferimento a un momento iniziale individuato in modo non univoco.

Nonostante tale criterio sia stato eliminato nella seduta del -OMISSIS-, sarebbe stato, poi, inspiegabilmente applicato in sede di valutazione.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l n. 240/2010 e del regolamento di ateneo di cui al d.r. n. 2234/2023. Eccesso di potere per sviamento, falsa causa e irragionevolezza manifesta.

La commissione ha valutato le pubblicazioni scientifiche riferendo l’Impact Factor (IF) all’anno in cui è stato pubblicato il lavoro, così come stabilito in sede di rideterminazione dei criteri di valutazione.

Tale criterio, come già rilevato con i primi motivi aggiunti, sarebbe illegittimo in quanto non previsto dal regolamento né dal bando e darebbe luogo a risultati irragionevoli e incongrui dovendo, invece, farsi riferimento all’IF attuale e non a quello dell’anno di pubblicazione, tenuto conto del fatto che di anno in anno le tecniche di scrittura, di elaborazione dei dati e di investigazione nel loro complesso diventano sempre più efficaci e, conseguentemente, l’impact factor delle riviste scientifiche cresce gradualmente.

Ne discende che fare riferimento all’anno della pubblicazione penalizzerebbe chi ha pubblicato prima.

Sarebbe, invece, corretto fare riferimento all’anno di pubblicazione per quanto riguarda il quartile, che misura l’impatto della rivista sulla comunità scientifica rispetto alle altre riviste.

La corretta applicazione del criterio avrebbe portato ad una valutazione simile per i due candidati e non ad una prevalenza, come invece è accaduto, del prof.-OMISSIS-.

Violazione e falsa applicazione dell’art. 18 l n. 240/2010 e del regolamento di ateneo di cui al d.r. n. 2234/2023. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, difetto dei presupposti di fatto e di diritto e irragionevolezza manifesta

Per quanto riguarda la valutazione delle attività istituzionali, gestionali, di servizio e terza missione all’interno dei rispettivi Atenei, il giudizio della commissione è stato buono per tutti i candidati.

Tale valutazione sarebbe errata in quanto:

1) è stato valutato il Coordinamento o Presidenza del Consiglio di Corso di laurea nonostante il prof.-OMISSIS-, contravvenendo alla chiara prescrizione del bando, avesse omesso di indicare la durata di tale incarico. Il titolo, dunque, in mancanza di tale informazione non avrebbe dovuto essere valutato;

2) la commissione ha evidenziato che il prof-OMISSIS- ha ricoperto 11 incarichi istituzionali. L’affermazione è errata in quanto sono considerati incarichi; a) le partecipazioni a 2 Collegi dei docenti di dottorato di ricerca (non si tratterebbe di incarichi istituzionali e comunque se, anche fossero valutabili, la commissione avrebbe dovuto tener conto della partecipazione del ricorrente a ben 7 Collegi di dottorato); b) la partecipazione al Consiglio direttivo della Società Italiana di Agronomia; c) la partecipazione ad un gruppo di docenti intervistato dall’ANVUR per l’accreditamento dell’Ateneo.

Una corretta valutazione avrebbe escluso la rilevata equivalenza tra i candidati, a vantaggio dell’odierno ricorrente.

  1. Si sono costituiti in giudizio l’Università degli Studi di Catania e il controinteressato prof. -OMISSIS-.

4.1. Con memoria depositata l’11 gennaio 2025 l’Università ha eccepito:

– l’inammissibilità del ricorso introduttivo con cui è impugnato il verbale di determinazione dei criteri di valutazione, da considerarsi atto endoprocedimentale;

– e comunque l’improcedibilità del ricorso introduttivo atteso che i criteri stabiliti con il verbale del-OMISSIS- sono stati riesaminati con verbale del -OMISSIS- impugnato con il primo ricorso per motivi aggiunti.

  1. Con ricorso incidentale notificato il 30 gennaio 2025 il prof.-OMISSIS- ha impugnato il verbale n. 2 relativo all’attività di valutazione dei candidati effettuata dalla Commissione, lamentandone la illegittimità sotto i profili del difetto di motivazione e di istruttoria, del travisamento dei fatti e della contraddittorietà manifesta.

Contesta il ricorrente incidentale che l’attività del prof.-OMISSIS- sarebbe stata erroneamente sopravvalutata con particolare riferimento all’attività di ricerca, alle pubblicazioni scientifiche e all’attività didattiche.

La valutazione si baserebbe su presupposti di fatto errati che avrebbero alterato il giudizio finale.

  1. All’udienza pubblica del 16 aprile 2025, in vista della quale le parti hanno depositato ulteriori documenti e scritti difensivi, la causa è stata trattenuta in decisione.
  2. Deve preliminarmente essere disattesa l’eccezione, sollevata dall’amministrazione con memoria di replica depositata il 26 marzo 2025, di improcedibilità del ricorso e dei motivi per omessa impugnazione del decreto di nomina del controinteressato.

Ed infatti, come chiarito dal Consiglio di Stato «Sebbene il provvedimento conclusivo della procedura debba essere certamente individuato nella delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione con cui è stato dichiarato vincitore della procedura il controinteressato, ciò tuttavia non è in grado di incidere, sul versante processuale, nel senso di ritenere che la procedibilità del giudizio principale dipenda in senso logico-giuridico dall’impugnazione anche di tale atto (sul nesso di presupposizione v. fra le tante Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 28 maggio 2021, n. 4130).

Va difatti rilevato che l’impugnazione ad opera del ricorrente del decreto rettorale con il quale sono stati approvati gli atti della procedura concorsuale e, per l’effetto, dichiarato vincitore della procedura il controinteressato, rappresenta di per sé stessa condizione necessaria e sufficiente per ottenere una pronuncia sul merito della fondatezza delle censure dedotte, poiché l’atto di nomina e la presa di servizio, pur se provvedimenti distinti rispetto a quello di approvazione dell’esito della procedura, si fondano per l’appunto su di esso.

Deve quindi anche in questa sede ribadirsi il principio secondo cui “l’interesse è connesso agli esiti della procedura selettiva indipendentemente dal successivo provvedimento di nomina, atto autonomo rispetto al quale l’esito della procedura selettiva costituisce un presupposto che non viene messo in discussione (Cons. di Stato, sez. VII, n. 8800/2022). Si tratta di un nesso di presupposizione immediato, diretto e necessario, per cui l’annullamento del provvedimento di approvazione dell’esito della procedura esplica sugli atti successivi un’efficacia caducante in ossequio al principio simul stabunt simul cadent” (ex multis, Consiglio di Stato, VII, n. 2175/2024 e n. 4068/2023)» (Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza n. 605 del 27 gennaio 2025).

  1. È, invece, fondata l’eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo atteso che il verbale del-OMISSIS- con cui sono stati stabiliti i criteri di valutazione è stato superato dal verbale del -OMISSIS- con cui la commissione, su sollecitazione del Rettore, si è rideterminata sui suddetti criteri.
  2. Tanto premesso, si rivela fondato – e di portata assorbente – il primo motivo dei primi motivi aggiunti (richiamato e ribadito con il primo motivo del secondo ricorso per motivi aggiunti) per le ragioni in appresso specificate.

9.1. Sul punto appare opportuno precisare che l’esame del detto motivo si affranca dalla verifica della sussistenza della c.d. prova di resistenza, trattandosi di censura implicante l’annullamento e la successiva rinnovazione dell’intera procedura (invero, non sussiste in capo al ricorrente l’onere di fornire la prova di resistenza quando i vizi dedotti siano diretti a conseguire l’annullamento totale o parziale della procedura: cfr. T.A.R. Sicilia, Catania, sez. I, 11 marzo 2024, n. 957).

9.2. Il ricorrente principale, con tale motivo, ha contestato che la commissione, riunitasi il -OMISSIS- su sollecitazione del Rettore, si è rideterminata sui criteri di valutazione (in parte confermando quanto già stabilito nella prima riunione del-OMISSIS- e, in parte, modificando i criteri originariamente stabili) solo dopo aver preso conoscenza dei titoli e dei nominativi dei candidati.

Sul punto, sia l’Università che il controinteressato hanno dedotto che la commissione non ha proceduto alla valutazione dei candidati prima del -OMISSIS- e che, comunque, in quella seduta i criteri sono stati precisati ma non rideterminati.

Il controinteressato ha ulteriormente precisato che “le credenziali di accesso agli atti del concorso veng(o)no inviate alla commissione a seguito del deposito dei criteri di valutazione, ovvero con il deposito del verbale n. -OMISSIS- (pag. 5 della memoria ex art. 73 c.p.a. depositata l’11 marzo 2025) e che, tuttavia, la commissione “ha avuto solo le credenziali di accesso, ma non ha proceduto ad alcun esame e valutazione dei curricula dei candidati, che avviene in sede di redazione del secondo verbale …”.

9.3. Occorre al riguardo osservare che costituisce ius receptum in giurisprudenza il principio in base al quale la regola che impone di definire i criteri di valutazione ed i relativi punteggi prima di avere preso visione dell’elenco dei candidati è finalizzata ad “evitare qualsivoglia indebita influenza sull’attività preliminare dei commissari destinata ad orientare le loro successive decisioni”. La necessità di rispettare la scansione procedimentale ora delineata, che si esprime nella priorità della fissazione dei criteri di valutazione rispetto alla conoscenza dei nominativi dei soggetti ammessi alla procedura, è stata riconosciuta dalla giurisprudenza che ha infatti affermato che il principio della preventiva fissazione dei criteri e delle modalità di valutazione delle prove concorsuali “deve essere inquadrato nell’ottica della trasparenza dell’attività amministrativa perseguita dal legislatore, che pone l’accento sulla necessità della determinazione e verbalizzazione dei criteri stessi in un momento nel quale non possa sorgere il sospetto che questi ultimi siano volti a favorire o sfavorire alcuni concorrenti”; invero, in casi in cui i commissari possano acquisire aliunde conoscenza dei nominativi dei candidati, “c’è il rischio che la serenità dei Commissari stessi venga inficiata non solo nell’attività di fissazione dei criteri, ma anche in quella della loro concreta applicazione, poiché essi non godrebbero dell’imparzialità valutativa che la funzione impone loro” (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 4 ottobre 2024, n. 8007 ed ivi precedenti giurisprudenziali).

In estrema sintesi, è ormai acquisito da tempo il principio secondo cui la commissione deve (pre)determinare i criteri di valutazione ai quali si atterà nello scrutinio prima che siano conosciute le generalità di concorrenti, onde scongiurare il rischio che la confezione dei criteri predetti avvenga su misura, in modo da poter favorire taluno dei competitors (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 7 marzo 2022, n. 2609).

9.4. Ciò chiarito, nel caso in esame, successivamente alla seduta del-OMISSIS-, con pec del 16 maggio 2024, indirizzata al Rettore dell’Ateneo e ai commissari della procedura di chiamata di professore di prima fascia settore concorsuale -OMISSIS-, il ricorrente, premesso di aver presentato domanda di partecipazione alla procedura, ha rappresentato di aver riscontrato “diverse anomalie nei criteri di valutazione dei titoli elaborati dalla Commissione”.

Secondo quanto affermato dalla stessa Università nella memoria dell’11.1.2025, «La Commissione, dopo aver letto le osservazioni, pur precisando che lo spirito con cui ha lavorato “è stato quello di rispondenza ai requisiti del bando”, ha tuttavia ritenuto indispensabile per il proseguo dei lavori richiedere un parere legale sui paventati profili di illegittimità sollevati dal candidato.

Con nota prot. n.-OMISSIS- è stato chiesto parere all’Avvocatura distrettuale dello Stato, che è stato reso in data -OMISSIS-».

Con nota prot. n. -OMISSIS- il Rettore ha invitato i componenti della commissione “a riesaminare nella prima seduta utile i criteri di adottati … adottando – nell’ambito della propria discrezionalità tecnica … le determinazioni di competenza (da supportare con adeguata motivazione … e da pubblicare in sostituzione delle precedenti) circa la predisposizione di criteri, parametri ed eventuali indici di valutazione in relazione allo specifico settore scientifico)”.

Con nota del 17 luglio 2024, il ricorrente ha indirizzato al Rettore la richiesta di sostituzione della Commissione, proprio in ragione della già intervenuta conoscenza dei candidati.

Nella seduta del -OMISSIS- la Commissione ha, quindi riformulato il verbale n. 1 “su richiesta dell’amministrazione dell’Università di Catania, in merito alle osservazioni avanzate da uno dei candidati alla selezione in oggetto in ordine alla presunta incongruenza di alcuni criteri di valutazione stabiliti nella riunione del-OMISSIS- rispetto a quanto previsto dal Regolamento dell’Università di Catania per le chiamate dei professori”.

La commissione si è, dunque, rideterminata sui criteri di valutazione in un momento in cui era alla stessa certamente noto il nominativo di almeno uno dei candidati (quello del prof.-OMISSIS-).

Ciò – come più volte ritenuto dalla giurisprudenza (cfr. ex multis Consiglio di Stato sez. VII, sentenza n. 8007/2024 cit.) – determina un pregiudizio insuperabile, non occorrendo che il ricorrente fornisca la prova in concreto che i criteri valutativi successivamente elaborati fossero mirati a svantaggiarlo, o ad avvantaggiare altri candidati.

A ciò si aggiunga che, come chiarito dalla parte controinteressata (cfr. memoria del 14.3.2025), l’invio ai componenti della commissione delle credenziali di accesso all’elenco dei candidati e alla documentazione dagli stessi presentata è avvenuta subito dopo la pubblicazione del verbale del-OMISSIS- con cui erano stati determinati i criteri di valutazione, ma prima della loro riformulazione intervenuta il successivo -OMISSIS-.

Assunto che appare verosimile tenuto conto del fatto che nella stessa seduta del-OMISSIS- la commissione aveva già fissato per il 21 giugno 2024 la seduta per la “valutazione dell’attività didattica, dell’attività di ricerca, delle pubblicazioni scientifiche, delle attività istituzionali, gestionali, di servizio e di terza missione”.

Non rileva, a tal fine, che la valutazione dei titoli e dei curricula sia stata posticipata ad una data successiva alla rideterminazione dei criteri di valutazione.

Ed infatti la regola che impone di definire i criteri di valutazione ed i relativi punteggi prima di avere preso visione dell’elenco dei candidati è finalizzata ad “evitare qualsivoglia indebita influenza sull’attività preliminare dei commissari destinata ad orientare le loro successive decisioni” (Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza n. 4449 del 2 maggio 2023).

A tal fine, pertanto, il rischio che l’operato della Commissione sia condizionato deriva anche dalla mera conoscenza o conoscibilità dei nominativi dei candidati.

Né, ancora, rileva se in quale misura i criteri siano stati concretamente modificati nella seduta del -OMISSIS-, atteso che la commissione si è riunita una seconda volta proprio per riesaminare i criteri di valutazione già determinati e decidere se e in quale misura essi dovessero essere modificati o integrati.

Anche la decisione di confermare uno o più criteri può incidere, invero, sulla determinazione degli stessi, atteso che ciò che rileva è che la commissione non deve essere a conoscenza dei nominativi dei candidati prima della fissazione – o di (parziale) conferma, come nel caso di specie – dei criteri di valutazione.

Deve, peraltro, ove mai rilevante, rilevarsi che la commissione non si è nemmeno limitata a confermare i criteri predeterminati, avendo espressamente dichiarato che si sarebbe attenuta, in sede di rideterminazione degli stessi, «a quanto stabilito dal “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge 240/2010)” dell’Università di Catania e alle osservazioni pervenute dalla Avvocatura Distrettuale dello Stato in merito alle istanze di uno dei candidati».

In conclusione, il modus operandi prescelto dell’Ateneo ha comportato la violazione della regola dell’anonimato e, come costantemente affermato dalla giurisprudenza, basta il semplice pericolo “in astratto” di un’incidenza della conoscenza dei nominativi dei candidati sulla fissazione dei criteri a rendere illegittimi questi ultimi (v. C.d.S., Sez. VII, nn. 4969/2024 e 4449/2023 cit.).

Pertanto, qualora, come nella circostanza, si ravvisi la necessità di riesaminare i criteri di valutazione già stabiliti, dopo che siano noti – come nel caso in esame – i nominativi dei candidati (o, anche, di uno solo di essi), la soluzione che si impone è la ripetizione della procedura concorsuale, ovvero la sostituzione dell’intera commissione con componenti ignari dei nominativi dei candidati, ai quali attribuire la competenza, immune dalla previa conoscenza dei partecipanti alla procedura, della fissazione (ovvero, laddove in precedenza già stabiliti, della eventuale conferma) dei criteri di valutazione.

Sul punto è possibile richiamare la costante giurisprudenza formatasi nella diversa ipotesi di annullamento della nomina della commissione, ma con enunciazione di un principio di diritto valevole anche per la fattispecie in esame: “[…] qualora, come nella circostanza, i criteri elaborati dalla Commissione di prima nomina siano pubblicati insieme ai nominativi dei candidati, l’unica conseguenza dell’annullamento dell’atto di nomina dei commissari è la ripetizione dell’intera procedura concorsuale […]” (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 30 giugno 2023, n. 6414).

  1. Deve essere dichiarato improcedibile il ricorso incidentale proposto dal prof.-OMISSIS-: ed invero, la fondatezza del sopra esaminato motivo di gravame comporta il travolgimento dell’intera procedura ed inoltre, non venendo esaminata la domanda di rivalutazione del punteggio proposta dalla ricorrente principale, quella del ricorrente incidentale si rivela improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  2. In conclusione, previa declaratoria di improcedibilità del ricorso introduttivo, fatto salvo il riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione, meritano di essere accolte, nei sensi e nei termini sopra specificati, le domande di annullamento proposte con i due ricorsi per motivi aggiunti, con conseguente annullamento dei provvedimenti ivi impugnati, nei limiti e nei sensi delineati in motivazione.

Deve essere, infine, dichiarato improcedibile il ricorso incidentale.

  1. Le spese di lite seguono la soccombenza nei rapporti fra l’Università resistente e la parte ricorrente principale e sono liquidate come in dispositivo; la natura degli interessi sottesi alla vicenda contenziosa giustifica la compensazione delle spese di lite nei rapporti fra le altre parti private.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, sui motivi aggiunti e sul ricorso incidentale come in epigrafe proposti:

dichiara improcedibile il ricorso introduttivo;

– accoglie nei sensi e nei termini in motivazione le domande di annullamento proposte con i due ricorsi per motivi aggiunti proposti dal prof.-OMISSIS- e, per l’effetto, annulla i provvedimenti impugnati con gli stessi mezzi, nei limiti delineati in motivazione;

– dichiara improcedibile il ricorso incidentale proposto dal prof.-OMISSIS-.

Condanna l’Università resistente al pagamento delle spese di giudizio a favore della parte ricorrente principale che liquida in Euro 1.500,00 (€ millecinquecento/00), oltre accessori di legge; compensa le spese di lite nei rapporti fra le altre parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità delle parti private e di tutte le persone menzionate.

Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 16 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Primo Referendario

OMISSIS, Primo Referendario, Estensore

Pubblicato il 22 luglio 2025