La Commissione deve attenersi ai criteri cui si è autovincolata.
TAR Lombardia, Sez. V, 22 luglio 2025, n. 2751
La Commissione deve attenersi ai criteri cui si è autovincolata
02751/2025 REG.PROV.COLL.
00206/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 206 del 2025, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università Telematica E-Campus, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
della valutazione e della relazione finale in data 13.11.2024 nella procedura selettiva per titoli e discussione pubblica per il reclutamento di n. 18 ricercatori universitari a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 della L.240/2010 relativamente al Gruppo scientifico disciplinare 13/ECON-08 – Organizzazione Aziendale (ex 13/B3 – Organizzazione Aziendale), Settore Scientifico Disciplinare (S.S.D) Econ-08/A – Organizzazione aziendale;
– del Decreto del Rettore di approvazione atti in data 15.11.2024 e successivamente pubblicato;
nonché di tutti i relativi atti presupposti e successivi ancorché incogniti, di tutti i verbali, di ignoti estremi, antecedenti e successivi all’approvazione della graduatoria finale con i quali sono stati stabiliti i criteri di valutazione e di attribuzione del punteggio, di ogni documento istruttorio di estremi ignoti sia antecedente che successivo alla graduatoria finale;
nonché per l’accertamento del diritto della ricorrente all’attribuzione del punteggio finale di 68,1, ovvero, in via subordinata, per la nomina di una nuova Commissione giudicatrice in diversa composizione, che nella fase di riedizione del potere, stabilisca nuovi criteri di valutazione e rivaluti i titoli e le pubblicazioni dei candidati.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università Telematica E-Campus e del Dott. OMISSIS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 10 giugno 2025 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente ha partecipato alla procedura selettiva per il reclutamento di n. 18 ricercatori universitari a tempo determinato ai sensi dell’art. 24 L. 240/2010 indetta con Decreto Rettorale n. 366/24 del 10 luglio 2024 dell’Università degli Studi Telematica e-Campus, per il gruppo Settore Scientifico Disciplinare 13/ECON-08 – Organizzazione Aziendale (ex 13/B3), per il quale erano previsti due posti.
In base all’art. 5 del bando, la procedura prevedeva una selezione preliminare tra i candidati sulla base dei titoli e delle pubblicazioni, a seguito della quale veniva espresso un giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato.
I candidati comparativamente più meritevoli, venivano ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica nella misura del 20 per cento del numero degli stessi.
La Commissione nella prima seduta preliminare del 3.10.2024, conformemente a quanto previsto dall’art. 5 del bando, determinava:
“- i criteri da adottare per la selezione preliminare dei candidati ai sensi della legge 240/2010 (art. 24 comma secondo lettera c);
– i criteri da adottare per l’attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione pubblica con la Commissione, nonché i criteri per la valutazione dell’adeguata conoscenza della lingua straniera richiesta nel bando”.
Per quanto rileva nel presente giudizio, la Commissione nel disciplinare i criteri per il punteggio globale, prevedeva:
“2) Criteri da utilizzare per l’attribuzione di un punteggio ai titoli, alla prova di lingua e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione pubblica con la Commissione ed a seguito della stessa: La Commissione decide che la somma dei punteggi delle singole tipologie di titoli sarà pari a 100. Ogni tipologia di titoli sarà valutata da un punteggio minimo a un punteggio massimo secondo quanto indicato nella seguente tabella”.
Nella tabella venivano previste XII tipologie di “Titoli” e proprio per l’ultima, “Valutazione della qualità dell’esposizione titoli, dei prodotti scientifici e della carriera” il criterio era il seguente:
“La Commissione valuterà la qualità dell’esposizione attraverso i seguenti criteri: insufficiente 0; mediocre da 0 a 5; sufficiente da 5 a 10; discreto da 10 a 15; buono da 15 a 20, eccellente da 20 a 25”.
In data 13.11.2024, la Commissione giudicatrice si riuniva per l’attribuzione del punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione orale, nonché a una valutazione della qualità dell’esposizione titoli, dei prodotti scientifici e della carriera e della prova della conoscenza della lingua inglese.
All’esito di detta riunione, la ricorrente risultava idonea, posizionata al terzo posto (con il punteggio di 63.19), dopo i due vincitori, la dott.ssa OMISSIS con 73,8 punti e il Dott. OMISSIS, con 67,1.
Con il presente ricorso, ritualmente e tempestivamente notificato e depositato, ha impugnato gli atti relativi alla procedura (la relazione finale, i giudizi analitici e i verbali) e il decreto di approvazione della procedura, articolando le seguenti censure:
1) Eccesso di potere per contraddittoria motivazione, irragionevolezza, ingiustizia manifesta, disparità di trattamento – Violazione dei principi in materia di svolgimento di pubblici concorsi. Difetto e contraddittorietà della motivazione. Violazione del Regolamento per la selezione pubblica dei ricercatori e del principio di autovincolo. Violazione degli articoli 4 e 5 del Bando di concorso; violazione del d.lgs, 165 del 2001; violazione dell’articolo 97 Cost.: secondo la prospettazione di parte ricorrente la Commissione esaminatrice sarebbe incorsa in errore nell’attribuzione del punteggio di 10 in relazione al criterio concernente “la valutazione della qualità dell’esposizione dei titoli, dei prodotti scientifici e della carriera”, in quanto al giudizio analitico “buona qualità” è stato assegnato il punteggio di 10, corrispondente al giudizio “sufficiente/discreto”, mentre avrebbe dovuto essere attribuito il punteggio da 15 a 20;
2) Eccesso di potere per difetto di istruttoria; difetto e contraddittoria motivazione, irragionevolezza, ingiustizia grave e manifesta, disparità di trattamento. Violazione dei principi in materia di svolgimento di pubblici concorsi; violazione di legge: art. 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240, artt. 1, 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241; Violazione del D.M. 25 maggio 2011 n. 243. Violazione del Regolamento per la selezione pubblica dei ricercatori e del principio di autovincolo; Violazione degli articoli 4 e 5 del Bando di concorso. Violazione d.lgs. 165 del 2001 – Violazione dell’articolo 97 Cost.: in questa censura parte ricorrente deduce l’illegittimità del punteggio assegnato per la voce “produzione scientifica” e in particolare del criterio dell’originalità delle pubblicazioni dei candidati, rilevando l’erronea assegnazione di un minor punteggio alle sue pubblicazioni e l’erronea assegnazione al controinteressato.
Parte ricorrente chiede l’accertamento del diritto ad ottenere il punteggio finale di 68,1 ovvero in via subordinata la nomina di una nuova commissione.
Si è costituita in giudizio l’Università intimata, chiedendo il rigetto del ricorso.
Si è altresì costituto in giudizio il controinteressato, collocato al secondo posto, contestando le tesi della ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
Con ordinanza n. 200 del 19.2.2025 veniva fissata ai sensi dell’art. 55, comma X cod. proc. amm., l’udienza pubblica.
All’udienza pubblica del 10 giugno 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
DIRITTO
1) Il presente ricorso verte sulla procedura indetta dall’Università degli Studi Telematica e-Campus ai sensi dell’art. 24 L. 240/2010, per il reclutamento di due ricercatori nel gruppo Settore Scientifico Disciplinare 13/ECON-08 – Organizzazione Aziendale (ex 13/B3).
La ricorrente si è classificata come idonea, ma al terzo posto, con un punteggio di 63.19, dopo i due vincitori, che hanno ottenuto rispettivamente 73,8 e 67,1 punti.
2) Nel primo motivo parte ricorrente contesta l’attribuzione del punteggio per la voce “la valutazione della qualità dell’esposizione dei titoli, dei prodotti scientifici e della carriera”.
Come emerge dalla ricostruzione in fatto, per tale criterio, la Commissione aveva prestabilito l’attribuzione di un punteggio in relazione al giudizio assegnato, secondo i seguenti parametri:
insufficiente 0; mediocre da 0 a 5; sufficiente da 5 a 10; discreto da 10 a 15; buono da 15 a 20, eccellente da 20 a 25.
2.1 La ricorrente pur avendo riportato il giudizio “buono” ha avuto 10 punti: deduce l’illegittimità di detto punteggio, corrispondente invece al giudizio discreto, per violazione del bando di concorso e disparità di trattamento, atteso che per tutti gli altri candidati al giudizio “buono”/ “discreto” / “sufficiente” corrisponde il punteggio previsto nel criterio di valutazione.
2.2 Il motivo è fondato.
La lex specialis stabiliva un meccanismo di corrispondenza tra giudizio e punteggio, con un range di scelta di 5 punti.
Il giudizio della candidata rispetto al criterio XII è “Buona la qualità dell’esposizione titoli, dei prodotti scientifici e della carriera, coerente con gli interessi, la carriera e le attività settoriali svolte della candidata”: è quindi evidente la discordanza tra il giudizio analitico e il punteggio, in quanto alla voce “buono” contenuta letteralmente nel giudizio analitico, dovevano venir assegnati automaticamente quanto meno 15 punti.
Dal verbale e dal sistema di attribuzione del punteggio infatti è chiaro l’automatismo tra giudizio e fascia del punteggio, con la facoltà di modulare il punteggio tra un minimo e un massimo, ma non di scendere al di sotto di quello corrispondente al giudizio.
La Commissione ha manifestamente violato il criterio di attribuzione di punteggio prestabilito, cui si era autovincolata: ha precisato la giurisprudenza che «Quando l’Amministrazione, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, decide di autovincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà, la stessa è tenuta all’osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che ne è impedita la successiva disapplicazione e che la violazione dell’autovincolo determina l’illegittimità delle susseguenti determinazioni; l’autovincolo costituisce un limite al successivo esercizio della discrezionalità, che l’amministrazione pone a se medesima in forza di una determinazione frutto dello stesso potere che si appresta ad esercitare, e che si traduce nell’individuazione anticipata di criteri e modalità, in guisa da evitare che la complessità e rilevanza degli interessi possa, in fase decisionale, complice l’ampia e impregiudicata discrezionalità, favorire in executivis l’utilizzo di criteri decisionali non imparziali; la garanzia dell’autovincolo, nelle procedure concorsuali, è fondamentalmente finalizzata alla par condicio: conoscere in via anticipata i criteri valutativi e decisionali della commissione valutatrice, in un contesto in cui le regole di partecipazione sono chiare e predefinite, mette in condizione i concorrenti di competere lealmente su quei criteri, con relativa prevedibilità degli esiti» (Cons. Stato, Sez. III, 22 dicembre 2020, n. 8209; Id., 20 aprile 2021, n. 3180; Id., 4 agosto 2022, n. 6872; Id., 30 settembre 2022, n. 8432).
Si deve precisare che è fuori luogo invocare la discrezionalità tecnica dei giudizi della Commissione, in quanto la discrezionalità deve essere riconosciuta nella fase di attribuzione del giudizio, ma una volta assegnato il giudizio il relativo punteggio deve corrispondere al limite minimo e massimo previsto nei criteri predeterminati.
2.3 Secondo la difesa dell’Università la ricorrente proporrebbe un’erronea e parziale lettura del giudizio complessivo reso dalla Commissione sulla prova relativa all’esposizione dei titoli, dei prodotti scientifici e della carriera, in quanto il giudizio “buono” andrebbe “contestualizzato”, in quanto la Commissione avrebbe evidenziato il carattere parziario e settoriale sia dei titoli che delle pubblicazioni scientifiche della ricorrente.
La tesi non è condivisibile.
In primo luogo il rilievo del carattere settoriale dell’attività della ricorrente è riportato nella valutazione generale, ma non è ripetuto rispetto alla valutazione di questo criterio, rispetto al quale la Commissione doveva dare un “giudizio secco”, a cui corrispondeva un punteggio.
Inoltre la memoria dell’Università tende ad integrare la motivazione ex post, con argomentazioni non deducibili dagli atti.
2.4 Altresì infondata la tesi difensiva del controinteressato, secondo cui i criteri di valutazione prevedono solo un punteggio numerico e dunque non sarebbe possibile ancorare il punteggio al dato letterale contenuto nel giudizio analitico (es. buono = 10).
La tesi è in contrasto con il testo letterale dei criteri approvati dalla Commissione, come già rilevato nei punti precedenti, che prevedono la corrispondenza tra giudizio e punteggio.
2.5 Il primo motivo è quindi fondato.
4) Il ricorso, previo assorbimento delle ulteriori censure dedotte, deve essere accolto, con conseguente annullamento del Decreto del Rettore di approvazione degli atti della selezione e del relativo verbale nella parte in cui assegna il punteggio di 10, pur con un giudizio buono, in luogo di almeno 15 punti.
In ossequio all’effetto conformativo promanante dalla pronuncia – che quivi si specifica ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. e), cod. proc. amm. – la Commissione, nella medesima composizione, è tenuta a ripetere l’assegnazione del punteggio in conformità all’autovincolo prefissato, con assegnazione del punteggio partendo dal minimo di 15 punti, e dovrà di conseguenza inserire la ricorrente nella graduatoria, in base al punteggio complessivo ottenuto.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla nei termini e nei sensi di cui in motivazione gli atti della selezione, con conseguente obbligo della Commissione, nella medesima composizione, di assegnare il nuovo punteggio per il criterio XII “valutazione della qualità dell’esposizione dei titoli, dei prodotti scientifici e della carriera”, non inferiore a 15 punti.
Condanna l’Università resistente al pagamento delle spese di giudizio a favore della ricorrente, che liquida in € 2000,00 (duemila,00) oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato.
Compensa rispetto al controinteressato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere, Estensore
OMISSIS, Consigliere
Pubblicato il 22 luglio 2025

