TAR Veneto, Sez. IV, 28 luglio 2025, n. 1357

La valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati a un professore universitario costituisce espressione di discrezionalità amministrativa

Data Documento: 2025-07-28
Autorità Emanante: TAR Veneto
Area: Giurisprudenza
Massima

La valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all’applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa che non è sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali l’illogicità e il travisamento dei fatti; spetta pertanto all’amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l’infrazione e il fatto di rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità

Contenuto sentenza

01357/2025 REG.PROV.COLL.

00953/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 953 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale presso la pec dei difensori e domicilio fisico elettivo in Venezia, Piazzale Roma 466/B;

contro

Università IUAV di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, con domicilio digitale presso la pec di questa e domicilio fisico ex lege in Venezia, S. Marco,-OMISSIS-;

per l’annullamento

1.del Decreto del Rettore del 27 giugno 2024, n. -OMISSIS-/2024, di irrogazione al ricorrente della sanzione disciplinare della sospensione dell’ufficio e dallo stipendio per un periodo di giorni 14, dal 29 luglio 2024 all’11 agosto 2024, e sanzioni accessorie;

2.della delibera n. -OMISSIS-, prot. 54030/2024 del 26 giugno 2024 del Consiglio di amministrazione;

3.del verbale del Collegio di disciplina n. -OMISSIS-(-OMISSIS-) del 6 giugno 2024;

4.della nota del Collegio di Disciplina del 30 aprile 2024;

5.della nota rep -OMISSIS- del 27 marzo 2024;

6.della nota rep. -OMISSIS- del 20 marzo 2024, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, tra cui, anche se non conosciuta, la nota rep. -OMISSIS- del 20 marzo 2024.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio della Università Iuav di Venezia;

Visti tutti gli atti della causa;

Giudice relatore nell’udienza pubblica del giorno 19 giugno 2025 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con ricorso notificato in data 25/07/2024 e depositato in pari data, il ricorrente premetteva in fatto:

-di essere un professore associato di Design (settore scientifico disciplinare ICAR/13 – Disegno industriale) e di svolgere dal 2005 una intensa attività di insegnamento e ricerca, tradotta tra l’altro in oltre trenta pubblicazioni scientifiche, nell’organizzazione e partecipazione a numerosi convegni di carattere scientifico in Italia e all’estero, nella partecipazione a numerosi gruppi di ricerca con collaborazioni nazionali o internazionali, nella partecipazioni a comitati scientifici di riviste o in collegi docenti di dottorati;

-di essere attualmente docente di ruolo presso l’Università IUAV di Venezia, Dipartimento di Culture del Progetto, ove, sin dal 2005 a Treviso, poi dal 22 dicembre 2020 a Venezia, teneva vari corsi, tra cui nell’ultimo anno accademico (A.A. 2023/2024) Concept design, nella Laurea Triennale in Design della moda e arti multimediali, nei curricula Comunicazione e nuovi media della moda e Design della moda, nonché nella Laurea Triennale Design della moda e arti multimediali, curriculum arti multimediali;

-che la dedizione all’insegnamento e alla ricerca scientifica di esso ricorrente è tale che egli non solo insegnava nei master dell’Ateneo (essendo tra l’altro responsabile scientifico del Master di primo livello in Street Culture e Fashion Design), ma era stato anche Coordinatore del Corso di Laurea Triennale in Design della moda e arti multimediali, ruolo da cui aveva ritenuto di doversi rimettere all’esito della vicenda oggetto del presente ricorso;

-che le sue tematiche di ricerca coprivano, tra l’altro, i fashion studies, la didattica, la storia e la critica della moda, il made in Italy, l’alta moda, i musei e le pratiche curatoriali;

-che le competenze maturate e l’alto livello scientifico dell’attività di ricerca svolta dal prof. -OMISSIS- erano tali da avergli consentito di conseguire l’Abilitazione Scientifica Nazionale di Prima Fascia nel Settore Concorsuale 08/C1 – Design e progettazione tecnologica dell’architettura in data 17 dicembre 2023;

-che, nel corso della sua attività didattica, il prof. -OMISSIS- aveva supervisionato, sin dal 2016, lo svolgimento dei laboratori di design, sezione moda, in particolare quelli connessi alla pelletteria, confezione e modellistica, presso apposite aule dell’Ateneo, ove gli studenti si cimentavano nella conoscenza dei tessuti e nella predisposizione di capi;

-che, sin dal 2015, il corso di laurea, compreso il laboratorio, era collocato presso gli spazi del Magazzino 7 dell’ex-area Ligabue, in Venezia, Dorsoduro 1827, spazi in parte ubicati al piano terra e in parte al secondo piano, ove per accedere alle stanze era necessario preventivamente domandare la consegna delle chiavi alla Portineria (che annotava chi le riceveva in un apposito registro);

-che, al piano terra, si trovavano i locali destinati al «Laboratorio di pelletteria e Maglieria», che contenevano le relative macchine e la strumentazione tecnica necessaria;

-che la porta di accesso a tali locali era sempre chiusa salvo nel corso dello svolgimento delle sessioni laboratoriali e delle lezioni che avvenivano alla presenza dei tecnici (addetti alla attività didattica integrativa), in considerazione del fatto che si trattava di strumenti delicati e il cui uso richiedeva competenze particolari;

-al secondo piano, invece, si trovavano due porte: la porta di accesso alle aule didattiche (stanze 2.5, 2.6, 2.7 e 2.8, di fronte all’ascensore) e la porta unica da cui si accedeva tanto ai laboratori di sartoria e modellistica (stanze 2.2 e 2.4, a sinistra dell’ascensore), quanto alla stanza multifunzione (stanza 2.1), usata quale ufficio ricevimento studenti/studiolo dei professori/sala stampa/preparazione sfilate e ogni altra attività di coordinamento del Corso;

-che, a tale ultima stanza multifunzione si accedeva esclusivamente attraversando le due aule di laboratorio in quanto la stessa non disponeva di un proprio autonomo accesso (ma solo di una uscita di emergenza chiusa esternamente e che affaccia su un ballatoio esterno);

-che le aule didattiche erano sempre aperte, in quanto usate sia per le lezioni, sia come aule studio, e sono prive di qualunque strumentazione o apparecchio tecnico, mentre i laboratori, ove sono presenti le macchine da cucito e due ferri da stiro, erano aperti in presenza del personale tecnico addetto;

-che, inoltre, l’utilizzo delle macchine presupponeva la consegna allo studente di un rocchetto da inserire per consentirne l’attivazione;

-che detti rocchetti erano chiusi a chiave in armadietti cui potevano accedere solo i tecnici di laboratorio di talché, in difetto, gli studenti potevano unicamente svolgere attività manuali e applicative della didattica;

-che, in questo contesto l’attività laboratoriale si svolgeva per anni, anche durante la pandemia, senza particolari problematiche, grazie tra l’altro all’assistenza di un personale tecnico particolarmente esteso, composto da tecnici di sartoria e modellistica e da tecnici di maglieria e pelletteria con la massima dedizione per gli studenti, al fine di permettere loro il pieno sviluppo delle loro capacità in materia;

-che, nel novembre 2022, allo staff si era aggiunto anche la sig.ra -OMISSIS-, tecnico di laboratorio strumentale per la didattica con funzioni di supporto a studenti e docenti nelle attività e di verifica di spazi e attrezzature;

-che fu allora, e in particolare nel corso del 2023, che esso ricorrente si era visto contestare in più occasioni le modalità di utilizzo dei laboratori, che sino ad allora non avevano destato problematiche, soprattutto per l’asserito mancato rispetto delle misure di sicurezza o per la presunta apertura delle aule in assenza del personale tecnico che potesse sorvegliarle;

-che ne erano derivate delle incomprensioni con alcuni membri del personale tecnico, dovute anche al carattere eccentrico di esso ricorrente e alla non riconducibilità ai classici schemi comportamentali del suo modo di porsi, i quali non incontravano l’approvazione di tutti, al punto da renderlo bersaglio di scherno omofobo, nonostante egli sia un docente che da molti anni prestava servizio alle dipendenze dell’Ateneo, con ottimi risultati e senza richiami, contestazioni o sanzioni disciplinari di qualsivoglia genere;

-che, in questo contesto, il 5 marzo 2024, in una pretesa ottica di funzionalizzazione degli spazi d’ateneo, era stato disposto che la stanza 2.1 non fosse più assegnata ai docenti, ma divenisse un ulteriore laboratorio strumentale per la didattica, da gestire secondo «le precisazioni e le indicazioni del responsabile del servizio LaSD» (-OMISSIS-), così da evitare le situazioni che erano state oggetto di contestazione, e con allontanamento da aule e laboratori dei docenti, che erano trasferiti presso la sede “-OMISSIS-”;

-che, pertanto, del tutto sorprendentemente che il 20 marzo 2024 il prof. -OMISSIS- si era visto recapitare dal Rettore una comunicazione di avvio di un procedimento disciplinare, con la quale si contestavano: (i) ripetuti comportamenti contrari alle regole fissate dall’Ateneo per utilizzo degli spazi laboratoriali di LaDS sezione moda (relativi in particolare all’apertura delle aule in assenza del personale tecnico, oltre a un riferimento a una simulazione di evacuazione nella quale il prof. -OMISSIS- si attardava a causa di una videocall – ritenuta importante – in corso); (ii) il mancato rispetto di tempi e procedure previste dall’Ateneo per l’acquisto di materiali; (iii) aggressioni verbali, insulti, sbeffeggiamenti e provocazioni nei confronti del personale tecnico e di portineria del Magazzino 7; (iv) violazioni del nuovo regolamento per l’applicazione del divieto di fumo nell’Ateneo;

-che le contestazioni risultavano peraltro formulate in modo generico e sovrapposto, prospettando la violazione di una pluralità di disposizioni, richiamate in modo caotico e non lineare, senza una motivazione rispetto alla singola applicabilità di ciascuna di esse rispetto alla singola e precisa violazione contestata;

-che venivano infatti richiamati il: a) Codice etico e di comportamento dell’Ateneo (in particolare art. 1 comma 1, art. 2, art. 4 comma 1, art. 8 comma 2, art. 18 commi 4, 7 e 8, art. 19 comma 3, art. 22 comma 1); b) Codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al d.p.r. 62/2013 (in particolare artt. 3 comma 1, 11 comma 3, 12 comma 2; c) D.lgs. 81/2008 (in particolare art. 20, commi 1 e 2, e art. 19, comma 1); d) D.m. 3-OMISSIS-/1998 (in particolare l’art. 5); e) Regolamento IUAV del sistema di gestione per la sicurezza e per la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro (artt. 22 e 23); f) Regolamento IUAV per approvvigionamento sotto soglia; g) Statuto dell’ateneo (in particolare art. 2 comma 5); h) Codice per la prevenzione di fenomeni di discriminazione, molestie e mobbing e il loro contrasto; i) Regolamento per l’applicazione del divieto di fumo (in particolare art. 3);

-che veniva, altresì, contestata la violazione delle disposizioni interne in materia di utilizzo degli spazi laboratoriali di LaDS sezione moda, impartite con: a) Nota prot. 84403 dell’11 ottobre 2023 a firma del direttore del Dipartimento di Cultura; b) email del 9 novembre 2023, a firma del DG dell’Ateneo; c) email del 16 febbraio 2024, a firma del responsabile del Laboratorio strumentale; d) email del Rettore del 5 marzo 2024;

-che la contestazione si basava su due segnalazioni, trasmesse da -OMISSIS- e -OMISSIS- il 20-21 febbraio 2024 (rispettivamente prot. particolare -OMISSIS- 2024 –) e successive – siccome richieste dal medesimo – integrazioni del 5 e -OMISSIS-marzo 2024, le quali risultavano, in modo del tutto pretestuoso e a tratti fantasioso, tradurre per lo più sul piano disciplinare incomprensioni che si erano verificate recentemente tra l’odierno ricorrente e gli esponenti. che, nonostante ciò, era proposta l’applicazione di una sanzione della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio di un mese;

-che, con successiva nota del 27 marzo 2024, il Collegio di disciplina, composto dai proff. -OMISSIS-, dopo una nuova contestazione degli addebiti, aveva disposto la convocazione dell’odierno ricorrente alla seduta dell’11 aprile 2024;

-che, nell’ambito di tale seduta, con l’assistenza dei propri legali, il prof. -OMISSIS- aveva depositato delle deduzioni difensive, nell’ambito delle quali, dopo aver inquadrato il contesto nel quali si andava a collocare la vicenda, eccepiva innanzitutto la forte genericità delle contestazioni, soprattutto per la pluralità di disposizioni invocate, ma altresì per l’assenza di precise prove a supporto di ciascuna contestazione;

-che, nel merito, inoltre, il prof. -OMISSIS- aveva evidenziato come: (i) non vi fosse stata alcuna violazione in relazione alle disposizioni inerenti alle modalità di utilizzo del Laboratorio, poiché il prof. -OMISSIS- era sempre stato presente in caso di apertura degli spazi (quantomeno nell’adiacente stanza 2.1) e mai erano state utilizzate le macchine da cucire senza i tecnici, il tutto come da prassi degli anni precedenti (anche durante il COVID); (ii) non fosse ravvisabile alcuna violazione delle norme sugli acquisti, ma casomai unicamente una sola richiesta di velocizzare un ordine di materiale, peraltro neppure completato; (iii) nessuna aggressione verbale vi fosse mai stata, ma casomai fosse ravvisabile una conflittualità tra il medesimo prof. -OMISSIS- e uno dei tecnici di laboratorio; (iv) non fossero dimostrate le violazioni del divieto di fumo, peraltro irrilevanti sotto il profilo disciplinare e casomai da sanzionarsi in via amministrativa (con competenza in materia peraltro assegnata a -OMISSIS- segnalante nel procedimento disciplinare);

-che esso ricorrente aveva eccepito, in definitiva, la mancanza dei presupposti di cui all’art. 89, r.d. 1592/1933 per l’addebito di una qualsivoglia sanzione disciplinare grave come la sospensione, domandando in aggiunta che fossero sentiti svariati testimoni, rendendo per il resto i chiarimenti a verbale rispetto alle domande poste dal Collegio di Disciplina;

-che, alla luce della richiesta istruttoria, il Collegio di Disciplina il 12 aprile 2024 aveva sospeso la procedura e poi il successivo 30 aprile aveva deciso di procedere con l’assunzione dei testimoni, senza garantire il contraddittorio con il prof. -OMISSIS-, nel corso delle sedute successive;

-che, dalle testimonianze raccolte era emerso in prevalenza come non fossero ravvisabili le contestazioni mosse all’odierno ricorrente o come le stesse avessero ben minore portata, attenendo appunto a incomprensioni con il personale o, piuttosto, a difetti organizzativi nella gestione dei laboratori;

-che, peraltro, dalle testimonianze erano emerse ulteriori problematiche afferenti alla gestione dei laboratori, ad esempio per quanto riguarda l’utilizzo dei ferri da stiro, benché queste non fossero mai state segnalate, e tanto meno contestate, al prof. -OMISSIS-;

-che, all’esito dell’assunzione delle testimonianze, senza consentire alcun ulteriore contraddittorio con esso ricorrente, neppure in merito alle deposizioni acquisite e agli ulteriori elementi che sarebbero emersi (ad esempio in relazione all’utilizzo dei ferri da stiro), ma dopo aver invece sentito il Rettore (ovvero colui che aveva proposto la sanzione da irrogarsi), il Collegio di Disciplina il 6 giugno 2024, da un lato riteneva non provate le contestazioni nn. -OMISSIS- dall’altro lato, non adeguatamente vagliando gli esiti dell’istruttoria, giungeva comunque acriticamente a ritenere che fossero accertate le contestazioni -OMISSIS- così da proporre la sproporzionata – e peraltro neppure adeguatamente motivata – sanzione disciplinare della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio;

-che la proposta era stata trasmessa al Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo, che con delibera n. -OMISSIS- del 26 giugno 2024 aveva preso atto di quanto deliberato dal Collegio di disciplina e aveva inflitto al prof. -OMISSIS-, ai sensi dell’art. 87, comma 1, n. 2, r.d. 1592/1933, la predetta sanzione della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per un periodo di giorni 14, con decorrenza dal 29 luglio 2024 all’11 agosto 2024;

-che, conseguentemente, il Rettore con provvedimento del 27 giugno 2024, n. -OMISSIS-, aveva irrogato la sanzione all’odierno ricorrente, con effetti dal 29 luglio 2024 all’11 agosto 2024 compreso, tra l’altro con la gravissima conseguenza dell’impossibilità per il medesimo di essere nominato rettore di università o direttore di istituzione universitaria nei dieci anni seguenti.

Tanto premesso in fatto, il ricorrente articolava i seguenti motivi in diritto:

I.Violazione di legge – Violazione art. 10, L. 240/2010 – Violazione dei principi del giusto procedimento, del contraddittorio, di buona fede e correttezza – Violazione del principio dell’immodificabilità della contestazione – Violazione art. 55-bis, d.lgs. 165/2001 – Violazione art. 18 Statuto – Violazione art. 7, comma 1, Regolamento per la composizione e il funzionamento del Collegio di Disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari 10 – Eccesso di potere – Irragionevolezza – Arbitrarietà – Illogicità – Contraddittorietà in quanto la contestazione degli addebiti disciplinari sarebbe stata del tutto generica e non adeguatamente dettagliata, dal momento non sarebbe stata formulata in relazione a episodi specifici e con riguardo alla violazione di specifiche disposizioni normative;

II.Violazione di legge – Violazione del principio del giusto procedimento e del contraddittorio – Violazione art. 41 CDFUE – Violazione art. 97 Cost. – Violazione artt. 1 e 10 l. 241/1990 – Violazione art. 10 L. 240/2010 – Violazione artt. 55-bis d.lgs. 165/2001 – Violazione art. 18 Statuto – Violazione art. 7, commi 1 e 6, -OMISSIS-Regolamento per la composizione e il funzionamento del Collegio di Disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari – Violazione art. 97 Cost. – Violazione art. 41 CDFUE – Eccesso di potere – Irragionevolezza – Arbitrarietà – Illogicità in quanto in quanto non sarebbe stato assicurato il contraddittorio procedimentale, in particolare al termine del procedimento e nell’assunzione delle prove testimoniali;

III.Violazione di legge – Violazione artt. 87 e 89 R.D. 1592/1933 – Violazione artt. 10 e 11 Regolamento per la composizione e il funzionamento del Collegio di Disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari Violazione art. 3, L. 241/1990 – Violazione art. 97 Cost. – Violazione art. 41 CDFUE – Difetto di presupposto – Eccesso di potere – Irragionevolezza – Arbitrarietà – Carenza di istruttoria – Motivazione insufficiente – Contraddittorietà – Illogicità in quanto gli atti impugnati sarebbe privi di adeguata motivazione;

IV.Violazione di legge – Violazione artt. 87 e 89 R.D. 1592/1933 – Violazione artt. 10 e 11 Regolamento per la composizione e il funzionamento del Collegio di Disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari – Violazione art. 55 d.lgs. 165/2001 – Violazione art. 20, d.lgs. 81/2008 – Violazione Art. 5, d.m. 3-OMISSIS-/1998 – Violazione art. 23, Regolamento del sistema di gestione per la sicurezza e per la salute del lavoratori – Violazione artt. 4, 8, 18, 22 e 25, Codice etico e di comportamento dell’Università IUAV – Violazione art. 3, d.p.r. 62/2023 – Violazione del Regolamento per l’applicazione del divieto di fumo nelle sedi dell’Ateneo – Difetto di presupposto – Violazione delle indicazioni 11 ottobre 2023 e 16 febbraio 2024 – – Difetto di presupposto – Eccesso di potere – Irragionevolezza – Arbitrarietà – Carenza di istruttoria – Travisamento dei fatti – Motivazione insufficiente – Contraddittorietà – Illogicità in quanto non sussisterebbe la ritenuta violazione dell’art.89, comma 1, r.d. 1592/1933;

V.Violazione di legge – Violazione artt. 87 e 89 R.D. 1592/1933 – Violazione artt. 10 e 11 Regolamento per la composizione e il funzionamento del Collegio di Disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari – Violazione art. 55 d.lgs. 165/2001 – Violazione art. 20, d.lgs. 81/2008 – Violazione Art. 5, d.m. 3-OMISSIS-/1998 – Violazione art. 23, Regolamento del sistema di gestione per la sicurezza e per la salute del lavoratori – Violazione artt. 4, 8, 18, 22 e 25, Codice etico e di comportamento dell’Università IUAV – Violazione art. 3, d.p.r. 62/2023 – Violazione del Regolamento per l’applicazione del divieto di fumo nelle sedi dell’Ateneo – Difetto di presupposto – Violazione delle indicazioni 27 11 ottobre 2023 e 16 febbraio 2024 – Eccesso di potere – Irragionevolezza – Arbitrarietà – Carenza di istruttoria – Travisamento dei fatti – Motivazione insufficiente – Contraddittorietà – Illogicità in quanto delle numerose disposizioni richiamate dall’Ateneo non sarebbe stata in alcun modo indicata la rilevanza;

VI.Violazione di legge – Violazione artt. 87 e 89 R.D. 1592/1933 – Violazione artt. 10 e 11 Regolamento per la composizione e il funzionamento del Collegio di Disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti dei professori e ricercatori universitari – Violazione del principio di proporzionalità – Eccesso di potere – Irragionevolezza – Arbitrarietà – Carenza di istruttoria – Motivazione insufficiente – Contraddittorietà – Illogicità in quanto la sanzione irrogata sarebbe stato sproporzionata rispetto alle violazioni addebitate;

VII.Violazione di legge – Violazione artt. 3 e 97 Cost. – Violazione art. 41 CDFUE – Violazione dei principi di buon andamento, trasparenza, buona fede e correttezza – Violazione art. 1, l. 241/1990 – Eccesso di potere – Irragionevolezza – Arbitrarietà – Sviamento in quanto, in relazione alla tempistica del procedimento disciplinare a ridosso di una procedura concorsuale per la copertura di n.3 posti di professori di prima fascia, cui avrebbe potuto concorrere esso ricorrente, la funzione disciplinare del procedimento sarebbe stata sviata.

Si costituiva in resistenza l’Università IUAV di Venezia con il patrocinio dell’Avvocatura dello Stato.

Con decreto monocratico del 26/07/2024 n.-OMISSIS-e con ordinanza del giorno 06/09/2024 n.-OMISSIS-, l’istanza cautelare veniva accolta.

Con ordinanza collegiale del 25/02/2024 n. -OMISSIS-, si disponeva la regolarizzazione della memoria, onerando l’Avvocatura dello Stato allo svolgimento di uno dei seguenti adempimenti: in primo luogo, rendere individuabile ictu oculi la parte del testo cui si intendeva rinunciare, barrandone i caratteri o evidenziandola in altro modo; in secondo luogo, sottoscrivere e depositare il testo così rielaborato entro il termine del 15 aprile 2025;

All’udienza pubblica del 19 giugno 2025, la causa passava in decisione.

DIRITTO

Il ricorso è infondato e va respinto.

Prima di scrutinare partitamente i singoli motivi di ricorso, il Collegio evidenzia, in uno con il consolidato orientamento dei giudici amministrativi, che, in sede di impugnativa avverso i provvedimenti irrogativi di sanzioni disciplinari nei confronti del pubblico dipendente “la valutazione in ordine alla gravità dei fatti addebitati in relazione all’applicazione di una sanzione disciplinare, costituisce espressione di discrezionalità amministrativa che non è sindacabile in via generale dal giudice della legittimità, salvo che in ipotesi di eccesso di potere, nelle sue varie forme sintomatiche, quali l’illogicità e il travisamento dei fatti; spetta pertanto all’amministrazione, in sede di formazione del provvedimento sanzionatorio, stabilire il rapporto tra l’infrazione e il fatto di rilevanza disciplinare in base ad un apprezzamento di larga discrezionalità” (Cons. Stato, 24 marzo 2025, n. 2379 (Cons. stato, sez. VII; 23 dicembre 2024, n. 10323; Cons. Stato, sez. I, 7 novembre 2024, n. 1342; Cons. stato, sez. VII, 24 ottobre 2024 n. 8510).

Con il primo motivo di ricorso, l’istante lamenta che la formulazione degli addebiti disciplinari sarebbe stata del tutto generica e non adeguatamente dettagliata, non essendo stata riferita ad episodi specifici e con riguardo alla violazione di individuate disposizioni normative.

Il motivo non merita condivisione.

Il procedimento disciplinare conclusosi con il provvedimento sub 1) dell’epigrafe è stato avviato con la nota IUAV del 20 marzo 2024 (v. all. n. 6 al ricorso introduttivo), nel cui ampio e articolato contenuto, è possibile rinvenire sia la narrazione di singoli episodi in cui la condotta del ricorrente è apparsa in contrasto con la normativa interna dell’Ateneo con la formulazione dei relativi addebiti sia l’individuazione delle singole disposizioni presuntivamente violate (v. elenco di cui alle pagg. 17 ss. della nota indicata):

Proprio in ragione dell’adeguatezza del contenuto complessivo della comunicazione di avvio del procedimento e, quindi, del sufficiente grado di specificità degli addebiti, ricollegati a singole fattispecie comportamentali e alla violazione di individuate disposizioni vigente, il ricorrente ha potuto spiegare le proprie difese in sede disciplinare, circostanza significativa ai fini dell’esclusione della genericità e conseguente illegittimità della contestazione. La giurisprudenza amministrativa ha chiarito, infatti, che “in tema di sanzioni disciplinari, la contestazione dell’addebito ha lo scopo di fornire al lavoratore la possibilità di difendersi. Nell’apprezzare la sussistenza del requisito della specificità della contestazione in sede giurisdizionale, pertanto, occorre verificare, al di fuori di schemi rigidi e prestabiliti, se la contestazione offre le indicazioni necessarie ed essenziali per individuare, nella sua materialità, il fatto o i fatti addebitati, tenuto conto del loro contesto, e verificare altresì se la mancata precisazione di alcuni elementi di fatto abbia determinato un’insuperabile incertezza nell’individuazione dei comportamenti imputati, tale da pregiudicare in concreto il diritto di difesa. La completezza della difesa esercitata in sede di giustificazioni costituisce elemento sintomatico, concretamente valutabile, per ritenere provata la assenza di genericità della contestazione” (Cons. stato, sez. VII, 07/06/2024, n. 5138; Cons. stato, sez. VI, 30/05/2008, n. 2599).

Va del pari disatteso il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la violazione della garanzia del contraddittorio, atteso che questa è stata assicurata all’istante, non di certo mediante l’assistenza all’audizione delle persone convocate, in alcuni casi anche per la qualità di denuncianti, per essere sentite su specifiche circostanze – facoltà non prevista in sede disciplinare – ma mediante la messa a disposizione di tutti i verbali (in particolari i verbali nn. -OMISSIS-) delle audizioni e la possibilità di contestare per iscritto le dichiarazioni rese dalle persone sentite, oltre che, naturalmente, con la possibilità di essere ascoltato (cd. audizione dell’incolpato) e di poter presentare documentazione e memorie a propria difesa.

Priva di pregio è anche la doglianza di cui al terzo motivo di ricorso, con la quale il ricorrente lamenta la carenza motivazionale degli atti ipugnati ovvero del provvedimento irrogativo della sanzione disciplinare della sospensione dall’ufficio e dallo stipendio per un periodo di giorni -OMISSIS-(quattordici) e degli atti a questo presupposti o preordianti, posto che nell’applicare la misura sanzionatoria il Rettore ha specificamente richiamato le conclusioni del Collegio di disciplina di cui al verbale n. -OMISSIS- (all. n. -OMISSIS-al ricorso introduttivo), nel quale vi è: a) un’articolata disamina delle condotte contestate al ricorrente e delle dichiarazioni raccolte dalle persone convocate in audizione; b) l’individuazione delle norme violate; c) la formulazione di un giudizio di irrilevanza ai fini disciplinari o di difetto di prova di alcune delle condotte contestate (di cui alle contestazioni nn. -OMISSIS-); d) la formulazione di un giudizio di rilevanza ai fini disciplinari di cui alle contestazioni nn. -OMISSIS-; e) la determinazione della sanzione da applicare e della sua misura, in relazione alla gravità delle condotte ritenute provati all’esito dell’istruttoria condotta in sede disciplinare.

L’onere motivazionale in capo all’Amministrazione resistente, riguardato nei già segnalati limiti in cui è consentito il sindacato del giudice amministrativo nella materia de qua, deve ritenersi, dunque, assolto.

Va disattesa anche la doglianza di cui al quarto motivo di ricorso, con il quale parte ricorrente lamenta che “erroneamente e pretestuosamente” è stata ritenuta sussistente la violazione rilevante ai sensi dell’art.89, comma 1, r.d. 1592/1933.

Al riguardo va rammentato, in primo luogo, che ai sensi dell’anzidetta disposizione “Le punizioni, di cui ai numeri 2, 3, 4 e 5 dell’art. 87, si applicano secondo i casi e le circostanze, per le seguenti mancanze: a) grave insubordinazione; b) abituale mancanza ai doveri di ufficio; c) abituale irregolarità di condotta; d) atti in genere, che comunque ledano la dignità o l’onore del professore”; in secondo luogo, che, ai sensi dell’art.87: “ai professori di ruolo possono essere inflitte, secondo la gravità delle mancanze, le seguenti punizioni disciplinari: 1° la censura; 2° la sospensione dall’ufficio e dallo stipendio fino ad un anno; 3° la revocazione; 4° la destituzione senza perdita del diritto a pensione o ad assegni; 5° la destituzione con perdita del diritto a pensione o ad assegni”.

Ciò posto, nel caso di specie al ricorrente è stata irrogata la sanzione di cui al n. 2 dell’art.87 (commisurata ad un periodo di 15 giorni) sul rilievo della sussistenza di condotte sussumibili nelle previsioni di cui alle lettere b), c) ed e) dell’art.89 r.d. 1592/1933, in relazione sia alla mancata osservanza degli spazi LaSD (cioè, i laboratori strumentali per la didattica) sia al mancato rispetto del divieto di fumo nei locali dell’Università e alla riconducibilità di tali comportamenti ad “una serie di atti convergenti in un’unica condotta, caratterizzata dall’indifferenza rispetto alle norme a tutela della salute e della sicurezza” (-OMISSIS- del verbale del Collegio di Disciplina, -OMISSIS- al ricorso introduttivo).

Invero, sia con riguardo alle modalità di utilizzo dei laboratori sia alla reiterata violazione del divieto di fumare nei locali dell’Ateneo, nel corso dell’istruttoria disciplinare sono stati racconti molteplici e concordanti riscontri, tutti puntualmente riportati nell’anzidetto verbale n. -OMISSIS-del Collegio di Disciplina (si vedano, in particolare, le pagine da -OMISSIS- e le pagine -OMISSIS- dell’anzidetto verbale n.-OMISSIS-del Collegio di Disciplina).

Quanto, poi, al quinto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente evidenzia di non essere mai stato in precedenza sanzionato per la violazione del divieto di fumo, di tal che la condotta dell’Amministrazione sarebbe stata illogica e contraddittoria, il Collegio osserva che convincentemente l’Amministrazione resistente ha replicato nel senso che di aver assunto l’iniziativa disciplinare solo quando non era stato più possibile, a fronte delle reiterate condotte irrispettose del docente non solo del divieto di fumo, perseverare nell’atteggiamento conciliante tenuto fino a quel momento (v. memoria dell’Avvocatura dello Stato depositata in data 15/04/2025, -OMISSIS-).

Infondato è anche il sesto motivo di ricorso, con il quale il ricorrente ha eccepito la sproporzione della sanzione irrogata rispetto alle condotte censurate, difettando il contestato carattere di abitualità, dal momento che la provata reiterazione nel tempo delle condotte censurate, tenute anche nei confronti di soggetti diversi, depone proprio nel senso della ritenuta abitualità (cfr. risultanze istruttorie, in primo luogo, relative alla gestione degli spazi laboratioriali, alla loro apertura e chiusura, e alle diverse occasioni in cui la condotta del ricorrente non è stata conforme a quella prescritta dalle disposizioni normative anche interne dell’Ateneo a presidio della sicurezza dei luoghi e delle persone, le pagine da -OMISSIS- dell’anzidetto verbale n. -OMISSIS-del Collegio di Disciplina e, in secondo luogo, quanto all’inosservanza del divieto di fumo negli ambienti dell’Atene, le pagine -OMISSIS- dell’anzidetto verbale n. -OMISSIS-del Collegio di Disciplina).

In ultimo, il Collegio rileva l’inconferenza della censura di cui al settimo motivo di ricorso, con la quale il ricorrente ha lamentato lo sviamento dalla funzione disciplinare posto che, dall’applicazione della sanzione irrogata in suo danno, sarebbe derivata l’impossibilità di concorrere ad un posto di prima fascia in tale settore scientifico disciplinare di suo interesse, avendo l’Ateneo, in data 5 giugno 2024, ovvero il giorno prima della formulazione del parere vincolante da parte del Collegio di Disciplina, deliberato la copertura di n. 3 posti da professore di prima fascia, tra cui n. 1 posto nel settore 08/C1, oggi ricondotto al nuovo SSD CEAR-08/D, di interesse del ricorrente.

Invero, dalla stessa lettura del più volte richiamato verbale n. -OMISSIS-del Consiglio di Disciplina e del decreto rettorale di applicazione della misura sanzionatoria qui impugnata è possibile evincere che la conseguenza della irrogazione della sanzione è riferita solo all’impossibilità, per dieci anni solari, di essere nominato rettore di università o direttore di istituzione universitaria, non rinvenendosi alcun riferimento alla possibilità di partecipare a procedure concorsuali per la nomina di professori di prima fascia. Del resto, anche sotto questo profilo, il provvedimento impugnato si rivela rispettoso della previsione normativa, dal momento che l’art.89, secondo comma r.d. 31 agosto 1933, n. 1592 prevede che: “La punizione di cui al n. 2 [sospensione dall’ufficio e dallo stipendio fino ad un anno] importa, oltre la perdita degli emolumenti, l’esonero dell’insegnamento, dalle funzioni accademiche e da quelle ad esse connesse, e la perdita, ad ogni, effetto, dell’anzianità per tutto il tempo della sua durata. Il professore che sia incorso nella punizione medesima non può per dieci anni solari essere nominato rettore di Università o direttore di Istituzione universitaria”.

Il ricorso va, dunque, respinto perché i provvedimenti impugnati – ovvero il provvedimento irrogativo della sanzione disciplinare nei confronti del ricorrente, in uno con gli atti presupposti e preordinati meglio indicati nell’epigrafe del ricorso – vanno esenti dalle censure prospettate dal ricorrente.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:

a)rigetta il ricorso;

b)condanna il ricorrente al rimborso, in favore della parte resistente, delle spese di giudizio che liquida in complessivi €.2.500,00# (euro duemilacinquecento/00#), oltre IVA, CPA, se dovute, e rimborso forfettario.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone fisiche e giuridiche menzionate nella presente decisione.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 19 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente, Estensore

OMISSIS, Referendario

OMISSIS, Referendario

Pubblicato il 28 luglio 2025