TAR Lazio, Sez. III ter, 21 luglio, n. 14403

Nei concorsi universitari le posizioni dei concorrenti devono ritenersi in conflitto tra loro

Data Documento: 2025-07-21
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

Il ricorso collettivo (così come, per altro verso, quello cumulativo) integra eccezione alla regola, da interpretarsi perciò restrittivamente. In particolare, il ricorso collettivo è ammesso solo ed esclusivamente allorché sia fornita la prova (ex ante e in astratto, trattandosi di uno scrutinio sulla causa petendi della domanda ai fini dell’accertamento di una condizione dell’azione) dell’identità della situazione sostanziale e processuale (identità, cioè, sia di petitum, di causa petendi: cioè a dire dell’oggetto impugnativa e motivi di doglianza), nonché dell’assenza di un conflitto di interesse tra le parti, anche solo potenziale. Nel caso di specie, con ogni evidenza, trattandosi di procedura concorsuale ad attitudine intrinsecamente competitiva, le posizioni dei concorrenti devono ritenersi, per definizione, nella prospettiva di una valutazione operata ex ante, in conflitto tra loro.

Contenuto sentenza

14403/2025 REG.PROV.COLL.

02878/2025 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza Ter)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2878 del 2025, proposto da OMISSIS, OMISSIS, rappresentati e difesi dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università degli Studi Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

Prof. OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

PROCEDURA VALUTATIVA DI CHIAMATA PER LA COPERTURA DI N. 1 POSTO DI PROFESSORE UNIVERSITARIO DI RUOLO DI PRIMA FASCIA AI SENSI DELL’ART. 24, COMMI 5 E 6, DELLA LEGGE N.240/2010 PER IL GRUPPO SCIENTIFICO DISCIPLINARE/SETTORE CONCORSUALE 01/MATH-03 (EX SC 01/A3) SETTORE SCIENTIFICO DISCIPLINARE MATH-03/A (EX MAT/05) PRESSO IL DIPARTIMENTO DI SCIENZE DI BASE E APPLICATE PER L’INGEGNERIA – FACOLTA’ DI INGEGNERIA CIVILE E INDUSTRIALE”, bandita con Decreto rettorale (D.R.) n. 1494/2024

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi Roma La Sapienza e di Prof. OMISSIS;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 giugno 2025 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

  1. Le odierne ricorrenti hanno impugnato con ricorso collettivo gli atti in epigrafe per contestare la legittimità della procedura valutativa di chiamata indetta dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il gruppo scientifico – disciplinare 01/MATH-03 (EX SC 01/A3), settore scientifico-disciplinare MATH-03/A (EX MAT/05), presso il Dipartimento di Scienze di Base e Applicate per l’Ingegneria della Facoltà di Ingegneria Civile e Industriale, nella quale è risultato vincitore il controinteressato OMISSIS.
  2. La legittimità degli atti impugnati viene contestata attraverso i seguenti motivi di diritto:
  3. I) VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 24, COMMI 5 E 6, DELLA L. N. 4 240 DEL 2010 E DEL D.M. N. 120 DEL 2016, NONCHÉ DEI RELATIVI ALLEGATI B.C E D. ECCESSO DI POTERE. ILLEGITTIMITÀ DERIVATA PER L’ILLEGITTIMITÀ, IN PARTE QUA, DEL BANDO DELLA PROCEDURA E DEGLI ARTT. 5 E 6 DEL “REGOLAMENTO UNICO PER L’ASSEGNAZIONE DELLE RISORSE E PER LE PROCEDURE DI CHIAMATA DEI PROFESSORI DI I E II FASCIA, DEI RICERCATORI A TEMPO DETERMINATO E DEI PROFESSORI STRAORDINARI A TEMPO DETERMINATO PRESSO SAPIENZA – UNIVERSITÀ DI ROMA”, EMANATO CON D.R. N. 770/2023 DEL 30 MARZO 2023in quanto il bando avrebbe illegittimamente limitato la valutazione a 15 pubblicazioni edite nell’arco degli ultimi 10 anni (fermo l’obbligo di presentare, a pena di esclusione dalla procedura, anche pubblicazioni relative agli ultimi 5 anni)
  4. II) IN SUBORDINE. ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL’ART. 24, COMMI 5 E 6, DELLA L. N. 240 DEL 2010, OVE INTERPRETATO NEL SENSO DI CONSENTIRE LE DETERMINAZIONI CENSURATE;

III) IN ULTERIORE SUBORDINE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6 DEL BANDO DELLA PROCEDURA. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. ECCESSO DI POTERE. INATTENDIBILITÀ DELLE VALUTAZIONI ESPRESSE DALLA COMMISSIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 24, COMMI 5 E 6, DELLA L. N. 240 DEL 2010; 3 DELLA L. N. 241 DEL 1990. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI FONDAMENTALI 11 DI TRASPARENZA E IMPARZIALITÀ DELLA SELEZIONE. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. INATTENDIBILITÀ DELLA VALUTAZIONE in quanto la Commissione non avrebbe specificato adeguatamente i criteri di valutazione dei titoli dettati direttamente dal bando, non consentendo di ricostruire l’iter logico seguito al fine di preferire il controinteressato.

  1. Il 6.03.2025 si è costituita con atto di stile l’Università resistente e ha depositato fra la documentazione in atti anche la relazione della Commissione sui motivi di ricorso.
  2. Il 13.03.2025 si è costituito il controinteressato OMISSIS (1° classificato della procedura) depositando il 23.05.2025 memoria con la quale, oltre a contestare nel merito i motivi di ricorso, ha eccepito l’inammissibilità del ricorso collettivo presentato, nonché la mancata immediata impugnazione del bando alla luce della tipologia delle contestazioni profuse nel merito.
  3. Con successive memorie di replica (depositate il 4.06.2025) il controinteressato e le ricorrenti hanno insistito per l’accoglimento delle ragioni già rassegnate al fine di ottenere la ripetizione del concorso.
  4. All’udienza del 25.06.2025 il ricorso è stato discusso e spedito in decisione.
  5. Va in via preliminare accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso collettivo sollevata dal controinteressato.

7.1. In proposito, si condivide quanto affermato dal Consiglio di Stato in sede consultiva, secondo il quale «Come è noto, per consolidato intendimento (cfr. ex plurimis e da ultimo Cons. Stato, sez. IV, 21 febbraio 2023, n. 1775), in coerenza con il carattere soggettivo della giustizia amministrativa (declinata attraverso la disciplina del processo e del ricorso straordinario), in base a quanto sancito dall’art. 40 cod. proc. amm., il paradigma legale del giudizio impugnatorio prevede, anche al fine di prevenire l’abuso del processo nonché l’elusione dell’obbligo di pagamento del contributo unificato, l’impugnazione da parte di un solo soggetto di un uno solo provvedimento (cfr. Cons. Stato, ad. plen. nn. 4 e 5 del 2015). Per tal via, il ricorso collettivo (così come, per altro verso, quello cumulativo) integra eccezione alla regola, da interpretarsi perciò restrittivamente. In particolare, il ricorso collettivo è ammesso solo ed esclusivamente allorché sia fornita la prova (ex ante e in astratto, trattandosi di uno scrutinio sulla causa petendi della domanda ai fini dell’accertamento di una condizione dell’azione) dell’identità della situazione sostanziale e processuale (identità, cioè, sia di petitum, di causa petendi: cioè a dire dell’oggetto impugnativa e motivi di doglianza), nonché dell’assenza di un conflitto di interesse tra le parti, anche solo potenziale (cfr. Cons. Stato, sez. VII, 3 agosto 2023, n. 7521; 29 novembre 2022, n. 10523; 14 giugno 2022, n. 4846). Nel caso di specie, con ogni evidenza, trattandosi di procedura concorsuale ad attitudine intrinsecamente competitiva, le posizioni dei concorrenti devono ritenersi, per definizione, nella prospettiva di una valutazione operata ex ante, in conflitto tra loro (cfr., da ultimo, in fattispecie contermine, Cons. Stato, sez. I, 14 agosto 2023, n. 1181)» (Cons. Stato, I, parere 18 marzo 2024, n. 328; si v. anche Tar Lazio, sez. I-quater n. 18 giugno 2024 n. 12737).

7.1.1. Nel caso specifico, come correttamente desunto dalla giurisprudenza richiamata, non si può eventualmente escludere il conflitto di interessi fra le odierne ricorrenti avendo riguardo esclusivamente alla (invocata) ripetizione della procedura concorsuale, che costituisce l’interesse immediato e diretto a cui il ricorso è preordinato. A ben vedere, potendo il conflitto essere anche solo potenziale, è necessario rivolgere l’indagine sull’interesse mediato e indiretto cui ogni singola ricorrente è portatrice e che accomuna, in un’ottica vicendevolmente incompatibile, due aspiranti vincitrici, soprattutto alla luce dell’unicità del posto messo a concorso.

  1. Il collegio, nonostante l’inammissibilità del ricorso (collettivo) presentato ritiene comunque le censure proposte infondate nel merito per le ragioni che sinteticamente seguiranno. Va evidentemente disattesa l’eccezione del controricorrente secondo la quale le ricorrenti avrebbero dovuto impugnare immediatamente il bando e non attendere l’esito della procedura concorsuale. Infatti, secondo la giurisprudenza amministrativa ormai stratificata “nell’ambito delle procedure selettive pubbliche l’onere di immediata impugnazione del bando è circoscritto al caso di contestazione di clausole escludenti, ovvero clausole riguardanti requisiti di partecipazione, mentre va escluso nei riguardi di ogni altra clausola che risulti dotata solo di astratta e potenziale lesività, ovvero la cui idoneità a produrre un’effettiva lesione può essere valutata unicamente all’esito della procedura, ove negativo per l’interessato” (Cons. di Stato sez. II, 8 aprile 2022, n. 2634; Cons. di Stato, n. 5024 del 2024; TAR Lazio n. 11641 del 2024)
  2. Il primo motivo di ricorso, con il quale le ricorrenti lamentano l’irragionevolezza della previsione del bando che impone ai concorrenti di selezionare (nel numero massimo di 15) le pubblicazioni da sottoporre alla Commissione limitatamente a quanto prodotto negli ultimi 10 anni precedenti la procedura concorsuale, è infondato.

9.1. La scelta dell’Ateneo di limitare la valutabilità della produzione scientifica a solo alcune delle pubblicazioni relative ai dieci anni precedenti la selezione non appare illogica, né irragionevole.

9.1.1. Difatti, già i candidati nella procedura di abilitazione scientifica nazionale hanno potuto presentare l’intera produzione scientifica a loro riferibile. L’impugnata selezione, d’altro canto, mira a individuare i candidati che dovranno ricoprire il posto di professore di I fascia e che dunque, oltre a una consolidata attività didattica (già ampiamente valutata), debbono mostrare una OMISSISnuità nella qualità della produzione scientifica più recente al fine di dimostrare che nell’attualità rivelano un profilo idoneo all’incarico di docenza perché non interrotto o sospeso durante gli anni. Inoltre, la ratio di tale regola ben può risiedere nella volontà dell’amministrazione di verificare se la produzione degli aspiranti sia proseguita anche all’indomani del raggiungimento dell’abilitazione scientifica nazionale che può collocarsi in un momento relativamente risalente rispetto alla selezione per il conferimento del posto da docente.

9.2. Va opportunamente segnalato che dalla lettura dei verbali si evince che tutti i candidati hanno ottenuto il medesimo giudizio in relazione al criterio de quo (ritenuto irragionevole), ossia quello relativo alle quindici pubblicazioni sottoposte a valutazione. Difatti, le pubblicazioni presentate al concorso dalla Prof.ssa OMISSIS, dalla Prof.ssa OMISSIS e dal Prof. OMISSIS sono risultate tutte “originali, innovative e metodologicamente rigorose” così da privare le ricorrenti di un reale interesse a ottenere una valutazione in concreto maggiormente favorevole anche ammettendo l’allegazione con la domanda di ulteriori lavori editoriali.

  1. Anche il terzo motivo di ricorso, con il quale le ricorrenti lamentano l’impossibilità di ricostruire l’iterlogico seguito dalla Commissione al fine di preferire il controinteressato non avendo la stessa specificato i criteri di valutazione già inseriti nel bando, risulta infondato.

10.1. Giova precisare che non sussiste alcun obbligo in capo alla Commissione di dover specificare ulteriormente i criteri del bando (o a monte del Regolamento di Ateneo) qualora questi si rivelino al discrezionale giudizio della Commissione già sufficientemente specifici e in grado di poter autonomamente selezionare i profili dei candidati.

10.2. Inoltre nel Regolamento di Ateneo, con riferimento alla disciplina dei lavori delle commissioni giudicatrici dei concorsi per i professori di I e II fascia, non è prevista l’attribuzione di specifici punteggi alle singole pubblicazioni o agli altri titoli, a differenza di quanto stabilito per il reclutamento dei ricercatori (v. art. 11 del Regolamento n. 770/2023).

10.3. A ben vedere, il bando prevede tra i Criteri selettivi per l’analisi di merito del curriculum scientifico del candidato, coerenti con quelli in uso nella comunità scientifica internazionale sia Criteri di valutazione individuale che Criteri comparativi.

Per quanto riguarda i Criteri di valutazione individuale:

La valutazione analitica delle pubblicazioni scientifiche sarà svolta sulla base dei seguenti criteri: a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del SSD MAT/05 oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate; c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica; d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.

Per quanto riguarda i Criteri comparativi:

La valutazione comparativa sarà effettuata sulla base dei seguenti criteri: – la congruenza con il SSD MAT/05 ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate; – l’originalità, la rilevanza, la collocazione editoriale, la quantità, la varietà e la densità temporale dei contributi scientifici attribuibili al candidato e relativi al SSD MAT/05 o significativamente collegati ad esso; – l’attività didattica prestata a livello universitario congruente con l’attività didattica prevista nel bando; – documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri; – organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi; – l’attività di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; – premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca. La valutazione dei candidati sarà effettuata anche con l’ausilio degli indicatori bibliometrici comunemente in uso nella comunità scientifica matematica a livello internazionale.

A questi si aggiungono Ulteriori criteri di valutazione– altre attività universitarie, con particolare riguardo a quelle gestionali, organizzative e di servizio, nonché a quelle relative alla partecipazione ad organi collegiali elettivi e commissioni.

10.4. Alla luce delle analitiche indicazioni della lex specialis, il percorso logico e motivazionale operato dalla Commissione appare logico, razionale, completo e approfondito tenuto conto della specificità dei criteri indicati nel bando e da essa fatti propri. L’asserita irragionevolezza e arbitrarietà dei criteri e l’inattendibilità dei giudizi comparativi avrebbero dovuto essere dimostrati non attraverso la mediazione di una valutazione tecnico-discrezionale ma sulla base di dati oggettivi, quali il contrasto di essi con il regolamento sulle selezioni o con la normazione primaria. Invece, come l’istruttoria ha reso evidente, i criteri stabiliti dal bando sono stati fatti propri dalla Commissione giudicatrice nella procedura selettiva in oggetto, come risulta dai verbali in atti.

I giudizi comparativi sui titoli risultano peraltro congruamente (e singolarmente) motivati oltre che alla luce dei parametri fatti propri dalla Commissione anche sulla base degli elementi oggettivi che distinguono i candidati.

L’analisi delle aggettivazioni utilizzate rivela un corretto procedimento di formazione della volontà della Commissione, i cui giudizi sono caratterizzati da logicità e congruità.

  1. Quanto argomentato in relazione al (rigetto del) primo motivo di ricorso esclude sia la rilevanza che la non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 24, commi 5 e 6 della Legge n. 240 del 2010 sollecitata dalle ricorrenti.
  2. Le questioni affrontate consentono di compensare le spese tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente FF

OMISSIS, Referendario

OMISSIS, Referendario, Estensore

Pubblicato il 21 luglio 2025