Cons. Stato, Sez. VII, 1 agosto 2025, n. 6863

In caso di decesso del docente nominato commissario ASN, è legittimo applicare al settore disciplinare di appartenenza la medesima sequenza numerica estratta in precedenza

Data Documento: 2025-08-01
Autorità Emanante: Consiglio di Stato
Area: Giurisprudenza
Massima

Nella nomina dei commissari dell’abilitazione scientifica nazionale (ASN), l’impossibilità di un docente nominato a farne parte a causa del suo prematuro decesso non impone al Ministero di procedere nuovamente al sorteggio della sequenza numerica.

 

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9759 del 2024, proposto da OMISSIS, tutti rappresentati e difesi dall’Avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

contro

Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, n. 12
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avvocato Mauro di Pace, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

nei confronti

OMISSIS, non costituita in giudizio
OMISSIS, non costituita in giudizio
OMISSIS, non costituito in giudizio
OMISSIS, non costituito in giudizio

e con l’intervento di

ad adiuvandum:
OMISSIS rappresentate e difese dall’Avvocato OMISSIS e dall’Avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
OMISSIS, rappresentata e difesa dall’Avvocato OMISSIS con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

per la riforma

della sentenza n. OMISSISdel 21 novembre 2024 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma, sez. III-bis, resa tra le parti, che ha in parte accolto il ricorso, proposto dall’odierno appellante incidentale, OMISSIS, per l’annullamento del “decreto direttoriale recante la modifica in parte qua del decreto direttoriale 12 gennaio 2024 n. 40”, n. 258 del 29 febbraio 2024, del consequenziale “decreto direttoriale recante la nomina della commissione per l’abilitazione scientifica nazionale per i settori concorsuale 11/D2 – didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa”, n. 268 del 29 febbraio 2024; ove occorra e per quanto di interesse, del “decreto direttoriale recante l’annullamento parziale dell’operazione di sorteggio svoltesi in data 19 dicembre 2023 e del decreto direttoriale n. 2206 del 19 dicembre 2023 di nomina che la commissione per l”abilitazione scientifica nazionale per il settore 11/D2 – didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa”, n. 40 del 12 gennaio 2024 trasmesso il 15 gennaio 2024; del provvedimento di rigetto implicito al ricorso in opposizione proposto, tra gli altri, dall’odierno ricorrente avverso il decreto direttoriale prot. n. 40/2024, appena menzionato.

Visti l’appello principale proposto da OMISSIS e i relativi allegati;

visto l’atto di costituzione in giudizio e l’appello incidentale proposto dal ricorrente incidentale Ministero dell’Università e della Ricerca;

visto l’atto di costituzione in giudizio e l’appello incidentale proposto da OMISSIS;

visto l’atto di intervento ad adiuvandum e l’appello incidentale proposto da OMISSIS;

visto l’atto di intervento ad adiuvandum di OMISSIS;

visti tutti gli atti della causa;

relatore nell’udienza pubblica del giorno 8 luglio 2025 il Consigliere Massimiliano Noccelli e uditi rispettivamente per gli appellanti principali, Anna Dipace, Filippo Gomez Paloma e Maria Luisa Iavarone, l’Avvocato Maria Eugenia Albè su delega dichiarata dell’Avvocato Federico Dinelli, per le interventrici ad adiuvandum nonché appellanti incidentali OMISSIS l’Avvocato OMISSIS, per l’interventrice ad adiuvandum OMISSIS l’Avvocato OMISSIS su delega di Pier Luigi Meloni, per l’appellante incidentale OMISSIS l’Avvocato OMISSIS e per l’appellante incidentale, Ministero dell’Università e della Ricerca, l’Avvocato dello Stato OMISSIS;

ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con il decreto direttoriale prot. n. 1211 del 28 luglio 2023, ai sensi dell’artt. 16, comma 3, della l. n. 240 del 2010 e dell’art. 6, comma 1, d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95, l’odierno appellante incidentale, il Ministero dell’Università e della Ricerca (di qui in avanti, per brevità, il Ministero), ha avviato il procedimento preordinato alla formazione di una commissione nazionale, per ciascun settore concorsuale, composta da cinque membri, per il conferimento dell’Abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia.

1.1. Espletati gli adempimenti preliminari previsti dall’art. 5, lett. a), b) e c) del citato decreto direttoriale, il Ministero, ai sensi della lett. d) art. 5 cit. e art. 6, comma 5, del d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95, ha redatto le liste degli aspiranti commissari per ciascun settore concorsuale e le ha trasmesse ad ANVUR per l’accertamento della qualificazione scientifica ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. c), del D.M. 7 giugno 2016, n. 120.

1.2. All’esito dell’accertamento della qualificazione scientifica degli aspiranti commissari svolta da ANVUR e dell’aggiornamento dello stato giuridico degli aspiranti commissari che avevano presentato domanda (atto a verificare, tra l’altro, l’effettiva presenza in servizio degli aspiranti commissari), ai sensi dell’art. 6 del d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95 e dell’art. 6 del citato decreto n. 1211, il Ministero ha formato le liste dei commissari sorteggiabili, tra cui la lista degli aspiranti commissari per il settore concorsuale 11/D2-Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa e le ha pubblicate in data 13 dicembre 2023 sul sito pubblico dell’ASN, in vista del sorteggio programmato per il 19 dicembre 2023.

1.3. In data 19 dicembre 2023, in seduta pubblica, hanno avuto luogo le operazioni di sorteggio per la formazione delle commissioni nazionali per l’ASN 2023-2025, le quali si sono svolte in ossequio al disposto degli artt. 7, d.P.R. n. 95/2016 e 7, d.d. n. 1211 del 28 luglio 2023, secondo le modalità ben descritte nella “Nota illustrativa della procedura di sorteggio delle commissioni per l’abilitazione scientifica nazionale”.

1.4. Sul punto, e per chiarezza in ordine ai fatti di causa, giova sin da ora precisare che la procedura di sorteggio è unica per tutte le commissioni dei diversi settori concorsuali per i quali è bandita la procedura abilitativa e avviene secondo le seguenti modalità:

I. per ciascun settore concorsuale tutti gli aspiranti commissari che hanno fatto domanda per essere inclusi nelle liste e sono stati positivamente valutati da ANVUR, sono collocati in ordine alfabetico per cognome e nome (con ordine di priorità dal più giovane nei casi di omonimia), ed è attribuito un numero d’ordine progressivo a ogni docente nella lista;

II. dal settore concorsuale che presenta la lista con il maggior numero di aspiranti commissari, si determina il numero Nmax, pari al numero dei componenti la lista, e si procede quindi a estrarre una sequenza casuale senza ripetizioni dei numeri da 1 a Nmax, che comprenda una e una sola volta tutti i numeri suddetti, di modo che la sequenza così estratta è unica per tutti i settori concorsuali che partecipano al sorteggio;

III. si procede alla formazione delle commissioni, applicando alla lista degli aspiranti commissari di ciascun settore concorsuale l’unica sequenza estratta, effettuando le operazioni descritte nel § 6 della nota illustrativa sopra menzionata, operazioni, queste, che consentono di formare una Commissione che rispetti, fin dove possibile, i principi di rappresentatività e di proporzionalità imposti dagli art. 6, comma 9 e 7, comma 2, del d.P.R. n. 95 del 2016, nonché il divieto che della stessa commissione faccia parte più di un commissario in servizio presso la medesima università (art. 6, comma 7, del d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95).

1.5. In altri termini, la procedura di sorteggio è una sola ma, nel suo concreto atteggiarsi, si compone di due passaggi: l’estrazione casuale della sequenza numerica, mediante ricorso alla lista più numerosa tra quelle dei settori a sorteggio, e l’applicazione di questa sequenza alla lista degli aspiranti commissari di ciascun settore concorsuale.

1.6. Detta applicazione tuttavia non si riduce al mero abbinamento di un numero a un elenco alfabetico, ma presuppone piuttosto il rispetto delle stringenti regole di rappresentatività e proporzionalità sopra richiamate, nonché il divieto di presenza in commissione di più di un commissario incardinato nello stesso Ateneo: regole, queste, integrate nell’algoritmo che esegue l’abbinamento della sequenza numerica casuale alla lista degli aspiranti commissari.

1.7. L’applicazione della sequenza, pertanto, non conduce in via automatica alla designazione dei commissari che nella lista dei docenti sorteggiabili hanno attribuito un numero corrispondente ai primi cinque numeri della lista estratta, ben potendo accadere che l’applicazione delle citate regole di rappresentatività conduca alla designazione di commissari collocati in posizione molto avanzata nella sequenza numerica.

1.8. In occasione del sorteggio svoltosi in data 19 dicembre 2023, il settore concorsuale recante la lista con il maggior numero di commissari, risultava essere il SC 12/A1-Diritto privato, con n. 133 aspiranti commissari.

1.9. Da tale settore pertanto, veniva estratta la seguente sequenza numerica: 57; 130; 6; 81; 24; 28; 100; 25; 67; 112; 17; 53; 106; 109; 84; 105; 68; 114; 31; 96; 60; 87; 21; 83; 54; 116; 129; 20; 69; 118; 74; 30; 119; 29; 113; 88; 7; 10; 13; 125; 45; 18; 86; 43; 11; 82; 14; 73; 8; 127; 9; 35; 76; 65; 55; 16; 63; 27; 85; 91; 50; 40; 111; 34; 58; 71; 122; 23; 26; 75; 3; 37; 41; 97; 95; 59; 47; 38; 132; 117; 46; 61; 64; 78; 70; 107; 92; 99; 94; 51; 5; 103; 101; 131; 49; 44; 108; 2; 4; 128; 22; 36; 33; 1; 19; 32; 93; 15; 102; 39; 98; 66; 62; 48; 123; 56; 72; 80; 121; 115; 126; 110; 120; 90; 124; 42; 77; 79; 89; 104; 133; 12; 52

2. L’applicazione della sequenza alla lista degli aspiranti commissari per il settore concorsuale 11/D2-Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, nel rispetto dei principi di rappresentatività e di proporzionalità imposti dagli art. 6 e 7 del d.P.R. n. 95 del 2016, ha condotto alla individuazione dei nominativi dei proff. – OMISSIS, numero 57 nella lista di settore; – OMISSIS, numero 6 nella lista di settore; – OMISSIS, numero 24 nella lista di settore; 6 – OMISSIS, n. 28 nella lista di settore; -OMISSIS, n. 17 nella lista di settore.

2.1. Quindi, con il decreto direttoriale n. 2206 del 19 dicembre 2023, gli stessi sono stati nominati componenti della commissione ASN per il settore concorsuale 11/D2.

2.2. Soltanto in data 20 dicembre 2023, tuttavia, è pervenuta al Ministero una comunicazione email della Società Italiana di Pedagogia Speciale (“SIPeS”) – trasmessa al Segretariato generale il 19 dicembre 2023 alle ore 21:18 – contenente una richiesta di chiarimenti in ordine alla regolarità della procedura di sorteggio per la formazione della commissione nazionale per il settore concorsuale 11/D2-Didattica, Pedagogia speciale e Ricerca educativa, atteso che nella relativa lista degli aspiranti commissari era incluso, al n. 16, il nominativo del prof. OMISSIS (incardinato presso l’Università degli Studi di Salerno), deceduto in data 6 dicembre 2023.

2.3. Il decesso del prof. OMISSIS, verificatosi, come detto, in data 6 dicembre 2023, successivamente alla sua candidatura come commissario, ma antecedentemente al sorteggio delle Commissioni, è stato formalmente comunicato dall’Università degli Studi di Salerno al MUR e al CINECA solamente in data 22 dicembre 2023, con nota prot. n. 16550 del 22 dicembre 2023 trasmessa in riscontro alla richiesta urgente inviata dal Ministero con la nota prot. n. 16516 del 21 dicembre 2023.

2.4. Il riscontro fornito dall’Università di Salerno ha certificato che nella lista definitiva degli aspiranti commissari per il settore concorsuale 11/D2-Didattica, Pedagogia speciale e Ricerca educativa era stato incluso il nominativo di un docente non eleggibile, in quanto deceduto anteriormente alla data di svolgimento del sorteggio del 19 dicembre 2023.

2.5. Il d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95, all’art. 6, comma 3, dispone infatti che «[…] possono candidarsi all’inserimento nella lista i professori ordinari in servizio nelle università italiane […]» e all’art. 6, comma 8, che «[…] sono esclusi dalla partecipazione alle commissioni i professori ordinari già in quiescenza […]».

2.6. Analogamente, il decreto direttoriale prot. n. 1211 del 28 luglio 2023, all’art. 2, comma 1, prevede che «[…] possono presentare domanda di partecipazione alla procedura di formazione delle liste di cui all’articolo 1, comma 2, del presente decreto, i professori di prima fascia in servizio nelle università italiane […]» e all’art. 2, comma 3, lett. e), stabilisce che «[…] non possono in ogni caso essere ammessi a fare parte delle liste, né essere nominati in Commissione: […] i professori di prima fascia in quiescenza all’atto della domanda o all’atto della eventuale nomina […]».

2.7. Risultando evidente che la tempestiva e doverosa comunicazione ufficiale da parte dell’Ateneo del decesso del prof. OMISSIS, avvenuta in data antecedente alle operazioni di sorteggio del 19 dicembre 2023, avrebbe comportato l’esclusione del predetto docente dalle liste degli aspiranti commissari sorteggiabili per il settore concorsuale 11/D2–Didattica, Pedagogia speciale e Ricerca educativa e, conseguentemente, dato luogo ad un differente esito del sorteggio, il Ministero ha adottato il decreto n. 40 del 12 gennaio 2024 con cui ha disposto l’annullamento delle operazioni di sorteggio svoltesi in data 19 dicembre 2023 limitatamente al settore concorsuale 11/D2 e, per l’effetto, ha annullato il decreto n. 2206 recante la nomina della commissione.

2.8. Al contempo, ha rimandato ad un nuovo sorteggio l’individuazione dei componenti effettivi della Commissione per il medesimo settore.

3. A seguito di più approfondite verifiche, tuttavia, è emerso che la presenza del prof. OMISSIS nella lista degli aspiranti commissari per il settore concorsuale 11/D2-Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, non aveva avuto alcuna incidenza sulla procedura di sorteggio dell’unica sequenza casuale estratta in data 19 dicembre 2023, e applicata a tutti i settori concorsuali.

3.1. Come detto, infatti, detta sequenza era stata estratta prendendo a riferimento la lista del diverso settore 12/A1-Diritto privato risultata più numerosa tra le liste di tutti i settori a sorteggio e, pertanto, il nominativo del prof. OMISSIS non aveva potuto incidere sulla determinazione della sequenza numerica.

3.2. Conseguentemente, in ossequio ai principi di economicità, di efficacia, di imparzialità, di pubblicità e di trasparenza che sorreggono l’azione amministrativa, con decreto n. 258 del 29 febbraio 2024, il Ministero ha deliberato di applicare la sequenza estratta in data 19 dicembre 2023 per tutti i settori concorsuali, anche alla lista degli aspiranti commissari del settore concorsuale 11/D2, 9 emendata dal nominativo del prof. OMISSIS e aggiornata a eventuali variazioni di stato giuridico dei docenti ivi inclusi.

3.3. Quindi, con decreto direttoriale n. 268 del 29 febbraio 2024, applicata la suddetta sequenza, ha proceduto alla nomina dei commissari della commissione ASN per il settore 11/D2- Didattica, Pedagogia speciale e Ricerca educativa, individuandoli nelle persone dei proff. – OMISSIS, numero 6 nella nuova lista di settore; – OMISSIS, n. 24 nella nuova lista; – OMISSIS, n. 25 nella nuova lista; – OMISSIS n. 17 nella nuova lista; – OMISSIS, n. 20 nella nuova lista.

4. Con ricorso proposto avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di Roma (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale), e avente R.G. 2787/2024), l’odierno appellante incidentale, prof. OMISSIS, ha impugnato, chiedendone l’annullamento, i decreti direttoriali n. 40 del 12 gennaio 2023, n. 258 del 29 febbraio 2024 e n. 268 del 29.02.2024 con cui il Ministero, nell’ambito della procedura diretta al conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, aveva dapprima annullato il decreto n. 2206 del 19 dicembre 2023 recante la nomina della commissione nazionale per il settore concorsuale 11/D2- Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, e, di seguito, provveduto alla designazione della nuova commissione mediante applicazione alla lista dei docenti emendata del nominativo del prof. OMISSIS della medesima sequenza numerica estratta in data 19 dicembre 2023.

4.1. A fondamento del ricorso, il ricorrente in prime cure ha dedotto, in breve, la violazione degli artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 95 del 2016 i quali, a suo dire, avrebbero imposto l’applicazione al caso di specie della medesima disciplina dettata dall’art. 7, comma 4, del medesimo d.P.R. n. 95 del 2016 per il caso in cui si debba procedere alla sostituzione di un commissario, così da assicurare l’assoluta “cecità” del procedimento di designazione dei commissari.

4.2. Ancora il ricorrente ha dedotto altresì che, in ogni caso, la presenza del prof. OMISSIS nella lista dei commissari sorteggiabili non aveva inciso sulla legittimità del decreto di nomina dei commissari posto che lo stesso non era stato di fatto designato.

4.3. Da ultimo egli ha dedotto che la scelta compiuta dall’amministrazione si era posta in contrasto con i generali principi di trasparenza e imparzialità, dal momento che l’applicazione di una sequenza già conosciuta aveva consentito di individuare in anticipo i componenti della commissione.

4.4. Nel primo grado del giudizio sono intervenuti, ad adiuvandum, i proff. OMISSIS, associandosi sostanzialmente alle deduzioni di parte ricorrente.

4.5. Il Ministero si è costituito con memoria e documenti, resistendo alle avverse pretese, contestando in primo luogo l’interesse ad agire del prof. OMISSIS e degli altri intervenuti e, nel merito, si è opposto ai motivi di ricorso ribadendo la legittimità del proprio operato.

4.6. Nel primo grado del giudizio si sono costituiti, quali controinteressati, anche gli odierni appellanti principali, la prof.ssa OMISSIS, il prof. OMISSIS e la prof.ssa OMISSIS.

4.7. Il Tribunale, con l’ordinanza n. 1335 del 10 aprile 2024, ha dapprima respinto l’istanza cautelare.

5. Quindi, all’esito dell’udienza di merito del 22 ottobre 2024, ha definito il giudizio con la sentenza (di parziale accoglimento) n. 20686 del 21 novembre 2024.

5.1. Il primo giudice, in via preliminare, ha dichiarato sussistente l’interesse ad agire del prof. OMISSIS mentre ha dichiarato inammissibile l’intervento in giudizio dei proff. OMISSIS, non ritenendo provato il loro interesse alla caducazione dei provvedimenti impugnati.

5.2. Nel merito, il Tribunale ha respinto la domanda del prof. OMISSIS diretta ad ottenere l’annullamento del decreto direttoriale n. 40 del 12 gennaio 2024 e, sempre nel merito, ha accolto invece il ricorso avverso il “decreto direttoriale recante la modifica in parte qua del decreto direttoriale 12 gennaio 2024 n. 40”, n. 258 del 29 febbraio 2024 nonché avverso il “decreto direttoriale recante la nomina della commissione per l’abilitazione scientifica nazionale per i settori concorsuale 11/D2 – didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa”, n. 268 del 29 febbraio 2024; perché i menzionati provvedimenti risulterebbero contrari ai principi di ragionevolezza, trasparenza e logicità, nonché all’art. 7, comma 4, del d.P.R. n. 95 del 2016, che avrebbe dovuto essere applicato analogicamente ex art. 12 delle preleggi, in presenza di una accertata lacuna normativa.

5.3. Tali decreti sono stati quindi annullati dal Tribunale.

5.4. In conseguenza del predetto annullamento, il Ministero, secondo il primo giudice, avrebbe dovuto procedere, in analogia con il ripetuto art. 7, comma 4, del d.P.R. n. 95/2016, nominando una nuova Commissione previo nuovo sorteggio della sequenza numerica ai fini della individuazione dei relativi componenti.

5.5. Sarebbe rimasto fermo, sempre secondo il primo giudice, il potere discrezionale della nuova Commissione di eventuale convalida degli atti emanati da quella illegittimamente nominata, previsto tra l’altro dalla norma sopra menzionata.

6. Avverso tale sentenza hanno proposto appello principale la prof.ssa OMISSIS, il prof. OMISSIS e la prof.ssa OMISSIS, nella parte in cui ha parzialmente accolto il ricorso del prof. OMISSIS, e ne hanno chiesto, per le ragioni che saranno esaminate, la riforma, previa sospensione dell’esecutività, con il conseguente rigetto integrale del ricorso proposto in primo grado dal prof. OMISSIS.

6.1. Anche il Ministero ha proposto appello incidentale avverso tale sentenza, sempre nella parte in cui ha accolto parzialmente il ricorso del prof. OMISSIS e ne ha chiesto, per le ragioni che saranno esaminate, la riforma, previa sospensione dell’esecutività, con il conseguente rigetto integrale del ricorso proposto in primo grado dal prof. OMISSIS.

6.2. Si è costituito, altresì, il prof. OMISSIS, che ha chiesto il rigetto degli appelli, principale e incidentale, e ha proposto a sua volta appello incidentale contro la medesima sentenza, nella parte in cui ha, invece, parzialmente respinto il ricorso proposto in primo grado, chiedendone, previa sospensione dell’esecutività, la riforma.

6.3. Sono intervenute ad adiuvandum, rispetto all’appello principale e all’appello incidentale proposto dal Ministero, e hanno a loro volta proposto appello incidentale le dott.sse Baschiera, Sannicandro e Marchisio, avendo conseguito tutte l’abilitazione nell’ambito della procedura valutativa espletata dalla (rinnovata) Commissione ASN per il settore 11/D2, le quali hanno impugnato il capo della sentenza nella parte in cui il giudice di prime cure ha ritenuto potenzialmente e discrezionalmente convalidabile (anziché definitivamente consolidato) l’operato della suddetta Commissione per quanto riguarda le procedure di valutazione già realizzate.

6.3.1. Esse hanno chiesto di riformare la sentenza gravata nel senso indicato in narrativa, e segnatamente nella parte in cui ha conferito alla nominanda Commissione ASN il potere discrezionale di non convalidare le valutazioni già espletate da parte della Commissione precedente, anziché darne per assodata l’intangibilità e, ove occorra, di annullare integralmente la sentenza gravata per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti delle odierne appellanti incidentali e, per l’effetto, di rimettere la causa al giudice di primo grado ai sensi dell’art. 105, comma 1, c.p.a.

6.4. Con l’ordinanza n. 408 del 29 gennaio 2025 il Collegio ha accolto le istanze di sospensione, proposte dagli appellanti principali e dal Ministero, appellante incidentale, mentre ha respinto quella proposta dall’appellante incidentale, prof. OMISSIS e ha rinviato la causa all’udienza pubblica dell’8 luglio 2025.

6.6. È intervenuta frattanto ad adiuvandum, rispetto all’appello principale proposto dai prof.ssi OMISSIS, anche la dott.ssa OMISSIS, la quale ha partecipato alla procedura relativa all’abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitario di seconda fascia nel Settore Concorsuale 11/D2 ed ha conseguito l’abilitazione come da attestazione n. 26202 del 2 novembre 2024.

6.6. Le parti hanno depositato le memorie nei termini di cui all’art. 73 c.p.a. in vista dell’udienza pubblica.

6.7. Infine, nell’udienza pubblica dell’8 luglio 2025, il Collegio, sentiti i difensori delle parti come da verbale, ha trattenuto la causa in decisione.

7. In via preliminare, devono essere ammessi gli interventi, nel presente grado di appello, sia di Barbara Baschiera, Katia Sannicandro e di Cecilia Marchisio sia di Raffaela Tore, le quali deducono di avere conseguito tutte l’abilitazione nell’ambito della procedura valutativa espletata dalla Commissione ASN nominata con i decreti annullati dalla sentenza 20686 dell’11 novembre 2024 del Tribunale qui impugnata.

7.1. Non vi è dubbio che sussista l’interesse delle medesime a partecipare al presente giudizio e ad intervenirvi, in questo grado di appello, dato che l’intervento ad adiuvandum (artt. 28 e 50 c.p.a.) può essere svolto da chi – come le medesime – vanta una posizione di fatto dipendente o collegata alla situazione fatta valere con il ricorso principale (intervento adesivo-dipendente) e, cioè, nel caso di specie il mantenimento delle valutazioni già svolte dalla Commissione, della cui legittima nomina qui si controverte, mentre, come noto, è esclusa l’ammissibilità dell’intervento nei riguardi del cointeressato che vanta un interesse personale e diretto all’impugnazione del provvedimento oggetto di censura (v., ex plurimis, Cons. St., sez. VII, 17 febbraio 2025, n. 1729).

7.2. Quanto, poi e più nello specifico, alle censure e alle ragioni dell’appello incidentale, proposto OMISSIS, di detto appello si tratterà successivamente, dopo l’esame dell’appello principale e degli appelli incidentali, rispettivamente proposti dal Ministero e dal prof. OMISSIS, dato che, come si dirà, l’esito del loro esame, sul piano logico-giuridico, refluisce inevitabilmente, anzitutto, sulla sussistenza o persistenza dell’interesse a proporlo, indipendentemente da ogni profilo inerente alla legittimazione a proporlo.

8. Nel merito, devono essere accolti l’appello principale e l’appello incidentale, proposto dal Ministero, mentre deve essere respinto l’appello incidentale, proposto dal prof. OMISSIS, per le assorbenti ragioni che seguono.

9. Seguendo l’ordine logico-giuridico delle questioni proposte, deve essere anzitutto esaminato l’appello incidentale proposto dal prof. OMISSIS.

9.1. Questi, nel proprio appello incidentale (pp. 25-31 del ricorso depositato il 22 gennaio 2025), sostiene che non vi sarebbero, radicalmente, i presupposti dell’annullamento in autotutela della prima Commissione, in quanto sarebbe pacifico che non si è concretizzata alcuna violazione di legge nell’atto di nomina della prima Commissione, posto che i membri sono stati individuati mediante sorteggio da una lista di aspiranti commissari e, inoltre, nessuna violazione può essere imputata alle operazioni di sorteggio, posto che queste si sono svolte nel rispetto degli artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 95 del 2016, garantendo i parametri di rappresentanza e proporzionalità ivi prescritti.

9.2. Il subprocedimento di controllo dei requisiti dei candidati, ai fini dell’inserimento nella lista, si è concluso il 23 novembre 2023, mentre la cessazione del ruolo di ordinario del prof. OMISSIS è avvenuta il 6 dicembre 2023.

9.3. Pertanto, sarebbe indubbio che il prof. OMISSIS fosse ancora in servizio al momento di formazione della lista e nessuna violazione di legge, dunque, si è concretizzata sotto tale profilo.

9.4. La formazione delle liste degli aspiranti commissari è integrata dalla disciplina prevista dall’art. 2 del decreto direttoriale 1211 del 2023.

9.5. La norma, infatti, al comma 3, lett. e), dispone che «non possono in ogni caso essere ammessi a fare parte delle liste, né essere nominati in Commissione […] i professori di prima fascia in quiescenza all’atto della domanda o all’atto della eventuale nomina, anche se titolari dei contratti di cui all’articolo 1, comma 12, della legge 4 novembre 2005, n. 230».

9.6. Il tenore letterale della disposizione è chiaro: la quiescenza è ostativa all’inserimento nella lista dei sorteggiabili solo ove il candidato versi in tale stato all’atto della domanda, mentre la quiescenza successiva a tale momento assume rilevanza ostativa solo ove l’aspirante commissario venga nominato.

9.7. Altrimenti ragionando, deduce l’appellante incidentale, occorrerebbe un nuovo sorteggio ogni qual volta, per qualsiasi ragione, un candidato entri in quiescenza dopo lo scadere dei termini per la domanda, e quindi dopo aver presentato domanda, pur non essendo stato nominato.

9.8. In questo modo, virtualmente, ogni commissione ASN sarebbe a rischio di formazione illegittima, con una ricaduta sproporzionata sulla certezza degli esiti degli esami di abilitazione nazionale.

9.9. Pertanto, dando per equiparata la quiescenza al decesso, il fatto impeditivo del prof. OMISSIS avrebbe determinato una violazione di legge, e pertanto giustificato un annullamento in autotutela del provvedimento di nomina della Commissione, solo nell’ipotesi in cui questi fosse stato nominato.

10. Il motivo va respinto perché, ad avviso del Collegio, è evidente l’infondatezza dell’assunto da cui muove, solo che si consideri che il d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95, all’art. 6, comma 8, prevede che «sono esclusi dalla partecipazione alle commissioni i professori ordinari già in quiescenza».

10.1. Analogamente, il già richiamato decreto direttoriale prot. n. 1211 del 28 luglio 2023, all’art. 2, comma 3, lett. e), stabilisce che «non possono in ogni caso essere ammessi a fare parte delle liste, né essere nominati in Commissione: […] i professori di prima fascia in quiescenza all’atto della domanda o all’atto della eventuale nomina».

10.2. Dunque, a ben vedere, se un professore già in quiescenza deve essere escluso dalla possibilità di partecipare ad una Commissione giudicatrice, va da sé che, a fortiori, non può essere incluso nella lista degli aspiranti commissari un professore deceduto.

10.3. Ed il prof. OMISSIS è deceduto prima della formazione della lista degli aspiranti commissari per il settore concorsuale 11/D2.

10.4. Del resto, premesso che mantenere la lista “viziata” avrebbe influito sull’applicazione del codice numerico per selezionare i commissari, è fuor di dubbio che, se il Ministero non avesse agito rettificando in autotutela la lista contenente il nominativo di un docente non eleggibile, l’operazione di nomina della Commissione si sarebbe basata su di un atto ab origine viziato per violazione del d.P.R. 4 aprile 2016, n. 95 e del decreto direttoriale prot. n. 1211 del 28 luglio 2023.

10.5. Di conseguenza, risulta, ad avviso del Collegio, chiara l’infondatezza dell’affermazione dell’appellante incidentale, secondo la quale, nel caso di specie, non sarebbe rinvenibile alcun vizio di legittimità che possa giustificare un provvedimento di annullamento in autotutela.

10.6. Alla luce di quanto esposto finora, infatti, non v’è chi non veda come mantenere la lista viziata si sarebbe tradotto in una violazione normativa che avrebbe inficiato l’intero procedimento di nomina, posto che la presenza in lista di un commissario deceduto incide inevitabilmente sull’ordine progressivo in cui sono collocati i commissari e conduce, in fase di applicazione della sequenza numerica, all’individuazione di commissari in tutto o in parte diversi rispetto a quelli che si sarebbero individuati allorquando il commissario deceduto fosse stato espunto dalla lista.

10.7. La scelta operata dall’amministrazione aveva, infatti, la precipua finalità di ricondurre la procedura di nomina dei commissari all’esatto stato in cui la stessa si sarebbe trovata qualora il nominativo del prof. OMISSIS fosse stato correttamente e tempestivamente espunto dalla lista dei commissari sorteggiabili

10.8. Dunque, data l’incontestabile sussistenza del vizio di legittimità, la correttezza dell’intervento di annullamento in autotutela posto in essere dal Ministero non può in alcun modo mettersi in dubbio.

10.9. Va dunque esente da censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto il ricorso del prof. OMISSIS contro l’annullamento in autotutela della nomina della prima Commissione e, in particolare, contro il “decreto direttoriale recante l’annullamento parziale dell’operazione di sorteggio svoltesi in data 19 dicembre 2023 e del decreto direttoriale n. 2206 del 19 dicembre 2023 di nomina che la commissione per l’abilitazione scientifica nazionale per il settore 11/D2 – didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa”, n. 40 del 12 gennaio 2024 trasmesso il 15 gennaio 2024, perché trattasi di intervento in autotutela che implica valutazioni di opportunità e di merito, insindacabili nella presente sede, avendo il primo giudice correttamente rilevato, sul punto, che la erronea presenza di un docente nella lista dei candidati potenzialmente individuabili tramite la sequenza numerica sorteggiata rappresenta un possibile vizio del procedimento di nomina, che, nella particolare materia che occupa, può risultare opportuno, secondo una valutazione di merito dell’amministrazione, insindacabile in questa sede, che sia emendato celermente e prima dell’inizio dei lavori dell’organo valutativo, anche a fronte di un rischio di illegittimità solo remoto.

11. Per queste ragioni, dunque, l’appello incidentale del prof. OMISSIS va respinto.

12. Devono essere ora esaminati l’appello principale e l’appello incidentale del Ministero, nella parte in cui, per ragioni in gran parte coincidenti o sostanzialmente analoghe, lamentano che erroneamente il primo giudice avrebbe accolto il ricorso dell’originario ricorrente, nonché odierno appellante incidentale, prof. OMISSIS, contro il “decreto direttoriale recante la modifica in parte qua del decreto direttoriale 12 gennaio 2024 n. 40”, n. 258 del 29 febbraio 2024 nonché avverso il “decreto direttoriale recante la nomina della commissione per l’abilitazione scientifica nazionale per i settori concorsuale 11/D2 – didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa”, n. 268 del 29 febbraio 2024; perché, a suo avviso, i menzionati provvedimenti risulterebbero contrari ai principi di ragionevolezza, trasparenza e logicità, nonché all’art. 7, comma 4, del d.P.R. n. 95 del 2016, che avrebbe dovuto essere applicato analogicamente ex art. 12 delle preleggi, in presenza di una accertata lacuna normativa.

13. Ebbene, i due appelli meritano accoglimento per le assorbenti ragioni che qui di seguito, e brevemente, si vengono ad esporre.

14. Secondo il Tribunale, le cui motivazioni di accoglimento qui si riportano per maggior chiarezza espositiva, sarebbe invero evidente che l’applicazione di una sequenza numerica nota ad una lista di candidati parimenti nota, anche tenendo conto dell’espunzione del docente defunto, non garantisce un effetto equivalente a quello voluto dalle norme che disciplinano la nomina della Commissione ASN.

14.1. Vista l’ampia discrezionalità riconosciuta all’organo valutatore è in effetti cruciale che la relativa nomina avvenga nella maniera più trasparente possibile, senza alcun rischio di prevedibilità dell’esito, e non è stato questo il caso nella fattispecie.

14.2. De facto, secondo il Tribunale, tramite una procedura del tutto extra ordinem, si sarebbe giunti alla obliterazione di una Commissione la cui nomina, in base a valutazioni di merito insindacabili in questa sede, avrebbe potuto essere conservata, i cui componenti risultavano noti e che quindi potevano risultare in astratto graditi o sgraditi.

14.3. Tale esito obliterativo apparirebbe ragionevole e proporzionale nella misura in cui la nuova Commissione risulti nominata con modalità tali da garantire in maniera certa ed assoluta la legittimità della nomina e la piena trasparenza ed autonomia dell’attività valutativa.

14.4. Ma è evidente che le fasi procedimentali già effettuate conducevano alla conoscibilità, almeno in parte ed almeno in termini probabilistici, dei docenti che sarebbero stati verosimilmente nominati in luogo dei precedenti.

14.5. In particolare, ha osservato il primo giudice, il prof. OMISSIS era posizionato nell’elenco alfabetico subito dopo il (deceduto) prof. OMISSIS, sicché, eliminato quest’ultimo (che non era stato selezionato sulla base della nota sequenza), appariva evidente che sarebbe subentrato il ricorrente nella relativa posizione.

14.5. Ma tale posizione era risultata non utile ai fini della nomina a commissario e, quindi, era estremamente probabile che, applicando la medesima sequenza numerica, il ricorrente sarebbe stato escluso dalla Commissione.

14.6. Persuasiva è dunque parsa al primo giudice, pertanto, la tesi del ricorrente in prime cure quando ha sostenuto che, una volta intervenuta in autotutela (con valutazione di merito come detto) per garantire in via tendenziale la piena e incontestabile legittimità della nomina della Commissione, messa in discussione dalla presenza di un extraneus nella lista degli eleggibili, l’amministrazione avrebbe dovuto applicare analogicamente l’art. 7, comma 4, del d.P.R. n. 95 del 2016.

14.7. Tale norma dispone, tra l’altro, che «in tutti i casi in cui occorre sostituire un commissario, si procede ad un nuovo sorteggio secondo le modalità di cui al presente articolo, procedendo preliminarmente alle verifiche di stato giuridico dei professori ordinari inseriti nella lista dei sorteggiabili».

14.8. Apparirebbe infatti chiaro che se la sostituzione di un componente implica un nuovo sorteggio della sequenza numerica da applicare, la sostituzione in toto di una Commissione già nominata deve seguire la stessa regola.

14.9. Del resto, ha concluso il Tribunale, le motivazioni dei provvedimenti impugnati appaiono generiche evocando economicità, efficacia, imparzialità e trasparenza senza concretizzare in alcun modo tali valori calandoli nel caso di specie, non risultando affatto esplicato per quale ragione, una volta deciso di procedere in autotutela con nuovo sorteggio dei commissari, si è ritenuto di procedere in autotutela rispetto alla prima nomina, ma senza nuovo sorteggio dei menzionati componenti.

15. Ebbene, queste motivazioni non paiono al Collegio condivisibili e non resistono alle censure proposte dagli appellanti principale e dal Ministero, appellante incidentale, in ordine alla erroneità delle argomentazioni espresse dal primo giudice circa la mancanza di base legale nella procedura seguita e l’assenza di assoluta trasparenza, oltre che in ordine all’applicazione analogica dell’art. 7, comma 4, del d.P.R. n. 95 del 2016.

16. Invero, ritiene il Collegio di poter prescindere dall’eccezione, sollevata dagli appellanti principali e dal Ministero appellante incidentale, in ordine alla legittimazione e, comunque, del concreto interesse ad agire in capo al prof. OMISSIS a censurare non già, come visto, l’annullamento della nomina della prima Commissione, di cui era componente, con motivi che, come pure si è visto, sono stati respinti anche in questa sede con la reiezione del suo appello incidentale, facendo valere un interesse oppositivo, ma anche a censurare, una volta riconosciuta la legittimità dell’annullamento della prima Commissione, la mancata effettuazione di un nuovo sorteggio, dopo che il nominativo del defunto prof. OMISSIS era stato espunto, facendo così valere, seppure in via subordinata, un interesse pretensivo ad ottenere la possibilità di essere nominato, mediante nuovo sorteggio, anche nella seconda Commissione.

16.1. Merita senza dubbio adesione la riflessione del Ministero, nel proprio appello incidentale (p. 14), quando osserva che, nel rispetto delle finalità proprie della procedura, nessun commissario, seppure incluso nelle liste dei docenti sorteggiabili, dovrebbe vantare un interesse personale alla designazione, posto che, proprio la sussistenza di un siffatto interesse, potrebbe minare l’imparzialità delle successive valutazioni.

16.2. Ed invero, poiché la procedura abilitativa è finalizzata ad acclarare il possesso da parte dei candidati della maturità scientifica necessaria a ricoprire in futuro, ed all’esito di successive procedure concorsuali, le funzioni di docente universitario di prima e seconda fascia, l’unico interesse che dovrebbe muovere gli aspiranti commissari è quello di veder designati docenti in possesso dei requisiti scientifici richiesti per far parte delle commissioni e, quindi, capaci di svolgere al meglio le loro funzioni.

16.3. Questo secondo interesse pretensivo, fatto valere dunque dal prof. OMISSIS con il ricorso in primo grado e riconosciuto dal primo giudice nella sentenza qui gravata con argomentazioni non del tutto convincenti, appare invero assai fortemente dubbio e comunque senz’altro flebile ed evanescente, ma ritiene il Collegio, per ragioni di giustizia sostanziale e per il principio della ragion più liquida, di prescindere da questo pur preliminare e in ipotesi assorbente rilievo, stante comunque l’infondatezza nel merito della censura, invece erroneamente accolta dal primo giudice, per le ragioni ora diffusamente esposte e ricordate sopra-

16.4. Coglie infatti nel segno la censura degli appellanti, principali e soprattutto incidentale, laddove rilevano che, diversamente da quanto argomentato in sentenza, la scelta dell’amministrazione di applicare la medesima sequenza sorteggiata in data 19 dicembre 2023 per tutti i settori concorsuali anche alla lista dei commissari per il settore 11/D2, emendata del nominativo del prof. OMISSIS, ha la propria “base giuridica” proprio nelle norme che disciplinano la formazione delle commissioni ASN.

16.5. Gli artt. 7 del d.P.R. n. 95/2016 e 7 del d.d. n. 1211 del 28 luglio 2023 definiscono in maniera chiara le modalità attraverso cui l’amministrazione è tenuta a procedere alla formazione delle commissioni ASN, prevedendo, tra l’altro, che la nomina delle commissioni avvenga contestualmente, mediante estrazione di un’unica sequenza numerica causale, pari al numero dei componenti della lista più numerosa tra quelle partecipanti alla procedura di sorteggio, e applicazione della medesima sequenza alle liste di tutti i settori concorsuali, tenendo conto dell’esigenza di rispettare le regole di rappresentatività dettate dai medesimi articoli.

16.6. Se dunque la disciplina prevede che la sequenza causale debba essere unica per tutti i settori concorsuali, la scelta dell’amministrazione di applicare detta sequenza anche alla lista degli aspiranti commissari del settore 11/D2 (corretta mediante l’espunzione del nominativo del prof. OMISSIS) non può ritenersi priva di base giuridica ma, al contrario, proprio dettata dal ragionevole intento di ricondurre a legittimità la procedura di nomina e ricreare lo stato di fatto che si sarebbe avuto laddove il nominativo del prof. OMISSIS fosse stato tempestivamente escluso dalla lista dei commissari sorteggiabili.

16.7. Più nel dettaglio, il Ministero, rilevato che la presenza del prof. OMISSIS nella lista degli aspiranti commissari per il settore 21 concorsuale 11/D2-Didattica, pedagogia speciale e ricerca educativa, non aveva avuto alcuna incidenza sulla procedura di sorteggio dell’unica sequenza casuale estratta in data 19 dicembre 2023, posto che la stessa era stata estratta avendo a riferimento la lista dei commissari del diverso settore 12/A1-Diritto privato, ha ritenuto corretto procedere alla individuazione dei commissari, anziché mediante il sorteggio di una nuova sequenza, attraverso l’ applicazione delle sequenza in precedenza estratta, alla lista dei commissari sorteggiabili, emendata del nominativo del prof. OMISSIS e ridefinita nell’ordine numerico dei commissari, nel rispetto delle ulteriori regole previste dalla normativa vigente integrate nell’algoritmo di sorteggio.

16.8. La sequenza estratta in data 19 dicembre 2023, infatti, era stata applicata a tutti i settori concorsuali per cui era stato effettuato il sorteggio nella citata data e, pertanto, appariva maggiormente rispondente a principi di equità, economicità e trasparenza, assicurare l’applicazione della medesima sequenza, come detto in alcun modo viziata, anche al settore concorsuale 11/D2.

17. Non si ritiene nemmeno condivisibile l’argomentazione del primo giudice, che ha seguito la tesi del ricorrente in prime cure, secondo cui la scelta operata dall’amministrazione avrebbe violato i principi di imparzialità, consentendo di individuare in anticipo gli abbinamenti della sequenza e quindi di individuare con elevata probabilità i nominativi dei futuri commissari.

17.1. Come si è sopra esposto, infatti, l’applicazione della sequenza estratta alla lista dei commissari non si riduce al mero abbinamento di un numero a un elenco alfabetico, ma presuppone il rispetto di stringenti regole di rappresentatività e proporzionalità (oltre al divieto che della stessa commissione faccia parte più di un commissario in servizio presso la medesima università) dettate dagli artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 95 del 2016, tutte integrate nell’algoritmo che esegue l’abbinamento della sequenza numerica casuale alla lista degli aspiranti commissari.

17.2. D’altronde, come osserva anche il Ministero appellante incidentale, se così non fosse, e se l’argomentazione del giudice di primo grado fosse corretta, allora dovrebbe concludersi che già nel corso del sorteggio del 19 dicembre 2023, una volta estratta la sequenza casuale, per ogni settore concorsuale sarebbe stato possibile individuare gli abbinamenti e, quindi, i commissari; così, però, non è, per le ragioni già esposte.

17.3. Le regole dell’art. 7 del d.P.R. n. 95 del 1016, integrate nell’algoritmo di sorteggio, rendono estremamente difficoltoso, se non impossibile, individuare i membri della Commissione sulla scorta della sola sequenza sorteggiata.

17.4. E, non a caso, l’applicazione della sequenza estratta in data 19 dicembre 2023, alla lista dei commissari, emendata del nominativo del prof. OMISSIS, non ha condotto in via automatica alla nomina degli aspiranti commissari che, per effetto della espunzione del prof. OMISSIS, hanno assunto il numero progressivo corrispondente a quello dei commissari precedentemente designati, come ha correttamente dedotto il Ministero appellante incidentale (v., in particolare, pp. 24-25 del ricorso).

17.5. Dal confronto tra la lista dei nominativi dei commissari designati in data 19 dicembre 2023 con il relativo numero progressivo nella lista e quella dei nominativi dei commissari designati in data 29 febbraio 2024 a seguito dell’applicazione della stessa sequenza numerica alla lista emendata del nominativo del prof. OMISSIS, sempre con il relativo numero progressivo nella lista, emerge chiaramente che l’applicazione della medesima sequenza numerica alla lista emendata del nominativo del prof. OMISSIS ha condotto alla designazione di commissari che, in buona parte, occupavano un numero progressivo nella lista, differente rispetto a quello occupato dai commissari selezionati in precedenza (numeri 20 e 25 nella lista, “scartati” dall’algoritmo in occasione della precedente nomina).

18. Ciò posto, la scelta di procedere alla individuazione dei commissari mediante l’applicazione della medesima sequenza sorteggiata in data 19 dicembre 2023, non solo ha consentito all’amministrazione di riprodurre il medesimo risultato che si sarebbe ottenuto in assenza dell’illegittimità riscontrata, ma ha anche assicurato la cosiddetta “cecità” dell’abbinamento.

18.1. “Cecità” che, in ogni caso, questo Collegio ritiene debba riguardare soprattutto il sorteggio dell’unica sequenza numerica da applicare a tutti i settori concorsuali e non anche la fase in cui la sequenza viene applicata alle liste dei singoli settori concorsuali secondo l’algoritmo validato dal Comitato tecnico a ciò nominato.

18.2. Quest’ultima infatti, come ben deduce il Ministero, rappresenta una fase successiva, a carattere meramente applicativo, che si riduce ad un semplice abbinamento della sequenza sorteggiata alla lista dei docenti del singolo settore (sia pure, come detto, nel rispetto di precise regole stabilite ex lege) e, come tale, non può avere alcuna incidenza sulla effettiva “cecità” ed imprevedibilità del sorteggio a monte.

19. Insomma, la scelta del Ministero di riparare all’illegittimità rilevata mediante l’applicazione della medesima sequenza sorteggiata ed applicata a tutti i settori concorsuali ha rappresentato l’opzione più ragionevole, in considerazione della disciplina che sovrintende alla formazione delle Commissioni, della piena legittimità del sorteggio della sequenza numerica (come detto non inficiato dalla presenza del prof. OMISSIS nella lista dei sorteggiabili per il settore 11/D2), del mancato avvio dei lavori della Commissione e della necessità di assicurare prevalenza all’interesse dei candidati a vedersi giudicati dalla commissione che, in essenza dell’illegittimità rilevata, sarebbe stata chiamata a svolgere le attività valutative.

19.1. Ragioni, queste, tutte chiaramente esposte nel decreto direttoriale n. 258 del 29 febbraio 2024.

20. Alla luce di tanto non si comprende in effetti come l’aver proceduto a nominare l’esatta Commissione che sarebbe stata nominata nell’ipotesi in cui il prof. OMISSIS, deceduto prima del sorteggio effettuato il 19 dicembre 2023, fosse stato regolarmente espunto dalla lista, possa aver minato la trasparenza della procedura e come, tale scelta, possa avere avuto come fine, anche solo potenziale, quello di escludere dalla Commissione il nominativo del prof. OMISSIS (cfr. capo 13 della sentenza qui impugnata).

20.1. E non si comprende ancora per quale ragione i candidati alla procedura abilitativa, certamente meritevoli di una tutela prevalente in quanto veri e unici destinatari dell’azione amministrativa, possano essere stati lesi dalla scelta dell’amministrazione di nominare la Commissione nell’esatta composizione che la stessa avrebbe avuto in assenza dell’illegittimità riscontrata.

20.2. Piuttosto, come deducono entrambi gli appellanti, dalla motivazione della gravata sentenza sembra che, nel valutare la ragionevolezza o meno dell’operato amministrativo, il Tribunale abbia incentrato la propria attenzione sull’aspirazione del ricorrente in prime cure a ricoprire il ruolo di commissario anziché sull’interesse dei candidati, certamente prevalente, a vedersi valutati da una Commissione legittimamente costituita.

21. Non merita condivisione nemmeno l’argomentazione del primo giudice, secondo cui si dovrebbe applicare analogicamente l’art. 7 del d.P.R. n. 95 del 2016, relativo alla sostituzione di un commissario già nominato, stante l’assenza di eadem ratio tra le due ipotesi.

21.1. Una cosa è sostituire un commissario regolarmente nominato per sopravvenuta impossibilità a proseguire nell’incarico, altra è procedere a rettificare gli esiti dell’applicazione di una sequenza numerica ad una determinata lista di commissari, viziati per la presenza di un nominativo illegittimamente incluso nella lista.

21.2. Tra le due ipotesi non vi è alcuna analogia: la sostituzione mira alla reintegrazione di una Commissione legittimamente costituita mentre, nel caso di specie, l’intervento del Ministero ha inteso rimuovere proprio l’illegittimità che affliggeva la nomina della Commissione.

22. Ne segue che, essendo stati nel caso di specie rispettati i principi di imparzialità, di trasparenza e di logicità, anche sotto il profilo della c.d. cecità del sorteggio, per tutte le ragioni vedute, la sentenza impugnata meriti riforma nella parte in cui ha accolto parzialmente il ricorso del prof. OMISSIS, con la conseguente riforma parziale della stessa e OMISSIS, assorbita ogni ulteriore questione dedotta dagli appellanti principale e dal Ministero.

23. Non è condivisibile infatti l’assunto del prof. OMISSIS, sostenuto anche in questa sede per chiedere la reiezione delle avversarie censure, secondo cui il sorteggio è “cieco” se si svolge senza che vi sia l’astratta possibilità di conoscere a priori le corrispondenze tra i numeri estratti e i nomi da abbinare.

23.1. Nel caso di specie non sarebbe stato così perché le fasi procedimentali espletate conducevano alla conoscibilità, oltre che dei candidati che sarebbero stati nominati in termini probabilistici, soprattutto dei candidati che certamente non sarebbero stati nominati per aver perso una posizione in graduatoria utile ai fini della nomina.

23.2. Sarebbe pacifico che il sorteggio avvenuto il 19 dicembre 2023, da cui è derivata la nomina del prof. OMISSIS, sia stato effettuato nel rispetto del principio di imparzialità, mentre non potrebbe dirsi altrettanto della sostituzione della Commissione, avvenuta mediante l’applicazione di una sequenza numerica estratta in precedenza, della quale potevano già conoscersi i nominativi probabilmente abbinati nonché i nominativi sicuramente non corrispondenti.

23.3. Si è già detto, infatti, che un simile ragionamento, seguito dal primo giudice, non si misura con le regole della procedura, quali sopra descritte, né con la “cecità” dell’abbinamento, cui sopra si è fatto cenno, e prova troppo, peccando decisamente di astrattezza.

24. In conclusione, per tutte le assorbenti ragioni vedute, devono essere accolti l’appello principale e quello incidentale del Ministero e, in parziale riforma della sentenza impugnata, va integralmente respinto, in quanto in toto infondato, il ricorso proposto dal prof. OMISSIS in primo grado, prescindendo, come detto, da ogni rilievo sulla sua parziale inammissibilità per l’assenza di un concreto interesse ad agire.

25. L’appello incidentale di Barbara Baschiera, Katia Sannicandro e Cecilia Marchisio, stante l’esito del presente giudizio che ha definitivamente acclarato la legittimità della seconda Commissione nominata, può essere perciò dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., prescindendo qui, per il principio della ragion più liquida, da ogni profilo sulla sua inammissibilità eccepita, in particolare, dal prof. OMISSIS nella sua memoria di replica, in quanto le valutazioni della Commissione, legittimamente nominata, sono e restano pienamente valide, non sussistendo alcuna invalidità caducante che possa inficiarle o anche solo il pericolo che una nuova, ipotetica, Commissione sia chiamata a convalidarne le valutazioni.

26. Le spese del doppio grado del giudizio, per la complessità e, in parte, per la novità delle questioni esaminate di cui non constano al Collegio precedenti in termini specifici, possono essere interamente compensate tra tutte le parti.

27. Rimane definitivamente a carico di OMISSIS il contributo unificato richiesto per la proposizione del suo appello incidentale e del ricorso proposto in primo grado.

27.1. Rimane analogamente a definitivo carico di OMISSIS il contributo unificato richiesto per la proposizione del loro appello incidentale.

27.2. L’appellante incidentale prof. OMISSIS, comunque soccombente nel merito, deve essere condannato a rimborsare in favore delle appellanti principali il contributo unificato versato per la proposizione del loro gravame nonché a versare il contributo unificato prenotato a debito dal Ministero, appellante incidentale.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), ammessi gli interventi in appello rispettivamente di OMISSIS, definitivamente pronunciando sull’appello principale, proposto da OMISSIS sull’appello incidentale, proposto dal Ministero dell’Università e della Ricerca, nonché sull’appello incidentale, proposto da OMISSIS, e sull’appello incidentale, proposto da OMISSIS, accoglie i primi due, respinge il terzo e dichiara improcedibile il quarto, ai sensi di cui in parte motiva, e per l’effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, respinge integralmente il ricorso proposto in primo grado da OMISSIS.

Compensa interamente tra tutte le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Condanna OMISSIS a rimborsare il contributo unificato versato da OMISSIS per la proposizione dell’appello principale nonché a corrispondere il contributo unificato prenotato a debito dal Ministero dell’Università e della Ricerca per la proposizione dell’appello incidentale.

Pone definitivamente a carico di OMISSIS il contributo unificato corrisposto per la proposizione del suo appello incidentale nonché del ricorso in primo grado.

Pone definitivamente a carico di BOMISSIS il contributo unificato corrisposto per la proposizione del loro appello incidentale.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 8 luglio 2025, con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere, Estensore

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere