In tema di affidamento di incarichi di insegnamento a contratto, non può ritenersi sussistente un inadempimento imputabile al docente qualora l’omessa verbalizzazione degli esami e la mancata comunicazione all’amministrazione derivino da una misura cautelare che gli impediva di intrattenere rapporti con l’esterno, tanto più se l’amministrazione era già a conoscenza della situazione e aveva adottato provvedimenti sostitutivi per assicurare la continuità della didattica.
Cons. Stato, Sez. VII, 31 luglio 2025, n. 6797
Illegittimo il provvedimento di esclusione dalla procedura e la risoluzione del contratto di insegnamento del docente a contratto impossibilitato a compilare il verbale degli esami
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 579 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
Università OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza) n. -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università OMISSIS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 24 giugno 2025 il Cons. OMISSIS e uditi per le parti gli avvocati OMISSIS
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
L’appellante, premesso di essere vincitore di una procedura pubblica di selezione per la docenza a contratto da erogare nel secondo semestre dell’A.A. 2022/2023 a favore del Dipartimento di OMISSIS dell’Università OMISSIS”, per l’insegnamento “TOMISSIS” per un totale di 40 ore di didattica frontale (decreto del Direttore del Dipartimento n. -OMISSIS-), riferiva che, dopo aver ultimato le ore di didattica frontale, il -OMISSIS- presiedeva l’appello estivo che doveva essere normalmente verbalizzato, come da contratto, entro 5 giorni (“il/la docente è obbligato/a a firmare e “chiudere” tutti i verbali di esame aperti, anche in assenza di candidati, entro il termine di cinque (5) giorni dalla data di conclusione dell’appello e comunque, nel caso delle sessioni estive, entro e non oltre il 10 agosto di ogni anno”).
Tuttavia il -OMISSIS- veniva data esecuzione all’ordinanza del Giudice delle indagini preliminari di -OMISSIS- (emessa il -OMISSIS-) in forza della quale il ricorrente veniva sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari con divieto di comunicazione con l’esterno.
Conseguentemente il Direttore del Dipartimento autorizzava il Prof. -OMISSIS- a ultimare le verbalizzazioni dell’appello del -OMISSIS- e contestualmente incaricava il Prof. -OMISSIS- ad assumere le funzioni di docente sostitutivo per le attività didattiche dei successivi appelli dello stesso prof.-OMISSIS-.
Il -OMISSIS- il Tribunale per il riesame di-OMISSIS-annullava la misura cautelare applicata.
Con provvedimento del -OMISSIS-, n.-OMISSIS- l’Ateneo indiceva una selezione per l’affidamento del medesimo incarico di insegnamento a contratto anche per l’anno accademico 2023/2024.
L’odierno appellante presentava domanda e veniva dichiarato nuovamente vincitore della selezione con provvedimento prot. -OMISSIS-.
Con disposizione direttoriale prot. -OMISSIS- il Dipartimento comunicava la risoluzione del contratto relativo all’insegnamento “TOMISSIS” – Corso di Laurea in OMISSIS, con la seguente motivazione: – […] preso atto della mancata tempestiva comunicazione agli organi didattici da parte del Dr. -OMISSIS- della impossibilità di procedere alla verbalizzazione della prova di esame citata e di adempiere agli ulteriori obblighi derivanti dall’incarico di insegnamento; – considerato che, ai sensi degli obblighi contrattuali di cui all’art. 2 del contratto, la mancata registrazione della prova di esame e la omessa tempestiva comunicazione agli organi didattici della impossibilità ad adempiere a tali attività costituiscono motivo di inadempimento contrattuale ai sensi dell’art 1456 c.c….
Inoltre con disposizione direttoriale prot.-OMISSIS-il Dipartimento emetteva un provvedimento in autotutela per l’esclusione dalla procedura concorsuale del dott.-OMISSIS- e l’adozione di successivi atti relativi al conferimento della docenza a contratto, ex art. 23 c. 2 della L. 240/2010, da erogarsi nel secondo semestre dell’AA. 2023-2024 per l’insegnamento “OMISSIS”, con la seguente motivazione: – […] vista la determina del Direttore del OMISSIS del-OMISSIS- Prot. -OMISSIS- che dispone la risoluzione del contratto di insegnamento conferito al dott.–OMISSIS- per l’A.A: 2022/2023, ai sensi dell’ART.23 c. 2 della L.240/10 prot. -OMISSIS-per inadempienza contrattuale ai sensi dell’Art.1456 c.c.; – considerato che il provvedimento di risoluzione del contratto di insegnamento relativo all’A.A. 2022-23 per inadempienza contrattuale costituisce motivo di esclusione da successive procedure di affidamento ai sensi dell’art. 13 del Regolamento unico sui compiti didattici e di servizio agli studenti di OMISSIS. Modalità, criteri e procedure per l’attribuzione, lo svolgimento, l’autocertificazione la verifica degli incarichi di insegnamento emanato con D.R. 2174/2023 del 7 agosto 2023.
Il ricorrente impugnava entrambi i provvedimenti.
Con ordinanza n. -OMISSIS-, il Tar respingeva l’istanza cautelare. L’ordinanza veniva appellata e il Consiglio di Stato accoglieva l’appello ai soli fini di una sollecita fissazione della trattazione di merito, con ordinanza n. -OMISSIS-, rilevando che “le esigenze cautelari del ricorrente risultano favorevolmente apprezzabili, con particolare riferimento alle probabilità di accoglimento delle censure riguardanti i dedotti vizi di eccesso di potere per sviamento, nonché di difetto di istruttoria e di motivazione in ordine alla sussistenza dei presupposti per il mancato affidamento dell’incarico di insegnamento, emergente dai provvedimenti impugnati, atteso che non risulta adeguatamente dimostrata l’effettiva gravità degli inadempimenti contestati”.
Con la sentenza in epigrafe indicata il Tar respingeva il ricorso.
Appellata ritualmente la sentenza resiste l’Università OMISSIS.
All’udienza del 24 giugno 2025 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1.Con il motivo di appello l’appellante deduce che con il ricorso introduttivo si era doluto che l’atto qualificato come “risoluzione” contrattuale celasse in realtà un illegittimo provvedimento di revoca del provvedimento di approvazione degli atti della procedura selettiva per l’affidamento a contratto dell’insegnamento di OMISSIS, assunto con atto prot. -OMISSIS-.
Lamenta che il Tar aveva ritenuto sussistente l’inadempimento senza considerare che nell’arco temporale tra il -OMISSIS- ed il -OMISSIS-, non poteva verbalizzare alcunché né comunicare nulla a chicchessia, essendo inibito della facoltà di avere relazioni con l’esterno in ragione della restrizione alla custodia cautelare domiciliare. Quando il regime restrittivo era cessato, appunto il -OMISSIS-, non sussisteva a carico del dr.-OMISSIS- alcuna necessità di comunicazione dell’impedimento alla verbalizzazione poiché, con email di quattro giorni prima, il Presidente del Corso di Studi prof. -OMISSIS- comunicava al Direttore del Dipartimento, al centro informatico di Ateneo Infostud, alla Amministrazione centrale, a tutti i dirigenti e funzionari amministrativi del Dipartimento e del Corso di Studi, al prof.-OMISSIS- e all’appellante di volere assumere la titolarità della verbalizzazione dell’appello del -OMISSIS- u.s. già svolto dal dott.-OMISSIS- (ma non ancora registrato a verbale) e disponeva, in via provvisoria ed in attesa di ulteriori determinazioni che fosse il prof. -OMISSIS- ad assumere le funzioni di docente sostitutivo per le attività didattiche dei prossimi appelli dello stesso dott.-OMISSIS- (specificamente per l’appello di -OMISSIS- il prof.-OMISSIS- provvederà ad aprire l’ultimo appello, comunicando la data agli studenti).
La censura è fondata.
1.1. Il Tar ha ritenuto sussistere l’inadempimento contrattuale osservando: “a seguito dell’applicazione della misura inframuraria, il ricorrente si disinteressava totalmente delle sorti dei propri obblighi contrattuali facendo ricadere tutte le incombenze sui suoi colleghi. In particolare, senza neanche comunicare formalmente all’Ateneo le ragioni dell’impedimento, emerse unicamente in virtù della rilevanza mediatica della vicenda, il ricorrente non procedeva alla verbalizzazione degli esami di profitto del -OMISSIS- e non presiedeva i restanti appelli dell’anno accademico 2022/2023”.
Tuttavia il primo Giudice non ha considerato che l’ordinanza cautelare del G.I.P. di -OMISSIS- disponeva il “divieto di comunicazione con terzi” e quindi determinava l’impossibilità di utilizzare qualsiasi strumento di comunicazione con l’esterno, ivi compreso il collegamento alla posta elettronica tramite internet.
Detto regime restrittivo è cessato il -OMISSIS-, a seguito del provvedimento del Tribunale per la Libertà. In quella data l’appellante ha potuto leggere la mail del prof. -OMISSIS- e che tutti gli adempimenti didattici relativi al proprio insegnamento erano stati affidati al Prof.-OMISSIS-: quest’ultimo era stato espressamente incaricato di aprire l’appello di -OMISSIS-, con facoltà anche di cambiare la data originariamente fissata dal dr.-OMISSIS-.
Con mail del -OMISSIS-, infatti, il Presidente del Corso di Studi prof. -OMISSIS- inoltrava al Direttore del Dipartimento, al centro informatico di Ateneo Infostud, alla Amministrazione centrale, a tutti i dirigenti e funzionari amministrativi del Dipartimento e del Corso di Studi, al prof.-OMISSIS- e all’appellante, la seguente comunicazione: “Gentile Direttore, Gentili Colleghi, Gentile Amministrazione OMISSIS, in attesa delle determinazioni dell’Ufficio competente in riferimento alla posizione del prof. -OMISSIS- e allo scopo di assicurare la continuità della didattica a beneficio degli studenti, chiedo agli Uffici Infostud di operare quanto necessario per farmi assumere la titolarità della verbalizzazione dell’appello del -OMISSIS- u.s. già svolto dal prof.-OMISSIS- (ma non ancora registrato a verbale). In aggiunta e per gli stessi motivi, sempre in via provvisoria ed in attesa di ulteriori determinazioni sarà, invece, il prof. -OMISSIS- ad assumere le funzioni di docente sostitutivo per le attività didattiche dei prossimi appelli dello stesso prof.-OMISSIS- (specificamente per l’appello di -OMISSIS- il prof.-OMISSIS- provvederà ad aprire l’ultimo appello, comunicando la data agli studenti)”.
Dal tenore della mail è evidente che l’Ateneo era a conoscenza della misura cautelare disposta a carico del prof -OMISSIS- ed aveva provveduto ad assumere gli opportuni provvedimenti per assicurare la continuità didattica dell’insegnamento.
L’appellante ha documentato che già a partire dal -OMISSIS-, e quindi dopo soli 3 giorni dalla decisione del Tribunale del riesame, aveva tentato vanamente di riattivare le proprie credenziali di accesso ad Infostud: la mail del -OMISSIS- attesta il tentativo di aprire un secondo account, e quella del -OMISSIS- dà atto della richiesta del dr.-OMISSIS- di accedere alle “informazioni sul corso” (email del -OMISSIS- della dott.ssa -OMISSIS-).
Tali emergenze istruttorie documentano la volontà del prof.-OMISSIS- di riprendere la sua attività sul corso e che ciò non è avvenuto per cause da lui indipendenti.
1.2.Il Tar ha osservato che, “a seguito dell’annullamento degli arresti domiciliari costituiva un preciso dovere del ricorrente, ispirato peraltro anche dal principio di buona fede che governa la fase dell’esecuzione del contratto ai sensi dell’art. 1375 c.c. (i) motivare la mancata registrazione degli esami del -OMISSIS-; (ii) comunicare agli organi di Ateneo la sua disponibilità a riprendere le attività connesse all’incarico di insegnamento a seguito del provvedimento di annullamento delle misure di restrizione, (iii) richiedere la revoca del docente sostituto prof.-OMISSIS- e riprendere il servizio come docente a contratto”.
E’ evidente, tuttavia, che non esisteva un “obbligo giuridico” di chiedere la revoca di un provvedimento (l’affidamento delle funzioni vicarie) assunto dall’Ateneo, che peraltro estendeva la propria efficacia sino a “nuove determinazioni” e certamente per tutto il mese di -OMISSIS-; gli adempimenti didattici relativi all’insegnamento erano stati, infatti affidati al Prof.-OMISSIS-: quest’ultimo era stato espressamente incaricato di aprire l’appello di -OMISSIS-, addirittura comunicando la data agli studenti e quindi, anche eventualmente cambiando la data originariamente fissata dal dr.-OMISSIS-.
Il Tar ha affermato che “il totale vuoto di comunicazioni veniva interrotto solo in data –OMISSIS- (ben 22 giorni dopo l’annullamento della misura cautelare), quando il Professore inviava una mail dal suo indirizzo privato (e non da quello dell’Ateneo nome.cognome@OMISSIS1.it come richiesto per tutte le comunicazioni dei dipendenti e dei docenti contrattualizzati) alla funzionaria del Dipartimento che aveva seguito la stipula del suo contratto per avere informazioni al fine di “accedere alle informazioni sul corso e sulla liquidazione dei compensi”.
Il Giudice non ha, tuttavia considerato che il dott.-OMISSIS- non aveva più le credenziali per accedere alla casella di posta OMISSIS, sebbene avesse richiesto la riattivazione dell’account.
1.3. La risoluzione contrattuale è stata così motivata: “preso atto della mancata tempestiva comunicazione agli organi didattici da parte del [ricorrente] della impossibilità di procedere alla verbalizzazione della prova di esame citata e di adempiere agli ulteriori obblighi derivanti dall’incarico di insegnamento” e “considerato che, ai sensi degli obblighi contrattuali di cui all’art. 2 del contratto, la mancata registrazione della prova di esame e la omessa tempestiva comunicazione agli organi didattici della impossibilità ad adempiere a tali attività costituiscono motivo di inadempimento contrattuale ai sensi dell’art 1456 c.c.”,
Si osservi che non corrisponde al vero che il contratto di insegnamento prevede la risoluzione ex art. 1456 c.c., (clausola risolutiva espressa) per grave inadempimento, in caso di violazione del dovere didattico di verbalizzare gli esami. Il contratto prevede viceversa detta risoluzione in caso di violazione del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (d.P.R. n. 62/2013). (Art 4 del contratto La violazione da parte del docente a contratto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici sarà considerata come grave inadempimento e determinerà la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. e dell’art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013).
In base all’art. 11 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, espressamente richiamato dall’art. 4 suindicato “Fermo restando il rispetto dei termini del procedimento amministrativo, il dipendente, salvo giustificato motivo, non ritarda né adotta comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza”.
Nella specie l’appellante non ha adottato volontariamente comportamenti tali da far ricadere su altri dipendenti il compimento di attività di propria spettanza, non essendo nella possibilità, per quanto già detto, di provvedere alla verbalizzazione degli esami e tenuto conto dell’affidamento delle funzioni vicarie assunto dall’Ateneo, che peraltro estendeva la propria efficacia sino a “nuove determinazioni” e certamente per tutto il mese di -OMISSIS-.
In ogni caso, anche qualora operasse, la clausola risolutiva espressa non comporta automaticamente lo scioglimento del contratto a seguito del previsto inadempimento, essendo sempre necessario l’accertamento dell’imputabilità dell’inadempimento al debitore almeno a titolo di colpa nonché una valutazione della condotta della parte inadempiente contraria ai principi di buona fede e correttezza; deve, infatti, escludersi la sussistenza dell’inadempimento qualora il debitore, pur realizzando il fatto materiale previsto della clausola risolutiva, abbia tenuto una condotta conforme al principio della buona fede, così da escludere la sussistenza dell’inadempimento tout court e, quindi, dei presupposti per dichiarare la risoluzione del contratto.
1.4. L’art. 5 del contratto prevede, che “In caso di inadempimento, anche se dovuto a causa di forza maggiore, si applicano le disposizioni contenute nel libro IV, titolo II, capo XIV del Codice Civile in quanto compatibili con il presente atto”.
Dubita il Collegio che la risoluzione per inadempimento, che postula la necessità dell’elemento soggettivo della imputabilità della condotta sia compatibile con la ipotesi della forza maggiore, che postula la non imputabilità dell’inadempimento.
In ogni caso l’Ateneo non ha contestato una condotta inadempiente fondata sulla forza maggiore ma una condotta colpevole idonea a risolvere il contratto.
Per quanto sopra evidenziato ritiene il Collegio non sussistere una condotta inadempiente atta a fondare la risoluzione del contratto.
2.Il Tar non ha esaminato il terzo motivo di censura (se non per affermarne l’infondatezza), con il quale si era dedotto che il legittimo esercizio del potere di revoca presuppone “… sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero … mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell’adozione del provvedimento o … nuova valutazione dell’interesse pubblico originario” (art. 21 quinquies, l. 241/90), lamentando che nella motivazione del provvedimento impugnato era assente ogni elemento idoneo a giustificare il sacrificio dell’interesse pubblico sotteso all’affidamento dell’incarico, quale quello di assicurare la erogazione di un corso già qualificato, in sede di programmazione didattica, come essenziale per la formazione degli studenti iscritti al corso di laurea.
La trattazione della censura è assorbita da quanto esposto nella superiore parte motiva.
Il provvedimento in autotutela per l’esclusione dalla procedura concorsuale del dott.-OMISSIS- e l’adozione dei successivi atti relativi al conferimento della docenza a contratto, si fondano sul solo provvedimento di risoluzione del contratto di insegnamento relativo all’A.A. 2022-23 per inadempienza contrattuale ai sensi dell’art. 13 del Regolamento unico sui compiti didattici e di servizio agli studenti di OMISSIS, il quale prevede, quale motivo di esclusione da successive procedure di affidamento, la risoluzione per inadempimento.
3. Con riferimento al quarto motivo del ricorso introduttivo, con il quale il dr.-OMISSIS- aveva censurato la legittimità della risoluzione sotto il profilo dello sviamento il Tar ha osservato: “Invero, la soluzione transitoria apprestata dall’Università al problema prodotto da una inadempienza del ricorrente (mancata registrazione della prova entro 5 giorni dalla data dell’esame), non poteva sollevare lo stesso dal riferire in merito al suo status e alla sua effettiva possibilità (e disponibilità) di proseguire negli impegni contrattuali. Tale comunicazione non è mai avvenuta nei mesi successivi ad eccezione della mail del –OMISSIS- in cui chiedeva la “liquidazione dei compensi” per il contratto in essere. La precisa consapevolezza che gli organi didattici erano intervenuti in sostegno della sua momentanea indisponibilità avrebbe dovuto condurre il ricorrente a comunicare tempestivamente con il Presidente del corso di studi e il Direttore di Dipartimento, per riprendere l’attività didattica e non abbandonare gli impegni con gli studenti”.
L’art. 40 del Regolamento per la frequenza dei corsi di laurea e laurea magistrale e contribuzione studentesca per l’anno accademico 2022- 2023 prevede che “il/la docente è obbligato/a firmare e “chiudere” tutti i verbali di esame aperti, anche in assenza di candidati, entro il termine di cinque (5) giorni dalla data di conclusione dell’appello e comunque, nel caso delle sessioni estive, entro e non oltre il 10 agosto di ogni anno”. Già la norma del Regolamento non consente di ritenere che la verbalizzazione entro cinque giorni nelle sessioni estive costituisca un inadempimento atto a sorreggere la risoluzione del contratto, essendo espressamente previsto il termine del 10 agosto.
Nella specie il dott.-OMISSIS- non ha effettuato la verbalizzazione entro cinque giorni in considerazione della vicenda penale che lo ha visto protagonista, ma avrebbe potuto farlo entro il 10 agosto se il verbale non fosse stato chiuso dal prof. -OMISSIS- assai prima di tale termine.
Della mancanza di comunicazioni si è già detto. Il dott.-OMISSIS- non avrebbe comunque potuto operare la verbalizzazione in assenza di riattivazione delle credenziali di accesso ad Infostud, riattivazione richiesta immediatamente dopo il provvedimento di revoca degli arresti domiciliari emesso dal Tribunale della Libertà.
4. Con il quinto motivo di ricorso il ricorrente aveva dedotto in primo grado che, non ricorrendo alcuna ragione di particolare urgenza, l’avvio del procedimento di secondo grado che ha condotto alla “risoluzione” del rapporto, ossia alla revoca dell’affidamento dell’incarico, avrebbe dovuto essere comunicato al ricorrente ai sensi dell’art. 7, l. 241/1990, onde consentirgli di esercitare le proprie prerogative partecipative.
Il Tar ha respinto il motivo affermando che “la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento si ricollega alla natura privatistica della risoluzione (per clausola risolutiva espressa) di cui l’Ateneo si è avvalso. … Nel caso di specie non può essere accolta, per le ragioni sopra viste, la tesi della revoca e della consequenziale necessità dell’Università di procedere ad un preavviso di 60 giorni (previsto dall’art. 5 del Contratto). L’Università ha agito iure privatorum risolvendo il contatto in essere con il ricorrente e, per questo, era esonerata da qualunque vincolo di comunicazione preventiva. L’art. 1456 c.c. richiamato dall’art. 4 del “Contratto di insegnamento conferito ai sensi dell’art.23 c. 2 della l.240/10 e dell’art.10 del regolamento di ateneo per le attribuzioni di attività didattiche”, (rubricato “Risoluzione del contratto”) prevede, infatti, che i contraenti possano convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite e che la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva. Inoltre, anche a voler accedere alla tesi pubblicistica dell’atto di risoluzione, l’assenza di comunicazione di avvio del procedimento (di risoluzione) può essere ricollegata a esigenze di celerità del procedimento, ex art. 7, co. 1, L. 241/90, causate dalla necessità di stabile e definita organizzazione della didattica”.
5. Con il sesto motivo, infine, il ricorrente aveva dedotto che i vizi denunciati inficiavano per derivazione la determinazione n. -OMISSIS-, che ha escluso l’appellante dalla selezione per l’affidamento dell’insegnamento relativo all’anno accademico 2023/2024 in quanto “… il provvedimento di risoluzione del contratto di insegnamento relativo all’A.A. 2022-23 per inadempienza contrattuale costituisce motivo di esclusione da successive procedure di affidamento ai sensi dell’art. 13 del Regolamento unico sui compiti didattici e di servizio agli studenti di OMISSIS”.
Sul punto, il Tar afferma che “il provvedimento di esclusione è motivato sulla base del regolamento unico sui compiti didattici e di servizio agli studenti, emanato con D.R. 2174/2023 del 7 agosto 2023 dal quale si evidenzia la stretta consequenzialità tra inadempimento del contratto a monte e impossibilità del rinnovo (o di altro successivo incarico) a valle, emergendo tanto l’indicazione di un vizio di legittimità quanto l’interesse pubblico al rispetto dei predetti compiti didattici e di servizio agli studenti”.
Anche queste censure sono fondate.
Il fatto che la esclusione postuma dalla selezione per l’insegnamento da erogarsi nell’anno accademico 2023/2024 sia stata determinata dal regolamento di Ateneo non conferisce legittimità al presupposto della misura espulsiva poiché l’art. 13, co. 4 di esso stabilisce che, “nell’ipotesi di inadempimento parziale o totale degli obblighi contrattualmente assunti, l’Università ricorrerà alla tutela civilistica prevista in materia di adempimento parziale, ove ne abbia interesse, ovvero alla risoluzione del rapporto ai sensi dell’art. 1453 c.c.”
Essendo escluso un inadempimento atto a risolvere il contratto, difetta il presupposto della illegittimità della ammissione dell’appellante alla selezione per l’anno accademico 2023/2024 e, quindi, la base giuridica per l’adozione di un legittimo atto di annullamento in autotutela.
Il rilievo che precede risulta assorbente anche in relazione alla dedotta violazione delle prerogative partecipative dell’appellante, sollevata con il quinto motivo di ricorso.
L’appello deve essere, pertanto accolto e la sentenza di primo grado riformata.
Le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza, mentre le spese processuali del primo grado di giudizio devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, in riforma della sentenza appellata accoglie l’originario ricorso.
Condanna l’Università OMISSIS al pagamento delle spese processuali che liquida in €4000,00 oltre accessori di legge, se dovuti.
Compensa le spese del primo grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
Claudio Contessa, Presidente
Raffaello Sestini, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
Rosaria Maria Castorina, Consigliere, Estensore

