Nelle procedure di chiamata dei professori universitari ex art. 18 l. 240/2010, la valutazione della commissione ha natura comparativa e non impone l’uso di criteri quantitativi, soprattutto nei settori non bibliometrici. Il giudizio finale, frutto di discrezionalità tecnica, è sindacabile dal giudice amministrativo solo in caso di manifesta illogicità, contraddittorietà o travisamento e non assumono valore vincolante le linee guida o raccomandazioni di associazioni scientifiche
TAR Sicilia (Catania), Sez. I, 19 agosto 2025, n. 2547
Nelle procedure di chiamata dei professori non assumono valore vincolante le linee guida o raccomandazioni di associazioni scientifiche
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 315 del 2025, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale Catania, domiciliata in Catania, OMISSIS;
nei confronti
OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato OMISSIS in Catania, via OMISSIS e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– del D.R. n. 5259 prot. 380041 del 2.12.2024, con il quale l’Università OMISSIS ha approvato gli atti della procedura concorsuale indetta con D.R. n. 522 del 9.02.2024 e individuato nella professoressa OMISSIS il candidato migliore nella procedura valutativa di chiamata per un posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale OMISSIS, presso il Dipartimento di OMISSIS;
– della comunicazione dell’esito finale della procedura all’odierno ricorrente con atto prot. n. 380195 del 2.12.2024;
– della chiamata della professoressa OMISSIS da parte del Dipartimento di OMISSIS come da resoconto della seduta del Consiglio di Dipartimento, ristretto ai soli professori ordinari, adunanza n. 6 del 16.1.2025, e, ove, effettuata, della presa in servizio da parte di quest’ultima;
– dei verbali della Commissione giudicatrice del 1.77.2024 n. 1, del 22.7.2024 n. 2, del 28.10.2024 n. 1 bis, del 15.11.2024 n. 2 bis, nonché della relazione riassuntiva dei lavori svolti dalla Commissione giudicatrice, prot. n. 0371334 del 21.11.2024;
– dell’atto di nomina della Commissione giudicatrice, il D.R. n. 2462 del 12.06.2024, così per come successivamente integrato dal D.R. n. 4376 del 16.10.2024;
– di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso;
– con riserva di proporre motivi aggiunti a seguito della conoscenza di ulteriori provvedimenti eventualmente lesivi;
e per la conseguente condanna
a procedere a una nuova valutazione dei candidati da parte di una Commissione in diversa composizione.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da OMISSIS il 5/4/2025:
per l’annullamento,
nei limiti dell’interesse spiegato, in via incidentale e condizionata, degli stessi atti e provvedimenti amministrativi impugnati con il ricorso principale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio diOMISSIS e dell’Università OMISSIS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con decreto rettorale n. 522 del 9 febbraio 2024, l’Università OMISSIS ha indetto, ai sensi dell’art. 18, comma 1, l. n. 240/2010, una procedura di selezione per la chiamata ad un posto di professore ordinario di prima fascia presso il Dipartimento OMISSIS, per il settore concorsuale OMISSIS”.
Con decreto rettorale n. 2462 del 12 giugno 2024 è stata nominata la Commissione di valutazione, che, nella prima seduta del 1° luglio 2024, ha stabilito le modalità di svolgimento dei lavori e i criteri da utilizzare per la valutazione dei candidati.
La Commissione ha stabilito, in particolare, con riferimento ai criteri di valutazione, quanto segue:
“Ai fini della valutazione dell’attività didattica, sono considerati l’entità, la continuità e la qualità dell’attività, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità, agli esiti della valutazione da parte degli studenti dei moduli/corsi tenuti, con gli strumenti predisposti dall’Ateneo di appartenenza, e alla partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto, in relazione al settore scientifico disciplinare di SECS-P/08, Economia e Gestione delle Imprese;
Ai fini della valutazione dell’attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, sono considerati le attività di assistenza nella elaborazione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti, in relazione al settore scientifico disciplinare di SECS-P/08, Economia e Gestione delle Imprese.
Ai fini della valutazione dell’attività di ricerca scientifica, gli standard qualitativi tengono in considerazione i seguenti aspetti:
a) organizzazione, direzione e coordinamento di centri o gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi e altre attività di ricerca quali la direzione e la partecipazione a comitati editoriali di riviste, in relazione al settore scientifico disciplinare di SECS-P/08, Economia e Gestione delle Imprese;
b) conseguimento di premi e di riconoscimenti nazionali o internazionali per attività di ricerca, in relazione al settore scientifico disciplinare di SECSP/08, Economia e Gestione delle Imprese;
c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni di rilevanza nazionale o internazionale, in relazione al settore scientifico disciplinare di SECS-P/08, Economia e Gestione delle Imprese.
Ai fini della valutazione delle pubblicazioni scientifiche, sono considerati le pubblicazioni e i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché i saggi inseriti in opere collettanee e gli articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale, con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche deve anche tenere conto della consistenza complessiva, dell’intensità e della continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi adeguatamente documentati di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, anche per lo svolgimento di funzioni genitoriali.
La valutazione delle singole pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base dei seguenti criteri:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale e del settore scientifico-disciplinare specificato nel bando;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica;
Nelle pubblicazioni con più autori, ove non risulti oggettivamente enucleabile o accompagnato da una dichiarazione debitamente sottoscritta dagli estensori dei lavori sull’apporto dei singoli coautori, l’apporto individuale del candidato verrà considerato paritetico tra i vari autori.
Sono altresì valutate le attività istituzionali, gestionali, di servizio e di terza missione svolte in Università, Enti di ricerca o Istituzioni di alta formazione e/o ricerca nazionale e internazionale; ai fini della valutazione di tali attività, si tiene conto della loro tipologia e specificità, del grado di responsabilità delle funzioni svolte, nonché della loro durata e continuità”.
La commissione ha proseguito i lavori nella seduta del 22 luglio 2024 esaminando la documentazione prodotta dai quattro candidati.
A seguito delle dimissioni del commissario prof. OMISSIS, con decreto rettorale n. 4376 del 16 ottobre 2024 è stato nominato il prof. OMISSIS che, nella seduta del 28 ottobre 2024, ha preso atto dei criteri di valutazione già determinati.
Nella quarta seduta del 15 novembre 2024 i commissari hanno espresso i propri giudizi in forma individuale, in forma collegiale e, a seguito, di una valutazione comparativa, hanno individuato la prof.ssa OMISSIS quale candidata destinataria della eventuale chiamata.
Osserva il ricorrente che le differenze tra i giudizi comparativi espressi dalla commissione per ciascun candidato sono risultate minime.
In particolare, i giudizi sono stati così articolati:
“Prof. OMISSIS
Valutazione didattica, didattica integrativa e servizio studenti: MOLTO BUONA
Valutazione attività di ricerca scientifica: MOLTO BUONA
Valutazione complessiva delle pubblicazioni presentate: BUONA
Valutazione delle attività istituzionali, gestionali, di servizio e di terza missione: MOLTO BUONA
Prof. OMISSIS
Valutazione didattica, didattica integrativa e servizio studenti: OTTIMA
Valutazione attività di ricerca scientifica: MOLTO BUONA
Valutazione complessiva delle pubblicazioni presentate: MOLTO BUONA
Valutazione delle attività istituzionali, gestionali, di servizio e di terza missione: MOLTO BUONA
Il 21 novembre 2024 la Commissione ha redatto la relazione finale e con decreto rettorale n. 5259 del 2 dicembre 2024 sono stati approvati gli atti della procedura concorsuale.
2. Con ricorso ritualmente proposto, il ricorrente è insorto contro il D.R. n. 5259 prot. 380041 del 2 dicembre 2024 con cui sono stati approvati gli atti della procedura concorsuale e con cui la prof.ssa OMISSIS è stata individuata quale candidata migliore nella procedura valutativa di chiamata per un posto di professore di prima fascia per il settore concorsualeOMISSIS”, presso il Dipartimento OMISSIS.
Il ricorrente lamenta la illegittimità dei provvedimenti impugnati sotto i seguenti profili:
I. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241/1990, dell’art. 18 legge n. 240/2010, dell’art. 6 del bando di concorso, degli articoli 3, 4 e 5 del “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 della Legge 240/2010)” dell’Università OMISSIS.
II. Eccesso di potere per travisamento dei fatti, mancata e/o incompleta istruttoria, contraddittorietà, illogicità, insufficienza e incongruenza della motivazione, disparità di trattamento, perplessità.
Il ricorrente contesta che sia i giudizi dei singoli commissari che il giudizio collegiale non sono supportati da adeguata motivazione.
I. Sul primo criterio (valutazione didattica, didattica integrativa e servizio studenti), l’attività dichiarata e documentata dalla candidata vincitrice è stata valutata “OTTIMA”, mentre quella dichiarata e documentata dal ricorrente è stata valutata “MOLTO BUONA”.
In base al regolamento d’Ateneo, al bando di concorso e a quanto deliberato dalla Commissione nella prima seduta, questo criterio è stato articolato in due sotto-criteri:
1) attività didattica, da valutare alla luce dei seguenti elementi: – entità, continuità e qualità dell’attività, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità, agli esiti della valutazione da parte degli studenti dei moduli/corsi tenuti e la partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
2) attività didattica integrativa e di servizio agli studenti, da valutare alla luce dei seguenti elementi: – attività di assistenza nella elaborazione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato, i seminari, le esercitazioni e il tutoraggio degli studenti.
In relazione al primo sottocriterio i commissari avrebbero espresso i medesimi giudizi per i due candidati OMISSIS e OMISSIS. Tuttavia, del tutto inspiegabilmente, in sede collegiale sarebbe stato espresso un giudizio più favorevole alla controinteressata.
In relazione al secondo sottocriterio, la valutazione dei commissari sarebbe carente, incompleta e illogica.
Ed infatti, a fronte di un maggior numero di esami di tesi (di laurea, di dottorato e di master) e di tutoraggio stage, sono stati espressi giudizi generici e incompleti da parte dei singoli commissari (fatta eccezione per il commissario prof. Penco, che, invece, ha espresso un giudizio più preciso e articolato solo con riferimento alla prof.ssa Longo).
Vi sarebbe inoltre contraddittorietà tra i giudizi individuali ed il giudizio collegiale. Dai primi non emergerebbe alcuna preferenza per la prof.ssa OMISSIS. Il giudizio collegiale sarebbe, pertanto, illogico non potendosi risalire alle ragioni per le quali nella valutazione comparativa sia stato preferito il curriculum della controinteressata.
Al contrario, da un confronto numerico delle attività dei due candidati emergerebbero elementi che avrebbero dovuto oggettivamente indurre ad assegnare un miglior giudizio al ricorrente (vedi esami, tesi di laurea, tesi di dottorato, testi Master, tutoraggio stage).
Sarebbe, pertanto, da escludersi la prevalenza dell’attività didattica della prof. Longo, risultando conseguentemente illogico il giudizio “ottimo” attribuito alla stessa in merito alla valutazione didattica, didattica integrativa e servizio studenti, a fronte della valutazione “molto buona” attribuita al ricorrente.
II. Con riferimento al terzo criterio pubblicazioni scientifiche la valutazione avrebbe dovuto tener conto dei seguenti criteri:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale e del settore scientifico-disciplinare specificato nel bando;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica.
La valutazione collegiale sulle pubblicazioni scientifiche prodotte dal prof. OMISSIS è stata “BUONA”, invece per la prof. Longo “MOLTO BUONA”
I singoli commissari hanno espresso i loro giudizi in termini di buono e più che apprezzabile. Tali formule non erano, tuttavia, previste tra i criteri stabiliti a monte dalla commissione, che non ha, altresì, stabilito una griglia di punteggi da accompagnare a tali giudizi e dunque essi non consentirebbero di ripercorrere l’iter logico seguito dalla Commissione.
Così genericamente espressi, i giudizi individuali sulle pubblicazioni scientifiche del prof. OMISSIS e della prof. OMISSIS e il conseguente giudizio collegiale manifestano l’assenza assoluta di una motivazione analitica sul contenuto delle singole pubblicazioni, con la mancanza di ogni compiuta valutazione in ordine ai parametri (in particolare originalità e innovatività) richiesti dalla disciplina di riferimento.
Non vi sarebbe inoltre coerenza tra i giudizi individuali e i giudizi collegiali.
Lo scarto valutativo in favore della controinteressata espresso nel giudizio complessivo – molto buono a fronte di buono riportato dal ricorrente – oltre a non sintetizzare in maniera intelligibile i giudizi individuali, si pone in contrasto frontale con il valore oggettivo delle pubblicazioni stesse, come emergente dalle raccomandazioni della Società Italiana di Management (SIMA).
Tali raccomandazioni sarebbero state disattese in sede di valutazione delle pubblicazioni della prof.ssa Longo con riferimento all’impatto (numero di citazioni), agli sbocchi editoriali e alla rilevanza della collocazione editoriale in base a diversi ranking.
Le pubblicazioni del ricorrente prevarrebbero quanto alle citazioni Scopus e quanto al ranking AIDEA, ovvero sulla scorta di elementi oggettivi assunti dalla comunità scientifica quale autolimite.
III. Sarebbe, infine, illogico anche il giudizio (per entrambi molto buono) espresso dalla Commissione con riferimento al quarto criterio, attività istituzionali, gestionali, di servizio e di terza missione svolte in Università, Enti di ricerca o Istituzioni di alta formazione e/o ricerca nazionale e internazionale.
La Commissione avrebbe espresso lo stesso giudizio (“molto buono”) per entrambi i candidati senza tener conto della tipologia e specificità delle attività svolte, del grado di responsabilità delle funzioni svolte e della loro durata e continuità.
La commissione non avrebbe tenuto conto inoltre delle attività afferenti alla terza missione così come indicate nelle linee guidata approvate dalla Società Italiana di Management.
3. Si è costituita l’UniversitàOMISSIS, che, con memoria deposita il 6 marzo 2025, ha insistito per il rigetto del ricorso rilevando quanto segue:
– la legge n. 240/2010, mentre per le procedure relative alla stipula di contratti di ricercatore a tempo determinato prevede l’attribuzione di un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati, relativamente ai procedimenti per la chiamata di professori di prima e di seconda fascia prevede, invece, che si proceda alla valutazione delle pubblicazioni, del curriculum e dell’attività didattica;
– conformemente a tali previsioni il regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, non prevede l’attribuzione di punteggi, ma una valutazione comparativa che fa seguito ai giudizi individuali e collegiali dei commissari, finalizzata all’individuazione del candidato migliore, non essendo prevista anche la formulazione di una graduatoria;
– le censure di parte ricorrente mirano inoltre a mettere in discussione la discrezionalità tecnica propria della Commissione.
L’Università ha, inoltre, evidenziato che un’altra commissione in (totale) diversa composizione (id est quella della procedura di selezione indetta per le esigenze del Dipartimento di Scienze della Formazione) ha valutato in modo analogo i due candidati.
In relazione ai profili “tecnici” delle censure, la difesa erariale ha rinviato ad apposita relazione redatta dalla Commissione, contestualmente versata in atti (note dei Commissari in merito al ricorso del Prof. OMISSIS) nella quale si rappresenta quanto segue:
– errato sarebbe l’assunto secondo cui vi sarebbe una differenza minima tra i giudizi relativi alla prof.ssa OMISSIS e quelli relativi al prof. OMISSIS. In realtà confrontando la tabella la prof.ssa Longo ha conseguito un giudizio migliore in due dei 4 criteri di valutazione;
– il ricorso a parametri quantitativi non era previsto dal bando, né dai criteri stabiliti dalla commissione;
– non vi sarebbe alcuna incongruenza tra valutazioni individuali e valutazioni collegiali;
– per quanto riguarda le pubblicazioni scientifiche, la commissione ha tenuto conto dei criteri prestabiliti: a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale e del settore scientifico-disciplinare specificato nel bando; c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica;
– la valutazione ha tenuto conto del contenuto delle pubblicazioni in relazione a tali criteri. L’adozione di una griglia di punteggi non era prevista dal bando e non costituisce prassi dell’Università di Catania;
– il ricorrente fa poi riferimento a parametri di valutazione di natura bibliometrica (ranking rivista, citazioni) e meramente quantitativa che non si applicano al settore disciplinare Ses-p/08, che non è un settore bibliometrico;
– il documento della Società Italiana di Management (SIMA) al quale fa riferimento il ricorrente non può essere in alcun modo considerato vincolante avendo esclusivamente come obiettivo quello di aiutare i membri della comunità accademica a sviluppare la propria carriera, ferma restando la piena libertà di scelta di ognuno dei membri di un settore scientifico e, peraltro, non è bibliometrico;
– anche con riferimento al quarto criterio il ricorrente propone una valutazione basata su criteri numerici non previsti dal bando né dalla commissione.
4. Si è costituita in giudizio anche la prof.ssa OMISSIS rappresentando preliminarmente di essere risultata vincitrice di analoga procedura concorsuale per la copertura di un posto di professore di prima fascia nel settore scientifico SOMISSIS presso il OMISSIS, di aver optato, in data 14 febbraio 2025, per il posto di professore di prima fascia presso il DEI e di essere stata nominata con D.R. del 27 febbraio 2024 con immissione in servizio dal 1° marzo 2025.
La controinteressata ha dedotto, nel merito, l’infondatezza delle censure evidenziando quanto segue.
Quanto al primo criterio di valutazione, del tutto errato sarebbe l’assunto secondo il quale i giudizi espressi dai singoli commissari in relazione al ricorrente e alla controinteressata si equivarrebbero. Al contrario, molte sarebbero le differenze evidenziate dai commissari che hanno tutti dato atto della prevalenza del curriculum della prof.ssa Longo.
Il confronto tra i dati curriculari non deve essere, peraltro, condotto in termini numerici e quantitativi, risultando conseguentemente infondato l’assunto circa una pretesa genericità dei giudizi individuali ed una pretesa erroneità e disparità di trattamento.
Il ricorrente, peraltro, tenterebbe di sostituire inammissibilmente le proprie valutazioni ai giudizi espressi dalla commissione e, comunque, i dati riportati non sarebbero corretti.
Con riferimento al terzo criterio, relativo alle pubblicazioni scientifiche, la controinteressata osserva, altresì, che il ricorrente, lamentando un preteso difetto di motivazione nonché l’erroneità della valutazione, riporta solo parte dei giudizi espressi dai commissari, che, invece, si sarebbero espressi su tutti gli aspetti previsti dai criteri di valutazione stabiliti nella prima seduta.
Non sarebbe, peraltro, previsto da alcuna disposizione normativa o regolamentare che siano attribuiti punteggi numerici o griglie di valutazione, atteso che la valutazione presuppone solo un giudizio di natura comparativa in cui il giudizio finale non costituisce il risultato di una addizione numerica.
Quanto alla pretesa inadeguatezza dell’utilizzo di espressioni quali apprezzabile o più che apprezzabile, parte controinteressata osserva che si tratterebbe di locuzioni equivalenti ad un giudizio particolarmente o notevolmente buono e, comunque, l’utilizzo delle stesse non si traduce in vizio o irregolarità dell’iter valutativo.
Né potrebbe ipotizzarsi una sorta di griglia di punteggi corrispondenti ai giudizi sintetici.
Quanto ad un preteso disallineamento dei Commissari dalle Raccomandazioni approvate dalla Società Italiana di Management il 12 febbraio 2024 osserva quanto segue:
a) la SIMA, Società Italiana di Management, come pure riconosciuto dal ricorrente, è una associazione scientifica privatistica che aggrega, su base volontaria, docenti e studiosi del management e degli ambiti disciplinari collegati, statutariamente mirando a “contribuire allo sviluppo e alla diffusione della conoscenza di management in ogni ambito scientifico”;
b) le sue Linee Guida o Raccomandazioni e qualsiasi altro documento da questa predisposto, pertanto, sono “atti” privi di qualsiasi valore normativo e/o para-normativo e, dunque, di qualsivoglia portata precettiva e/o vincolante, a prescindere dal loro “oggetto” e dalle loro “finalità” (e dunque anche laddove, come nella specie, si tratti di documenti volti a compendiare eventuali “best practices” per procedure abilitative e/o concorsuali);
c) tali Linee Guida o raccomandazioni, del resto, non sono richiamate, né dall’Avviso né dai verbali n. 1 e n. 1 bis con i quali sono stati stabiliti i criteri di valutazione;
d) delle stesse il ricorrente fa, peraltro, un uso improprio in quanto:
– non tiene conto del fatto che il settoreOMISSIS non è, ai sensi del DM 120/2016, un settore bibliometrico, per cui, in tale settore, la valutazione della ricerca e dei prodotti scientifici si basa principalmente su indicatori qualitativi [come la revisione tra pari (peer review) e la valutazione dell’originalità, della metodologia, dell’innovatività, del merito/pregio e dell’impatto del singolo contributo/prodotto scientifico] e non anche sugli indicatori di tipo quantitativo applicabili nei diversi SSD bibliometrici;
– l’Avviso di cui al D.R. n.522/2024 con cui è stata indetta la procedura di che trattasi, prevede la possibilità per i commissari, “nell’ambito dei settori in cui ne è consolidato l’uso a livello internazionale”, di avvalersi “anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione: l) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) impact factor totale; 4) impact factor medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili)”. Nel caso di specie, tuttavia, la Commissione, nell’esercizio della propria discrezionalità (ed in logica ed evidente considerazione del carattere non bibiliometrico del settore OMISSIS), coi verbali 1 e 1 bis, ha ritenuto di non avvalersi di nessuno degli indicatori quantitativi sopra menzionati ed infatti, nello specificare il criterio di valutazione delle pubblicazioni, con una determinazione rimasta incontestata, ha espunto il superiore passaggio riportato nell’Avviso.
Le raccomandazioni della Società Italiana di Management (SIMA) non sarebbero vincolanti neanche con riferimento alla valutazione delle attività istituzionali, gestionali, di servizio e di terza missione per le quali la commissione, coerentemente con il Regolamento d’Ateneo e con l’art. 6 dell’Avviso, non ha previsto pesi ponderali o griglie di valutazione, ma invece stabilito che tali attività fossero valutate tenendo conto della loro tipologia e specificità, del grado di responsabilità delle funzioni svolte, nonché della loro durata e continuità.
5. Con ricorso incidentale notificato il 1° aprile 2025 e depositato il successivo 4 aprile, la professoressa Longo, ha contestato, in via incidentale e meramente condizionata, la valutazione concernente l’attività di ricerca scientifica, per la quale la commissione ha attribuito ai due candidati lo stesso giudizio “molto buono”.
Lamenta la ricorrente incidentale che i giudizi collegiali sarebbero errati e contraddittori in quanto non traducono in maniera corretta e compiuta i presupposti giudizi individuali resi per ciascuno dei due candidati.
6. All’udienza pubblica del 4 giugno 2025 – in vista della quale il ricorrente principale e la controinteressata hanno depositato ulteriori scritti difensivi – la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. Il ricorso è infondato.
8. Giova premettere che nell’ambito delle valutazioni comparative rese nei concorsi universitari, il giudizio finale della Commissione è frutto di una valutazione complessiva tra i candidati effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 30 settembre 2021, n. 2736), connotata da ampia discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo ove risulti inattendibile, illogica o manifestamente superficiale e contraddittoria (Consiglio di Stato Sez. VI, 30 giugno 2021, n. 4939; 23 marzo 2016, n. 1196; T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 2 settembre 2020, n. 1069): il giudizio finale della commissione non è frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva di tutta l’attività del candidato e del suo curriculum, alla luce dei singoli e specifici parametri indicati dal bando (T.A.R. Lazio, Sez. III ter, 31 ottobre 2022, n.14114; in tal senso v. anche T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 30 settembre 2021, n. 2736).
Va, altresì, richiamata la consolidata giurisprudenza secondo cui:
– “…in linea generale l’apprezzamento delle pubblicazioni e le relative valutazioni, in quanto riservati alla Commissione, sono sindacabili dal giudice amministrativo solo ove si manifesti manifestamente incoerente o irragionevole; il giudizio della Commissione deve essere coerente e rispondere a un criterio uniforme per tutti gli esaminati, ma non può essere oggetto di un sindacato di merito da parte del giudice della legittimità, il quale non può sostituire il proprio giudizio a quello della Commissione (cfr. ad esempio, Cons. Stato, Sez. VI, 12 gennaio 2021 n. 395 e 16 luglio 2015 n. 3561)…” (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 26 novembre 2021, n. 7917, richiamata da T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 2 dicembre 2022, n. 3472);
– “…il carattere comparativo delle procedure di reclutamento dei professori universitari non implica che la valutazione della commissione possa ridursi ad un confronto a coppie fra singoli candidati e – a fortiori – non risulta neppure congruo effettuare un confronto fra singoli candidati in relazione alle singole voci di valutazione. Tale modalità valutativa, infatti, si porrebbe in contrasto con la logica che caratterizza la procedura comparativa disciplinata dal d.P.R. n. 117 del 2000, compendiata nell’esigenza che la valutazione si svolga per tutti i candidati in modo sintetico e contestuale (T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. II, 06/10/2015, n. 2438).
Ancora, nei concorsi per il conferimento delle docenze universitarie, la Commissione giudicatrice, per accertare il grado di maturità scientifica dei candidati, è tenuta ad effettuare una valutazione complessiva dei loro titoli e della loro attività scientifica, senza tuttavia dover elencare tutti i singoli titoli e le pubblicazioni del concorrente, ma potendo limitarsi ad esprimere una valutazione di sintesi. Pertanto, il compito della commissione giudicatrice è accertare il grado di maturità scientifica dei candidati mediante una valutazione complessiva dei loro titoli e della loro attività scientifica e didattica; tale valutazione non è necessariamente fondata sull’analitica disamina dei titoli stessi, sicché il giudizio finale della commissione non è il frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva di tutta l’attività del candidato alla luce dei singoli e specifici parametri indicati dal bando, i quali costituiscono linee-guida per la commissione, in sede di valutazione del livello qualitativo della produzione scientifica e dell’attività didattica del candidato; e tale livello qualitativo non va verificato sottoponendolo a separato raffronto con ciascuno dei parametri codificati, ma sulla base di una valutazione globale, nell’ambito della quale il richiamo al singolo criterio appare necessario solo se detta produzione risulti carente sotto lo specifico profilo da esso considerato (T.A.R., Roma, sez. III, 24/05/2019, n. 6359 e T.A.R. Campobasso, sez. I, 07/07/2016, n. 288)…” (cfr. Tar Palermo, sez. I, sentenza n. 114 del 17 gennaio 2025 e n. 2168 del 27 giugno 2023).
8.1. Facendo applicazione dei suesposti principi al caso di specie, osserva il Collegio che il giudizio comparativo nella procedura in esame è stato reso con adeguata motivazione, non superabile dalla ricostruzione personale operata dal ricorrente.
8.2. Questi lamenta che la valutazione dei candidati non è supportata da adeguata motivazione e che vi sarebbe, altresì, contraddittorietà tra i giudizi individuali dei commissari ed il giudizio collegiale. I giudizi individuali non avrebbero, invero, espresso quella preferenza per la controinteressata che, invece, ha caratterizzato il giudizio collegiale.
Tale preferenza, con riferimento al primo criterio (didattica, didattica integrativa e servizio studenti) non sarebbe giustificata, peraltro, da un confronto numerico tra le attività dei due candidati che vedrebbe una netta prevalenza del ricorrente con un numero maggiore di esami, tesi di laurea, di dottorato e di master.
Anche con riferimento alle pubblicazioni scientifiche la valutazione sarebbe carente di idonea motivazione non avendo la commissione nemmeno stabilito una griglia di valutazioni dei punteggi corrispondenti ai giudizi espressi.
8.3. Le censure sono infondate.
8.3.1. Osserva innanzitutto il Collegio che, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente, la procedura selettiva in esame – in quanto basata sulla valutazione comparativa dei candidati rispetto al profilo individuato dal bando mediante l’uso di motivati giudizi analitici – non necessitava della preventiva creazione di griglie di punteggi numerici.
Sul punto, è stato precisato che non è prescritto da alcuna disposizione l’obbligo per l’organo di valutazione di prevedere un peso specifico per ogni criterio di valutazione. A tal proposito, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che «si deve in ogni caso considerare che alle Commissioni si chiede di individuare il candidato migliore. Criteri, parametri e indicatori sono fondamentali nel guidare il lavoro valutativo. Ma le loro incidenze ponderali ai fini del giudizio finale non devono diventare delle gabbie meccanicistiche, ancorate addirittura a puntuali pesi specifici di ognuno di essi. Per fare un esempio, non si può chiedere alle Commissioni di predeterminare il “peso” (in termini di punteggio) di un dottorato o il “peso” di un incarico di insegnamento al MIT. Sia perché bisognerebbe stilare ex ante una “classifica” dei valori di ogni possibile titolo/pubblicazione che i candidati potrebbero in teoria produrre, cosa che, ovviamente, non è neanche ipotizzabile. Sia perché è il buon senso (o meglio: i criteri e i parametri riconosciuti nelle comunità scientifiche di riferimento) a far concludere che aver tenuto un incarico di insegnamento in una delle più prestigiose università del pianeta “pesa” di più di anni di insegnamento in Atenei molto meno prestigiosi. La previsione di un “peso” specifico per ogni criterio/parametro/indicatore (ammesso che sia possibile fare in concreto questa operazione) porterebbe ad un automatismo assorbente e insuperabile che non necessariamente propizierebbe l’esito auspicato, ovvero l’individuazione del candidato migliore (Consiglio di Stato, sez. VI, 3 maggio 2022, n. 3445)” (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 22/12/2023, n. 3831).
8.3.2. Nel caso di specie, i giudizi, espressi in forma discorsiva, sono sufficientemente articolati e mettono in evidenza le differenti valutazioni dei curricula dei due candidati.
Occorre al riguardo evidenziare che i criteri di valutazione stabiliti dalla commissione (coerentemente con quanto previsto dal bando e dal regolamento) non sono “quantitativi”, né è prevista l’attribuzione di alcun punteggio numerico, basandosi la scelta del miglior candidato esclusivamente su una valutazione comparativa dei candidati e sulla qualità dell’attività didattica, di ricerca e delle pubblicazioni.
8.3.3. In ragione di quanto appena evidenziato, con riferimento al criterio relativo all’attività didattica, didattica integrativa e di servizio agli studenti, non può considerarsi sintomatico della illogicità della migliore valutazione della controinteressata, il maggior numero di tesi di laurea, di master e di dottorato del ricorrente.
La valutazione dell’attività didattica, didattica integrativa e servizio agli studenti, non si riduce, invero, al mero computo numerico delle tesi ma contempla altri aspetti (l’entità, la continuità e la qualità dell’attività, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità, agli esiti della valutazione da parte degli studenti dei moduli/corsi tenuti … e alla partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto) tali da incidere sul giudizio finale espresso dalla commissione.
Ed infatti:
a) per quanto riguarda il ricorrente, il giudizio della commissione sull’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti così recita: “le attività didattiche relative ai corsi di laurea e laurea magistrale svolte dal candidato sono congruenti con il settore e risultano complessivamente buone per entità e continuità. L’attività nell’ambito della supervisione di tesi di laurea e di dottorato è molto buona. … il giudizio complessivo … è molto buono”.
Tale giudizio è coerente con i giudizi individuali che, pur dando atto dell’intensità dell’attività di assistenza all’elaborazione di tesi, di organizzazione di seminari e di tutoraggio (v. giudizio della prof.ssa Tenco), hanno valutato l’attività didattica del ricorrente come più che buona (prof. OMISSIS), consistente e continuativa (prof. OMISSIS) e rilevante e svolta con continuità (prof.ssa OMISSIS);
b) per quanto riguarda la prof.ssa Longo, il giudizio della commissione sull’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti così recita: “le attività didattiche complessivamente condotte dalla candidata risultano essere perfettamente congruenti con il settore. L’impegno didattico è stato molto importante ed è contraddistinto da continuità. La supervisione di tesi di laurea e di dottorato è stata intensa. Il giudizio complessivo sull’attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è ottimo”.
Anche tale giudizio risulta coerente con i giudizi dei singoli commissari che hanno valutato come ottimo il livello raggiunto dalla candidata dal punto di vista (anche) dell’attività didattica (prof. OMISSIS), molto consistenti e continuative nel tempo le attività didattiche e molto buona l’attività di insegnamento (prof. OMISSIS), rilevante e continuativo l’impegno nelle attività didattiche (prof.ssa OMISSIS).
8.3.4. Non si ravvisa, come in parte appena rilevato, la contraddittorietà contestata con il ricorso introduttivo tra i giudizi individuali espressi dai singoli commissari e il giudizio collegiale espresso dalla commissione.
A tal proposito occorre, invero, evidenziare, che il ricorrente riporta solo alcuni stralci dei giudizi individuali dei commissari. Una lettura completa degli stessi evidenzia, invece, una valutazione molto positiva del curriculum della prof.ssa OMISSIS, coerente e perfettamente compatibile con la preferenza riconosciutale in sede collegiale e in sede di valutazione comparativa dei candidati.
È sufficiente, a tal proposito, rilevare che, con riferimento alla valutazione della controinteressata i componenti della commissione così si esprimono nei passaggi non riportati dal ricorrente:
1) “… dal punto di vista dell’attività di ricerca e dell’attività didattica, i titoli e le pubblicazioni mostrano che il profilo scientifico della candidata ha raggiunto un livello ottimo. Di livello molto buono appare l’attività di servizio, istituzionale e di terza missione svolta dalla candidata lungo tutto l’arco della propria carriera” (prof. OMISSIS).
2) “I temi sviluppati nelle pubblicazioni presentate dalla candidata sono del tutto coerenti con quelli sviluppati dal SSD di riferimento … L’originalità delle pubblicazioni, il loro livello di innovatività, il rigore metodologico e la rilevanza delle stesse sono più che apprezzabili” (prof. OMISSIS).
3) “La lista delle pubblicazioni presentate segnala rigore scientifico e continuità temporale, conseguiti anche mediante lo sviluppo di una ampia e solida rete di relazioni accademiche. … Le 12 pubblicazioni indicate affrontano diversi temi di management riferiti all’imprenditorialità, all’innovazione, ai territori e agli ecosistemi dell’innovazioni. Le pubblicazioni più recenti toccano anche temi della sostenibilità e del brand licensing. La consistenza complessiva delle pubblicazioni della candidata, nonché l’intensità e la continuità temporale della stessa, è molto buona. Buona l’originalità, l’innovatività e rigore metodologico della sua produzione scientifica presentata” (prof.ssa OMISSIS).
Con riferimento alla valutazione del ricorrente i giudizi dei singoli commissari sono così formulati:
1) “… dal punto di vista dell’attività di ricerca e dell’attività didattica, i titoli e le pubblicazioni mostrano che il profilo scientifico del candidato ha raggiunto un livello più che buono. Allo stesso modo, più che buona appare l’attività di servizio, istituzionale e di terza missione svolta dal candidato lungo tutto l’arco della propria carriera” (prof. OMISSIS).
2) “… i temi sviluppati nelle pubblicazioni presentate dal candidato sono del tutto coerenti con quelli sviluppati dal SSD di riferimento …. L’originalità delle pubblicazioni, l’innovatività, il rigore metodologico e la rilevanza delle stesse sono adeguate, seppur rilevando una focalizzazione sulla metodologia della review della letteratura- … i titoli presentati dal candidato confermano la sua significativa attività didattica e di ricerca …” (prof. OMISSIS).
3) “… l’originalità, l’innovatività, il rigore metodologico e la rilevanza delle pubblicazioni sono complessivamente più che sufficienti. …si denota una certa ripetitività dei temi (monografie e articolo …) e soprattutto dei metodi applicati, che riguardano prevalentemente la literature review” (prof.ssa OMISSIS).
8.4. Il ricorrente contesta, ancora, che nessun significato potrebbe essere attribuito all’espressione “più che appezzabile” utilizzata dal prof. Castaldo ai fini della valutazione delle pubbliche scientifiche della prof.ssa Longo e, dunque, il giudizio collegiale “molto buono” espresso in favore della stessa, sarebbe illogico e contraddittorio tenuto conto del fatto che gli altri due commissari hanno valutato come “buona” la produzione scientifica della candidata.
Al riguardo il ricorrente, richiamando la sentenza del Tar Veneto n. 126/2025, tenta di dimostrare che, dovendo ad ogni giudizio corrispondere un punteggio numerico, la media tra due giudizi “buono” e un giudizio “più che apprezzabile” (supponendo che “più che apprezzabile” sia sinonimo di “eccellente”) non potrebbe mai portare ad un giudizio collegiale “più che buono”.
L’assunto non può essere condiviso.
Sotto un primo profilo, non può invero non osservarsi che, diversamente dalla fattispecie esaminata dal Tar Veneto, nel caso in esame la Commissione non ha stabilito di associare specifici punteggi ai giudizi.
A ben vedere, sia la commissione in sede di predeterminazione dei criteri che, ancora più a monte, il decreto di indizione della procedura di che trattasi, non hanno nemmeno stabilito di valutare le pubblicazioni scientifiche ricorrendo a formule standardizzate (“eccellente”, “molto buono”, “ottimo”, …).
Coerentemente con tale impostazione i giudizi individuali dei singoli commissari sono stati espressi in forma discorsiva, pur utilizzando, in alcuni casi, formule di uso comune, come buono, più che buono o ottimo, che sono state, infine, utilizzate in sede collegiale, per esternare le motivazioni poste a fondamento della valutazione comparativa posta in essere.
Sotto un secondo profilo non può, poi, farsi a meno di ribadire che il giudizio finale della commissione non è il frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori (e, quindi, neanche di una media dei giudizi individuali), costituendo, invece, il risultato di una valutazione globale e complessiva di tutta l’attività del candidato dal punto di vista qualitativo.
Le incidenze ponderali di criteri, parametri e indicatori, come chiarito dalla giurisprudenza, pur essendo fondamentali nel guidare il lavoro valutativo, … ai fini del giudizio finale non devono diventare delle gabbie meccanicistiche, ancorate addirittura a puntuali pesi specifici di ognuno di essi (cfr. Consiglio di Stato, sez. VI, n. 3445/2022 e Tar Palermo, sez. I, n. 3831/2023 cit.).
8.5. Contesta, ancora, il ricorrente che la Commissione non avrebbe tenuto conto delle raccomandazioni approvate dalla Società Italiana di Management (SIMA) il 12 febbraio 2024 e non avrebbe, pertanto, tenuto conto nel numero delle citazioni, degli sbocchi editoriali e della rilevanza della collocazione editoriale in base ai diversi ranking.
Neanche tale rilievo è condivisibile atteso che le Linee Guida approvate dalla Società Italiana di Management non sono state richiamate dal bando con cui è stata indetta la procedura comparativa né dalla commissione in sede di predeterminazione dei criteri di valutazione e non possono, dunque, essere considerate vincolanti per la commissione.
Occorre, peraltro, osservare che il settore concorsuale oggetto della procedura di che trattasi è un settore non bibliometrico.
Si definiscono «non bibliometrici» i settori che raggruppano discipline (ad esempio: il diritto) per le quali non sono ancora disponibili indicatori dell’impatto bibliometrico.
Nel caso di specie, il Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia (artt. 18 e 24 della legge 249/2010), approvato dall’Università di Catania, prevede all’art. 4 (Valutazione dell’attività di ricerca e delle pubblicazioni scientifiche), comma 3 che “La valutazione delle singole pubblicazioni scientifiche di cui al comma 2 è svolta sulla base dei seguenti criteri: a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale e del settore scientifico-disciplinare specificato nel bando; c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica; d) nell’ambito dei settori in cui ne è consolidato l’uso a livello internazionale, le commissioni si avvalgono anche di uno o più dei seguenti indicatori, riferiti alla data di inizio della valutazione: 1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) impact factor totale; 4) impact factor medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l’impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili)”.
Ai sensi del successivo art. 11, comma 2, “la valutazione avviene sulla base di criteri predeterminati dalla commissione nella prima riunione e resi pubblici attraverso il sito web dell’Ateneo; tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard qualitativi di cui al titolo II del presente regolamento”.
Identico il tenore dell’articolo 6 del bando di concorso.
Coerentemente con tali disposizioni la commissione ha predeterminato nella prima seduta i criteri di valutazione stabilendo, che “La valutazione delle singole pubblicazioni scientifiche è svolta sulla base dei seguenti criteri: a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione; b) congruenza di ciascuna pubblicazione con le tematiche del settore concorsuale e del settore scientifico-disciplinare specificato nel bando; c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica”, omettendo, coerentemente con la natura non bibliometrica del settore di riferimento, ogni riferimento alla lett. d) sopra riportata, ovvero al numero totale delle citazioni, al numero medio di citazioni per pubblicazione, all’impact factor.
La commissione, pertanto, dando prevalenza alla qualità e alla congruità delle pubblicazioni, si è correttamente attenuta a tali criteri in sede di valutazione delle pubblicazioni scientifiche senza valorizzare il numero delle citazioni o l’impact factor, trattandosi di criteri non previsti tra quelli da utilizzare per la valutazione dei candidati, così come stabiliti nella seduta del 1° luglio 2024.
8.6. Tenuto conto della natura globale e complessiva della valutazione dei candidati, non è, infine, condivisibile il rilievo secondo cui, con riferimento al quarto criterio(attività istituzionali, gestionali, di servizio e di terza missione svolte in Università, Enti di ricerca o Istituzioni di alta formazione e/o ricerca nazionale e internazionale), la commissione avrebbe erroneamente espresso lo stesso giudizio “molto buono” per entrambi i candidati senza tener conto della specificità delle attività svolte.
Né, come già evidenziato, la legittimità della valutazione può essere parametrata a quanto previsto dalle linee guida approvate dalla SIMA, non richiamate né dal vigente regolamento, né dal bando, né, infine dal verbale n. 1 del 1° luglio 2024 relativo alla determinazione dei criteri di valutazione e, dunque, in alcun modo vincolanti.
9. In conclusione, il ricorso è infondato e deve essere, pertanto, respinto.
Ne consegue l’improcedibilità del ricorso incidentale, espressamente condizionato all’accoglimento del ricorso principale.
10. La particolarità delle questioni trattate giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di Catania (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Primo Referendario
OMISSIS, Primo Referendario, Estensore
La vicenda riguarda una procedura di chiamata ex art. 18, l. 240/2010 per un posto di professore ordinario nel settore di Economia e Gestione delle Imprese. All’esito della selezione la commissione giudicatrice ha individuato la candidata ritenuta più idonea sulla base della valutazione complessiva delle attività didattiche, di ricerca, delle pubblicazioni e delle esperienze istituzionali. Il ricorrente ha impugnato gli atti lamentando difetto di motivazione, illogicità e mancata applicazione di criteri quantitativi, richiamando tra l’altro il numero di tesi seguite, i dati sulle citazioni e i ranking editoriali.
Il TAR ha respinto il ricorso sottolineando che le procedure comparative per la chiamata di professori universitari sono connotate da ampia discrezionalità tecnica, che il giudice può sindacare soltanto in presenza di illogicità manifesta o contraddittorietà. La valutazione non può essere ridotta a un mero confronto numerico tra indicatori, ma deve consistere in un giudizio sintetico e globale sull’intero profilo dei candidati. Nei settori non bibliometrici non sussiste alcun obbligo di utilizzare parametri quantitativi, né assumono valore vincolante le raccomandazioni di associazioni scientifiche, mentre l’assenza di una griglia di punteggi non comporta illegittimità. La decisione conferma così che il sindacato giurisdizionale resta esterno e limitato, senza possibilità di sostituire la valutazione discrezionale della commissione, purché questa risulti sufficientemente motivata e coerente.

