Cons. Stato, Sez. VII, 20 agosto 2025, n. 7086

La rinnovazione delle operazioni selettive deve essere di regola compiuta dalla stessa commissione

Data Documento: 2025-08-20
Autorità Emanante: Consiglio di Stato
Area: Giurisprudenza
Massima

La rinnovazione delle operazioni selettive, in ottemperanza di una sentenza di annullamento per vizi diversi dalla illegittima composizione dell’organo valutativo, deve essere di regola compiuta dalla stessa commissione.

Contenuto sentenza

07086/2025REG.PROV.COLL.

02721/2025 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2721 del 2025, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Università degli Studi di Firenze, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso gli uffici di quest’ultima siti in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. Toscana, Sez. IV, 20 febbraio 2025, n. 281, resa inter partes nel giudizio R.G. n. 412/2024, notificata in data 21 febbraio 2025

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’appello incidentale dell’Università degli Studi di Firenze;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del sig. OMISSIS;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 luglio 2025 il Consigliere OMISSIS e uditi per le parti gli avvocati OMISSIS e OMISSIS;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

  1. La vicenda in esame investe la procedura selettiva per la copertura di un posto di professore associato presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze (nel prosieguo anche l’“Università”) per il settore concorsuale 12/D1 Diritto Amministrativo e scientifico-disciplinare IUS/10 – Diritto Amministrativo, bandita con decreto rettorale n. 347/2023 (prot. n. 79543) dell’11 aprile 2023.
  2. Al termine della procedura selettiva e a seguito della rinuncia della dott.ssa OMISSIS, la commissione di concorso ha predisposto la graduatoria finale, nell’ambito della quale è risultato vittorioso il sig. OMISSIS con 74 punti, seguito dal sig. OMISSIS con 68 punti.
  3. Terminati i lavori della commissione, la rettrice dell’Università ha inviato ai tre commissari la nota del 31 ottobre 2023, con la quale ha chiesto alcune integrazioni a chiarimento dei punteggi assegnati, così come risultanti dal verbale n. 6. In particolare, con riferimento alla voce “pubblicazioni presentate”, la rettrice aveva specificato che “non emerge la coerenza tra le valutazioni riferite alle singole pubblicazioni presentate dai candidati e il punteggio attribuito alla medesima voce, anche in considerazione della differenza numerica delle pubblicazioni presentate e valutabili”. Per quanto riguarda, invece, la voce “titoli e curriculum”, la rettrice aveva evidenziato “la totale mancanza di motivazione alla base dei punteggi attribuiti” e, ciò, considerando che la commissione era tenuta a motivare analiticamente il punteggio globale attribuito a tale voce, circostanziando le valutazioni delle varie tipologie di attività che hanno concorso a determinarlo.
  4. Successivamente, la commissione, dopo essersi nuovamente riunita al fine di effettuare le necessarie integrazioni, ha rilevato che, per quanto riguarda la voce “pubblicazioni presentate”, “la differenza numerica non pone un problema di coerenza, in quanto i giudizi sono stati formulati (e i punteggi attribuiti) sulla base di una valutazione qualitativa riferita a ciascuna pubblicazione e alla produzione complessiva di ciascun candidato”. Per quanto concerne la voce “titoli e curriculum”, la Commissione ha inteso integrare il verbale n. 6 redatto il 27 settembre 2023, con un’ulteriore motivazione, nell’ambito della quale il punteggio di 17 punti assegnati al sig. OMISSIS (rispetto ai 21 attribuiti al sig. OMISSIS) è stato giustificato in considerazione di “una certa discontinuità nella partecipazione al dibattito” e del fatto che “la produzione ha conservato un apprezzabile grado di varietà tematica e di continuità nel tempo, benché più di recente risulti più rarefatta (3 scritti pubblicati dal 2019) e principalmente orientata ad attività di commento di norme e sentenze”.
  5. Il sig. OMISSIS aveva tempestivamente impugnato dinanzi al T.A.R. Toscana il decreto rettoriale n. 58 del 12 gennaio 2024 con cui il sig. OMISSIS è risultato vincitore del posto di professore associato di diritto amministrativo.
  6. Con sentenza n. 281 pubblicata in data 20 febbraio 2025, il T.A.R. Toscana ha accolto il ricorso del sig. OMISSIS e, per l’effetto, annullato l’atto di nomina del sig. OMISSIS per le seguenti ragioni:

(i) la valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei due candidati (così come risultante dai verbali nn. 6 e 7 in atti) disvela un’irragionevole e illogica disparità di giudizio (si tenga conto che a fronte di un punteggio massimo di 40 punti assegnabile alla produzione scientifica, il sig. OMISSIS ha ottenuto 28 punti e il sig. OMISSIS 30 punti); in particolare, la Commissione – preso atto che la produzione scientifica del sig. OMISSIS è quantitativamente ben più cospicua rispetto a quella del sig. OMISSIS (ciò soprattutto per ragioni di età, visto che il sig. OMISSIS è nato nell’anno 1970 mentre il sig. OMISSIS è nato nell’anno 1990) – ha espresso una preferenza per il sig. OMISSIS sulla base di considerazioni qualitative che, però, si sono rivelate sostanzialmente apodittiche ed inconsistenti;

(ii) sempre in relazione alla valutazione della produzione scientifica, la sentenza appellata evidenzia che: (a) la Commissione ha irragionevolmente considerato come quattro opere autonome i quattro commenti che il sig. OMISSIS ha predisposto in relazione agli artt. 70, 71, 71bis e 72 del codice del processo amministrativo (commenti inseriti nella medesima opera collettanea consistente, per l’appunto, nel commentario del codice del processo amministrativo); (b) “Altrettanto contraddittorio è il giudizio riferito alla pubblicazione n. 2 (avente ad oggetto “la causa dell’annullamento d’ufficio”), che da un lato risulta “segnalata” per asseriti meriti, mentre nello stesso verbale n. 6 si afferma come detta pubblicazione contenga, “in buona parte”, i contenuti della monografia (e della tesi di dottorato), già oggetto di valutazione. 2.9 Un tale giudizio di meritevolezza risulta allora difficilmente comprensibile in considerazione del fatto che nel corso del presente giudizio si è avuto modo di accertare che detta pubblicazione, risalente al 2022, consiste in una riproposizione di parte (in particolare di 10 su 34 pagine) della monografia del 2021, anch’essa oggetto di valutazione da parte della Commissione”;

(iii) per quel che concerne, poi, la valutazione dell’attività didattica dei due candidati (per la quale entrambi i candidati hanno conseguito otto punti), essa sarebbe parimenti illogica e irragionevole, atteso che il sig. OMISSIS avrebbe svolto attività di insegnamento in corsi di laurea in ben 3 anni accademici negli ultimi 5 anni (2020-2021, 2021-2022, 2022-2023) mentre il sig. OMISSIS ha svolto attività di insegnamento in un solo anno accademico negli ultimi tre anni;

(iv) quanto, poi, alla valutazione dei curricula dei due candidati (per la quale il sig. OMISSIS ha conseguito 17 punti e il sig. OMISSIS 21 punti) il giudice di prime cure ha rilevato che pure essa “malgrado le integrazioni di cui al verbale n. 7, non supera le censure di difetto di motivazione, emergendo alcuni profili di contraddittorietà. 4. Si consideri, infatti, che la Commissione si focalizza su presunte discontinuità di un percorso professionale di 26 anni (dal 1997 al 2023) del dott. OMISSIS, senza considerare come anche nei confronti del controinteressato e in un arco di tempo più breve e di otto anni (2015-2023), vi siano periodi di assenza di pubblicazioni (in particolare l’anno 2016, l’anno 2018 e l’anno 2019)”.

  1. Sulla scorta di tali motivazioni, pertanto, il T.A.R. Toscana ha accolto il gravame e, per l’effetto, annullato per difetto di motivazione e istruttoria l’atto di nomina a professore associato del sig. OMISSIS, disponendo altresì quanto segue: “l’Amministrazione intimata dovrà procedere alla rinnovazione del giudizio nei confronti di entrambi i soggetti partecipanti. 5. Detto adempimento dovrà essere posto in essere, entro e non oltre 45 giorni dalla comunicazione o notifica del presente provvedimento, mediante la nomina di una Commissione in una nuova e differente composizione, stante la sostanziale (e già avvenuta) reiterazione dei medesimi giudizi, posti in essere dalla Commissione in precedenza nominata e a seguito della nota della Rettrice del 31 ottobre 2023”.
  2. Con l’odierno atto di appello ritualmente notificato e depositato presso la segreteria di questo Consiglio di Stato, pertanto, l’originario controinteressato in primo grado (sig. OMISSIS) appella la sentenza che lo ha visto soccombente.

I motivi di doglianza sono i seguenti:

(A) il T.A.R. Toscana avrebbe innanzitutto sconfinato nel merito delle valutazioni tecniche rimesse esclusivamente alla discrezionalità valutativa della commissione di concorso;

(B) quand’anche non si fosse “invaso” il merito amministrativo, il giudizio della commissione di concorso sarebbe comunque corretto, tenuto conto che:

(B.1) i quattro commenti degli artt. 70, 71, 71-bis e 72 del codice del processo amministrativo sono opere che (pur essendo inserite nella medesima opera collettanea) conservano comunque una loro autonomia formale e sostanziale (ciascuna delle norme processuali in questione ha ad oggetto, infatti, un diverso istituto del processo amministrativo);

(B.2) “la pubblicazione n. 2 del Prof. OMISSIS non è una riproposizione pedissequa della sua monografia. Si richiamano, infatti, solo 10 delle 35 pagine di cui la pubblicazione n. 2 si compone. In ogni caso, risulta per tabulas che pure tali 10 pagine non sono affatto, come sostiene il ricorrente, una riproposizione pedissequa della monografia (addirittura nelle note, come egli si premura di precisare). Benché sia vero ch’esse affrontano temi già oggetto della monografia del Prof. OMISSIS – e ciò è assolutamente legittimo, ovviamente – e lo facciano con argomenti analoghi a quelli ivi già spesi (mancherebbe che un Autore si contraddicesse…), in tali 10 pagine della pubblicazione n. 2 detti temi e argomenti si inseriscono in un itinerario logico-concettuale non del tutto sovrapponibile a quello articolato nella precedente monografia. Lo dimostrano, per esempio, la diversa denominazione dei paragrafi o la considerazione di dottrina diversa e più recente di quella richiamata nella monografia (v., in particolare, nota n. 82 a p. 106 della pubblicazione n. 2). Deve aggiungersi che, come si evince agevolmente dal verbale n. 6 (p. 12 del Verbale: doc. 3, p. 25 del file), la Commissione ha accuratamente valutato nel merito tale pubblicazione n. 2, a proposito della quale, da un lato, afferma che “Si tratta di un tema che l’Autore ha diffusamente trattato già nello studio monografico” e, dall’altro, che si tratta di un lavoro “ben strutturato, rigoroso nella metodologia e pienamente congruente con il settore concorsuale e scientifico disciplinare richiesto dal bando. Molto buona la collocazione editoriale””;

(B.3) la Commissione, come risulta dal verbale n. 6, non si è limitata a compiere un apodittico giudizio sintetico-globale sulla qualità della produzione scientifica del sig. OMISSIS rispetto alla qualità della produzione del sig. OMISSIS, bensì ha compiuto una valutazione analitica di ogni singola pubblicazione scientifica di ciascun candidato (valutazione che troverebbe adeguato riscontro nei punteggi assegnati);

(B.4) risulterebbe ex actis che anche il sig. OMISSIS ha svolto attività di insegnamento in corsi di laurea in ben 3 anni accademici negli ultimi 5 anni;

(B.5) la discontinuità scientifica del sig. OMISSIS (che il giudice di primo grado ha ritenuto non essere stata presa in considerazione dalla commissione di concorso in violazione della par condicio) sarebbe giustificata dal fatto che il prof. OMISSIS “dal novembre 2015 al luglio 2019 … frequentava il Dottorato di ricerca in Diritto amministrativo presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. I presunti “periodi di assenza di pubblicazioni” di cui discorre il TAR, dunque, sono quelli in cui il Prof. OMISSIS era un dottorando, in quanto tale onerato del dovere di seguire le lezioni organizzate nell’ambito del suo Corso di Dottorato e, soprattutto, di svolgere attività di studio e di ricerca finalizzata alla redazione della tesi dottorale. La pretesa del Giudice di prime cure di stigmatizzare la presunta assenza di pubblicazioni in alcuni degli anni del Dottorato, quindi, appare del tutto priva di fondamento”;

(C) il T.A.R. Toscana avrebbe errato ad imporre all’Università di rideterminarsi con una nuova commissione in diversa composizione, atteso che il vizio degli atti impugnati non afferisce alla composizione della commissione (il motivo originariamente formulato in primo grado sul conflitto di interessi di alcuni membri è stato, infatti, respinto dal primo giudice).

  1. Si sono costituiti nel giudizio di appello sia l’originario ricorrente in primo grado (sig. OMISSIS) sia l’Università, il primo instando per la reiezione dell’appello e per la riproposizione exart. 101 co. 2 c.p.a. di uno specifico motivo di doglianza che il primo giudice aveva assorbito, la seconda promuovendo un appello incidentale avvero la medesima sentenza appellata dal sig. OMISSIS.

9.1. Per quel che riguarda il sig. OMISSIS, quest’ultimo – oltre ad insistere per il rigetto dell’appello e di tutte le sue censure (alcune delle quali ritenute anche inammissibili per difetto della prova di resistenza) – ha riproposto ex art. 101 co. 2 c.p.a. la censura con cui si era doluto della non valutabilità della tesi di dottorato prodotta a fini concorsuali (come pubblicazione n. 4) dal sig. OMISSIS.

La doglianza poggia sull’assunto secondo cui l’art. 8.1. del bando di concorso (il quale recepisce l’art. 4.1. del regolamento di Ateneo) ammette a valutazione le sole pubblicazioni corredate di ISSN o ISBN che siano incluse, altresì, nell’elenco dei “prodotti della ricerca” di cui alla normativa VQR, con la conseguenza che la tesi di dottorato del sig. OMISSIS non avrebbe dovuto essere valutata sia perché priva di uno dei predetti codici, sia perché la normativa VQR (ed in particolare il bando VQR relativo all’esercizio 2015- 2019, nonché – ove in ipotesi applicabile – il bando VQR relativo all’esercizio 2020-2024) non contempla le tesi di dottorato tra i prodotti della ricerca valutabili alla stregua di pubblicazioni.

Né a diversa conclusione – soggiunge il sig. OMISSIS – potrebbe condurre il disposto dell’art. 3.23 del bando, nella parte finale in cui precisa che “le tesi di dottorato o quelle relative a titoli equipollenti sono valutate anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma”: la lettura dell’intera disposizione sopra richiamata chiarisce, infatti, che le “condizioni” da cui si può prescindere in riferimento alle tesi di dottorato sarebbero quelle – e solo quelle – della presenza del codice ISSN o ISBN, per cui deve trattarsi di lavori che, per essere valutati ai fini concorsuali, debbono comunque essere stati pubblicati, anche se solo con modalità tali da prevederne una diffusione limitata (donde la non necessità dei predetti codici).

Del resto, se anche il bando venisse interpretato nel senso di consentire la valutazione delle tesi di dottorato mai pubblicate, tale previsione della lex specialis risulterebbe adottata in assenza di una disposizione abilitativa del Regolamento di Ateneo, ciò peraltro in contrasto con la legge n. 240 del 2010, che quando ha inteso consentire la valutazione (tra le pubblicazioni) delle tesi di dottorato, lo ha espressamente detto (come si può verificare dalla lettura dell’art. 24 co. 2, lett. c) della L. n. 240 cit. in tema di disciplina dei contratti per i ricercatori a tempo determinato).

Precisa il sig. OMISSIS, inoltre, che la Commissione non avrebbe potuto valutare la tesi di dottorato del sig. OMISSIS anche per ragioni di metodo, atteso che tale tesi – così come risulta dal verbale n. 6 dei lavori della Commissione – risulta incorporata nella monografia intitolata “Potere pubblico e autotutela amministrativa. I rapporti tra la pubblica amministrazione e il cittadino nello specchio dell’annullamento d’ufficio”, Giappichelli, Torino, 2021 (cfr. sul punto Cons. Stato, Sez. VI, 2 gennaio 2018 n. 20).

Pertanto, l’avvenuta distinta valutazione dell’una (tesi di dottorato) e dell’altra (monografia) si sarebbe tradotta in tesi in una violazione del combinato disposto dell’art. 4, comma 3, lett. a) del Regolamento di Ateneo recante la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati di cui al Decreto Rettorale n. 343/2023, e dell’art. 8, comma 3, lett. a) del bando, laddove tali norme imponevano di scrutinare inter alia l’“originalità” e “innovatività” delle pubblicazioni prodotte dai candidati.

Per quanto sopra, pertanto, la tesi di dottorato non avrebbe potuto essere annoverata tra le pubblicazioni utilmente valutabili in favore del sig. OMISSIS, talché il fatto che ciò sia invece avvenuto costituirebbe un ulteriore elemento di chiara dimostrazione dell’illegittimità della procedura.

9.2. Per quel che riguarda, poi, l’appello incidentale dell’Università, quest’ultima solleva sostanzialmente i medesimi motivi di gravame già dispiegati dal sig. OMISSIS, fatta eccezione per il motivo incentrato sulla composizione della commissione, in luogo del quale l’Università sviluppa un diverso motivo polarizzato sull’asserita incongruità del termine di 45 giorni assegnato dal primo giudice per la rideterminazione della commissione sull’esito della procedura di comparazione dei candidati.

Quest’ultimo motivo di impugnazione evidenzia, in particolare, che il T.A.R. Toscana ha ordinato di terminare l’intero iter valutativo in un termine perentorio che non consente di compiere tutte le attività normativamente previste per la comparazione de qua.

Soggiunge l’appellante incidentale, inoltre, che il capo di sentenza in questione, lì dove assegna il termine di 45 giorni, sarebbe stato reso anche in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, atteso che nel ricorso originario non vi era alcuna istanza di assegnazione di particolari termini all’eventuale nuova commissione esaminatrice.

  1. Con successiva memoria depositata in data 13 giugno 2025, il sig. OMISSIS ha eccepito l’irricevibilità dell’appello incidentale dell’Università, atteso che lo stesso è stato notificato soltanto in data 26 aprile 2025, ovverossia ben oltre il termine perentorio di 60 giorni dalla data di notificazione della sentenza (21 febbraio 2025).

Ad ulteriore sostegno di tale eccezione, la difesa del sig. OMISSIS evidenzia che la tempestività dell’appello incidentale non può essere “recuperata” qualificando quest’ultimo alla stregua di un’impugnazione incidentale tardiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 96 co. 4 c.p.a. e 334 c.p.c., sì da giustificare la notifica dell’appello entro il più lungo termine di 60 giorni dalla data in cui si è perfezionata la notificazione dell’impugnazione principale (cfr. art. 96 co. 5 c.p.a.). Tale possibile obiezione si infrange – ad avviso della difesa del sig. OMISSIS – sul dato oggettivo dell’assenza in capo all’Università di una posizione processuale assimilabile a quella dell’appellante incidentale (e cioè di una posizione differenziata rispetto a quella dell’appellante principale), posto che la posizione dell’Università (la quale ha adottato gli atti amministrativi impugnati) e del sig. OMISSIS (soggetto controinteressato beneficiario degli effetti degli atti impugnati) sono sostanzialmente omogenee ed entrambe ugualmente soccombenti, ciò che significherebbe che l’appello dell’Università avrebbe dovuto essere notificato nel rispetto della stessa tempistica prescritta per la notifica dell’appello principale del sig. OMISSIS (id est 60 giorni dalla data di notifica della sentenza).

Argomenta in proposito il sig. OMISSIS che “nel nostro caso non vi è stata una soccombenza ripartita tra le controparti e non vi è conseguentemente ragione o giustificazione per ammettere ora un’impugnazione incidentale tardiva da parte dell’Università, stante che il suo interesse a censurare la sentenza del TAR appare del tutto autonomo ed indipendente rispetto a quello del Dott. OMISSIS, talché il relativo gravame doveva essere notificato entro il termine di 60 giorni dalla notificazione della sentenza medesima”.

Pertanto, siccome l’unico capo della sentenza di primo grado autonomamente impugnato dall’Università (autrice per tutto il resto di censure meramente adesive alle doglianze dedotte dall’appellante principale) è stato quello inerente la presunta inadeguatezza del termine di 45 giorni per la rinnovazione del giudizio comparativo tra i due candidati, ad avviso della difesa del sig. OMISSIS la statuizione del T.A.R. circa tale lasso temporale dovrebbe ritenersi ormai passata in giudicato.

Sempre con la summenzionata memoria del 13 giugno 2025, inoltre, la difesa del sig. OMISSIS eccepisce che le condotte venute in rilievo nel caso di specie (in particolare l’artificioso “scorporo” in più opere autonome dell’opera unitaria consistente nel commento degli artt. 70, 71, 71bis e 72 del codice del processo amministrativo, nonché l’auto-plagio in tesi realizzato con la pubblicazione n. 2 avente ad oggetto “la causa dell’annullamento d’ufficio”) – oltre a rilevare per il fatto di non essere state adeguatamente considerate dalla commissione (la quale avrebbe dovuto, sulla base di esse, giungere ad un esito valutativo diverso) – sarebbero anche violative degli obblighi imposti dal nuovo codice etico e di comportamento dell’Università adottato con D.R. n. 245/2025 del 3 marzo 2025, nonché dal Codice europeo di condotta per l’integrità della ricerca (All European Academies federation – ALLEA, 2023; la Raccomandazione n. 2005/251/CE della Commissione europea dell’11 marzo 2005 riguardante la Carta Europea dei Ricercatori e del Codice di Condotta per il Reclutamento dei Ricercatori – C&C).

  1. È seguito il deposito di ulteriori memorie e documenti ad opera del sig. OMISSIS e del sig. OMISSIS.
  2. All’udienza pubblica del 15 luglio 2025 il Collegio ha trattenuto la causa in decisione.

DIRITTO

  1. Il Collegio ritiene opportuno esaminare partitamente: (i) in primo luogo l’appello principale; (ii) in secondo luogo l’appello incidentale; (iii) in terzo luogo il motivo di doglianza assorbito dal giudice di prime cure e riproposto dal sig. OMISSIS exart. 101 co. 2 c.p.a.

(I) SULL’APPELLO PRINCIPALE

  1. Va disatteso, innanzitutto, il primo motivo di appello principale incentrato sull’asserito sconfinamento del primo giudice nel merito delle valutazioni tecniche rimesse esclusivamente alla discrezionalità valutativa della commissione di concorso.

Come la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha più volte affermato, infatti, l’esercizio di discrezionalità tecnica non significa che la valutazione demandata alle commissioni di esame resti sottratta al sindacato di legittimità, ma «indica l’ordinaria espressione motivazionale stimata idonea ad esprimere in modo adeguato la valutazione maturata» (cfr. ex multis Cons. St., sez. V, 30 settembre 2020, n. 5743), il che significa che le valutazioni delle commissioni sono sindacabili dal giudice amministrativo nei casi in cui sussistono elementi idonei ad evidenziarne un macroscopico sviamento logico, o ancora un palese errore di fatto, o infine una contraddittorietà con evidenza rilevabile.

Nel caso di specie, il primo giudice si è limitato a rilevare – in estrema sintesi – la sostanziale contraddittorietà e/o incongruenza tra due dati, e cioè da un lato l’esito valutativo finale (compendiato in un giudizio sintetico) espresso dalla commissione sulle pubblicazioni scientifiche, sull’attività didattica e sui curricula dei due candidati, e dall’altro lato gli elementi raccolti per giungere a tale esito valutativo.

Emblematica, in tal senso, è la valutazione che la commissione ha fatto delle pubblicazioni scientifiche, rispetto alle quali il verbale n. 6 scinde (anche graficamente) il giudizio sintetico finale dal giudizio analitico di ogni singola pubblicazione di ciascun candidato.

Il giudice di primo grado si è limitato a rilevare una discrepanza logica tra il giudizio sintetico finale (con il quale la commissione ha constatato una presunta prevalenza qualitativa delle pubblicazioni scientifiche del sig. OMISSIS) e il giudizio analitico delle singole pubblicazioni, posto che quest’ultimo non fornisce alcuna evidenza di una prevalenza qualitativa della produzione del sig. OMISSIS, il che implica che il giudizio sintetico finale è stato sostanzialmente apodittico e disancorato dall’esame di specifici elementi e circostanze (ciò risultando tanto più grave se si considera che la produzione scientifica del sig. OMISSIS è quantitativamente maggiore rispetto a quella del sig. OMISSIS).

Analogamente, il primo giudice ha rilevato che il giudizio espresso dalla commissione in relazione alla pubblicazione n. 2 (avente ad oggetto “la causa dell’annullamento d’ufficio”) è intrinsecamente contraddittorio, in quanto da un lato la commissione segnala tale pubblicazione per asseriti meriti, mentre dall’altro lato la stessa commissione afferma che la pubblicazione de qua è riproduttiva “in buona parte” dei contenuti della monografia (e della tesi di dottorato) già oggetto di valutazione.

Ad analoghe considerazioni deve giungersi, peraltro, anche in relazione alle valutazioni che la commissione ha formulato circa l’attività didattica e i curricula dei candidati.

Ne discende, pertanto, che il primo giudice si è limitato a stigmatizzare soltanto l’iter logico del giudizio espresso dalla commissione di esame, e cioè la coerenza logica tra le premesse e le conclusioni di tale giudizio, e non anche i contenuti tecnici di quest’ultimo.

La valutazione tecnica che una commissione di esame esprime sulle pubblicazioni scientifiche e sull’attività didattica dei candidati si dipana attraverso giudizi analitici sulle singole pubblicazioni e, poi, mediante un giudizio sintetico globale e finale.

L’indebito sconfinamento nel merito delle valutazioni dell’amministrazione può configurarsi soltanto se (e nella misura in cui) il giudice censuri i summenzionati giudizi analitici sostituendo la propria valutazione tecnica delle singole pubblicazioni a quella espressa dalla commissione di concorso.

Diversamente è a dirsi, invece, nel caso in cui il giudice amministrativo – lungi dal sindacare il contenuto intrinseco del giudizio analitico – censuri invece la connessione logica tra detto giudizio analitico (così come insindacabilmente formulato dalla commissione) e il giudizio sintetico globale formulato dalla stessa commissione.

Se il giudice rileva (come fatto nel caso di specie da parte del giudice di primo grado) un’incongruenza o aporia logica tra questi due polarità dialetticamente correlate, è evidente che egli non sta sindacando il merito dell’azione amministrativa, bensì uno sviamento logico del potere, vale a dire qualcosa che pacificamente rientra, come già evidenziato, nell’alveo della cognizione di legittimità del giudice amministrativo.

Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, il primo motivo di appello va respinto.

  1. Il secondo motivo di appello veicola un error in iudicandoche il primo giudice avrebbe commesso, in tesi, in relazione a ciascuno dei tre elementi che la commissione di concorso avrebbe dovuto valutare, e cioè rispettivamente le pubblicazioni scientifiche, l’attivitàdidattica e i curricula dei due candidati.

Di qui la necessità di esaminare partitamente ciascuno di questi tre elementi.

15.1. Per quel che concerne le pubblicazioni scientifiche, le menzionate doglianze del sig. OMISSIS vanno disattese.

Ed infatti, in base ad un’approfondita analisi dei verbali nn. 6 e 7 della commissione esaminatrice, emerge un’oggettiva discordanza logica tra la valutazione sintetica globale delle produzioni scientifiche dei due candidati e le valutazioni analitiche delle singole pubblicazioni di ogni candidato.

Se si esaminano, invero, i giudizi analitici delle singole pubblicazioni di ciascun candidato, si può constatare che il numero di pubblicazioni del sig. OMISSIS contraddistinte da un giudizio di particolare originalità e/o capacità critica non è affatto superiore rispetto al numero di pubblicazioni del sig. OMISSIS che beneficiano del medesimo giudizio; in senso analogo, i giudizi analitici attestano che le pubblicazioni di carattere meramente ricognitivo e/o descrittivo sono presenti sostanzialmente in egual misura nelle produzioni dell’uno e dell’altro candidato.

Detto in altri termini, fermo restando che entrambi i candidati si distinguono (in base ai summenzionati verbali nn. 6 e 7 della commissione) per lo stesso rigore metodologico, la produzione scientifica del sig. OMISSIS (come rinveniente dai giudizi analitici delle sue singole pubblicazioni) include un numero di pubblicazioni connotate da originalità e spirito critico che non risulta affatto superiore rispetto all’omologo dato del sig. OMISSIS.

Va da sè che il giudizio globale che la commissione di concorso ha poi formulato sulle pubblicazioni scientifiche dei due candidati (pari ad “ottimo” per il sig. OMISSIS e a “molto buono” per il sig. OMISSIS) non è logicamente coerente con le risultanze dei giudizi analitici elaborati dalla stessa commissione.

Tale discordanza finisce per privare di sostrato logico il giudizio di prevalenza qualitativa che la commissione di concorso ha espresso in favore del candidato OMISSIS (a discapito del candidato OMISSIS), e ciò a fortiori ove si consideri che tale giudizio qualitativo si è poi rivelato determinante per l’esito finale della procedura, stante l’incontestabile prevalenza quantitativa della produzione scientifica del candidato OMISSIS.

La debolezza del giudizio di prevalenza qualitativa appare vieppiù evidente in un settore non “bibliometrico” quale quello de quo, nel quale non sussistono altri e diversi indici e parametri di valutazione delle pubblicazioni.

Tenuto conto, pertanto, che il punteggio massimo assegnabile alla voce “pubblicazioni” ammonta a 40 punti e che la commissione ha assegnato 30 punti al sig. OMISSIS e 28 punti al sig. OMISSIS, già questo primo profilo appare idoneo a viziare (per difetto di motivazione) gli atti amministrativi impugnati in primo grado, ciò che disvela la sostanziale correttezza dell’iter argomentativo che è stato sviluppato sul punto dal primo giudice.

L’esame delle censure di parte appellante sui capi di sentenza relativi alle pubblicazioni scientifiche deve essere esteso, peraltro, alla parte concernente i commenti agli artt. 70, 71, 71-bis e 72 c.p.a.

Se da un lato è vero che tali commenti vantano una loro autonomia contenutistica (in quanto afferenti ad istituti processuali oggettivamente diversi), dall’altro lato è anche vero, tuttavia, che ciò non basta a giustificare il giudizio di prevalenza qualitativa che la commissione di concorso ha espresso con riguardo alla produzione scientifica del sig. OMISSIS, posto che:

  1. a) almeno tre dei commenti in questione (segnatamente quelli aventi ad oggetto gli artt. 70, 71-bis e 72 c.p.a.) sono indicati dalla stessa commissione (in sede di giudizio analitico) come commenti di taglio essenzialmente descrittivo;
  2. b) è riscontrabile un’oggettiva disparità di trattamento lì dove la commissione – nel momento in cui ha scrutinato la produzione scientifica del sig. OMISSIS – ha qualificato come un’opera unica i commenti di quest’ultimo agli artt. 114, 115 e 120 del d.lgs. n. 267/2000 (questi ultimi inseriti nel volume appartenente alla collana “Le fonti del diritto italiano”, intitolato “Codice delle società a partecipazione pubblica” ed edito da Giuffrè nel 2018).

Tale disparità di trattamento non può essere esclusa soltanto perché il sig. OMISSIS – a differenza del sig. OMISSIS – aveva sua sponte presentato tali commenti come un’opera unica; ed infatti, detta iniziativa del singolo candidato non dispensava la commissione esaminatrice – a fronte di condotte divergenti dei due candidati rispetto a tipologie di pubblicazioni sostanzialmente analoghe (id est plurimi commenti di diversi articoli del medesimo corpus codicistico inseriti in un’opera collettanea) – dall’onere di adottare un metro valutativo omogeneo.

Metro valutativo omogeneo che, nel caso di specie, non è stato adottato.

Per quel che concerne, poi, la pubblicazione n. 2 del sig. OMISSIS, appare dirimente il fatto – correttamente evidenziato dal giudice di prime cure – dell’oggettiva distonia tra il giudizio analitico di tale pubblicazione e il giudizio globale dell’intera produzione scientifica.

Il giudizio analitico evidenzia chiaramente che si tratta di un saggio “che l’Autore ha diffusamente trattato già nello studio monografico (pubblicazione n. 1) di cui vengono mutuati, in buona parte, i contenuti”, e che “non presenta, nel complesso, profili di originalità ulteriori rispetto a quelli emersi nella monografia”.

Viene in rilievo, pertanto, un’ulteriore pubblicazione la cui valutazione analitica – in quanto tesa ad evidenziare l’assenza di profili di originalità – entra in insanabile contraddizione logica con il giudizio globale di prevalenza qualitativa della produzione scientifica del sig. OMISSIS.

Valga osservare, per completezza, che non sono ammissibili le ulteriori doglianze con cui l’odierno appellato lamenta anche l’avvenuta violazione (in fase di valutazione delle pubblicazioni scientifiche sopra menzionate) del codice etico e di comportamento dell’Università adottato con D.R. n. 245/2025 del 3 marzo 2025, e del Codice europeo di condotta per l’integrità della ricerca.

Si tratta, infatti, nel primo caso di un decreto rettoriale adottato soltanto dopo l’adozione degli atti amministrativi ora impugnati e, nel secondo caso, di parametri normativi comunque diversi rispetto a quelli originariamente dedotti nel ricorso di primo grado.

Il che induce ad escludere l’ammissibilità delle relative censure proposte nel presente giudizio di appello.

15.2. Per quel che riguarda, poi, l’attività didattica dei due candidati, va innanzitutto evidenziato che l’originaria doglianza formulata in primo grado dall’odierno appellato era pienamente ammissibile.

Se da un lato è vero, infatti, che per questa voce la commissione ha assegnato ad entrambi i candidati 8 punti a fronte di un punteggio massimo di 10 punti (con un divario, quindi, di soli 2 punti che non basterebbe a colmare il differenziale di 6 punti registratosi tra i due contendenti) dall’altro lato è anche vero, tuttavia, che il denunciato difetto di valutazione dell’attività didattica si inscrive in un più ampio giudizio (concernente anche le pubblicazioni scientifiche e i curricula) che si è rivelato ampiamente viziato sotto il profilo motivazionale.

Il generale difetto di motivazione che affligge l’intera impalcatura del giudizio della commissione (sia sotto il profilo delle pubblicazioni scientifiche, sia sotto il profilo dell’attività didattica, sia sotto il profilo dei curricula) impone di soffermarsi, quindi, su ognuno dei summenzionati parametri, anche tenuto conto dell’obbligo del giudice – in ossequio al principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato – di scrutinare in chiave conformativa tutti i segmenti del potere già esercitato che è stato devoluto alla sua cognizione.

Fermo quanto precede, va disattesa la tesi dell’appellante secondo cui anche il sig. OMISSIS avrebbe svolto (al pari del sig. OMISSIS) varie attività di insegnamento in corsi di laurea in tre anni accademici negli ultimi cinque anni.

Va premesso, a tal proposito, che la titolarità e responsabilità di un insegnamento universitario in un corso di laurea (così come prescritta – ai fini della valutazione dell’attività didattica – dall’art. 5 del Regolamento dell’Università per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati, nel prosieguo anche il “Regolamento”) è qualcosa di ben diverso rispetto a una qualsiasi docenza o contitolarità.

La summenzionata titolarità esclusiva è sicuramente evincibile dalla dichiarazione resa dal sig. OMISSIS ai sensi del DPR n. 445/2000, mentre non lo è altrettanto dalla dichiarazione resa dal sig. OMISSIS.

A ciò si aggiunga che i criteri di valutazione dell’attività didattica cristallizzati nel verbale n. 1 (in ossequio all’art. 5 del Regolamento) prevedevano la possibilità di attribuire punteggi aggiuntivi per il caso di corsi di laurea svolti per più anni accademici, atteso che “I 10 punti saranno attribuiti valutando il volume e la continuità delle attività”.

In considerazione di quanto sopra esposto, pertanto, il capo di sentenza che ha censurato l’errore valutativo in questione (avente ad oggetto l’attività didattica dei due candidati) appare sostanzialmente corretto.

15.3. Per quel che concerne, poi, i curricula dei due candidati, il primo giudice ha rilevato che “la Commissione si focalizza su presunte discontinuità di un percorso professionale di 26 anni (dal 1997 al 2023) del dott. OMISSIS, senza considerare come anche nei confronti del controinteressato e in un arco di tempo più breve e di otto anni (2015-2023), vi siano periodi di assenza di pubblicazioni (in particolare l’anno 2016, l’anno 2018 e l’anno 2019)”.

L’appellante (controinteressato in primo grado) obietta che nel periodo tra novembre 2015 e luglio 2019 egli frequentava il dottorato di ricerca in diritto amministrativo presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, ciò che giustificherebbe la discontinuità scientifica palesata nel periodo in questione.

La doglianza appare infondata, in quanto la mera circostanza della frequentazione del corso di dottorato non basta a giustificare la completa sospensione della produzione scientifica.

Il che conferma l’irragionevolezza della scelta della commissione di concorso di valorizzare negativamente la discontinuità scientifica del sig. OMISSIS e – al contempo – di ignorare la medesima discontinuità palesata dal sig. OMISSIS.

A ciò si aggiunga che la commissione – così come si evince dalla lettura del verbale n. 7 predisposto a valle delle richieste di riesame provenienti dalla rettrice dell’Università – ha valorizzato negativamente il fatto che l’ultima produzione scientifica del sig. OMISSIS fosse “principalmente orientata ad attività di commento di norme e sentenze”, così trascurando il fatto che ben sette delle dodici pubblicazioni del sig. OMISSIS sono parimenti ascrivibili al genus del “commento di norme e sentenze”.

Tali disparità di trattamento privano di adeguata giustificazione il differente punteggio assegnato ai due candidati con riguardo ai titoli e ai curricula (id est 21 punti al sig. OMISSIS e 17 punti al sig. OMISSIS).

Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, anche il secondo motivo di appello principale va complessivamente respinto in quanto infondato.

  1. Con il terzo motivo di appello principale, il sig. OMISSIS deduce che il T.A.R. Toscana avrebbe errato ad imporre all’Università di rideterminarsi con una nuova commissione in diversa composizione, atteso che il vizio degli atti impugnati non afferisce alla composizione della commissione (si obietta, infatti, che il motivo originariamente formulato in primo grado sul conflitto di interessi di alcuni componenti della commissione è stato respinto dal primo giudice).

Anche questo motivo va respinto.

La giurisprudenza amministrativa ha differentemente risolto la questione della sussistenza dell’obbligo di nominare, per la fase di riedizione del potere, una nuova commissione giudicatrice.

In particolare, secondo un primo indirizzo esegetico, il diritto positivo non contemplerebbe “salve disposizioni speciali, la regola per cui la rinnovazione dell’attività debba essere compiuta da altro collegio, salvo che il vizio non riguardi proprio la composizione della Commissione. Non è dunque evincibile nell’ordinamento un principio generale per cui, a seguito dell’annullamento giurisdizionale di atti si debba procedere, per ciò solo, al mutamento del titolare dell’organo che li abbia adottati al fine della loro rinnovazione” (Consiglio di Stato, sez. V, 4 novembre 2019, n. 7495).

Secondo un indirizzo parzialmente divergente e maggiormente condivisibile, in sede di riedizione del potere, dovrebbe essere riservato un margine di discrezionalità in capo all’Amministrazione procedente, con la precisazione, tuttavia, che “non ogni errore procedimentale comporta la necessità di rinnovare la commissione, in quanto tale scelta costituisce, piuttosto, una sorta di «extrema ratio», alla quale ricorrere solo in caso di dimostrata necessità, anche in termini di rispetto del principio di non aggravamento del procedimento” (Consiglio di Stato, sez. VI, 5 aprile 2019, n. 2238).

In base a quest’ultimo indirizzo a cui si presta adesione, anche al di fuori delle ipotesi in cui il vizio riscontrato in sede giurisdizionale non afferisca alla composizione della commissione procedente, la rimozione della commissione è comunque giustificata quando il suo operato abbia ingenerato dubbi sulla sua capacità di operare con l’indispensabile trasparenza (Consiglio di Stato, sez. VI, 6 aprile 2022, n. 2252).

Nel solco di tali ultime coordinate ermeneutiche è stato quindi affermato il principio secondo cui la rinnovazione delle operazioni selettive, in ottemperanza di una sentenza di annullamento per vizi diversi dalla illegittima composizione dell’organo valutativo, deve essere di regola compiuta dalla stessa commissione (alla stregua dei principi di conservazione dei valori giuridici e di non aggravamento del procedimento), salvo che ricorra almeno una delle due seguenti ipotesi (cfr. ancora Consiglio di Stato, sez. VI, 6 aprile 2022, n. 2252):

  1. a) da un lato, il giudice procedente abbia rilevato che l’operato amministrativo censurato sollevi dubbi sulla capacità della commissione già nominata di operare con l’indispensabile trasparenza e imparzialità;
  2. b) dall’altro lato, in assenza di prescrizioni impartite dall’organo giurisdizionale, l’Amministrazione, valutate le circostanze del caso concreto e le statuizioni giudiziali di annullamento degli atti valutativi in concreto compiuti, ritenga necessario provvedere alla sostituzione dei commissari con conseguente nomina di una commissione in diversa composizione.

Nel caso di specie, sembra ricorrere proprio l’ipotesi sub lettera a) che precede, atteso che il giudice di prime cure – all’atto di prescrivere la diversa composizione della commissione in fase di riedizione del potere valutativo – ha sollevato anche dubbi sulla capacità della commissione già nominata di operare con l’indispensabile trasparenza e imparzialità; ed infatti, nel paragrafo n. 5 della sentenza il primo giudice richiama – proprio a giustificazione della scelta di imporre una diversa composizione della commissione – la “sostanziale (e già avvenuta) reiterazione dei medesimi giudizi, posti in essere dalla Commissione in precedenza nominata e a seguito della nota della Rettrice del 31 ottobre 2023”.

In estrema sintesi, il giudice di prime cure ha chiaramente affermato che la diversa composizione della commissione è giustificata dal fatto che la precedente commissione si è già pronunciata per ben due volte (id est sia prima che dopo l’invito rivoltole dalla rettrice dell’Università) in entrambi i casi spendendo una motivazione intrinsecamente contraddittoria.

Ciò appare obiettivamente sufficiente a sollevare dubbi sulla piena imparzialità e indipendenza della commissione esaminatrice e, quindi, a giustificare la diversa composizione della commissione che si dovrà ri-pronunciare sulla valutazione dei candidati.

Tanto basta, pertanto, a respingere anche il terzo motivo di appello principale.

  1. In conclusione, pertanto, l’appello principale va respinto in quanto infondato.

(II) SULL’APPELLO INCIDENTALE

  1. L’appello incidentale dell’Università è irricevibile.

Va richiamato, in proposito, il consolidato insegnamento impartito dalle Sezioni Unite di Cassazione in materia di impugnazione incidentale tardiva ex art. 334 c.p.c., i cui dettami governano anche il processo amministrativo in forza dell’art. 96, co. 2, c.p.a. (cfr. Sez. Un. Cass. n. 5290 del 28 febbraio 2025 e, nello stesso senso, Sez. Un. Cass. n. 8486/2024 e n. 29448/2024): “È utile rimarcare, poi, che come ricordato dalla recente Cass., SU, n. 8486 del 2024… con riguardo al tema dei limiti oggettivi dell’impugnazione incidentale tardiva, la giurisprudenza di questa Corte, – dopo un lungo periodo in cui aveva imposto rigorosi confini oggettivi alla possibilità di esperire detta impugnazione, ritenendola ammissibile solo in quanto rimanesse nell’ambito del capo della sentenza investita dall’impugnazione principale o riguardasse un capo connesso con quest’ultimo o da questo dipendente – a partire dagli anni ottanta del secolo scorso, avviò un percorso di ripensamento, consacrato dalla pronuncia resa da Cass., SU, n. 4640 del 1989, con la quale venne enunciato il seguente principio di diritto: “L’art. 334 cod. proc. civ., che consente alla parte, contro cui è stata proposta impugnazione (o chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331 cod. proc. civ.), di esperire impugnazione incidentale tardiva, senza subire gli effetti dello spirare del termine ordinario o della propria acquiescenza, è rivolto a rendere possibile l’accettazione della sentenza, in situazione di reciproca soccombenza, solo quando anche l’avversario tenga analogo comportamento, e, pertanto, in difetto di limitazioni oggettive, trova applicazione con riguardo a qualsiasi capo della sentenza medesima, ancorché autonomo rispetto a quello investito dall’impugnazione principale”. 2.2.1. Con questa pronuncia si ritenne che: a) la ratio dell’art. 334 cod. proc. civ. è una finalità “transattivo-ritorsiva”: la norma, infatti, ha lo scopo di indurre la parte parzialmente vittoriosa a rinunciare all’impugnazione, per non correre il rischio che l’appellato, attraverso l’impugnazione tardiva, possa rimettere in discussione anche le parti della sentenza favorevoli all’appellante principale; b) se questa è la ratio della norma, essa sarebbe frustrata se si impedisse all’appellato di impugnare tardivamente anche capi di sentenza diversi da quelli impugnati in via principale, perché l’esigenza di favorire la definitiva composizione della lite, dissuadendo le parti dall’impugnazione, sussiste anche in questa ipotesi; c) pertanto, l’interesse a proporre l’impugnazione tardiva non coincide con quello che sorge dalla mera soccombenza, ma è un interesse diverso e sorge dall’impugnazione altrui, “che tende a modificare l’assetto di interessi che l’impugnato, in mancanza dell’altrui impugnazione principale, avrebbe accettato””.

In sintesi, quindi, ciò che giustifica la proposizione dell’appello incidentale tardivo è il fatto che l’appellante incidentale sia risultato almeno “parzialmente vittorioso” nel giudizio di primo grado, in quanto la finalità del rimedio è “transattivo-ritorsiva”, sicché l’appellante incidentale tardivo deve sempre ritrarre una qualche utilità parziale dalla sentenza appellata.

Soltanto tale elemento di parziale vittoriosità può giustificare, infatti, la scelta processuale di lasciar spirare il termine di appello e di proporre l’impugnazione incidentale tardiva dopo che l’appellante principale ha inteso mettere in discussione (con l’appello principale) l’assetto di interessi rivelatosi favorevole per l’appellante incidentale.

Orbene, tale elemento di parziale vittoriosità è completamente assente nel caso di specie, atteso che l’Università è risultata (al pari del sig. OMISSIS) integralmente soccombente all’esito del giudizio di primo grado.

Ne discende che la posizione processuale dell’Università è in tutto e per tutto omogenea rispetto a quella dell’appellante principale, con la conseguenza che il suo appello incidentale avrebbe dovuto essere notificato entro (e non oltre) il termine perentorio di 60 giorni dalla data di notifica della sentenza appellata (cfr. art. 96, co. 3, c.p.a.).

Tale termine non è stato rispettato dall’Università, ciò che rende irricevibile l’appello incidentale di quest’ultima.

(III) SUL MOTIVO DI DOGLIANZA RIPROPOSTO DALL’APPELLATO EX ART. 101, COMMA 2, C.P.A.

  1. Il sig. OMISSIS ripropone la censura (già formulata in primo grado ed assorbita dal primo giudice) secondo cui la commissione di concorso non avrebbe mai potuto valutare la tesi di dottorato del sig. OMISSIS.

Il motivo è improcedibile, atteso che lo stesso – in quanto formulato dalla parte appellata soltanto con la memoria di costituzione in appello (e non con un autonomo atto di appello) – avrebbe potuto delibarsi soltanto in caso di accoglimento dell’appello principale. Sennonché, posto che l’appello principale è stato respinto, il motivo in esame è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

  1. In conclusione, quindi:
  2. a) l’appello principale va respinto in quanto infondato, con la conseguenza che la sentenza appellata va confermata nei sensi e termini sopra indicati;
  3. b) l’appello incidentale va dichiarato irricevibile;
  4. c) il motivo di doglianza riproposto dal sig. OMISSIS ex 101, co. 2, c.p.a., va dichiarato improcedibile.
  5. Per quel che concerne le spese del giudizio di appello, il Collegio ravvisa giustificati motivi per disporre la compensazione delle spese tra l’appellante principale (sig. OMISSIS) e l’appellato (sig. OMISSIS).

Per quel che concerne, invece, i rapporti tra l’appellante incidentale (Università) e l’appellato (sig. OMISSIS) le spese del giudizio di appello seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, così dispone:

  1. a) respinge l’appello principale;
  2. b) dichiara irricevibile l’appello incidentale.

Condanna l’appellante incidentale alla refusione delle spese del giudizio di appello in favore del sig. OMISSIS e le liquida in misura complessivamente pari ad € 4.000,00 (quattromila/00) oltre oneri accessori come per legge (se dovuti).

Spese invece compensate tra l’appellante principale e il sig. OMISSIS.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere, Estensore

Pubblicato il 20 agosto 2025