TAR Lazio, Roma, sez. III, 15 maggio 2026, n. 9098

L’esegesi dei criteri per l'ASN deve rifuggire da formalismi, valorizzando il giudizio di valore funzionale all’interesse pubblico.

Data Documento: 2026-05-15
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

L’esegesi dei criteri guida per l’ASN, che sono contenuti nelle disposizioni normative, deve rifuggire da ogni formalismo, dovendosi avere riguardo all’effettivo assetto di interessi che il procedimento di abilitazione conduce ad affermare, secondo un criterio funzionale che consenta di verificare se – al di là delle formule espressive utilizzate nella motivazione – il giudizio di idoneità sia stato correttamente condotto o meno.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 84 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale in atti;

contro

Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

per l’annullamento

– del giudizio di non idoneità al conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a Professore di prima fascia per il settore concorsuale 09/H1, pubblicato sul sito istituzionale del ministero e conosciuto dal candidato in data 19 novembre 2024, nonché della relazione riassuntiva e dei precedenti verbali tutti ivi richiamati e non;

– del giudizio collegiale e dei giudizi individuali di non abilitazione;

– del verbale n. 1 del 1° febbraio 2024 della commissione nella parte in cui fissa e determina le modalità ed i criteri di valutazione;

– dei verbali, anche non conosciuti, di valutazione della domanda del ricorrente;

– del bando di concorso D.R. 1796 del 27 ottobre 2023 e relativi allegati, nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente;

– del D.R. 589 del 8.08.2018 ed allegati nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente;

– del D.M. 120 del 7 giugno 2016 ed allegati nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente;

– del D.M. 249 del 4 ottobre 2000 ed allegati nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente;

– del D.M. 855 del 30 ottobre 2015 ed allegati nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente;

– del D.M. 639 del 2 maggio 2024 ed allegati nella parte in cui anche interpretata lede parte ricorrente;

– di ogni atto prodromico, consequenziale, anche non conosciuto, a quelli sopra impugnati e nella parte in cui, anche interpretata, lede la posizione di parte ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2026 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il presente gravame, il ricorrente impugna l’esito negativo da costui riportato nella procedura di abilitazione scientifica nazionale di I^ fascia per il settore concorsuale “09H1 – Sistemi di elaborazione delle informazioni”, prevista all’art. 16 della l. n. 240 del 30 dicembre 2010 (recante “Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e di reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”) e disciplinata – oltre che dal bando di selezione, costituito dal decreto direttoriale del Ministero dell’Università e della Ricerca (di seguito anche semplicemente MUR) n. 1796/2023 – dal relativo regolamento di attuazione, da ultimo approvato con d.P.R. n. 95 del 4 aprile 2016, nonché dal “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati”, di cui al decreto del MUR n. 120 del 7 giugno 2016.

Il ricorrente chiede, in particolare, l’annullamento del relativo giudizio – con cui la Commissione ha ritenuto all’unanimità che egli “NON possieda la piena maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di I fascia”, in ragione, sostanzialmente, dell’aver il candidato “presenta(to) complessivamente pubblicazioni tali da NON dimostrare la piena maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di I fascia” – sostenendone l’illegittimità per violazione di legge ed eccesso di potere sotto vari profili, con rilevata contraddittorietà e difetto di motivazione del giudizio finale di non idoneità, contestando, in particolare, la valutazione, sottesa al gravato giudizio di solo parziale attinenza delle pubblicazioni scientifiche presentate dal ricorrente al settore concorsuale sia in ogni caso errato in quanto “perfettamente attinenti allo stesso”.

Il Ministero intimato si costituiva in giudizio, svolgendo ampie controdeduzioni in rapporto alle censure formulate in ricorso.

Parte ricorrente con successiva memoria insisteva per l’accoglimento delle censure proposte.

All’udienza pubblica del 15 aprile 2026, la causa veniva trattata e, dunque, trattenuta in decisione.

L’impugnativa impone, innanzi tutto, alcune annotazioni preliminari circa i limiti di sindacabilità degli atti che siano, come quelli in esame, espressione di discrezionalità tecnica nella peculiare forma di giudizi di valore implicanti competenze specialistiche di alto profilo.

In rapporto a tali giudizi – resi, peraltro, nell’ambito di procedure di esame a carattere abilitativo e non concorrenziale – non può, infatti, non sottolinearsi l’estrema difficoltà di un sindacato giurisdizionale non debordante nel merito (di per sé insindacabile) delle scelte compiute dall’amministrazione, sussistendo, di norma, per siffatte valutazioni margini di discrezionalità particolarmente ampi, rimessi sia alla sensibilità che all’esperienza nonché all’alta specializzazione dei docenti chiamati a far parte della commissione esaminatrice.

Non possono, tuttavia, essere trascurate ulteriori circostanze, attinenti sia allo sviluppo dei principi affermati dalla giurisprudenza in tema di giudizio di legittimità su atti che siano espressione di discrezionalità tecnica, sia alla peculiare disciplina in materia di abilitazione scientifica nazionale, istituita per attestare la qualificazione dei professori universitari di prima e di seconda fascia ai quali potranno essere successivamente affidati – con la procedura di cui all’art. 18 della citata l. n. 240/2010 – incarichi di docenza.

Sotto il primo profilo, infatti, la cognizione del giudice amministrativo ha subito nel corso degli anni una significativa evoluzione, fino a ritenere censurabile qualunque valutazione che si ponga al di fuori dell’ambito di esattezza o attendibilità ogni qual volta non appaiano rispettati i parametri tecnici di univoca lettura ovvero gli orientamenti già oggetto di giurisprudenza consolidata o di dottrina dominante in materia (in termini, questa Sezione n. 9086/2016 nonché Consiglio di Stato, sezione IV, n. 6201/2003, n. 2138/2012, n. 3357/2014 e n. 2888/2015).

L’indagine deve, comunque, limitarsi all’attendibilità delle valutazioni effettuate, con possibile eccesso di potere giurisdizionale qualora l’indagine del giudice si estendesse all’opportunità o alla convenienza dell’atto o, ancora, al merito di scelte tecniche opinabili, con oggettiva sostituzione della volontà dell’organo giudicante a quella dell’amministrazione competente in materia (Sezioni Unite 5 agosto 1994, n. 7261).

Ciò premesso, per quanto riguarda la richiamata disciplina vigente in tema di abilitazione scientifica nazionale, il legislatore ha introdotto parametri oggettivi, ulteriormente puntualizzati in via regolamentare, in grado di consentire un percorso di verifica giudiziale più stringente in ordine al discostamento o meno da tali parametri e, in caso di positivo riscontro degli stessi, circa l’esigenza di una motivazione particolarmente accurata per negare il titolo abilitante a soggetti che per titoli professionali e produzione pubblicistica risultino, in effetti, già inseriti nel settore scientifico di riferimento ad un livello, sotto diversi profili, adeguato.

Il citato regolamento di cui al d.m. n. 120/2016 stabilisce, in particolare, all’art. 6 che “1. La Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni:

  1. a) ottengono una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica) e sono in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5;
  2. b) presentano, ai sensi dell’articolo 7, pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità «elevata» secondo la definizione di cui all’allegato B” al medesimo regolamento (“Si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale”)altresì chiarendo che l’elevata qualità dei lavori è determinata dalla Commissione in ragione dei seguenti criteri di valutazione fissati al precedente art. 4, quali “a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.

Il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale richiede, dunque, il possesso cumulativo di tutti tali requisiti previsti, potendo essere rilasciata – sulla base di cinque giudizi individuali (tre almeno dei quali positivi) e di un giudizio finale a carattere collegiale – solo ai candidati che, oltre a possedere almeno tre titoli di cui sopra, ottengano una valutazione positiva sull’impatto della propria produzione scientifica e delle proprie pubblicazioni in ragione dei criteri dettagliatamente specificati nelle su richiamate previsioni regolamentari (in tal senso, ex multis, questo T.A.R., sez. IV, 18/01/2022, n. 552).

Come ogni fattispecie normativa rivolta a conformare l’espressione di giudizi da parte di organi amministrativi ai fini di procedure di tipo idoneativo, anche il procedimento di abilitazione scientifica nazionale di cui al d.m. n. 120/2016 si fonda sulla formazione di giudizi di valore che integrano la realizzazione dell’interesse pubblico all’accertamento, in capo al candidato, di quelle determinate qualità soggettive presupposte al titolo da conseguire.

Quindi, pur non venendo in rilievo apprezzamenti di vera e propria opportunità (nel senso del c.d. “merito amministrativo”), l’accertamento delle qualità soggettive di un candidato non può prescindere da un giudizio prognostico circa l’attitudine dell’esaminato a svolgere determinate funzioni, o meglio la sussistenza nel candidato di caratteristiche (di formazione, di attitudine e di curriculum) che corrispondono a quel modello ottimale di docente che non è descritto nella norma (che dunque presenta, sotto questo profilo, una nozione “aperta”), la quale per definirlo rimanda all’esperienza della comunità scientifica, sulla base della conoscenza specialistica che possiede, perciò vincolando l’espressione del giudizio di quest’ultima, nel caso in concreto, a determinati valori e schemi di analisi che devono poi sorreggere l’esito della valutazione.

Per questa ragione, il giudizio circa i presupposti dell’abilitazione scientifica deve venire desunto da presupposti obiettivi (caratterizzati, nel caso di specie, dall’esame del valore scientifico delle relative pubblicazioni) che conducono a qualificarlo in termini di “valore”.

Quest’ultimo può essere censurato o per vizi formali di procedimento, che cioè inducano a ritenere che il processo valutativo non si sia compiuto in maniera da consentire un apprezzamento trasparente (per premesse e conclusioni), anche ai fini della necessaria dimostrazione di imparzialità dell’organo, o per vizi di contenuti, laddove si denunci una contraddittorietà intrinseca tra premesse (oggetto di valutazione) ed esito (giudizio vero e proprio).

Si tratta di tipologie di censure che sono ricondotte dalla pacifica giurisprudenza ai limiti di un riscontro estrinseco di non manifesta erroneità, irragionevolezza o illogicità (tanto che la domanda di annullamento, in giudizio come quello odierno, mira alla ripetizione del procedimento, non all’ottenimento dell’abilitazione quale effetto della sentenza).

In questo senso, l’esegesi dei criteri guida che sono contenuti nelle disposizioni indicate deve rifuggire da ogni formalismo, dovendosi avere riguardo all’effettivo assetto di interessi che il procedimento di abilitazione conduce ad affermare, secondo un criterio funzionale che consenta di verificare se – al di là delle formule espressive utilizzate nella motivazione – il giudizio di idoneità sia stato correttamente condotto o meno.

Orbene, nel caso di specie, (pur a fronte del possesso di almeno tre dei titoli tra quelli individuati e definiti dalla Commissione nella prima riunione ai sensi dall’art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 95/2016) l’abilitazione scientifica nazionale di I^ fascia per il settore concorsuale “09H1 – Sistemi di elaborazione delle informazioni” è stata negata all’unanimità dalla Commissione in ragione della mancata qualità elevata delle pubblicazioni scientifiche, ritenute “tali da NON dimostrare la piena maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di I Fascia”, come emergerebbe dai risultati poco significativi, in termini di qualità e originalità, della ricerca rispetto alle tematiche specifiche del settore concorsuale di interesse.

Ciò premesso, il ricorso è infondato, non ravvisando il Collegio nelle prospettazioni di parte ricorrente circostanze convincenti a contrastare l’attendibilità del gravato giudizio, invero esente dai vizi denunciati per avere la Commissione, con adeguata (ancorché sintetica) motivazione, spiegato le ragioni per le quali non è stata attribuita l’abilitazione.

Diversamente da quanto prospettato nel ricorso, i giudizi individuali ed il giudizio collegiale appaiono, innanzi tutto, sufficientemente ampi, accurati e completi, non presentando affatto quei caratteri di ripetitività, persino lessicale, che la giurisprudenza ha individuato come indice di difetto di motivazione nella procedura in esame.

I giudizi espressi dai singoli componenti risultano, infatti, tutti ragionevolmente autonomi, coerenti e, nelle conclusioni, convergenti secondo i termini analiticamente espressi nel giudizio collegiale di “NON … piena maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di I fascia”.

Relativamente, al contestato giudizio di qualità “non elevata” delle pubblicazioni presentate, la valutazione di tale requisito risulta sorretta, tanto nel giudizio collegiale quanto nei singoli giudizi individuali, da un’attenta disamina di tutti i parametri al riguardo stabiliti, nell’art. 4 nonché nell’allegato B al d.m. n. 120/2016, ai fini della formulazione di tale giudizio.

In particolare, infatti, le pubblicazioni presentate dal candidato sono state considerate non idonee a sorreggere un giudizio di piena maturità, in quanto – pur a fronte di una loro “collocazione editoriale … OTTIMA” e di una ritenuta “ADEGUAT(A) continuità … sotto il profilo temporale” – caratterizzate da una qualità, in termini di originalità, rigore metodologico e carattere innovativo all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, giudicata come “NON ADEGUATA”, al pari della coerenza con le tematiche del settore concorsuale di interesse o con le tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti, nonché, infine, da una rilevanza delle pubblicazioni all’interno del medesimo settore concorsuale considerata “INSUFFICIENTE”.

Ebbene, il Collegio è dell’avviso che tale valutazione della qualità non elevata della produzione scientifica risulti attendibile e non erronea in fatto, ritenendo che il riconoscimento dell’abilitazione possa essere ragionevolmente negato a fronte di pubblicazioni la cui qualità e coerenza sia ritenuta non adeguata anche in ragione della loro “limitata” attinenza al settore concorsuale di interesse, trattandosi, a ben vedere, di una considerazione (logicamente) condivisibile, dal momento che la figura di Professore Universitario di prima fascia implica, evidentemente, una padronanza della materia scientifica che sia specifica, approfondita e tendenzialmente completa.

Sotto questo aspetto, la Commissione, pur evidenziando la sussistenza di elementi positivi, ha pertanto adeguatamente espresso le ragioni per le quali la produzione scientifica è stata valutata, nel complesso, negativamente.

A ciò si aggiunga come – pur accedendo ad un orientamento favorevole ad ampliare i margini valutativi rimessi all’organo giudicante e i relativi poteri di vaglio in sede giudiziale – rientrando tale valutazione della qualità “elevata” della produzione scientifica nella discrezionalità tecnica della Commissione, le relative contestazioni comunque sfuggano, come accennato, al sindacato giurisdizionale e non siano, dunque, sindacabili nel merito ove, come nel caso di specie, il giudizio risulti attendibile e non erroneo in fatto.

Infatti, anche volendo aderire a quell’orientamento giurisprudenziale che ritiene superata l’equazione che assimilava la discrezionalità tecnica al merito insindacabile (con la conseguenza che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della amministrazione può ora svolgersi non in base al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro coerenza e correttezza, quanto a criterio tecnico ed a procedimento applicativo), non può giungersi ad ammettere che l’autorità giudiziaria, sotto l’asserita egida del vaglio sull’esercizio della discrezionalità tecnica, possa spingersi sino a sostituire le proprie valutazioni di merito rispetto a quelle espresse dagli organi amministrativi a ciò deputati, finendosi, altrimenti, per demandare al giudice la stessa valutazione dei candidati e dovendo, perciò, quest’ultimo arrestare il proprio sindacato, ancorché intrinseco, ai soli relativi profili motivazionali.

Anche in considerazione del maggior rilievo che la dimensione internazionale acquista nella I^ fascia di docenza, appare, pertanto, non irragionevole il giudizio di non idoneità conseguentemente espresso dalla Commissione, non avendo, peraltro, il ricorrente dimostrato di aver raggiunto una posizione riconosciuta a livello internazionale e la piena maturità scientifica per l’abilitazione a detta I^ fascia.

In conclusione, il ricorso deve, dunque, essere disatteso, ritenendo il Collegio che il giudizio impugnato sia immune dai vizi denunciati per avere la Commissione, nell’ambito della propria valutazione tecnica, adeguatamente esplicitato le ragioni del diniego.

Le spese di giudizio seguono, come di regola, la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna il ricorrente alla rifusione, in favore del Ministero, delle spese di lite, che liquida in complessivi euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2026 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere, Estensore

OMISSIS, Referendario

Pubblicato il 15/05/2026