Nel procedimento di abilitazione scientifica nazionale il requisito della continuità temporale della produzione scientifica non può essere dichiarato insussistente in rapporto al mero numero delle pubblicazioni, ma si rende necessario un vero e proprio giudizio critico che, da tale presupposto, faccia discendere una trasparente valutazione di merito e di valore, in ordine alla maturità scientifica del candidato che non può prescindere anche dall’apprezzamento circa la qualità delle opere.
TAR Lazio, Sez. IV-quater, 6 giugno 2025, n. 11111
Il requisito della continuità temporale della produzione scientifica non può essere dichiarato insussistente in rapporto al mero numero delle pubblicazioni,
N. 11111/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01109/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1109 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio OMISSIS in Giustizia, Pec;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Commissione per Abilitazione Scientifica Naz. Sett. Concorsuale “06/F2 Malattie Apparato Visivo” nominata con D.D. 1643/2021, non costituita in giudizio;
nei confronti
OMISSIS, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– del giudizio collegiale della Commissione per l”Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale 06/F2 – malattie apparato visivo tornata 2021 I fascia – e, ove necessario, dei giudizi individuali espressi dai Commissari, pubblicati in data 27 novembre 2023, in relazione alla presunta non idoneità del Prof. Dott. OMISSIS a rivestire il ruolo di Professore Ordinario – I fascia.;
– del non conosciuto provvedimento ministeriale di approvazione degli atti della procedura;
– ove occorrer possa di tutti i verbali della Commissione giudicatrice, anche non conosciuti, nella misura in cui abbiano comportato la valutazione di non idoneità della ricorrente
– nonché di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente o, comunque, collegato, con riserva di motivi aggiunti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti propri presentati da OMISSIS il 29\1\2025:
– del giudizio collegiale della Commissione per l”Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale 06/F2 – malattie apparato visivo tornata 2021 I fascia – e, ove necessario, dei giudizi individuali espressi dai Commissari, pubblicati in data 27 novembre 2023, in relazione alla presunta non idoneità del Prof. Dott. OMISSIS a rivestire il ruolo di Professore Ordinario – I fascia. ;
– del non conosciuto provvedimento Ministeriale di approvazione degli atti della procedura;
– ove occorrer possa di tutti i verbali della Commissione giudicatrice, anche non conosciuti, nella misura in cui contribuiscono alla valutazione di non idoneità del ricorrente;
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 maggio 2025 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Nell’odierno giudizio, il ricorrente, professore universitario di seconda fascia nel settore disciplinare “MED/30 malattie dell’apparato visivo” espone di aver preso parte alla Procedura per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale (ASN) alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia”, per quanto qui di rilievo, anche con riferimento al settore 06/F2 “Malattie dell’apparato visivo, indetta mediante decreto direttoriale n. 553/2021, successivamente integrato dal decreto 589/2021, del Segretario Generale della Direzione generale per le istituzioni della formazione superiore del MIUR con riferimento alla tornata 2021/2023, quarto quadrimestre.
All’esito del procedimento, il giudizio collegiale veniva espresso in senso negativo per le seguenti ragioni: «il candidato presenta gli indicatori superiori ai valori soglia come richiesto dal DM n. 120 del 7 giugno 2016 e risulta in possesso di 2 dei 6 titoli scelti dalla commissione. I criteri b e d, ex art. 7 DM. 120/2016, sono soddisfatti dall’essere 13 lavori pubblicati su riviste in Ql e dall’aver il candidato firmato come primo nome 8 delle 16 pubblicazioni presentate a valutazione La produzione scientifica è discontinua nell’arco temporale, con 9 pubblicazioni dal 2007 al 2012 e ben 48 prodotti dal 2013 al 2022, (criterio e non soddisfatto (ibid.)) Gli argomenti trattati sono coerenti col settore scientifico di riferimento MED30, soddisfacendo il criterio a (ibid.), e riguardano la diagnostica, la genetica e i trattamenti medico-chirurgici di problematiche retiniche. Pertanto, pur essendo monotematica, la produzione scientifica è vivace ed eterogenea, soddisfacendo il criterio f (ibid.), nonché caratterizzata da rigore metodologico tale da soddisfare anche il criterio c (ibid.). Purtroppo, il risultare non in possesso di almeno tre dei titoli richiesti dalla Commissione rende impossibile il conseguimento della abilitazione alla docenza di prima fascia del SSD MED30».
In occasione del sesto quadrimestre del predetto bando D.D. 553/2021, l’attuale ricorrente espone di aver nuovamente partecipato alla procedura di A.S.N., con esito, tuttavia, ancora una volta, negativo, come risulta dalla valutazione collegiale e dai giudizi individuali espressi dai commissari.
Con il ricorso introduttivo dell’odierno giudizio impugna pertanto i relativi atti, che chiede di annullare ai fini di una nuova valutazione, per le seguenti ragioni.
A) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 4, 6, 7 E ALL. B. D.M. 120/2016, ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DELLA FALSITÀ DEL PRESUPPOSTO, DELL’ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, DEL DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DELL’ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE, DELLA CONTRADDITTORIETÀ TRA ATTI.
Dopo aver brevemente delineato il quadro normativo di riferimento, evidenzia che, ai fini dell’abilitazione, è necessaria la concomitante sussistenza dei due requisiti tratteggiati dall’art. 7 del D.M., ossia da una parte (a) una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica unitamente al possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione e, dall’altra (b) il giudizio di qualità elevata in merito alle pubblicazioni (nel numero massimo di 16) presentate ai fini della valutazione. Ciò che del resto è puntualmente richiamato anche nel D.D. 553/2021 di indizione della procedura [art. 4, lett. b) e All.2].
Evidenzia il ricorrente che, nell’annualità 2023, oggetto del presente ricorso, aveva partecipato all’A.S.N. forte (i) di tutti gli indicatori superiori ai valori soglia, (ii) di sei titoli su sei scelti dalla commissione (sebbene gliene siano stati riconosciuti solo cinque, come meglio evidenziato oltre) e (iii) di 13 pubblicazioni su 16 soggette a valutazione in riviste “Q1”, ossia tra le riviste più prestigiose, con pubblicazioni costanti nel tempo (almeno una all’anno tra il 2014 e il 2022), con un suo apprezzabile contributo e su tematiche di rilevanza per il settore scientifico disciplinare.
Tuttavia, nel giudizio collegiale in questa sede impugnato si legge che «il candidato presenta tutti gli indicatori superiori ai valori soglia come richiesto dal DM n. 120 del 7 giugno 2016 e 5 dei titoli scelti dalla commissione. Le pubblicazioni scientifiche presentate soddisfano i criteri a, b, c e il criterio d ex art. 4 DM 120/2016 soddisfatto), Il candidato ha firmato come primo autore 7 delle 16 pubblicazioni presentate a valutazione (criterio b ibid. soddisfatto). L’approccio scientifico si mostra originale/innovativo e metodologicamente rigoroso (criterio c soddisfatto, ibid.). La produzione scientifica messa a valutazione, fortemente monotematica e incentrata su problematiche concernenti la retina, mostra una evidente discontinuità nell’arco temporale, con peraltro solo uno dei ben 12 lavori pubblicati nel biennio 2022-23, firmato come primo autore dal candidato (criterio e ibid. non soddisfatto). Tale discontinuità, già segnalata in precedente valutazione, denota una eccessiva frettolosità nelle dinamiche della produzione scientifica. Pertanto, si ritiene che il candidato non abbia raggiunto la piena maturità scientifica necessaria al conferimento dell’abilitazione alle funzioni di professore di I fascia per il SSD MED/30».
Secondo il ricorrente, la piana lettura del provvedimento impugnato denota come nessun dubbio sia sorto, in capo alla commissione, in merito alla sussistenza del primo (duplice) requisito, ossia al positivo impatto oggettivo della produzione scientifica unitamente al possesso di almeno tre dei titoli scelti dalla commissione.
L’elemento che ha invece condotto (erroneamente) all’esito negativo è da ricercarsi nel giudizio sulle pubblicazioni prodotte ex art. 7 D.M. 120/2016, ritenute dai commissari e dalla commissione complessivamente di qualità non elevata, con particolare riferimento all’elemento continuità della produzione scientifica- di cui all’art. 4, comma 1, lett. e) del D.M. 120/2016.
Tale conclusione sarebbe gravemente illegittima, contraria ai criteri normativamente previsti, illogica, contraddittoria, arbitraria, in contrasto con le risultanze istruttorie, ingiusta anche per disparità di trattamento, con motivazione carente in quanto ai sensi del combinato disposto tra gli artt. 4, 6, 7 e l’all. B del D.M. 120/2016, le pubblicazioni di cui la Commissione doveva tenere conto ai fini della valutazione sono 16 (numero massimo), 14 delle quali pubblicate senza soluzione di continuità tra il 2014 e il 2022, di guisa che gli ultimi dieci anni sono ‘coperti’, e solo le due pubblicazioni più risalenti sono una del 2008 e una del 2010.
Sotto distinto ma connesso profilo, non potrebbe rientrare in questo tipo di valutazione la considerazione secondo cui “solo uno dei dodici lavori pubblicati nel biennio 2022-2023 è firmato come primo autore”: si tratterebbe, infatti, di una considerazione che esula dalle 16 pubblicazioni ‘elette’ su cui dovrebbe invece vertere, e sposterebbe illegittimamente il focus sul lungo elenco di pubblicazioni presentate a fini bibliometrici (ai sensi dell’art. 4 del decreto di indizione della procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale, “gli elenchi di cui alle lettere b) e c) (i.e. l’elenco delle pubblicazioni soggette a valutazione e l’elenco delle pubblicazioni rilevanti a fini bibliometrici) hanno finalità distinte”).
Deduce ancora che di siffatte 16 pubblicazioni, 13 sono pubblicazioni in riviste c.d. “Q1”, ossia del massimo prestigio scientifico nei ranking internazionali, e in tutte e sedici il ricorrente è senior author (5/16), second author (4/16) o first author (7/16).
In ogni caso, anche prendendo in esame le pubblicazioni complessive, si evincerebbe, negli ultimi dieci anni, una continua e florida produzione, con oltre cinquanta articoli pubblicati, e un minimo di articoli di due per anno, con una media pertanto di oltre un articolo a trimestre; non potrebbe attribuirsi, in questo quadro (fermo restando che la valutazione non dovrebbe neanche compiersi su questo piano) alcun rilievo alla differente frequenza di pubblicazioni che connota la fase precedente al 2014, atteso che si tratta di un periodo giovanile, di formazione, caratterizzato anche da esperienze all’estero del ricorrente.
Sarebbe illegittimo anche il richiamo alla “precedente valutazione” nell’ambito della quale la critica relativa alla discontinuità della pubblicazione era già stata mossa- in quanto, anche in quel caso, la Commissione -la stessa che ha adottato i giudizi qui contestati- aveva fatto riferimento all’elenco generale delle pubblicazioni presentate a fini bibliometrici (i.e., requisito di cui all’art. 6, lett. a D.M. 120/2016) anziché alle 16 pubblicazioni presentate ai fini della valutazione delle pubblicazioni scientifiche; in ogni caso, quel giudizio si era concluso negativamente solo per il non essere stato il richiedente “in possesso di almeno tre dei titoli richiesti dalla Commissione”.
La contraddittorietà sarebbe rinvenibile anche nei giudizi individuali, dai quali si evincerebbe una negativa predisposizione di fondo nei confronti del candidato, atteso che, a parità di pubblicazioni selezionate e con un significativo miglioramento del curriculum, l’esito è stato parimenti negativo (si sofferma sui singoli giudizi individuali argomentando circa i relatori presupposti).
Ad esempio, il commissario Prof. OMISSIS, nella precedente valutazione (avente ad oggetto le stesse sedici pubblicazioni) aveva commentato più che positivamente le 16 pubblicazioni sottoposte al vaglio della Commissione ma aveva ritenuto il profilo del Dott. OMISSIS non maturo in ragione dell’insussistenza di almeno tre dei sei titoli scelti dalla commissione. Nel giudizio qui impugnato, invece, dovendo necessariamente riconoscere la sussistenza dei requisiti “oggettivi”, ha modificato il tenore della sua valutazione sulla collocazione editoriale delle pubblicazioni (definita “varia” a fronte di 13 lavori su 16 in riviste “Q1”) e ha aggiunto una considerazione sulla -invero solo presunta- non uniformità temporale della produzione scientifica (analoghi rilievi sono mossi in ordine agli altri commissari). Conclude affermando che risulterebbe dimostrata, ad un tempo, sia una negativa predisposizione di fondo, diffusa tra tutti i commissari, nei confronti del candidato, che si evince nella scelta collettiva di modulare differentemente dal passato i giudizi sulla produzione scientifica, sia l’orientamento, condiviso, volto a penalizzare il candidato mediate un illegittimo riferimento non tanto alle pubblicazioni sottoposte a valutazione (art. 4 e 7 D.M. 120/2016, art. 4 D.D. 553/2021) quanto piuttosto all’elenco complessivo delle sue pubblicazioni.
B) VIOLAZIONE DELL’ART. 3 DELLA COSTITUZIONE, VIOLAZIONE DELL’ART. 97 DELLA COSTITUZIONE, DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ DELL’ATTIVITÀ DELLA P.A. E DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A., ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DELL’INGIUSTIZIA MANIFESTA E DELLA DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.
Sussisterebbe disparità di trattamento tra il Prof. OMISSIS e i professori abilitati in occasione dell’ultimo quadrimestre della ‘tornata 2021’, alcuni dei quali, che sono nominativamente indicati come in atti, avrebbero ottenuto l’abilitazione pur se in possesso di una più marcata discontinuità temporale.
C) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE ART. 8, COMMA 6, D.P.R. 95/2016. ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DELLA CARENZA, DELLA GENERICITÀ E DELLA PERPLESSITÀ DELLA MOTIVAZIONE, NONCHÉ DELL’ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI,
Secondo il ricorrente, il giudizio collegiale ed i giudizi individuali in questa sede impugnati non esprimerebbero una seria ed approfondita disamina delle pubblicazioni presentate dal ricorrente, tenuto conto dell’obbligo di motivazione rafforzata che discenderebbe dal (i) superamento di tutte le soglie, (ii) dal riconosciuto possesso di cinque titoli sui sei individuati dalla commissione (invero il ricorrente ne possiede sei su sei, come già in precedenza evidenziato), (iii) dall’apprezzamento positivo, sotto il profilo qualitativo, delle pubblicazioni all’uopo selezionate. Non sarebbe dato comprendere in virtù di quali elementi, tra le sedici pubblicazioni prodotte, emergerebbe una discontinuità (almeno una all’anno dal 2014 al 2022), e in che modo detta discontinuità sarebbe tale da inficiare la “piena maturità scientifica del candidato”, ossia in che modo sarebbero inficiate le tematiche scientifiche trattate, il raggiungimento dei risultati di rilevante qualità e originalità e in ultima analisi in che modo sarebbe inficiata la posizione del Prof. OMISSIS (e il suo riconoscimento) nel panorama internazionale della ricerca. Anche l’accenno alla monotematicità del giudizio collegiale apparirebbe quasi casuale, senza alcun approfondimento, e senza alcuna connotazione negativa: ad uno sguardo più attento, infatti, dai giudizi individuali (3/5) si evince che le tematiche oggetto delle pubblicazioni sono coerenti col settore scientifico disciplinare, come del resto confermato anche dalla valutazione pregressa; in questo senso, il requisito della “elevata qualità” delle pubblicazioni scientifiche (artt. 4 e 7 del DM n. 120 del 2016) risulta, dunque, negato al ricorrente sulla base di una asserita mancanza di maturità scientifica insufficientemente motivata, avendo superato il candidato pienamente i parametri oggettivi previsti dalla disciplina.
Su tali basi, conclude per l’accoglimento del ricorso e l’annullamento degli atti impugnati.
Si è costituita l’Amministrazione intimata che resiste al ricorso e ne chiede il rigetto.
Con motivi aggiunti “estensivi”, parte ricorrente impugna i medesimi atti già oggetto del ricorso introduttivo, formulando nuove ragioni di censura, esponendo a tal fine quanto segue.
Nelle more della fissazione dell’udienza di merito, riferisce di aver partecipato al primo semestre del nuovo bando dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 2023/2025, indetto con decreto direttoriale 1796/2023, conseguendo anche in tal caso un giudizio negativo; quest’ultimo sarebbe viziato da autonomi profili di illegittimità (fatti valere in separato ricorso) che, ai fini di cui alla presente controversia, dimostrerebbero la fondatezza delle censure già dedotte con il ricorso introduttivo.
Invero, nonostante le lievi modifiche alla selezione delle sedici migliori pubblicazioni, nonostante il possesso di cinque dei sette titoli individuati dalla Commissione e nonostante il superamento dei valori soglia (criteri oggettivi superati), il giudizio della Commissione dell’Abilitazione Scientifica Nazionale era negativo per le seguenti ragioni : «il Candidato presenta 3 indicatori superiori ai valori soglia come richiesto dal DM n. 120 del 7 giugno 2016 e 5 dei titoli scelti dalla commissione. Le pubblicazioni scientifiche sono coerenti con il SC 06/F2 (criterio ex art. 4 DM 120/216). L’apporto individuale del candidato nelle 16 pubblicazioni presentate è preminente (criterio b ex art. 4 DM 120/2016). L’attività di ricerca del candidato è focalizzata prevalentemente sulla diagnostica delle patologie retiniche; l’approccio scientifico risulta solo parzialmente rigoroso dal punto di vista metodologico e con contenuti innovativi ed originali solo in alcune pubblicazioni, in cui, peraltro, il candidato non appare sempre con un ruolo preminente (criterio c ex art. 4 DM 120/216). La collocazione editoriale delle pubblicazioni scientifiche è discreta (criterio d ex art. 4 DM 120/216). La produzione scientifica dimostra una discreta continuità temporale (criterio e ex art. 4 DM 120/216), e nel suo complesso non risulta particolarmente originale ed innovativa, non portando ad un reale ampliamento della conoscenza nell’ambito delle patologie retiniche di interesse. Gli argomenti affrontati non risultano di ampio respiro scientifico in quanto non tengono conto della complessità dei differenti aspetti clinici interconnessi, ma sono prevalentemente orientati su singole tematiche di diagnostica retinica. I risultati delle ricerche condotte dal candidato risultano, pertanto, di limitato impatto nel panorama della ricerca internazionale dell’Oftalmologia (criterio f ex art. 4 DM 120/216). Dalla valutazione complessiva del profilo scientifico del Candidato, basata sull’analisi delle pubblicazioni e dei titoli presentati, si ritiene che egli non abbia raggiunto la piena maturità scientifica necessaria al conferimento dell’abilitazione alle funzioni di professore di I fascia» .
Su tali basi formula i seguenti motivi ulteriori di censura avverso il giudizio collegiale della Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale per il settore concorsuale 06/F2 – malattie apparato visivo tornata 2021 I fascia pubblicati in data 27 novembre 2023.
A) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 4, 6, 7 E ALL. B. D.M. 120/2016, ECCESSO DI POTERE NELLE FIGURE SINTOMATICHE DELLA FALSITÀ DEL PRESUPPOSTO, DELL’ERRONEA VALUTAZIONE DEI FATTI, DEL DIFETTO DI ISTRUTTORIA, DELL’ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DELLA MOTIVAZIONE, DELLA CONTRADDITTORIETÀ DELL’AZIONE DELLA P.A. RADICALE INATTENDIBILITÀ DELLA VALUTAZIONE.
Ancora una volta la Comunità scientifica ha ritenuto non idoneo il Prof. OMISSIS al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, ma per una ragione del tutto diversa rispetto alla precedente valutazione (mentre nel provvedimento impugnato nel presente giudizio era stata contestata al Prof. OMISSIS l’assenza di continuità nelle pubblicazioni, nell’ultimo giudizio il Prof. OMISSIS è stato ritenuto inidoneo per una presunta carenza di originalità –mai messa in dubbio nei precedenti giudizi-, ma, al contempo, è stata valutata positivamente la continuità delle sue pubblicazioni). Verrebbe così in evidenza, sebbene sotto differente angolo prospettico, la contraddittorietà dell’operato della Pubblica Amministrazione che, nel valutare e ri-valutare le domande di abilitazione scientifica –I fascia- del Prof. OMISSIS, le giudica sempre negativamente, ma sempre per motivi diversi: (i) la prima perché “purtroppo” carente di un titolo; (ii) la seconda -oggetto del presente giudizio-, perché, nonostante il possesso dei titoli e l’originalità delle pubblicazioni (etc.), asseritamente carente del requisito della “continuità” delle pubblicazioni; (iii) la terza perché, pur sussistendo ancora il possesso dei titoli, ed essendo emersa la continuità mancante nella valutazione precedente, sono misteriosamente venute meno originalità e innovatività della produzione. Con specifico riferimento al profilo della continuità, non sarebbe dato comprendere come il dato apprezzato dalla comunità scientifica, e del resto prontamente verificabile, stante il susseguirsi annuale delle pubblicazioni -a decorrere dal 2014- sia tra quelle sottoposte al vaglio della commissione nel primo quadrimestre dell’ASN 2023-2025, sia tra quelle sottoposte al vaglio della commissione nell’ultimo quadrimestre della tornata precedente, con l’unica eccezione, invero non decisiva, che delle sedici pubblicazioni di cui all’ultimo semestre 2021-2026 una risale al 2012 (pertanto col salto temporale del 2013) e una al 2008.
Tanto, come già evidenziato nel ricorso introduttivo, non pregiudicherebbe in alcun modo la solida continuità dimostrata dal 2012 in poi, sia in termini assoluti, sia, con ancora maggiore evidenza, ove si consideri il “metro” di valutazione della stessa commissione per apprezzare favorevolmente la continuità delle pubblicazioni degli altri candidati.
L’Amministrazione intimata, oppone al gravame le seguenti ragioni ed eccezioni difensive.
In via preliminare, eccepisce l’inammissibilità del ricorso per motivi aggiunti, essendo impugnato il giudizio di inidoneità al conseguimento dell’ASN espresso in seno alla tornata abilitativa 2023 – 2025, in violazione dell’art. 43 c.p.a. ai sensi del quale il ricorso per motivi aggiunti è uno strumento processuale che può trovare ingresso nel procedimento già pendente in quanto con esso il ricorrente si limiti a introdurre nuove ragioni a sostegno dell’illegittimità dei provvedimenti già impugnati, ovvero a contestare provvedimenti diversi ma che siano comunque avvinti da un nesso di connessione imprescindibile con quelli già gravati, circostanze queste tutte assenti nel caso di specie. In particolare, l’atto di cui si discute è frutto dell’autonoma valutazione discrezionale di una Commissione diversa rispetto a quella che ha reso il giudizio impugnato con il ricorso principale e dunque il giudizio negativo espresso dalla Commissione nell’ambito della tornata 2023-2025 non appartiene alla stessa sequenza procedimentale in cui si colloca il primo diniego e non ne costituisce, quindi, una conseguenza inevitabile. Peraltro, le pubblicazioni presentate dall’odierno ricorrente non sono esattamente le medesime nelle due tornate di valutazione; in ogni caso, l’art. 7 DM 120/2016 prevede l’inoltro di autonome domande per ciascuna procedura di valutazione.
Nel merito, argomenta circa l’infondatezza delle ragioni di gravame.
Quanto al ricorso, premette l’Amministrazione che quello della “continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale” rappresenta uno dei criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche dei candidati ai sensi dell’art. 4, I comma, lettera e) del D.M. 120/2016; i criteri definiti dall’art. 4, comma 1, D.M. 120/2016, non sono fra loro alternativi, bensì cumulativi e per ambire al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale il candidato deve ottenere una valutazione positiva in relazione a tutti i criteri ivi definiti; il mancato soddisfacimento di uno dei suddetti criteri di valutazione può ben giustificare da solo il mancato conferimento del titolo abilitativo.
La previsione di cui all’art. 4, comma 1, lett. e) del D.M. n. 120/2016 (la Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri: (…) e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale) lascia intendere che la continuità debba riferirsi all’intera produzione scientifica del candidato; nel D.M. 120 del 2016, il termine “pubblicazioni” è usato sempre come riferito alle “pubblicazioni presentate dai candidati” ai sensi dell’art. 7 (che sono in numero fisso in base alla tabella B), mentre con l’espressione “produzione scientifica” si riferisce in generale a tutte le pubblicazioni indicate ai fini della valutazione degli indicatori bibliometrici o non bibliometrici. Pertanto, il carattere della “continuità” contraddistingue “sotto il profilo temporale”, non le pubblicazioni ma “la produzione scientifica” nel su insieme; tanto che i due sottoinsiemi generano due ben precise categorie che ricevono una distinta qualificazione normativa nel Decreto ministeriale n. 120 del 2016, la quale prende corpo e sfocia anche in due distinti Allegati recanti la rispettiva disciplina; stante questo il criterio normativamente dato, la Commissione, nell’esercizio della propria discrezionalità, non avrebbe potuto limitare tout court l’oggetto della valutazione della “continuità temporale” alle sole pubblicazioni di cui all’art. 7 del D.M. 120/2016, in palese contrasto col dato letterale della disposizione regolamentare. Verrebbe in rilievo, quindi, la circostanza che tra il 2007 e il 2012 il medesimo si è reso autore di appena 9 contributi scientifici, ciò che costituirebbe un dato di fatto tale da escludere il possesso del requisito. Il riconoscimento da parte dei Commissari di taluni elementi positivi non è sufficiente a tacciare il giudizio di contraddittorietà. Ed anzi costituisce la riprova del fatto che nessun intento discriminatorio vi sarebbe stato da parte della Commissione la quale ha colto tanto gli aspetti positivi, quanto gli aspetti negativi del profilo scientifico del candidato, ritenendo i secondi prevalenti rispetto ai primi.
Infondate sarebbero quindi anche tutte le altre censure, tenuto conto che il preteso vizio di contraddittorietà tra il giudizio reso dalla stessa commissione in occasione della candidatura del ricorrente nell’ambito del III quadrimestre rispetto al giudizio oggetto della presente impugnazione sarebbe insussistente dal momento che anche in occasione della valutazione del III quadrimestre, la Commissione evidenziava la marcata discontinuità temporale della produzione scientifica del Prof. OMISSIS, sebbene sia stato prevalente come risultato ostativo al conseguimento del titolo abilitativo il mancato riconoscimento di almeno tre titoli curriculari. Assolutamente inconferente risulterebbe il giudizio espresso dalla Commissione relativamente ad altri candidati abilitati alle funzioni di professore di prima fascia, in quanto la procedura abilitativa non riveste carattere comparativo e tanto impedisce di porre a confronto le valutazioni espresse nei riguardi di candidati diversi.
Non sarebbe poi condivisibile la ricostruzione avanzata dal ricorrente secondo la quale la valutazione positiva in ordine al c.d. pilastro quantitativo imporrebbe alla Commissione una motivazione “rafforzata”, atteso che il D.M. 120/2016 stabilisce quale requisito indefettibile il superamento di tutte le condizioni sopra indicate e, pertanto, l’assenza anche di una soltanto di tali condizioni determina l’impossibilità di attribuire il titolo abilitativo; non necessariamente una produzione scientifica numerosa testimonia al contempo la sua qualità e, per valutare assieme questi due profili, è stato strutturato un sistema a due pilastri che da un lato, in termini quantitativi, prende a riferimento l’impatto della produzione scientifica e il possesso di un numero prestabilito di titoli e, dall’altro, grazie all’apprezzamento tecnico discrezionale di una Commissione, la qualità delle pubblicazioni.
Quanto ai motivi aggiunti, replica l’Amministrazione che parte ricorrente deduce la pretesa illegittimità del secondo giudizio non sulla base della sua intrinseca illogicità o irragionevolezza ma in virtù della comparazione tra valutazioni effettuate da due diverse Commissioni e nell’ambito di due diverse procedure; sarebbe del tutto fisiologico che differenti Commissioni ASN, nominate in tornate abilitative differenti, possano esprimere giudizi non esattamente coincidenti sullo stesso candidato.
Inoltre, l’Abilitazione è attribuita ai soli ai candidati che, all’esito dei cinque giudizi individuali (almeno tre dei quali positivi) e del giudizio finale a carattere collegiale, ottengano ex art. 6 D.M. n. 120/2016: 1) una valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’allegato A (impatto della produzione scientifica); 2) il riconoscimento del possesso di almeno tre dei titoli individuati dalla Commissione; 3) la valutazione positiva sulle pubblicazioni giudicate complessivamente di qualità elevata, come definita nell’allegato “B” al medesimo regolamento, a mente del quale “si intende per pubblicazione di qualità elevata una pubblicazione che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo che fornisce al progresso della ricerca, abbia conseguito o è presumibile che consegua un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale”. Secondo l’Avvocatura, il Prof. OMISSIS non presentava pubblicazioni di elevata qualità, dalle quali potesse desumersi la piena maturità scientifica; requisito al quale la legge ricollega l’attribuzione dell’abilitazione alle funzioni di professore ordinario. L’odierno ricorrente non avrebbe soddisfatto nessuno dei criteri di cui al citato articolo 4 del D.M. n. 120/2016 e tanto basterebbe a convincersi della correttezza del diniego.
Parte ricorrente ha replicato insistendo nelle proprie argomentazioni e nell’accoglimento del ricorso.
Nella pubblica udienza del 20 maggio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
Tenuto conto della costante giurisprudenza in materia (v. ex plurimis, TAR Lazio, sez. III, Sent. n. 8634/2017, TAR Lazio, sez. IIIB, Sent. n. 8768/2023 sull’identicità tra giudizi; TAR Lazio, sez. IV Q, Sent. n. 21390/2024 sulla carenza di motivazione; TAR Lazio, sez. III, Sent. n. 7454/2019, sulla qualità dei singoli autori; Tar Lazio, Sez. III-bis, Sent. n. 1020/2024 sulla discrezionalità tecnica della Commissione e sui relativi limiti di giudizio), con particolare riguardo ai presupposti che regolano il formarsi e l’espressione del giudizio di meritevolezza rispetto all’abilitazione scientifica nazionale, l’odierno ricorso è affidato a censure che trovano la condivisione del Collegio, ad eccezione della seconda, sulla quale il Collegio si soffermerà a seguire; ed ad eccezione dei motivi aggiunti che non sono rilevanti ai fini del decidere (come sarà meglio oltre precisato).
Deve premettersi, in linea generale, che l’abilitazione scientifica nazionale richiede il possesso cumulativo di tutti i requisiti previsti dall’art. 6, d.m. n. 120/2016 (ossia l’essere in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione; ottenere una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica attestata dal possesso da parte del candidato di parametri, in almeno due indicatori, almeno pari ai valori soglia determinati per il settore concorsuale dal d.m. n. 589/2018; presentare pubblicazioni, ai sensi dell’art. 7 del d.m. n. 120/2016, valutate in base ai criteri di cui all’art. 4 del sopra citato decreto e giudicate complessivamente di qualità “elevata”; cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 18/01/2022, n.552).
A sua volta, l’art. 4 del d.m. n. 120/2016 dispone che “La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri:
a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualita’ della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalita’, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualita’ del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché’ la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi “.
Come ogni fattispecie normativa rivolta a conformare l’espressione di giudizi da parte di organi amministrativi ai fini di procedure di tipo idoneativo, anche il procedimento di abilitazione scientifica nazionale di cui al d.m. 120/2016 si fonda sulla formazione di giudizi di valore che integrano la realizzazione dell’interesse pubblico all’accertamento, in capo al candidato, di quelle determinate qualità soggettive che sono presupposte al titolo da conseguire.
Quindi, pur non venendo in rilievo apprezzamenti di vera e propria opportunità (nel senso del c.d. “merito amministrativo”, ossia del modo migliore di realizzare un determinato interesse pubblico), l’accertamento delle qualità soggettive di un candidato non può prescindere da un giudizio prognostico circa l’attitudine dell’esaminato a svolgere determinate funzioni, o meglio la sussistenza nel candidato di caratteristiche (di formazione, di attitudine e di curriculum) che corrispondono a quel modello ottimale di docente che non è descritto nella norma (che dunque presenta, sotto questo profilo, una nozione “aperta”) la quale per definirlo rimanda all’esperienza della comunità scientifica, sulla base della conoscenza specialistica che possiede; e, tuttavia, vincolando l’espressione del giudizio di quest’ultima, nel caso in concreto, a determinati valori e schemi di analisi che devono poi sorreggere l’esito della valutazione.
Per questa ragione, il giudizio circa i presupposti dell’abilitazione scientifica deve venire desunto da presupposti obiettivi (caratterizzati, nel caso di specie, dall’esame del valore scientifico delle relative pubblicazioni) che conducono a qualificarlo in termini di “valore”.
Quest’ultimo può essere censurato o per vizi formali di procedimento, che cioè inducano a ritenere che il “processo” valutativo non si sia compiuto in maniera da consentire un apprezzamento trasparente (per premesse e conclusioni), anche ai fini della necessaria dimostrazione di imparzialità dell’organo; o per vizi di contenuti, laddove si denunci una contraddittorietà intrinseca tra premesse (oggetto di valutazione) ed esito (giudizio vero e proprio).
Si tratta di tipologie di censure che sono ricondotte dalla pacifica giurisprudenza ai limiti di un riscontro estrinseco di non manifesta erroneità, irragionevolezza o illogicità (tanto che la domanda di annullamento, in giudizio come quello odierno, mira alla ripetizione del procedimento, non all’ottenimento dell’abilitazione quale effetto della sentenza).
In questo senso, l’esegesi dei criteri guida che sono contenuti nelle disposizioni indicate deve rifuggire da ogni formalismo, dovendosi avere riguardo all’effettivo assetto di interessi che il procedimento di abilitazione conduce ad affermare, secondo un criterio funzionale che consenta di verificare se – al di là delle formule espressive utilizzate nella motivazione – il giudizio di idoneità sia stato correttamente condotto o meno.
Nella fattispecie odierna, è tale ultimo presupposto che l’analisi dei giudizi espressi e della motivazione conseguentemente resa a fondamento del diniego di abilitazione, secondo la quale il candidato non avrebbe raggiunto la piena maturità scientifica necessaria per la fascia cui aspirava, non consente di ritenere integrato.
Invero, come sinteticamente riportato nella premessa narrativa della presente decisione e come meglio argomentato da parte del ricorrente nei propri scritti difensivi, il giudizio negativo, per come formulato, si rivela apodittico e privo di una coerente esposizione logica di presupposti e conclusioni, tale da giustificare queste ultime quali conseguenze necessarie dei primi.
Invero, il fulcro del percorso motivazionale del giudizio collegiale è rinvenibile nel seguente periodo, laddove inizialmente si riconosce che “Le pubblicazioni scientifiche presentate soddisfano i criteri a, b, c e il criterio d ex art. 4 DM 120/216. soddisfatto). Il candidato ha firmato come primo autore 7 delle 16 pubblicazioni presentate a valutazione (criterio b ibid. soddisfatto). L’approccio scientifico si mostra originale, innovativo e metodologicamente rigoroso (criterio c soddisfatto, ibid.) “; salvo poi rilevare che “La produzione scientifica messa a valutazione, fortemente monotematica e incentrata su problematiche concernenti la retina, mostra una evidente discontinuità nell’arco temporale, con peraltro solo uno, dei ben 12 lavori pubblicati nel biennio 2022-23, firmato come primo autore dal candidato (criterio e ibid. non soddisfatto)”.
La conclusione è che “Tale discontinuità, già segnalata in precedente valutazione, denota una eccessiva frettolosità nelle dinamiche della produzione scientifica”.
La “discontinuità” è apprezzamento di valore di un presupposto di fatto che, nel caso di specie, è solo genericamente esposto ed indicato, a fronte della circostanza che il ricorrente ha sottoposto a valutazione 16 opere e di queste solo due sono relative agli anni 2008 e 2010, mentre le restanti 14 sono equamente distribuite tra il 2014 ed il 2022 (2014 : 1; 2015: 1; 2016: 2; 2017: 1; 2018: 2; 2019: 3; 2021: 3; 2022: 1).
Nelle proprie difese, l’Amministrazione valorizza lo scarto temporale tra le opere nn. 15 e 16 dell’elenco accluso al CV del ricorrente (le già menzionate opere del 2008 e del 2010), ma si tratta di una evidente petizione di principio, perché nei dieci anni anteriori alla valutazione è innegabile che la produzione del ricorrente sia stata costante (e quindi “continua”).
A maggior riprova della correttezza quindi delle doglianze formulate dal ricorrente, si rileva che l’Amministrazione oppone all’accoglimento del ricorso la circostanza che la “discontinuità” si evincerebbe non già dalle pubblicazioni prodotte ai sensi dell’art. 7 del DM 120/2016, ma dall’intera produzione scientifica del candidato.
In primo luogo, nessun indicatore testuale nella motivazione del giudizio lascia intendere che tale sia stato l’ambito dell’apprezzamento della Commissione.
Sotto altro profilo, la tesi difensiva dell’Amministrazione è anche carente in sè stessa, perchè – ancora una volta – assume quale presupposto un fatto (elemento oggettivo) che di per sé non è univoco, considerato che, agli atti di causa (nell’allegato 6 ed 8 della produzione del ricorrente depositata il 15.02.2024) risultano 61 pubblicazioni distribuite nel periodo tra il 2008 ed il 2022, con esclusione dei soli anni 2009 e 2013 (negli altri anni sono presenti sempre almeno una pubblicazione nel 2010 e nel 2011; ed almeno da 2 a seguire negli altri) e la difesa dell’Amministrazione si limita ad affermare che il ricorrente “tra il 2007 ed il 2012 … si è reso autore di appena 9 contributi scientifici”.
Diviene quindi palese che il giudizio di “discontinuità” è tratto assertivamente quale conseguenza immediata e diretta di un rapporto numerico pubblicazioni/anni, qualificato come un postulato motivazionale “autoevidente”.
Tuttavia tale autoevidenza non è riscontrabile; anzi, il presupposto – assente ogni motivazione esplicativa del connettore logico tra postulato e giudizio – è di per sè contrastante con la conclusione perchè secondo la comune esperienza 9 contributi scientifici in 5 anni non implicano affatto una “discontinuità” di produzione scientifica, venendo in rilievo al contrario (ancora una volta) una costante di quasi due contributi per anno.
Tenuto conto della funzione che il parametro assume ai fini dell’ASN, il requisito della “continuità” temporale della produzione scientifica del candidato di una ASN non può essere semplicemente dichiarato insussistente in rapporto al mero numero delle pubblicazioni (a diversamente ritenere si introdurrebbe un elemento arbitrario della valutazione, poiché qualsiasi intervallo di tempo potrebbe prestarsi ad essere utilizzato per asserire una “discontinuità” nella produzione scientifica), ma si rende necessario un vero e proprio “giudizio” critico che, da tale presupposto, faccia discendere una trasparente (e non assertiva) valutazione di merito e di valore, in ordine alla maturità scientifica del ricorrente, che non può peraltro prescindere anche dall’apprezzamento circa la qualità delle opere, atteso che la continuità in termini numerici dipende anche dall’impegno desumibile dal livello scientifico del contributo che richiede un corrispondente periodo di tempo proporzionale, a sua volta da motivarsi congruamente, aspetto quest’ultimo che non è dato rinvenirsi nel giudizio oggetto di ricorso, come anche dedotto dalla parte ricorrente.
Il ricorso è dunque fondato in ordine alla prima ed alla terza censura e come tale da accogliersi, ai fini di una rinnovata disamina della domanda di abilitazione del ricorrente che, soffermandosi sul criterio d’interesse agli odierni fini di giudizio, accerti motivatamente la qualità delle opere con particolare riferimento alla continuità ed alla qualità delle stesse.
Per completezza di giudizio, il secondo motivo di ricorso è da respingersi, come eccepito dall’Avvocatura, in quanto volto ad introdurre una ragione di censura fondata su di una comparazione tra diversi aspiranti all’ASN che, data la natura idoneativa e non selettiva della procedura, non può essere scrutinato.
L’accoglimento del ricorso rende superflua la disamina dei motivi aggiunti, salvo precisare che, per come formulati, essi non sono inammissibili, poichè dedotti quali ragioni aggiuntive a quelle già articolate con il ricorso introduttivo; non viene quindi in rilievo una violazione dell’art. 41 del c.p.a., potendosi al massimo dubitare dell’utilità di proporli laddove con essi si voglia far valere la prova di una pretesa “intenzione” escludente della “comunità scientifica” di riferimento, circostanza questa che avrebbe richiesto una ben diversa dimostrazione, poichè – come puntualmente dedotto dall’Amministrazione – l’autonomia di procedimento e di giudizio tra i diversi procedimenti di ASN impedisce che si possano di per sè trarre elementi di censura in ordine ad un giudizio negativo dagli apprezzamenti resi nel secondo da una diversa commissione.
Ad ogni modo, come accennato, non v’è luogo ad esaminare i motivi aggiunti nel merito, essendo l’azione da accogliersi già in forza del solo ricorso introduttivo, con l’annullamento degli atti impugnati ai fini di un riesame della stessa da parte di una Commissione in diversa composizione, ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. e), c.p.a. (cfr. in termini, TAR Lazio, IV quater, 10 gennaio 2025, nr. 476).
Alla luce di quanto sopra, il Collegio dichiara il ricorso fondato e meritevole di accoglimento con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, in relazione alla (sola) parte oggetto di censura, nei sensi e nei termini indicati in premessa e, visto l’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a., la domanda presentata dalla parte ricorrente per il conseguimento dell’abilitazione dovrà essere riesaminata, da parte di una Commissione in diversa composizione nel termine complessivo di 90 (novanta) giorni (di cui giorni 60 per la nomina della nuova Commissione e giorni 30 per la formulazione del nuovo giudizio), decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Le spese di giudizio possono essere compensate attesa la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie ed annulla i provvedimenti impugnati ai fini del riesame da svolgersi nei modi e nei tempi di cui in parte motiva.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere, Estensore
OMISSIS, Consigliere
Pubblicato il 6 giugno 2025

