TAR Lazio, Sez. IV-quater, 31 gennaio 2025, n. 2254

Motivazione nella procedura di abilitazione scientifica per l’accesso al ruolo di professori universitari di prima fascia

Data Documento: 2025-01-31
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

E’ illegittimo il giudizio negativo di abilitazione scientifica per l’accesso al ruolo di professori universitari di prima fascia qualora la motivazione, non integrabile in giudizio, non offra un percepibile criterio di collegamento logico-formale tra le premesse (dati esposti dal candidato nella propria domanda e nel relativo curriculum) e le conclusioni (espresse nella motivazione di diniego) e, pertanto, l’atto impugnato non consenta di ricostruire alcun procedimento valutativo.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16537 del 2023, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Ministero dell’Istruzione e del Merito, Commissione Nazionale per l’Abilitazione Scientifica nominata con Decreto Direttoriale n. 1696 del 09/07/2021, non costituiti in giudizio;
nei confronti
OMISSIS, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
– del provvedimento, di cui il ricorrente ha avuto conoscenza in data 29/09/2023, contenente il giudizio di non abilitazione scientifica per l’accesso al ruolo dei professori universitari di prima fascia per il settore concorsuale 09/F1 – Campi Elettromagnetici, di cui al Decreto Direttoriale n. 553/21 del Ministero dell’istruzione, dell’Università e della Ricerca rettificato con Decreto Direttoriale n.589/21;
– nonché per l’annullamento dello stesso verbale di non abilitazione, dei giudizi individuali, del verbale del 12/09/2023, nonché degli allegati giudizi collegiali;
– dell’elenco, di estremi sconosciuti, degli abilitati nella parte in cui non comprende il ricorrente;
– di tutti gli atti della procedura e, in particolare, di tutti i verbali delle riunioni della Commissione e, specificamente, di quelli relativi alle sedute nelle quali sono stati formulati i criteri di valutazione ed i conseguenti giudizi individuali e il giudizio collettivo del ricorrente;
– nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali o collegati anteriori e successivi, ivi compresi, ove occorra del Verbale n. 1 nonché degli altri verbali della Commissione;
– di ogni altro atto e/o provvedimento connesso e/o consequenziale se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 22 gennaio 2025 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
Nell’odierno giudizio, il ricorrente – laureato in Ingegneria Elettronica, già Professore Associato presso l’Università degli Studi di Salerno per il settore concorsuale 09/F1 – Campi Elettromagnetici, dal 1992 e che esercita attività di ricerca nel settore di competenza – espone di aver preso parte alla procedura per l’abilitazione scientifica nazionale (ASN) indetta con avviso pubblicato su Gazzetta Ufficiale il 26/02/2021 con D.D. 553, per le funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia.
Più precisamente, presentava istanza il 29 maggio 2023 per il conferimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di Prima Fascia, nel settore concorsuale 09/F1 – CAMPI ELETTROMAGNETICI, dichiarando altresì di aver presentato domanda secondo quanto previsto all’articolo 2 del suddetto decreto mediante la procedura telematica indicata.
La Commissione procedeva, sulla base di quanto fissato nel verbale n.1 del 06/09/2021 alla valutazione dei singoli candidati e, conseguentemente, a redigere giudizio individuale e in seguito giudizio collegiale.
La Commissione fondava le proprie valutazioni, ai sensi dell’articolo 6 e dell’art. 3, comma 2, lett. a) e b), del D.M. n. 120/2016, proponendosi di accertare, per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, sulla base dell’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; in particolare, ai sensi dell’articolo 6, del D.M. n. 120/2016, evidenziava che avrebbe attribuito l’Abilitazione esclusivamente ai candidati rispondenti alle seguenti condizioni:
1) (i quali) ottengano una valutazione positiva dell’impatto della produzione scientifica attestata dal possesso da parte del candidato di parametri, in almeno due indicatori, almeno pari ai valori-soglia determinati per il Settore Concorsuale dal D.M. n. 589/2018;
2) siano in possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione;
3) presentino pubblicazioni, ai sensi dell’articolo 7, del D.M. n. 120/2016, valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 del citato Decreto e giudicate complessivamente di qualità “elevata”, cioè pubblicazioni che, per il livello di originalità e rigore metodologico e per il contributo fornito al progresso della ricerca, abbiano conseguito o è presumibile che conseguano un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento a livello anche internazionale.
Il giorno 12/9/2023, i suddetti giudizi venivano esaminati e discussi dalla Commissione e si procedeva alla votazione.
All’esito della votazione venivano individuati idonei a ricoprire un posto di Professore universitario di I fascia per il settore Campi Elettromagnetici 9/F1 i candidati OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS.
Con comunicazione del 29 settembre 2023 veniva comunicato al Prof. OMISSIS che sul sito dedicato all’ASN erano disponibili i risultati della procedura di valutazione a cui aveva partecipato.
Il relativo giudizio di inidoneità, secondo il difensore del ricorrente, apparirebbe, sia nella forma individuale dei singoli Commissari che in quello complessivo, superficiale, incompleto e incongruo rispetto all’attività effettivamente compiuta.
Nello specifico, due titoli sarebbero stati certamente valutati in maniera frettolosa, illogica ed erronea, non consentendo così il raggiungimento da parte del ricorrente del numero minimo di titoli valutati positivamente (almeno tre titoli) dalla Commissione ai fini dell’abilitazione.
Ci si riferisce, in particolare a:
“A. Organizzazione o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero”; “H. Conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore”.
In ordine a tali aspetti, formula le seguenti censure.
I. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PARITÀ DI TRATTAMENTO DI CUI ALL’ART. 3 COST. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DELL’AMMINISTRAZIONE DI CUI ALL’ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO ASSOLUTO DEL PRESUPPOSTO, DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE E PER CONTRADDITTORIETÀ, ILLOGICITÀ, IRRAZIONALITÀ MANIFESTE.
Il giudizio, sia quello singolo dei Commissari che quello collettivo reso dalla Commissione esaminatrice sull’odierno ricorrente sarebbe ingiustificatamente carente nella parte in cui omette completamente di riferire su attività rilevanti e del tutto trascurate dalla Commissione, si presume per una svista nell’esame della documentazione trasmessa a supporto della domanda e, in particolare, del cv allegato.
Il giudizio collettivo della Commissione, invero, affronta i due criteri in discussione come segue: “Non si riconosce il possesso:
– del titolo A perché non espone ruoli apicali in conferenze scientifiche;
– del titolo H perché riporta limitati riconoscimenti per l’attività scientifica”.
Per meglio coniugare l’erroneità di tale giudizio al profilo del ricorrente la difesa del ricorrente si sofferma sui criteri ulteriormente precisati dalla Commissione in sede di verbale n.1 del 6/09/2021.
Nello specifico, i criteri in argomento venivano ulteriormente declinati come segue:
Relativamente al titolo A, la Commissione scompone il criterio in due parti. Quello dell’“Organizzazione di convegni”, tra i quali rientrano i “ruoli di coordinamento organizzativo, tecnico-scientifico e finanziario nell’organizzazione di convegni di riconosciuto prestigio nel settore scientifico disciplinare” e quello relativo alla “partecipazione come relatore a convegni”, esplicitamente definita come “partecipazione in qualità di relatore in sessione plenaria (keynote speaker) o relatore invitato (invited speaker) in convegni di prestigio e di livello internazionale attinenti al settore concorsuale”.
Da un esame del CV del ricorrente, allegato alla domanda di partecipazione alla procedura, emergerebbe evidente la sussistenza di uno dei suddetti requisiti: la partecipazione come relatore invitato (invited speaker) in convegni di prestigio e di livello internazionale attinenti al settore concorsuale.
Infatti, nel CV allegato alla domanda di partecipazione alla procedura è riportato quanto segue:
1. Relatore su invito a 2018 URSI Atlantic Radio Science Meeting, URSI AT-RASC 2018, Gran Canaria, Spagna, 28 maggio – 1 giugno 2018. Autori e titolo del lavoro: OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, “Scattering by penetrable obstacles in RFID communication scenarios”. dal 31-05-2018 al 31-05-2018
2. Relatore su invito a 2022 URSI Atlantic and Asia Pacific Radio Science Meeting, AT-AP-RASC 2022, Gran Canaria, Spagna, 30 Maggio – 4 Giugno 2022. Autori e titolo del lavoro: OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, “Two co-planar resistive half-planes: a uniform asymptotic solution for the plane wave diffraction by the discontinuity”. dal 31-05-2022 al 31-05-2022.
3. Relatore su invito a 2022 URSI Atlantic and Asia Pacific Radio Science Meeting, AT-AP-RASC 2022, Gran Canaria, Spagna, 30 Maggio – 4 Giugno 2022. Autori e titolo del lavoro: OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, “Optimal bi-polar scanning for antenna near-field mapping”. dal 03-06-2022 al 03-06-2022.
4. Relatore su invito a 9th International Conference on Antennas and Electromagnetic Systems, AES2023, Torremolinos, Spagna, 5 – 8 Giugno 2023. Autori e titolo del lavoro sottoposto: OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, “Diffraction of plane waves by a junction between magnetically conductive and PMC co-planar half-sheets”. dal 05-06-2023 al 08-06-2023.
Tanto chiarito in merito alle attività svolte dal ricorrente relativamente al titolo A, se ne dovrebbe dedurre che questi abbia ampiamente dimostrato di essere stato relatore invitato in convegni di prestigio e di livello internazionale attinenti al settore concorsuale (produce a tal riguardo le attestazioni di “invited speaker” in merito alla partecipazione su invito a congressi internazionali di prestigio -URSI).
Relativamente al titolo H, la Commissione precisa, in merito al conseguimento di premi e riconoscimenti per l’attività scientifica, inclusa l’affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore, “come debba trattarsi di premi e riconoscimenti conferiti da organizzazioni scientifiche internazionali di elevato prestigio nel settore concorsuale”.
Il ricorrente, anche in questo caso, deduce di aver correttamente inserito nello stesso CV, quanto richiesto, in particolare sottolineando che “in riconoscimento dell’attività svolta, il candidato è stato invitato a far parte della “Electromagnetics Academy”, Boston (USA). Attualmente è FELLOW of the Electromagnetics Academy (FEMA) (pagine http://emacademy.org/TEA/fema.php?id=000005244,https://piers.org/profile.html?uid=000005244). Dal 03-04-2007 a oggi”.
Precisa il ricorrente che:
– la Electromagnetics Academy è una organizzazione dedicata all’eccellenza accademica e all’avanzamento della ricerca e delle applicazioni nel settore della teoria elettromagnetica, fondata dal Prof. OMISSIS (1942-2008) del Massachusetts Institute of Technology (MIT), Boston (USA), nel 1989 e conta più di 1000 membri attivi;
– il titolo di “Fellow of the Electromagnetics Academy” (FEMA) è riconosciuto a ricercatori che hanno ottenuto risultati straordinari nel settore dell’elettromagnetismo. I criteri di selezione per l’ottenimento di tale titolo sono comparabili con quelli richiesti per il titolo di Fellow di IEEE, OSA, APS, SPIE, AGU, ecc., e la candidatura può avvenire o per invito del relativo comitato di valutazione (Fellow Evaluation Committee) o per indicazione di un “nominator” e tre “references” (i soggetti devono essere loro stessi FEMA; non è ammessa una auto-candidatura).
Da quanto esposto, sostiene che alla luce del CV, ricavabile dalla domanda di partecipazione, il giudizio reso dalla Commissione, secondo cui “non si riconosce il possesso: del titolo A perché non espone ruoli apicali in conferenze scientifiche; del titolo H perché riporta limitati riconoscimenti per l’attività scientifica” sarebbe imperscrutabile.
II. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CERTEZZA, TRASPARENZA, BUON ANDAMENTO DELLA P.A. – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, INSUSSISTENZA DI PRESUPPOSTI, IRRAGIONEVOLEZZA, ERRONEITÀ- ILLOGICITA’ MANIFESTA – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI PAR CONDICIO CONCORSUALE – DISPARITÀ DI TRATTAMENTO- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI GIUSTO PROCEDIMENTO- INGIUSTIZIA MANIFESTA , OMESSA ISTRUTTORIA.
Pur ritenendo quanto sopra di natura decisiva ed assorbente il ricorrente evidenzia taluni profili di disparità di trattamento rispetto ad altri candidati positivamente valutati.
Si è costituita l’Amministrazione intimata che resiste al ricorso del quale chiede il rigetto per inammissibilità ed infondatezza e produce documenti di causa tra i quali una relazione della Commissione.
In particolare, rileva l’Avvocatura che la valutazione negativa del ricorrente deriva dal mancato riconoscimento del numero minimo di titoli richiesti ex art. 5, comma 1, lettera b), del D.M.120/2016; la Commissione non riconosceva, inter alia, il possesso del titolo di cui alla lett. A), in quanto “non espone ruoli apicali in conference scientifiche” e del titolo di cui alla lett. H), in quanto “riporta limitati riconoscimenti per l’attività scientifica”.
Secondo l’Avvocatura, la motivazione fornita dalla Commissione darebbe ampiamente conto delle ragioni per le quali le valutazioni operate siano state di diverso segno: dall’esame della domanda presentata dal ricorrente non sarebbe possibile ricavare alcuna attività utile ad integrare gli elementi necessari per il riconoscimento dei titoli di cui alle lettere A) e H).
Con riferimento al primo titolo, evidenzia che, sulla base della specificazione dei criteri operata dalla stessa Commissione in sede di verbale n.1 del 6/09/2021, il Prof. OMISSIS avrebbe dovuto dimostrare di aver assunto ruoli di coordinamento organizzativo, tecnico-scientifico e finanziario nell’organizzazione di convegni di riconosciuto prestigio nel settore scientifico – disciplinare; ovvero di aver partecipato in qualità di relatore in sessione plenaria (keynote speaker) o relatore invitato (invited speaker) in convegni di prestigio e di livello internazionale attinenti al settore concorsuale. Al contrario, le attività presentate, tanto con riferimento al primo sub-criterio che al secondo, pur esaminate alla luce degli elementi rinvenibili nei relativi programmi, non soddisferebbero i requisiti richiesti.
Con riferimento alla partecipazione ai Comitati organizzativi degli eventi di studio indicati, sottolinea che, da quanto allegato con la domanda di partecipazione, sarebbe possibile soltanto ricavare la mera partecipazione dell’odierno ricorrente, genericamente individuata, a comitati organizzatori o promotori di eventi tenuti presso l’Università di appartenenza senza che sia invece possibile cogliere lo specifico ruolo svolto dal candidato. Le tre manifestazioni riportate, per quanto significative a livello locale, non potrebbero essere in alcun modo riconosciute come “convegni di riconosciuto prestigio nel settore scientifico disciplinare”.
Rispetto all’attività di relatore, dai documenti allegati alla domanda non sarebbe possibile evincere alcun elemento da cui ritenere il possesso del titolo: tre dei quattro documenti allegati, infatti, consisterebbero semplicemente nei programmi delle conferenze e non rappresenterebbero lettere di invito; soltanto l’allegato A7, relativo alla “International Conference on Antennas and Electromagnetic Systems” rappresenterebbe effettivamente una lettera d’invito ma successiva ad una procedura di accettazione che è fattispecie ben diversa da quella atta a dimostrare di essere un ‘invited speaker’.
Da quanto detto, sussisterebbe l’impossibilità di stabilire la natura della partecipazione del Prof. OMISSIS alle attività allegate; non sarebbe possibile, in particolare, ritenere che egli abbia assunto ruoli apicali in convegni di riconosciuto prestigio nel settore scientifico disciplinare né come coordinatore organizzativo, tecnico-scientifico e finanziario, né come partecipante in qualità di “keynote speaker” o “invited speaker”.
Quanto al mancato possesso del titolo sub lett. H), il Prof. OMISSIS non avrebbe fornito alcun elemento idoneo a dimostrare il conferimento di premi da parte di organizzazioni scientifiche internazionali di elevato prestigio nel settore concorsuale: l’unica attività presentata, il titolo di fellow della Electromagnetics Academy (EA), Boston (USA), non integrerebbe il requisito predetto poiché l’organizzazione non potrebbe essere considerata come di elevato prestigio In proposito, l’Avvocatura richiama quanto chiarito dalla Commissione con le controdeduzioni fornite, ove si osserva che “Il ruolo di Fellow della società “Electromagnetics Academy” è infatti decisamente incomparabile con il ruolo di Fellow di ognuna delle società menzionate dal ricorrente e questo al di là della valutazione espressa dalla Commissione anche per oggettive considerazioni. Si prenda come metro di confronto l’IEEE e il relativo ruolo di Fellow. La società di cui il candidato è Fellow annovera circa 1000 Membri. La IEEE ne annovera 400.000. Dal sito della EA appare che una notevole percentuale di membri (apparentemente tutti quelli di cui è disponibile un link) ricopre il ruolo di Fellow. A differenza di IEEE (e altre, quali OPTICA (ex OSA) e SPIE), i Fellow della EA sono nominati anche per invito del comitato di valutazione (http://www.emacademy.org/FEMA/FEMA_election.php) e per mantenere lo status di Fellow è sufficiente partecipare al convegno PIERS: “Active members are accorded the status FEMA (Fellow of the ElectroMagnetics Academy)…. The membership renewal is dependent on participation in the activities of Progress in Electromagnetics Research Symposium (PIERS). The Fellow grade will be autorenewed for 3 years once you participate any future PIERS.”. (http://emacademy.org/TEA/). Di contro,la IEEE ha una politica estremamente selettiva nell’assegnazione del titolo di Fellow ed in particolare ne elegge, per ogni sua società, all’anno in misura di solo 1 ogni 1000 degli iscritti.”.
Al giudizio espresso dalla Commissione il ricorrente intenderebbe quindi sostituire la propria personale autovalutazione diretta a sollecitare un sindacato di merito sulle scelte dell’Organo tecnico di valutazione.
Parimenti privo di pregio sarebbe il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la presunta disparità di trattamento: nell’ambito di una procedura di valutazione a carattere non competitivo, non può essere utilmente dedotto alcun vizio di disparità di trattamento, attesa la mancanza del relativo presupposto, ovvero del confronto concorrenziale del candidato e della scarsità del bene della vita agognato (cfr. ex multis, TAR Lazio, sez. III Bis, 26/08/2019, n. 10591; Tar Lazio, sez. III, 13 aprile 2018, n.4104).
Parte ricorrente, con memoria di replica, ha argomentato circa le tesi difensive dell’Avvocatura, che consisterebbero in una inammissibile, ed infondata, integrazione postuma della motivazione.
Nella pubblica udienza del 22 gennaio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
Rileva il Collegio che, dall’esame degli atti impugnati, nessuna delle articolate deduzioni che sono state versate in atti da parte della Commissione nella sua relazione difensiva – e sulle quali si fondano gli argomenti difensivi dell’Avvocatura – è dato evincersi dalle argomentazioni individuali dei commissari, né da quelle collegiali.
In linea di principio, è possibile discutere sui limiti della integrazione in giudizio della motivazione di un atto amministrativo in presenza di attività vincolata (cfr. TAR Lazio, Roma, IIT, sent. nr. 07092/2017; più di recente, Consiglio di Stato, sent. nn. 1903/2024 e 6620/2024), dovendosene invece certamente escluderne l’ammissibilità, secondo la giurisprudenza consolidata, in casi di esercizio di potere discrezionale o non del tutto vincolato (da ultimo, TAR Lazio, Roma, III, 12571/2022); a maggior ragione, non è ammissibile l’integrazione in giudizio delle motivazioni espresse a fondamento dei dinieghi di abilitazione scientifica nazionale.
Invero, in tale contesto viene in rilievo una fattispecie nella quale l’esercizio del potere è causalmente orientato alla formazione di giudizi di valore.
Più precisamente, pur non venendo in rilievo apprezzamenti di vera e propria opportunità (nel senso del c.d. “merito amministrativo”, ossia del modo migliore di realizzare un determinato interesse pubblico), l’accertamento delle qualità soggettive di un candidato non può prescindere da un giudizio prognostico circa l’attitudine dell’esaminato a svolgere determinate funzioni che deve venire desunta da presupposti obiettivi (caratterizzati, nel caso di specie, dall’esame del valore scientifico delle relative pubblicazioni). Quest’ultimo può essere censurato o per vizi formali di procedimento, che cioè inducano a ritenere che il “processo” valutativo non si sia compiuto in maniera da consentire un apprezzamento trasparente (per premesse e conclusioni), anche ai fini della necessaria dimostrazione di imparzialità dell’organo; o per vizi di contenuti, laddove si denunci una contraddittorietà intrinseca tra premesse (oggetto di valutazione) ed esito (giudizio vero e proprio).
In questo senso, l’esegesi dei criteri guida che sono contenuti nelle disposizioni indicate deve rifuggire da ogni formalismo, dovendosi avere riguardo all’effettivo assetto di interessi che il procedimento di abilitazione conduce ad affermare, secondo un criterio funzionale che consenta di verificare se – al di là delle formule espressive utilizzate nella motivazione – il giudizio di idoneità sia stato correttamente condotto o meno.
A tali fini, però, è evidente che quando – come nel caso di specie – la motivazione non offra un palese o comunque percepibile criterio di collegamento logico-formale tra le premesse (dati esposti dal candidato nella propria domanda e nel relativo curriculum) e le conclusioni (espresse nella motivazione di diniego), l’atto impugnato non consente di ricostruire alcun procedimento valutativo.
Non viene quindi in rilievo un problema di limiti di giudizio (di legittimità), ma un vero e proprio caso di assenza di motivazione, che inficia l’esito del procedimento in maniera tale da non consentire all’Amministrazione di sostituire l’atto impugnato con una nuova formulazione resa per la prima volta in giudizio (sia da parte della stessa Commissione, come pure da parte dell’Avvocatura che si fa carico della relativa difesa).
Rimane quindi insuperato il rilievo dedotto a fondamento del ricorso, secondo il quale la motivazione è incompleta, non venendo così in rilievo un profilo riconducibile ai noti limiti del giudizio sulle valutazioni di merito, posto che queste ultime hanno omesso di soffermarsi sugli aspetti che il candidato ricorrente ha evidenziato come succintamente riepilogato in parte narrativa.
Deve pertanto accogliersi il ricorso, sulla base della circostanza che il vizio motivazionale sopra evidenziato si ripercuote inevitabilmente sulla legittimità del giudizio negativo espresso sulla produzione scientifica del candidato, determinando la necessità di un riesame della stessa da parte di una Commissione in diversa composizione, ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. e), c.p.a. (cfr. in termini, TAR Lazio, IV quater, 10 gennaio 2025, nr. 476); attesa l’incidenza delle voci non esaminate, la Commissione in nuova e diversa composizione dovrà riesaminare la domanda del candidato odierno ricorrente dapprima in relazione ai titoli A ed H di cui all’esposizione che precede e poi, ferma restando la valutazione non oggetto di censura che la Commissione dovrà tenere presente, in relazione al peso che potrà riconoscersi in ordine a tali titoli sull’esito finale della procedura di abilitazione.
Alla luce di quanto sopra, il Collegio ritiene il ricorso fondato e meritevole di accoglimento con conseguente annullamento del provvedimento impugnato, in relazione alla (sola) parte relativa alla valutazione dei titoli di cui si discute, nei sensi e nei termini indicati in premessa e, visto l’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a., la domanda presentata dalla parte ricorrente per il conseguimento dell’abilitazione dovrà essere riesaminata, da parte di una Commissione in diversa composizione nel termine complessivo di 90 (novanta) giorni (di cui giorni 60 per la nomina della nuova Commissione e giorni 30 per la formulazione del nuovo giudizio), decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
Le spese di giudizio possono essere compensate attesa la complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l’effetto:
1) annulla i provvedimenti impugnati, nei limiti ed ai fini di cui in motivazione;
2) ordina all’amministrazione di rivalutare i titoli del ricorrente, nei termini e nei limiti sopra enucleati, a cura di una Commissione esaminatrice in diversa composizione, che dovrà essere nominata entro 60 (sessanta) giorni dalla notificazione della presente sentenza, mentre il giudizio finale dovrà essere adottato dalla nuova Commissione entro il termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla nomina della stessa.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 gennaio 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere, Estensore
OMISSIS, Referendario

Pubblicato il 31 gennaio 2025