REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA
Sezione giurisdizionale
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 667 del 2023, proposto dalla dott.ssa -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
l’Università OMISSIS, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa ope legis dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in OMISSIS;
nei confronti
della dott.ssa -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocatoOMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale OMISSIS n. 1915/2023, resa tra le parti, pubblicata il 19 giugno 2023, notificata il 22 giugno 2023, pronunciata nel giudizio di primo grado n.r.g.OMISSIS
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della dott.ssa -OMISSIS- e dell’Università OMISSIS;
Visto l’appello incidentale, depositato dalla dott.ssa -OMISSIS- il 5 settembre 2023;
Vista l’ordinanza cautelare n. 310 del 2023;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 14 maggio 2025, il consigliere OMISSIS e uditi per le parti l’avvocato OMISSIS su delega dell’avvocato OMISSIS, l’avvocato OMISSIS;
Ritenuto e considerato in fatto e in diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso proposto innanzi al T.a.r. OMISSIS, notificato il 28 giugno 2022 e depositato il 1° luglio 2022, la dott.ssa -OMISSIS- esponeva:
– di essere ricercatrice a tempo determinato di tipo A (RTDa) presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco e della Salute dell’Università OMISSIS nel settore BIO12, con contratto fino al 1° marzo 2023, non ulteriormente prorogabile;
– di aver conseguito, in data 16 novembre 2020, l’abilitazione scientifica nazionale a professore di seconda fascia nel medesimo settore concorsuale OMISSIS;
– che la predetta Università catanese, con bando del 1° febbraio 2021, aveva indetto una procedura selettiva per la stipula di un contratto di ricercatore a tempo determinato, di durata triennale, di tipo B (RTDb);
– che le uniche partecipanti alla procedura selettiva in questione erano la medesima ricorrente e la dott.sa -OMISSIS-;
– di aver segnalato all’Ateneo catanese l’incompatibilità tra il presidente della commissione giudicatrice e la dott.ssa -OMISSIS-;
– che il predetto Ateneo aveva quindi revocato l’atto di nomina della commissione giudicatrice, nonché gli atti da essa adottati, tra cui i criteri valutazione e la valutazione finale delle candidate;
– che era stata quindi nominata una nuova commissione giudicatrice con decreto rettorale n. 336 dell’8 febbraio 2022;
– che la nuova commissione aveva adottato gli stessi criteri di valutazione elaborati dalla precedente commissione revocata;
– di aver ottenuto il punteggio di 71,55;
– che era stata dichiarata vincitrice la dott.ssa -OMISSIS- con un punteggio di 74,05.
2. La ricorrente pertanto impugnava:
a) il verbale n. 1 della commissione giudicatrice prot. n. 128716 del 21 marzo 2022, con il quale la nuova commissione aveva adottato i criteri di valutazione originariamente elaborati dalla precedente commissione;
b) il verbale n. 2 della commissione giudicatrice prot. n. 134754 del 28 marzo 2022;
c) il verbale n. 3 della commissione giudicatrice prot. n. 171343 del 26 aprile 2022;
d) la relazione riassuntiva della commissione giudicatrice prot. n. 171343 del 26 aprile 2022;
e) il decreto rettorale n. 1465 del 4 maggio 2022, di dichiarazione della dott.ssa -OMISSIS- quale vincitrice del concorso.
3. Il ricorso di primo grado, contenente altresì domanda cautelare, era articolato nei seguenti quattro motivi (gli ultimi due motivi – idonei a travolgere l’intera procedura selettiva – dedotti in via meramente subordinata):
i) violazione delle lettere b) e g) dei criteri di valutazione del concorso di cui al verbale prot. n. 128716 del 21 marzo 2022, violazione dell’art. 2 decreto Miur n. 243/2011, violazione dell’art. 6 del bando di concorso, eccesso di potere per erronea valutazione dei fatti, per aver la commissione giudicatrice illegittimamente:
i.a) attribuito 3 punti alla dott.ssa -OMISSIS- per la partecipazione, in qualità di relatrice, a convegni internazionali (lett. g) dei criteri di valutazione), tenuto conto che non vi sarebbe invece prova che, nei tre convegni internazionali indicati dalla controinteressata nel proprio CV (convegno internazionale di Rimini del 6-7 giugno 2019, convegno internazionale di Padova del 7-10 settembre 2019 e convegno internazionale in Russia del 6-7 ottobre 2019), quest’ultima vi abbia partecipato in qualità di relatrice;
i.b) mancata attribuzione alla ricorrente del punteggio di 0,25 punti per l’attività didattica di insegnamento in moduli master (lett. b) dei criteri di valutazione), avendo invece la ricorrente dichiarato nel proprio CV di essere stata docente, nell’anno accademico 2019-2020, del master in medicina integrata e food management presso il Dipartimento di scienze del farmaco dell’Università OMISSIS;
ii) violazione degli articoli 46, 47 e 75 del d.P.R. n. 445/2000, eccesso di potere per falsità dei presupposti, avendo la controinteressata presentato, nel proprio CV, dichiarazioni mendaci in relazione alla sua partecipazione, in qualità di relatrice, ai tre convegni internazionali sopra indicati;
iii) in via subordinata, violazione dell’art. 11 del d.P.R. n. 487/1994, dell’art. 51 c.p.c., dell’art. 7 del regolamento di Ateneo n. 3516/2020, violazione del decreto Miur n. 243/2011, eccesso di potere per disparità di trattamento, sviamento dalla causa tipica;
iv) in via subordinata, violazione dell’art. 2 del decreto Miur n. 243/2011, violazione dell’art. 6 del bando di concorso, eccesso di potere per irragionevolezza ed illogicità dei criteri di valutazione adottati, eccesso di potere per disparità di trattamento, sviamento dalla causa tipica.
4. Con ricorso per motivi aggiunti notificato il 16 agosto 2022 e depositato in pari data, la ricorrente impugnava il verbale del 28 luglio 2022 del Consiglio di amministrazione dell’Ateneo catanese, che aveva disposto la chiamata in servizio della controinteressata, deducendo in via derivata le medesime censure già articolate nel ricorso introduttivo.
5. Nel giudizio di primo grado si costituivano l’Università OMISSIS e la dott.ssa -OMISSIS-, chiedendo il rigetto del ricorso.
6. La dott.ssa -OMISSIS-, con atto notificato il 3 ottobre 2022 e depositato in pari data, proponeva ricorso incidentale, impugnando tutti i verbali della procedura selettiva in questione, nella parte in cui avevano assegnato alla dott.ssa -OMISSIS- un punteggio che non le sarebbe spettato.
7. Il ricorso incidentale era articolato in un unico motivo, con il quale era lamentata l’erroneità della procedura selettiva de qua, nella parte in cui alla dott.ssa -OMISSIS- era stato attribuito un punteggio non dovuto, nonché travisamento dei fatti e vizi istruttori, violazione dei criteri di valutazione fissati dalla commissione nella seduta del 21 marzo 2022 e, in particolare, delle lettere b) e c), violazione dell’art. 2 del decreto Miur n. 243/2011 e dell’art. 6 del bando di concorso, ingiustizia manifesta, eccesso di potere per mancata rispondenza all’interesse pubblico prioritario da perseguire, in quanto la commissione giudicatrice avrebbe illegittimamente attribuito alla ricorrente principale:
i) 0,50 complessivi in relazione a 2 seminari nell’ambito del dottorato di ricerca internazionale di «Basic and Applied Biomedical Sciences», pur non avendo la ricorrente principale riportato i titoli delle relazioni, che avrebbero dovuto dimostrare l’inerenza degli stessi seminari alla disciplina biochimica clinica;
ii) 1,1 punti complessivi per 11 tesi di laurea nelle quali la medesima era stata relatrice (attività didattica integrativa), pur non avendo allegato la documentazione al proprio CV;
iii) 0,2 punti complessivi per attività di tutor (attività didattica integrativa) per due tesi sperimentali, pur non avendo allegato la documentazione al proprio CV;
iv) 1 punto per attività di borsista svolta negli anni 2010/2011 e 2011/2012, pur non essendovi alcuna prova circa l’inerenza delle borse de quibus con il settore BIO/12;
v) 0,5 punti per la partecipazione al progetto «Studio in vivo di trattamenti con adroni di tumore mammario su topi» e 0,5 punti per la partecipazione al progetto «Analisi dello stress ormonale in radioterapia tramite particelle cariche», in quanto entrambi non inerenti al settore BIO/12;
vi) 0,5 punti per la partecipazione al progetto «Cognitive and histopatological alterations in rat models or early and late phase Alzheimer’s disease: novel sigma-1 against based prospects for therapeutic», e 0,5 punti per la partecipazione al progetto «Tackling biological barriers to antigen delivery by nanotechnological vaccine», in quanto negli allegati presentati non comparirebbe il nome della ricorrente principale;
vii) 0,5 punti per la partecipazione al progetto «Sicurezza e attività funzionale su sistemi biologici di estratti naturali da impiegare in formulazioni alimentari», non avendo fornito alcuna allegato nella domanda di partecipazione;
viii) 2 punti complessivi per aver dichiarato di essere stata responsabile scientifico di due progetti svolti “in conto terzi”, in convenzione con società esterne, che non avrebbero rilevanza scientifica nazionale né internazionale;
ix) 2,1 punti complessivi in relazione a 21 presentazioni di poster, pur avendo presentato solo tre poster;
x) un punteggio non in linea con i criteri di valutazione, in relazione a due pubblicazioni indicate dalla ricorrente principale.
8. Il T.a.r. OMISSIS – disposta, con ordinanza n. OMISSIS, la sollecita fissazione dell’udienza pubblica ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a. – con la successiva e gravata sentenza n. OMISSIS, ha:
a) respinto integralmente il ricorso incidentale;
b) respinto in parte il primo motivo del ricorso principale, in relazione al sub-motivo 1.b);
c) accolto in parte il primo motivo del ricorso principale, in relazione al sub-motivo 1.a);
d) respinto il secondo motivo del ricorso principale;
e) assorbito i restanti motivi del ricorso principale;
f) annullato gli atti impugnati;
g) rimesso all’UniversitàOMISSIS la verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione presentate dalla controinteressata, nonché la rinnovazione, da parte della medesima commissione, della valutazione dei tre titoli della dott.ssa -OMISSIS- quale relatrice a congressi internazionali;
h) compensato le spese di lite.
9. Con ricorso in appello notificato il 10 luglio 2023 e depositato il giorno successivo, contenente altresì domanda cautelare, la dott.ssa -OMISSIS- ha impugnato la menzionata sentenza del T.a.r. OMISSIS, lamentando:
i) quale primo motivo di gravame, l’accoglimento parziale del primo motivo del ricorso principale di primo grado;
ii) quale secondo motivo di gravame, il rigetto dei motivi del ricorso incidentale, che sono stati tutti riproposti (sopra indicati al § 7 della presente sentenza).
9.1. In particolare l’appellante, nel primo motivo di gravame, ha dedotto che: «Il fatto dirimente per l’attribuzione del punteggio è la partecipazione ad una ricerca il cui risultato è stato ammesso ad essere presentato ad un convengo: chi espone il medesimo risultato è del tutto indifferente e “neutrale” […]. La lett. g) dei criteri di valutazione, adottati dalla Commissione, non prescrive affatto che l’interessata fosse relatrice c.d. unica, giacché è normale che nel campo di riferimento si lavori per gruppi di ricerca, né che la partecipazione in qualità di relatore sia integrata dalla titolarità di un panel congressuale» (pag. 10 dell’appello).
10. Si è costituita nel presente giudizio la dott.ssa -OMISSIS- con atto di costituzione del 13 luglio 2023, chiedendo il rigetto dell’appello.
11. L’appellante, con separato atto notificato il 20 luglio 2023 e depositato in pari data, ha proposto domanda di tutela cautelare monocratica, successivamente respinta con decreto presidenziale n. 245 del 22 luglio 2023.
12. L’appellata, con articolata memoria del 20 luglio 2023, ha illustrato le proprie difese, chiedendo il rigetto dell’appello.
13. Si è costituita, altresì, l’Università OMISSIS, con atto di costituzione del 24 luglio 2023.
13.1. Il predetto Ateneo ha illustrato le proprie difese con memoria del 2 settembre 2023, chiedendo l’accoglimento dell’appello proposto dalla dott.ssa -OMISSIS-.
14. Le dott.sse -OMISSIS- e -OMISSIS-, con memorie entrambe depositate il 4 settembre 2023, hanno insistito nelle rispettive difese.
15. Con appello incidentale notificato il 5 settembre 2023 e depositato in pari data, la dott.ssa -OMISSIS- ha impugnato la suddetta sentenza del T.a.r. OMISSIS, sezione staccata di OMISSIS, n. 1915 del 2023, lamentandone l’erroneità laddove il primo giudice ha:
i) respinto in parte il primo motivo del ricorso introduttivo di primo grado (sub-motivo 1.b);
ii) respinto il secondo motivo del ricorso introduttivo di primo grado.
16. La Sezione, con ordinanza n. 310 del 15 settembre 2023, ha respinto la domanda cautelare.
17. La dott.ssa -OMISSIS-, con memoria depositata l’11 aprile 2025, ha eccepito l’improcedibilità dell’appello principale, in quanto la dott.ssa -OMISSIS- «ad oggi ricopre il ruolo di professore associato (professore di seconda fascia) nel settore OMISSIS presso la Facoltà OMISSIS […]».
18. L’appellante principale, con memora dell’11 aprile 2025, ha insistito per l’accoglimento dell’appello.
19. Con memoria del 23 aprile 2025, la dott.ssa -OMISSIS- ha replicato all’eccezione di improcedibilità dell’appello principale, confermando il proprio interesse.
20. All’udienza pubblica del 14 maggio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
21. In via preliminare il Collegio dà atto che l’appellante incidentale non ha riproposto il terzo ed il quarto motivo del ricorso introduttivo di primo grado, non esaminati dal T.a.r., con la conseguenza che i due predetti motivi (sopra indicati ai punti iii) e iv) del § 3 della presente sentenza) devono ritenersi rinunciati, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.
22. Ancora in via preliminare, si può prescindere dall’esame dell’eccezione di improcedibilità dell’appello principale, stante la sua infondatezza.
23. Il primo motivo dell’appello principale è infondato.
23.1. Infatti:
a) la commissione giudicatrice aveva stabilito (cfr. verbale n. 1 del 21 marzo 2022, lett g)) di attribuire un punteggio per la «partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionale e internazionali […]», specificando che sarebbe stato attribuito 1 punto (fino ad un massimo di 5 punti) per ogni «comunicazione orale» svolta in un congresso internazionale inerente il settore concorsuale;
b) è pertanto evidente, a differenza di quanto sostenuto nell’appello, che, ai fini dell’attribuzione del suddetto punteggio, non è affatto sufficiente la mera partecipazione ad un convegno internazionale quale componente del gruppo di lavoro che ha realizzato la ricerca presentata al convegno medesimo, essendo invece espressamente richiesto di essere stato anche “relatore”, avendo quindi svolto una “comunicazione orale” (sul punto si deve quindi confermare quanto affermato dalla Sezione con l’ordinanza cautelare n. 310 del 2023, laddove si è correttamente rilevato che: «non appare superabile la distinzione adottata nella disciplina concorsuale tra chi svolge la comunicazione “orale” e chi partecipa “sotto forma diversa dalla comunicazione orale”»);
c) nel presente caso risulta per tabulas (cfr. doc. 14, doc. 15 e doc. 17 depositati dalla ricorrente principale in primo grado) che nei tre convegni oggetto di contestazione (convegno internazionale di Rimini del 6-7 giugno 2019, convegno internazionale di Padova del 7-10 settembre 2019 e convegno internazionale tenutosi in Russia il 6-7 ottobre 2019), la dott.ssa -OMISSIS- non è stata relatrice, essendo espressamente indicato un altro professore quale relatore.
23.2. Il primo motivo dell’appello principale deve quindi essere respinto.
24. Con il secondo motivo dell’appello principale si è criticata la sentenza di primo grado laddove il T.a.r. ha respinto il ricorso incidentale, e sono stati riproposti tutti i dieci motivi dedotti dalla ricorrente incidentale in primo grado (sopra indicati al § 7 della presente sentenza).
24.1. Il secondo motivo dell’appello principale è infondato, essendo infondato il ricorso incidentale di primo grado, poiché:
i) la dott.ssa -OMISSIS-, nell’ambito del dottorato in “Basic and Applied Biomedical Sciences” ha espressamente indicato le due lezioni svolte (cfr. pag. 2, lett. e) del CV), né la ricorrente incidentale (odierna appellante principale) ha indicato le ragioni per le quali le due predette lezioni non sarebbero inerenti al -OMISSIS-, essendo del tutto irrilevante, ai fini che qui interessano, la pertinenza del dottorato nel suo complesso, dovendosi invece avere riguardo solo alle lezioni tenute dalla dott.ssa -OMISSIS-;
ii) non era necessario allegare le tesi di laurea in relazioni alle quali la dott.ssa -OMISSIS- è stata relatrice, in quanto il possesso di tali titoli può essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 3, comma 10, lett. e), del bando di concorso; inoltre la ricorrente incidentale (odierna appellante principale) non ha adeguatamente specificato da quale documento avrebbe desunto che la dott.ssa -OMISSIS- sarebbe tutor nel -OMISSIS-, anziché nel -OMISSIS-;
iii) medesime considerazioni valgono con riferimento al punteggio attribuito alla dott.ssa -OMISSIS- per attività di relatrice per due tesi sperimentali presso strutture esterne all’Ateneo OMISSIS;
iv) dal documento n. 28 depositato in primo grado dalla ricorrente incidentale (odierna appellante principale) non emerge affatto che la borsa di studio svolta dalla dott.ssa -OMISSIS- (per l’approfondimento della ricerca nell’ambito della tematica “Tumori e meccanismi ROS-mediati”) non sarebbe inerente al -OMISSIS-, né è stato dedotto per quale ragione la commissione giudicatrice avrebbe errato nel ritenere la suddetta borsa di studio rientrante nel -OMISSIS-, tenuto conto altresì che la dicitura “Sezione di biochimica” indica unicamente il luogo fisico ove era svolta la borsa di studio;
v) medesime considerazioni valgono anche con riferimento alla partecipazione della dott.ssa -OMISSIS- ai progetti “Studio in vivo di trattamenti con adroni di tumore mammario su topi” e “Analisi dello stress ormonale in radioterapia tramite particelle cariche”, non avendo la ricorrente incidentale (odierna appellante principale) indicato le ragioni per le quali la commissione giudicatrice, nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, avrebbe errato nel ritenere tali progetti come rientranti nel settoreOMISSIS, essendo irrilevante il mero settore scientifico di appartenenza del professore responsabile del progetto;
vi) per quanto sopra già esposto, non era necessario, ai fini della dimostrazione della partecipazione a progetti di ricerca («Cognitive and histopatological alterations in rat models or early and late phase Alzheimer’s disease: novel sigma-1 against based prospects for therapeutic», e «Tackling biological barriers to antigen delivery by nanotechnological vaccine) fornire documentazione allegata, essendo sufficiente la dichiarazione sostitutiva di certificazione;
vii) medesime considerazioni valgono per la partecipazione al progetto di ricerca «Sicurezza e attività funzionale su sistemi biologici di estratti naturali da impiegare in formulazioni alimentari»;
viii) in base al criterio di valutazione sub e), si deve attribuire 1 punto per ogni “direzione e/o coordinamento di gruppi di ricerca nazionali/internazionali”, essendo irrilevante la maggiore o minore rilevanza nazionale (o internazionale) della ricerca svolta;
ix) per quanto già esposto, non vi era alcun onere di allegazione dei poster indicati nel CV;
x) la ricorrente incidentale (odierna appellante principale), al di là di generiche doglianze, non ha dimostrato per quale ragione la commissione giudicatrice, nell’esercizio della sua discrezionalità tecnica, avrebbe errato nel valutare due pubblicazioni della dott.ssa -OMISSIS-.
24.2. Il secondo motivo dell’appello principale deve essere rigettato.
25. Pertanto l’appello principale deve essere integralmente respinto.
26. Passando ora all’esame dell’appello incidentale, il Collegio rileva l’infondatezza del primo motivo (con la precisazione che è rimessa all’Università OMISSIS la verifica della veridicità delle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dalla odierna appellante principale).
26.1. Infatti, in linea generale, il Collegio osserva che, in sede di partecipazione ad una procedura concorsuale, le dichiarazioni mendaci rese da un concorrente e relative ad un titolo asseritamente posseduto (ferme restando le conseguenze di natura penale di cui all’art. 76 del d.P.R. n. 445/2000) non determinano comunque di per sé l’esclusione del predetto concorrente, ma solo l’azzeramento del punteggio derivante dalla falsa dichiarazione.
26.2. Il primo motivo dell’appello incidentale deve quindi essere respinto.
27. Fondato e meritevole di accoglimento è invece il secondo motivo dell’appello incidentale (che ripropone il sub-motivo 1.b del ricorso introduttivo di primo grado).
27.1. Infatti:
a) in base ai criteri di valutazione fissati dalla commissione giudicatrice (cfr. lett. b) del verbale n. 1 del 21 marzo 2022), si sarebbero dovuti attribuire 0,25 punti per “moduli master o dottorato di ricerca”;
b) la dott.ssa -OMISSIS- aveva dichiarato nel proprio CV di essere stata docente, per l’anno accademico 2019/2020, nel modulo di Ematologia e Diagnostica Clinica Molecolare per il Master in Medicina Integrata e Food Management per la prevenzione e cura di tumori, presso il Dipartimento di Scienze del Farmaco dell’OMISSIS;
c) come emerge dal verbale n. -OMISSIS-, la commissione giudicatrice ha del tutto omesso di considerare e valutare tale titolo, in senso positivo o negativo;
d) quanto affermato dal Presidente della Commissione, con nota del 5 luglio 2022, circa il fatto che il titolo de quo non sarebbe stato valutato in quanto consistente in “una singola lezione”, rappresenta una inammissibile integrazione postuma della motivazione;
e) sussiste quindi il lamentato difetto di istruttoria e di motivazione, avendo la commissione giudicatrice totalmente omesso di considerare il titolo in questione.
27.2. Il secondo motivo dell’appello incidentale deve pertanto essere accolto, con la conseguenza che deve essere:
i) parzialmente annullato in parte qua il verbale della commissione giudicatrice n. -OMISSIS-, nella parte in cui ha del tutto omesso di valutare la docenza nel modulo di Ematologia e Diagnostica Clinica Molecolare per il Master in Medicina Integrata e Food Management per la prevenzione e cura di tumori, dichiarata dalla dott.ssa -OMISSIS-;
ii) rimessa alla commissione giudicatrice, in medesima composizione, la valutazione del suddetto titolo, quale effetto conformativo della presente sentenza.
28. L’appello incidentale deve quindi essere parzialmente respinto (primo motivo) e parzialmente accolto (secondo motivo).
29. In definitiva l’appello principale deve essere integralmente respinto e l’appello incidentale deve essere parzialmente respinto (primo motivo) e parzialmente accolto (secondo motivo), ai sensi e per gli effetti sopra esposti (cfr. § 27.2. della presente sentenza).
30. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e devono essere liquidate, nella misura indicata in dispositivo, in favore della dott.ssa -OMISSIS-, sussistendo invece giuste ragioni per compensare le spese di lite con l’Università OMISSIS.
P.Q.M.
Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando sull’appello n.r.g. 667/2023 e sull’appello incidentale, come in epigrafe proposti:
– respinge l’appello principale;
– in parte respinge ed in parte accoglie l’appello incidentale, ai sensi e per gli effetti di cui in motivazione;
– condanna l’appellante principale al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore dell’appellante incidentale, liquidate in euro 3.000,00 (tremila/00), oltre s.g. e accessori di legge;
– compensa le spese di lite del presente giudizio con l’Università OMISSIS.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti private.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 14 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere, Estensore
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere