Cons. Stato, Sez. VII, 15 settembre 2025, n. 7317

La motivazione contenuta nei giudizi della Commissione deve permettere di ricostruire l’iter logico-giuridico in base al quale la P.A. è giunta alla sua adozione

Data Documento: 2025-09-15
Autorità Emanante: Consiglio di Stato
Area: Giurisprudenza
Massima

La motivazione contenuta nei giudizi della Commissione deve assolvere alla funzione che le è propria, che è quella di esternare le ragioni dell’atto, in modo da consentire al suo destinatario di ricostruire l’iter logico-giuridico in base al quale la P.A. è giunta alla sua adozione e ciò al fine di verificare la correttezza del potere in concreto esercitato e rendere possibile al medesimo destinatario la difesa delle proprie ragioni, restando altrimenti vanificati sia il principio costituzionale del buon andamento della P.A., sia la possibilità di difesa dell’interessato, sia la possibilità stessa del sindacato giurisdizionale

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 207 del 2025, proposto dall’ing. -OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avv. OMISSIS, con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia e domicilio fisico eletto presso lo studio della stessa, in Roma, via Panama, n. 54;
contro
ing.-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avv. OMISSIS e con domicilio digitale come da P.E.C. da Registri di Giustizia;
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliata presso gli Uffici della stessa, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma,
previa sospensione dell’esecutività,
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Terza Ter, n. -OMISSIS-del 12 dicembre 2024, resa tra le parti sul ricorso R.G. n. -OMISSIS-.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia della sentenza appellata, presentata in via incidentale dall’appellante;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”;
Vista la memoria della difesa erariale;
Vista altresì la memoria di costituzione e difensiva dell’ing.-OMISSIS-;
Visti i documenti dell’appellante e l’ulteriore memoria dell’ing. -OMISSIS-;
Vista l’ordinanza n. -OMISSIS-del 5 febbraio 2025, con cui è stata accolta l’istanza cautelare;
Visti gli ulteriori documenti, le memorie e le repliche delle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 6 maggio 2025 il Cons. OMISSIS e uditi per le parti l’avv. OMISSIS, l’avv. OMISSIS e l’Avvocato dello Stato OMISSIS;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue:

FATTO
Con il ricorso in epigrafe l’ing. -OMISSIS- ha proposto appello contro la sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. III-ter, n. -OMISSIS-del 12 dicembre 2024, chiedendone la riforma, previa sospensione dell’efficacia.
La sentenza appellata ha accolto il ricorso principale presentato dall’ing.-OMISSIS- contro: 1) il decreto rettorale dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” n.-OMISSIS- del 4 gennaio 2024, con cui sono stati approvati gli atti della procedura selettiva di chiamata ad un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia “B” per il Settore Concorsuale 08/B3, Settore Scientifico Disciplinare ICAR/09 – Tecnica delle Costruzioni presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica – Facoltà di Architettura dell’Università “La Sapienza”, nella parte in cui ha dichiarato vincitore della selezione lo stesso ing. -OMISSIS-; 2) gli ulteriori atti della procedura selettiva e in particolare i verbali della Commissione giudicatrice, con i relativi allegati e tutti gli atti recanti valutazione del ricorrente principale. La sentenza in questione ha dichiarato, invece, irricevibile il ricorso incidentale proposto dall’ing. -OMISSIS-.
In fatto, all’ora vista procedura selettiva, indetta con decreto rettorale n. -OMISSIS- del 4 marzo 2022, prendevano parte sei candidati, tra cui il ricorrente principale in primo grado, ing. -OMISSIS-, e l’odierno appellante, ing. -OMISSIS-. Costui veniva individuato, in esito ai lavori, quale vincitore della selezione, ma l’ing. -OMISSIS- impugnava i relativi atti e il ricorso (R.G. n. -OMISSIS-) veniva accolto dal T.A.R. Lazio con sentenza n. -OMISSIS- del 27 aprile 2023, che annullava gli atti impugnati.
L’Università procedeva, pertanto, alla nomina di una nuova Commissione incaricata di rinnovare la valutazione dei candidati che non avessero ritirato la domanda di partecipazione (che sono risultati l’ing. -OMISSIS- e l’ing. -OMISSIS-) e all’esito delle relative operazioni l’odierno appellante veniva ancora una volta dichiarato vincitore della selezione con il decreto rettorale n.-OMISSIS-.
Avverso il citato decreto, nonché gli altri atti poc’anzi elencati, l’ing. -OMISSIS- ha proposto un nuovo ricorso al T.A.R. Lazio (R.G. n. -OMISSIS-), che, come detto, l’ha accolto con la sentenza appellata, ritenendo in sintesi fondata la doglianza di illegittimità dell’operato della Commissione, per avere questa preso in considerazione, nella valutazione dei titoli esibiti dall’ing. -OMISSIS-, due pubblicazioni successive al 31 dicembre 2021, dunque posteriori all’arco temporale stabilito dal bando di concorso. Il T.A.R. ha invece dichiarato irricevibile il ricorso incidentale proposto dall’ing. -OMISSIS-, contenente la domanda di annullamento della clausola del bando relativa al numero minimo di pubblicazioni valutabili, per essere detto bando un atto ormai consolidato, non essendo stato impugnato nell’ambito del giudizio deciso con la sentenza n. -OMISSIS-.
Nel gravame l’appellante ha contestato l’iter logico-giuridico e le statuizioni della sentenza di prime cure, deducendo i seguenti motivi:
1) error in procedendo et in iudicando, illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di legge e in particolare degli artt. 1, 2 e 5 del decreto rettorale n. -OMISSIS- del 4 marzo 2022 (recante la lex specialis della procedura), violazione dell’art. 97 Cost. e del principio del favor participationis, poiché la sentenza appellata sarebbe erronea e andrebbe riformata anzitutto per avere essa ritenuto fondato il primo motivo del ricorso dell’ing. -OMISSIS-, mentre tale motivo, prima ancora che infondato nel merito, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile (rectius: irricevibile), in quanto tardivamente proposto;
2) error in procedendo et in iudicando, illegittimità della sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione di legge e in particolare dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 3 del d.m. n. 243/2011, eccesso di potere per violazione del principio del favor participationis, illogicità e irragionevolezza manifeste, perché la sentenza sarebbe erronea e da riformare anche nel capo in cui ha dichiarato irricevibile per tardività il ricorso incidentale presentato contro la clausola del bando di concorso sul numero minimo di pubblicazioni. L’interesse alla contestazione di tale clausola, infatti, sarebbe sorto solo per effetto della doglianza mossa dall’ing. -OMISSIS- con il primo motivo di ricorso.
L’appellante ha poi riproposto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., le eccezioni già sollevate nel giudizio di primo grado e non esaminate dalla sentenza gravata.
Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, per il tramite del patrocinio dell’Avvocatura Generale dello Stato, depositando di seguito una memoria difensiva e concludendo per l’accoglimento del primo motivo di appello, per i profili di interesse dell’Ateneo, con conseguente riforma della sentenza gravata, e per la reiezione, invece, del secondo motivo, siccome inammissibile e comunque infondato.
Si è altresì costituito in giudizio l’ing.-OMISSIS- con memoria di costituzione e difensiva, a mezzo della quale ha eccepito l’infondatezza dell’appello di controparte e riproposto, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., le questioni già dedotte nel giudizio di primo grado e non esaminate dal T.A.R., in quanto assorbite.
Con ordinanza n. -OMISSIS-del 5 febbraio 2025 è stata accolta l’istanza cautelare dell’appellante, in particolare in quanto munita del prescritto periculum in mora, con fissazione all’udienza pubblica del 6 maggio 2025 della discussione del merito dell’appello.
In vista dell’udienza di merito le parti hanno depositato memorie e repliche, nonché – l’ing. -OMISSIS- e l’ing. -OMISSIS- – ulteriori documenti.
All’udienza pubblica del 6 maggio 2025 il Collegio, uditi i difensori presenti delle parti, ha trattenuto la causa in decisione.
DIRITTO
Viene in decisione l’appello dell’ing. -OMISSIS- avverso la sentenza del T.A.R. Lazio che ha accolto il ricorso dell’ing.-OMISSIS- contro gli esiti, favorevoli all’appellante, della procedura selettiva a un posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia “B” per il Settore Concorsuale 08/B3, S.S.D. ICAR/09, presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica – Facoltà di Architettura dell’Università di Roma “La Sapienza”.
Con il primo motivo di gravame l’appellante ha contestato l’accoglimento, ad opera del T.A.R., della censura formulata dall’ing. -OMISSIS- nel primo motivo del ricorso introduttivo, secondo cui, in base al bando di concorso, le pubblicazioni valutabili nella procedura avrebbero dovuto collocarsi nel periodo temporale dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2021, cosicché non sarebbero risultate idonee a tal fine le pubblicazioni n. 1 e n. 12 dell’ing. -OMISSIS-, perché pubblicate rispettivamente il 17 gennaio 2022 e il 26 marzo 2022. Il primo giudice ha pertanto sanzionato con l’annullamento del decreto rettorale e degli atti della Commissione l’errore commesso da quest’ultima nel prendere in considerazione le due suindicate pubblicazioni, successive al 31 dicembre 2021.
Lamenta, tuttavia, l’appellante, sotto il profilo processuale, che la censura accolta dal T.A.R. avrebbe dovuto invece essere dichiarata inammissibile (rectius: irricevibile) perché tardivamente proposta, in quanto l’ing. -OMISSIS- avrebbe potuto e dovuto dedurla nell’ambito del precedente giudizio (R.G. n. -OMISSIS-) da lui spiegato innanzi al T.A.R. Lazio e da questo definito con sentenza n. -OMISSIS-. Da un lato, infatti, il bando di concorso (con la clausola sul numero di pubblicazioni da presentare a fini valutativi e sulla relativa decorrenza temporale) e la domanda di partecipazione (comprensiva dei titoli e delle pubblicazioni), sulla scorta della quale i candidati sono stati rivalutati, sono rimasti gli stessi; d’altro lato, a seguito del “remand” giudiziale di cui alla sentenza n. -OMISSIS- l’Università non ha avviato una nuova selezione, ma si è limitata a disporre la rinnovazione della valutazione dei candidati che non avessero rinunciato a partecipare alla procedura.
Di qui la tardività della doglianza, poiché l’ing. -OMISSIS- già al tempo dell’instaurazione del predetto giudizio R.G. n. -OMISSIS- avrebbe avuto conoscenza e disponibilità dell’elenco delle pubblicazioni dell’odierno appellante e pertanto in tale sede avrebbe dovuto sollevare la questione della data delle pubblicazioni nn. 1 e 12 dell’ing. -OMISSIS-, ma non l’ha fatto: egli non avrebbe potuto quindi muovere censure alla domanda di partecipazione di quest’ultimo nell’ambito del nuovo giudizio da lui proposto innanzi al T.A.R. Lazio (R.G. n. -OMISSIS-), avente ad oggetto la mera rinnovazione delle operazioni valutative della medesima procedura selettiva originaria.
Aggiunge l’appellante che nel merito, comunque, la censura formulata dall’ing. -OMISSIS- sarebbe priva di fondamento e che, perciò, il T.A.R. sarebbe incorso in errore nell’accoglierla.
Infatti, la forbice temporale considerata dal bando per l’individuazione delle pubblicazioni valutabili scadrebbe non al 31 dicembre 2021, come affermato dal primo giudice, ma al 1° aprile 2022, ovvero al 1° maggio 2022, ossia andrebbe fino al giorno di pubblicazione del bando stesso, se non addirittura a quello di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura: in questo senso deporrebbero plurimi argomenti, di carattere letterale e sistematico. In ambedue i casi le pubblicazioni n. 1 e n. 12 dell’ing. -OMISSIS- rientrerebbero nell’arco temporale di riferimento per i lavori scientifici valutabili, cosicché la nuova Commissione (al pari della precedente) correttamente le avrebbe prese in considerazione, senza commettere alcun errore, al contrario di ciò che afferma la sentenza appellata, con il corollario che gli esiti della rinnovata valutazione effettuata dai Commissari dovrebbero essere confermati.
Il motivo è fondato e da condividere con riguardo al profilo processuale della tardività della censura dedotta in primo grado dall’ing. -OMISSIS-, accolta dal primo giudice.
Occorre premettere in proposito che la censura dedotta in primo grado dal ricorrente (con il primo motivo di ricorso) lamentava la mancata esclusione dalla procedura concorsuale dell’ing. -OMISSIS-, il quale, invece, avrebbe dovuto essere escluso perché non in possesso dei requisiti (evidentemente: di partecipazione) richiesti dal bando di concorso: ciò, per avere egli presentato ai fini valutativi solo dieci pubblicazioni comprese nell’arco temporale considerato dal bando, anziché le dodici da questo previste, visto che due pubblicazioni si sarebbero collocate oltre il predetto arco temporale.
Sul punto la sentenza appellata ha sostenuto che il numero minimo di dodici pubblicazioni prescritto dalla lex specialis non avrebbe avuto natura di requisito di partecipazione, ma avrebbe dovuto essere qualificato come criterio di selezione dei candidati nel contesto della valutazione comparativa, con il corollario che “la mancata integrazione del numero minimo di pubblicazioni stabilito dal bando da parte del candidato non può condurre all’esclusione dalla selezione, ma al più determinare la non valutabilità di tale tipologia di titoli, non essendo un requisito di partecipazione ma un criterio di selezione” (così il parag. 2.7 della sentenza appellata). Di qui la fondatezza del ricorso, per avere la Commissione errato nel valutare i titoli del controinteressato ing. -OMISSIS-, avendo preso in esame due pubblicazioni successive al termine ultimo del 31 dicembre 2021.
Tuttavia, così statuendo il T.A.R. ha operato una vera e propria modifica ex officio del contenuto del motivo in parola, con il quale, come detto, l’ing. -OMISSIS- aveva chiesto l’esclusione dell’ing. -OMISSIS- dalla procedura (e non l’attribuzione del punteggio di zero al predetto candidato per le pubblicazioni da costui presentate), proprio muovendo dal presupposto che il numero minimo di pubblicazioni fosse un requisito di partecipazione. Per quanto qui rileva tale modifica è determinante, poiché se si muove – come ha fatto il ricorrente – dall’assunto che il controinteressato avrebbe dovuto essere escluso per non avere presentato dodici pubblicazioni nell’arco temporale previsto e, quindi, dal presupposto che le suddette pubblicazioni costituissero requisito di partecipazione, la censura de qua avrebbe dovuto essere sollevata già nel primo ricorso: infatti, la riedizione del potere da parte della P.A. per effetto della precedente sentenza di annullamento (n. -OMISSIS-) ha riguardato la sola fase valutativa e non anche la fase della verifica dei requisiti di partecipazione in capo ai concorrenti, ormai consolidatasi e divenuta insuscettibile di censure.
Da quanto ora detto discende che la censura dedotta dall’ing. -OMISSIS- con il primo motivo di ricorso avrebbe dovuto essere dichiarata irricevibile, perché formulata solo con il secondo ricorso (R.G. n. -OMISSIS-), anziché con il primo (R.G. n. -OMISSIS-), e perciò tardivamente proposta contro atti – quelli relativi alla verifica dei requisiti in capo ai candidati – ormai divenuti inoppugnabili, siccome non tempestivamente gravati con il precedente ricorso. Va precisato, infatti, sul punto che le censure dedotte dall’ing. -OMISSIS- avverso l’operato della prima Commissione, che hanno portato il T.A.R. ad accogliere il ricorso R.G. n. -OMISSIS- con la sentenza n. -OMISSIS- ai fini del riesercizio del potere, hanno riguardato profili totalmente differenti da quello del numero delle pubblicazioni presentate dai concorrenti, e che la sentenza in parola ha accolto il ricorso per non avere la Commissione motivato adeguatamente l’indicazione del controinteressato ing. -OMISSIS- quale candidato vincitore. Di qui la fondatezza della doglianza formulata al riguardo nell’appello dal controinteressato stesso.
Il punto necessita di un chiarimento.
Ai fini del presente giudizio non rileva se il T.A.R., con la sentenza in questa sede appellata, avesse ragione nel configurare il numero minimo di pubblicazioni non come requisito di partecipazione, ma come criterio di selezione dei candidati, muovendo dall’analisi congiunta degli artt. 1 e 2 del bando di concorso.
Indubbiamente, la formulazione dell’art. 1 del bando (d.r. n. -OMISSIS-), nella parte in cui ha stabilito che i concorrenti dovessero presentare un “numero minimo e massimo di pubblicazioni” valutabili “non inferiore a 12 e non superiore a 12 nell’arco temporale di 10 anni precedenti la pubblicazione del presente bando con decorrenza dal 1° gennaio”, appare poco perspicua: del pari, appare eccessiva la tesi che il predetto numero di dodici pubblicazioni dovesse intendersi quale requisito di ammissione alla procedura, poiché un’interpretazione del bando secondo ragionevolezza conduce a ritenere che, qualora una delle pubblicazioni presentate da un candidato fosse risultata non valutabile, ciò avrebbe avuto conseguenze sul piano della valutazione e, quindi, del punteggio da costui ottenuto, piuttosto che su quello della sua esclusione.
Nondimeno, ai fini della valutazione della tempestività della censura, è dirimente che sia stato lo stesso ricorrente a configurare il numero di dodici pubblicazioni come requisito di partecipazione, nel momento in cui, con il primo motivo, ha contestato la mancata esclusione dell’ing. -OMISSIS- dalla procedura per difetto del suddetto requisito. Ma a fronte di tale censura, non modificabile dal giudice adito né nel petitum, né nella causa petendi (e che semmai avrebbe dovuto essere respinta, siccome infondata), deve osservarsi come dalla sentenza di accoglimento n. -OMISSIS- sia derivato l’obbligo per l’Università di ripetere la sola fase valutativa e non anche le fasi precedenti, ivi compresa quella di ammissione dei candidati: questa, non essendo stata contestata nel precedente giudizio, si è ormai consolidata ed è divenuta intangibile, mentre la “riattualizzazione” dell’interesse ad agire è limitata alla nuova valutazione dei concorrenti operata dalla nuova Commissione.
La fondatezza del motivo ora esaminato, tuttavia, non conduce all’accoglimento dell’appello e, per questa via, in riforma della sentenza appellata, alla reiezione del ricorso principale di primo grado, ma, più limitatamente, alla correzione della motivazione della sentenza stessa (cfr. C.d.S., Sez. II, 9 dicembre 2021, n. 8208).
Occorre premettere al riguardo che, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a. “si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell’atto di appello o, per le parti diverse dall’appellante, con memoria depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio” (termine che l’art. 46, comma 1, c.p.a., applicabile anche alla fase di gravame, stabilisce in sessanta giorni dal perfezionamento nei confronti della parte interessata della notifica del ricorso). Il mancato rispetto di tale termine, stabilito a pena di decadenza, comporta l’inammissibilità delle domande ed eccezioni assorbite o non esaminate in primo grado e tardivamente riproposte in appello (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. V, 28 febbraio 2023, n. 2084; id., 6 settembre 2022, n. 7742; Sez. III, 28 marzo 2022, n. 2251; id., 14 dicembre 2020, n. 7967; Sez. II, 11 ottobre 2021, n. 6786; id., 5 agosto 2021, n. 5773; id., 20 gennaio 2020, n. 458).
Orbene, in grado di appello l’ing. -OMISSIS- ha riproposto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 101, comma 2, c.p.a., il secondo motivo del ricorso di primo grado, assorbito dalla sentenza appellata (parag. 2.10) sul presupposto della fondatezza del primo motivo, assorbente rispetto ad ogni altra censura. Detta riproposizione risulta ammissibile, in quanto conforme al termine di cui all’art. 101, comma 2, c.p.a., perché effettuata dall’appellato nella memoria di costituzione depositata il 30 gennaio 2025, quindi ampiamente entro i sessanta giorni dalla notifica dell’appello nei suoi confronti, avvenuta (come si legge nel fascicolo elettronico di causa) in data 8 gennaio 2025.
Nel merito, con il motivo in questione il ricorrente aveva dedotto a carico degli atti impugnati i vizi di eccesso di potere per travisamento dei fatti, carenza di motivazione, contraddittorietà, manifesta illogicità, irragionevolezza e sproporzione: ciò, in quanto la Commissione sarebbe stata tenuta a dare una motivazione analitica e argomentata della scelta del più meritevole nella comparazione dei valori tra i due concorrenti – che in base alla prospettazione di parte ricorrente sarebbe stato lo stesso ing. -OMISSIS- (il quale tuttavia non è stato scelto) –, ovvero perché comunque non risulterebbero differenze valoriali tra i due candidati. La Commissione, invece, nella motivazione del suo giudizio si sarebbe limitata a richiamare solo il criterio previsto, sicché da tale motivazione non sarebbe possibile risalire all’iter logico-giuridico che ha condotto la Commissione a indicare l’ing. -OMISSIS-, nonostante l’ing. -OMISSIS- fosse – in tesi – più meritevole. Inoltre, sussisterebbe il vizio di contraddittorietà tra i giudizi individuali dei singoli Commissari ed il giudizio collegiale e, da ultimo, sarebbe stata violata la par condicio tra i concorrenti.
Invero, il motivo riferito, oltre che ammissibile per quanto poc’anzi detto, è fondato.
In specie, è fondata la censura di difetto di motivazione formulata dall’ing. -OMISSIS- avverso i giudizi della nuova Commissione, poiché dalla lettura di tali giudizi non si riesce a comprendere quali siano stati gli elementi, in base ai quali l’appellante è stato preferito al predetto ricorrente. È altresì fondata la censura di contraddittorietà tra i giudizi individuali dei singoli Commissari e il giudizio collegiale della Commissione.
Al riguardo, il giudizio collegiale complessivo emesso sui due candidati denota una valutazione dei titoli più positiva per l’ing. -OMISSIS- (“molto buono”) rispetto all’ing. -OMISSIS- (“buono”). Quest’ultimo prevale, invece, per quanto riguarda le pubblicazioni (“di ottimo livello”, rispetto al “buon livello” di quelle dell’appellato) e la consistenza complessiva della produzione scientifica (“molto buona” e non solo “buona” come per il suo competitore), nonché per la padronanza nel rispondere alle domande dei Commissari (“buona”, a fronte del giudizio di “discreta” riportato dall’appellato).
Tuttavia, l’appellato ha illustrato in modo convincente nelle tabelle contenute nella succitata memoria di costituzione e difensiva come, per quanto riguarda le pubblicazioni presentate dai due candidati, i giudizi individuali dei tre Commissari divergano da quello complessivo collegiale, poiché, andando a considerare i singoli profili in relazione ai quali le suddette pubblicazioni sono state valutate, l’ing. -OMISSIS- ha riportato un maggior numero di valutazioni positive rispetto a quelle dell’ing. -OMISSIS-, di tal ché non è dato comprendere su quali basi quest’ultimo sia stato ritenuto più meritevole, visto che, oltre che per i titoli, anche per le pubblicazioni, dai giudizi individuali sembra emergere, semmai, una prevalenza dell’odierno appellato.
Neanche l’esito della prova seminariale e di accertamento delle competenze linguistiche dei candidati riesce a evidenziare una differenza di livello tra i due tale da giustificare la preferenza espressa per il candidato individuato quale vincitore.
In conclusione, nel caso di specie la motivazione contenuta nei giudizi della nuova Commissione non riesce ad assolvere alla funzione che le è propria, che è quella di esternare le ragioni dell’atto, in modo da consentire al suo destinatario di ricostruire l’iter logico-giuridico in base al quale la P.A. è giunta alla sua adozione e ciò al fine di verificare la correttezza del potere in concreto esercitato e rendere possibile al medesimo destinatario la difesa delle proprie ragioni, restando altrimenti vanificati sia il principio costituzionale del buon andamento della P.A., sia la possibilità di difesa dell’interessato, sia la possibilità stessa del sindacato giurisdizionale (cfr., ex multis, C.d.S., Sez. VII, 4 marzo 2025, n. 2655; id. 18 aprile 2024, n. 3502; Sez. VI, 14 marzo 2023, n. 2627; id., 6 agosto 2013, n. 4096; Sez. III, 4 febbraio 2020, n. 923; id., 2 maggio 2016, n. 1656; Sez. IV, 18 aprile 2019, n. 2520; id., 1° ottobre 2004, n. 6361; Sez. V, 11 dicembre 2013, n. 5956; id., 4 aprile 2006 n. 1750).
Tale conclusione non risulta scalfita dalle eccezioni dell’appellante volte a dimostrare l’immunità del giudizio della nuova Commissione dai vizi contestati dall’ing. -OMISSIS-.
È anzitutto infondata l’eccezione di inammissibilità della censura in esame, poiché questa ha messo in evidenza le contraddizioni tra il giudizio collegiale e i giudizi individuali dei singoli Commissari e il conseguente difetto di motivazione della valutazione comparativa dei candidati, senza sollecitare un sindacato sostitutivo di questo Giudice sulla predetta valutazione.
In secondo luogo, se è vero che nelle procedure di valutazione comparativa deve essere considerato il valore scientifico complessivo dei concorrenti, è altrettanto vero che nel caso di specie gli elementi emersi, poc’anzi illustrati, non supportano la conclusione della Commissione, che ha attribuito una prevalenza all’ing. -OMISSIS- sull’odierno appellato.
Per quanto riguarda poi i titoli, è lo stesso giudizio comparativo collegiale della Commissione che ha riconosciuto la superiorità sotto questo aspetto dell’ing. -OMISSIS-, attribuendogli il giudizio di “molto buono”, a fronte di quello di “buono” riportato dall’appellante: costui, perciò, avrebbe dovuto gravarsi con apposito motivo di ricorso incidentale avverso tale esito, ciò che non ha fatto.
Quanto infine alle pubblicazioni, si è già visto che l’appellato, ricorrente principale in primo grado, è riuscito a dare la prova di un’intrinseca contraddizione tra i giudizi individuali dei Commissari (che sembrano privilegiarlo) e il giudizio collegiale, favorevole invece all’odierno appellante. Sul punto non vale obiettare che il metodo dell’ing. -OMISSIS- non sarebbe corretto, sia perché ai fini del giudizio comparativo peserebbe allo stesso modo valutazioni espresse in relazione a parametri differenti e che incidono diversamente sul giudizio complessivo sui candidati, sia perché sarebbe comunque privo di senso mettere a confronto le pubblicazioni in base al numero della loro presentazione.
In realtà, tutti i rilievi dell’appellante ora riportati confermano la fondatezza della censura di difetto di motivazione formulata dal ricorrente in primo grado, poiché concorrono a dimostrare la mancanza di una previa “pesatura” dei diversi parametri di valutazione da parte della Commissione (attraverso l’assegnazione di punteggi numerici), nonché la carenza di una chiara spiegazione della metodologia seguita dalla Commissione stessa, in particolare nel “pesare” il valore di ciascuna pubblicazione dei candidati: l’unico elemento che emerge al riguardo – l’apporto del candidato a ciascuna opera – non sembra, peraltro, deporre a favore dell’ing. -OMISSIS- (v. le già citate tabelle contenute nella memoria di costituzione e difensiva dell’ing. -OMISSIS-).
La superiorità dell’ing. -OMISSIS- per i parametri dell’intensità e continuità della produzione scientifica non è stata messa in discussione dal ricorrente in primo grado (e ciò spiega perché egli non ne faccia menzione in appello), ma non basta da sola, a fronte degli elementi di segno contrario sopra riferiti, a giustificare la valutazione finale della Commissione.
In conclusione, pertanto, la fondatezza del primo motivo dell’appello dell’ing. -OMISSIS- non conduce all’accoglimento del predetto appello, ma più limitatamente alla correzione della motivazione della sentenza di primo grado: il dispositivo di quest’ultima, di accoglimento del ricorso dell’ing. -OMISSIS-, deve essere infatti mantenuto, pur dovendosi basare tale accoglimento sulla fondatezza non del primo, ma del secondo motivo del ricorso da lui proposto (del motivo, cioè, inteso a contestare il difetto di motivazione del giudizio finale della Commissione e la contraddittorietà di detto giudizio rispetto ai giudizi individuali dei Commissari).
Sussistono, comunque, giusti motivi per disporre l’integrale compensazione tra le parti delle spese del giudizio di appello, poiché la fondatezza sotto il profilo processuale del primo motivo dedotto con il gravame non porta comunque all’accoglimento di quest’ultimo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – Sezione Settima (VII), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando la sentenza appellata pur se con le correzioni in punto di motivazione di cui alla parte motiva.
Compensa le spese del giudizio di appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’art. 52, commi 1 e 2, del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (ed agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti e della dignità degli interessati, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità, nonché di qualsiasi altro dato idoneo a consentire l’identificazione della parte appellante e della parte appellata.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 6 maggio 2025, con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere, Estensore
OMISSIS, Consigliere

Pubblicato il 15 settembre 2025