TAR Lazio, Sez. III-ter, 18 settembre 2025, n. 16340

È possibile frequentare contemporaneamente un corso di specializzazione medica e di dottorato di ricerca

Data Documento: 2025-09-18
Autorità Emanante: TAR Lazio
Area: Giurisprudenza
Massima

La normativa sui dottorati di ricerca prevede la possibilità per lo studente di iscriversi contemporaneamente ad un dottorato di ricerca (anche in apprendistato) e a un corso di specializzazione medica, purché vi sia il nulla osta di compatibilità di entrambe le strutture didattiche e non si cumuli la borsa di studio del dottorato con l’emolumento da specializzando.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4201 del 2025, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, con domicilio eletto presso lo studio OMISSIS in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, Commissione Esaminatrice del Concorso, Istituto Nazionale per L’Assicurazione Contro Gli Infortuni Sul Lavoro – Inail, Ministero Dell’Università e della Ricerca (M.U.R.)- Dir. Gen. degli Ordinam. della Formazione Sup. e Dir. Allo Studio, non costituiti in giudizio;
Università degli Studi Roma La Sapienza, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Funzione Pubblica, Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
OMISSIS, OMISSIS, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
PER L’ANNULLAMENTO (PREVIA SOSPENSIONE DELL’EFFICACIA) – la graduatoria di merito del 21 gennaio 2025 di cui al decreto di approvazione degli atti del concorso per titoli ed esami a 2 posti per l’ammissione al Corso di Dottorato di Ricerca in “ADVANCES IN INFECTIOUS DISEASES, MICROBIOLOGY, LEGAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH SCIENCES del 40° ciclo”, prot. 0008451 del 21.01.2025, di cui al D.R. 242/2025 con la quale è stata disposta l’esclusione di parte ricorrente (n. 2224018) dall’ammissione al dottorato di ricerca per incompatibilità ai sensi dell’art. 7 co. 1 lett. b) del D.M. 226/2021 e dell’art. 40 del D. Lgs. 368/99;
– della comunicazione a mezzo mail inoltrata a parte ricorrente, in data 10 dicembre 2024, con la quale l’Ufficio Dottorato lo aveva invitato a formulare per iscritto la rinuncia ad uno dei due percorsi
formativi “Stante l’impossibilità di rinunciare ad uno dei due compensi e quindi perseguire contemporaneamente entrambi i corsi di studio, si rappresenta la necessità di segnalare quale dei due corsi di studio si intende proseguire (con conseguente decadenza dall’altra posizione) entro e non oltre il giorno 12 p.v.”;
– delle interlocuzioni a mezzo mail intercorse tra il 12 e il 13 dicembre 2024 tra parte ricorrente e la
Dott.ssa OMISSIS Capo del Settore Dottorato di ricerca – corsi e carriere Area Offerta Formativa e Diritto allo Studio dell’Università della Sapienza di Roma con le quali il ricorrente è stato messo innanzi la scelta di rinunciare ad uno dei due percorsi formativi in violazione di Legge;
– della comunicazione a mezzo mail del 13 dicembre inoltrata dalla Dott.ssa OMISSIS Ph.D – Direttrice dell’area formativa e diritto allo studio dell’Università degli Studi di Roma della Sapienza nella parte in cui è stata ammessa l’erronea formulazione del bando di dottorato;
– del Bando aggiuntivo di concorso per l’ammissione a due posti al corso di dottorato di ricerca in “ADVANCES IN INFECTIOUS DISEASES, MICROBIOLOGY, LEGAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH SCIENCES” anno accademico 2024/2025 – 40° ciclo – programma “DOTTORATI INPA” emanato con D.R. n. 3077/2024, prot. 0191490 del 14.11.2024;
– dell’art. 3 comma 2 del Bando di ammissione al corso di dottorato in parola, emanato con D.R. n. 3077/2024, prot. 0191490 del 14.11.2024 che, richiamando il su citato articolo del DM 226/2021 afferma che: “La frequenza congiunta a Corsi di Dottorato di ricerca e Scuole di specializzazione di area sanitaria con accesso riservato ai medici e ai non medici è compatibile a condizione che non siano cumulati gli emolumenti”, precisando altresì che “Ai fini dell’ammissione al Dottorato, il finanziamento oggetto del presente bando è in ogni caso irrinunciabile”;
– dell’art. 9 comma 5 del bando di concorso nella parte in cui prevede che “In caso di rinuncia prima
dell’avvio del percorso dottorale o di mancata immatricolazione del vincitore al posto di Dottorato, gli Uffici procederanno allo scorrimento dello stesso posto in ordine di punteggio al primo candidato idoneo utilmente collocato in graduatoria. La procedura di subentro non potrà in ogni caso essere attivata in caso di rinuncia intervenuta in corso di svolgimento del Dottorato”;
– della Dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 avente ad oggetto la “CONTEMPORANEA ISCRIZIONE AD ALTRO CORSO DI STUDIO”, laddove dovesse ritenersi lesiva degli interessi dell’odierno ricorrente;
– ove occorra e per quanto di interesse, della graduatoria finale della selezione de qua, adottata e comunicata in data 4 dicembre 2024, solo ove si dovesse ritenere lesiva degli interessi di parte ricorrente;
– la mail di risposta del 6 dicembre 2024 dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” con la quale è stato comunicato a parte ricorrente l’avvenuta immatricolazione al corso di Dottorato di Ricerca nonché le successive mail con le quali, pur avendo ammesso l’erroneità formale del bando di
concorso, ha escluso la contemporanea iscrizione tra il Dottorato di Ricerca e la Scuola di Specializzazione medica;
– ove occorra, tutte le comunicazioni intercorse via mail tra parte ricorrente e l’Ufficio Dottorato dell’Università della Sapienza;
– il Decreto del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 55297315 del 22 ottobre 2024 con cui sono
stati approvati 2 contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca dell’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro (INAIL), finalizzati al conseguimento del Dottorato di
Ricerca dell’Università degli Studi di Roma;
– il D.R. n. 3077/2024, prot. 0191490 del 14.11.2024, con cui è stato emanato il bando di concorso per l’ammissione al corso di dottorato di ricerca in “ADVANCES IN INFECTIOUS DISEASES, MICROBIOLOGY, LEGAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH SCIENCES” – con attivazione di n.2 contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca – a.a. 2024/2025 – 40° ciclo;
– l’art. 37 del D. Lgs. 368/99 in materia di “Formazione dei medici specialisti” che prevede che, all’atto dell’iscrizione alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, il medico stipula con l’Università (ove ha sede la scuola di specializzazione) e con la Regione (nel cui territorio hanno sede le aziende sanitarie le cui strutture sono parte prevalente della rete formativa della scuola di specializzazione), un contratto annuale di formazione specialistica e che, “per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l’esercizio di attività libero-professionale all’esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private” (art. 40 co. 1);
– il comma 5 dell’art. 37 del D. Lgs. 368/99 in base al quale “la violazione delle disposizioni in materia di incompatibilità, è causa di risoluzione anticipata del contratto di formazione specialistica”;
– l’art. 40 del D. Lgs. 368/99;
– l’art. 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81 nella parte in cui qualifica l’apprendistato di alta formazione e ricerca come un contratto di lavoro subordinato a tutti gli effetti di legge;
– l’art. 7 co. 1 lett. b) del D.M. 226/2021 nella parte in cui stabilisce che le Università disciplinano con regolamento le modalità di svolgimento della frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica, a condizione che sia rispettata l’incompatibilità tra la borsa di dottorato e gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della scuola di specializzazione;
– ove occorra del Decreto Direttoriale del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 645 del 15 maggio 2023 recante il “Bando di ammissione dei medici alle scuole di specializzazione di area sanitaria per l’a.a. 2022/2023” nella parte in cui non consente agli specializzandi di rinunciare alla borsa di studio;
– il contratto di formazione specialistica (artt. 37 del d.lgs. n. 368/1999 e successive modifiche) stipulato, in data 3 dicembre 2024, per l’anno accademico 2022/2023 tra l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, la Regione Lazio e il Dott. OMISSIS, con decorrenza dalla data del 1 novembre
2023, solo nella parte in cui non prevede la possibilità di rinunciare alla borsa di studio;
– la Legge 9/5/89 n. 168;
– la Legge 30/11/89 n. 398;
– il d.lgs. n. 81/2015 recante la Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa
in tema di mansioni, a norma dell’articolo 1, comma 7, della – la legge 10 dicembre 2014, n. 183; – la Legge 30/12/2010 n. 240;
– il D.M. n. 226 del 14/12/2021;
– l’art. 7, comma 1, lettera b), del D.M. n. 226/2021;
– il Decreto-Legge n. 34 del 2023, convertito dalla Legge 26 maggio 2023, n. 56 e ss.mm.ii.;
– il “Regolamento in materia di Dottorato di Ricerca” emanato con D.R. n. 1150/2024 dall’Università della Sapienza il quale non prevede un regime di automatica decadenza dal dottorato di ricerca in caso di doppia iscrizione alla Scuola di Specializzazione medicina;
– l’art. 3 del Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione 23 marzo 2022 con cui è stato istituito il programma «Dottorati InPa» con lo scopo di attivare contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca, di cui all’art. 45 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 81, presso alcune pubbliche amministrazioni esclusivamente finalizzati al conseguimento del dottorato di ricerca;
– l’Avviso pubblico del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 52934257 del 06/06/2024 destinato
alle cinque pubbliche Amministrazioni centrali e alle cinque pubbliche amministrazioni Regionali individuate ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.M. 23 marzo 2022, interessate ad aderire alla prima applicazione del Programma «Dottorati InPA» inviando i progetti formativi, previa sottoscrizione di
specifici protocolli e convenzioni con gli Atenei;
-di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale, di estremi e contenuto non conosciuto, con riserva
di proporre successivi motivi aggiunti, nella parte in cui siano potenzialmente lesivi degli interessi
dell’odierna parte ricorrente.
PER L’ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI
volte a disporre la ri-ammissione di parte ricorrente al dottorato di ricerca in “ADVANCES IN INFECTIOUS DISEASES, MICROBIOLOGY, LEGAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH SCIENCES” anno accademico 2024/2025 – 40° ciclo – programma “DOTTORATI INPA” emanato con D.R. n. 3077/2024, prot. 0191490 del 14.11.2024, mediante rinuncia alla borsa di dottorato o anche mediante differimento del contratto di apprendistato dal giorno seguente alla cessazione del contratto di formazione specialistica stipulato con l’Università di Roma “La Sapienza”, o ancora, in alternativa, nell’adozione di una qualificazione giuridica diversa dal contratto di apprendistato e/o l’adozione di ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua;
E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga la riammissione di parte ricorrente al dottorato di ricerca in “ADVANCES IN INFECTIOUS DISEASES, MICROBIOLOGY, LEGAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH SCIENCES” anno accademico 2024/2025 – 40° ciclo – programma “DOTTORATI INPA” emanato con D.R. n. 3077/2024, prot. 0191490 del 14.11.2024, mediante rinuncia alla borsa di dottorato o anche mediante posticipo della decorrenza del contratto di apprendistato dal giorno seguente la cessazione del contratto di formazione specialistica stipulato con l’Università di Roma “La Sapienza” o ancora in alternativa nell’adozione di una qualificazione giuridica diversa dal contratto di apprendistato e/o l’adozione di ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua.

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università degli Studi Roma La Sapienza e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Funzione Pubblica e di Ministero dell’Università e della Ricerca;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 luglio 2025 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 3.04.2025 (notificato il 24.03.2025), OMISSIS Tommaso ha impugnato gli atti di cui in epigrafe sostenendo l’illegittimità dell’esclusione dal corso di dottorato di ricerca, bandito con D.R. 3077/2024 – prot. n. 191490 del 15.11.2024 – dall’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” per l’a.a. 2024/2025, 40° ciclo in “ADVANCES IN INFECTIOUS DISEASES, MICROBIOLOGY, LEGAL MEDICINE AND PUBLIC HEALTH SCIENCES” dopo essersi classificato in seconda posizione su due posti disponibili.
2. Con D.R. 242/2025 la Rettrice ha comunicato l’esclusione, tra gli altri, dell’odierno ricorrente per incompatibilità ai sensi dell’art. 7 co. 1 lett. b) del D.M. 226/2021 e dell’art. 40 del D. Lgs. 368/99 dal momento che il OMISSIS non rinunciava al corso di specializzazione in medicina legale che già frequentava da due anni e che – come sostenuto dall’Università resistente – risulta incompatibile con il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca finalizzato al dottorato di ricerca di cui il ricorrente è risultato vincitore.
3. Il ricorrente si affida alle seguenti ragioni in diritto per sostenere l’illegittimità dell’esclusione:
I) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 12 APRILE 2022, N. 33. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 2, DEL D.M. N. 930/2022 DI ATTUAZIONE DELLA L. N. 33/2022. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. N. 226/2021. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI. VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI STUDIO. ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA TRA ATTI DEL MEDESIMO ENTE. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ, PER ILLOGICITÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA E PARITÀ DI TRATTAMENTO col quale sostiene che la possibilità di frequentare contemporaneamente un corso di specializzazione (medica) e di dottorato di ricerca sarebbe stata introdotta, in deroga al precedente assetto normativo primario e secondario, dalla Legge 12 aprile 2022, n. 33, previa (come sancito dall’art. 7 del D.M. 14 dicembre 2021 n. 226): a) Verifica di compatibilità degli impegni; b) Divieto di cumulo delle borse/salari.
II) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 40 DEL D.LGS. DECRETO LEGISLATIVO 17 AGOSTO 1999, N. 368. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL DECRETO-LEGGE N. 34 DEL 2023, CONVERTITO DALLA LEGGE 26 MAGGIO 2023, N. 56 E SS.MM.II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEGGE 30 DICEMBRE 2010, N. 240 in quanto l’Università avrebbe giustificato l’esclusione sulla base della previgente disciplina primaria, ora superata a seguito di diversi interventi sia del legislatore che dell’esecutivo in sede di attuazione;
III) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 22, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO RUBRICATO “DOTTORATO INDUSTRIALE E APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE”. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 45 DEL D.LGS. 15 GIUGNO 2015 N. 81. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PUNTO 3.3 DELLE “LE LINEE GUIDA PER L’ACCREDITAMENTO DEI DOTTORATI DI RICERCA AI SENSI DEL REGOLAMENTO DI CUI AL DM 14 DICEMBRE 2021, N. 226” ALLEGATE AL DECRETO MINISTERIALE N. 301 DEL 22 MARZO 22. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. N. 226/2021 dal momento che la borsa di dottorato e l’emolumento percepibile in forza di contratto di apprendistato possono essere, alla luce della normativa attuale, perfettamente equipollenti;
IV) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 6-BIS, COMMA 6, LETTERA H), DELL’ART. 15 E DELL’ART. 22 DEL REGOLAMENTO IN MATERIA DI DOTTORATO DI RICERCA DELL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA “LA SAPIENZA” DI CUI AL D.R. N. 1150/2024. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 226/221. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 33/2022 non essendo prevista, da parte del Regolamento di Ateneo, la sanzione della decadenza dal dottorato di ricerca in caso di contemporanea frequentazione della specializzazione medica, ma unicamente l’impossibilità di percepire il doppio emolumento (se previsto per entrambi i corsi);
V) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.M. 226/221. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA L. N. 33/2022. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI PAR CONDICIO TRA I CANDIDATI. VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI STUDIO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 33, 34, 35, 36 E 97 DELLA COSTITUZIONE SOTTO IL PROFILO DELLA IRRAGIONEVOLEZZA, DELLA PROPORZIONALITÀ E DELL’ARBITRARIETÀ. ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ, PER ILLOGICITÀ MANIFESTA, IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO in quanto l’Ateneo avrebbe posto una regola discriminatoria stabilendo l’irrinunciabilità della borsa di dottorato (pena l’esclusione) così non consentendo al ricorrente di rinunciare al finanziamento al fine di consentirgli di frequentare entrambi i corsi di formazione.
4. Il 14.04.2025, si è costituita l’Università intimata, depositando il 16.04.2025 memoria con la quale ha confutato tutte le argomentazioni del ricorrente.
5. Il 18.04.2025, prima della Camera di consiglio del 24.04.2025, il ricorrente ha presentato memoria con la quale ha insistito per la sospensiva dell’esclusione impugnata.
6. Alla Camera di consiglio del 24.04.2025, il Tribunale, sostenendo che le censure prospettate non si prestavano ad essere trattate all’interno della sommaria delibazione che caratterizza la fase cautelare, ha rinviato, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., la decisione del merito del ricorso fissando l’udienza di trattazione al 07.07.2025.
7. Le parti hanno depositato ulteriori memorie ex art. 73 c.p.a. al fine di insistere per l’accoglimento delle rispettive ragioni.
8. All’udienza del 7.07.2025, il ricorso è stato discusso e trattenuto in decisione.
9. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito esposte.
10. I motivi di ricorso possono essere trattati unitariamente dal momento che affrontano aspetti non scindibili della vicenda fattuale e giuridica perché strettamente connessi (se non sovrapponibili).
11. Giova in via preliminare una ricostruzione del quadro giuridico in relazione ai rapporti fra la scuola di specializzazione (medica) e il dottorato di ricerca (in materia sanitaria), al precipuo fine di valutare la legittimità dell’art. art. 3, comma 2 dell’impugnato bando di dottorato (D.R. 3077/2024) che, sebbene ammetta la frequenza congiunta, esclude la rinunciabilità dell’emolumento da esso previsto.
12. L’art. 40 comma 1 del D.Lgs 368/99 prevede che “Per la durata della formazione a tempo pieno al medico è inibito l’esercizio di attività libero professionale all’esterno delle strutture assistenziali in cui si effettua la formazione ed ogni rapporto convenzionale o precario con il servizio sanitario nazionale o enti e istituzioni pubbliche e private”. Attraverso tale disposizione che allo stato non risulta espressamente abrogata ai sensi dell’art. 15 delle preleggi, l’ordinamento impediva al medico specializzando di svolgere un’altra attività lavorativa o intrattenere qualsiasi altra tipologia di rapporto (convenzionale o precario) anche unicamente scientifico-formativo con istituzioni sia pubbliche che private.
12.1. L’art. 1, comma 3, della Legge 2 aprile 2022, n. 33 (Disposizioni in materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione superiore), nell’ambito di una generalizzata liberalizzazione all’interno dei percorsi universitari e post-universitari, afferma: “È altresì consentita l’iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché l’iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica”.
12.2. Nell’ambito della riforma della disciplina tracciata dalla legge n. 33 del 2022, il D.M. n. 930 del 29-07-2022 all’art. 2, comma 2, ha specificato “È altresì consentita l’iscrizione contemporanea a un corso di laurea o di laurea magistrale e a un corso di master, di dottorato di ricerca o di specializzazione, ad eccezione dei corsi di specializzazione medica, nonché l’iscrizione contemporanea a un corso di dottorato di ricerca o di master e a un corso di specializzazione medica. Per la contemporanea iscrizione ad un corso di dottorato di ricerca e ad un corso di specializzazione medica, si applica l’articolo 7 del d.m. 226/2021, ai sensi del quale la frequenza contestuale di corsi di dottorato e scuole di specializzazione mediche è disciplinata dai regolamenti di autonomia delle singole Università nel rispetto delle specifiche condizioni ivi previste”.
12.2.1. Ciò precisato è evidente che, al livello di normazione primaria e secondaria, la contemporanea iscrizione (e frequentazione) di un corso di specializzazione medica e di dottorato di ricerca risulta compatibile, essendo poi riservata ai regolamenti delle Università la fissazione dei criteri per rendere effettiva tale facoltà, né, a questa soluzione, può risultare ostativo il disposto dell’art. 40 comma 1 del D.Lgs 368/99, in quanto da un lato vieta un’ulteriore attività di lavoro subordinato (convenzionale o precario) di natura pubblica o privata alla cui definizione si sottrae il corso di dottorato in oggetto ai sensi dell’art. 11, comma 3, del bando secondo il quale “Il contratto finalizzato al conseguimento del dottorato non dà luogo a rapporti di lavoro subordinato, né con l’Università, né con l’INAIL, e il dottore di ricerca non potrà avanzare pretese di ulteriori compensi o aspettative di futuri rapporti lavorativi” e, dall’altro, un eventuale suo contrasto con la normativa attuale si risolverebbe in favore di quest’ultima, con inevitabile abrogazione “tacita” o “per nuova disciplina” della disposizione anteriore.
12.2.2. In attuazione (e maggior conforto) di tale soluzione interpretativa, l’art. 7 del D.M. n. 226 del 2021 dispone;
“Fermo restando quanto previsto dall’articolo 8, comma 1, le Università disciplinano con regolamento le modalità di svolgimento della frequenza congiunta del corso di dottorato e di un corso di specializzazione medica, nel rispetto delle seguenti condizioni:
a) compatibilità, anche in considerazione della distanza tra le sedi, delle attività e dell’impegno previsti dalla scuola di specializzazione e dal corso di dottorato, attestata dal consiglio della scuola di specializzazione medica e dal collegio di dottorato;
b) incompatibilità tra la borsa di dottorato e gli emolumenti, comunque denominati, percepiti in relazione alle attività della scuola di specializzazione”.
12.3. Alla luce della normativa richiamata appare evidente l’intento dell’ordinamento di favorire anche la contemporanea iscrizione (e frequentazione) nei corsi di specializzazione medica e di dottorato di ricerca purché, da un lato, via sia effettiva compatibilità (didattica e logistica) tra i corsi suddetti e, dall’altro, sia esclusa la percezione della borsa di dottorato contemporaneamente all’erogazione degli emolumenti connessi all’attività svolta durante la specializzazione. In definitiva, la normativa sui dottorati di ricerca prevede la possibilità per lo studente di iscriversi contemporaneamente ad un dottorato di ricerca (anche in apprendistato) e a un corso di specializzazione medica, purché: (i) vi sia il nulla osta di compatibilità di entrambe le strutture didattiche e (ii) non si cumuli la borsa di studio del dottorato con l’emolumento da specializzando. Al fine di rispettare il divieto di cumulo economico lo specializzando vincitore di un dottorato di ricerca può rinunciare alla borsa di dottorato per poter frequentare entrambi i corsi e conservare lo “stipendio” da specializzando. Già in un suo arresto precedente, il Tribunale amministrativo aveva opportunamente stabilito che “L’art. 1, comma 3, della Legge n. 33/2022, sovraordinato e successivo al D.M. n. 226/2021 nella sua formulazione perentoria, prevede espressamente la “facoltà” di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione universitaria, senza subordinare tale possibilità all’introduzione di limitazioni eccessivamente restrittive da parte delle Università. Il Legislatore non ha previsto alcuna deroga a tale principio, stabilendo unicamente “l’obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dall’ordinamento” (comma 5) e “… fermo quanto disposto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’Università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270”, comma 6” (cfr. TAR Calabria, Sez. I, 7 giugno 2023, n. 865).
12.4. Gli esiti interpretativi ricavabili dalle argomentazioni svolte non sembrerebbero mutare qualificando il corso di dottorato di cui all’impugnato bando come contratto di apprendistato ovvero rapporto di lavoro subordinato. A ben vedere, l’art. 1, comma 2 del Bando (D.R. N. 3077/2024) prevede: “I due posti di cui al comma 1 non prevedono l’assegnazione di una borsa di dottorato ai sensi dell’art. 9 del D.M. 226/2021, ma la stipula di un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca di cui all’art. 45 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81, di cui al successivo art. 11, con l’Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL)”. Invero, il punto 3.3. de(l) “Le linee guida per l’accreditamento dei dottorati di ricerca ai sensi dell’articolo 4, comma 3, del Regolamento di cui al dm 14 dicembre 2021, n. 226” allegate al Decreto Ministeriale n. 301 del 22 marzo 2022 del quale costituiscono parte integrante, contenente la disciplina dei dottorandi e delle borse di studio, alla lettera d) stabilisce espressamente che “sono ritenute equivalenti alle borse di studio altre forme di sostegno finanziario riconducibili a: assegni di ricerca (solo se l’ateneo non ha previsto nel regolamento relativo agli assegni di ricerca che per ottenerli è necessario il titolo di dottore di ricerca), posti con borsa finanziati da altri enti italiani o esteri, contratti di apprendistato, posti riservati a dipendenti delle Imprese o delle amministrazioni pubbliche e private che prevedano il mantenimento del trattamento stipendiale”.
12.4.1. Da quanto emerge non è possibile qualificare, con la finalità di derogare alla compatibilità fra borsa di dottorato e corso di specializzazione medica, le borse di studio previste per il dottorato di ricerca come contratti di apprendistato seppur di alta formazione e ricerca.
12.5. Alla luce di quanto esposto, la gravata determinazione del Bando (D.R. n. 3077/2024), nelle parti di interesse del ricorrente, che non consente di rinunciare alla borsa di dottorato con conseguente decadenza dal Corso in caso di violazione, prevista dall’art. 3, comma 2, ultimo periodo, si pone in contrasto con il dettato legislativo e regolamentare volto ad ampliare la possibilità di frequentazione anche contemporanea di più corsi di alta formazione specialistica. La norma primaria, infatti, prevede come unico requisito di tale facoltà “l’obbligo del possesso dei titoli di studio richiesti dall’ordinamento”, mentre la normativa secondaria subordina la contemporanea frequentazione all’accertata compatibilità didattica e logistica dei corsi e alla non cumulabilità degli emolumenti.
12.6. In definitiva, le disposizioni del D.R. n. 3077/2024 (bando aggiuntivo di concorso per l’ammissione a due posti al corso di dottorato di ricerca in “advances in infectious diseases, microbiology, legal medicine and public health sciences” con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca), nella parte in cui impediscono la rinunciabilità della borsa di dottorato sono illegittime e, pertanto, vanno annullate unitamente al provvedimento (D.R. n. 242/2025 del 21.01.2025) di esclusione del ricorrente dal corso di dottorato suddetto, con la conseguenza che l’amministrazione, in caso di nuovo esercizio del potere, dovrà conformarsi ai principi sopra enunciati.
13. La novità delle questioni trattate consente la compensazione delle spese di lite ai sensi dell’art. 92, comma 2, c.p.c., applicabile in quanto richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il D.R. n. 242/2025 del 21.01.2025, nonché l’art. 3, comma 2, ultimo periodo del bando di selezione D.R. n. 3077/2024 del 14.11.2024 nella parte di interesse del ricorrente.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente FF
OMISSIS, Referendario
OMISSIS, Referendario, Estensore

Pubblicato il 18 settembre 2025