Nel caso in cui si trovi di fronte a un quadro di giudizi individuali non omogeneamente negativi, la Commissione è tenuta a esplicitare in modo chiaro e logico le ragioni del dissenso. In mancanza, si configura un vizio di motivazione apparente e una lesione dei principi di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa.
TAR Lazio, Sez. IV-quater, 11 settembre 2025, n. 16178
La Commissione è tenuta a esplicitare in modo chiaro e logico le ragioni del dissenso se si trova di fronte a un quadro di giudizi individuali non omogeneamente negativi
N. 16178/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02114/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2114 del 2021, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come in atti;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca, Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, Università per Stranieri di Perugia, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come in atti e domicilio eletto in Roma, via Pompeo Magno, 23/A;
per l’annullamento
– del provvedimento di approvazione dei risultati e dei giudizi individuali e collegiali di “non abilitazione” alle funzioni di professore universitario di prima fascia espressi sul prof. OMISSIS nella procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 2018, quinto quadrimestre, alle funzioni di professore universitario di prima fascia per il settore concorsuale SECS-S/03 o 13/D2-Statistica economica, indetta con Decreto direttoriale n. 2175 del 9 agosto 2018;
– dei risultati di “non abilitazione” alle funzioni di professore universitario di prima fascia del prof. OMISSIS nella procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 2018, quinto quadrimestre, alle funzioni di professore universitario di prima fascia per il settore concorsuale 13/D2-Statistica economica, pubblicati sul sito internet dell’ASN il 28 dicembre 2020;
– dei (tre) giudizi individuali e del giudizio collegiale a pretesa maggioranza assoluta di 3/5 di “non abilitazione” alle funzioni di professore universitario di prima fascia espressi sul prof. OMISSIS dalla Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale 2018, quinto quadrimestre, nel settore concorsuale 13/D2-Statistica economica, pubblicati sul sito internet dell’ASN il 28 dicembre 2020;
– dell’art. 9, comma 2, del D.P.R. n. 95/2016 e dell’art. 8, comma 1, lett. b), e comma 2 lett. c), del D.M. n. 120/2016, che consentono di derogare requisito di legge dell’attestazione del possesso della positiva valutazione “dell’attività didattica e di servizio agli studenti dei professori” da parte dell’Ateneo di appartenenza dei componenti della commissione, di cui all’art. 6, commi 7 e 8, L. n. 240/2010;
– del verbale n. 1 del 27 novembre 2018 della commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale 2018, nel settore concorsuale 13/D2-Statistica economica,
– del verbale n. 1 del 9 novembre 2020 e del verbale n. 1 del 4 dicembre 2020, della commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale 2018, quinto quadrimestre, nel settore concorsuale 13/D2-Statistica economica, pubblicati sul sito internet dell’ASN il 28 dicembre 2020;
– ove occorra, del Decreto direttoriale n. 2175 del 9 agosto 2018, di indizione della procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale 2018 alle funzioni di professore universitario di prima fascia anche nel settore concorsuale 13/D2-Statistica economica;
– del Decreto direttoriale n. 2774 del 29 ottobre 2018 di nomina della Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale 2018 nel settore concorsuale 13/D2-Statistica economica, nella parte in cui nomina i proff. OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS in assenza di attestazione rilasciata ai sensi dell’articolo 6, comma 7 della Legge 240/2010 dalle Università di afferenza;
– ove occorra, del Decreto direttoriale n. 2018 del 26 novembre 2020 di integrazione della Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale 2018 nel settore concorsuale 13/D2-Statistica economica,
– di ogni altro atto antecedente, connesso e conseguente, ancorché non conosciuto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca, dell’Anvur – Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, dell’Università per Stranieri di Perugia e di OMISSIS;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 4 luglio 2025 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo del giudizio, il ricorrente impugna il giudizio negativo reso dalla Commissione nazionale nell’ambito della procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia nel Settore Concorsuale 13/D2 – Statistica economica, indetta con D.D. n. 2175 del 9 agosto 2018 (sessione 2018–2020).
2. Dagli atti emerge che il candidato, professore associato presso l’Università degli Studi di Catania, ha presentato domanda per l’abilitazione allegando 15 pubblicazioni scientifiche, di cui 12 su riviste internazionali – sei delle quali classificate in fascia A – e 3 su riviste nazionali. La produzione è stata accompagnata da una domanda compilata secondo il modello ministeriale, nella quale il ricorrente ha dettagliato le proprie attività di ricerca, titoli accademici e indicatori bibliometrici.
3. La Commissione ha riconosciuto il superamento di tutti e tre gli indicatori bibliometrici previsti dal D.M. n. 589/2018, nonché il possesso di almeno tre titoli rilevanti ai sensi dell’Allegato A del D.M. 120/2016. Tuttavia, con giudizio espresso a maggioranza, ha negato l’abilitazione, ritenendo che le pubblicazioni presentate non dimostrassero «un grado di qualità e originalità tale da contribuire in modo significativo al progresso dei temi di ricerca rilevanti per il settore concorsuale» e che la collocazione editoriale risultasse «non del tutto adeguata».
4. Il ricorrente ha impugnato tale giudizio, deducendo molteplici profili di illegittimità, tra cui il difetto di motivazione, la contraddittorietà con i giudizi individuali dei commissari, l’illogicità manifesta, il travisamento dei fatti, nonché, in via preliminare, un vizio nella composizione della Commissione, per il mancato accertamento del requisito previsto dall’art. 16, comma 3, lett. h), della legge n. 240/2010.
5. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Università e della Ricerca, chiedendo il rigetto del ricorso.
6. All’udienza pubblica del 4 luglio 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è fondato per le ragioni che si illustrano nel prosieguo.
8. In via preliminare, giova ricordare che la procedura di abilitazione scientifica nazionale è disciplinata dall’art. 16 della legge n. 240/2010 e dal D.M. 7 giugno 2016 n. 120, il quale prevede che l’abilitazione sia attribuita esclusivamente ai candidati che dimostrino una piena maturità scientifica, valutata in base ai titoli, agli indicatori e soprattutto alla qualità delle pubblicazioni presentate.
9. In particolare, l’art. 3 del D.M. 120/2016 impone alla Commissione l’obbligo di formulare un motivato giudizio di merito, riferito al singolo candidato, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti, che comprendano la coerenza disciplinare, l’originalità, la rilevanza scientifica e la collocazione editoriale delle pubblicazioni. In presenza del superamento degli indicatori bibliometrici e del possesso dei titoli richiesti, la giurisprudenza impone un onere motivazionale rafforzato, specie quando si intende negare l’abilitazione (TAR Lazio, Sez. III bis, sent. n. 6706/2019; n. 7090/2022; n. 12385/2023).
10. Nel caso di specie, la Commissione riconosce espressamente il superamento dei tre indicatori e la presenza di almeno tre titoli selezionati. Lo stesso giudizio collegiale dà atto della discreta visibilità internazionale della produzione, rilevando la presenza di 36 documenti indicizzati su Scopus, con 330 citazioni e un H-index pari a 11.
11. Nonostante ciò, la valutazione finale risulta meramente assertiva, priva di una ricostruzione analitica del contenuto delle pubblicazioni presentate. Il riferimento alla presunta “inadeguatezza della collocazione editoriale” resta privo di supporto concreto: non si indicano le riviste ritenute non adeguate, né si fornisce un confronto con le riviste classificate in fascia A presso le quali risultano effettivamente pubblicati alcuni lavori del candidato.
12. Ancora più generica appare la valutazione circa la qualità e originalità della produzione, per la quale si afferma, in modo stereotipato, che essa «non dimostra un grado tale da contribuire al progresso dei temi di ricerca rilevanti per il settore». Anche in questo caso, la mancanza di riferimenti specifici impedisce di comprendere quali siano i criteri effettivamente applicati, e per quale ragione i lavori presentati – alcuni dei quali pubblicati su riviste internazionali altamente qualificate – non siano stati ritenuti all’altezza del livello richiesto.
13. Tale lacuna risulta ancor più significativa se si considera che due giudizi individuali espressi dai commissari risultano pienamente favorevoli, mentre altri due commissari, pur formulando rilievi critici, hanno comunque riconosciuto profili positivi, quali la buona collocazione editoriale, la continuità della produzione e la rilevanza metodologica di alcuni contributi. Solo uno dei giudizi individuali appare interamente negativo. In presenza di un quadro valutativo in prevalenza positivo, il giudizio finale avrebbe richiesto un puntuale sforzo di sintesi e motivazione, volto a chiarire le ragioni per le quali si è ritenuto di discostarsi da valutazioni favorevoli e articolate, pervenendo ad un esito opposto.
14. Secondo consolidato orientamento, la Commissione, nel caso in cui si trovi di fronte a un quadro di giudizi individuali non omogeneamente negativi, è tenuta a esplicitare in modo chiaro e logico le ragioni del dissenso (TAR Lazio, Sez. III bis, sent. n. 6706/2019). In mancanza, si configura un vizio di motivazione apparente e una lesione dei principi di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa.
15. Per quanto attiene alla censura relativa alla composizione della Commissione, fondata sull’asserita mancanza, in capo a uno dei commissari, del requisito previsto dall’art. 16, comma 3, lett. h) della legge n. 240/2010, essa può ritenersi assorbita alla luce dell’accoglimento del motivo inerente il merito del giudizio impugnato. L’annullamento di quest’ultimo comporta infatti la necessità di una nuova valutazione da parte di una Commissione in diversa composizione, con conseguente irrilevanza, ai fini del decidere, del vizio lamentato.
16. In conclusione, il ricorso va accolto nei termini illustrati, con conseguente annullamento del giudizio impugnato e obbligo per l’Amministrazione di rinnovare la valutazione del candidato, entro novanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza, a cura di una Commissione in diversa composizione.
17. Tenuto conto della fondatezza delle censure e della resistenza dell’Amministrazione, le spese di lite devono essere poste a carico della parte resistente, nella misura che si ritiene equo liquidare in euro 2.000,00 (duemila), oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
– accoglie il ricorso e, per l’effetto, annulla il giudizio impugnato;
– ordina all’Amministrazione di procedere al riesame della domanda, nei sensi e nei termini indicati in motivazione;
– condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in complessivi euro 2.000, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente FF
OMISSIS, Primo Referendario, Estensore
OMISSIS, Referendario
Pubblicato in data 11 settembre 2025

