TAR Puglia, Sez. II, 23 settembre 2025, n. 1090

Si deve evitare che la designazione di un docente particolarmente autorevole possa anche solo potenzialmente condizionare il giudizio degli altri membri

Data Documento: 2025-09-23
Autorità Emanante: TAR Puglia
Area: Giurisprudenza
Massima

Anche se le cause di incompatibilità sono tassative, dal momento che esse si risolvono in una limitazione della capacità di agire del soggetto, insuscettibile di estensioni analogiche, è pur vero che l’amministrazione deputata alla nomina della Commissione di concorso in ambito universitario, vale a dire un organo tecnico tenuto a operare nel rispetto del principio di imparzialità di cui all’articolo 97 della Costituzione, legittimamente sancisce l’incompatibilità di un docente a farne parte per gravi ragioni di convenienza. Le gravi ragioni di convenienza possono essere costituite senz’altro dalla necessità di evitare che la designazione di un docente particolarmente autorevole, il quale si sia già pronunciato all’esterno sul profilo che la Commissione dovrebbe assumere per non alterare equilibri interni al mondo accademico, possa anche solo potenzialmente condizionare il giudizio degli altri membri.

Contenuto sentenza

N. 01090/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01273/2024 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1273 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli studi di Foggia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Bari, domiciliataria ex lege in Bari, via Melo, 97;
nei confronti
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
1.della Delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Foggia, seduta del 10.9.2024 (n.955/2024, prot. n. 0047098-II/8 del 11.09.2024) recante la proposta di chiamata in favore del controinteressato, per illegittimità propria e derivata;
2.del Decreto del Pro Rettore Vicario n. 1551/2024, prot.n. 0042487 del 31 luglio 2024 di approvazione degli atti della commissione giudicatrice del concorso ad oggetto “Procedura valutativa indetta con D.R. n. 1657-2021 per la copertura, tra l’altro, di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, settore concorsuale 05/G1 “Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia” – settore scientifico-disciplinare BIO/14 “Farmacologia” presso il Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche” per illegittimità propria e derivata.
3.di tutti i verbali concorsuali con i relativi allegati ed atti recanti le valutazioni ed i giudizi individuali e collegiali espressi dalla commissione sui candidati e la relazione finale della commissione (in particolare, verbali prot. n. 529-2024, prot. n. 30000-VII/1 del 03.06.2024 e prot. n. 599-2024, prot. n. 34263-VII/1 del 24.06.2024, anche redatti in lingua inglese dalla suddetta Commissione giudicatrice) ed ogni altro atto della procedura ancorché allo stato non conosciuto, ivi inclusi (ove occorra) il verbale datato 5.5.2024 della seduta preliminare della commissione tenutasi, secondo quanto dichiarato dai commissari nel suddetto verbale, in via telematica, dal 1 maggio 2024alle ore 22.00 al 3 maggio 2024 alle ore 10.00 ed il verbale prot. n. 37863-VII/1 del 10.07.2024;
4.del presupposto Decreto del Rettore n. 622-2024, prot. n. 18428-VII/1 del 29.03.2024, con cui è stata nominata in via definitiva la Commissione giudicatrice della procedura valutativa in parola nella persona dei prof.ri OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS, per illegittimità propria e derivata;
5.del presupposto Decreto del Rettore n. 666-2023, prot. n. 45843-VII/1 del 28.09.2023 con cui era ricostituita la commissione giudicatrice (dopo che le precedenti erano venute meno per indisponibilità dei docenti, dimissioni o altro) nelle persone dei professori OMISSIS, OMISSIS e OMISSIS;
6.del presupposto Decreto del Rettore n. 808-2023, prot. n. 51207-VII/1 del 18.10.2023 con cui sono state accolte le dimissioni delle professoresse OMISSIS e OMISSIS e disposta l’integrazione della commissione con altri due componenti da affiancare al prof. OMISSIS;
7.della presupposta Delibera del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche del 28 marzo 2022 che ha deliberato, implicitamente, di revocare la precedente delibera del medesimo Dipartimento del 17.3.2022 (che aveva nominato presidente di commissione il Prof. OMISSIS e designato una rosa di quattro nomi tra cui sorteggiare gli altri due componenti) e disporre l’avvio di una procedura di nomina diversa da quella prevista dal bando e dal Regolamento di Ateneo, basata sul sorteggio esteso a tutti i docenti d’Italia, nonché, ove occorra, del parere dell’area legale dell’Università degli Studi di Foggia del 24 marzo 2022 prot. n. 16551/IV/5 ivi citato;
8.della presupposta delibera n. 375/2022 (prot. n. 22827-II/8 del 28.04.2022) del Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, assunta nella seduta del 27.04.2022, che ha disposto un meccanismo di sorteggio integrale dei nomi dei membri della commissione e la formazione a tal fine di due graduatorie;
9.della delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche n. 642/2022 prot. n. 36870 dell’11.07.2022 (riunione del 6 luglio 2022), recante revoca espressa della delibera del 17 marzo 2022 prot. n. 15413-II/8 del 18.03.2022;
10.del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Foggia n. 2001/2022 del 28.11.2022 (prot. n. 62399-VII/1) recante, tra l’altro, dichiarazione di incompatibilità del Prof. OMISSIS a ricoprire il ruolo di componente della Commissione giudicatrice della procedura sub iudice;
11.della presupposta Delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche dell’Università di Foggia prot. n. 232098-II/8 del 27.04.2023assunta nella seduta del 5.4.2023 con cui è stata predisposta un’ulteriore graduatoria dei componenti sorteggiabili estesa ai professori stranieri (dei Paesi OCSE);
12.della nota del Rettore dell’Università di Foggia prot. n. 28570 del 24 maggio 2024 di concessione di proroga per la conclusione della procedura fino alla data del 12 giugno 2024;
13.ove occorra, di ogni altro atto, delibera, nota, decreto rettorale o verbale citato nei predetti provvedimenti impugnati e/o nel presente ricorso e ritenuto presupposto agli altri atti sopra impugnati;
14.di ogni altro atto presupposto, connesso e/o conseguenziale ancorché non conosciuto.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OMISSIS STEFANIA il 3\12\2024:
per l’annullamento, previa sospensiva
– del Decreto del Rettore dell’Università di Foggia n. 2115/2024 – UNI_FG-Prot. n. 0059496- VII/5 del 31/10/2024, di nomina del Prof. OMISSIS quale docente di prima fascia per il S.S.D. BIOS-11/A “Farmacologia”, G.S.D. 05/BIOS-11 “Farmacologia” – Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche;
– della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Foggia adottata nella seduta del 30.10.2024 (n.421/2024, prot. n. 0060788-II/7 del 7.11.2024), con cui è stata approvata la chiamata del Prof. OMISSIS a professore di prima fascia per il SSD Bios 11/A “Farmacologia” presso l’Università degli Studi di Foggia – Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche, con decorrenza dall’1.11.2024;
– di ogni atto richiamato nei predetti provvedimenti, ivi inclusi i chiarimenti resi dalla Commissione e riportati nella delibera del C.d.A. del 30.10.2024 (n.421/2024, prot. n. 0060788-II/7 del 7.11.2024);
– ove occorra, degli atti recanti la presa di servizio del Prof. OMISSIS nel ruolo oggetto di causa;
– di ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o conseguenziale;
– nonché di tutti i provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di OMISSIS e dell’Università degli Studi di Foggia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 25 marzo 2025 il dott. omissis e uditi l’avv. omissis, su delega orale dell’avv. OMISSIS, per la ricorrente, l’avv. OMISSIS, per il controinteressato, e l’avv. dello Stato OMISSIS, per la difesa erariale;

1.- Con ricorso notificato il 15 ottobre 2024 e con i successivi motivi aggiunti notificati il 26 novembre 2024, OMISSIS Stefania, professoressa associata in Farmacologia in possesso di abilitazione scientifica nazionale alla funzione di Professore di I fascia facente parte del Dipartimento di Medicina Clinica e Sperimentale dell’Università di Foggia, ha impugnato gli atti meglio indicati in epigrafe e ne ha chiesto l’annullamento al Tar.
2.- La deducente riferisce di avere preso parte a una procedura valutativa per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale 05/G1 “Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia”, mediante chiamata ai sensi dell’art. 24 comma 6 della L. 240/2020.
3.- L’interessata, dopo aver ripercorso le vicissitudini della procedura valutativa, che hanno originato ricorsi giurisdizionali da parte sua relativi alla nomina della commissione di gara, più volte ripetuta a causa della sopravvenuta indisponibilità/dimissione di alcuni dei suoi componenti, non manca di evidenziare come la Commissione effettivamente insediatasi abbia individuato, al termine dei lavori, il professor OMISSIS quale candidato “pienamente idoneo” alla chiamata, giudizio espresso – si sostiene – attraverso la sopravvalutazione dei titoli posseduti dal concorrente, in luogo della valutazione di “idoneo” pronunciata nei riguardi di essa deducente.
4.- Il professor OMISSIS è stato proposto, con il provvedimento conclusivo della serie di atti impugnata con il ricorso principale, per la chiamata alla copertura di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia per il settore concorsuale 05/G1 “Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia”; il cattedratico è stato successivamente nominato con decreto del Rettore dell’Università degli studi di Foggia – atto, quest’ultimo, impugnato con motivi aggiunti.
5.- La professoressa OMISSIS ha formulato, con il ricorso principale, le seguenti censure: I) Illegittimità in via propria e derivata dai vizi che affliggono la procedura di selezione dei commissari ed il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice 1) Violazione di legge – Violazione artt. 51 e 52 cpc – Violazione L. 241/90 – Violazione art. 97 Cost. – Eccesso di potere – Contraddittorietà – Difetto di istruttoria – Carenza di motivazione – Travisamento della del. ANAC n. 25/20 e dell’art. 13 del codice etico dell’Università di Foggia – Violazione art. 7 del bando di concorso – Violazione art. 5 del regolamento relativo alle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia dell’Università degli Studi di Foggia – Violazione dello Statuto di Ateneo – Nullità per carenza di potere – Eccesso di potere – Violazione del principio dell’autovincolo – Carenza di motivazione – Difetto di istruttoria – Sviamento – Illogicità manifesta – Contraddittorietà; 2) Illegittimità propria e derivata – Violazione art. 7 del DR n. 1657-2021 di indizione di procedura valutativa per la copertura, tra l’altro, di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010, settore concorsuale 05/G1 “Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia” – settore scientifico disciplinare BIO/14 “Farmacologia” presso il Dipartimento di Scienza Mediche e Chirurgiche – Violazione del regolamento relativo alle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia dell’Università degli Studi di Foggia – Eccesso di potere – Violazione del principio dell’autovincolo – Carenza di motivazione – Difetto di istruttoria – Sviamento – Illogicità manifesta – Contraddittorietà. 3) Illegittimità propria e derivata – Violazione art. 7 del DR n. 1657-2021 di indizione di procedura valutativa per la copertura, tra l’altro, di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010, settore concorsuale 05/G1 “Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia” – settore scientifico disciplinare BIO/14 “Farmacologia” presso il Dipartimento di Scienza Mediche e Chirurgiche – Violazione del regolamento relativo alle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia dell’Università degli Studi di Foggia – Violazione dello Statuto di Ateneo – Nullità per carenza di potere – Eccesso di potere – Violazione del principio dell’autovincolo – Carenza di motivazione – Difetto di istruttoria – Sviamento – Illogicità manifesta – Contraddittorietà. 4) Illegittimità propria e derivata – Illegittimità della delibera del Consiglio di Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche prot. n. 0036870 – II/8 del 11.07.2022 (riunione del 6.07.2022) – Violazione art. 7 del DR n. 1657-2021 di indizione di procedura valutativa per la copertura, tra l’altro, di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di prima fascia, ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge n. 240/2010, settore concorsuale 05/G1 “Farmacologia, Farmacologia clinica e Farmacognosia” – settore scientifico disciplinare BIO/14 “Farmacologia” presso il Dipartimento di Scienza Mediche e Chirurgiche – Violazione del regolamento relativo alle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia dell’Università degli Studi di Foggia – Violazione dello Statuto di Ateneo – Violazione di legge – Violazione artt. 51 e 52 cpc – Violazione L. 241/90 – Violazione art. 97 Cost. – Eccesso di potere – Contraddittorietà – Difetto di istruttoria – Carenza di motivazione – Travisamento della del. ANAC n. 25/20 e dell’art. 13 del codice etico dell’Università di Foggia – Sviamento -Nullità per carenza di potere – Violazione del principio dell’autovincolo – Carenza di motivazione – Illogicità manifesta – Contraddittorietà; 5) Violazione di legge – violazione della delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche n. 408/2023, prot. n. 23098-II/8 del 27.04.2023 – Violazione art. 5 comma 3 del Regolamento di Ateneo (decreto rettorale n. 1407/2021) che disciplina la procedura di chiamata dei professori di prima fascia. Eccesso di potere – carenza di motivazione; II) Illegittimità in via propria e derivata dai vizi che affliggono la procedura di selezione dei commissari ed il provvedimento di nomina della commissione giudicatrice 6) Violazione di legge – Violazione del Regolamento di Ateneo sulla chiamata dei professori di prima e seconda fascia (D.R. n. 1407/2021) – violazione del D.R. n. 1657/2021 che costituisce bando concorsuale. Eccesso di potere – violazione del principio di trasparenza – carenza di motivazione. III) Illegittimità della valutazione dei titoli dei candidati e conseguente illegittimità del risultato finale e degli atti consequenziali, con riserva di proporre motivi aggiunti. 7) Violazione di legge – Violazione del verbale preliminare del 5.5.2024 con cui la Commissione si è autovincolata mediante la fissazione dei criteri di valutazione. Violazione del Regolamento di Ateneo n. 1407/2021, art.14 comma 2. Eccesso di potere – difetto di istruttoria – carenza di motivazione – erronea presupposizione-contraddittorietà dell’azione amministrativa.
5.- Il professor OMISSIS si è costituito in giudizio per resistere al ricorso del quale ha chiesto il respingimento sulla base di una articolata memoria difensiva.
6.- Si è costituita in giudizio anche l’Università degli studi di Foggia che ha depositato anch’essa memoria difensiva a mezzo della quale ha controdedotto rispetto alle argomentazioni poste a base del ricorso e dei motivi aggiunti.
7.- In data 26 novembre 2024 sono stati appunto depositati motivi aggiunti di ricorso con i quali la professoressa OMISSIS Stefania ha impugnato, in primo luogo:
– il Decreto del Rettore dell’Università di Foggia n. 2115/2024 – UNI_FG-Prot. n. 0059496- VII/5 del 31/10/2024, di nomina del Prof. OMISSIS quale docente di prima fascia per il S.S.D. BIOS-11/A “Farmacologia”, G.S.D. 05/BIOS11 “Farmacologia” – Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche;
– la delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Foggia adottata nella seduta del 30.10.2024 (n.421/2024, prot. n. 0060788-II/7 del 7.11.2024), con cui è stata approvata la chiamata del Prof. OMISSIS a professore di prima fascia per il SSD Bios 11/A “Farmacologia” presso l’Università degli Studi di Foggia – Dipartimento di scienze mediche e chirurgiche, con decorrenza dall’1.11.2024;
– ogni atto richiamato nei predetti provvedimenti, ivi inclusi i chiarimenti resi dalla Commissione e riportati nella delibera del C.d.A. del 30.10.2024 (n.421/2024, prot. n. 0060788-II/7 del 7.11.2024);
– ove occorra, gli atti recanti la presa di servizio del Prof. OMISSIS nel ruolo oggetto di causa;
– ogni altro atto ad essi presupposto, connesso e/o conseguenziale;
– nonché tutti i provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo.
8.- A sostegno dei motivi aggiunti sono state riproposte le censure sui cui si fonda il ricorso principale.
9.- Le parti in causa hanno successivamente depositato memorie di precisazione delle rispettive posizioni e memorie di replica.
10.- La controversia è stata posta in decisione all’udienza pubblica del 25 marzo 2025.
11.- Si premette, per esigenze di semplificazione e di chiarificazione dell’oggetto della presente controversia che la ricorrente professoressa OMISSIS Stefania ha inteso sottoporre al vaglio del Collegio: 1) il provvedimento con il quale l’Amministrazione universitaria resistente ha revocato la nomina della Commissione al cui interno sedeva il Professor OMISSIS, ritenendo sussistenti profili di incompatibilità a carico del docente; 2) i provvedimenti con i quali sono state successivamente nominate ulteriori commissioni di concorso, in seguito alla presa d’atto delle dimissioni dei membri chiamati, di volta in volta, a integrarne la composizione;3) il giudizio pronunciato dalla Commissione effettivamente insediatasi nei riguardi dei due aspiranti dopo la valutazione comparativa dei rispettivi titoli prodotti; 4) la nomina del professor OMISSIS, quale vincitore della procedura selettiva.
12.- Quanto alla revoca della nomina della Commissione che annoverava al suo interno il Professor OMISSIS in veste di membro designato, e altri due componenti sorteggiati tra una rosa di quattro nominativi disponibili, il Collegio rammenta che il motivo della revoca dipenderebbe da due mail inviate dal membro designato (con delibera del 17 marzo 2022) prof. OMISSIS, il 28.02.2022 ed il 14.03.2022 (una indirizzata al Rettore e l’altra al Direttore del Dipartimento e al Rettore), che avrebbero minato la trasparenza della procedura e l’imparzialità della Commissione. Nelle citate due mail il prof. OMISSIS riferisce:
– di essere stato contattato dal direttore di Dipartimento per l’individuazione di nominativi di Colleghi che “potrebbero utilmente partecipare a far parte della Commissione”;
– di aver “condiviso la problematica anche con il Prof. OMISSIS, Emerito di Farmacologia dell’Università di Milano e Presidente della Società Italiana di Farmacologia”;
– di indicare “i nominativi dei Colleghi (che ci leggono in copia e che ringrazio) che si sono resi disponibili” e segnatamente: Prof.ssa OMISSIS, Prof.ssa OMISSIS, Prof. OMISSIS, Prof. OMISSIS;
– della volontà di incontrare il Rettore ed il Direttore del Dipartimento “per condividere le scelte da intraprendere e ribadire la ferma volontà di rispetto e condivisione delle regole accademiche, anche al fine di salvaguardare il ruolo della Prof.ssa OMISSIS, Ordinario di riferimento e Decano della Farmacologia della sede”. La difesa della ricorrente – che ha palesato interesse a mantenere integra la nomina della Commissione del 17 marzo 2022 sul presupposto che si trattasse dell’unica Commissione regolarmente nominata – ha sostenuto che “Le due mail, di cui la ricorrente ha avuto conoscenza solo a seguito della visione della delibera dell’11 luglio 2022 del Dipartimento, sono assolutamente neutre e prive di profili di parzialità, limitandosi alla proposta del membro designato della Commissione di una rosa di docenti resisi disponibili a partecipare al sorteggio per l’individuazione degli ulteriori due componenti, nel rispetto del bando e del Regolamento di Ateneo. A tal fine, dal tenore delle email, appare evidente che il Prof. OMISSIS cerchi la massima condivisione di tutta la comunità scientifica nazionale, ivi compresi il decano della materia dell’Università di Foggia.”.
13.- La tesi della neutralità delle due mail sopra citate non convince il Collegio. Dal tenore delle stesse è lecito desumere che il professor OMISSIS non si sia limitato alla mera proposta di una rosa di docenti sorteggiabili ma abbia inteso assicurare, in modo non del tutto chiaro, la più larga condivisione della rosa di candidati estraibili a sorte per assicurare una qualche continuità accademica rispetto al ruolo del decano della Farmacologia dell’Università degli studi di Foggia, professoressa OMISSIS. La preoccupazione di salvaguardare il ruolo di quest’ultima, così come esternata dal Professor OMISSIS, tutt’altro che comprensibile all’atto di individuare quattro docenti tra i quali sorteggiare gli ulteriori due componenti della Commissione di concorso, trova plausibile spiegazione proprio nella volontà di fare in modo che la Commissione fosse composta da docenti non invisi alla OMISSIS o con questa non in rotta di collisione sotto il profilo squisitamente scientifico. Ciò, però, equivale a tracciare in anticipo l’identikit del candidato da preferire con esiti di potenziale compromissione della imparzialità della commissione giudicatrice del concorso. Anche il riferimento alla “ferma volontà di rispetto e condivisione delle regole accademiche” risulta affermazione che, pur apparentemente di significato neutro, getta un qualche sospetto di opacità in quello che sarebbe stato l’operato della Commissione di concorso dovendosi dare per scontata la conformità delle regole accademiche a legge. Risulta dunque condivisibile l’assunto della difesa erariale secondo cui “la ragione della rinnovata proposta, da parte del Consiglio di Dipartimento con delibera del 27 aprile 2022 n. 375/2022, dei componenti della Commissione, rispetto a quella formulata nella delibera del 17 marzo 2022, è ben chiara: il Rettore non avrebbe potuto nominare una Commissione in cui il membro designato chiedeva di concordare gli esiti della procedura di valutazione in patente violazione della trasparenza, imparzialità e terzietà, rendendo, comunque, opaco lo svolgimento dei lavori di valutazione della qualificazione dei candidati a ricoprire il posto messo a concorso”(così a pag.8 della memoria dell’Avvocatura dello Stato)”. Né si comprende perché mai il professor OMISSIS, al momento di indicare dei colleghi disponibili a far parte della Commissione di concorso, organo tecnico deputato a operare valutazioni in condizioni di totale indifferenza rispetto ai candidati in gioco, dovesse andare alla ricerca della condivisione di tutta la comunità scientifica nazionale, ivi compresi il decano della materia dell’Università di Foggia.”
14.- Le censure articolate dalla ricorrente in merito alla revoca della delibera del Consiglio di Dipartimento del 17 marzo 2022 che aveva individuato il Professor OMISSIS quale componente designato e una rosa di quattro docenti da quest’ultimo indicati dai quali sorteggiare gli ulteriori due membri della commissione sono dunque infondate attesa l’avvertita necessità di garantire il pubblico interesse all’assoluta trasparenza dell’operato della Commissione, certamente prevalente rispetto ad un non esplicitato interesse alla conservazione proprio di una certa Commissione di concorso.
15. Infondate sono anche le censure che la ricorrente formula avverso la delibera del Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche e Chirurgiche, assunta nella seduta del 27 aprile 2022, che ha disposto un meccanismo di sorteggio integrale dei nomi dei membri della commissione e la formazione a tal fine di due graduatorie. La ricorrente ha sostenuto che “Con tale atto deliberativo, il Dipartimento (anziché provvedere ai sensi dell’art. 7 del bando che vincola l’Amministrazione ad osservare il regolamento di Ateneo per i concorsi), avviava una procedura nuova basata sul sorteggio tra tutti i professori ordinari d’Italia, non prevista dal bando e dal regolamento di Ateneo e neppure tipizzata espressamente dalla fonte primaria per la nomina della Commissione”. Il Collegio rileva, tuttavia, che, una volta preso atto della difficoltà di comporre una commissione capace di insediarsi effettivamente, a causa di rinunce e/o di dimissioni da parte di docenti designati o estratti a sorte, il Consiglio di Dipartimento non ha fatto altro che trarre spunto da una nota dell’Area legale dell’Università foggiana che suggeriva il ricorso al sorteggio integrale, sia in relazione al membro cd. designato, sia in ordine agli altri due componenti, quale meccanismo atto a sterilizzare qualunque sospetto di parzialità “VISTA la nota dell’Area legale di questo Ateneo del 24 marzo 2022 (prot. n. 16551-IV/5) la quale, in considerazione del complesso iter procedurale che sta caratterizzando la procedura, conseguente alle dimissioni della Commissione precedentemente individuata, ha suggerito al Dipartimento di riferirsi a quanto previsto sul punto dalla Delibera Anac n. 1208/2017; CONSIDERATO che la predetta delibera dell’Anac n. 1208/2017 prevede per la formazione delle Commissioni Giudicatrici che: «per l’individuazione dei componenti, si ricorra alla modalità del sorteggio rispetto a liste di soggetti in possesso dei medesimi requisiti previsti per la partecipazione alle commissioni dell’abilitazione scientifica nazionale. Detta modalità può, eventualmente, essere temperata nei settori di ridotta consistenza numerica; – i componenti appartengano al medesimo settore concorsuale messo a concorso; – ove possibile, sia rispettato il principio delle pari opportunità tra uomini e donne nella formazione delle commissioni giudicatrici»; CONSIDERATO che la stessa Area Legale ha suggerito, inoltre, allo scopo di rendere più spedita la formazione della commissione di concorso, di procedere alla individuazione, sempre tramite sorteggio, di un numero di membri designati e di commissari sorteggiabili superiore a quello strettamente necessario (1 membro designato e 4 commissari sorteggiabili); in tal modo, in presenza di eventuali dinieghi a far parte della commissione di concorso da parte del membro designato o di uno o più commissari, si potrà scorrere l’elenco dei sorteggiabili senza ulteriore passaggio in Consiglio di Dipartimento;”.
16.- Si è poi detto da parte della ricorrente che il Decreto del Rettore dell’Università degli studi di Foggia n. 2001/2022 del 28 novembre 2022, recante la dichiarazione di incompatibilità del professor OMISSIS a ricoprire il ruolo di componente della Commissione giudicatrice della procedura in esame sarebbe stato assunto in contrasto con la disciplina dell’istituto della incompatibilità, così come si desumerebbe dal combinato disposto degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile. Opina, la ricorrente, che le cause di incompatibilità sarebbero tassative e che nel caso concreto non ricorrerebbe alcuna delle ipotesi previste dalla normativa prima ricordata. Osserva il Collegio, sul punto, che pur essendo vero che le cause di incompatibilità sono tassative, dal momento che esse si risolvono in una limitazione della capacità di agire del soggetto, insuscettibile di estensioni analogiche, è pur vero che l’amministrazione deputata alla nomina della Commissione di concorso in ambito universitario, vale a dire un organo tecnico tenuto a operare nel rispetto del principio di imparzialità di cui all’articolo 97 della Costituzione, legittimamente sancisce l’incompatibilità di un docente a farne parte per gravi ragioni di convenienza. Le gravi ragioni di convenienza possono essere costituite senz’altro dalla necessità di evitare che la designazione di un docente particolarmente autorevole, il quale si sia già pronunciato all’esterno sul profilo che la Commissione dovrebbe assumere per non alterare equilibri interni al mondo accademico, possa anche solo potenzialmente condizionare il giudizio degli altri membri.
17.- Quanto alla nomina delle commissioni che si sono succedute a quella al cui interno sedevano il Professor OMISSIS e altri due componenti sorteggiati da una rosa di quattro nominativi indicati dal primo docente universitario, il Collegio non può che prendere atto della sopravvenuta carenza di interesse della ricorrente a una decisione sul merito delle censure proposte dal momento che, come risulta dagli atti di causa, tutti gli organi collegiali non hanno mai avviato i lavori di valutazione dei curricula e dei titoli scientifici dei due candidati in corsa per la nomina a docente di prima fascia. Dai provvedimenti gravati non deriva alcun effetto pregiudizievole per la sfera giuridica della ricorrente, né alcuna lesione dell’interesse legittimo azionato in giudizio dalla professoressa OMISSIS, che è senz’altro quello di risultare vincitrice della procedura selettiva in esame.
18.- Residua, invece, un interesse concreto da parte della ricorrente all’esame delle censure che hanno ad oggetto l’attività valutativa svolta dall’unica Commissione che è riuscita a operare, culminata prima nella proposta di nomina del Professor OMISSIS, poi nel provvedimento con il quale il candidato è stato nominato professore di prima fascia.
19.- Il Collegio rileva, sul punto, che, ribadito il perimetro entro il quale la discrezionalità tecnica può essere sindacata dal Giudice senza interferire nello spazio delle valutazioni riservate all’Amministrazione (cd. riserva di amministrazione), non paiono sussistere elementi di irrazionalità valutativa o di illogicità tali da inficiare il giudizio espresso in favore del controinteressato. A questa conclusione si giunge per quel che riguarda il criterio del cd impact factor, vale a dire l’importanza scientifica della collocazione editoriale, valutata correttamente alla data della pubblicazione, dal momento che, spiega la difesa del controinteressato “Al di là dello strumento utilizzato per individuare il quartile, è prassi consolidata che la rilevanza scientifica di una pubblicazione oggetto di valutazione venga effettuata prendendo in considerazione il valore dell’impact factor al momento della effettiva uscita del lavoro sulla rivista e non alla data di inizio della procedura, poiché il quartile non è una valutazione della qualità del prodotto della ricerca, ma del prestigio della rivista in cui viene pubblicata” . Occorre, d’altra parte, considerare che la tabella comparativa di tutta la produzione scientifica dei due candidati (alla data di inizio della procedura) fa registrare un numero di lavori nettamente superiore da parte del professor OMISSIS rispetto alla ricorrente (91 a 59), così come il medesimo controinteressato possiede 3 su 4 degli indicatori bibliometrici delle pubblicazioni superiori agli indicatori bibliometrici della prof.ssa OMISSIS, il che pare al Collegio ragionevolmente indicativo del giudizio finale espresso dalla Commissione.
20.- Alla stregua delle argomentazioni su esposte, il ricorso è complessivamente respinto.
21.- Le spese processuali possono essere compensate in ragione della complessità della vicenda.
P.Q.M.
il Tribunale amministrativo regionale per la Puglia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 25 marzo 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere, Estensore
OMISSIS, Referendario

Pubblicato il 23 settembre 2025