La Commissione deve fornire adeguata motivazione se non vuole prendere in considerazione i criteri indicati nel DM n. 344/2011.
TAR Umbria, Sez. I, 22 settembre 2025, n. 687
La Commissione deve fornire adeguata motivazione se non vuole prendere in considerazione i criteri indicati nel DM n. 344/2011
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’ Umbria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 712 del 2024, proposto da
OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
contro
Università degli studi di Perugia, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio in Perugia, Via degli Offici, 14;
nei confronti
OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da registri di giustizia;
per l’annullamento
quanto al ricorso introduttivo:
– del decreto del Rettore dell’Università degli studi di Perugia n. 3121 del 23 ottobre 2024, recante l’approvazione degli atti relativi alla procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di professore di I fascia per il SC 10/B1 – SSD L-ART/02 – Storia dell’arte moderna (GSD 10/ARTE-01 – Storia dell’arte, SSD ARTE-01/B – Storia dell’arte moderna) presso il Dipartimento di Lettere – Lingue, letterature e civiltà antiche e moderne dell’Università degli studi di Perugia (cod. 44229), con il quale la prof.ssa OMISSIS è stata dichiarata “La candidata maggiormente qualificata a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche (…)”;
– di tutti gli atti della suddetta procedura, nella parte in cui risultano lesivi degli interessi della ricorrente e, in particolare, dei verbali redatti dalla Commissione di valutazione (prot. n. 145987/2024, n. 159602/2024, n. 306007/2024, n. 354393/2024);
– del decreto rettorale n. 685 del 8 marzo 2024, di nomina della Commissione per la procedura e delle relative operazioni di sorteggio, di cui alla delibera del Consiglio di Dipartimento del 26 gennaio 2024 e del 1° febbraio 2024 e la nota del Direttore del Dipartimento n. 53612 dell’8 febbraio 2024, la nota n. 63093 del 14 febbraio 2024, e il verbale della seduta del sorteggio della Commissione individuata dal decreto rettorale n. 2245 del 12 settembre 2023;
– di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, in quanto lesivo degli interessi della ricorrente, ivi inclusi, ove occorrer possa: il decreto rettorale n. 3035 del 24 novembre 2023, con il quale è stata indetta la procedura selettiva; il decreto rettorale n. 2246 del 12 settembre 2023, recante il regolamento per la disciplina di chiamata dei professori di prima e seconda fascia; la delibera del Consiglio di Dipartimento e/o del C.d.A. dell’Ateneo – di estremi non noti – relative alla presa di servizio della prof.ssa OMISSIS;
nonché per la condanna dell’Università degli studi di Perugia alla rivalutazione dei candidati da parte di una Commissione in diversa composizione;
quanto al ricorso incidentale depositato da OMISSIS il 26 febbraio 2025, per l’annullamento:
– dell’articolo 6, comma 3, del regolamento di ateneo dell’Università degli studi di Perugia e dell’articolo 6, quinto capoverso, del bando di concorso, laddove interpretati nel senso che tali atti impongano l’applicazione pedissequa dell’articolo 3 del decreto ministeriale n. 344 del 2011, e quindi anche della lett. b), recante il criterio “b) esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall’ateneo, dei moduli/corsi tenuti”;
– della valutazione operata dalla Commissione nei confronti della ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli studi Perugia e di OMISSIS;
Visto il ricorso incidentale proposto da OMISSIS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell’udienza pubblica del giorno 27 maggio 2025 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente OMISSIS, professoressa di seconda fascia presso il Dipartimento di Lettere – Lingue, letterature e civiltà antiche e moderne dell’Università degli Studi di Perugia, ha partecipato alla procedura selettiva indetta con decreto del Rettore del medesimo Ateneo n. 3035 del 24 novembre 2023, avente ad oggetto la copertura di un posto di professore di prima fascia per il settore concorsuale (SC) 10/B1 – Storia dell’arte, settore scientifico-disciplinare (SSD) L-ART/02 – Storia dell’arte moderna, mediante chiamata, ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Con l’introduzione del presente giudizio, la predetta docente ha impugnato, unitamente agli altri atti specificati in epigrafe, il decreto rettorale n. 3121 del 23 ottobre 2024, recante l’approvazione degli atti della procedura e della graduatoria di merito, nonché l’individuazione della prof.ssa OMISSIS, risultata prima graduata con valutazione complessiva “eccellente”, come “La candidata maggiormente qualificata a svolgere le funzioni didattiche e scientifiche della procedura di selezione (…)”.
3. La ricorrente, che al pari di altri due candidati ha ottenuto una valutazione complessiva “ottima”, ha articolato quattro motivi:
I) con riguardo all’attività didattica, l’attribuzione alla prof.ssa OMISSIS del giudizio di “eccellente” e di quello di “ottima” alla prof.ssa OMISSIS avrebbero risentito dell’illegittima pretermissione, da parte della Commissione, del sub-criterio di valutazione relativo agli “esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall’Ateneo”, previsto dal decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 344, espressamente richiamato dal regolamento di ateneo, dal bando e dai criteri di valutazione ai quali la Commissione si è autovincolata; tale sub-criterio, ove applicato, avrebbe fatto emergere la prevalenza della prof.ssa OMISSIS, avendo la stessa documentato 11 valutazioni con valori pari o prossimi al centesimo percentile, a fronte delle 2 valutazioni con punteggi inferiori documentate dalla prof.ssa OMISSIS;
II) sempre con riguardo alla valutazione dell’attività didattica, il giudizio espresso dalla Commissione sarebbe affetto da ulteriori profili di illegittimità, atteso che:
II.1) in relazione ai “moduli”, la Commissione non avrebbe considerato i moduli tenuti dalla prof.ssa OMISSIS in Storia dell’arte moderna e avrebbe omesso l’attività di insegnamento a partire dal 1999;
II.2) sarebbe illogica e irragionevole l’attribuzione di un’incidenza negativa allo svolgimento di parte dell’attività didattica della ricorrente nel settore scientifico-disciplinare L-ART 04, rientrante nel medesimo settore concorsuale, tenuto conto pure del fatto che, al contrario, la presenza di un carico didattico in più SSD avrebbe dovuto essere considerata quale elemento premiale e che, del resto, anche la prof.ssa OMISSIS avrebbe tenuto per anni corsi afferenti a settori scientifico-disciplinari affini;
II.3) con riguardo alla partecipazione a esami, la Commissione non avrebbe precisato per quale motivo la valutazione della candidata vincitrice sarebbe “eccellente” e, per la ricorrente, solo “ottima”;
II.4) per l’attività di tipo seminariale e mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa la direzione di tesi di laurea, si registrerebbe un immotivato livellamento dei giudizi attribuiti alla ricorrente e alla controinteressata, attestatisi per entrambe sulla valutazione di “eccellente”, nonostante l’oggettiva superiorità della prof.ssa OMISSIS;
II.5) la valutazione complessiva dell’attività didattica sarebbe ingiustificatamente penalizzante in danno della prof.ssa OMISSIS, non essendo stato considerato il maggior carico didattico dalla stessa sostenuto e non essendo stato valutato, inoltre, nell’ambito dell’attività didattica integrativa, il ruolo ricoperto dalla ricorrente quale Direttrice della Scuola di specializzazione in beni storico artistici afferente al Dipartimento di Lettere – Lingue, letterature e civiltà antiche e moderne dell’Ateneo; la prof.ssa OMISSIS avrebbe svolto, inoltre, in vari altri ambiti, attività didattica integrativa, mancante nel curriculum della prof.ssa OMISSIS;
III) la valutazione delle pubblicazioni e dell’attività di ricerca sarebbe parimenti affetta da disparità di trattamento in danno della ricorrente, atteso che:
III.1) con riguardo alle pubblicazioni, due sedi editoriali sarebbero state valutate ingiustificatamente con un giudizio più favorevole per la controinteressata rispetto a quello espresso nei riguardi della ricorrente;
III.2) la produzione scientifica nel suo complesso evidenzierebbe un divario in favore della prof.ssa OMISSIS rilevabile ictu oculi e in parte riconosciuto dalla stessa Commissione, con palese contraddittorietà, difetto di istruttoria e illogicità della motivazione, atteso che: il giudizio di “ottima” attribuito alla produzione scientifica della prof.ssa OMISSIS sarebbe frutto dell’errata considerazione di 7 monografie in luogo di 11; il numero e la tipologia delle pubblicazioni presentate dalle candidate divergerebbero in misura significativa; non sarebbe stato considerato il fatto che la prof.ssa OMISSIS ha presentato due contributi giudicati eccellenti nell’ambito della valutazione della qualità della ricerca in Italia per il periodo 2015-2019 (VQR 2015-2019); ai fini dell’abilitazione scientifica nazionale (ASN), la ricorrente raggiungerebbe la soglia richiesta relativamente a tre indicatori di produzione scientifica, contro i due della prof.ssa OMISSIS; la prof.ssa OMISSIS avrebbe conseguito per due volte l’abilitazione scientifica di prima fascia, mentre la controinteressata una sola volta e tardivamente;
III.3) il giudizio sulle singole pubblicazioni si rivelerebbe carente e contraddittorio, atteso che le schede di valutazione delle candidate riporterebbero giudizi privi di motivazione, nonché incongruenti e frutto di carenze istruttorie;
III.4) con riguardo all’attività di ricerca, il giudizio di “ottima” attribuito alla prof.ssa OMISSIS, benché superiore a quello di “buona” assegnato alla prof.ssa OMISSIS, risulterebbe comunque penalizzante, non essendo stati considerati una serie di elementi, che avrebbero consentito alla ricorrente di raggiungere il livello di “eccellente”; ciò con riguardo, in particolare, alla valutazione della “Partecipazione a convegni di carattere nazionale e internazionale”, ai “Premi”, alla “Attribuzione di finanziamenti”, nonché alla “Attività di ricerca presso istituti italiani o stranieri”; sarebbe stata trascurata, inoltre, la circostanza che la prof.ssa OMISSIS non siede in nessun comitato scientifico di riviste di fascia A e non dirige riviste o collane;
IV) l’operato della Commissione di valutazione sarebbe viziato: (i) dal fatto che due membri effettivi avrebbero dovuto astenersi, in considerazione del ruolo che i medesimi ricoprono nell’ambito di un progetto di rilevante interesse nazionale (PRIN) al quale aderisce anche l’Università di Perugia, sotto la supervisione della prof.ssa OMISSIS; (ii) le operazioni di sorteggio dei Commissari sarebbero affette da plurimi profili di illegittimità.
4. In vista della trattazione cautelare della causa, fissata per il 14 gennaio 2025, la prof.ssa OMISSIS e l’Università degli studi di Perugia, costituitesi in giudizio, hanno evidenziato il mancato compimento dei termini a difesa nei confronti della controinteressata.
5. Alla predetta camera di consiglio il Presidente ha preso atto della rinuncia all’istanza cautelare della ricorrente e, su concorde richiesta delle parti, ha rinviato al merito la trattazione della causa.
6. La prof.ssa OMISSIS ha depositato il 26 febbraio 2025 un ricorso incidentale, con il quale ha dedotto quanto segue:
I) ove – contrariamente all’opinione della parte – dovesse desumersi dall’articolo 6, comma 3, del regolamento di ateneo e dall’articolo 6 del bando della procedura selettiva un obbligo di applicazione pedissequa dei criteri di valutazione stabiliti dall’articolo 3 del decreto ministeriale n. 344 del 2011, e quindi anche di quello indicato alla lettera b) del predetto articolo (“esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall’ateneo, dei moduli/corsi tenuti”), allora tali previsioni sarebbero illegittime, atteso che i predetti criteri, riferiti alle procedure di valutazione dei ricercatori a tempo determinato già incardinati nell’ateneo che le indice, non sarebbero automaticamente estensibili alle diverse procedure di chiamata di professori ordinari; sarebbe irrazionale, del resto, imporre che, in queste ultime procedure, si tenga conto dei giudizi espressi dagli studenti nei confronti di studiosi già in possesso della relativa abilitazione scientifica nazionale, e rispetto ai quali deve dunque presumersi il possesso di tutte le capacità professionali per svolgere l’attività didattica;
II) con riguardo alla produzione scientifica complessiva della prof.ssa OMISSIS, indicata dalla candidata mediante rinvio “(…) all’allegato delle pubblicazioni da sito docente MUR CINECA”, dovrebbe osservarsi che in quest’ultimo elenco figurerebbero due lavori non qualificabili come monografie; di conseguenza, la ricorrente avrebbe dovuto essere dichiarata decaduta dal beneficio dell’ammissione alla procedura, ai sensi dell’articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in ogni caso, tali criticità renderebbero irragionevole il giudizio di “ottima” riportato dalla candidata in relazione al criterio 3.2, concernente la significatività della produzione scientifica nel suo complesso;
III) ai medesimi esiti dovrebbe pervenirsi con riguardo al giudizio di “eccellente” per la “partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio”, essendo tale valutazioni infirmata dall’errata dichiarazione della partecipazione al Comitato scientifico della rivista “Studi di Storia dell’arte” dal 2012, mentre in verità l’inizio di tale collaborazione sarebbe databile al 2014;
IV) la valutazione complessiva di “ottima” attribuita per la significatività delle 12 pubblicazioni presentate dalla ricorrente sarebbe illogica e incomprensibile sotto il profilo motivazionale, atteso che, convertendo in punteggi numerici i giudizi assegnati dalla Commissione ai singoli lavori con formule verbali di sintesi, si perverrebbe, effettuati i dovuti conteggi, a un valore finale corrispondente a “buona” e non a “ottima”;
V) il curriculum, la rilevanza dell’attività scientifica e le pubblicazioni prodotte dalla ricorrente sarebbero stati ingiustificatamente sopravvalutati, in quanto interesserebbero prevalentemente il SSD L-ART/04 – Museologia e critica artistica e del restauro, mentre il settore scientifico-disciplinare principale è stato individuato nel bando nel diverso SSD L-ART/02 – Storia dell’arte moderna.
7. In vista della trattazione di merito del gravame, le parti hanno depositato documenti e memorie, la ricorrente e la controinteressata anche in replica alle produzioni avversarie.
8. All’udienza pubblica fissata la causa è stata trattenuta in decisione.
9. Per ragioni di priorità logica e giuridica deve essere esaminato anzitutto il quarto motivo del ricorso introduttivo, in quanto il suo eventuale accoglimento farebbe emergere l’illegittimità della composizione della Commissione di valutazione, infirmando in radice l’intera procedura.
9.1. Con una prima censura, la ricorrente ha affermato che due membri effettivi della Commissione avrebbero dovuto astenersi, essendo l’uno il principal investigator (PI) di un progetto di rilevante interesse nazionale (PRIN) al quale aderisce anche l’Università di Perugia, sotto la supervisione della prof.ssa OMISSIS, e l’altra una docente parimenti coinvolta nel medesimo PRIN.
9.1.1. Al riguardo, va condiviso l’orientamento, ribadito anche di recente dalla giurisprudenza, proprio con riguardo alle procedure di valutazione per la copertura di posti di professore di prima fascia, secondo il quale “Affinché sussista un vero e proprio obbligo di astensione deve essere dimostrata la sussistenza concreta di un rapporto di lavoro o professionale stabile con la presenza di interessi economici ovvero di un rapporto personale di tale intensità da fare sorgere il sospetto che il giudizio non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità (in questi termini, Cons. Stato, sez. VI, 10 luglio 2017 n. 3373; nello stesso senso cfr. Cons. Stato, sez. III, 31 gennaio 2020 n. 796)”, mentre “La conoscenza personale e/o l’instaurazione di rapporti lavorativi ed accademici non sono (…) di per sé motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali” (Cons. Stato, Sez. VII, 16 aprile 2025, n. 3316; nello stesso senso: TAR Umbria, 25 marzo 2024, n. 203, confermata da Cons. Stato, Sez. VII, 7 novembre 2024, n. 8927).
In questa prospettiva, “Non costituisce, dunque, ragione di incompatibilità la sussistenza sia di rapporti di mera collaborazione scientifica, sia di pubblicazioni comuni, essendo ravvisabile obbligo di astensione del componente della commissione solo in presenza di una comunanza di interessi anche economici, di intensità tale da porre in dubbio l’imparzialità del giudizio (Cons. Stato, Sez. VI, 29 agosto 2017, n. 4105, relativa a procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore ordinario di ruolo, la quale cita, ex plurimis, Cons. Stato, sez. VI, 3 luglio 2014, n. 3366; id., sez. III, 20 settembre 2012, n. 5023; id., sez. VI, 31 maggio 2012, n. 3276). L’esistenza di rapporti scientifici di collaborazione costituiscono, infatti, ipotesi frequenti nel mondo accademico, che non sono tali da inficiare in maniera giuridicamente apprezzabile il principio di imparzialità dei commissari, visto che nel campo degli specialisti è assai difficile trovare un esperto che in qualche modo non abbia avuto contatti di tipo scientifico o didattico con uno dei candidati (Cons. Stato, sez. II, 7 marzo 2014, n. 3768)” (così ancora Cons. Stato n. 3316 del 2025, cit.).
9.1.2. Nel caso oggetto della presente controversia, sono stati allegati meri rapporti di collaborazione scientifica, nell’ambito di un progetto di ricerca al quale aderiscono più atenei, tra una candidata e due membri della Commissione di valutazione.
Si tratta di una situazione del tutto ordinaria in ambito accademico, come tale non idonea, in difetto di ulteriori elementi, non dedotti in questa sede, a far emergere profili di incompatibilità dei predetti membri della Commissione.
9.1.3. La censura deve essere, perciò, rigettata.
9.2. Sotto altro profilo, la ricorrente ha sostenuto che le operazioni di composizione della Commissione di valutazione sarebbero affette da plurimi profili di illegittimità, atteso che, dopo il primo sorteggio di una rosa di nove nominativi di professori ordinari da parte del Consiglio di Dipartimento, avvenuto il 26 gennaio 2024, il Direttore del Dipartimento avrebbe escluso alcuni candidati sull’assunto di una tardiva trasmissione della documentazione, salvo poi sollecitare altri candidati all’invio dei medesimi documenti, i quali, in ogni caso, sarebbero stati tutti nuovamente trasmessi su sollecitazione della Dirigente. Tale illegittimo modus procedendi sarebbe risultato determinante, avendo comportato l’inclusione nella Commissione di un professore ordinario – peraltro oggetto della posizione di incompatibilità denunciata con la prima censura – che nella sequenza estratta figurava dopo una docente illegittimamente esclusa. D’altro canto, nessuno dei professori indicati per comporre la rosa dei candidati sarebbe stato destinatario di un messaggio di posta elettronica certificata, per cui non sarebbe possibile verificare l’effettiva ricezione della comunicazione trasmessa dal Direttore del Dipartimento.
9.2.1. Come correttamente eccepito dalla controinteressata, tali contestazioni sono prive di interesse per la ricorrente.
Merita adesione, infatti, l’orientamento secondo il quale l’esclusione di un docente dalla lista dei sorteggiabili fa sorgere unicamente in capo a quest’ultimo l’interesse all’impugnativa giurisdizionale, mentre non possono dolersene i candidati partecipanti alla procedura, atteso che questi ultimi non vantano alcun interesse giuridicamente tutelato a che la Commissione di valutazione sia composta in un modo piuttosto che in un altro, a meno che non siano dedotti una potenziale parzialità di giudizio o un conflitto di interesse da parte dei membri della Commissione, tale da inficiare gli atti posti in essere da quest’ultima (cfr. TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 25 maggio 2021, n. 801, confermata da Cons. Stato, Sez. VII, 3 maggio 2023, n. 4474).
Nel caso oggetto di controversia, posto che è stata esclusa l’esistenza di una situazione di incompatibilità di due Commissari rispetto alla prof.ssa OMISSIS, secondo quanto sopra esposto, deve concludersi che la ricorrente non abbia alcun interesse a dedurre irregolarità nelle operazioni di sorteggio, essendo comunque tutti i membri della Commissione titolati a farne parte.
9.2.2. Da ciò l’inammissibilità della censura ora considerata.
10. Deve quindi passarsi all’esame congiunto del primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio e del primo motivo del ricorso incidentale.
10.1. La questione oggetto delle contrapposte prospettazioni delle parti attiene all’interpretazione della disciplina applicabile alla procedura selettiva.
La ricorrente sostiene che, ai fini della valutazione dell’attività didattica dei candidati, la Commissione fosse tenuta ad avvalersi del criterio di cui all’articolo 3, comma 1, lett. b), del decreto ministeriale 4 agosto 2011, n. 344, ossia a considerare gli “esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall’ateneo, dei moduli/corsi tenuti”. Di conseguenza, poiché tale profilo – che avrebbe visto una netta prevalenza della prof.ssa OMISSIS – non è stato preso in esame, il giudizio espresso sarebbe illegittimo.
Al contrario, la controinteressata afferma che né il bando della procedura, né il regolamento di ateneo prescriverebbero l’obbligatoria applicazione dei criteri stabiliti dal predetto decreto ministeriale, dettato non già per le procedure di chiamata di professori di prima fascia, bensì per la valutazione dei ricercatori titolari dei contratti di cui all’articolo 24, comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Di conseguenza, la Commissione, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, avrebbe legittimamente individuato i criteri di valutazione dei candidati senza includervi quello sopra richiamato. Ove, tuttavia, si ritenesse che il bando e il regolamento di ateneo rechino un obbligo al riguardo, questi atti sarebbero illegittimi, essendo una tale prescrizione irragionevole; da ciò l’impugnazione mediante ricorso incidentale.
10.2. Occorre premettere che il “Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240” dell’Università degli studi di Perugia reca, al Titolo I, la disciplina della “procedura selettiva a seguito di valutazione scientifico-didattica ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010”. In questo contesto, l’articolo 6 del regolamento, recante le “Modalità di svolgimento della selezione”, stabilisce, al comma 3, che “La Commissione predetermina i criteri di valutazione alla luce degli standard qualitativi richiesti dalla struttura sulla base di quanto stabilito dal D.M. 344/2011”.
Il bando della procedura contiene a sua volta, all’articolo 6, la previsione secondo la quale “La Commissione predetermina i criteri di valutazione alla luce degli standard qualitativi richiesti dalla struttura sulla base di quanto stabilito dal D.M. 344/2011”.
10.3. Come già affermato da questo Tribunale in un caso analogo, il quadro giuridico sopra richiamato non consente di rilevare l’esistenza di un obbligo inderogabile della Commissione di avvalersi necessariamente dei criteri di valutazione contenuti nel decreto ministeriale più volte richiamato (TAR Umbria, 15 febbraio 2025, n. 144).
Un obbligo in questi termini, infatti:
– non discende dal decreto ministeriale, il quale si milita a stabilire criteri ai fini della determinazione mediante apposito regolamento di ateneo di standard qualitativi per la valutazione, secondo quanto risulta dall’articolo 24, comma 4, della legge n. 240 del 2010 e dall’articolo 1 dello stesso decreto del 2011; criteri, peraltro, testualmente riferiti alla valutazione dei ricercatori titolari dei contratti, come correttamente rilevato dalla controinteressata nella presente controversia;
– non è rinvenibile nel regolamento per la chiamata dei professori dell’Università resistente, il quale reca una formula non cogente (“(…) sulla base di quanto stabilito dal D.M. 344/2011”);
– non è posto neppure dal bando di concorso, che riproduce la medesima formula contenuta nel regolamento dell’Università.
10.4. Quanto ora rilevato conduce a una prima conclusione, ossia l’improcedibilità del primo mezzo del ricorso incidentale.
Come detto, infatti, il motivo è stato prospettato dalla controinteressata per l’ipotesi in cui dovesse ritenersi che il regolamento di ateneo e il bando abbiano imposto la necessaria applicazione, nella procedura oggetto di controversia, dei criteri contenuti nel decreto ministeriale n. 344 del 2011, incluso quello di cui all’articolo 3, comma 1, lett. b). Essendo tale interpretazione non condivisa in questa sede, viene meno la condizione alla quale la parte ha subordinato le proprie allegazioni.
10.5. Da ciò tuttavia non discende l’integrale rigetto del primo motivo del ricorso introduttivo del giudizio, il quale è, invece, parzialmente fondato.
10.5.1. Risulta dal verbale n. 1 della Commissione, relativo alla seduta del 23 aprile 2024, che l’organo ha approvato all’unanimità i criteri di valutazione riportati nell’apposito allegato 1, elaborati “(…) sulla base di quanto stabilito dal D.M. 344/2011”.
In particolare, nell’ambito del criterio “1] Valutazione dei titoli e del curriculum con riferimento all’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti espletata a livello universitario”, si è stabilito che “In conformità con quanto prevede il D.M. 344/2011 (…)”, il giudizio in ordine all’attività didattica – comprendente didattica ufficiale, didattica integrativa e servizio agli studenti – sarebbe stato reso “(…) avendo riguardo ai seguenti aspetti:
– numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
– partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
– attività di tipo seminariale e mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa la direzione di tesi di laurea, di laurea magistrale e di tesi di dottorato”.
Sono stati richiamati, dunque, in termini pressoché testuali, tutti i criteri indicati dall’articolo 3 del decreto ministeriale n. 344 del 2011 per la “Valutazione dell’attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti”, con la sola eccezione di quello di cui alla lett. b) dell’unico comma di cui si compone il predetto articolo, ossia la considerazione degli “esiti della valutazione da parte degli studenti, con gli strumenti predisposti dall’ateneo, dei moduli/corsi tenuti”.
10.5.2. Posto che, come detto, un obbligo di applicazione di tutti i criteri di valutazione stabiliti dal decreto ministeriale n. 344 del 2011 non è stato stabilito né dal regolamento di ateneo, né dal bando, deve pure osservarsi, alla luce del verbale e del relativo allegato ora richiamati, che tale obbligo non derivava nemmeno da un autovincolo assunto dalla Commissione, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente.
L’organo ha, infatti, ribadito di dover determinare i criteri di valutazione “(…) sulla base di quanto stabilito dal D.M. 344/2011”, mutuando la formula contenuta nel regolamento di ateneo e nel bando della procedura, e ha poi espressamente indicato in un apposito allegato i parametri di giudizio di cui ha inteso avvalersi, non includendovi quello relativo alla valutazione degli studenti. La volontà espressa dalla Commissione è stata, pertanto, univocamente orientata, sin dal momento della determinazione dei criteri di valutazione, nel senso di non tenere conto di quello contemplato all’articolo 3, comma 1, lett. b), del decreto ministeriale n. 344 del 2011.
Non emerge, dunque, la violazione di alcun autovincolo precedentemente assunto.
10.5.3. La scelta di non applicare quest’ultimo criterio risulta, però, del tutto immotivata.
Al riguardo, va ribadito in questa sede il principio, già affermato da questo Tribunale nel precedente sopra richiamato (TAR Umbria n. 144 del 2025, cit., concernente il ricorso agli indici bibliometrici), secondo il quale l’insussistenza di un obbligo inderogabile di avvalersi necessariamente dei criteri di valutazione stabiliti dal decreto ministeriale n. 344 del 2011 non conduce, tuttavia, a ritenere che la Commissione possa decidere di non prenderli in considerazione senza fornire alcuna motivazione al riguardo.
Il predetto decreto, infatti, costituiva pur sempre il parametro di riferimento al quale la Commissione, in forza delle previsioni del regolamento di ateneo e del bando della procedura, avrebbe dovuto attenersi al fine di stabilire i criteri di valutazione dei candidati.
Ne deriva che, in linea di principio, la Commissione era tenuta ad applicare i criteri di valutazione ivi indicati, potendo scegliere di non avvalersene soltanto sulla base di una puntuale motivazione, volta a dimostrare che, con riguardo alla specifica procedura selettiva da essa condotta, l’applicazione di tali criteri dovesse ritenersi inidonea a valutare i candidati.
Tale motivazione è, però, del tutto mancata, senza che possa essere preso in considerazione quanto irritualmente affermato dai Commissari nella relazione elaborata dai medesimi per la difesa in giudizio, al fine di giustificare ex post la scelta operata nell’ambito della procedura selettiva.
10.5.4. Come anticipato, il primo motivo del ricorso introduttivo deve essere perciò accolto, nei sensi ora illustrati, dovendo ritenersi illegittima la scelta di non applicare uno dei criteri di valutazione della didattica stabiliti dal decreto ministeriale n. 344 del 2011, senza fornire una specifica motivazione al riguardo.
11. Vanno quindi prese in esame le censure articolate nel secondo mezzo del ricorso introduttivo, con le quali è stata contestata ancora, sotto plurimi profili, la valutazione resa dalla Commissione con riguardo all’attività didattica, rispetto alla quale – come sopra ricordato – la prof.ssa OMISSIS ha ottenuto complessivamente il giudizio di “eccellente”, a fronte di quello di “ottima” attribuito alla prof.ssa OMISSIS.
11.1. Con una prima doglianza, la ricorrente ha lamentato che “(…) la Commissione non ha considerato i moduli tenuti dalla Prof.ssa OMISSIS nella Storia dell’arte moderna (cfr. CV moduli iconografia e iconologia, metodologia della storia dell’arte, storia dell’arte moderna – L ART 02 con valutazioni di eccellenza) ed ha omesso l’attività di insegnamento a partire dal 1999” (v. p. 15 del ricorso).
Per quanto è dato apprezzare sulla base della formulazione stringata della censura, nella quale non si richiamano con riferimenti specifici le parti del curriculum di cui sarebbe mancata la valutazione, la contestazione risulta infondata.
Nel verbale n. 2 della Commissione risultano infatti essere state prese in considerazione, ai fini del sub-criterio di valutazione “a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi”, una serie di attività didattiche svolte dalla ricorrente, a partire dal 1999, nell’ambito del settore scientifico disciplinare L-ART/02 – Storia dell’arte moderna (v. pp. 15 ss.).
A p. 33 del curriculum risulta poi la seguente attività: “1999-2000, 2000-2001, 2001-2002. Componente delle commissioni d’esame di Iconografia e Iconologia, di Metodologia della Storia dell’Arte, di Storia dell’Arte Umbra e di Storia della Critica d’Arte della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Perugia. Svolge attività didattica con le cattedre di Storia dell’Arte Moderna, Storia della Critica d’Arte, Iconografia e Iconologia, Museografia e Museologia, Metodologia della Storia dell’arte e Storia del Restauro dal 01-01-1999 al 31-12-2002”. Anche questa risulta essere stata presa in considerazione complessivamente dalla Commissione, ai fini del diverso sub-criterio b), relativo alla “partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto” (v. verbale n. 2 della Commissione, p. 17). Come evidenziato dalla controinteressata, ciò si spiega ragionevolmente considerando che, secondo quanto è dato evincere dalla stessa descrizione sopra riportata, non si tratta della titolarità in proprio di incarichi di insegnamento articolati in moduli o corsi, bensì della compartecipazione alle attività didattiche svolte nell’ambito di cattedre affidate ad altri docenti.
La censura deve essere, perciò, rigettata.
11.2. La ricorrente ha poi sostenuto che la Commissione avrebbe irragionevolmente attribuito un’incidenza negativa allo svolgimento di parte dell’attività didattica nel settore scientifico disciplinare L-ART 04, rientrante nel medesimo settore concorsuale, mentre sarebbe stato semmai necessario valorizzare quale elemento premiale la presenza di un carico didattico in più SSD tra loro affini. Del resto, anche la Prof.ssa OMISSIS avrebbe tenuto per diversi anni insegnamenti di Storia della critica d’arte e solo dall’anno accademico 2020-2021 insegnerebbe Storia dell’arte moderna.
11.2.1. La doglianza così articolata fa il paio con le opposte deduzioni articolate nel quinto mezzo del ricorso incidentale, ove si afferma – in questo caso facendo riferimento a tutti e tre gli ambiti di valutazione, e non solo all’attività didattica – che il curriculum, la rilevanza dell’attività scientifica e le pubblicazioni prodotte dalla ricorrente sarebbero stati ingiustificatamente sopravvalutati, in quanto interesserebbero prevalentemente il SSD L-ART/04 – Museologia e critica artistica e del restauro, mentre il settore scientifico disciplinare principale, connotante il professore da selezionare, è stato individuato nel bando nel diverso SSD L-ART/02 – Storia dell’arte moderna.
11.2.2. Deve, osservarsi, al riguardo, che il bando della procedura, nel declinare le “Specifiche funzioni che il professore sarà chiamato a svolgere”, reca la seguente indicazione: “Attività didattica e di ricerca nell’ambito del Settore Scientifico Disciplinare L-ART/02 e affini”.
Pur essendo la selezione finalizzata espressamente al reclutamento di un professore di prima fascia per il SSD L-ART/02 – Storia dell’arte moderna, si è dunque ritenuto di evidenziare la possibilità di svolgimento di attività didattica e di ricerca anche nei settori scientifico-disciplinari affini, i quali non possono che includere i SSD afferenti al medesimo settore concorsuale 10/B1 – Storia dell’arte.
Se ne deduce che la Commissione dovesse, da un lato, tenere conto del focus della procedura sul settore scientifico-disciplinare L-ART/02 e, dall’altro, valorizzare anche i titoli acquisiti dai candidati nei settori affini.
In questa prospettiva, è da ritenere coerente con il bando della selezione e immune da profili di manifesta irragionevolezza l’operato della Commissione, la quale ha debitamente preso in considerazione i titoli vantati dalla prof.ssa OMISSIS nel settore scientifico disciplinare affine L-ART/04 – Museologia e critica artistica e del restauro, rilevando, al contempo, nella valutazione complessiva dell’attività didattica della candidata, “(…) una certa discrepanza tra la quantità di ore erogate nel SSD L-art/04 (circa 1829 ore), rispetto al SSD L-art/02 (circa 198 ore). Emerge dunque un’attenzione particolare all’ambito della Storia della Critica”.
Non è riscontrabile, infatti, la sottovalutazione dei titoli riferibili al settore scientifico disciplinare L-ART/04 lamentata dalla ricorrente, emergendo, piuttosto, un apprezzamento di per sé non manifestamente illogico o arbitrario, e dunque insindacabile in questa sede, in ordine al peso da attribuire ai titoli medesimi, in quanto afferenti a un settore scientifico disciplinare affine a quello oggetto della selezione.
11.2.3. Per le stesse ragioni, non può trovare accoglimento nemmeno l’opposta contestazione articolata nel quinto motivo del ricorso incidentale.
La Commissione, nell’esercizio della discrezionalità tecnica riservatale, risulta infatti aver considerato distintamente i titoli conseguiti dalla prof.ssa OMISSIS nel settore scientifico-disciplinare specificamente oggetto della procedura rispetto a quelli attinenti a un settore affine, attribuendovi un diverso peso ponderale, senza che emerga una manifesta irragionevole sopravvalutazione dei secondi in rapporto ai primi.
11.3. Con un’ulteriore censura articolata nel secondo motivo di ricorso, la prof.ssa OMISSIS ha poi affermato che, con riguardo alla la partecipazione a esami, la Commissione non avrebbe precisato per quale motivo l’attività svolta dalla candidata vincitrice sarebbe risultata “eccellente”, mentre quella prestata dalla ricorrente solo “ottima”.
11.3.1. Secondo quanto risulta dal verbale n. 2 della Commissione, in relazione al sub-criterio di valutazione dell’attività didattica “b) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto”, la ricorrente ha ottenuto la seguente valutazione: “OTTIMA: oltre alla partecipazione alle commissioni degli esami di profitto per gli insegnamenti impartiti (che non è dichiarata, ma supposta), la candidata è stata coinvolta anche in commissioni giudicatrici di altri corsi e insegnamenti impartiti nell’Università di Perugia” (v. p. 17 del verbale).
In relazione alla prof.ssa OMISSIS, il giudizio è stato, invece, così formulato: “ECCELLENTE, in relazione alla continuità e all’intensità nella partecipazione a commissioni d’esame di discipline afferenti al Settore Concorsuale e specificamente al SSD della presente valutazione comparativa” (v. pp. 130 e s. del verbale).
Il giudizio più favorevole espresso nei confronti della prof.ssa OMISSIS risulta essere dipeso, quindi:
– dalla ritenuta “continuità” e “intensità” dell’attività svolta, da intendersi riferita al fatto che, “La candidata dichiara (vedi allegato 5 del cv) di avere partecipato alle commissioni d’esame in maniera continuativa dall’a.a. 2001/02 all’a.a. 2023/2024 (fino a ottobre 2023 compreso)” (v. pp. 130 s. del verbale);
– dallo svolgimento di tale attività nel settore scientifico-disciplinare oggetto della valutazione.
11.3.2. Alla luce di tali elementi, non può ritenersi che la valutazione fosse priva di motivazione, dovendo invece rilevarsi che, come evidenziato dalla controinteressata, le ragioni espresse dalla Commissione nei termini sopra riportati non sono state fatte oggetto di contestazione.
La doglianza deve essere, perciò, rigettata.
11.4. Con riguardo al sub-criterio di valutazione dell’attività didattica “c) attività di tipo seminariale e mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa la direzione di tesi di laurea, di laurea magistrale e di tesi di dottorato”, è stato dedotto nel ricorso un immotivato livellamento dei giudizi attribuiti alla prof.ssa OMISSIS e alla prof.ssa OMISSIS, attestatesi entrambe sulla valutazione di “eccellente”, nonostante l’oggettiva superiorità della prima.
La prof.ssa OMISSIS avrebbe infatti presentato 136 tesi solo negli ultimi 4 anni, nonché 20 seminari, mentre la prof.ssa OMISSIS vanterebbe un totale di 122 tesi discusse complessivamente in tutta la carriera accademica dal 2003 e nessuna attività seminariale.
11.4.1. Sul punto, deve osservarsi che il giudizio di riportato dalla prof.ssa OMISSIS è così formulato: “ECCELLENTE, alla luce dell’attività svolta e della costanza della produzione di seminari (2014-2021 con cadenza quasi annuale) tenuti in sedi esterne all’Università ma aperti agli studenti universitari. Abbondante anche l’attività di relatore di tesi di laurea” (v. verbale n. 2, p. 18).
Con riguardo alla prof.ssa OMISSIS, la Commissione si è invece espressa nei termini seguenti: “ECCELLENTE: L’attività di direzione di tesi (triennale, magistrale e dottorato) è stata svolta con continuità e intensità. La successiva pubblicazione di diverse tesi (integralmente o per estratti) sottolinea l’alta qualità delle ricerche seguite dalla candidata” (v. verbale n. 2, p. 131).
11.4.2. Ritiene il Collegio che le motivazioni espresse dalla Commissione nei termini sopra esposti non siano ragionevolmente idonee a far emergere un’effettiva situazione di parità tra le candidate in relazione al sub-criterio considerato.
La Commissione ha inteso valorizzare il fatto che la prof.ssa OMISSIS abbia dato conto specificamente nel proprio curriculum di tutte le tesi pubblicate tra quelle seguite.
Se è vero che la prof.ssa OMISSIS non ha espressamente dichiarato questo dato in riferimento alle tesi da lei dirette, è tuttavia ragionevole presumere che vi siano state tesi pubblicate anche tra quelle seguite dalla ricorrente. D’altro canto, la preponderanza in suo favore del dato numerico (136 tesi negli ultimi 4 anni contro 122 nell’intera carriera) è talmente significativa da risultare difficilmente controbilanciabile facendo appello al solo dato, di ritenuta rilevanza qualitativa, della dichiarata pubblicazione di un buon numero di tesi seguite dalla prof.ssa OMISSIS.
Il divario tra le due candidate emerge tanto più considerando che oggetto di valutazione, per il sub-criterio in esame, era anche l’attività seminariale, che è incontestatamente del tutto assente rispetto alla controinteressata, mentre con riferimento alla ricorrente è risultata ragguardevole e tale da riscuotere apprezzamenti lusinghieri da parte della stessa Commissione.
11.4.3. Deve, perciò, concludersi che, a fronte del giudizio di “eccellente” espresso nei confronti della ricorrente, risulti implausibile l’attribuzione della medesima valutazione anche nei riguardi della controinteressata, sulla base della motivazione resa dalla Commissione nei termini sopra riportati.
Da ciò l’accoglimento della censura ora scrutinata.
11.5. In chiusura del secondo motivo, la prof.ssa OMISSIS, richiamando in parte anche le censure già articolate, ha sostenuto che la valutazione complessiva dell’attività didattica sarebbe ingiustificatamente penalizzante in suo danno, non essendo stato considerato in suo favore il maggior carico didattico sostenuto (147 ore per la ricorrente rispetto alle 112 della controinteressata) e non essendo stato valutato, inoltre, nell’ambito dell’attività didattica integrativa, il ruolo ricoperto dalla ricorrente quale Direttrice della Scuola di specializzazione in beni storico artistici afferente al Dipartimento di Lettere – Lingue, letterature e civiltà antiche e moderne dell’Ateneo. La prof.ssa OMISSIS avrebbe svolto, inoltre, in vari altri ambiti attività didattica integrativa, mancante nel curriculum della prof.ssa OMISSIS.
11.5.1. La Commissione, nel valutare conclusivamente la “significatività complessiva dell’attività didattica”, ha reso i seguenti giudizi:
– per la prof.ssa OMISSIS, “OTTIMA, alla luce dell’abbondanza delle ore di insegnamento universitario erogate, dell’attività di tutoraggio in particolare per gli studenti Erasmus, del numero delle tesi di laurea discusse” (v. verbale n. 2, p. 18);
– per la prof.ssa OMISSIS, “ECCELLENTE: alla luce dei precedenti giudizi analitici, l’attività didattica nel suo complesso si colloca a un livello qualitativo e quantitativo notevolmente elevato” (v. verbale n. 2, p. 145).
Tali giudizi scaturiscono dall’attribuzione, per i tre sub-criteri di riferimento a), b) e c), delle valutazioni, rispettivamente:
– “ottima”, “ottima”, “eccellente” per la prof.ssa OMISSIS;
– “eccellente”, “eccellente”, “eccellente” per la prof.ssa OMISSIS.
11.5.2. Al riguardo, va rilevato anzitutto che, contrariamente a quanto sostenuto dalla controinteressata, la ricorrente ha inteso censurare tale giudizio complessivo anche nella parte in cui dipende dal giudizio di “ottima” espresso nei riguardi della prof.ssa OMISSIS per il sub-criterio “a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità nella tenuta degli stessi”, come pure laddove dipende dai giudizi espressi nei confronti delle due candidate con riguardo agli altri sub-criteri e dall’omessa considerazione delle valutazioni degli studenti (già fatta oggetto del primo motivo di ricorso e richiamata anche in questa sede). Il senso complessivo delle doglianze è infatti quello di affermare che, nei vari profili di valutazione dell’attività didattica, non sarebbero stati debitamente apprezzati una serie di elementi che avrebbero fatto emergere la superiorità della prof.ssa OMISSIS.
11.5.3. Le censure così formulate sono in parte fondate.
11.5.4. Non può trovare accoglimento, anzitutto, la contestazione secondo la quale la Commissione avrebbe omesso di considerare, nell’ambito della didattica integrativa, l’attività svolta dalla ricorrente quale Direttrice della Scuola di specializzazione in beni storico artistici afferente al Dipartimento di Lettere – Lingue, letterature e civiltà antiche e moderne dell’Ateneo.
Secondo quanto affermato dalla stessa ricorrente, infatti, tale incarico comporta l’assunzione del ruolo di “(…) referente di didattica, tirocini, tesi, calendari, orari che riguardano studenti” (v. p. 17 del ricorso). Si tratta, perciò, di un incarico istituzionale, che attiene al disimpegno di compiti di carattere gestionale, come tali non direttamente riferibili alla didattica. L’attività non rientra, pertanto, tra quelle previste come valutabili nell’ambito della procedura.
11.5.5. Deve pure osservarsi che il numero delle pubblicazioni della prof.ssa OMISSIS, al quale parimenti si fa riferimento in chiusura del secondo motivo del ricorso (pp. 18 s.), non rileva ai fini della valutazione della didattica, trovando autonoma considerazione nell’ambito del giudizio sulla produzione scientifica, per cui non è idoneo a infirmare, di per sé, il risultato di “ottima” riportato dalla ricorrente nel primo ambito.
11.5.6. Quanto all’omessa considerazione del fatto che la prof.ssa OMISSIS “(…) insegna anche in un master ed è referente di 5 sedi ERASMUS consorziate, che pretendono attività di tutoraggio e servizio agli studenti” (v. p. 18 del ricorso), deve osservarsi che il dato concernente lo svolgimento “(…) dell’attività di tutoraggio in particolare per gli studenti Erasmus (…)” è stato richiamato nel giudizio complessivo sull’attività didattica della ricorrente.
Pur trattandosi di un profilo preso in esame dalla Commissione, questo aspetto risulta, tuttavia, manifestamente sottovalutato, come si passa a esporre.
11.5.7. Con riguardo alla considerazione dell’attività didattica emerge ictu oculi, in effetti, la complessiva applicazione di un metro di giudizio ingiustificatamente penalizzante nei confronti della ricorrente rispetto alla controinteressata.
Il maggior carico didattico della prof.ssa OMISSIS nei confronti della prof.ssa OMISSIS non è valso, infatti, alla prima il raggiungimento del livello di “eccellente” con riguardo al sub-criterio “a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità nella tenuta degli stessi”, rispetto al quale tale elemento non è stato ritenuto idoneo nemmeno a determinare la parità tra le due candidate.
Per converso, le ragguardevoli attività di didattica integrativa svolte dalla ricorrente, che pure le hanno consentito di raggiungere il livello di “eccellente” per il sub-criterio “c) attività di tipo seminariale e mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa la direzione di tesi di laurea, di laurea magistrale e di tesi di dottorato”, sono state ritenute controbilanciabili, da parte della controinteressata, sulla base della sola elencazione delle tesi pubblicate tra quelle (di gran lunga meno numerose) da lei seguite. E ciò dequotando immotivatamente i profili di prevalenza della ricorrente, sia con riguardo a quanto già sopra riscontrato (quantità molto superiore delle tesi seguite dalla prof.ssa OMISSIS, svolgimento di un rilevante numero di seminari, assenti nel curriculum della controinteressata), sia con riguardo alle ulteriori significative attività di didattica integrativa vantate dalla ricorrente, e non svolte dalla prof.ssa OMISSIS, tra le quali il tutoraggio degli studenti Erasmus, che pure è stato considerato meritevole di una speciale menzione da parte dalla stessa Commissione.
In altri termini, pur nell’ambito di una valutazione ab extrinseco, quale consentita in questa sede, emerge la manifesta illogicità del giudizio espresso dalla Commissione con riguardo all’attività didattica delle due candidate, in quanto ingiustificatamente sbilanciato in favore della controinteressata.
11.5.8. Il secondo motivo di ricorso deve essere, pertanto, accolto, nei sensi e nei limiti ora esposti.
12. Nell’ambito del terzo mezzo la ricorrente ha allegato che la valutazione delle pubblicazioni e dell’attività di ricerca sarebbe parimenti affetta da disparità di trattamento in suo danno.
12.1. Con una prima censura, la parte ha evidenziato che, con riguardo alle pubblicazioni, due sedi editoriali sarebbero state immotivatamente valutate con un giudizio più favorevole per la controinteressata rispetto a quello espresso nei riguardi della ricorrente.
12.1.1. Nell’ambito della “valutazione della produzione scientifica”, la Commissione ha esaminato le pubblicazioni scientifiche prodotte dai candidati, prendendo in considerazione quattro profili, tra i quali figura anche quello sub c), concernente la “(…) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all’interno della comunità scientifica”.
Con riguardo a questo sub-criterio, la ricorrente ha evidenziato che le pubblicazioni effettuate con Volumnia Editrice hanno ricevuto un giudizio solo “accettabile” per la prof.ssa OMISSIS, mentre la medesima casa editrice è stata giudicata “ottima” per la prof.ssa OMISSIS.
Allo stesso modo, Electa è stata considerata “ottima” per la prof.ssa OMISSIS ed “eccellente” per la prof.ssa OMISSIS.
12.1.2. Al riguardo, la difesa della controinteressata ha evidenziato che anche per la prof.ssa OMISSIS la medesima casa editrice Electa è stata considerata in un caso “ottima” e in un altro “eccellente”, allegando che la formulazione del sub-criterio di valutazione c) lascerebbe alla Commissione la possibilità di apprezzare diversamente una stessa sede editoriale in relazione a diverse pubblicazioni.
12.1.3. Deve tuttavia osservarsi che i Commissari hanno ammesso di essere incorsi in un errore, esprimendosi nei termini seguenti nella relazione difensiva depositata in atti: “(…) la Commissione non ha difficoltà a riconoscere di aver compiuto un errore materiale nella valutazione attribuita alla sede editoriale di talune pubblicazioni. Per tutti i candidati il valore da attribuire a “Volumnia editrice” è “accettabile” (e non “ottimo”) e quello per “Electa editrice” è “ottimo” (e non “eccellente”). La Commissione rileva altresì che tale errore non modifica il giudizio complessivo delle due candidate in merito alle pubblicazioni”.
Non è pertanto consentito dubitare che un errore vi sia stato, dovendo peraltro osservarsi che, anche laddove la differenziazione nell’apprezzamento delle medesime case editrici avesse avuto un qualche fondamento logico, la Commissione avrebbe mancato nondimeno di esplicitarlo, come evidenziato dalla ricorrente.
La relazione difensiva redatta dai Commissari non può, del resto, costituire la sede per emendare l’illegittimità commessa, la quale non è derubricabile a mero errore materiale. E ciò per la ragione dirimente che non è possibile stabilire, sulla base del tenore intrinseco del verbale, quale sarebbe stata la correzione da apportare al testo; tanto è vero che la difesa della controinteressata ha tentato di fornire una spiegazione plausibile della differenziazione dei giudizi relativi alle medesime case editrici.
Peraltro, anche laddove – in ipotesi – fosse possibile stabilire ex post quali avrebbero dovuto essere i giudizi corretti, non si potrebbe comunque accertare in questa sede l’irrilevanza dell’errore. Trattandosi, infatti, di valutazioni espresse mediante formule verbali, e non attraverso punteggi numerici, non sarebbe nemmeno ipotizzabile alcuna “prova di resistenza”, atteso che la sintesi dei giudizi relativi ai diversi sub-criteri è riservata a un apposito apprezzamento tecnico-discrezionale della Commissione.
12.1.4. La censura merita, pertanto, accoglimento, dovendo l’errore essere emendato mediante la riedizione della valutazione.
12.2. La ricorrente ha poi affermato che la produzione scientifica nel suo complesso evidenzierebbe un divario in favore della prof.ssa OMISSIS rilevabile ictu oculi e in parte riconosciuto dalla stessa Commissione, con palese contraddittorietà, difetto di istruttoria e illogicità della motivazione.
In questa prospettiva, la parte ha allegato anzitutto che il giudizio di “ottima” attribuito alla produzione scientifica della prof.ssa OMISSIS sarebbe frutto dell’errata considerazione di 7 monografie in luogo di 11.
12.2.1. Sulla doglianza in esame si innesta la contestazione articolata dalla prof.ssa OMISSIS nel secondo motivo del ricorso incidentale, ove si afferma che la ricorrente avrebbe incluso nell’elenco delle monografie due lavori non qualificabili come tali e che, per questa ragione, avrebbe dovuto essere dichiarata decaduta dell’ammissione alla procedura, ai sensi dell’articolo 75 del d.P.R. n. 445 del 2000, o comunque non avrebbe dovuto ottenere la valutazione di “ottima” in relazione al criterio 3.2, concernente la significatività della produzione scientifica nel suo complesso.
In memoria, la controinteressata ha poi rimarcato che, a ben vedere, le monografie valutabili in favore della prof.ssa OMISSIS sarebbero non più di 8, in quanto, oltre alle due contestate con il ricorso incidentale, andrebbe espunta dall’elenco anche la tesi di dottorato, per la quale non è stata indicata l’avvenuta pubblicazione.
12.2.2. Nel curriculum della ricorrente, con riguardo alla “Produzione scientifica”, si legge quanto segue: “si rinvia all’allegato delle pubblicazioni da sito docente MUR CINECA” (v. p. 23). Dalla consultazione del predetto elenco, depositato in atti dalla parte, risultano effettivamente 11 lavori rubricati come “Monografia o trattato scientifico”.
Il giudizio espresso dalla Commissione, nell’ambito della “valutazione della produzione scientifica”, in relazione al sub-criterio 3.2, attinente “(…) alla produzione scientifica nel suo complesso, anche alla luce di quanto dichiarato dal candidato nel suo curriculum” è stato di “ottima”, evidenziando, tra l’altro, che “(…) Dal 1989 a oggi ha pubblicato (…) 7 monografie (…)”.
12.2.3. Rileva il Collegio che, a fronte dell’indicazione da parte della candidata di 11 monografie, la Commissione non avrebbe potuto legittimamente formulare il proprio giudizio riferendosi soltanto a 7, atteso che, ove per qualche ragione avesse ritenuto di non dover considerare a questo fine alcuni lavori, avrebbe dovuto specificarne le ragioni.
Non appare plausibile neppure quanto affermato dai Commissari nella relazione difensiva depositata in atti, ove si afferma che “(…) dall’elenco estratto dal sito login Miur CINECA non risulta facile distinguere le vere e proprie monografie dalle curatele”, perché, come detto, le pubblicazioni figurano nell’elenco con la specificazione della relativa tipologia. Rimane, pertanto, ineludibile il dato di partenza con il quale la Commissione avrebbe dovuto confrontarsi, eventualmente anche allo scopo di rideterminarne la portata, ossia l’indicazione di 11 monografie da parte della candidata.
D’altro canto, il profilo ora illustrato è indubbiamente significativo al fine di far emergere un difetto di istruttoria, essendovi, con ogni evidenza, un notevole divario tra una produzione scientifica di 11 monografie e a una che si attesti su 7.
La censura deve, perciò, essere accolta.
12.2.4. La ricorrente incidentale ha affermato, a sua volta, che due delle monografie elencate non sarebbero, in realtà, tali.
In particolare:
– il lavoro “OMISSIS, Cristina (2023). Umberto Gnoli e la riscoperta dell’arte umbra. vol. 19, PERUGIA: Aguaplano” avrebbe come autrice, oltre alla ricorrente, anche Chiara Cruciani e si comporrebbe di due saggi: uno di 26 pagine ascrivibile alla prof.ssa OMISSIS e un secondo di 54 pagine della predetta coautrice;
– anche relativamente del lavoro indicato come “OMISSIS, Cristina (2009). Sabina Feroci. Il modo di carta, edizione italiana e francese. Morbio Inferiore: Selective Art” la ricorrente sarebbe soltanto coautrice, insieme a Mario Rizzardo e Gabriella Artoni.
La prof.ssa OMISSIS ha controdedotto a queste contestazioni, sostenendo che la prima opera sarebbe comunque qualificabile come monografia, mentre rispetto alla seconda non si porrebbe alcun problema di qualificazione, in quanto Mario Rizzardo e Gabriella Artoni sarebbero soltanto editori, e non autori, dell’opera.
12.2.5. Ritiene il Collegio che, a fronte del fatto che la candidata ha indicato, in sede di partecipazione all’esame, 11 monografie, la valutazione tecnica in ordine alla possibilità di ascrivere i singoli lavori a tale classificazione fosse rimessa esclusivamente alla Commissione.
Ove l’organo avesse effettivamente formulato il proprio giudizio prendendo in esame 11 monografie, sarebbe stato possibile in questa sede esprimere un sindacato estrinseco sull’eventuale manifesta inattendibilità di tale valutazione, per la considerazione di opere non monografiche.
Nel caso in esame, tuttavia, la Commissione ha fatto riferimento a 7 monografie in luogo di 11, senza che sia dato comprendere quali lavori non siano stati computati e quali possano essere state le ragioni di tale esclusione, astrattamente riconducibili a un ventaglio di ipotesi, che spaziano dal mero refuso nella redazione del verbale (si voleva scrivere 11 e si è scritto 7), all’errata lettura dell’elenco (non si è preso visione di alcune opere), fino alla voluta, ma del tutto immotivata, esclusione di singoli lavori, in quanto ritenuti non monografici.
In un tale contesto, la valutazione circa la possibilità di qualificare le opere indicate dalla prof.ssa OMISSIS come monografiche non può essere compiuta per la prima volta in questa sede.
Di conseguenza, il secondo motivo articolato nel ricorso incidentale deve essere accolto, ma in una prospettiva particolare e limitata. Le allegazioni della prof.ssa OMISSIS sono infatti fondate, laddove evidenziano comunque un vizio di difetto di istruttoria e di motivazione nell’operato della Commissione, la quale ha omesso di specificare quali tra i lavori monografici elencati siano stati presi in considerazione e per quali ragioni.
12.3. La ricorrente ha poi evidenziato che il numero e la tipologia delle pubblicazioni divergerebbero in misura così significativa da destare perplessità sull’effettiva valutazione dei curricula da parte della Commissione, evidenziando:
– monografie (11 OMISSIS – 4 OMISSIS);
– articoli in riviste di fascia A (17 OMISSIS – 9 OMISSIS);
– articoli in rivista (35 OMISSIS – 17 OMISSIS);
– contributi in volume (84 OMISSIS – 48 OMISSIS).
Tra questi, la parte ha, poi, segnalato la presentazione di due contributi giudicati eccellenti nell’ambito della valutazione della qualità della ricerca in Italia per il periodo 2015-2019 (VQR 2015-2019); ha sottolineato, inoltre, di aver conseguito, ai fini dell’abilitazione scientifica nazionale (ASN), tre indici di produzione scientifica, contro i due della prof.ssa OMISSIS; ha rimarcato di aver conseguito per due volte l’abilitazione scientifica di prima fascia, mentre la prof.ssa OMISSIS una sola volta e tardivamente.
12.3.1. Il giudizio della Commissione rispetto alla produzione scientifica complessiva della prof.ssa OMISSIS è formulato nei termini seguenti: “OTTIMA: la produzione scientifica è costante e intensa, i temi trattati significativi all’interno del perimetro dell’arte Umbra. Dal 1989 a oggi ha pubblicato 285 contributi (comprese le schede di catalogo): 7 monografie; 34 articoli in riviste specializzate (di cui 17 in riviste di fascia A) e molteplici contributi in volume. Gli interessi della candidata sono principalmente rivolti alla ricostruzione della storia critica della pittura e della scultura umbra, alle spoliazioni napoleoniche, e, ai pittori perugini secenteschi Giovan Battista Salvi detto Sassoferrato e Fabio della Corgna. Si segnala inoltre la pubblicazione del taccuino di disegni di Giovan Battista Cavalcaselle conservato alla Biblioteca Nazionale dell’Umbria e il lavoro dedicato a Palazzo Trinci” (v. verbale n. 2, p. 34).
Rispetto alla prof.ssa OMISSIS, per il medesimo sub-criterio nel verbale si legge: “ECCELLENTE: Come attesta il curriculum, la produzione scientifica della candidata si è svolta con continuità dal 1982 ad oggi. La candidata ha al suo attivo 204 pubblicazioni, tra monografie (4), articoli in rivista (17), contributi in volumi miscellanei (49) e schede di catalogo (133). Gli assi portanti della ricerca sono la ricostruzione dei contesti culturali delle arti nella Perugia del secondo Cinquecento, con particolare attenzione al ruolo delle accademie e ai nessi davvero significativi che queste istituzioni e i loro protagonisti intessevano con il mondo delle arti. L’altro filone riguarda le importanti nuove acquisizioni fattuali sulle tavolette di S. Bernardino, di cui la candidata ricostruisce contesto, vicende e personalità coinvolte” (v. verbale n. 2, pp. 160 s.).
12.3.2. Ritiene il Collegio che, anche in questo caso, il giudizio risulti manifestamente inattendibile, atteso che le motivazioni espresse dalla Commissione non fanno emergere in modo plausibile le ragioni per le quali la produzione scientifica della prof.ssa OMISSIS sia stata giudicata soltanto “ottima”, a fronte del giudizio di “eccellente” riservato a quella della prof.ssa OMISSIS.
La stessa Commissione ha riportato il dato numerico di tale produzione, nettamente favorevole alla prof.ssa OMISSIS, anche senza tenere conto del difetto istruttorio concernente l’apprezzamento delle monografie.
D’altro canto, il carattere della continuità dell’attività scientifica è stato valutato positivamente per entrambe le candidate, per cui non fa emergere una prevalenza della prof.ssa OMISSIS.
Quanto al dato, evidenziato dalla Commissione rispetto alla prof.ssa OMISSIS, che “Gli interessi della candidata sono principalmente rivolti alla ricostruzione della storia critica della pittura e della scultura umbra”, anche a voler ritenere che tale elemento possa aver pesato in certa misura in senso sfavorevole alla candidata, deve tuttavia osservarsi che sono stati pure sottolineati ulteriori ambiti di studio, attinenti “alle spoliazioni napoleoniche, e, ai pittori perugini secenteschi Giovan Battista Salvi detto Sassoferrato e Fabio della Corgna”, riservando una particolare menzione alla “pubblicazione del taccuino di disegni di Giovan Battista Cavalcaselle conservato alla Biblioteca Nazionale dell’Umbria e il lavoro dedicato a Palazzo Trinci”. La stessa Commissione, del resto, ha dato atto che i temi trattati sono “significativi all’interno del perimetro dell’arte Umbra”.
In altri termini, a fronte della netta preponderanza del dato numerico relativo alla produzione scientifica della ricorrente, e tenuto conto dell’apprezzamento espresso dalla Commissione nei confronti dell’intensità, della continuità e della significatività di tale produzione, il mero riferimento al fatto che una parte delle pubblicazioni attenga alla Storia della critica non risulta idoneo a sorreggere in modo plausibile il giudizio finale di “ottimo”. E ciò anche in rapporto al più lusinghiero giudizio di “eccellente” attribuito alla controinteressata, sulla base di una valutazione analitica che non risulta ab extrinseco idonea ad evidenziarne la prevalenza.
Dopo aver dato atto di una produzione scientifica quantitativamente inferiore della prof.ssa OMISSIS, infatti, la Commissione ha svolto considerazioni focalizzate sulla descrizione dei due principali oggetti delle ricerche della candidata, senza rimarcare in modo particolarmente incisivo la qualità del suo apporto, nonostante il fatto che questo elemento sia stato ritenuto implicitamente idoneo non solo a controbilanciare il dato quantitativo sfavorevole alla controinteressata, ma anche di sopravanzare la ricorrente.
12.3.3. L’implausibilità del giudizio è confortata anche dagli altri dati segnalati dalla prof.ssa OMISSIS, la quale ha documentato in proprio favore il superamento dei valori soglia per tutti e tre gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 (doc. 23 della ricorrente), mentre la stessa prof.ssa OMISSIS ha confermato il mancato superamento di uno degli indicatori, ossia quello relativo alla quantità delle pubblicazioni (v. p. 13 della memoria della prof.ssa OMISSIS).
Questo elemento non può essere dequotato segnalando, come fa la controinteressata, che l’indice mancante alla candidata risultata vincitrice non attiene alla qualità delle pubblicazioni, bensì soltanto alla loro entità numerica. Come detto, infatti, la prof.ssa OMISSIS ha superato la soglia prevista anche per gli altri due indicatori; dato, questo, che conferma pure la qualità della produzione scientifica, peraltro attestata anche dai riconoscimenti di eccellenza in ambito VQR.
Se è vero, poi, che, come rimarcato dalla controinteressata, la VQR non è finalizzata alla valutazione individuale del singolo docente, ma alla qualificazione complessiva del Dipartimento di appartenenza, e che la Commissione è tenuta ad esprimersi autonomamente con riguardo ai candidati sottoposti al suo esame, tuttavia non può dubitarsi che il giudizio di “eccellenza” in ambito VQR riportato dai contributi della prof.ssa OMISSIS ne confermi pur sempre la rilevanza scientifica, che nella specie si aggiunge a un dato quantitativo particolarmente significativo.
12.3.4. Deve, pertanto, concludersi che, con riguardo alla valutazione della produzione scientifica nel suo complesso, il giudizio espresso dalla Commissione risulti ingiustificatamente penalizzante nei confronti della ricorrente, in quanto le valutazioni espresse dalla Commissione non sono idonee a far emergere in modo plausibile la prevalenza della prof.ssa OMISSIS rispetto alla prof.ssa OMISSIS.
12.4. Con un ulteriore gruppo di censure, la ricorrente ha evidenziato che la valutazione relativa alle singole pubblicazioni si rivelerebbe carente e contraddittoria, atteso che le schede relative alle candidate riporterebbero giudizi privi di motivazione, nonché incongruenti e frutto di carenze istruttorie. In questa prospettiva, la parte ha contestato i giudizi espressi in relazione ad alcuni dei lavori presentati.
12.4.1. Va precisato che tali contestazioni si appuntano su un distinto profilo di valutazione della produzione scientifica, concernente l’esame delle pubblicazioni presentate dai candidati, nel numero massimo di 12.
La Commissione, sulla base dei giudizi espressi per ciascuna pubblicazione, ha valutato come “ottima” la significatività delle opere presentate dalla prof.ssa OMISSIS, mentre ha espresso un giudizio di “eccellente” nei riguardi della prof.ssa OMISSIS.
12.4.2. Al riguardo, non coglie nel segno la censura con la quale la ricorrente sostiene che i giudizi sarebbero immotivati.
Deve, infatti, osservarsi che, per ciascuna pubblicazione, la Commissione ha applicato quattro diversi criteri, traducendo poi gli esiti dell’apprezzamento dei vari aspetti in una valutazione conclusiva.
Il fatto che, in relazione a tali criteri, i giudizi siano stati espressi con formule verbali di sintesi (da un massimo di “eccellente” a un minimo di “insufficiente”) è poi da ritenere una modalità adeguata a dare conto del convincimento della Commissione, tenuto conto dell’analiticità della valutazione, riferita, per ciascuna pubblicazione, a una pluralità di profili.
12.4.3. Quanto, invece, all’attendibilità dei giudizi espressi, sindacabile soltanto ab extrinseco e nei limiti della manifesta irragionevolezza, deve osservarsi quanto segue:
– va rigettata, in quanto eccede i limiti della cognizione esercitabile in questa sede, la contestazione relativa alla pubblicazione n. 1, non essendo consentito sostituirsi all’apprezzamento della Commissione in ordine al valore da attribuire a una specifica sede editoriale;
– sono fondate, per le ragioni già espresse, le doglianze con le quali si evidenzia nuovamente la diversa considerazione riservata alle medesime case editrici in relazione ai lavori delle due candidate;
– sono parimenti fondate, alla luce di quanto sopra esposto, le censure concernenti la valutazione delle pubblicazioni della ricorrente che in sede di VQR hanno ottenuto un giudizio di “eccellente”, almeno con riguardo alla n. 3 e alla n. 8, per le quali è stata dimostrata la produzione di tale giudizio in allegato alla domanda di partecipazione alla procedura (v. doc. 16.7 della ricorrente e p. 23 del ricorso): se è spiegabile l’attribuzione, rispettivamente, delle valutazioni “ottima” e “accettabile” per il criterio sub b), ossia la “(…) congruenza (…) con il settore concorsuale e/o con il settore scientifico-disciplinare per il quale è stata bandita la procedura”, non è invece comprensibile, in assenza di più specifiche indicazioni, la valutazione soltanto di “buona” attribuita a tutte e due le pubblicazioni con riguardo al criterio di valutazione relativo alla “(…) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza (…)”, a fronte dell’eccellenza riconosciuta in sede di VQR e resa nota alla Commissione;
– non può trovare accoglimento l’ulteriore censura attinente alla sottovalutazione di alcune pubblicazioni della ricorrente (n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 6), a fronte della sopravvalutazione di altre della controinteressata (n. 11 e n. 12), atteso che, per come prospettate, le contestazioni attingono al merito del giudizio riservato alla Commissione.
12.4.4. Le censure esaminate devono essere, pertanto, accolte in parte.
12.5. Si impone, a questo punto della trattazione, lo scrutinio del quarto motivo del ricorso incidentale della prof.ssa OMISSIS, con il quale si lamenta che la valutazione complessiva di “ottimo” attribuita alle 12 pubblicazioni presentate dalla ricorrente e valutate singolarmente dalla Commissione sarebbe illogica e incomprensibile sul piano motivazionale, atteso che, convertendo i giudizi assegnati ai singoli lavori con formule verbali di sintesi (“eccellente”, “ottima”, “buona”, “accettabile”, “limitata”, “insufficiente”) in punteggi numerici (rispettivamente: 10, 9, 8, 7, 6, 5), si perverrebbe a un valore finale pari a 8,3, e quindi corrispondente a “buono” e non a “ottimo”.
12.5.1. Sul punto, è sufficiente osservare che la corrispondenza delle formule verbali utilizzate dalla Commissione a determinati punteggi numerici costituisce un mero assunto della ricorrente incidentale, privo di alcun riscontro nella determinazione dei criteri di valutazione operata dal predetto organo.
D’altro canto, proprio l’impiego di tali formule, invece che di voti espressi in cifre, comporta la riserva in via esclusiva alla stessa Commissione di un margine ineliminabile di apprezzamento nel tradurre i giudizi parziali in un dato finale, facendo sintesi dapprima tra le valutazioni relative ai singoli criteri applicati a ogni pubblicazione, e poi tra le valutazioni conclusive dei lavori presentati.
12.5.2. Il motivo non può, pertanto, trovare accoglimento, in quanto intrinsecamente inidoneo a far emergere un profilo di inattendibilità del giudizio della Commissione.
12.6. Occorre, quindi, prendere in considerazione l’ultimo gruppo di censure articolate dalla prof.ssa OMISSIS nel terzo motivo del ricorso, ove la parte ha dedotto che, con riferimento all’attività di ricerca, il giudizio di “ottima” attribuitole dalla Commissione, pur essendo superiore a quello di “buona” assegnato alla prof.ssa OMISSIS, risulterebbe comunque penalizzante, non essendo stati considerati una serie di elementi di valutazione, che avrebbero dovuto consentire alla ricorrente di raggiungere il livello di “eccellente”.
12.6.1. Sotto un primo profilo, la parte ha affermato che, con riguardo al sub-criterio “c) partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali”, la Commissione avrebbe ingiustificatamente attribuito a entrambe le candidate la valutazione di “ottima”, riconoscendo in favore della prof.ssa OMISSIS soltanto 27 convegni nazionali, in luogo dei 29 che risulterebbero dal curriculum, e omettendo del tutto di considerare i 36 convegni internazionali ai quali la medesima ha partecipato; e ciò a fronte dei 34 (rectius 33, secondo quanto attestato dal verbale n. 2 della Commissione e confermato dalla controinteressata) tra convegni, conferenze e seminari ai quali la prof.ssa OMISSIS avrebbe partecipato dal 1988 al 2023.
La censura è parzialmente fondata.
Risulta dalla lettura del curriculum (pp. 16 ss.) che la ricorrente abbia effettivamente dichiarato 27, e non 29, partecipazioni quale relatrice a congressi e convegni di interesse nazionale, per cui sotto questo profilo non emerge il vizio denunciato.
La Commissione ha però omesso del tutto di prendere in considerazione la partecipazione della prof.ssa OMISSIS, in qualità di relatrice, a numerosi convegni e congressi di interesse internazionale. Il giudizio espresso risulta, pertanto, affetto da un manifesto errore di fatto, come del resto ammesso anche nella relazione difensiva depositata dai Commissari.
Non può poi sostenersi, come si tenta di fare nella medesima relazione, che l’errore sia irrilevante, atteso che, contrariamente a quanto affermato dai membri della Commissione, nella complessiva valutazione dell’attività di ricerca la ricorrente ha ottenuto il giudizio finale di “ottima” (e non di “eccellente”, come si legge nella relazione), mentre l’attività della prof.ssa OMISSIS è stata reputata “buona” (e non “ottima”, come pure affermato dai Commissari). Di conseguenza, l’innalzamento del giudizio relativo a qualcuno dei sub-criteri di valutazione potrebbe consentire alla ricorrente di modificare l’esito della selezione.
12.6.2. Con riguardo al sub-criterio “d) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca”, la prof.ssa OMISSIS ha lamentato che sarebbe inspiegabile l’attribuzione a entrambe le candidate della medesima valutazione di “buona”, tenuto conto del fatto che la ricorrente avrebbe ottenuto 4 premi, mentre la controinteressata uno solo.
La censura è infondata.
Per la predetta voce, sono stati considerati congiuntamente i premi e i riconoscimenti risultanti dal curriculum dei candidati e, a questo riguardo:
– la prof.ssa OMISSIS ha ottenuto il giudizio di “buona” a fronte di 6 elementi, dei quali però soltanto 4 sono stati ritenuti valutabili dalla Commissione, senza che tale motivazione sia stata censurata;
– la prof.ssa OMISSIS ha ottenuto il giudizio di “ottima” (e non di “buona”) a fronte della considerazione di 6 elementi.
Si tratta, pertanto, di valutazioni coerenti, già sul piano meramente quantitativo, con i dati presi in esame dalla Commissione, e rispetto alle quali non sono riscontrabili profili di manifesta irragionevolezza.
Non emerge, d’altro canto, la mancata considerazione di ulteriori premi riportati dalla ricorrente, atteso che la Commissione risulta aver rilevato i 5 elementi indicati dalla prof.ssa OMISSIS nel proprio curriculum alla voce “Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali” (p. 16) e, in aggiunta, anche il dato, riportato comunque nel curriculum (p. 5), così descritto: “2011. Assegnataria del premio per la miglior ricerca del Dipartimento di Scienze Umane e della Formazione dell’Università degli Studi di Perugia dal 01-01-2011 al 31-12-2011”.
Da ciò il rigetto della censura.
12.6.3. La ricorrente ha contestato poi il giudizio reso dalla Commissione per il sub-criterio di valutazione dell’attività di ricerca “e) attribuzione di finanziamenti competitivi in qualità di responsabile o responsabile locale di progetti di ricerca”.
Secondo la parte, il giudizio di “buona”, attribuito a tutte e due le candidate, sarebbe fondato sulla circostanza che entrambe hanno presentato un solo PRIN. Sarebbe stata omessa, tuttavia, la considerazione degli ulteriori finanziamenti di cui la prof.ssa OMISSIS sarebbe risultata vincitrice.
Al riguardo, deve osservarsi che effettivamente dal curriculum della ricorrente risultano tre finanziamenti che non sono stati presi in considerazione dalla Commissione:
– “2017. Vincitrice del FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ BASE DI RICERCA, DI CUI ALL’ART. 1, COMMI 295 E SEGUENTI, DELLA LEGGE 11 DICEMBRE 2016 N. 232 (GU n.297 del 21-12-2016 – Suppl. Ordinario n. 57)” (p. 5);
– “2011. Responsabile del progetto scientifico vincitore del bando finanziato da Dipartimento di Scienze Umane e della Formazione dell’Università di Perugia intitolato: Umbria napoleonica. Storia, arte e cultura nel Dipartimento del Trasimeno dal 01-01-2011 al 31-12-2012. Direzione e coordinamento” (p. 8);
– “2017-2021. Responsabile scientifico del progetto di studio e ricerca finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Perugia, intitolato: “Perugia 1907. La Mostra d’Antica Arte Umbra”. Codice Progetto: 2017.0213.021 ARTE, ATTIVITA’ E BENI CULTURALI. Scadenza progetto 31 dicembre 2021. Direzione e coordinamento” (p. 8).
La circostanza che, come rilevato dalla controinteressata, tali attività (in verità le ultime due) siano state considerate nell’ambito del diverso sub-criterio “a) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali o partecipazione agli stessi” non spiega, in mancanza di un’apposita motivazione, perché queste iniziative non siano state reputate rilevanti sotto il diverso profilo della capacità di attrarre finanziamenti. E ciò soprattutto tenuto conto del fatto che, per quanto riguarda il ruolo svolto nell’ambito del PRIN 2008-2012, la Commissione ha considerato l’attività ai fini di entrambi i sub-criteri a) e e), e ugualmente ha fatto per l’attività della controinteressata di responsabile di un’unità operativa del PRIN 2022, parimenti valutata rispetto a tutti e due i sub-criteri.
Emerge, pertanto, un profilo di manifesto difetto di istruttoria e di motivazione, non essendo dato evincere la ragione per la quale i predetti finanziamenti conseguiti dalla prof.ssa OMISSIS non siano stati presi in esame.
La censura merita, dunque, accoglimento.
12.6.4. Con riguardo al sub-criterio di valutazione dell’attività di ricerca “f) documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri”, la ricorrente ha lamentato di aver ottenuto il giudizio di “buona”, al pari della controinteressata, nonostante il fatto che la seconda possa vantare soltanto un soggiorno di pochi mesi, mentre la prof.ssa OMISSIS abbia conseguito una borsa di studio annuale presso la prestigiosa Fondazione Roberto Longhi, nonché un assegno annuale di ricerca per un progetto dedicato a Nero Alberti.
La censura è fondata.
In favore della prof.ssa OMISSIS è stata valutata l’esperienza di “Art History Research Abroad” scholarship presso il Royal Archive di Windsor Castle, con finanziamento dell’Accademia di San Luca.
Se è vero che il “(…) prestigio internazionale dell’Istituzione ospitante”, valorizzato dalla Commissione, costituisce una motivazione ragionevole al fine di sorreggere la valutazione di “buona” attribuita alla controinteressata, non appare altrettanto plausibile l’uguale giudizio di “buona” assegnato complessivamente ai due importanti titoli vantati dalla ricorrente, concernenti attività di lunga durata (un anno ciascuna) e in un caso (Fondazione Longhi) molto prestigiose; e ciò tanto più che, a quest’ultimo riguardo, l’organo non ha esplicitato alcuna ragione a supporto del proprio convincimento.
12.6.5. Con l’ultima censura articolata nel terzo motivo, la ricorrente ha sottolineato che la prof.ssa OMISSIS non siede in alcun comitato scientifico di riviste di fascia A e non dirige riviste o collane, lamentando la mancata considerazione di questa lacuna nel curriculum della candidata da parte della Commissione.
Al riguardo, deve osservarsi che, con riguardo al sub-criterio di valutazione dell’attività di ricerca “g) direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio”, la Commissione ha debitamente registrato, rispetto alla controinteressata, “Attività non dichiarata”, per cui non emerge la mancata considerazione di tale aspetto.
Procedendo, quindi, alla complessiva valutazione dell’attività di ricerca, l’organo ha attribuito alla prof.ssa OMISSIS il giudizio di “buona”, alla luce del risultato degli altri sub-criteri: a) “ottima”; b) “ottima”; c) “ottima”; d) “ottima”; e) “buona”; f) “buona”, h) “buona”.
Sul punto, non coglie nel segno l’eccezione della controinteressata, secondo la quale la contestazione del giudizio finale di “buona” sarebbe inammissibile, perché impingerebbe nel merito, atteso che la ricorrente ha inteso contestare l’attendibilità della valutazione della Commissione, ossia un profilo rientrante nel sindacato esercitabile in questa sede.
La censura articolata dalla prof.ssa OMISSIS è, tuttavia, infondata, atteso che la sintesi tra le valutazioni attribuite ai vari sub-criteri è rimessa alla Commissione, mentre il risultato finale di “buona” rientra nel novero degli esiti plausibili in rapporto ai giudizi di partenza, sopra riportati. Non emerge, di conseguenza, la manifesta irragionevolezza della predetta valutazione conclusiva sull’attività di ricerca della prof.ssa OMISSIS.
12.6.6. Occorre prendere in esame, infine, il terzo motivo del ricorso incidentale, concernente il sub-criterio “h) partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio”, applicato nella valutazione dell’attività di ricerca.
Secondo la prof.ssa OMISSIS, il giudizio di “eccellente” riportato al riguardo dalla prof.ssa OMISSIS sarebbe viziato dalla dichiarazione della candidata di far parte sin dal 2012 del Comitato scientifico della rivista di fascia A “Studi di Storia dell’arte”, mentre in verità tale collaborazione sarebbe iniziata nel 2014. La non corrispondenza alla realtà di quanto dichiarato avrebbe imposto, a giudizio della parte, di dichiarare la decadenza della candidata dall’ammissione alla procedura, ai sensi dell’articolo 75 del d.P.R. n. 445 del 2000 o, comunque, di rivedere il giudizio di “eccellente” che le è stato attribuito.
Le contestazioni così formulate non possono trovare accoglimento.
Con riguardo al sub-criterio di valutazione in esame, la Commissione ha preso in considerazione sei partecipazioni a comitati scientifici di riviste da parte della prof.ssa OMISSIS e ha espresso il proprio giudizio nei termini seguenti: “ECCELLENTE, alla luce dell’abbondanza dell’attività dichiarata e della rilevanza della stessa”.
A prescindere dalle ragioni della discrasia tra l’inizio della partecipazione a uno di tali comitati dichiarata dalla ricorrente (la quale ha rivendicato anche in memoria la datazione riportata nel curriculum) e quanto risultante dai frontespizi della rivista depositati in giudizio dalla controinteressata, deve osservarsi che tale discrasia è irrilevante. Si tratta infatti, in ogni caso, di una partecipazione di lunga durata, come tale valutata dalla Commissione, nell’ambito di un giudizio che ha tenuto conto della complessiva “abbondanza” e “rilevanza” dell’attività svolta, senza attribuire uno specifico peso alla data di inizio di una delle sei collaborazioni considerate.
Tanto meno l’eventuale errore commesso dalla candidata, ove effettivamente esistente, potrebbe determinarne l’esclusione dalla procedura. Non è infatti consentito attribuire al principio di autoresponsabilità del dichiarante una portata tale, da farne discendere la decadenza dall’ammissione alla selezione a causa di una mera e ininfluente inesattezza contenuta in un curriculum di 41 pagine, pena la violazione quanto meno dell’obbligo di interpretazione della legge in conformità al fondamentale canone di ragionevolezza, di cui all’articolo 3 della Costituzione.
13. In conclusione, alla luce di quanto sin qui esposto:
– il ricorso introduttivo del giudizio deve essere in parte essere dichiarato inammissibile, in parte respinto e per la restante parte accolto, nei sensi e nei limiti di cui alla motivazione che precede;
– il ricorso incidentale deve essere in parte dichiarato improcedibile, in parte respinto e per la restante parte accolto, nei sensi e nei limiti di cui alla motivazione che precede.
Per l’effetto, va annullato l’impugnato decreto rettorale n. 3121 del 23 ottobre 2024, unitamente agli atti della procedura selettiva, nei limiti delle censure accolte.
La Commissione di valutazione dovrà, quindi, riunirsi nuovamente ai fini della riedizione della valutazione, attenendosi alla portata conformativa della presente decisione.
14. L’esito della controversia e la complessità delle questioni affrontate sorreggono la compensazione delle spese del giudizio tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sul ricorso incidentale, come in epigrafe proposti:
– dichiara in parte inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio, in parte lo respinge e per la restante parte lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;
– dichiara in parte improcedibile il ricorso incidentale, in parte lo respinge e per la restante parte lo accoglie, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione.
Per l’effetto, dispone l’annullamento dell’impugnato decreto rettorale n. 3121 del 23 ottobre 2024, unitamente agli atti della procedura selettiva, nei limiti delle censure accolte.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 27 maggio 2025 con l’intervento dei magistrati:
Pierfrancesco Ungari, Presidente
Floriana Venera Di Mauro, Consigliere, Estensore
Daniela Carrarelli, Primo Referendario
Pubblicato il 22 settembre 2025

