Le università godono di ampia autonomia nell’implementazione del piano nazionale anticorruzione (PNA): la nomina dei componenti di una commissione di concorso può avvenire, contrariamente a quanto previsto nel PNA, anche senza sorteggio e senza la necessità per l’Università di indicare le ragioni che, nel concreto, ostavano all’adozione delle misure ivi previste. Non costituisce pertanto sviamento di potere il mancato adeguamento alle disposizioni indicate dall’ANAC.
TAR Veneto, Sez. I, 25 settembre 2025, n. 1614
Le università godono di ampia autonomia nell'implementazione del piano nazionale anticorruzione
N. 01614/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00030/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 30 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università IUAV di Venezia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Venezia, piazza San Marco, 63;
nei confronti
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato OMISSIS in Venezia-Mestre, via Pepe 20, e con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
A) Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
1) del decreto del Direttore del Dipartimento di Culture del Progetto dell’Università IUAV di Venezia, del 23-10-2024, n. 88835, con cui sono stati approvati “gli atti della procedura valutativa del 1° ottobre 2024, prot. n. 83712, per la chiamata di un professore di prima fascia nel gruppo scientifico disciplinare 08/CEAR-08 «Design, tecnologia dell’architettura, architettura tecnica e gestione dell’ambiente costruito» – Settore scientifico disciplinare CEAR-08/C «Progettazione tecnologica e ambientale dell’architettura»”;
2) di tutti gli atti della procedura valutativa per la chiamata di un professore di prima fascia presso l’Università IUAV di Venezia, ai sensi dell’art. 24, comma 6, legge 240/2010, sigla bando ORD 01-2024, posto SC 08/c1, SSD CEAR-08/C (già ICAR/12), ivi espressamente inclusi i verbali della Commissione n. 1 del 12-7-2024, n. 2 del 25-7-2024, n. 3 del 16-9-2024, n. 4 del 20-9-2024, n. 5 del 27-9-2024;
3) della delibera del Consiglio del Dipartimento di Culture del Progetto di data 5-6-2024, n. 45/dCP/2024, con cui è stata nominata la Commissione per il concorso predetto;
4) della delibera del Consiglio di Dipartimento di data 18-11-2024, del Senato Accademico del 20-11-2024, del Consiglio di Amministrazione del 27 novembre 2024, nonché del decreto del Rettore dell’Università IUAV di Venezia, e comunque di tutti gli ulteriori atti, di estremi e contenuti ignoti, adottati ai fini della nomina e della presa di servizio del prof. OMISSIS quale professore di prima fascia presso l’Università IUAV di Venezia;
5) del Regolamento adottato dall’Università IUAV di Venezia per la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e seconda fascia (emanato con decreto rettorale 21-2-2024, n. 133);
6) di ogni ulteriore atto presupposto, conseguente, connesso e comunque collegato, ancorché non comunicato al ricorrente.
B) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da OMISSIS il 7-4-2025 altresì:
7) della “relazione della Commissione esaminatrice” di data 17-1-2025, depositata in giudizio da IUAV in data 23-1-2025;
8) della notifica di chiamata del prof. OMISSIS di data 27-11-2024, prot. 96069, depositata in giudizio da IUAV in data 23-1-2025;
9) della dichiarazione di presa effettivo servizio del prof. OMISSIS di data 1-12-2024, depositata in giudizio da IUAV in data 23-1-2025;
10) della dichiarazione di accettazione prof. OMISSIS di data 28-11-2024, prot. 96443, depositata in giudizio da IUAV in data 23-1-2025.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Università Iuav di Venezia e di OMISSIS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 luglio 2025 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con Decreto rettorale del 9-5-2024, l’Università IUAV (in seguito, l’Università) indiceva una procedura selettiva per la chiamata di un professore di prima fascia, ai sensi ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, afferente al “Macrosettore: 08/C Design e progettazione tecnologica dell’architettura, Settore concorsuale 08/C1 – Design e progettazione tecnologica dell’architettura, SSD di riferimento ICAR/12 ‘Tecnologia dell’architettura’”.
1.1. La Commissione giudicatrice, nominata con delibera del 5-6-2024 del Consiglio di Dipartimento di Culture del Progetto, era composta dai Professori Luigi Alini, Massimo Perriccioli, Alessandra Zanelli e Alberto Giretti (membro supplente).
Nella prima seduta del 12-7-2024 (verbale n. 1), la Commissione determinava i criteri e i sub-criteri di valutazione con i relativi punteggi e sub-punteggi.
Alla procedura partecipavano due candidati: il Prof. OMISSIS e il Prof. OMISSIS, entrambi professori associati presso la medesima Università.
1.2. All’esito delle operazioni di valutazione, la Commissione (verbale n. 5 del 27-9-2024) assegnava:
– al Prof. OMISSIS complessivi 74,16/100 punti (di cui per “l’Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti”, 21/25 punti; per “l’Attività di ricerca scientifica”, 27/35 punti; per “le Pubblicazioni Scientifiche”, 29,16/40 punti);
– al Prof. OMISSIS complessivi 72,72/100 punti (di cui: per “l’Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti”, 25/25 punti; per “l’Attività di ricerca scientifica”, 24/35 punti; per “le Pubblicazioni scientifiche”, 23,72/40 punti).
Oltre all’indicazione di tali punteggi, i singoli Commissari e la Commissione collegialmente esprimevano anche dei giudizi complessivi dei candidati con riferimento ai tre elementi di valutazione.
1.3. Con decreto del 23-10-2024, ratificato dal Consiglio in data 18-11-2024, il Direttore del Dipartimento approvava gli atti della procedura.
1.4. Con deliberazione del Senato Accademico del 20-11-2024 e del Consiglio di Amministrazione del 27-11-2024 veniva approvata la chiamata del Prof. OMISSIS e con successivo decreto rettorale veniva disposta la sua immissione in ruolo.
2. Con ricorso notificato in data 23-12-2024 e depositato in data 7-1-2025, il Prof. OMISSIS ha impugnato gli atti della procedura sulla base dei seguenti motivi:
I – Illegittimità per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., dell’art. 1, comma 3, della legge n. 190/2012, dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, dell’atto di indirizzo del MUR n. 39/2018, della delibera ANAC n. 1208/2017 di aggiornamento del PNA; eccesso di potere per erroneità dell’istruttoria e della motivazione, travisamento, illogicità e ingiustizia manifesta.
La procedura sarebbe illegittima in quanto i componenti della Commissione sarebbero stati designati in via diretta e personale dal Consiglio di Dipartimento interessato, anziché mediante sorteggio come previsto dall’atto di indirizzo n. 39/2018 del MUR e dal Piano nazionale anticorruzione di cui alla delibera ANAC n. 1208/2017 nonché dal Regolamento dell’Università approvato nell’ottobre del 2024.
In ogni caso l’Università avrebbe dovuto motivare la scelta di discostarsi dalle indicazioni del MIUR e dell’ANAC.
Nella nomina della Commissione l’Università non avrebbe rispettato le indicazioni del MIUR e dell’ANAC anche con riferimento al numero dei commissari, i quali per la selezione dei professori di prima fascia dovrebbero essere cinque, e altresì in relazione alla parità di genere.
II – Illegittimità per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., della Carta Europea dei Ricercatori, degli artt. 18 e 24, comma 6, l. 240/2010, nonché del combinato disposto degli artt. 4, comma 8, e 9 bis, comma 8, del Regolamento interno; eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento, illogicità e ingiustizia manifesta.
La legge di gara non avrebbe predeterminato in modo chiaro e sufficientemente dettagliato i criteri di valutazione, lasciando alla Commissione un’eccessiva discrezionalità nel definirli.
Inoltre, la Commissione avrebbe deviato dalle pur minime indicazioni presenti in quanto non avrebbe preso in considerazione il “curriculum” dei candidati, ma la sola “Attività di ricerca scientifica” che rappresenterebbe un aspetto più limitato. In tal modo sarebbe stato penalizzato il ricorrente, che vantava diversi incarichi istituzionali tra cui quello di Direttore del Corso di Studi triennale in Architettura, Costruzione e Conservazione, presso lo IUAV (dal 2017 al 2022), di Referente per lo IUAV di startup e spinoff e di Presidente del comitato startup/spinoff dell’Università.
III – Illegittimità per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., della Carta Europea dei Ricercatori, degli artt. 18 e 24, comma 6, della legge n. 240/2010, dell’atto di indirizzo del MUR n. 39/2018, della delibera ANAC n. 1208/2017 di aggiornamento del PNA, dell’art. 3, della legge n 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento, illogicità e ingiustizia manifesta.
Nel corso della seduta del 12-7-2024, la Commissione avrebbe indicato i criteri e i sub-criteri di valutazione con i relativi punteggi, stabilendo altresì che “ciascuna pubblicazione scientifica sarà valutata sulla base degli elementi qui sotto elencati con un giudizio analitico circostanziato”.
Invece dai verbali risulterebbe che la Commissione ha provveduto solo ad attribuire un
punteggio complessivo per gli elementi “attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti”, “attività di ricerca scientifica” e “pubblicazioni scientifiche”, senza seguire la griglia precedentemente individuata. Mancherebbe quindi ogni riferimento ai sub-criteri e ai sub-punteggi e altresì ai “giudizi analitici circostanziati” relativi ad ogni singola pubblicazione.
Né tali valutazioni sarebbero desumibili dai giudizi espressi dalla Commissione.
In assenza di tali elementi, le valutazioni espresse dalla Commissione non sarebbero comprensibili né verificabili, in particolare con riferimento al criterio “Attività di ricerca scientifica”, suddiviso in quattro sub-criteri, per il quale il ricorrente ha ottenuto 24 punti, a fronte dei 27 punti del controinteressato. I due candidati sarebbero in sostanziale equilibrio in relazione ai sub-criteri B), “Conseguimento della titolarità di brevetti”, e D), “Conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca”, ma il Prof. OMISSIS avrebbe dovuto conseguire un punteggio molto superiore in relazione ai sub-criteri A), “Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi”, e C), “Partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali”. In relazione al sub-criterio A) il controinteressato avrebbe infatti la responsabilità di circa metà degli assegni di ricerca del Prof. OMISSIS, di nessun cluster e parteciperebbe a molti meno gruppi di ricerca. In relazione al sub-criterio C) il ricorrente avrebbe partecipato a più del doppio dei congressi e dei convegni internazionali e nazionali.
Anche in relazione al criterio “Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti”, non sarebbe giustificabile l’attribuzione al Prof. OMISSIS di soli 3 punti in meno del Prof. OMISSIS il quale avrebbe svolto un numero di attività didattiche ampiamente superiore.
IV – Illegittimità per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., della Carta Europea dei Ricercatori, degli artt. 18 e 24, comma 6, della legge n. 240/2010, dell’art. 3, della legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento, illogicità e ingiustizia manifesta.
La Commissione avrebbe omesso ogni verifica della congruità del profilo del controinteressato rispetto allo specifico SSD messo a bando.
Fino alla presa di servizio come RTD/A nel 2017 presso lo IUAV, il percorso accademico e scientifico del controinteressato sarebbe per lo più non congruente con il SSD richiesto, sia per quanto riguarda l’attività didattica, sia l’attività scientifica, sia le pubblicazioni.
V – Illegittimità per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., della Carta Europea dei Ricercatori, degli artt. 18 e 24, comma 6, della legge n. 240/2010, dell’art. 3, della legge n. 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione, travisamento, illogicità e ingiustizia manifesta.
La Commissione avrebbe posto in essere evidenti errori nell’attribuire i punteggi in relazione ai seguenti profili:
– all’attività didattica. La Commissione avrebbe considerato per il controinteressato anche le tesi seguite come correlatore, mentre per il ricorrente solo quelle seguite come relatore;
– all’attività di ricerca. La Commissione avrebbe errato nel considerare come nazionali o internazionali alcune attività svolte dal controinteressato. Inoltre alcune “responsabilità di progetti” dichiarate dal controinteressato non costituirebbero attività di ricerca;
– alle pubblicazioni. La Commissione avrebbe valutato positivamente pubblicazioni del controinteressato non congruenti con il SSD ICAR/12, non indicizzate ANVUR o non ancora pubblicate alla scadenza del bando. Il ricorrente inoltre avrebbe una produzione scientifica complessiva ampiamente superiore (più che doppia) rispetto a quella del controinteressato.
VI – Illegittimità per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., nonché dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010; eccesso di potere per erroneità dell’istruttoria e della motivazione, travisamento, illogicità e ingiustizia manifesta.
Gli atti conclusivi della procedura e, in particolare, il decreto del Direttore del Dipartimento del 23-10-2024 sarebbero illegittimi in quanto, sotto un primo profilo, la proposta di chiamata avrebbe dovuto essere deliberata dal Consiglio di Dipartimento con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei suoi componenti, e non surrogata o anticipata da una decisione monocratica del Direttore.
Sotto un secondo profilo, il decreto non avrebbe fornito una motivazione scientifica e didattica adeguata, né avrebbe verificato la coerenza del profilo del candidato vincitore rispetto alle esigenze specifiche del posto messo a bando.
Il Direttore si sarebbe limitato ad approvare gli atti della Commissione senza svolgere la necessaria istruttoria per individuare il candidato più adatto alle esigenze didattiche e scientifiche del Dipartimento.
3. L’Università e il Prof. OMISSIS si sono costituiti in giudizio e hanno contestato nel merito le censure proposte, rilevando in particolare:
– quanto al primo motivo, che la giurisprudenza amministrativa avrebbe chiarito che l’atto di indirizzo del MUR n. 39/2018 e la delibera ANAC n. 1208/2017 si limiterebbero a suggerire, senza imporre le misure ivi previste le quali sarebbero derogabili dalle Università;
– quanto al secondo motivo, che il bando e il regolamento richiedevano che la Commissione stabilisse i criteri di valutazione nel rispetto degli standard previsti dall’art. 24, comma 5, legge 240/2010, individuati con il d.m. 4 agosto 2011, n. 344. I criteri di valutazione erano quindi predeterminati e la Commissione si sarebbe limitata a specificarne alcuni aspetti;
– quanto al terzo, quarto e quinto motivo, che la Commissione avrebbe motivato le proprie valutazioni sulla base dei giudizi individuali di ciascun commissario e dei giudizi collegiali su ogni candidato. L’Università ha altresì prodotto in giudizio una relazione della Commissione in cui sono indicati i punteggi assegnati per ciascun sub-criterio, e ha precisato che la “Commissione non ha ritenuto necessario riportare nel verbale detti punteggi parziali”;
– quanto al sesto motivo, che la possibilità di adottare un decreto in via d’urgenza da parte del Direttore di Dipartimento è espressamente prevista dall’art. 24, comma 4, dello Statuto di Ateneo e il Direttore si sarebbe limitato ad approvare la regolarità formale della procedura. L’approvazione della chiamata sarebbe stata effettuata dal Consiglio di Dipartimento sulla base delle valutazioni della Commissione.
4. Con ordinanza n. 45 del 29-1-2025 questa Sezione, rilevata la necessità di approfondire le questioni proposte, ha accolta la domanda cautelare di parte ricorrente ai fini della sollecita definizione del giudizio nel merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a..
5. Con ricorso per motivi aggiunti depositato in data 7-4-2025, il prof. OMISSIS ha impugnato la relazione della Commissione e il provvedimento di presa di servizio del controinteressato per illegittimità derivata per i motivi già proposti con il ricorso introduttivo e altresì sulla base dei seguenti ulteriori motivi.
I – Nullità per carenza assoluta di potere e/o incompetenza assoluta; violazione di legge per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost.; violazione degli artt. 4, comma 8, e 9-bis, comma 8, del Regolamento interno; eccesso di potere per sviamento, per disparità di trattamento e per ingiustizia manifesta.
La Commissione, avendo già concluso i propri lavori il 27-9-2024, non avrebbe avuto alcun titolo per ricostituirsi e redigere la relazione prodotta in giudizio dall’Università. In tal modo la Commissione avrebbe assunto il ruolo di contraddittore processuale, con l’intento di confutare le censure proposte.
Inoltre, l’Università non l’avrebbe approvata né recepita, pertanto la relazione sarebbe priva di valore integrativo o correttivo rispetto ai verbali già formati. I verbali della Commissione rappresenterebbero l’unica documentazione valida delle operazioni svolte.
II – Violazione di legge: violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; violazione degli artt. 3 e 21-octies, della legge n. 241/1990; eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta, per carente ed erronea motivazione, per travisamento dei presupposti di fatto.
La relazione della Commissione prodotta in giudizio costituirebbe una inammissibile integrazione postuma della motivazione, con cui l’Università avrebbe integrato i verbali aggiungendo i punteggi relativi ai sub-criteri di valutazione.
III – Violazione di legge: violazione degli artt. 3 e 97 Cost.; violazione dell’art. 3, della legge n. 241/1990; eccesso di potere per illogicità e ingiustizia manifesta, per carente ed erronea motivazione,
per travisamento dei presupposti di fatto.
Parte ricorrente contesta le valutazioni compiute dalla Commissione evidenziando la mancata valutazione degli ulteriori elementi che emergono dai curricula e che connotano la personalità accademica dei candidati (l’attività istituzionale, l’attività di terza missione e la produzione scientifica complessiva).
Inoltre la Commissione non avrebbe valutato la rispondenza delle attività e delle pubblicazioni dei candidati rispetto al profilo richiesto dal bando.
Parte ricorrente ha altresì contestato i punteggi assegnati nella relazione con riguardo ai singoli sub-criteri con riferimento sia all’attività didattica, che all’attività di ricerca, che alle pubblicazioni, lamentando molteplici macro errori.
6. In vista della discussione del ricorso le parti hanno depositato memorie e repliche in cui hanno sviluppato le rispettive difese.
7. All’udienza pubblica del 2 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. È infondato il primo motivo di ricorso con cui parte ricorrente sostiene che la procedura sarebbe illegittima in quanto i componenti della Commissione sarebbero stati designati in via diretta e personale dal Consiglio di Dipartimento interessato anziché mediante sorteggio e che il numero dei Commissari sarebbe inferiore a quello previsto dall’atto di indirizzo n. 39/2018 del MUR e dal Piano nazionale anticorruzione di cui alla delibera ANAC n. 1208/2017.
7.1. Per quanto il sorteggio e la nomina di cinque commissari costituiscano senza dubbio un elemento di maggiore garanzia del corretto svolgimento della procedura, al momento dell’indizione della procedura non risulta vi fossero disposizioni dell’Ateneo che ne imponessero l’applicazione.
La stessa parte ricorrente ha peraltro dato atto che per le procedure valutative di cui all’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, “il Regolamento dell’ente vigente ratione temporis si limitava a dichiarare, ai sensi del combinato disposto degli artt. 9, comma 3, e 9 bis, che “la procedura valutativa è effettuata da una Commissione composta da tre membri afferenti al settore concorsuale e, ove possibile, al SSD oggetto del bando, nominata dal Dipartimento che ha richiesto la copertura del ruolo” (ricorso introduttivo, pag. 7 e 8).
Il nuovo regolamento dell’Università che prevede che “i componenti esterni sono individuati per sorteggio nell’ambito di una rosa di nominativi proposta dal Dipartimento” è stato invece approvato nell’ottobre 2024, quindi successivamente all’indizione della procedura del 5-6-2024; pertanto non è applicabile alla fattispecie.
7.2. Quanto all’atto di indirizzo del MUR n. 39/2018 e alla delibera ANAC n. 1208/2017, come evidenziato dall’Università, la giurisprudenza ha chiarito che “le indicazioni contenute nel PNA e trasfuse nell’Atto di indirizzo n. 39 del 14 maggio 2018 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca non costituiscono ex se parametri diretti di valutazione di legittimità degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni se da queste non ancora recepite.
8.5.1. Infatti, la delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017, di approvazione del PNA 2017, costituisce, in forza di quanto stabilito all’art. 1, comma 2 bis, della L. 190/2012, “atto di indirizzo” per tutte le amministrazioni pubbliche indicate all’art. 1, comma 2, del D. L.vo 165/2001 e, quindi, anche per le istituzioni universitarie, “ai fini dell’adozione dei propri piani triennali anticorruzione”.
8.5.2. Le misure ivi contenute sono indicate come “suggerite e non imposte”. Rimane, pertanto, nella piena responsabilità delle amministrazioni individuare e declinare tali misure nel modo che più si attagli allo specifico contesto organizzativo, per prevenire i rischi corruttivi come identificati nel processo di analisi e gestione del rischio necessari per l’elaborazione dei PTPC.
8.5.3. Le varie misure indicate sono proposte come un elenco esemplificativo, e non tassativo, di “possibili” soluzioni alle problematiche rilevate ed analizzate dall’ANAC nel PNA, la cui adozione viene “raccomandata” (Cons. Stato, sez. VII, 31 agosto 2023, n. 8100).
8.6. l’Atto di indirizzo n. 39 del 14 maggio 2018, a sua volta, si è limitato a “raccomandare” alle Istituzioni universitarie l’adozione di misure simili a quelle indicate dal PNA, nell’esplicitato intendimento di non interferire con l’autonomia statutaria ad esse riconosciuta (si veda nello stesso senso Cons. Stato, sez. VII, 9 settembre 2022, n. 7867 che ha respinto analoghe censure).
8.6.1. Le Università rimangono, dunque, libere di adottare misure anche diverse, purché idonee a prevenire i rischi evidenziati dal PNA: e l’atto del 14 maggio 2018 costituisce “atto di indirizzo” precisamente nel senso che alle Istituzioni universitarie è implicitamente indicato, quale obiettivo da raggiungere, quello della concreta prevenzione dei rischi che il PNA indica come “rischi tipici” delle loro attività (Cons. di Stato, sez. VI, 14 dicembre 2021 n. 8336).
8.6.2. La previsione invocata individua un elenco di possibili, e non imposti (“gli atenei, anche attraverso specifiche previsioni regolamentari, possono…”), strumenti astrattamente idonei a prevenire fenomeni distorsivi o corruttivi nell’ambito delle procedure di cui trattasi, che non assume però valenza vincolante. Il mancato rispetto di uno dei suddetti strumenti non è, dunque, idoneo a viziare l’operato della Commissione e a determinare l’invalidità degli atti adottati” (Cons. Stato, Sez. VII, 29-7-2024, n. 6783).
È stato altresì precisato che “Le università godono di ampia autonomia nell’implementazione del piano nazionale anticorruzione (PNA): la nomina dei componenti di una commissione di concorso può avvenire, contrariamente a quanto previsto nel PNA, anche senza sorteggio e senza la necessità per l’Università di indicare le ragioni che, nel concreto, ostavano all’adozione delle misure ivi previste. Non costituisce pertanto sviamento di potere il mancato adeguamento alle disposizioni indicate dall’ANAC” (Cons. Stato, Sez. VII, 15-7-2024, n. 6313).
7.3. Il principio della parità di genere risulta invece essere stato rispettato.
Peraltro il componente supplente non risulta avere effettivamente partecipato ai lavori della Commissione e comunque la prof. OMISSIS non è stata oggetto di sostituzioni.
8. È altresì infondata la censura contenuta nel secondo motivo del ricorso introduttivo, con cui parte ricorrente sostiene che la legge di gara non avrebbe predeterminato in modo chiaro e sufficientemente dettagliato i criteri di valutazione, lasciando alla Commissione un’eccessiva discrezionalità nel definirli.
8.1. La procedura di cui all’art. 24, comma 6 della legge n. 240 del 2010, che consente di valorizzare, sostanzialmente stabilizzandole, le professionalità interne (ovvero professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’università medesima, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale), deroga alla procedura prevista dall’art. 18 della legge n. 240/2010 per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, ma è comunque una procedura “valutativa” che deve essere vincolata al rispetto di criteri prefissati, che vanno resi previamente noti ai candidati partecipanti.
Tuttavia come evidenziato dall’Università, tale prescrizione è stata rispettata.
Il bando all’art. 7, dopo aver stabilito che “La Commissione effettua una valutazione comparativa sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati”, rinviava alla Commissione la predeterminazione dei criteri di valutazione, ma precisava altresì che
“tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard previsti dall’articolo 24 comma 5 della legge n. 240/2010, individuati con il d.m. 4-8-2011, n. 344”.
E le prescrizioni di tale decreto ministeriale erano idonee a circoscrivere adeguatamente la discrezionalità della Commissione, la quale ha successivamente provveduto a predeterminare i criteri di valutazione dei candidati nel corso della prima seduta.
8.2. È invece fondata la seconda censura, contenuta nel secondo motivo, con cui parte ricorrente lamenta che la Commissione, nel corso della prima seduta, avrebbe deviato dalle indicazioni della legge di gara in quanto avrebbe sostituito il criterio di valutazione “Curriculum” dei candidati, stabilito dalla legge di gara, con il più limitativo criterio “Attività di ricerca scientifica”, in tal modo escludendo dalla valutazione l’attività istituzionale e di terza missione svolta dal ricorrente.
8.3. Come rilevato da parte ricorrente, infatti, il bando (art. 7, comma 1) richiedeva alla Commissione di effettuare la valutazione comparativa sulla base del “Curriculum” dei candidati ed è stata la Commissione nel corso della prima seduta a tradurre tale elemento di comparazione nel criterio “Attività di ricerca scientifica”.
E non par dubbio che il concetto di “Attività di ricerca scientifica” sia diverso e più riduttivo di quello di “Curriculum” dei candidati, che è idoneo a ricomprendere anche l’attività istituzionale e di terza missione.
8.4. Invero il criterio introdotto dalla Commissione parrebbe in linea con dato meramente letterale dell’art. 4 del d.m. 4-8-2011, n. 344, anche esso richiamato dalla legge di gara e che si riferisce appunto all’”Attività di ricerca scientifica”.
Va tuttavia considerato che il d.m. 4-8-2011, n. 344 riguarda la “valutazione dei ricercatori a tempo determinato, in possesso dell’abilitazione scientifica nazionale, ai fini della chiamata nel ruolo di professore associato”, non la valutazione dei professori associati, ai fini della chiamata nel ruolo di professore ordinario.
E’ infatti l’art. 24, comma 6 della legge n. 240 del 2010, ai sensi del quale “la procedura di cui al comma 5 può essere utilizzata per la chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’università medesima, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica di cui all’articolo 16″, a consentire alle Università di applicare la particolare procedura prevista per la sostanziale “stabilizzazione” dei ricercatori, di cui al comma 5, alla chiamata dei professori di seconda fascia della medesima Università al ruolo di professore prima fascia.
Allorché le disposizioni del d.m. 344/2011 vengono applicate per la chiamata a professore di prima fascia devono tuttavia essere interpretate alla luce di tale differente finalità, tenendo quindi altresì conto del diverso ruolo assunto dai professori, i quali rispetto ai ricercatori, sono chiamati a svolgere più significative funzioni istituzionali e lato senso manageriali.
In questo senso deve essere interpretata la disposizione di cui all’art. 2 del d.m. n. 344/2011, laddove dopo aver stabilito che “La valutazione di cui all’art. 1 riguarda l’attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti” aggiunge “nonché le attività di ricerca svolte dal ricercatore nell’ambito del contratto di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della legge n. 240 del 2010” e anche “l’attività che il ricercatore ha svolto nel corso dei rapporti in base ai quali, ai sensi della predetta disposizione o dell’art. 29, comma 5, della legge n. 240 del 2010, il ricercatore ha avuto accesso al contratto. (…)”.
Riferendo tale disposizione ai professori associati anziché ai ricercatori, deve ritenersi che la valutazione dei candidati deve riguardare non solo “l’attività di ricerca scientifica” e “l’attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti”, ma altresì le ulteriori rilevanti attività che i professori sono stati tenuti a svolgere per conto dell’Università e quindi anche le attività istituzionali e di terzo settore.
In definitiva, sia in base al bando, che faceva riferimento al concetto più ampio di “Curriculum”, sia in base alla legge n. 240 del 2010 e al richiamato d.m. 344/2011, come sopra interpretato, la Commissione nel definire i criteri di valutazione dei candidati doveva comunque tener conto, anche se chiaramente con un peso inferiore rispetto all’attività di ricerca scientifica in senso stretto, anche delle attività istituzionali e di terzo settore svolte dai candidati.
D’altra parte la Commissione, anche quando le viene riconosciuto un ruolo significativo nella definizione dei criteri, non può comunque discostarsi da criteri e standard riconosciuti e costituisce affermazione consolidata che la valutazione del curriculum del candidato per la chiamata a professore di prima fascia debba considerare non solo l’attività scientifica (produzione scientifica, pubblicazioni) ma anche l’attività istituzionale (didattica, attività di ricerca, gestione universitaria) e la Terza Missione (trasferimento delle conoscenze, impatto sociale e culturale).
8.5. Il fatto che all’art. 3, il bando richiedesse ai candidati di allegare alla domanda di ammissione il “curriculum della propria attività scientifica e didattica” – non il curriculum vitae – non risulta rilevante in quanto, da un lato, il concetto di “Attività scientifica” è più ampio di quello di “Attività di ricerca scientifica”, dall’altro lato, la medesima disposizione subito dopo richiedeva ai candidati di allegare anche “i titoli, il cui possesso è comprovabile anche mediante dichiarazione sostitutiva, ritenuti utili ai fini della selezione”.
9. Sono altresì fondati il terzo motivo del ricorso introduttivo e il secondo motivo del ricorso per motivi aggiunti con cui parte ricorrente lamenta che la Commissione non avrebbe indicato nei verbali né i “giudizi analitici circostanziati” relativi ad ogni singola pubblicazione né i punteggi dei sub-criteri di valutazione, come stabilito dalla medesima Commissione nella prima seduta del 12-7-2024.
9.1. Per quanto “Si deve in ogni caso considerare che alle Commissioni si chiede di individuare il candidato migliore. Criteri, parametri e indicatori sono fondamentali nel guidare il lavoro valutativo. Ma le loro incidenze ponderali ai fini del giudizio finale non devono diventare delle gabbie meccanicistiche, ancorate addirittura a puntuali pesi specifici di ognuno di essi. La previsione di un “peso” specifico per ogni criterio/parametro/indicatore (ammesso che sia possibile in concreto) porterebbe ad un automatismo assorbente e insuperabile che non necessariamente propizierebbe l’esito auspicato, ovvero l’individuazione del candidato migliore. Naturalmente questo non significa consegnare il lavoro delle Commissioni all’arbitrio. Ciò che i Commissari devono fare, una volta fissati criteri, parametri e indicatori, e la loro eventuale incidenza ponderale, è giustificare con una congrua motivazione la scelta finale così da far emergere in modo quanto più preciso ed esauriente possibile le ragioni della prevalenza di un candidato sull’altro” (Cons. Stato, Sez. VII, 4-6-2024, n. 5024).
Per costante giurisprudenza, “Quando l’Amministrazione, nell’esercizio del proprio potere discrezionale, decide di autovincolarsi, stabilendo le regole poste a presidio del futuro espletamento di una determinata potestà, la stessa è tenuta all’osservanza di quelle prescrizioni, con la duplice conseguenza che ne è impedita la successiva disapplicazione e che la violazione dell’autovincolo determina l’illegittimità delle susseguenti determinazioni; l’autovincolo costituisce un limite al successivo esercizio della discrezionalità, che l’amministrazione pone a se medesima in forza di una determinazione frutto dello stesso potere che si appresta ad esercitare, e che si traduce nell’individuazione anticipata di criteri e modalità, in guisa da evitare che la complessità e rilevanza degli interessi possa, in fase decisionale, complice l’ampia e impregiudicata discrezionalità, favorire in executivis l’utilizzo di criteri decisionali non imparziali; la garanzia dell’autovincolo, nelle procedure concorsuali, è fondamentalmente finalizzata alla par condicio: conoscere in via anticipata i criteri valutativi e decisionali della commissione valutatrice, in un contesto in cui le regole di partecipazione sono chiare e predefinite, mette in condizione i concorrenti di competere lealmente su quei criteri, con relativa prevedibilità degli esiti” (Cons. Stato, Sez. III, 22-12-2020, n. 8209; Id., 20-4-2021, n. 3180; Id., 4-8-2022, n. 6872; Id., 30-9-2022, n. 8432).
9.2. Nella fattispecie in esame – lo si ribadisce – l’art. 7, comma 2, del Bando stabiliva che “La valutazione avviene sulla base di criteri predeterminati dalla Commissione; tali criteri dovranno essere stabiliti nel rispetto degli standard previsti dall’articolo 24 comma 5 della Legge 240/2010, individuati con il d.m. 4 agosto 2011, n. 344”.
In esecuzione di tale disposizione la Commissione alla prima seduta del 12-7-2024 ha individuato i sub-criteri di valutazione con i relativi sub-punteggi, stabilendo:
A) che il punteggio relativo al criterio “attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti” (punteggio massimo di 25 punti su 100) è ripartito nei seguenti sub-criteri:
a) “numero di moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi max 10 punti /100”;
c) “partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto max 5 punti /100”;
c) “quantità e qualità dell’attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato. max 10 punti /100”;
B) che il punteggio relativo al criterio “attività di ricerca scientifica (punteggio massimo 35 su 100)” è ripartito nei seguenti sub-criteri:
a) “organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero
partecipazione agli stessi max 15 punti / 100”;
b) “conseguimento della titolarità di brevetti max 5 punti /100”;
c) “partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali max 10 punti/100”;
d) “conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca max 5punti/100”;
C) che ai fini dell’attribuzione del punteggio relativo al criterio “pubblicazioni scientifiche. (Punteggio massimo 40 su 100”, “sono considerati i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettante e articolo editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. Il punteggio massimo di 40 risulterà dalla somma dei punteggi singoli conseguiti da ciascuna pubblicazione presentata. Punteggio massimo per ciascuna pubblicazione: la Commissione decide di distinguere i punteggi in relazione alle diverse tipologie di pubblicazione e in considerazione del numero di pubblicazioni richieste dal bando (massimo 15) nel modo seguente:
Monografia 3
Articolo su rivista scientifica 2,5
Capitolo o saggio su libro 2,5
Curatela con saggio introduttivo 2
Contributo in atti di convegno 2
Altri prodotti scientifici 2
Ciascuna pubblicazione scientifica sarà valutata sulla base degli elementi qui sotto elencati con un giudizio analitico circostanziato, conseguendo un punteggio che sarà al massimo quanto sopra stabilito.
Coefficiente moltiplicativo
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza; da 0,1 a 1
b) congruenza con il settore concorsuale e con il profilo scientifico individuato da uno o più settori scientifico-disciplinari indicati nel bando;
da 0,1 a 1
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all’interno della comunità scientifica;
da 0,1 a 1
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. La commissione stabilisce, inoltre, che valuterà la riconoscibilità dell’apporto del candidato con i seguenti criteri: quando risulti espressamente indicato, quando l’apporto risulti in base alle dichiarazioni del candidato e quando l’apporto sia coerente con la complessiva attività scientifica del candidato.
da 0,1 a 1
Il punteggio di ciascuna pubblicazione corrisponde al valore medio della somma dei punteggi ottenuti moltiplicando il punteggio massimo di ciascuna tipologia di pubblicazione per il coefficiente di ciascun criterio.
Schema di calcolo del punteggio da attribuire a ciascuna tipologia di pubblicazione:
punteggio di ciascuna pubblicazione = punteggio massimo tipologia di pubblicazione x coefficiente criterio ‘a’ x coefficiente criterio ‘b’ x coefficiente criterio ‘c’ x coefficiente criterio ‘d’”.
In sintesi la Commissione aveva dettagliato in modo estremamente analitico i sub-criteri di valutazione con i relativi sub-punteggi in relazione ai criteri “Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti” e “Attività di ricerca scientifica” e aveva altresì definito le precise modalità di attribuzione dei punteggi delle 15 pubblicazioni scientifiche presentabili, richiedendo l’attribuzione di un punteggio, con anche l’espressione di un “giudizio analitico circostanziato per ciascuna pubblicazione”.
La Commissione si era quindi autovincolata al rispetto di un obbligo motivazionale particolarmente stringente.
9.3. Dagli atti della procedura tale stringente obbligo di motivazione non risulta tuttavia in alcun modo rispettato.
Dai verbali della procedura e in particolare dal verbale n. 5 del 27-9-2024 emerge infatti che la Commissione dopo aver elencato le attività didattiche e scientifiche dei candidati si è limitata ad assegnare agli stessi il punteggio complessivo in relazione ai tre criteri “Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti”, “Attività di ricerca scientifica” e “Pubblicazioni Scientifiche” e a formulare dei giudizi complessivi.
Tuttavia non vengono riportate valutazioni specifiche in relazione ai sub-criteri predeterminati nella seduta del 12-7-2024: la Commissione non ha infatti attributo alcun sub-punteggio.
Ma soprattutto manca una valutazione specifica di ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati.
Né tali elementi possono essere ricostruiti attraverso i giudizi espressi dalla Commissione in cui in particolare manca ogni riferimento alle singole pubblicazioni presentate.
In tal modo l’iter logico seguito dalla Commissione nell’attribuzione dei punteggi attribuiti – in particolare in relazione al criterio “Pubblicazioni scientifiche” – non può ritenersi pienamente ricostruibile e verificabile e ciò a fortiori in considerazione dello stringente onere motivazionale a cui la medesima Commissione si era autovincolata.
Oltre alla determinazione del punteggio relativo alle pubblicazioni scientifiche, dagli atti del procedimento non risultano comprensibili i punteggi assegnati anche in relazione al criterio “attività di ricerca”, in quanto dalla descrizione delle attività svolte e dai giudizi analitici espressi, il controinteressato risulterebbe prevalere nel sub-criterio a) “Organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, ovvero partecipazione agli stessi max 15 punti / 100”; mentre il ricorrente risulterebbe prevalere nei sub-criteri “partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali max 10 punti/100” e d) “conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca max 5punti/100”. Nel sub-criterio b) “conseguimento della titolarità di brevetti max 5 punti /100”, i candidati appaiono invece sostanzialmente alla pari, avendo entrambi conseguito un brevetto di invenzione.
9.4. La relazione della Commissione del 17-1-2025, prodotta in giudizio dall’Università in data 23-1-2025, invero fornisce alcuni dei dati mancanti – indica i punteggi dei sub-criteri relativi all’attività didattica e all’attività di ricerca e i punteggi attribuiti a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati – e dà quindi una spiegazione almeno in parte delle valutazioni compiute dalla Commissione.
Tuttavia, da un lato, diversamente da quanto la Commissione si era autovincolata a fare, non riporta i coefficienti moltiplicativi applicati in relazione alle singole pubblicazioni e soprattutto non contiene alcun “giudizio analitico circostanziato” di ciascuna pubblicazione.
In tal modo la Commissione non ha adempiuto in modo completo a quell’obbligo motivazionale che si era impegnata a garantire con riferimento al criterio “Pubblicazioni scientifiche”, per il quale potevano essere assegnati 40 punti e che è risultato decisivo per l’esito della procedura.
Dall’altro lato, tale relazione della Commissione integra un’inammissibile integrazione postuma della motivazione. Con la stessa infatti la Commissione non si è limitata a chiarire le proprie valutazioni, ma ha integrato gli atti del procedimento aggiungendo dati effettivamente mancanti e che la stessa si era autovincolata a indicare.
E la giurisprudenza amministrativa ha chiarito che “deve essere ritenuta inammissibile un’integrazione effettuata in sede di giudizio mediante atti processuali o scritti difensivi.
Invero, l’art. 3 della legge n. 241 del 1990, nel descrivere il contenuto della motivazione del provvedimento, allude alle ragioni che ‘hanno determinato’ la decisione dell’Amministrazione, con ciò collocando temporalmente la cristallizzazione della giustificazione dell’atto al momento in cui questo è stato adottato (cfr., ex plurimis, Cons. Stato, IV, 30 gennaio 2023, n. 1096; Cons. Stato, III, 28 novembre 2022, n. 10448)” (Cons. Stato, Sez. VII, 28-4-2025, n. 3594).
10. Le ulteriori censure possono essere assorbite.
11. In conclusione il ricorso deve essere accolto nei sensi e nei limiti sopra evidenziati e, per l’effetto, devono essere annullati gli atti della procedura nei medesimi sensi e limiti.
12. La Commissione dovrà, pertanto, procedere a rideterminare i criteri di valutazione dei candidati sulla base delle prescrizioni della legge e del bando, come sopra precisati, e a rivalutare i candidati stessi entro il termine di novanta giorni dalla notifica o comunicazione della presente sentenza.
13. In ragione delle peculiarità della fattispecie sussistono le condizioni per compensare le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, annulla gli atti impugnati nei medesimi sensi e limiti.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Primo Referendario
OMISSIS, Primo Referendario, Estensore
Pubblicato il 25 settembre 2025

