TAR Calabria, Sez. I, 24 ottobre 2025, n. 1707
Se non sussiste un espresso obbligo di verbalizzazione con riferimento al singolo candidato, gli apprezzamenti dei commissari possono essere assorbiti nella decisione collegiale finale
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1604 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
sul ricorso numero di registro generale 41 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale Catanzaro, domiciliataria ex lege in Catanzaro, via G. Da Fiore, 34;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l’annullamento previa sospensiva
QUANTO AL RICORSO N. 1604 DEL 2020:
a) del decreto rettorale D.R. n. -OMISSIS-, successivamente conosciuto, con cui sono stati approvati gli atti della procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore di -OMISSIS-, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1, della Legge 30.12.2010 n. 240, per il settore concorsuale -OMISSIS- presso il Dipartimento di -OMISSIS- dell’Università OMISSIS, indetto dalla medesima Università con D.R. n.-OMISSIS-;
b) per quanto di ragione di tutti i verbali, successivamente in parte acquisiti a seguito di regolare istanza di accesso atti, redatti dalla Commissione giudicatrice nominata per la procedura valutativa di cui al punto sub a), ed in particolare del verbale n. -OMISSIS-;
c) per quanto di ragione, dei criteri di valutazione dei candidati così come stabiliti dalla commissione nominata con decreti rettorali n. -OMISSIS- e n. -OMISSIS- , ed indicati nell’Allegato A del verbale n. 1 di cui alla seduta del giorno -OMISSIS-;
d) per quanto di ragione, dei giudizi valutativi dei candidati di cui ai verbali n. -OMISSIS-, espressi dalla Commissione giudicatrice relativamente alla procedura di cui sub a);
e) per quanto di ragione ed ove occorrente, del bando e del decreto rettorale n.-OMISSIS- di indizione della procedura selettiva per la copertura di un posto di Professore di -OMISSIS-, mediante chiamata ai sensi dell’art. 18 comma 1, della Legge 30.12.2010 n. 240, per il settore concorsuale -OMISSIS- presso il Dipartimento di -OMISSIS- dell’Università OMISSIS;
f) della graduatoria finale di merito stilata dalla commissione al termine della procedura valutativa di cui al punto sub a);
g) nonché, di ogni altro atto anteriore, preordinato, connesso e conseguenziale che, comunque, possa ledere gli interessi del ricorrente ivi compresi, qualora frattanto assunti, la proposta del Dipartimento proponente, di chiamata del vincitore della procedura selettiva, l’eventuale provvedimento di adozione della proposta adottata dal Consiglio di Dipartimento, la delibera del Consiglio di Amministrazione ed il parere del Senato Accademico sulla proposta, il Decreto Rettorale di nomina del vincitore e di chiamata in servizio del candidato selezionato.
nonché ex art. 116, comma 2, c.p.a. per l’emissione dell’ordine di esibire della documentazione concorsuale richiesta dal ricorrente ed illegittimamente denegata o comunque non rilasciata.
QUANTO AL RICORSO N. 41 DEL 2021:
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
Previa emissione ex art. 55 Dlgs cit. delle opportune misure cautelari di cui si espressa istanza, previa fissazione della CC ex art. 116 comma 2, cpa, al fine di ordinare all’Amministrazione resistente, previo annullamento del diniego impugnato, di rilasciare la documentazione richiesta, dichiarare l’illegittimità degli atti siccome impugnati Decreto Rettoriale n. -OMISSIS-, verbali n. 1 e 2 ed il verbale n. 3 e per l’effetto disporre la rivalutazione dei titoli dell’odierno ricorrente anche da parte di una commissione esaminatrice in diversa composizione, all’uopo nominata ovvero disporre quanto ritenuto opportuno al fine di ripristinare la legalità violata
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da–OMISSIS- 19/3/2021:
per la dichiarazione di nullità, l’annullamento o la disapplicazione della nota del -OMISSIS- depositata in pari data dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, nell’interesse dell’Università OMISSIS in riscontro ai richiesti approfondimenti istruttori.
Visti i ricorsi e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e dell’Università OMISSIS;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 17 ottobre 2025 il dott. Domenico Gaglioti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1- Con ricorso notificato il 22.12.2020 e depositato il 28.12.2020, rubricato al n. 1604/2020 di R.G., -OMISSIS- ha contestato gli atti in epigrafe attinenti all’esito della procedura concorsuale indetta dall’Università OMISSIS per la copertura di un posto di Professore Universitario di -OMISSIS-, settore concorsuale -OMISSIS-, al quale egli aveva preso parte.
1.1- Assume il ricorrente, in sintesi, che nel corso di detta procedura la commissione si sarebbe limitata a stabilire criteri valutativi di massima senza prevedere, come avrebbe dovuto, un determinato insieme di voci e sottovoci con i relativi punteggi, con la conseguenza di rendere conseguentemente libero e altamente discrezionale, se non arbitrario, l’esito delle singole valutazioni, dal cui raffronto emergerebbero altresì vistose incongruenze, con giudizi contraddittori e niente affatto coerenti con i curriculum, le attività didattiche e le pubblicazioni scientifiche dei singoli partecipanti. Tale modus operandi, a detta del ricorrente, non solo avrebbe comportato violazione dei principi di imparzialità e trasparenza, ma avrebbe finito per falsare l’intera procedura, conclusasi con l’individuazione del dr. -OMISSIS- quale vincitore, chiamato a svolgere le funzioni-didattico scientifiche bandite.
Inoltre, viene contestato il diniego parziale dell’accesso ad una significativa parte della documentazione richiesta per la tutela dei propri interessi giuridici nonché necessaria per la relativa difesa in giudizio.
1.2- Più nello specifico, il ricorrente deduce i seguenti vizi:
I) ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE ED IN PARTICOLARE DELL’ART. 12 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487, DELLA LEGGE N. 210/1998, DELLA LEGGE N. 240/2010, DEL DPR N. 317/2000. VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA. CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/1990. ARBITRARIETA MANIFESTA. VIOLAZIONE E INOSSERVANZA DEGLI ARTT.3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. MANIFESTA CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITA’ E TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.
Si denuncia l’illegittimità della mancata fissazione, da parte della commissione, dei pesi e dei singoli punteggi da attribuire ai sottocriteri.
II) ERRONEITA’ E GENERICITA’ DEI SINGOLI GIUDIZI ESPRESSI DALLA COMMISSIONE. ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DI LEGGE ED IN PARTICOLARE DELL’ART. 12 DEL D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487. VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA. CARENZA ASSOLUTA DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/1990. ARBITRARIETA’ MANIFESTA. VIOLAZIONE E INOSSERVANZA DEGLI ARTT.3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. MANIFESTA CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITA’ E TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.
Vengono dedotti aspetti di illogicità, abnormità e contraddittorietà nei giudizi espressi dalla commissione ridondanti in termini di arbitrarietà dei giudizi quale diretta conseguenza della mancata specificazione, in termini di punteggio, dei sottocriteri.
III) VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI COLLEGIALITA’. ARBITRARIETA MANIFESTA. VIOLAZIONE DELLA LEGGE 241/1990 E INOSSERVANZA DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE. MANIFESTA CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITA’ E TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.
Il ricorrente censura le valutazioni della commissione nella parte in cui non recano i giudizi espressi dai singoli commissari, ma una votazione unica.
IV) ILLEGITTIMITA’ DERIVATA.
Il ricorrente deduce l’illegittimità derivata degli ulteriori provvedimenti frattanto eventualmente adottati in conseguenza del decreto rettorale di approvazione degli atti della procedura selettiva de qua.
V) ISTANZA EX ART. 116, COMMA 2, C.P.A. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 22 E SS. L. N.241/1990. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER PRESUPPOSTO ERRONEO. TRAVISAMENTO. CARENZA DI ISTRUTTORIA. SVIAMENTO. RISERVA DI MOTIVI AGGIUNTI.
Si censura l’illegittimo diniego ostensivo, formulando istanza ex art. 116, comma 2, c.p.a. al fine di ottenere l’accesso alle istanze di partecipazione inoltrate dai candidati e relativi allegati, ivi comprese le pubblicazioni dagli stessi offerte, a tutti i verbali della commissione, le valutazioni dei candidati, nonché i relativi allegati e alla graduatoria finale di merito.
1.3- Resistono l’Università OMISSIS, il controinteressato -OMISSIS-, vincitore della selezione, per resistere al ricorso e il controinteressato -OMISSIS-.
1.4- Alla camera di consiglio del 13.1.2021, con ordinanza n. -OMISSIS- è stata definita l’istanza ex art. 116 comma 2 c.p.a. onerando l’amministrazione di depositare le istanze di partecipazione inoltrate dai candidati con i relativi allegati, ivi comprese le pubblicazioni dagli stessi offerte, il verbale della commissione ove è espresso il voto dei singoli commissari (riportando il verbale n. 3 la decisione a maggioranza) e la graduatoria finale di merito, adempimento quindi espletato dall’Universitàresistente.
2- Con distinto ricorso rubricato al n. 41/2021 di R.G. -OMISSIS-, anch’egli partecipante a detta selezione, ha impugnato i medesimi atti della procedura per i seguenti motivi:
1) VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI PRESUPPOSTO, MANIFESTA ILLOGICITÀ, CARENZA DI ISTRUTTORIA – CARENZA / DIFETTO DI MOTIVAZIONE, OVVERO, MERA APPARENZA DELLA STESSA VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 12 D.P.R. 9 MAGGIO 1994, N. 487, DELLA L. 240/2010, DEL DPR N. 317/2000 – VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA – VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/1990. ARBITRARIETA MANIFESTA – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE. MANIFESTA CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITA’ E TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA –
Anche il suddetto ricorrente denuncia l’illegittimità della mancata fissazione, da parte della commissione, dei pesi e dei singoli punteggi da attribuire ai sottocriteri, non individuati.
2) DIFETTO/CARENZA DI MOTIVAZIONE VIOLAZIONE ART. 3 L. 241/1990 ED ERRONEITA’, GENERICITA’, ARBITRARIETA’ E CONTRADDITTORIETÀ DEI GIUDIZI ESPRESSI DALLA COMMISSIONE SUI SINGOLI CANDIDATI – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO – VIOLAZIONE E 17 FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 12 DPR 487/1994 E DEL REGOLAMENTO DELL’UNIVERSITA’ PER LA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI 1^ E 2^ FASCIA – VIOLAZIONE ARTT. 3 E 97 COST. – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITA’ E TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA –
Vengono dedotti aspetti di illogicità, abnormità e contraddittorietà nei giudizi espressi dalla commissione ridondanti in termini di arbitrarietà dei giudizi quale diretta conseguenza della mancata specificazione, in termini di punteggio, dei sottocriteri.
4) [recte 3] VIOLAZIONE DELL’ART. 10 (1) DELLA CONVENZIONE EUROPEA PER LA SALVAGUARDIA DEI DIRITTI DELL’UOMO E DELLE LIBERTA’ FONDAMENTALI E DEI PRINCIPI DI TRASPARENZA DELLA AZIONE AMMINISTRATIVA POSTI NELLA LEGGE N. 190/2012 – ISTANZA EX ART. 116, CO. 2 C.P.A. – VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 22 E SS. L. 241/90 – VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 97 COST. – ECCESSO DI POTERE – CARENZA ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE.
Si censura l’illegittimo diniego ostensivo a parte della documentazione richiesta da parte ricorrente attinente la procedura.
2.1- Resistono l’Università OMISSIS, il controinteressato -OMISSIS-, vincitore della selezione, per resistere al ricorso e il controinteressato -OMISSIS-.
2.2- Con atto notificato il 18.3.2021 e depositato il 19.3.2021 -OMISSIS- ha proposto motivi aggiunti avverso la nota del -OMISSIS-, ad oggetto “Considerazioni relative ai ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria del Dr. -OMISSIS- (Prot.n. -OMISSIS-) e del Prof. -OMISSIS- (Prot.n. -OMISSIS-) avversi alle determinazioni assunte dall’Università OMISSIS relativamente al concorso D.R. n.-OMISSIS-” depositata in pari data dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato, nell’interesse dell’Università OMISSIS di Catanzaro in riscontro ai richiesti approfondimenti istruttori.
Vengono dedotti i seguenti motivi:
1) VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PUBBLICITÀ E TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA – VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE IN TUTTE LE SUE FIGURE SINTOMATICHE E SEGNATAMENTE: ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI PRESUPPOSTO, MANIFESTA ILLOGICITÀ, CARENZA DI ISTRUTTORIA E DIFETTO DI MOTIVAZIONE, OVVERO, MERA APPARENZA DELLA STESSA – ILLOGICITÀ ED IRRAZIONALITÀ, INGIUSTIZIA MANIFESTA, ERRATA 4 VALUTAZIONE DEI PRESUPPOSTI, CARENZA DI ISTRUTTORIA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, SVIAMENTO – ILLEGITTIMITA’ DERIVATA –
Sostiene parte ricorrente che la nota quivi gravata evidenzierebbe, vieppiù, i vizi procedurali che hanno caratterizzato i lavori della Commissione.
2) VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO – ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO, TRAVISAMENTO DEI FATTI, DIFETTO DI PRESUPPOSTO, MANIFESTA ILLOGICITÀ, CARENZA DI ISTRUTTORIA – CARENZA / DIFETTO DI MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEL REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA DISCIPLINA DELLA CHIAMATA DEI PROFESSORI DI PRIMA E SECONDA FASCIA SUB. ART. 7 ED ART. 13 – MANIFESTA CONTRADDITTORIETÀ ED ILLOGICITÀ – VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO, IMPARZIALITA’ E TRASPARENZA DELL’AZIONE AMMINISTRATIVA.
Sostiene il ricorrente che i motivi posti a fondamento del ricorso introduttivo -quanto alla contraddittorietà tra i giudizi collegiali, l’assenza di singoli giudizi da parte di ciascun commissario e la mancanza di motivata valutazione comparativa attraverso la specificazione di sottocategorie, la violazione da parte della Commissione dei criteri cui la stessa si era autovincolata, la violazione dei criteri prescritti dal Regolamento d’Ateneo– risulterebbero vieppiù fondati alla luce delle considerazioni oggetto del presente gravame i cui contenuti vengono contestati in quanto ritenuti erronei.
3- Alla camera di consiglio del 14.4.2021, con ordinanza n.-OMISSIS- il Collegio, rilevato che è stata impugnata, da parte del secondo e terzo classificato con i ricorsi di cui in epigrafe la nomina del vincitore di procedura selettiva per la copertura di n. 1 posto di Professore di-OMISSIS-^ fascia, ravvisata la connessione oggettiva e soggettiva delle impugnazioni, ne ha disposto la riunione (R.G. n. 1604/2020 e R.G. n. 41/2021) e ha quindi rigettato rigettato le relative istanze cautelari.
4- In vista della trattazione del merito della controversia, il controinteressato -OMISSIS- ha depositato memoria e documenti e il ricorrente note d’udienza.
5- All’udienza straordinaria di smaltimento del 17.10.2025 i ricorsi sono stati tratti in decisione.
DIRITTO
6- Vengono anzitutto scrutinati i ricorsi principali riuniti stante la connessione oggettiva e soggettiva delle impugnazioni, le cui censure possono essere scrutinate congiuntamente in quanto tra loro interconnesse.
7- Il Collegio ritiene sul punto che non sussistano ragioni per discostarsi dalle considerazioni già rassegnate nella sommarietà della fase cautelare.
8- Preliminarmente il Collegio osserva che:
-) “Le valutazioni delle Commissioni di concorsi universitari costituiscono espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica o culturale ovvero attitudinale dei candidati, tanto nel momento, a monte, dell’individuazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, quanto in quello, a valle, delle valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice. Da ciò discende che sia i criteri di giudizio che le valutazioni non sono sindacabili dal G.A. se non nei limitati casi in cui l’esercizio del potere discrezionale trasmodi in uno o più vizi sintomatici dell’eccesso di potere, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, i quali tipicamente rappresentano dei vizi della funzione amministrativa, per essere stato il potere scorrettamente esercitato o finalizzato al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei a ricoprire la funzione” (T.A.R. Lazio, Roma, Sez.-III, 18/11/2024, n.20506; v. anche Cons. St., sez. VII, 24 ottobre 2024 n. 8512);
-) “Il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell’ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassiedono all’attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l’omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l’espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto; solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica” (Consiglio di Stato sez.-III, 29/04/2019, n.2775).
9- Tanto premesso, dalla disamina del verbale n. 1 e del suo allegato A risultano individuati criteri predeterminati ricomprendenti criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, ragion per cui la censura di genericità di formulazione dei criteri è priva di reale fondamento, almeno nei limiti sindacabili in sede giurisdizionale.
10- Anche gli ulteriori profili di censura attinenti la contestazione del proprium della valutazione del candidato risultato vincitore risultano privi di reale fondamento, dal momento che la valutazione è esposta in termini numerici ed è altresì corredata da esplicitazione sintetica delle ragioni a base dell’attribuzione dei relativi punteggi, ragion per cui, in difetto di più pregnanti argomentazioni che però non è dato rinvenire negli scritti difensivi, la contestazione si risolve nella sovrapposizione di una personale valutazione da parte dei ricorrenti alternativa a quella della preposta Commissione di concorso, come tale impingente in scelte di merito inammissibili nella presente sede alla luce dei noti limiti di sindacabilità della discrezionalità tecnica della Commissione nella valutazione dei titoli e delle prove.
11- Quanto, poi, alle censure attinenti la dedotta carenza di collegialità e, in primo luogo, l’omessa verbalizzazione dei giudizi dei singoli commissari anche in riferimento ai riferimento ai singoli punteggi, è sufficiente ribadire la giurisprudenza già evidenziata in sede cautelare a mente della quale “In assenza di una espresso obbligo di specifica verbalizzazione imposto dal disciplinare di gara, non vi è ragione per derogare dal principio generale secondo il quale gli apprezzamenti dei commissari sono destinati ad essere assorbiti nella decisione collegiale finale, costituente momento di sintesi della comparazione e composizione dei giudizi individuali; mentre la separata enunciazione dei punteggi attribuiti dai singoli Commissari assume valore di formalità interna relativa ai lavori della Commissione esaminatrice – i cui giudizi, ai fini della verbalizzazione e della pubblicità esterna, sono sufficientemente documentati con la sola attribuzione del voto complessivo finale (Cons. Stato, sez. V, 8 settembre 2015, n. 4209 e sez. IV, 16 febbraio 2012, n. 810)” (Consiglio di Stato sez.-III, 13/10/2017, n.4772).
12- Da ultimo, è da osservare che, tra l’altro, l’Università ha prodotto verbale definitivo, a correzione di bozza di precedente contenente refusi, con indicazione dell’espressione della valutazione all’unanimità (v. verbale sostitutivo e mail di rettifica).
13- Infine, è da ritenere insussistente alcuna incompatibilità per conflitto di interessi in capo alla Commissione per come definitivamente composta, anche a seguito della tempestiva dimissione del Prof. -OMISSIS-, comunicata il -OMISSIS- e prontamente sostituito con decreto rettorale del -OMISSIS-.
14- Inammissibile e comunque privo reale di fondamento è infine l’atto di motivi aggiunti proposto da -OMISSIS-, stante che, come peraltro rilevato in sede cautelare, la relazione da questi impugnata non è atto della procedura, ma relazione resa dalla Commissione a seguito del ricorso ed acquisita dall’Università per attività difensiva.
15- Relativamente alle altre doglianze non vi è luogo a procedere, avuto riguardo all’ordinanza collegiale che ha disposto l’ostensione dei documenti della procedura concorsuale ai sensi dell’art. 116 comma 2 c.p.a.
16- In conseguenza di ciò i ricorsi vanno integralmente rigettati.
17- Le spese seguono la soccombenza e vanno riconosciute in favore delle controparti costituite, per essere liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sui ricorsi integrati da motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, previa riunione dei ricorsi R.G. n. 1604/2020 e R.G. n. 41/2021, li rigetta entrambi.
Condanna:
1) il ricorrente -OMISSIS- (R.G. n. 1604/2020) alle spese processuali in favore dell’Università OMISSIS nonché del controinteressato -OMISSIS-, liquidandole, per ciascuno di essi, in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori di legge, mentre vanno compensate rispetto a -OMISSIS-;
2) il ricorrente -OMISSIS- (R.G. n. 41/2021) alle spese processuali in favore dell’Università OMISSIS nonché del controinteressato -OMISSIS-, liquidandole, per ciascuno di essi, in complessivi euro 1.000,00, oltre accessori di legge, mentre vanno compensate quanto a -OMISSIS-.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare i ricorrenti.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 17 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Primo Referendario, Estensore
OMISSIS, Referendario

