TAR Toscana, Sez. IV, 21 ottobre 2025, n. 1652

Discrezionalità della commissione giudicatrice e valorizzazione di incarichi di insegnamento estranei al settore disciplinare e abilitazione scientifica nazionale

Data Documento: 2025-10-21
Autorità Emanante: TAR Toscana
Area: Giurisprudenza
Massima

Nelle procedure di valutazione comparativa per il reclutamento universitario, la commissione dispone di un’ampia discrezionalità tecnica nella valutazione delle attività di insegnamento e dei titoli scientifici, sindacabile solo per manifesta irragionevolezza o travisamento dei fatti. È tuttavia necessario che le attività didattiche valorizzate siano effettivamente coerenti con il settore disciplinare oggetto della selezione, restando esclusa la possibilità di attribuire punteggio a incarichi privi di pertinenza.

Non costituisce invece causa di illegittimità, la positiva valutazione di incarichi di insegnamento di durata inferiore a un anno, potendo essere valutati anche seminari e lezioni brevi, purché dotati di effettiva rilevanza scientifico-didattica.

Deve inoltre essere adeguatamente valorizzata l’abilitazione scientifica nazionale, che, pur non potendo assumere carattere automaticamente prevalente, rappresenta un titolo significativo nel percorso accademico e non può essere ignorata in sede valutativa.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 529 del 2025, proposto da
OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

– del decreto del Rettore dell’Università di Pisa prot. 1OMISSIS del 5 dicembre 2024 (decreti rettorali 3130/2024) di approvazione degli atti, approvazione della graduatoria e dichiarazione della vincitrice della selezione per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010 e dell’art. 14, comma 6- quinquiesdecies del D.L. 36/2022 presso il Dipartimento OMISSIS.

– del «VERBALE N. 1» della Commissione esaminatrice prot. OMISSIS del 4 novembre 2024 e del relativo all. A nella parte in cui la Commissione stabilisce criteri di valutazione illegittimi;

-del «VERBALE N. 3», prot. OMISSIS del 13 novembre 2024, della commissione giudicatrice nominata con d.r. n. OMISSIS del 14 ottobre 2024, nella parte in cui contiene giudizi illegittimi;

-del «VERBALE n. 4», prot. OMISSIS del 3 dicembre 2024, della Commissione giudicatrice nominata con d.r 2576/2024 dell’Università OMISSIS prot. n. OMISSIS del 14.10.2024, nelle parti contenenti giudizi illegittimi relativi alla valutazione dei titoli, del curriculum, dei «testi» e delle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata dott.ssa OMISSIS, nonché nelle parti contenenti giudizi illegittimi relativi alla candidata dott.ssa OMISSIS;

– della delibera non nota del Consiglio di Dipartimento OMISSIS recante la proposta di chiamata della dott.ssa OMISSIS a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), presso il Dipartimento di OMISSIS, nonché del relativo verbale della seduta del Consiglio di dipartimento di Giurisprudenza e del successivo verbale di approvazione;

– della delibera non nota del Consiglio di amministrazione dell’Università OMISSIS di approvazione della proposta del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza di chiamata a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), presso il Dipartimento OMISSIS;

– dell’atto di presa di servizio non noto della dott.ssa OMISSIS relativa al posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), presso il Dipartimento OMISSIS;

-di ogni altro atto, conosciuto e non conosciuto antecedente, presupposto, successivo o comunque connesso agli atti sopra indicati.

-del contratto di assunzione a tempo determinato della vincitrice dott.ssa OMISSIS, oggetto della selezione per ricercatore a tempo determinato di tipologia a), presso il Dipartimento OMISSIS;

per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dalla controinteressata l’8 aprile 2025:

-del decreto del Rettore dell’Università OMISSIS del 5 dicembre 2024 (decreto rettorale n. OMISSIS) di approvazione degli atti, approvazione della graduatoria e dichiarazione della vincitrice della selezione per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010 e dell’art. 14, comma 6-quinquiesdecies del D.L. 36/2022 presso il Dipartimento dOMISSIS, nella parte relativa all’approvazione dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice alle Dott.sse OMISSIS.

-del verbale n. 4 prot. OMISSIS del 3 dicembre 2024 della Commissione giudicatrice, nella parte relativa all’attribuzione dei punteggi alle due candidate OMISSIS nonché, per quanto occorrer possa, degli altri verbali n. 1, 2 e 3, comprensivi di allegati, della stessa Commissione giudicatrice;

– per quanto occorrer possa, ove interpretati come confermativi dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice, in parte qua della Delibera n. OMISSIS4 del Consiglio di Dipartimento recante l’approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 529 del 2025, proposto da
OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

– del decreto del Rettore dell’Università di Pisa prot. 1OMISSIS del 5 dicembre 2024 (decreti rettorali 3130/2024) di approvazione degli atti, approvazione della graduatoria e dichiarazione della vincitrice della selezione per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010 e dell’art. 14, comma 6- quinquiesdecies del D.L. 36/2022 presso il Dipartimento OMISSIS.

– del «VERBALE N. 1» della Commissione esaminatrice prot. OMISSIS del 4 novembre 2024 e del relativo all. A nella parte in cui la Commissione stabilisce criteri di valutazione illegittimi;

-del «VERBALE N. 3», prot. OMISSIS del 13 novembre 2024, della commissione giudicatrice nominata con d.r. n. OMISSIS del 14 ottobre 2024, nella parte in cui contiene giudizi illegittimi;

-del «VERBALE n. 4», prot. OMISSIS del 3 dicembre 2024, della Commissione giudicatrice nominata con d.r 2576/2024 dell’Università OMISSIS prot. n. OMISSIS del 14.10.2024, nelle parti contenenti giudizi illegittimi relativi alla valutazione dei titoli, del curriculum, dei «testi» e delle pubblicazioni scientifiche presentate dalla candidata dott.ssa OMISSIS, nonché nelle parti contenenti giudizi illegittimi relativi alla candidata dott.ssa OMISSIS;

– della delibera non nota del Consiglio di Dipartimento OMISSIS recante la proposta di chiamata della dott.ssa OMISSIS a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), presso il Dipartimento di OMISSIS, nonché del relativo verbale della seduta del Consiglio di dipartimento di Giurisprudenza e del successivo verbale di approvazione;

– della delibera non nota del Consiglio di amministrazione dell’Università OMISSIS di approvazione della proposta del Consiglio di Dipartimento di Giurisprudenza di chiamata a ricoprire il posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), presso il Dipartimento OMISSIS;

– dell’atto di presa di servizio non noto della dott.ssa OMISSIS relativa al posto di ricercatore a tempo determinato di tipologia a), presso il Dipartimento OMISSIS;

-di ogni altro atto, conosciuto e non conosciuto antecedente, presupposto, successivo o comunque connesso agli atti sopra indicati.

-del contratto di assunzione a tempo determinato della vincitrice dott.ssa OMISSIS, oggetto della selezione per ricercatore a tempo determinato di tipologia a), presso il Dipartimento OMISSIS;

per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dalla controinteressata l’8 aprile 2025:

-del decreto del Rettore dell’Università OMISSIS del 5 dicembre 2024 (decreto rettorale n. OMISSIS) di approvazione degli atti, approvazione della graduatoria e dichiarazione della vincitrice della selezione per n. 1 posto di Ricercatore a tempo determinato ai sensi dell’art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010 e dell’art. 14, comma 6-quinquiesdecies del D.L. 36/2022 presso il Dipartimento dOMISSIS, nella parte relativa all’approvazione dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice alle Dott.sse OMISSIS.

-del verbale n. 4 prot. OMISSIS del 3 dicembre 2024 della Commissione giudicatrice, nella parte relativa all’attribuzione dei punteggi alle due candidate OMISSIS nonché, per quanto occorrer possa, degli altri verbali n. 1, 2 e 3, comprensivi di allegati, della stessa Commissione giudicatrice;

– per quanto occorrer possa, ove interpretati come confermativi dei punteggi attribuiti dalla Commissione giudicatrice, in parte qua della Delibera n. OMISSIS del Consiglio di Dipartimento recante l’approvazione della proposta di chiamata della Dott.ssa OMISSIS e della delibera n. OMISSIS del Consiglio di Amministrazione;

-nonché di ogni altro atto, conosciuto e non conosciuto antecedente, presupposto, successivo o comunque connesso agli atti sopra indicati.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di OMISSIS e di Università OMISSIS;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 ottobre 2025 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. La ricorrente partecipava alla procedura selettiva ex art. 24, 3° comma lett. a) della l. 30 dicembre 2010, n. 240 (nel testo antecedente alle modificazioni disposte dall’art. 14 del d.l. 30 aprile 2022 n. 36, conv. in l. 29 giugno 2022, n. 79, ma ancora applicabile per 36 mesi ai sensi della disposizione transitoria di cui all’art. 14, comma 6-quinquiesdecies del decreto legge) indetta dall’Università degli Studi di Pisa, con decreto Rettorale 11 luglio 2024, n. OMISSIS, prot. OMISSIS ed avente ad oggetto la copertura di un posto di ricercatore a tempo determinato nel Settore concorsuale OMISSIS.

All’esito delle operazioni di valutazione dei titoli effettuata dalla Commissione, si classificava in seconda posizione con 87,3 punti dietro all’altra concorrente rimasta nella procedura concorsuale (la dott.ssa OMISSIS) che conseguiva 92,3 punti; con decreto 5 dicembre 2024 n. OMISSIS prot. n. OMISSIS, il Rettore dell’Università OMISSIS approvava pertanto gli atti della procedura selettiva in questione e dichiarava vincitrice della selezione, la dott.ssa OMISSIS.

Il Consiglio di Dipartimento OMISSIS, con deliberazione 12 dicembre 2024, n. OMISSIS, proponeva la chiamata in ruolo della vincitrice del concorso e, dopo il parere favorevole del Consiglio di Amministrazione (delib. 18 dicembre 2024, n. OMISSIS), era sottoscritto il contratto di lavoro 15 gennaio 2025, prot. OMISSIS e la OMISSIS prendeva servizio il giorno successivo (doc. n. 12 del deposito dell’amministrazione resistente).

Tutti gli atti della procedura concorsuale (compreso il contratto di lavoro, all’epoca, non conosciuto), erano impugnati dalla ricorrente che articolava censure di: 1) attribuzione di punteggi per docenza in mancanza della docenza stessa; 2) mancata attribuzione di 0,5 pt. alla ricorrente; 3) errata attribuzione di 3,3 pt alla dott.ssa OMISSIS e omessa valutazione di punteggi a favore della ricorrente; 4) mancato riconoscimento alla ricorrente di 0,5 pt. per il conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale a professore di prima fascia; 5) sviamento e disparità nei giudizi in ordine agli assegni di ricerca; 6) errata valutazione della pubblicazione della controinteressata non coerenti con i criteri del bando e del settore disciplinare; 7) assoluta assenza di esame della produzione scientifica della ricorrente; con riferimento a tutte le censure importanti la rettificazione del punteggio attribuito alle candidate era poi richiesta la condanna ex artt. 31, comma 5 e 34, 1° comma, lett. c) ed e) c.p.a.. dell’Università OMISSIS al riconoscimento del punteggio rettificato.

2. Si costituivano in giudizio l’Università OMISSIS e la controinteressata dott.ssa OMISSIS che controdeducevano sul merito del gravame ed articolavano eccezioni preliminari di inammissibilità delle censure attinenti al merito della valutazione amministrativa dei titoli; l’Università OMISSIS eccepiva altresì l’inammissibilità dell’azione di condanna esperita dalla ricorrente e l’improcedibilità sopravvenuta dell’intero ricorso per omessa impugnazione espressa degli atti successivi all’approvazione degli atti della Commissione di concorso, mentre la controinteressata eccepiva l’inammissibilità, in linea generale, delle censure non assistite dal superamento della cd. prova di resistenza.

Alla camera di consiglio del 13 marzo 2025, parte ricorrente rinunciava all’istanza cautelare proposta con il ricorso, in considerazione della fissazione dell’udienza per la decisione del merito al 16 ottobre 2025.

In data 8 aprile 2025, la controinteressata dott.ssa OMISSIS depositava altresì ricorso incidentale regolarmente notificato, contestando, nella prospettiva dell’accoglimento del ricorso, il punteggio attribuitole dalla Commissione ed il punteggio attribuito alla ricorrente; a base del gravame incidentale erano poste censure di: 1) violazione e/o falsa applicazione art. 24, comma 3, lett. a) della legge 240/2010 e dell’art. 14, comma 6- quinquiesdecies del d.l. 36/2022, art. 2 decreto ministeriale Ministero università e ricerca del 25 maggio 2011 n. 243; art. 1 e 3 l. n. 241/1990, violazione dei criteri predeterminati dalla commissione nel verbale n. 1 del 31.10.2024, eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di istruttoria e motivazione, violazione del giusto procedimento; 2) violazione e/o falsa applicazione art. 24, comma 3, lett. a) della Legge 240/2010 e dell’art. 14, comma 6 – quinquiesdecies del d.l. 36/2022, art. 3 d.m. Università e Ricerca del 25 maggio 2011 n. 243, art. 1 e 3 L. n. 241/1990, violazione dei criteri predeterminati dalla Commissione nel verbale n. 1 del 31.10.2024, eccesso di potere per travisamento dei fatti e difetto dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di istruttoria e motivazione, violazione del giusto procedimento.

Alla pubblica udienza del 16 ottobre 2025 il ricorso ed il ricorso incidentale erano quindi trattenuti in decisione.

DIRITTO

1. In via preliminare, la Sezione deve rilevare come non possa trovare accoglimento l’eccezione preliminare di improcedibilità sopravvenuta dell’intero ricorso per omessa impugnazione espressa degli atti successivi all’approvazione degli atti della Commissione articolata dalla difesa dell’Università OMISSIS nella memoria conclusionale del 15 settembre 2025.

Con tutta evidenza, si tratta, infatti, di eccezione caratterizzata da un manifesto eccesso di formalismo; la stessa resistente riconosce, infatti, come tutti gli atti della procedura concorsuale siano richiamati nell’epigrafe del ricorso ed inseriti nel novero degli atti impugnati ed in effetti, la semplice lettura dell’epigrafe del gravame evidenzia come siano stati impugnati tutti gli atti della procedura concorsuale (compreso il contratto), pur non essendo completamente conosciuti dalla ricorrente, all’epoca della proposizione del gravame.

In un contesto in cui parte ricorrente non ha mai evidenziato vizi autonomi dei provvedimenti successivi all’approvazione degli atti della Commissione da parte del Rettore ed in cui quindi l’unica illegittimità ascrivibile a detti atti non poteva che derivare dai precedenti atti della procedura, l’improcedibilità del ricorso dovrebbe discendere, nella prospettazione dell’Amministrazione resistente, dal solo fatto che la ricorrente non avrebbe espressamente individuato “i vizi anche derivati”, ovvero dalla semplice mancanza di una qualche “clausola riepilogativa” tesa ad evidenziare l’ovvia conclusione relativa alla necessità di estendere i vizi sollevati con riferimento al segmento propriamente valutativo della procedura anche agli atti intervenuti successivamente (come già detto, già impugnati “al buio” da parte ricorrente).

In un’ottica non caratterizzata dagli eccessi di formalismo della difesa dell’Amministrazione resistente, sembra però alla Sezione che impostazione complessiva delle censure articolate da parte ricorrente evidenziasse già chiaramente, da un lato, la propria volontà di contestare sostanzialmente gli esiti della valutazione comparativa delle candidate e non altri aspetti della procedura e, dall’altro, la propria volontà di estendere la contestazione fino alla nomina della controinteressata ed ai relativi atti (che non a caso, costituiva il segmento procedimentale che radicava l’interesse alla tutela cautelare, originariamente richiesta con il ricorso).

In un contesto in cui l’impugnazione era già originariamente estesa a tutti gli atti del procedimento ed in cui non risultava pertanto necessaria la proposizione dei motivi aggiunti, l’eccezione relativa all’improcedibilità sopravvenuta del ricorso non può pertanto trovare accoglimento.

1.2. Con riferimento all’eccezione articolata da ambedue le resistenti in ordine all’inammissibilità delle censure attinenti al merito della valutazione amministrativa dei titoli da parte della Commissione di concorso, la Sezione non può poi che richiamare il tradizionale indirizzo giurisprudenziale che ha rilevato come “nei concorsi universitari, la valutazione dei candidati comport(i) un’ampia area di insindacabilità del giudizio da parte del giudice amministrativo. Il giudizio della Commissione, infatti, è inteso a verificare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati e costituisce espressione di un’ampia discrezionalità tecnica riservata dalla legge al suddetto organo collegiale, le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze proprie dello stesso e richiedendo conoscenze di alto livello in complesse discipline cognitive, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità, ma solo sotto l’eventuale profilo della ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità, illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti” (T.A.R. Marche, 30 ottobre 2020, n. 634; tra le più recenti, si vedano T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 18 novembre 2024, n. 20506; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 6 febbraio 2024, n. 2282; 3 gennaio 2024, n. 127).

In alcuni casi e pur nel dichiarato rispetto formale del detto principio, alcune delle censure proposte dalla ricorrente trasmodano dai limiti propri del sindacato di legittimità, per procedere ad una (soggettiva) valutazione del curriculum e dei titoli propri e della controinteressata e pertanto saranno successivamente esaminate nei limiti propri del sindacato di legittimità, ovvero con solo riferimento alle ipotesi già richiamate di difetto di “ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità, illogicità, … istruttoria e travisamento dei fatti” e non alla diretta contestazione del merito delle valutazioni operate dalla Commissione.

2. La difesa della controinteressata solleva poi ulteriore eccezione di inammissibilità del gravame, richiamando l’altrettanto stabilizzato orientamento giurisprudenziale relativo alla materia concorsuale che ha rilevato come, “nelle controversie relative alla contestazione di un concorso pubblico non …(possa) prescindersi, ai fini della verifica della sussistenza di un interesse attuale al ricorso, dalla c.d. prova di resistenza, dovendo il ricorrente dimostrare (o comunque fornire un principio di prova) la possibilità di ottenere un collocamento in graduatoria in posizione utile in caso di eventuale accoglimento dei motivi di ricorso proposti, essendo altrimenti inammissibile la domanda formulata; invece non sussiste l’onere di fornire la prova di resistenza quando i vizi dedotti siano diretti a conseguire l’annullamento totale o parziale della procedura” (Cons. Stato, sez. V, 3 giugno 2025, n. 4790;  sez. VII, 20 febbraio 2025, n. 1442; T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 3 ottobre 2024, n. 17154; sez. I, 1° ottobre 2024, n. 17004).

Alla luce del detto principio (da sempre condiviso anche dalla Sezione), il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di interesse, non risultando sufficienti le censure caratterizzate da evidente fondatezza articolate da parte ricorrente a modificare la posizione in graduatoria delle due contendenti in maniera tale da soddisfare l’interesse della ricorrente a risultare vincitrice della procedura; a questo proposito, deve, infatti, rammentarsi come la ricorrente, visto il divario di punteggio tra le due candidate derivante dall’esito della procedura (che ha visto l’attribuzione di 92,3 punti alla vincitrice e di 87,3 all’altra concorrente), abbia bisogno di “spostare” (aumentando il proprio punteggio o diminuendo quello della controinteressata) almeno 5 punti, per poter pervenire ad una modificazione sostanziale della graduatoria e non rimanere confinata in una prospettiva parziale che riconoscerebbe certamente la fondatezza di alcune sue ragioni (indubitabili ad avviso della Sezione ed in alcuni casi, non contestate dalle resistenti), ma non potrebbe sostanzialmente modificare l’esito del concorso.

Risulta pertanto necessario procedere all’esame analitico delle censure proposte con il ricorso al fine di individuare le censure suscettibili di accoglimento e la possibile modificazione di punteggio derivante dall’accoglimento delle stesse.

2.1. La complessa ed analitica contestazione del punteggio attribuito alla controinteressata proposta da parte ricorrente parte dal punteggio attribuito, sulla base dei criteri di massima prefissati dalla Commissione nell’Allegato A al verbale n. 1 del 31 ottobre 2024, all’attività di insegnamento; criterio che ha visto l’attribuzione alla dott.ssa OMISSIS di “8 punti, di cui 2 punti per incarichi di insegnamento in codocenza e 6 punti per lezioni a carattere seminariale seminariale (2 per lezioni in corsi di dottorato e 4 punti per lezioni a corsi di alta formazione e Master” (così il verbale n. 4 del 2 dicembre 2024 della Commissione).

A questo proposito, risulta sicuramente fondata la censura relativa all’errata attribuzione dei 2 punti riconosciuti dalla Commissione per l’attività di insegnamento in codocenza nel corso “Ecologia marina e tutela dell’ambiente e delle risorse del mare”; in particolare, si tratta di insegnamento che il relativo bando di concorso (il decreto 19 giugno 2023, n. 1044/2023, prot. n. 0084031/2023 del Rettore dell’Università di Pisa) riportava al settore scientifico disciplinare IUS 10/Diritto amministrativo e che quindi non poteva essere riportato al settore “SSD GIUR-05” come espressamente previsto dai criteri di massima della valutazione dei titoli predeterminati dalla Commissione con il già citato Allegato A al n. 1 del 31 ottobre 2024 che operavano esclusivo riferimento (alle pagg. 1 e 2) agli insegnamenti afferenti al detto settore scientifico disciplinare.

A questo proposito, risulta di immediata evidenza, da un lato, come la Commissione non potesse assolutamente derogare all’autovincolo che si era posta in sede di determinazione dei criteri di massima di valutazione e, dall’altro, come il “vecchio” settore scientifico disciplinare IUS 10/Diritto amministrativo non possa essere assolutamente riportato ai settori oggi confluiti nel SSD GIUR-05/A; la verifica in proposito deve, infatti, essere condotta sulla base delle tabelle di equivalenza di cui agli Allegati A e B al d.m. Università e della ricerca 2 maggio 2024 n. 639 (determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché razionalizzazione e aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari) che inequivocabilmente riportano alla nuova classificazione 12/GIUR-05 gli insegnamenti precedentemente attribuiti ai settori scientifico disciplinare IUS/08-Diritto costituzionale e IUS/09-Istituzioni di diritto pubblico e non gli insegnamenti precedentemente riportati al S.S.D. IUS/10 (del resto, inquadrati nel nuovo 12/GIUR-06).

In termini generali, la classificazione di un insegnamento potenzialmente (ed indubbiamente) caratterizzato dalla possibile attinenza a più S.S.D. deve essere operata, proprio per le “esigenze di carattere organizzativo” richiamate dalla difesa dell’Amministrazione resistente, dagli atti di organizzazione del corso di studi (in questo caso, il bando che ha mandato a concorso l’insegnamento) e non può essere ridiscusso “a posteriori” e soprattutto, “spezzettato” in diversi frammenti che risultano in contrasto con la valutazione unitaria operata dal bando e che sono già stati già ritenuti insuscettibili di una valutazione atomistica che non ha senso di essere in un contesto in cui il complesso dell’insegnamento è stato ritenuto afferente al S.S.D. del diritto amministrativo e non del diritto costituzionale.

Nessun senso ha poi il riferimento delle resistenti ad una valutazione “in concreto” della Commissione (che avrebbe valorizzato gli aspetti relativi al diritto costituzionale trattati dalla controinteressata) in un contesto in cui, da un lato, tale valutazione non risulta per nulla dal verbale n. 4 del 2 dicembre 2024 della Commissione e, dall’altro, tale valutazione in concreto risulterebbe in contrasto con i criteri di massima predeterminati dallo stesso organo (che operano un riferimento esclusivo alla classificazione dell’intero insegnamento e non ai contenuti in concreto delle sue singole parti).

Manifestamente insuscettibile di accoglimento è poi il tentativo della controinteressata di riportare l’insegnamento in questione al vecchio S.S.D. IUS/09 che non è per nulla richiamato dal bando di concorso dell’insegnamento in questione (che si limita a richiamare solo il S.S.D. IUS/10) o di valorizzare gli argomenti “in concreto” trattati dalla dott.ssa OMISSIS durante lo svolgimento del corso; per certi versi, l’ultima argomentazione si evidenzia poi sostanzialmente controproducente, risultando evidente dal registro delle lezioni (doc. n. 13-bis del deposito della controinteressata) come la dott.ssa OMISSIS abbia trattato, non gli argomenti attinenti al diritto costituzionale, ma gli argomenti relativi al diritto comunitario ed amministrativo della disciplina dell’ecologia e della pesca.

2.1.1. L’ulteriore contestazione operata dalla ricorrente del punteggio attribuito alla controinteressata per l’attività di insegnamento investe poi l’attribuzione degli ulteriori 6 punti riconosciuti “per lezioni a carattere seminariale (2 per lezioni in corsi di dottorato e 4 punti per lezioni a corsi di alta formazione e Master”, (così sempre il verbale n. 4 del 2 dicembre 2024 della Commissione).

A differenza di quanto precedentemente rilevato con riferimento all’attività di docenza, si tratta però di contestazioni del tutto infondate, alla luce della previsione dei criteri di massima di cui all’Allegato A al verbale n. 1 del 31 ottobre 2024 che ha semplicemente previsto l’attribuzione di “punti 3 per ogni incarico di docenza in dottorato o master o corsi di specializzazione”, così lasciando alla Commissione un’ampia discrezionalità di apprezzamento di una tipologia di insegnamento che, a differenza degli incarichi di “docenza nel SSD GIUR -05 all’interno di un corso universitario” (che hanno visto, come già rilevato l’attribuzione illegittima alla controinteressata di 2 punti), si presta molto poco ad essere incasellata in schemi rigidi.

A questo proposito, l’operazione interpretativa proposta dalla ricorrente tende ad individuare un concetto, per così dire, “ontologico” dei detti incarichi di insegnamento che non risulterebbe in linea con il riconoscimento alla controinteressata dei 6 punti già richiamati.

Con tutta evidenza, si tratta però di ricostruzione che non può trovare accoglimento, in primo luogo, per quello che riguarda il richiamo della previsione di cui all’art. 23 della l. 30 dicembre 2010 n. 240 (norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento) che, nella prospettazione di parte ricorrente, costituirebbe, unitamente al relativo regolamento emanato dall’Università OMISSIS, la necessaria “cornice normativa” degli incarichi in questione, che potrebbero conseguenzialmente trovare considerazione solo nella misura in cui dovessero risultare conformi per durata (annuale) e procedure di conferimento a quelli attribuiti sulla base dell’art. 23 cit.

La Sezione è tuttavia di diverso avviso; l’interpretazione complessiva della detta previsione evidenzia, con assoluta evidenza, come gli incarichi di insegnamento in questione siano solo quelli maggiori di durata annuale destinati a coprire le necessità didattiche dei corsi di laurea e come detta previsione non risulti destinata a coprire le necessità didattiche “minori” originate dalla multiforme attività didattica che oggi prevede numerose tipologie di insegnamento (master; lezioni di dottorato; attività in convenzionamento; ecc.) caratterizzate da una durata minore dell’anno accademico e da una minore formalizzazione; del resto, anche parte ricorrente si è sostanzialmente resa conto dell’insostenibilità della propria prospettazione quando, nella memoria conclusionale, ha individuato un’altra possibile previsione giustificativa degli incarichi di insegnamento di durata minore dell’anno accademico nella previsione generale di cui all’art. 7, 6° comma del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 (che continua a rimanere applicabile alla materia, anche se con limitazioni, a differenza di quanto prospettato dalla controinteressata), ritenendo però di dover “scartare” tale ipotesi sulla base della necessità di qualificare tale prestazione di lavoro in termini di lavoro autonomo (qualificazione di dubbia esattezza e che, in realtà, non rileva ai fini che ci occupano, ovvero ai fini della possibilità di qualificare comunque la prestazione in termini di attività di insegnamento, ai fini del riconoscimento del relativo punteggio).

Con tutta evidenza, si tratta pertanto di una prospettazione troppo ristretta perché sostanzialmente priverebbe le Università della possibilità di attribuire incarichi di insegnamento di durata minore dell’anno accademico, dovendo tutto essere forzatamente riportato alla previsione di cui all’art. 23 della l. 30 dicembre 2010 n. 240; risulta pertanto preferibile la contraria ricostruzione che ammette che le Università possano conferire anche incarichi di insegnamento di durata minore, sulla base di diverse previsioni giustificative (tra cui il già citato art. 7, 6° comma del d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165) e di diverse procedure di attribuzione.

Quanto rilevato, rende quindi inutile ogni ulteriore discussione in ordine alla possibilità o meno di riportare gli incarichi della controinteressata al regolamento applicativo della previsione di cui all’art. 23 della l. 30 dicembre 2010 n. 240 emanato dall’Università degli OMISSIS ed in generale, in ordine alla regolarità dei detti conferimenti (problematica che, in realtà, rileva comunque poco in una sede in cui occorre accertare l’avvenuta prestazione dell’attività di insegnamento e non la regolarità dell’originario conferimento); del pari inutile risulta poi essere il tentativo della ricorrente di individuare possibili standard di durata minima delle prestazioni di insegnamento valutabili che, in realtà, non esistono, non essendo stati previsti dai criteri di massima (non impugnati sul punto da parte ricorrente) e risultando ogni valutazione in materia del tutto opinabile e soggettiva (come dimostrato dalla stessa prospettazione di parte ricorrente che palesemente oscilla tra standard di un’ora o di due).

Non potendo trovare accoglimento il tentativo della ricorrente di individuare una sua definizione “ontologica” dell’attività di insegnamento valutabile, risulta evidente come ogni valutazione in proposito risulti essere riservata alla Commissione di concorso che, in realtà, si è riservata ampia discrezionalità con riferimento alla valutazione di un’attività caratterizzata dal carattere multiforme, con l’unica particolarità (evidenziata dai criteri di massima fissati in via preliminare) costituita dalla necessità di utilizzare un parametro valutativo (3 punti per insegnamento in luogo di 2) che è più alto di quello riservato agli incarichi di insegnamento all’interno di un corso universitario e rispecchia la più alta professionalizzazione dell’insegnamento in corsi di dottorato o master.

In questa prospettiva rivolta alla necessaria valutazione discrezionale dei titoli, la prospettazione di parte ricorrente non è riuscita ad evidenziare irrazionalità o errori di fatto evidenti e suscettibili di valutazione in sede giurisdizionale, non potendosi peraltro attribuire una positiva considerazione ad argomentazioni nominalistiche (la qualificazione di alcuni insegnamenti in termini di “introduzione” o “coordinamento”) che, in realtà, non escludono che si tratti comunque di attività di insegnamento svolte in ambito assai elevato (dottorati di ricerca o iniziative specialistiche di carattere internazionale).

Al di là di quanto rilevato da parte ricorrente in ordine all’errata attribuzione del punteggio alla controinteressata (l’attribuzione di 2 punti ad insegnamento in luogo dei 3 previsti dai criteri di massima, ovvero un profilo che la ricorrente non ha interesse a contestare) e ad ogni ulteriore considerazione in ordine all’evidente necessità di applicare la prospettazione restrittiva fornita con il ricorso anche alla valutazione dei titoli della ricorrente (che si è giovata di un punteggio che, sulla base della sua stessa prospettazione, non avrebbe dovuto conseguire), il primo motivo di ricorso potrebbe pertanto trovare accoglimento, solo limitatamente all’attribuzione alla controinteressata di 2 punti per l’insegnamento “Ecologia marina e tutela dell’ambiente e delle risorse del mare” e non per la residua parte del motivo.

Ed il tutto ovviamente prescindendo dagli effetti del ricorso incidentale proposto dalla controinteressata che, al punto 1.5, ha contestato i due aspetti sopra rilevati (ovvero la sottovalutazione in termini di punteggio delle attività seminariali prestate e/o la necessità di decurtare il punteggio attribuito alla dott.ssa OMISSIS) con contestuale necessità di procedere ad un (eventuale) “riconteggio” del punteggio che avvantaggerebbe ulteriormente la vincitrice.

2.2. Il secondo motivo di ricorso contesta l’attribuzione alla ricorrente del punteggio relativo al parametro “organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi” che, secondo i criteri di massima fissati dalla Commissione nell’Allegato A al verbale n. 1 del 31 ottobre 2024, poteva portare all’attribuzione “fino a un max di punti 3 così ripartiti 1 per gruppi di ricerca nazionali e punti 1,5 per gruppi di ricerca internazionali” e che, nel caso della dott.ssa OMISSIS, ha portato all’attribuzione di “2,5 punti per partecipazione a due progetti PRIN e a un progetto finanziato MIUR (non sono valutati i progetti di ateneo)” (verbale n. 4 del 2 dicembre 2024).

A questo proposito, risulta del tutto condivisibile la prospettazione di parte ricorrente tendente ad individuare, nella fattispecie, un criterio fisso (ovvero un punto per ogni progetto nazionale) e non “a forbice” (quindi graduabile in funzione del valore del progetto) ed a considerare quindi, non in linea con i criteri di massima la decurtazione a 0,5 del punteggio relativo al progetto finanziato dal M.I.U.R. che, in realtà, i criteri di massima prefissati dalla Commissione (come già detto, non contestati dalla ricorrente o dalla ricorrente incidentale) non differenziavano dai progetti PRIN.

Risulta pertanto necessitato rilevare come la Commissione di concorso si sia, anche in questo caso, discostata dai criteri precedentemente fissati, ritenendo di poter modulare un punteggio che, in realtà, aveva precedentemente fissato in maniera fissa; altrettanto necessitato risulta poi rilevare come non possa essere attribuita alcuna rilevanza al tentativo delle due resistenti di prospettare una qualche minore consistenza dei progetti M.I.U.R. rispetto ai P.R.I.N. che, in realtà, doveva e poteva passare solo attraverso la preliminare contestazione dei criteri di massima fissati dalla Commissione.

Anche il secondo motivo di ricorso si presenta quindi fondato e suscettibile di accoglimento con riferimento alla mancata attribuzione alla ricorrente di ulteriori 0,5 punti relativi al progetto finanziato dal M.I.U.R., senza che a nulla possa rilevare la contestazione di cui al punto 1.4 del ricorso incidentale proposto dalla controinteressata (che risulta finalizzato alla contestazione radicale dell’attribuzione di un punteggio alla ricorrente per il progetto M.I.U.R.) che, come già rilevato, presupporrebbe quella contestazione dei criteri di massima fissati al proposito dalla Commissione che nessuna parte ha effettuato.

2.3. La prima parte del terzo motivo di ricorso contesta poi l’attribuzione alla dott.ssa OMISSIS di “3 punti di cui 1,8 per la partecipazione come relatore a sei convegni nazionali e 1,5 per 3 convegni internazionali”, con riferimento al parametro h) dei criteri generali di valutazione dei titoli fissati dalla Commissione nell’Allegato A al verbale n. 1 del 31 ottobre 2024 (“relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali prevista fino a un max di punti 4 così ripartiti è 0,3 per relazione a congressi nazionali e punti 0,5 per relazione a congressi internazionali”); in particolare, sarebbe stato attribuito il punteggio relativo allo svolgimento delle funzioni di relatore a partecipazioni della dott.ssa OMISSIS a convegni a titolo di semplice “intervento” (ovvero in una qualità che non può essere “equiparat(a) in alcun modo alla partecipazione in qualità di relatore”) o alla partecipazione ad una “tavola rotonda” a carattere locale che sarebbe stata inesattamente considerata evento a carattere nazionale.

L’argomentazione, apparentemente suggestiva, evidenzia, ad un più approfondito esame, il suo puro carattere nominalistico.

In primo luogo, assolutamente non dirimente (se non controproducente), si presenta il riferimento al punto XIX del curriculum della controinteressata che certo qualifica i suoi interventi congressuali in termini di “interventi” (programmati; in lingua spagnola; ecc.), ma in un quadro generale finalizzato ad elencare le proprie “partecipazion(i) come relatrice a convegni e seminari di carattere scientifico in Italia e all’estero”.

In secondo luogo, la sostanziale interscambiabilità delle due definizioni di relazione e intervento già evidente da quanto sopra rilevato è poi confermata dallo stesso ricorso che, nella seconda parte del terzo motivo (relativa all’errata qualificazione della partecipazione ad un convegno della dott.ssa OMISSIS), qualifica la sua partecipazione in termini di “intervent(o)”, ovvero in termini che, secondo la sua stessa prospettazione, non dovrebbero portare all’attribuzione di alcun punteggio, non raggiungendo l’importanza della “relazione”.

In terzo e decisivo luogo, l’articolata (e spesso sovrabbondante) produzione di documentazione in giudizio e le consistenti argomentazioni delle parti in proposito hanno certamente evidenziato come, nella prassi odierna, i termini “intervento” e “partecipazione” ad un convegno risultino essere caratterizzati da una certa tendenza a confondersi e come la confusione concettuale sia ulteriormente aumentata dall’emergere di altre definizioni (come quella di discussant) e di varie tipologie di relazioni (intervento programmato; report predisposto; ecc.) che manifestano una sicura tendenza alla sovrapposizione delle definizioni.

Come per l’altra problematica relativa alle diverse tipologie di docenza, deve pertanto concludersi per l’impossibilità di individuare una nozione “ontologica” di relazione ad un convegno e di relatore e, soprattutto, per l’impossibilità di individuare tale nozione sulla base degli incerti criteri nominalistici proposti da parte ricorrente; deve pertanto concludersi per la necessità di guardare alla valutazione in termini sostanziali dei contributi (anche se formalmente qualificati come interventi o report) ed il tutto in una prospettiva che non può che riservare alla Commissione ogni valutazione in ordine all’importanza e al ruolo del contributo.

Anche in questo caso, le questioni sollevate dalla ricorrente attengono pertanto, non a problematiche ontologiche di “qualificazione” dei titoli della controinteressata, ma all’esercizio della discrezionalità valutativa della Commissione che ha ritenuto che si trattasse di contributi che raggiungevano la consistenza e l’importanza delle “relazioni”, secondo una prospettazione che parte ricorrente non ha sostanzialmente contestato, eventualmente evidenziando quelle (possibili) illogicità evidenti di valutazione che sarebbero state suscettibili di sindacato in sede giurisdizionale.

Discorso analogo per l’ulteriore censura relativa all’errato riconoscimento del carattere nazionale di un incontro qualificato in termini di “tavola rotonda”; anche in questo caso, non è, infatti, possibile risolvere la questione sulla base della qualificazione nominalistica dell’incontro, ma occorre guardare ad una sostanza che, in questo caso, evidenzia il sicuro carattere nazionale di un evento pubblicizzato, caratterizzato dall’intervento di relatori di sicuro livello ed attinente ad un progetto di ricerca di ateneo (cosa che non ne sminuisce certo la rilevanza nazionale, come immotivatamente prospettato da parte ricorrente).

2.3.1. Quanto sopra rilevato porta poi al rigetto anche della seconda parte del terzo motivo di ricorso, relativa all’attribuzione all’intervento della ricorrente al seminario “Le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale dopo quasi mezzo secolo di applicazione” tenutosi presso l’Università OMISSIS, il punteggio relativo ad un solo intervento quando la partecipazione della ricorrente avrebbe investito ben tre aspetti (precisamente: “Il giudizio in via incidentale: la dichiarazione di illegittimità consequenziale delle leggi; il giudizio in via incidentale: gli effetti nel tempo delle decisioni di illegittimità costituzionale; i conflitti di attribuzione tra poteri: la tutela cautelare”).

Anche in questo caso, viene ad essere contestata, con argomentazioni formali e nominalistiche, la scelta discrezionale della Commissione di considerare sostanzialmente unitaria la partecipazione; una scelta discrezionale che non è contestata con argomentazioni reali e sostanzialistiche (risulta, infatti, evidente come si tratti complessivamente di problematiche attinenti al giudizio di costituzionalità) e che risulta, in realtà, fortemente ancorata agli stessi criteri di massima fissati dalla Commissione che operano un riferimento alla partecipazione in qualità di “relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali” (così utilizzando, quindi, una formulazione “soggettiva”) e non al numero di relazioni presentate.

Il terzo motivo di ricorso deve essere pertanto totalmente respinto, anche senza attribuire una qualche considerazione al punto 1.2 del ricorso incidentale della controinteressata che ha sostanzialmente dimostrato come l’applicazione a tutte e due le candidate dei criteri di valutazione prospettata con il terzo motivo di ricorso potrebbe portare, in realtà, alla decurtazione e non all’aumento del punteggio attribuito alla dott.ssa OMISSIS.

2.4. Il quarto motivo di ricorso investe la mancata considerazione, ai fini dell’attribuzione del punteggio di 0,5 punti previsto dalla lettera i) dei criteri generali di valutazione fissati dalla Commissione nell’Allegato A al verbale n. 1 del 31 ottobre 2024 (“premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca fino a un max di punti 3 così ripartiti 0,5 per ogni premio”), dell’abilitazione “scientifica nazionale a professore di seconda fascia nel SC 12/C1 Diritto Costituzionale, pienamente rispondente al gruppo disciplinare GSD 12/GIUR-05 di cui alla selezione in oggetto” posseduta dalla ricorrente e dichiarata nella domanda.

A questo proposito, la giurisprudenza pienamente condivisa dalla Sezione ha rilevato, con riferimento a fattispecie assolutamente analoga, come risulti assolutamente irragionevole il fatto “che non sia dato risalto al possesso della specifica abilitazione a professore di seconda fascia (ASN) per il settore BIO/08 conseguita dalla originaria ricorrente, svilendosi, di fatto, un titolo di specifico rilievo per la selezione di un ricercatore di tipo B, nell’ampia e generica categoria dei “premi e riconoscimenti”, alla quale è riconosciuto un solo punto massimo conseguibile. Correttamente, dunque, il Tar ha ritenuto che detta scelta della Commissione sia stata connotata da una irrazionalità di fondo, non potendosi porre sullo stesso piano una concorrente dotata di ASN e una del tutto sfornita, come l’odierna appellante” (Cons. Stato, sez. VII, 9 giugno 2023, n. 5676, punto 16 della motivazione; nello stesso senso, si vedano, oltre alla sentenza del T.A.R. Liguria confermata in appello, anche T.A.R. Campania, Napoli sez. II, 7 gennaio 2020, n. 47).

Del resto, nessuna argomentazione in contrario può essere desunta da Cons. Stato, sez. VII, 2 maggio 2024, n. 3980 citata dalla difesa dell’Università OMISSIS che riguarda la ben diversa problematica relativa all’impossibilità di attribuire valore predominante all’abilitazione all’insegnamento a professore di seconda fascia in possesso di un solo candidato in un concorso a ricercatore universitario caratterizzato dalla valutazione globale dei candidati e non dalla valutazione analitica dei titoli, come nel caso che ci occupa.

Deve pertanto ritenersi che l’abilitazione a professore di seconda fascia in possesso della dott.ssa OMISSIS dovesse trovare necessaria considerazione ai fini dell’attribuzione degli 0,5 punti previsti dalla lettera i) dei criteri generali di valutazione fissati dalla Commissione nell’Allegato A al verbale n. 1 del 31 ottobre 2024, anche in mancanza di un’espressa considerazione del titolo abilitante nella formulazione del criterio; ne discende la sostanziale inutilità di procedere all’annullamento della previsione in materia dei criteri generali di valutazione come richiesto, in via subordinata, dalla ricorrente.

In accoglimento del quarto motivo di ricorso, il punteggio attribuito alla dott.ssa OMISSIS dovrebbe pertanto essere maggiorato di 0,5 punti.

2.5. Con il quinto motivo di ricorso, la ricorrente muta poi sostanzialmente prospettiva ed attacca preliminarmente la stessa formulazione del criterio di cui alla lettera c) dei criteri generali di valutazione fissati dalla Commissione nell’Allegato A al verbale n. 1 del 31 ottobre 2024 (“documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri fino a un max di punti 10 così ripartiti 5 per ogni assegno di ricerca annuale; 2 per borse di studio semestrale”), ritenendo che “la previsione di due sub-punteggi molto elevati rispetto al punteggio massimo, non consent(isse) affatto di considerare per ciascun titolo «specificamente la significatività che esso assume in ordine alla qualità e quantità dell’attività di ricerca svolta dal singolo candidato», come prescritto dall’art. 2, comma 2, D.M. 243/2011”; in un contesto in cui la ricorrente si è vista comunque attribuire il punteggio massimo previsto per il criterio (10 punti), la prospettiva è pertanto quella di una (possibile) rimodulazione del criterio in sede di rinnovazione degli atti della procedura, in modo da far valere il maggior numero di assegni di ricerca (sei, comprendendo quattro rinnovi) di cui è in possesso rispetto ai tre assegni (due più un rinnovo) in possesso della controinteressata.

A questo proposito, la Sezione non può non rilevare come la prospettiva meramente quantitativa adottata dalla ricorrente non evidenzi un’illogicità evidente suscettibile di sindacato in sede giurisdizionale; in un contesto in cui è la stessa ricorrente a rilevare come “l’assegno di ricerca costituisc(a) il principale tipo di attività di ricerca svolta da un candidato che si presenta alla selezione per ricercatore a)”, non risulta manifestamente illogica la scelta della Commissione di adottare un criterio di valutazione che non assuma carattere meramente quantitativo e raggiunga la saturazione del punteggio a partire da due assegni di ricerca, considerando sostanzialmente ininfluenti, ai fini del punteggio, i successivi assegni.

Del resto, si tratta di una problematica comune anche ad altri criteri di valutazione (come quello di cui alla lettera g) relativo all’organizzazione, direzione, coordinamento o partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali che raggiunge la saturazione del punteggio con solo due progetti internazionali o tre progetti nazionali) e solo la particolare situazione delle due candidate (caratterizzate da un notevole divario d’età e, quindi, di assegni di ricerca conseguiti) ha reso evidente quella che è una problematica di tutti i criteri di valutazione che, ad un certo punto, raggiungono comunque la saturazione e non permettono di valutare le esperienze ulteriori.

In applicazione dei limiti di sindacato della valutazione del merito dei titoli dei candidati già richiamati al punto 1.2 della motivazione, anche il quinto motivo di ricorso non può pertanto trovare accoglimento.

2.6. Con riferimento alla prima parte del sesto motivo di ricorso (relativa all’impossibilità di attribuire considerazione all’unica monografia presentata dalla controinteressata, in mancanza del deposito legale presso le Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e Firenze), la Sezione deve preliminarmente richiamare il chiaro orientamento giurisprudenziale (pienamente condiviso) che ha rilevato come non sia “il deposito legale che determina la “pubblicazione” dell’opera, atteso che il deposito legale è un posterius rispetto alla pubblicazione dell’opera. Pertanto, nell’esegesi dell’art. 3, d.m. 28 luglio 2009, non si può fare appello alla l. n. 106/2004 e al d.P.R. di essa attuativo, atteso che “i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti” non possono essere quelli oggetto di deposito legale, non identificandosi il deposito legale con la pubblicazione, essendo il primo adempimento successivo all’avvenuta pubblicazione” (Cons. Stato, sez. VI, 13 marzo 2013, n. 1512, punto 8.6 della motivazione); per di più, le previsioni della lex specialis della procedura prevedenti la possibilità di attribuire considerazione alle pubblicazioni semplicemente “accettate per la pubblicazione” devono ritenersi finalizzate ad “ampliare il novero delle produzioni scientifiche valutabili, che non sono solo le pubblicazioni, ma anche i testi accettati per la pubblicazione. E se per pubblicazione, secondo la giurisprudenza, si intende la stampa a cura di un editore (e non di un mero tipografo), per testo accettato per la pubblicazione non può che, logicamente, intendersi il testo accettato da un editore per la successiva pubblicazione” (Cons. Stato, sez. VI, 13 marzo 2013, n. 1512, punto 8.7 della motivazione).

In un contesto in cui già l’art. 4, ult. comma del bando della procedura in discorso (mai impugnato dalla ricorrente) prevedeva la valutabilità dei testi anche solo “accettati per la pubblicazione” ed in cui tale estensione risulta essere stata riproposta dai criteri generali di valutazione predisposti dalla Commissione, l’argomentazione di parte ricorrente tendente ad escludere la valutabilità di una pubblicazione che risultava già edita, immessa in commercio e fornita del cd. codice ISBN (per la sufficienza dell’assegnazione del codice ISBN ai fini della valutabilità della pubblicazione, si veda anche Cons. Stato, sez. VI, 14 marzo 2022, n. 1772, punto 7.1. della motivazione) risulta, sia in contrasto con le previsioni della lex specialis della procedura (che, come già detto, operavano una sostanziale “anticipazione” della valutabilità della pubblicazione al momento di accettazione da parte dell’editore), sia con la ricostruzione giurisprudenziale che ha rilevato come il deposito legale costituisca comunque adempimento “esterno” e successivo che non incide sull’avvenuta pubblicazione dello scritto.

Anche la prospettazione subordinata tendente a contestare l’attribuzione allo scritto di 0,5 punti “in quanto un testo non edito non possiede una collocazione editoriale di cui possa essere apprezzate la rilevanza scientifica” appare poi, in buona sostanza, fuori fuoco, essendo basata sulla confusione concettuale tra la verifica in ordine alla pubblicazione dell’opera e la collocazione editoriale della stessa che, in verità, nella fattispecie, non era per nulla incerta o non individuabile, essendo ben individuati l’editore (la Arnus University Books) ed i possibili destinatari di un’opera già immessa in commercio e che mancava ormai del solo deposito legale.

2.6.1. Del pari insuscettibile di positiva considerazione è poi la successiva contestazione (di non facile ricostruzione) relativa alla considerazione del parametro relativo alla complessiva “produzione scientifica” della controinteressata che ha visto l’attribuzione alla stessa di 8 punti, “in quanto dal 2017, anno in cui è stato redatto il primo articolo, sono stati pubblicati 28 contributi tra cui la monografia del 2024, più una curatela di un volume, con una media di numero 3/4 contributi all’anno. Tutto ciò appare significativo per una giovane dottoranda/assegnista” (verbale n. 4 del 2 dicembre 2024).

La citazione letterale del giudizio della Commissione evidenzia già, con assoluta chiarezza, come via sia stata una valutazione in concreto della produttività (o della “consistenza complessiva” della sua produzione scientifica, come preferito da parte ricorrente) della candidata, non sussistendo peraltro alcuna preclusione a valutare anche la curatela di un volume che ha trovato considerazione ai soli fini statistici e non nel novero delle 12 pubblicazioni analiticamente valutabili; in questa prospettiva, risulta quindi evidente come ogni ulteriore considerazione sulla questione sia inutile, trattandosi di pubblicazione che, sotto il profilo statistico, non può modificare sostanzialmente le coordinate ricostruttive e le conclusioni della Commissione in ordine alla “produttività media” della controinteressata nel periodo.

2.6.2. L’ulteriore contestazione della ricorrente con riferimento alle pubblicazioni della controinteressata investe poi la “pubblicazione n. 2 La nomina dei giudici maltesi e il principio di non regressione nella tutela dello stato di diritto: l’onda lunga del caso Repubblika in Giustizia insieme, 5 novembre 2021” che atterrebbe, in realtà, al diverso settore del diritto dell’Unione Europea (o, al massimo, del diritto comparato) e non al diritto costituzionale.

La contestazione della valutazione della pubblicazione (non attaccata sotto gli ulteriori profili della rilevanza scientifica della collocazione editoriale o dell’originalità) investe, quindi, la sola congruenza della pubblicazione rispetto al settore concorsuale in riferimento, secondo una prospettiva che non può che risultare inaccoglibile, essendo di immediata evidenza lo stretto interesse, anche per gli studiosi del diritto costituzionale e per il diritto interno, dei principi comunitari relativi all’indipendenza dei Giudici; come per altre problematiche “trasversali” non si tratta pertanto di questione che possa essere limitata al diritto comparato o europeo, trattandosi di principi che potrebbero interessare potenzialmente il diritto interno ed il diritto costituzionale di tutti gli stati dell’Unione Europea.

2.6.3. Del pari infondata è poi la contestazione finale della pubblicazione n. 3 “il nuovo istituto dell’amicus curiae” che parte dalla rilevazione, del tutto inesatta, in ordine al fatto che si tratterebbe di “articolo, realizzato a più mani”, quando la semplice lettura dell’indice della rivista “Il Foro Italiano” evidenzia come si tratti, in realtà, di articolo attribuibile esclusivamente alla ricorrente che si inserisce (cosa che, in realtà, non ne sminuisce il valore) in una serie di articoli di approfondimento della “riforma delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale approvata l’8 gennaio 2020”.

Del tutto generica è poi la contestazione del valore della pubblicazione che si basa su dati del tutto apodittici (la brevità del contributo) e su una valutazione soggettiva della ricorrente che, in realtà, non evidenzia una qualche evidente illogicità della valutazione positiva operata dalla Commissione suscettibile di sindacato in sede giurisdizionale.

2.7. L’ultimo motivo di ricorso attiene poi alla valutazione generale della “produttività scientifica” della ricorrente, valutata per un totale di “6 punti di cui 3 punti per intensità e 4 per la continuità temporale, in quanto dal 2022 al 2024 risultano poco più di 30 pubblicazioni con alcune interruzioni”.

A questo proposito, risulta sicuramente fondata la contestazione iniziale della ricorrente (sostanzialmente non contestata dalle controparti) relativa all’evidente errore di calcolo, “dato che 3 + 4 = 7 e non 6”.

Con tutta evidenza, la motivazione dell’attribuzione del punteggio risulta poi essere caratterizzata da altro errore materiale, relativo all’individuazione della data di inizio della produzione scientifica della ricorrente, nel 2022, piuttosto che nel 2002; il fatto stesso che le pubblicazioni valutate siano individuate in 30 (ovvero nella quasi totalità delle pubblicazioni indicate nell’elenco delle pubblicazioni scientifiche della ricorrente: doc. n. 5 del deposito di parte ricorrente) evidenzia però, da un lato, il carattere puramente materiale dell’errore e, dall’altro, come l’interezza della produzione scientifica della ricorrente abbia trovato considerazione da parte della Commissione.

Del resto, ove la Commissione avesse valutato solo le pubblicazioni relative al periodo 2022/2024, si sarebbe potuta riscontrare solo una sostanziale assenza di attività, trattandosi, appunto, di uno di quei periodi in cui l’attività di produzione scientifica della ricorrente risulta essere stata interrotta; in questo caso, non sarebbe quindi stato possibile esprimere un giudizio sostanzialmente positivo, non essendo stato pubblicato alcuno scritto suscettibile di considerazione.

Risulta pertanto evidente, da un lato, come la sostanziale interezza dell’attività scientifica della ricorrente abbia trovato considerazione e, dall’altro, come la contestazione articolata con la parte centrale del ricorso assuma carattere puramente formale.

La contestazione finale mossa con il ricorso attiene poi alla mancata considerazione del fatto che “l’interruzione temporanea dell’attività scientifica della dott.ssa OMISSIS …(sarebbe) dipesa dal divieto di poter partecipare a qualsiasi selezione (anche gratuita) dell’Università del luogo dove la stessa risiedeva nell’adempimento dei proprio doveri coniugali e familiare, in quanto il marito era divenuto professore ordinario di Diritto processuale civile”.

In questo caso, è evidente il riferimento alla previsione di cui all’art. 3, 3° comma del d.m. Istruzione, Università e Ricerca 25 maggio 2011 n. 243 (criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all’articolo 24, della legge n. 240/2010) che impone di attribuire considerazione, ai fini della valutazione della consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, all’intensità ed alla continuità temporale della stessa, tenendo conto anche dei “periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall’attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali”.

Con tutta evidenza, si tratta però di previsione dettata con prevalente riferimento allo svolgimento delle funzioni genitoriali o di funzioni di assistenza e che mal si attaglia alla circostanza “atipica” fatta valere dalla ricorrente che poteva, al massimo (ed in ipotesi), legittimare la mancata partecipazione a selezioni indette dall’Università di Firenze, ma non incideva certo sull’attività di ricerca, non sussistendo alcuna norma che precludesse alla ricorrente la pubblicazione di contributi scientifici, per effetto della situazione di incompatibilità, peraltro sussistente, per quello che riguarda le procedure concorsuali, solo con l’Università degli Studi di Firenze.

Oltre a risultare mal posta sotto il profilo temporale (come rilevato nello stesso curriculum della ricorrente, ogni situazione di incompatibilità della stessa risulta essersi risolta già a partire dal 2019 e pertanto la rilevazione potrebbe giustificare altre interruzioni temporali sostanzialmente non ammesse dalla ricorrente e non l’interruzione relativa al periodo 2022-2024 citata al punto 7.3 del ricorso) e smentita dalla documentazione depositata in giudizio dalla controinteressata (che evidenzia la partecipazione della ricorrente, nel periodo 2022/2024, a selezioni indette da varie Università diverse dall’Università degli OMISSIS), si tratta pertanto di prospettazione insuscettibile di accoglimento, avendo la ricorrente evidenziato una situazione di impedimento che operava solo nei confronti di una sola Universitànazionale e non incideva, per di più, sulla possibilità di svolgere un’attività di produzione scientifica che, nel campo giuridico, non presuppone la frequentazione di laboratori, ambienti di ricerca e che può essere svolta anche da un qualche interessato che non possa assumere contratti di docenza con una (sola) Università.

Il settimo motivo di ricorso potrebbe pertanto trovare accoglimento solo limitatamente ad 1 punto negato alla ricorrente per effetto dell’errore di calcolo sopra richiamato.

3. In definitiva, l’esame delle diverse censure proposte dalla ricorrente evidenzia la fondatezza solo di parte del gravame ed una possibile modificazione della graduatoria limitata a complessivi 4 punti, per effetto della necessità di detrarre dal punteggio attribuito alla controinteressata i 2 punti contestati dalla ricorrente con il primo motivo di ricorso e della necessità di attribuire alla ricorrente altri 2 punti (in particolare 0,5 punti per il secondo motivo di ricorso, 0,5 punti per il quarto ed 1 punto per il settimo); ne deriva, per effetto del principio della cd. prova di resistenza richiamato al punto 2 della motivazione, l’impossibilità della ricorrente di colmare il distacco di 5 punti dalla controinteressata e la complessiva inammissibilità del ricorso per difetto di interesse.

Di conseguenza, deve essere dichiarata l’improcedibilità sopravvenuta del ricorso incidentale depositato dalla controinteressata in data 8 aprile 2025, non sussistendo più, per effetto del rigetto dell’impugnazione principale, alcun interesse alla decisione del gravame incidentale ed all’esame delle relative censure (che, per alcuni versi, risultano uguali e contrarie a quelle proposte dalla ricorrente e potrebbero determinarne una modificazione della posizione in graduatoria tale da controbilanciare gli effetti dell’accoglimento di alcune delle censure principali).

La particolare complessità della vicenda permette poi di procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto e sul ricorso incidentale depositato in data 8 aprile 2025:

a) dichiara inammissibile per difetto di interesse il ricorso;

b) dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso incidentale depositato in data 8 aprile 2025 dalla controinteressata.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 16 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere, Estensore

OMISSIS, Consigliere