Cons. Stato, Sez. VII, 10 novembre 2025, n. 8749

Per i dottorati PON il termine per la valutazione annuale di passaggio anno non è perentorio se la borsa decorre da data successiva

Data Documento: 2025-11-10
Autorità Emanante: Consiglio di Stato
Area: Giurisprudenza
Massima

In materia di dottorati PON o con avvio successivo al 1° gennaio, il termine del 31 ottobre previsto dal regolamento universitario per la valutazione annuale non ha carattere perentorio, dovendo essere adeguato alla concreta decorrenza della borsa di studio.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 9511 del 2024, proposto dal dott.-OMISSIS–OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’Avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia

contro

Università OMISSIS in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli Avvocati OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato e domiciliato presso gli uffici di quest’ultima siti in Roma, Via dei Portoghesi n. 12

per la riforma

della sentenza n. -OMISSIS- adottata dal T.A.R. per il Lazio (sede di Roma), sez. III-ter, in data 5 giugno 2024, non notificata

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell’Università Tor Vergata;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 30 settembre 2025 il Consigliere OMISSIS e uditi per le parti gli Avvocati OMISSIS;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

1. L’odierno appellante ha impugnato in primo grado il provvedimento del 7 febbraio 2023, con il quale il collegio dei docenti del dottorato di ricerca in “Teoria dei contratti, dei servizi e dei mercati” dell’Università OMISSIS (nel prosieguo anche OMISSIS) ha deliberato la sua mancata ammissione al secondo dei tre anni di dottorato, previa constatazione della complessiva insufficienza dell’attività di ricerca documentata dallo stesso appellante con la propria rendicontazione annuale.

2. Con la sentenza n. -OMISSIS- del 5 giugno 2024, il T.A.R. per il Lazio (sede di Roma) ha respinto il ricorso nel merito.

3. Con l’odierno atto di appello, pertanto, il ricorrente impugna la summenzionata sentenza. L’appello è affidato a due motivi di impugnazione che saranno più avanti diffusamente scrutinati.

Sempre con l’atto di appello, inoltre, si rappresenta che:

(i) l’appellante è risultato medio tempore vincitore (in data successiva rispetto a quella di adozione del provvedimento amministrativo impugnato nel presente giudizio) di un altro dottorato presso l’Università di Roma La Sapienza;

(ii) l’appellante è ben consapevole della piena incompatibilità tra il dottorato in essere presso l’Università OMISSIS e quello oggetto del presente giudizio;

(iii) cionondimeno – se il provvedimento adottato dall’Università OMISSIS fosse ora annullato giudizialmente e detta Università procedesse poi a una rivalutazione amministrativa favorevole all’appellante (sì da riconoscergli il diritto ad essere ammesso al secondo anno di dottorato) – egli avrebbe diritto a trattenere le borse di studio mensili erogategli nel corso del primo anno di dottorato (per un totale di euro 15.116,29), borse di studio che invece – in esecuzione del provvedimento amministrativo impugnato e confermato in primo grado – sono state per ora restituite all’Università OMISSIS in ossequio all’art. 4, co. 2, del Disciplinare di attuazione del D.M. n. 1061 del 2021 del Ministero dell’Università, secondo il quale “nell’eventualità in cui il dottorando non venga valutato positivamente ai fini del rinnovo della borsa, ovvero rinunci ad essa, si procederà alla revoca parziale del finanziamento, con l’obbligo di restituzione delle somme erogate in relazione all’annualità valutata negativamente o all’annualità in corso all’atto della rinuncia”;

(iv) per tutto quanto sopra esposto, pertanto, permarrebbe un interesse dell’appellante all’annullamento del provvedimento amministrativo impugnato, a fortiori ove si consideri che l’appellante ha agito in primo grado non soltanto per ottenere l’annullamento del provvedimento di mancata ammissione al secondo anno di dottorato, ma anche per conseguire il risarcimento dei danni derivanti dall’illegittimità di detto provvedimento, danni identificati non soltanto nelle borse di studio mensili restituite all’Amministrazione, ma anche nel danno curriculare, nella perdita di chances e nella lesione dell’immagine in sede accademica e lavorativa.

4. L’Università e il Ministero dell’Università e della Ricerca (nel prosieguo anche il “Ministero”) si sono entrambi costituiti per resistere all’appello.

5. All’udienza pubblica del 30 settembre 2025 il Collegio, all’esito della discussione tra le parti, ha trattenuto la causa in decisione.

DIRITTO

6. L’odierno atto di appello è affidato a due motivi di impugnazione.

Tali motivi – sebbene articolati separatamente – veicolano in realtà un’unica censura, secondo la quale il primo giudice avrebbe omesso di pronunciarsi su una specifica doglianza che il ricorrente avrebbe ritualmente formulato in primo grado.

In particolare, il ricorrente avrebbe ritualmente denunciato in primo grado (e il primo giudice non ne avrebbe tenuto conto) che l’Università avrebbe tardivamente adottato il provvedimento di mancata ammissione del ricorrente al secondo anno di dottorato.

Ad avviso dell’appellante, infatti, il ricorso di primo grado avrebbe chiaramente esposto che:

(i) il decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1061/2021 (avente ad oggetto la disciplina delle borse di dottorato aggiuntive relative al XXXVII ciclo, a valere sul Programma Operativo Nazionale o PON “Ricerca e Innovazione” 2014-2020, in particolare i “Dottorati e contratti di ricerca su tematiche dell’innovazione” e i “Dottorati su tematiche Green”, nel prosieguo anche il D.M. n. 1061 del 2021), nonché il relativo disciplinare di attuazione (con cui è stata dettagliatamente regolata la gestione, l’attuazione, la rendicontazione e le modalità di erogazione dei pagamenti alle Università ammesse al finanziamento delle borse di dottorato sopra richiamate) stabiliscono che i summenzionati percorsi di dottorato di ricerca PON “…si svolgono secondo i termini previsti dai regolamenti delle Università nel rispetto delle tempistiche relative ai percorsi di dottorato del XXXVII ciclo” (cfr. art. 2, co. 3, del D.M. n. 1061 del 2021, cit.); il decreto ministeriale nazionale avrebbe quindi rinviato – per quanto riguarda le tempistiche di svolgimento dei dottorati di ricerca PON – alle tempistiche già stabilite da ogni singolo ateneo per i dottorati “ordinari” del XXXVII ciclo;

(ii) a sua volta, l’art. 12, co. 1, del decreto rettorale n. -OMISSIS- dell’Università OMISSIS, intitolato “Regolamento per i corsi di dottorato di ricerca”, prevede che “Il Collegio dei docenti comunica non oltre il 31 ottobre di ciascun anno all’ufficio competente l’ammissione o meno all’anno successivo di corso motivando debitamente l’eventuale esclusione dal corso”;

(iii) nel caso di specie, l’Università OMISSIS avrebbe violato il summenzionato termine perentorio del 31 ottobre, atteso che la valutazione di inidoneità del ricorrente è stata formalizzata soltanto in data 7 febbraio 2023.

L’appellante sostiene, in estrema sintesi, di aver chiaramente contestato in primo grado che in base al combinato disposto dell’art. 2, co. 3, del D.M. n. 1061 del 2021 e dell’art. 12, co. 1, del decreto rettorale n. -OMISSIS- dell’Università OMISSIS, i dottorati finanziati col PON – quale quello a cui era iscritto proprio l’appellante – sarebbero stati sottoposti ai medesimi termini procedurali che l’Università OMISSIS ha previsto per tutti gli altri dottorati, sicché nel caso di specie l’Università OMISSIS avrebbe dovuto pronunziarsi entro il termine del 31 ottobre 2022, con conseguente illegittimità del provvedimento di mancata ammissione emanato oltre tale termine perentorio.

L’appellante si duole del fatto che tale censura sia stata completamente ignorata dal giudice di prime cure.

6.1. Il motivo di appello testé esposto appare da un lato inammissibile e, dall’altro lato, comunque infondato.

6.2. Inammissibile perché se si riesamina funditus il contenuto del primo motivo del ricorso di primo grado dell’appellante, si può notare che l’oggetto effettivo di tale motivo non era la violazione di un termine perentorio, bensì il fatto che l’Università OMISSIS – all’atto di emanare il provvedimento del 7 febbraio 2023 ora impugnato (con cui si esprimeva negativamente sulla rendicontazione annuale inviata dal ricorrente alla fine di gennaio 2023) – sarebbe entrata in contraddizione con un supposto precedente provvedimento favorevole risalente al mese di ottobre 2022.

In sintesi, in base ad una lettura complessiva del primo motivo del ricorso di primo grado, sembra chiaro che il vero punctum dolens originariamente sollevato dal ricorrente fosse la lamentata contraddittorietà dell’azione dell’Università (che nel mese di ottobre 2022 sembrava approvare la rendicontazione annuale, salvo poi contraddirsi con il successivo provvedimento negativo del 7 febbraio 2023) e non la tardività dell’atto impugnato.

In definitiva, la doglianza di tardività dell’atto impugnato non emerge chiaramente e inequivocabilmente dal contenuto del primo motivo di ricorso di primo grado, bensì rappresenta un vizio-motivo che può essere estratto dal testo del ricorso al T.A.R. soltanto in via implicita e non senza qualche indispensabile interpolazione additiva.

Tenuto conto, pertanto, del fatto che i vizi-motivi denunciati con l’iniziale domanda di annullamento del provvedimento amministrativo devono essere sempre “specifici” (cfr. art. 40, co. 1, lett. d), c.p.a.), nonché del fatto che l’onere di “specificità” include (a mo’ di corollari) i connessi oneri di chiarezza, inequivocabilità e assenza di ambiguità delle allegazioni difensive, appare evidente che nel caso di specie la doglianza di violazione di un termine perentorio non sembra essere stata ritualmente formulata con l’originario ricorso di primo grado.

Va da sé che:

(i) appare corretta la decisione del primo giudice di circoscrivere il proprio decisum al solo profilo censorio chiaramente esposto (id est quello incentrato sul presunto contrasto tra l’atto impugnato e il precedente provvedimento favorevole dell’Università);

(ii) la doglianza di tardività dell’atto amministrativo impugnato – in quanto sollevata chiaramente per la prima volta soltanto nel presente giudizio di appello – è inammissibile per violazione del divieto di novum di cui all’art. 104 c.p.a.

6.3. Come anticipato, però, il motivo di appello sopra richiamato appare comunque anche infondato.

Se da un lato è vero, infatti, che l’art. 2, co. 3, del D.M. n. 1061 del 2021 rinvia (per quanto riguarda le tempistiche di svolgimento dei dottorati di ricerca PON) alle tempistiche già stabilite da ogni singolo ateneo per i dottorati “ordinari” del XXXVII ciclo, e se è altrettanto vero che l’Università Tor Vergata ha fissato il termine del 31 ottobre di ciascun anno per l’ammissione del dottorando all’anno successivo (cfr. art. 12, co. 1, del decreto rettoriale n. -OMISSIS-) cionondimeno è anche vero, però, che:

(i) in base all’art. 2, co. 3, prima parte, del disciplinare di attuazione del D.M. n. 1061 del 2021, “Le attività connesse con la realizzazione del progetto di percorso dottorale finanziato dovranno concludersi entro il termine di 36 mesi a partire dalla data di avvio della borsa di dottorato. Non sono computati i periodi di sospensione della borsa previsti per legge”, sicché il percorso dottorale triennale deve essere sempre fatto partire dall’effettiva data di avvio della borsa di dottorato (e non dal 1° gennaio);

(ii) nel caso di specie, l’effettiva data di avvio della borsa di dottorato, come risulta per tabulas, è stata il 3 febbraio 2022.

Si può ragionevolmente affermare, pertanto, che il presupposto applicativo del termine del 31 ottobre fissato dall’art. 12, co. 1, del decreto rettorale n. -OMISSIS- (per la valutazione della rendicontazione annuale dell’attività del singolo dottorando), sia quello del puntuale inizio della borsa di studio in data 1° gennaio; viceversa, laddove la borsa di studio sia iniziata (come nel caso di specie) più tardi del 1° gennaio, il suddetto termine non può trovare applicazione.

6.4. Per tutto quanto sopra esposto, pertanto, le censure sollevate in appello dalla parte appellante vanno respinte.

7. La comprovata infondatezza dei vizi di legittimità denunziati dalla parte appellante in relazione agli atti amministrativi impugnati, non può che condurre al rigetto anche della domanda di risarcimento danni, atteso che la conditio sine qua non di tale domanda consiste proprio nell’illegittimità degli atti impugnati (illegittimità che nel caso di specie manca).

8. Per quel che concerne, infine, le spese del giudizio di appello, in considerazione della peculiarità della controversia il Collegio ritiene che sussistano giustificati motivi per disporne la compensazione.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Vista la richiesta dell’interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte interessata.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 settembre 2025 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS Consigliere

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere, Estensore