Cons. Stato, Sez. VII, 5 novembre 2025, n. 8593

Il termine di conclusione dei lavori della Commissione giudicatrice non ha natura perentoria e la sua violazione comporta mera irregolarità del provvedimento

Data Documento: 2025-11-05
Autorità Emanante: Consiglio di Stato
Area: Giurisprudenza
Massima

Nelle procedure di chiamata dei professori universitari ex art. 18 L. 240/2010, i termini assegnati alla Commissione per la conclusione dei lavori non hanno natura perentoria in assenza di una previsione normativa espressa. La loro violazione integra una mera irregolarità formale che non comporta l’illegittimità della procedura, salvo che sia dimostrato un concreto pregiudizio o un’incidenza sull’esito della valutazione.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 4564 del 2025, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università OMISSIS, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, con domicilio eletto presso lo studio OMISSIS in OMISSIS;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta) n.-OMISSIS-, resa tra le parti

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Verona e di -OMISSIS-;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 28 ottobre 2025 il Cons. OMISSIS e uditi per le parti gli avvocati OMISSIS, OMISSIS e l’avvocato dello Stato OMISSIS;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Avanti il giudice di prime cure l’originaria ricorrente, -OMISSIS-, ha chiesto l’annullamento:

-del decreto rettorale dell’Università degli studi di Verona assunto al n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, con il quale sono state indette le procedure selettive per la copertura di n. 7 posti di professore ordinario (I Fascia) da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1°, della L. n. 240/2010, nella parte di interesse della ricorrente;

-del correlato avviso di pubblicazione del detto decreto comparso sulla G.U.R.I., IV serie speciale-OMISSIS- del -OMISSIS-;

-del verbale e della delibera del Consiglio di Dipartimento di Lingue e Letterature straniere del -OMISSIS-, assunta al prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, di nomina di una nuova Commissione giudicatrice; -di tutti i verbali e della relazione conclusiva della suddetta Commissione giudicatrice, ivi compresi tutti i giudizi espressi;

-del verbale del Consiglio di Dipartimento di Lingue e letterature Straniere dell’Università di Verona del -OMISSIS- e della correlata delibera avente ad oggetto la formulazione e l’approvazione della proposta di chiamata della prof. -OMISSIS-;

-del decreto rettorale n. -OMISSIS- dell’-OMISSIS-, di approvazione degli atti relativi alla procedura selettiva per la copertura -OMISSIS- di professore ordinario, area concorsuale OMISSIS, settore scientifico-disciplinare OMISSIS dell’Università OMISSIS;

-del regolamento per la disciplina delle chiamate dei professori universitari, redatto ai sensi dell’art. 18 della L. 240/2010, nella versione in vigore al momento della procedura;

-di ogni atto connesso, presupposto, precedente e consequenziale, ivi compresi, ove occorrer possa, i non conosciuti provvedimenti di approvazione, da parte del C.d.A. dell’Università OMISSIS, della chiamata della Prof.ssa -OMISSIS-, ivi compreso l’atto di nomina in ruolo e l’immissione in servizio.

Il primo giudice ha accolto il ricorso nei sensi di cui in motivazione e per l’effetto annullato il provvedimento di nomina della Commissione di valutazione e gli atti e provvedimenti da questa assunti.

Avverso la sentenza impugnata in data 5 giugno 2025 è stato depositato ricorso in appello da parte dell’odierna appellante, controinteressata in primo grado.

Si sono costituiti in giudizio l’Università OMISSIS e -OMISSIS-.

In data 20 giugno 2025 ha depositato memoria l’appellante.

In data 21 luglio 2025 ha depositato memoria l’Università di Verona.

In data 26 settembre 2025 ha depositato memoria -OMISSIS-.

In data 6 ottobre 2025 ha depositato memoria di replica l’Università di Verona.

In data 7 ottobre 2025 ha depositato memoria di replica l’appellante.

All’udienza pubblica del 28 ottobre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

In sede di appello è stato dedotto:

ERROR IN IUDICANDO DELLA SENTENZA NELLA PARTE IN CUI HA SOSTENUTO L’ILLEGITTIMITÀ DEL PROVVEDIMENTO DI NOMINA CON CUI LA PROF.SSA -OMISSIS-È STATA CHIAMATA COME PROFESSORE ORDINARIO DALL’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI VERONA, IN QUANTO «CONTRAVVENENDO ALLE PREVISIONI DEL REGOLAMENTO DI DISCIPLINA E DELLA LEX CONCORSUALIS, IL CONSIGLIO DEL DIPARTIMENTO DI LINGUE E LETTERATURE STRANIERE SI È RIUNITO IL -OMISSIS- ED HA APPROVATO LA NOMINA DELLA NUOVA COMMISSIONE DI VALUTAZIONE ASSEGNANDOLE SEI MESI DI TEMPO PER LA CONCLUSIONE DELLA PROCEDURA. E IN SEGUITO LA NEO NOMINATA COMMISSIONE, PUR AVENDO RISTRETTO A 90 GG. IL TERMINE DI CONCLUSIONE DEI PROPRI LAVORI, HA ANCH’ESSA VIOLATO, SIA FORMALMENTE CHE SOSTANZIALMENTE, LE CITATE PREVISIONI REGOLAMENTARI E CONCORSUALI

Secondo l’appellante, il primo giudice avrebbe erroneamente considerato illegittimo il provvedimento di nomina della Prof.ssa -OMISSIS- come Professore ordinario presso l’Università OMISSIS in ragione della circostanza che la Commissione valutativa avrebbe violato il termine di conclusione dei lavori previsto nel Bando di concorso e nel regolamento vigenti al tempo di apertura della procedura di selezione.

Secondo il giudice di prime cure, infatti, vi sarebbe stata una doppia violazione del predetto termine: in sede di nomina della nuova Commissione, con l’erronea assegnazione di un termine di sei mesi in luogo di sessanta giorni per la conclusione dei lavori; in relazione al termine di conclusione dei lavori, essendo stato assegnato un termine di 90 giorni invece che di 60 giorni, per terminare i lavori.

La conseguenza di tali violazioni, secondo il Giudice di primo grado, sarebbe l’illegittimità dell’operato della Commissione e la necessità di ripetere nuovamente l’intera procedura di selezione, previa nomina di una nuova Commissione, nel rispetto delle tempistiche previste.

Argomenta l’appellante che, diversamente da quanto sostenuto dal TAR, non vi sarebbe stata alcuna duplice violazione del termine di conclusione dei lavori tale da inficiare l’intero operato della Commissione valutativa.

Richiamando giurisprudenza di questo Consiglio di Stato, l’appellante evoca la natura non perentoria del termine per la conclusione dei lavori, non tale, dunque, da inficiare la legittimità della procedura, eventualmente configurandosi come una mera irregolarità procedimentale.

Soggiunge l’appellante che le procedure che conducono alla chiamata di un professore vengono disciplinate dalle singole Università sulla base della propria autonomia regolamentare.

Sarebbe pertanto chiaro come una svista applicativa del Regolamento vigente ratione temporis commessa dal Consiglio di Dipartimento, e non dalla Commissione nominata, non possa configurarsi come un vizio sostanziale idoneo ad inficiare la legittimità dell’operato della Commissione.

Pur ipotizzando che vi sia stato un errore nell’assegnazione del termine di sei mesi, prosegue l’appellante, ciò non ha comunque determinato un comportamento elusivo o inadempiente della Commissione, la quale ha celermente concluso i lavori nella convinzione di rispettare le tempistiche ad essa assegnate.

Soggiunge l’appellante che, nel caso di specie, non risulterebbe alcuna lesione concreta della posizione giuridica della candidata Prof.ssa -OMISSIS-.

Infatti, l’accoglimento del presente motivo da parte del Giudice di primo grado si fonderebbe su un’interpretazione meramente formalistica della normativa relativa ai termini per la conclusione dei lavori delle Commissioni giudicatrici, la quale, così applicata, finisce per tradire la ratio sottesa alla disciplina stessa, che sarebbe quella di arginare e prevenire il fenomeno della deliberata inosservanza del termine di conclusione dei lavori da parte delle Commissioni valutative nell’ambito delle procedure di selezione di professori di prima e di seconda fascia.

L’approccio formalistico seguito dal primo giudice, per l’appellante, svuoterebbe di contenuto sostanziale la disciplina normativa, disattendendone la ratio e producendo l’effetto distorsivo di rallentare ingiustificatamente la procedura selettiva.

Conclusivamente, ribadisce l’appellante che, trattandosi di un mero profilo di irregolarità formale, non potrebbe farsene discendere alcuna illegittimità dell’esito dei lavori della Commissione, che non avrebbe potuto essere diverso.

La controinteressata non avrebbe infatti fornito alcun elemento concreto idoneo a dimostrare che l’adozione di un termine di sessanta giorni, in luogo di quello dei settanta giorni effettivamente impiegati, avrebbe potuto determinare un esito differente della procedura, in ipotesi favorevole per sé.

Alla camera di consiglio del 24 giugno, con ordinanza n. -OMISSIS-/2025, è stata accolta l’istanza sospensiva proposta dalla parte appellante.

L’appello è fondato.

Osserva il Collegio, preliminarmente, che come rilevato già in sede cautelare, appare revocabile in dubbio che il vizio procedimentale rilevato dal primo giudice quanto alla violazione dei termini per la conclusione dei lavori della Commissione possa refluire non in una mera irregolarità formale bensì in un vizio di legittimità, pur in assenza di una formale caratterizzazione del termine quale perentorio, tale dunque da determinare la conseguenza della ripetizione dell’intera procedura di selezione e la nomina di una nuova Commissione.

In particolare, merita evidenziare che è la terza volta che l’appellante viene nominata vincitrice per la I Fascia.

I due precedenti annullamenti giudiziari erano stati disposti per questioni motivazionali.

La terza valutazione è stata svolta da una Commissione in diversa composizione.

In tale quadro, va considerato che il vizio rilevato dal TAR ha natura solo procedimentale: in assenza di una chiara indicazione circa la disciplina procedimentale per la riedizione del potere valutativo, sembra tutt’altro che scontato che la Commissione potesse essere sicura di dover applicare la disciplina esistente -OMISSIS-

Tuttavia, anche a voler ipotizzare tale circostanza, e anche se la terza valutazione avrebbe dovuto essere svolta entro il termine di 60 giorni, non appare al Collegio plausibile che la conseguenza fosse nel senso che al 61° giorno la Commissione perdesse il potere di valutare.

Si soggiunge che non appare dimostrato che il rispetto del termine previsto avrebbe potuto portare a una diversa conclusione quanto alla scelta del candidato vincitore.

Quanto al motivo del ricorso introduttivo dichiarato assorbito dal primo giudice e riproposto ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., non appare al Collegio fondato.

In particolare, l’originaria ricorrente si sofferma in una comparazione dei giudizi tra le tre commissioni intervenute nel corso del tempo, a partire -OMISSIS- desumendo da tale comparazione profili di illegittimità dell’ultima decisione, oggetto del presente contenzioso.

Tuttavia, ad avviso del Collegio tale comparazione non può essere addotta a termine di valutazione del giudizio espresso dalla terza commissione, che va autonomamente valutato nei suoi profili di legittimità, non condizionato dalle precedenti valutazioni delle altre Commissioni succedutesi nel tempo, che avrebbero in ogni caso potuto impedire una valutazione libera e autonoma

Da questo punto di vista, tenuto conto dei profili di discrezionalità tecnica che assistono tali valutazioni, che risultano espresse con esaustive motivazioni ed ampie e circostanziate analisi comparative, il Collegio non ravvisa macroscopici profili di illogicità, arbitrarietà o irragionevolezza tali da inficiare la legittimità del giudizio.

L’appello, pertanto, va accolto.

Sussistono nondimeno peculiari motivi per la compensazione delle spese del doppio grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto,

lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge il ricorso di primo grado.

Spese del doppio grado di giudizio compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente FF

OMISSIS Consigliere

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Estensore