Cons. Stato, Sez. VII, 13 novembre 2025, n. 8900

Ai regolamenti universitari è precluso demandare ad organi dipartimentali qualsivoglia tipo di apprezzamento tecnico

Data Documento: 2025-11-13
Autorità Emanante: Consiglio di Stato
Area: Giurisprudenza
Massima

Spetta esclusivamente alla Commissione giudicatrice, dotata delle necessarie competenze tecniche, ogni valutazione, da svolgersi secondo procedure imparziali e trasparenti, sul valore scientifico dei candidati, essendo precluso ai Regolamenti universitari, nella loro autonomia, demandare ad organi dipartimentali qualsivoglia tipo di apprezzamento tecnico.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3462 del 2025, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
contro
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avvocato OMISSIS e dall’Avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
nei confronti
Università degli Studi di Udine, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato OMISSIS, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Galleria G. Berchet, n. 8
sul ricorso numero di registro generale 3908 del 2025, proposto dall’Università degli Studi di Udine, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocato OMISSIS, con domicilio eletto presso il suo studio in Padova, Galleria G. Berchet, n. 8
contro
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avvocato OMISSIS e dall’Avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
nei confronti
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’Avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma
quanto al ricorso n. 3462 del 2025 e quanto al ricorso n. 3908 del 2025:
della sentenza n. 74 del 3 marzo 2025 del Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia, sez. I

visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio dell’appellato OMISSIS in entrambi i giudizi riuniti;
visto il motivo assorbito dal primo giudice, riproposto dall’appellato ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2025 il Consigliere e uditi per l’Università appellante l’Avvocato OMISSIS per delega dell’Avvocato OMISSIS, per l’odierno appellato, OMISSIS, l’Avvocato OMISSIS e l’Avvocato OMISSIS e per l’altro appellante, OMISSIS, l’Avvocato OMISSIS;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO
1. Il presente giudizio ha ad oggetto, ancora una volta, il vaglio di legittimità della procedura valutativa di chiamata per un posto di professore ordinario ai sensi dell’art. 24, comma 6, della l. n. 240 del 2010 presso l’Università degli Studi di Udine (di qui in avanti, per brevità, l’Università), Dipartimento di Scienze economiche e statistiche, settore concorsuale 13/A4 Economia applicata, Settore scientifico disciplinare SECS-P/06 Economia applicata.
1.1. In particolare si controverte qui, di quella, da ultimo, bandita con decreto rettorale n. 188/2024 in data 5 marzo 2024 sulla scorta di una nuova richiesta del Dipartimento (deliberazione in data 21 dicembre 2023), dopo che le due analoghe precedenti sono state annullate in sede giurisdizionale – e, cioè, dal Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia, sez. I, 14 agosto 2020, n. 291, non appellata, e poi sempre dallo stesso Tribunale con la sentenza del 16 dicembre 2022, n. 554, confermata da questo Cons. St., sez. VII, 24 luglio 2023, n. 7233 – in accoglimento di altrettanti ricorsi proposti dall’odierno appellato, il prof. OMISSIS.
1.2. La legittimità degli atti e provvedimenti della procedura in questione – che ha visto ancora una volta vincitore il controinteressato, nonché odierno appellante, prof. OMISSIS, tale designato dal competente Dipartimento in asserita applicazione dei criteri di valutazione stabiliti dall’art. 7 del bando, essendosi, di nuovo, inverata la condizione di assoluta parità tra candidati all’esito della valutazione di competenza della Commissione giudicatrice – è contestata dal prof. OMISSIS avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Friuli Venezia Giulia – di qui in avanti, per brevità, il Tribunale – unitamente a quella della fonte normativa legittimante la decisiva appendice dipartimentale (art. 10, comma 3, del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati dell’Università degli Studi di Udine), in via diretta o derivata, sulla scorta dei seguenti motivi di diritto:
1)“Violazione/falsa applicazione art. 24, commi 5 e 6, l. n. 240/2010. Violazione del principio di legalità dell’azione amministrativa e dell’art. 97 Cost. Violazione del principio di buon andamento della p.a. (art. 97 Cost.). Eccesso di potere per sviamento ed ingiustizia manifesta”;
2) “Violazione di legge: artt. 51 c.p.c. nonché art. 6 bis della L. 241/90. Conflitto interessi. Violazione art. 97 Cost. Disparità di trattamento”;
3) “Violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento (artt. 1 e 3, 97 Cost. e art. 1 l. 07.08.1990, n. 241). Eccesso di potere. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione insufficiente, contraddittoria o perplessa. Ingiustizia manifesta. Travisamento”;
4) “Violazione art. 97 Cost e principi generali in tema di concorso pubblico e procedimento amministrativo. Violazione del divieto di integrazione postuma dei criteri di concorso. Carenza della motivazione. Motivazione contraddittoria e perplessa (art. 3 l. n. 241/1990). Disparità di trattamento e sviamento. Illegittima introduzione postuma di una sub-ponderazione”.
2. L’Università, odierna appellante, si è costituita nel primo grado del giudizio in resistenza al ricorso e all’istanza incidentale di sospensione degli atti e provvedimenti gravati, invocandone la reiezione sulla scorta di diffuse controdeduzioni.
3. Il controinteressato prof. OMISSIS si è parimenti costituito nel primo grado del giudizio per contestare la fondatezza se non anche la stessa ammissibilità delle avverse censure, concludendo analogamente all’intimata Università.
4. L’affare è stato, quindi, chiamato e discusso come da sintesi a verbale all’udienza camerale del 9 gennaio 2025 e, poi, è stato introitato per essere deciso dal Tribunale con sentenza in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., come da avviso del Presidente alle parti stesse, sussistendone i presupposti di legge.
5. All’esito del giudizio, così incardinato, infatti con la sentenza n. 74 del 3 marzo 2025, il Tribunale ha accolto il ricorso, ritenendo la procedura viziata sotto diversi profili.
Innanzitutto, il Tribunale ha giudicato viziata la fase dell’iter selettivo svoltasi davanti alla Commissione giudicatrice, accogliendo così il terzo motivo di impugnazione proposto in primo grado dal prof. OMISSIS.
5.1. Segnatamente, secondo il primo giudice, s’appalesano afflitte dai vizi denunciati dal ricorrente le valutazioni operate dalla Commissione stessa con riguardo alla “attività didattica” e alle “pubblicazioni”.
6.1. Nell’un caso la Commissione, pur dando contezza di apprezzabili differenze quanti/qualitative tra le attività svolte dai due candidati, avrebbe, poi, immotivatamente, contraddittoriamente ed irragionevolmente espresso il giudizio complessivo di “ottimo” nei confronti di entrambi.
6.2. Sarebbe, purtuttavia, evidente che, per come formulati specificamente i criteri a) (numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi) e d) (quantità e qualità dell’attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato), sulla scorta dei quali (e degli altri due previsti), ai sensi dell’art. 7 del bando, andava apprezzata e valutata l’attività didattica dei candidati, la competente Commissione, pur avendo correttamente e puntualmente registrato che il prof. OMISSIS ha svolto un’attività significativamente più intensa e consistente rispetto al prof. OMISSIS e dato atto della sostanziale parità tra i candidati in relazione ai restanti criteri b) e c), avrebbe, poi, irragionevolmente ed incongruamente appiattito il giudizio conclusivo espresso.
6.3. Più in particolare, secondo il primo giudice, con specifico riguardo alla lett. a), consterebbe, infatti, che il primo «dal 1999 ad oggi ha tenuto insegnamenti presso l’Università di Udine per un totale di oltre 3.000 ore» e che «tali insegnamenti per circa un terzo fanno riferimento al SSD SECS-P/06», nel mentre il secondo «dal 2008 oggi ha tenuto insegnamenti presso l’Università di Udine per un totale di oltre 2.000 ore» e che «tali insegnamenti fanno riferimento prevalentemente al SSD SECS-P/01 e solo limitatamente al SSD SECS-P/06», sicché, pur a fronte della ritenuta analoga “continuità” dell’attività svolta, è evidente che il prof. OMISSIS prevale, con riguardo a tale criterio, complessivamente inteso, rispetto al prof. OMISSIS, non potendo, in alcun modo, trovare ingresso nella valutazione i distinguo su cui il controinteressato ha basato le proprie difese (in particolare la parametrazione all’attività accademica e la ritenuta prevalenza da accordarsi al parametro della continuità – pagg. 20-21 memoria costitutiva, alla cui lettura si rinvia), in quanto non trovano alcun riscontro nella chiara ed inequivoca lettera tanto dell’art. 3 del d.m. 4 agosto 2011 (cui rinvia, per norma interposta, l’art. 24, comma 6, della l. 30 dicembre 2010, n. 240) che dell’art. 7 della lex specialis di selezione, che, sostanzialmente, lo riproduce.
6.4. Analogamente, con riguardo al criterio di cui alla lett. d), ove il prof. OMISSIS è stato apprezzato per avere «svolto una intensa attività seminariale, partecipato regolarmente alle commissioni di laurea, e svolto una intensa attività di supervisione di tesi di laurea, pari a 266 tesi triennali o magistrali dal 1999 e una tesi di tesi di dottorato presso l’Università di Udine» e il prof. OMISSIS per avere «svolto una intensa attività seminariale, partecipato regolarmente alle commissioni di laurea, e svolto una intensa attività di supervisione di tesi di laurea, pari a circa 70 tesi triennali o magistrali dal 2008 e tre tesi di dottorato presso l’Università di Udine».
6.5. Sarebbe evidente, infatti, il divario quantitativo che connota l’attività di tutoraggio degli studenti espletata dal primo e, anche in tal caso, non troverebbero, peraltro, riscontro né nel criterio valutativo, per come formulato, né, ovviamente, negli apprezzamenti della Commissione giudicatrice gli elementi di valutazione attraverso i quali il controinteressato pretenderebbe di offrire una plausibile giustificazione del giudizio conclusivo espresso dalla Commissione stessa (segnatamente, la maggior importanza che assumerebbero le tesi di dottorato e/o tutte le ulteriori sottili precisazioni sui diversi settori economici di insegnamento – pagg. 21-22 memoria di costituzione).
6.6. Il giudizio finale espresso con riguardo all’attività didattica non terrebbe, in definitiva, conto, appalesandosi, anzi, incongruo/irragionevole e contraddittorio rispetto agli apprezzamenti effettuati, che il prof. OMISSIS si assesta su un livello di soddisfacimento dei criteri a) e d) decisamente superiore rispetto al prof. OMISSIS.
6.7. Nell’altro criterio e, cioè, con riguardo alla valutazione delle “pubblicazioni”, la Commissione giudicatrice avrebbe, invece, altrettanto immotivatamente ed irragionevolmente portato alle estreme (positive) conseguenze (a favore del prof. OMISSIS) la ritenuta ottima rilevanza internazionale di una sola delle 12 (dodici) pubblicazioni esibite dallo stesso (n.d.r. in tal senso pacificamente il verbale, ove la rilevanza internazionale è ritenuta ottima nel solo caso “della pubblicazione n. 11 su Research Policy”) e tale apprezzata nell’ambito di uno dei quattro criteri previsti per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche e, in particolar modo, di quello della “rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica” (lett. c), facendone derivare una consistente differenza di giudizio complessivo tra i due candidati.
6.8. In particolare, la Commissione avrebbe espresso il giudizio di molto buono per il prof. OMISSIS e di buono per il prof. OMISSIS, sebbene, come agevolmente ritraibile dalle risultanze del verbale, i profili dei candidati siano stati, per il resto (ovvero per i restanti tre criteri e per le 11 restanti pubblicazioni valutate nell’ambito del criterio in questione), ritenuti in tutto e per tutto equivalenti.
6.9. Ne deriverebbe che in parte qua l’attività valutativa vada rieditata a cura della designata Commissione, al solo fine di esprimere un giudizio effettivamente congruo con le risultanze degli apprezzamenti già effettuati e riportati a verbale.
7. Sarebbe, inoltre, afflitta dai vizi denunciati dal ricorrente con il primo motivo di impugnazione la norma regolamentare impugnata e quella del bando che la presuppone, laddove, sempre ad avviso del Tribunale, “consegna” la decisiva funzione di designare il vincitore ad un organo diverso dalla Commissione giudicatrice deputata – come noto – alla valutazione dei candidati «in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro» (art. 24, comma 5, della l. n. 240 del 2010, cui rinvia il comma 6 che regola la selezione che qui interessa), organo, peraltro, non in possesso di analoghi requisiti di competenza ed imparzialità e, inoltre, investito di altre funzioni.
7.1. Il Tribunale già nella precedente sentenza n. 544/2022 aveva posto l’accento sul fatto che «l’attribuzione al Consiglio di Dipartimento del potere (amplissimamente discrezionale) di designare il vincitore, laddove la Commissione deputata ad effettuare la valutazione sulla base di quanto disposto dal d.m. 4 agosto 2011, n. 244 abbia individuato, […], fino a due candidati, fuoriesce, […], da quegli “standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione”, la cui (sola) individuazione – peraltro da esercitarsi nell’ambito dei “criteri fissati con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca” ovvero del d.m. poc’anzi indicato – è demandata all’autonomia regolamentare delle Università» (par. 7.1) e che «[…] la procedura che qui viene in rilievo – che consente di valorizzare, sostanzialmente stabilizzandole, le professionalità interne (ovvero professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’università medesima, che abbiano conseguito l’abilitazione scientifica nazionale), consentendo, per l’appunto, di derogare alla procedura prevista dall’art. 18 della legge n. 240/2010 per la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia – non è assolutamente una procedura a geometria variabile, ma pur sempre una procedura, che, ancorché “valutativa” e non propriamente concorsuale, è e va, necessariamente, vincolata al rispetto di criteri pre-fissati, che vanno resi previamente noti ai candidati partecipanti» (par. 8 e 8.1).
7.2. Aveva, poi, osservato che «sono gli “standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro” a “regolare” la procedura e non, […], un’asserita attività non valutativa che – non è chiaro in virtù di quale norma di legge – competerebbe al Dipartimento» (par. 8.1.1.), nonché sottolineato l’eloquenza dell’art. 1 del D.M. del 4 agosto 2011 recante i “Criteri per l’individuazione degli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dei ricercatori titolari dei contratti”, «laddove, nel delimitare il proprio ambito di applicazione, prevede, (…), che il decreto stesso “(…) stabilisce i criteri nell’ambito dei quali le università, con appositi regolamenti, individuano gli standard qualitativi, riconosciuti a livello internazionale, per la valutazione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 24, comma 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, dei ricercatori titolari dei contratti di cui all’art. 24, comma 3, lettera b), della stessa legge» (par. 8.2.1).
7.3. E, poi, aveva a chiare lettere affermato che «la circostanza che sia una norma regolamentare a demandare al Dipartimento la designazione del vincitore non basta per ciò solo ad ammantare di legittimità l’attribuzione del potere e la designazione effettuata sulla sua scorta» (par. 9).
7.4. Orbene, tali considerazioni – rilette alla luce dei principi recentemente espressi da questo Consiglio di Stato nella sentenza n. 8516/2024, che s’appalesano mutuabili nella loro essenza, ancorché formulati con riguardo ad una fattispecie giuridico/fattuale non propriamente sovrapponibile a quella che qui viene in rilievo – hanno indotto il Collegio di prime cure a ritenere che la previsione di una fase valutativa demandata al Consiglio di Dipartimento volta alla designazione del vincitore (tale è sostanzialmente quella in caso di parità dei candidati) è inficiata dal fatto che il Consiglio stesso «è un organo che non offre idonee garanzie di imparzialità e competenza tecnica, cosicché […] il ruolo attribuitogli comporta la violazione dei principi fondamentali di trasparenza, merito e par condicio posti in materia dalla legge statale. […] Il vulnus all’imparzialità emerge con palmare evidenza ove si consideri il ruolo fondamentale che i Consigli delle strutture accademiche […] rivestono nelle procedure di reclutamento dei ricercatori, a tali organi spettando, […], di deliberare la proposta di attivazione della procedura di valutazione comparativa. […] Ancora più evidente è poi il vulnus al principio di competenza tecnica, attesa la presenza, nel Consiglio, anche di componenti non esperti della materia per cui è stata indetta la procedura valutativa […]».
7.4.1. Il vulnus ai principi ora rammentati sarebbe tanto più grave, in considerazione del ruolo di attore esclusivo svolto dal Consiglio della struttura dipartimentale, in base all’art. 5 del Regolamento, nel processo decisionale sulla chiamata del vincitore.
7.4.2. Il Regolamento in questione, travalicando in parte qua dai limiti di autonomia comunque riconosciuti dalla l. n. 240 del 2010, avrebbe di fatto svilito il ruolo della Commissione giudicatrice ovvero, sostanzialmente, vanificato la funzione degli “standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro”, in conformità dei quali deve svolgersi, per espresso disposto di legge, la valutazione ai fini della chiamata nel ruolo di professore di prima e seconda fascia di professori di seconda fascia e ricercatori a tempo indeterminato in servizio nell’Università medesima ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge poc’anzi citata.
8. Da ultimo, emergerebbe, in ogni caso, anche l’incongruità/irragionevolezza che affligge la inclusione, tra i criteri cui, a mente dell’art. 7 del bando di selezione, il Consiglio di Dipartimento era tenuto ad ancorare la designazione del vincitore, del “peso delle attività organizzative e ruoli rivestiti a favore del Dipartimento e dell’Ateneo” (censura contenuta nel quarto motivo di ricorso), essendo, in effetti, evidente che alcuna pertinenza è riscontrabile tra tale criterio e le “specifiche funzioni che il chiamato dovrà svolgere e tipologia di impegno didattico scientifico”, come puntualmente descritte nello stesso bando e alla cui lettura si rinvia.
8.1. Ne deriverebbe che l’espunzione di tale criterio (tale essendo l’effetto della sua caducazione giurisdizionale) sarebbe, comunque, di per sé sufficiente a sovvertire l’esito della procedura svolta e a portare alla designazione del prof. OMISSIS quale vincitore, atteso che, come si evince dalla piana lettura della delibera del Dipartimento n. 16 del 30 settembre 2024 e, in particolare, dall’utile sintesi conclusiva offerta dalla professoressa Compagno «il prof. OMISSIS sembra meglio rispondere al criterio n. 1, mentre il prof. OMISSIS meglio risponde al criterio n. 2, riscontrandosi infine una sostanziale parità sulla base del criterio n. 3».
8.2. Sarebbe ictu oculi evidente, infatti, che, annullato il criterio n. 2, la designazione del vincitore dovrebbe basarsi sui soli criteri 1 e 3, che registrano, nel loro complesso, una seppur minimale (in relazione al sotto-criterio 1.4) maggior rispondenza del profilo del ricorrente in prime cure e odierno appellato, prof. OMISSIS, alle esigenze dell’Università, per come consacrate, per l’appunto, nell’ultima parte dell’art. 7 del bando, concernente la fase demandata al Consiglio di Dipartimento.
9. In definitiva, sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte e per le ragioni esplicitate, il ricorso è stato accolto dal primo giudice, che ha annullato gli atti e provvedimenti impugnati laddove e a partire dal punto in cui risultano afflitti dalle illegittimità accertate.
9.1. Più di preciso, ad avviso del primo giudice, sono invalidi:
– la valutazione operata dalla competente Commissione giudicatrice dell’attività didattica e delle pubblicazioni dei candidati nei sensi, per le ragioni e limiti in precedenza stabiliti, con conseguente riedizione in parte qua dell’attività valutativa al solo fine di esprimere un giudizio effettivamente congruo con le risultanze degli apprezzamenti già effettuati e riportati a verbale e conforme riformulazione/riadozione degli atti e provvedimenti successivi;
– l’art. 10, comma 3, del Regolamento di Ateneo e 7 del Bando di concorso laddove demandano al Consiglio di Dipartimento la designazione del vincitore e gli atti e provvedimenti in seguito formati e/o adottati.
10. Avverso tale sentenza, che ha accolto, come detto, il ricorso proposto in primo grado dal prof. OMISSIS per le ragioni appena ricordate, hanno proposto separati appelli, rispettivamente rubricati al R.G. n. 3462 del 2025 e al R.G. n. 3908 del 2025, sia OMISSIS che l’Università, lamentandone l’erroneità per ragioni, in gran parte analoghe e coincidenti, che di seguito saranno esaminate, e ne hanno chiesto, previa sospensione dell’esecutività, la riforma, con il conseguente accoglimento dei motivi proposti in prime cure.
11.1. Si è costituito in entrambi i giudizi l’appellato OMISSIS per chiedere la reiezione dell’appello e riproponendo altresì, ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., il motivo proposto in primo grado e non esaminato dal primo giudice.
11.2. All’esito della camera di consiglio del 10 giugno 2025 il Collegio, su concorde richiesta dei difensori, ha rinviato le due cause, per l’abbinamento al merito, all’udienza pubblica del 14 ottobre 2025.
11.3. In tale udienza il Collegio, sentiti i difensori delle parti, ha trattenuto le due cause in decisione.
12. Gli appelli sono fondati, per le assorbenti ragioni che seguono.
13. I due appelli, in quanto proposti contro la stessa sentenza, devono essere anzitutto riuniti in ossequio a quanto disposto dall’art. 96 c.p.a.
14. Nel merito, vanno anzitutto esaminate, ed accolte, le censure con cui i due appellanti denunciano che la sentenza impugnata avrebbe errato nel censurare l’erroneità del giudizio espresso dalla Commissione giudicatrice.
15. Con riguardo, anzitutto, alle motivazioni del primo giudice relative al giudizio di “ottimo” dato ad entrambi i candidati per l’attività didattica, la sentenza impugnata giunge alla conclusione che il giudizio complessivo di “ottimo” dato dalla Commissione ad entrambi i candidati con riguardo a tale elemento di valutazione sia immotivato, contraddittorio e irragionevole sulla base di un percorso logico-giuridico che si fonda sull’erronea interpretazione dell’art. 7 del decreto Rettorale n. 188/2024 di indizione della procedura valutativa in esame – che riproduce l’art. 3 del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 4 agosto 2011 – e su presupposti di fatto e di diritto errati.
15.1. Va anzitutto ricordato che, ai fini della valutazione dell’elemento “Attività didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti”, il bando stabiliva i seguenti criteri:
a) numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi;
b) esiti della valutazione da parte degli studenti dei moduli/corsi tenuti;
c) partecipazione alle commissioni istituite per gli esami di profitto;
d) quantità e qualità dell’attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato.
15.2. Con riguardo a tali criteri la Commissione ha espresso per il candidato prof. OMISSIS il seguente giudizio, che qui di seguito testualmente si riporta.
«a) ha svolto con continuità una estesa attività didattica. Dal 2008 ad oggi ha tenuto insegnamenti presso l’Università di Udine per un totale di oltre 2.000 ore. Tali insegnamenti fanno riferimento prevalentemente al SSD SECS-P01 e solo limitatamente al SSD SECS-P/06;
b) ha ottenuto ottime valutazioni degli studenti allineate, quando non migliori, alla media del Dipartimento e al Corso di Studio di riferimento;
c) ha presieduto regolarmente alle commissioni di esame di profitto per i corsi affidati in titolarità;
d) ha svolto una intensa attività seminariale, partecipato regolarmente alle commissioni di laurea, e svolto una intensa attività di supervisione di tesi di laurea, pari a circa 70 tesi triennali o magistrali dal 2008 e tre tesi di dottorato presso l’Università di Udine».
15.3. Nel complesso l’attività didattica del prof. OMISSIS è stata giudicata “ottima”.
15.4. Con riguardo al candidato prof. OMISSIS, invece, la Commissione ha espresso il seguente giudizio, che sempre testualmente si riporta:
«a) ha svolto con continuità una estesa attività didattica. Dal 1999 ad oggi ha tenuto insegnamenti presso l’Università di Udine per un totale di oltre 3.000 ore. Tali insegnamenti per circa un terzo fanno riferimento al SSD SECS-P/06;
b) ha ottenuto ottime valutazioni degli studenti allineate, quando non migliori, alla media del Dipartimento e Corso di Studio di riferimento;
c) ha presieduto regolarmente alle commissioni di esame di profitto per i corsi affidati in titolarità;
d) ha svolto una intensa attività seminariale, partecipato regolarmente alle commissioni di laurea, e svolto una intensa attività di supervisione di tesi di laurea, pari a 266 tesi triennali o magistrali dal 1999 e una tesi di dottorato presso l’Università di Udine».
15.5. Nel complesso l’attività didattica del prof. OMISSIS è stata giudicata “ottima”.
16. In tale quadro la sentenza di prime cure ha ritenuto che la Commissione, «pur dando contezza di apprezzabili differenze quanti/qualitative tra le attività svolte dai due candidati», avrebbe “appiattito” il giudizio conclusivo sull’attività didattica.
16.1. Nello specifico, con riguardo al criterio sub a) (numero dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi), il Tribunale ha ritenuto che «pur a fronte della ritenuta analoga “continuità” dell’attività svolta, è evidente che il Prof. OMISSIS prevale, con riguardo a tale criterio, complessivamente inteso, rispetto al Prof. OMISSIS».
16.2. La sentenza ha quindi attribuito rilievo decisivo al numero di ore di insegnamento e al settore scientifico disciplinare – SSD nell’ambito del quale i due candidati hanno svolto la rispettiva attività didattica.
17. Ma quanto affermato dalla sentenza impugnata si fonda su una errata interpretazione del bando e su presupposti di fatto e di diritto errati.
17.1. E infatti, come sopra ricordato, in base all’art. 7 del bando il criterio a) imponeva di considerare per la valutazione dell’“attività didattica” il “numero dei moduli/corsi tenuti” e la “continuità della tenuta degli stessi”.
17.2. Per contro, la sentenza di prime cure ha assegnato tutto il “peso” alle ore di insegnamento/ didattica frontale effettuate presso l’Università di Udine, omettendo in toto di considerare che il prof. OMISSIS insegna presso l’Università di Udine dal 1999 (e quindi da 25 anni) e che le 3.000 ore di didattica del prof. OMISSIS si riferiscono a tutta la sua attività didattica, avendo – come risulta dal CV del candidato – il prof. OMISSIS sviluppato tutta la sua carriera accademica presso l’Università di Udine, mentre il prof. OMISSIS insegna presso l’Università di Udine dal 2008 (e quindi da16 anni) e che le 2.000 ore di didattica del prof. OMISSIS conteggiano solamente una parte dell’attività dello stesso, quella svolta nell’Ateneo di Udine.
17.3. E infatti, come risulta dal CV del candidato allegato agli atti della procedura, la carriera accademica del prof. OMISSIS si è sviluppata dal 2003 al 2008 presso l’Università degli Studi di Trento e solo da fine 2008 presso l’Università di Udine (cfr. pag. 4 del CV del Prof. OMISSIS ove si legge: “Attività didattica presso l’Università di Trento: attività didattica svolta in maniera continuativa dall’A.A. 2003/04 all’A.A. 2008/09. I corsi impartiti a livello undergraduate sono stati Microeconomia, Macroeconomia ed Economia industriale”).
17.4. Se la sentenza di prime cure avesse correttamente valutato l’attività didattica svolta dal candidato prof. OMISSIS, avrebbe dovuto aggiungere alle 2.000 ore di attività didattica svolta dal docente all’Università di Udine quella svolta dal docente, come ricercatore universitario, all’Università di Trento per ben sei anni accademici (dall’A.A. 2003/04 all’A.A. 2008/09).
17.5. O, comunque, il primo giudice avrebbe dovuto almeno effettuare un confronto dell’attività didattica svolta presso l’Università di Udine considerando gli anni di servizio dei candidati e, se avesse fatto ciò, sarebbe risultato che il prof. OMISSIS prevale per ore di didattica erogata per anno accademico: in media, circa 125 ore all’anno rispetto, in media, alle circa 120 ore all’anno erogate dal prof. OMISSIS.
18. Altrettanto errato è anche quanto affermato dalla sentenza impugnata circa il fatto che non potevano trovare ingresso nella valutazione del criterio in esame i “distinguo” su cui il controinteressato aveva basato le proprie difese (la parametrazione dell’attività accademica e il parametro della continuità).
18.1. Sul punto giova ricordare che l’art. 7 del bando prevedeva espressamente, al sub criterio a), che la Commissione valutasse il “numero dei moduli/corsi tenuti” e la “continuità della tenuta degli stessi”: il parametro della continuità doveva quindi essere considerato ai fini della valutazione.
18.2. Nessun rilievo invece ha dato l’art. 7 del bando al settore scientifico d’insegnamento (SSD): contrariamente a quanto sembra affermare la sentenza impugnata, nessuno dei quattro criteri di valutazione dell’“attività didattica” prevede la maggiore o minore coerenza del SSD di insegnamento con quello oggetto della procedura valutativa in esame.
19. In riferimento, poi, al criterio sub d) (quantità e qualità dell’attività di tipo seminariale, di quella mirata alle esercitazioni e al tutoraggio degli studenti, ivi inclusa quella relativa alla predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato), il Tribunale sembra avere dato rilievo al solo dato quantitativo relativo all’attività di supervisione di tesi (266 tesi di laurea e 1 tesi di dottorato seguite dal prof. OMISSIS contro 70 tesi di laurea e 3 tesi di dottorato seguite dal prof. OMISSIS presso l’Università di Udine), giungendo alla conclusione che è evidente «il divario quantitativo che connota l’attività di tutoraggio degli studenti» espletata dal prof. OMISSIS.
19.1. Orbene, quanto affermato dalla sentenza impugnata non tiene conto del fatto che il criterio sub d) impone di valutare distintamente la “predisposizione delle tesi di laurea, di laurea magistrale e delle tesi di dottorato”.
19.2. E del tutto correttamente nelle valutazioni dei candidati la Commissione ha menzionato distintamente le tesi triennali o magistrali e le tesi di dottorato, evidenziando che il prof. OMISSIS prevale con riguardo alle tesi di laurea, mentre il prof. OMISSIS prevale con riguardo alle tesi di dottorato.
19.3. Per contro, la sentenza impugnata si è limitata a considerare indistintamente il numero di tesi seguite dai concorrenti, assegnando irragionevolmente alle diverse tesi lo stesso “peso”.
19.4. Inoltre, la sentenza qui gravata non ha considerato che nella valutazione del candidato, prof. OMISSIS, la Commissione ha correttamente evidenziato che il numero di tesi indicato riguarda quelle seguite dal prof. OMISSIS “presso l’Università di Udine”.
19.5. La Commissione, specificando di aver considerato l’attività di relatore presso l’Università di Udine, ha correttamente compreso che il prof. OMISSIS, oltre alla predetta attività, ha svolto altresì «regolare attività di relatore di tesi di laurea all’Università di Trento nel periodo 2003-08» (come testualmente riportato nel CV del prof. OMISSIS).
20. Così correttamente ricostruiti i dati di riferimento e la lex specialis della procedura valutativa in esame, appare evidente che il giudizio di “ottimo”, assegnato dalla Commissione ad entrambi i candidati, si basi su una valutazione complessiva di tutti i criteri previsti dal bando per l’attività didattica; valutazione che ha tenuto conto del numero delle ore di insegnamento ma anche del criterio della continuità, del fatto che l’attività didattica svolta da entrambi i docenti è significativa, del maggior numero di tesi di laurea seguite dal prof. OMISSIS, ma anche del maggior numero e del maggior impegno richiesto nell’attività di tutoraggio delle tesi di dottorato seguite dal prof. OMISSIS.
21. La sentenza impugnata dunque, sul punto, merita sicura riforma, dovendosi accogliere le condivisibili censure, di analogo tenore, proposte da entrambi gli appellanti.
22. Del pari meritevoli di censura sono le argomentazioni svolte dal primo giudice in ordine all’elemento valutativo delle “pubblicazioni scientifiche”.
22.1. La sentenza impugnata afferma, come visto, che con riguardo all’elemento di valutazione “pubblicazioni scientifiche” la Commissione, assegnando al candidato, prof. OMISSIS, il giudizio complessivo di “molto buono” e al candidato, prof. OMISSIS, il giudizio complessivo di “buono”, avrebbe «immotivatamente e irragionevolmente portato alle estreme (positive) conseguenze (a favore del Prof. OMISSIS) la ritenuta ottima rilevanza internazionale di una sola delle 12 pubblicazioni esibite dallo stesso» – la pubblicazione n. 11 “From planning to mature: on the success of open source projects” su Research Policy -, facendone derivare una “consistente differenza di giudizio complessivo tra i due candidati”, nonostante essi per il resto (ovvero per i restanti tre criteri e per le 11 restanti pubblicazioni valutate nell’ambito del criterio in questione) fossero stati ritenuti in tutto e per tutto equivalenti.
22.2. Quanto affermato dal Giudice di primo grado si basa su una erronea rappresentazione e valutazione dei dati di riferimento.
22.3. Va anzitutto ricordato che, in riferimento alla valutazione delle “pubblicazioni scientifiche”, il bando, riproducendo in parte l’art. 4 del decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 4 agosto 2011, ha stabilito i seguenti criteri:
a) originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione;
b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il profilo di professore ordinario da ricoprire oppure con tematiche interdisciplinari ad esso strettamente correlate;
c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all’interno della comunità scientifica;
d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell’apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.
22.4. Con riguardo a tali criteri la Commissione ha espresso per il Prof. OMISSIS il seguente giudizio, che qui testualmente si riporta:
«il candidato presenta 12 pubblicazioni, che rappresentano una selezione di una produzione scientifica molto ampia e continua nel corso del tempo.
Le pubblicazioni:
a) evidenziano un buon livello di originalità, innovatività e rigore metodologico;
b) sono congruenti con il settore scientifico-disciplinare e vertono prevalentemente sui temi della protezione della proprietà intellettuale e del supporto pubblico all’innovazione;
c) hanno una collocazione editoriale su riviste scientifiche di Fascia A ANVUR (12 su 12) e con rilevanza internazionale buona o ottima, come nel caso della pubblicazione n. 11 su Research Policy. Al momento della presentazione della domanda, la pubblicazione n. 1 risulta accettata con condizione di minori revisioni;
d) l’apporto del candidato è individuabile».
22.5. La Commissione ha quindi concluso che «la valutazione complessiva delle pubblicazioni scientifiche è molto buona».
22.6. Con riguardo al prof. OMISSIS, invece, la Commissione ha espresso il seguente giudizio, che pure testualmente si riporta:
«il candidato presenta 12 pubblicazioni, che rappresentano una selezione di una produzione scientifica molto ampia e continua nel corso del tempo.
Le pubblicazioni:
a) evidenziano un buon livello di originalità, innovatività e rigore metodologico;
b) sono congruenti con il settore scientifico-disciplinare e vertono prevalentemente sui temi della gestione dei rifiuti, dei servizi idrici e della regolamentazione dei servizi di pubblica utilità;
c) hanno una collocazione editoriale su riviste scientifiche in larga parte di Fascia A ANVUR (11 su 12) e con una buona rilevanza internazionale;
d) l’apporto del candidato è individuabile».
22.7. La Commissione ha quindi concluso che «la valutazione complessiva delle pubblicazioni scientifiche è buona».
23. Così ricostruiti i dati di riferimento, sostiene la sentenza impugnata che la differenza di giudizio complessivo tra i due candidati è da ascrivere alla pubblicazione n. 11 del prof. OMISSIS, giudicata dalla Commissione di ottima rilevanza internazionale.
24. Ma è evidente l’errore in cui è incorsa la sentenza in esame: con riguardo al criterio sub c) il profilo del candidato prof. OMISSIS supera quello del prof. OMISSIS non solo per la collocazione editoriale della pubblicazione n. 11.
25. E, infatti, come risulta chiaramente da una lettura attenta e puntuale dei giudizi della Commissione, tutti i 12 lavori scientifici del prof. OMISSIS sono stati pubblicati in riviste di Fascia A ANVUR, mentre il prof. OMISSIS ha pubblicato 11 articoli su 12 in riviste di tale fascia.
25.1. Inoltre, con riguardo al prof. OMISSIS la Commissione ha citato la pubblicazione n. 11 a titolo di esempio (cfr. verbale n. 2 dove si legge testualmente “come nel caso della pubblicazione n. 11”): sono le 12 pubblicazioni che sono state valutate, nel loro complesso, come lavori aventi «una rilevanza internazionale buona o ottima».
25.2. Le pubblicazioni del prof. OMISSIS sono invece state valutate, nel loro complesso, come lavori aventi una “buona rilevanza internazionale”.
26. Contrariamente a quanto ha ritenuto il primo giudice, quindi, la Commissione non ha «portato alle estreme conseguenze» l’ottima rilevanza internazionale della pubblicazione n. 11 del prof. OMISSIS, ma nella valutazione globale dei candidati – in conformità al criterio sub c) del bando – ha considerato la fascia delle riviste in cui sono stati pubblicati i lavori scientifici, la rilevanza scientifica di tutte le 12 pubblicazioni, nel loro complesso, e la rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione.
26.1. In base a tali elementi la Commissione, del tutto correttamente, ha quindi assegnato al prof. OMISSIS il giudizio complessivo di “molto buono” e al prof. OMISSIS il giudizio complessivo di “buono”.
27. Dunque, il giudizio di equivalenza espresso dalla Commissione sotto gli esaminati profili, diversamente da quanto ha ritenuto la sentenza qui impugnata, non appare illegittimo.
28. Di qui, per le assorbenti ragioni espresse, si impone la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto sostanzialmente viziata la valutazione della Commissione quanto ai criteri sopra indicati.
29. Sono anche fondate le censure mosse dagli appellanti con cui essi lamentano, sostanzialmente, che la sentenza impugnata avrebbe erroneamente ritenuto illegittima, in quanto afflitta dai vizi denunciati dal ricorrente con il primo motivo di impugnazione, la norma regolamentare impugnata e quella del bando che la presuppone, laddove “consegna” la decisiva funzione di designare il vincitore ad un organo diverso dalla Commissione giudicatrice deputata – come noto – alla valutazione dei candidati “in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con apposito regolamento di ateneo nell’ambito dei criteri fissati con decreto del Ministro” (art. 24, comma 5, della l. n. 240 del 2010, cui rinvia il comma 6 che regola la selezione che qui interessa), organo, peraltro, non in possesso di analoghi requisiti di competenza ed imparzialità e, inoltre, investito di altre funzioni.
30. Devono infatti essere condivise le censure degli odierni appellanti laddove deducono che, dalle pronunce giurisdizionali che hanno riguardato la presente procedura valutativa come, del resto, dall’orientamento della giurisprudenza di questo Consiglio di Stato in subiecta materia, non possano convincentemente trarsi le perentorie conclusioni alle quali è invece approdato il primo giudice.
31. La regola di diritto che emerge dalla sentenza n. 554/2022 del Tribunale, confermata, come detto, da questo Consiglio di Stato con la sentenza n. 7233 del 24 luglio 2023, è che la procedura valutativa, anche nell’(eventuale) fase avanti il Consiglio di Dipartimento, deve essere regolata da criteri predeterminati e conoscibili ex ante nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialità e parità di trattamento.
31.1. E in ottemperanza a tale sentenza, nella delibera dipartimentale di avvio della procedura valutativa in esame del 21 dicembre 2023 (doc. 5 – fascicolo di parte di primo grado), l’Università ha predeterminato i criteri di valutazione in caso di giudizio di idoneità di due candidati.
31.2. Ora tale regola di diritto non è affatto conforme a quella che emerge dalla sentenza impugnata.
31.3. Ed infatti il principio di diritto della sentenza impugnata è che la previsione di una fase valutativa demandata al Consiglio di Dipartimento, volta alla designazione del vincitore, è illegittima in quanto inficiata dal fatto che il Consiglio è un organo che non offre idonee garanzie di imparzialità e competenza tecnica; e ciò a prescindere dalla predeterminazione dei criteri di selezione applicati dal Dipartimento.
31.4. Né il richiamo fatto dalla sentenza impugnata ai principi espressi dalla sentenza n. 8516 del 25 ottobre 2024 di questo Consiglio di Stato appare appropriato, essendo la fattispecie oggetto di tale sentenza del Consiglio di Stato totalmente diversa da quella ora in esame.
31.5. Nel caso oggetto di scrutinio, a differenza di quello evidentemente esaminato dalla sentenza n. 8156 del 2024 di questa Sezione, il Dipartimento non ha gestito alcuna fase valutativa del profilo scientifico dei candidati, dovendo qui evidenziarsi che, nella vicenda qui controversa, la funzione valutativa è stata esercitata esclusivamente dalla Commissione giudicatrice, che si è determinata, come si è visto, nei termini di idoneità di entrambi i candidati.
31.6. In altre parole, i criteri prestabiliti ex ante (nella delibera di indizione della procedura e riportati nel bando), in base ai quali il Dipartimento è stato chiamato ad effettuare la propria scelta, non si sono sovrapposti a quelli valutati dalla Commissione, dato che il Dipartimento – composto dai docenti della materia e dunque da soggetti adeguatamente competenti – ha esercitato la funzione di scelta tra due candidati giudicati a pari merito dalla Commissione di concorso applicando una precisa regola posta dal Regolamento interno (ovvero designare con motivata delibera il vincitore) e nel rispetto dei criteri prestabiliti ed esercitando, dunque, una scelta affidata al Dipartimento che ben può decidere, fra due candidati di pari valore, quale meglio si adatti alle esigenze didattiche e scientifiche del Dipartimento, come meglio si dirà esaminando le censure che seguiranno.
31.7. A ciò si aggiunga poi la considerazione, ben evidenziata dall’Ateneo appellante, che il bando della procedura in esame ha previsto una doppia valutazione da parte della Commissione che, oltre a dichiarare se entrambi i candidati erano idonei a ricoprire il posto oggetto della selezione, ha dovuto «indicare al Dipartimento se i candidati si trovano in condizione di esatta parità, oppure se un candidato si trova in condizione di prevalenza sull’altro»: questo doppio livello di valutazione imposto dal bando, è un’indiretta, ma sicura, conferma della correttezza del giudizio espresso dall’organo tecnico a ciò deputato, e della centralità del momento valutativo-comparativo di competenza della Commissione.
32. Coerentemente con quanto stabilito dal bando in esame, la Commissione, nella relazione finale, dopo avere affermato che «con deliberazione assunta all’unanimità dei componenti, individua i due candidati idonei a ricoprire il posto oggetto della selezione», ha ritenuto che «i due candidati siano in condizione di parità ai fini della presente valutazione comparativa».
33. In tale situazione, non può essere condiviso il ragionamento seguito dalla sentenza impugnata laddove afferma che il Regolamento in questione avrebbe di fatto svilito il ruolo della Commissione o, comunque, vanificato la funzione degli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale, individuati con il Regolamento di ateneo, in base ai quali deve svolgersi, ex art. 24, commi 5 e 6, della l. n. 240 del2010, la procedura di valutazione in esame.
34. Nel caso di specie, infatti, è stato rispettato il rigoroso principio, più volte e anche di recente riaffermato da questo Consiglio di Stato, secondo cui spetta esclusivamente alla Commissione giudicatrice, dotata delle necessarie competenze tecniche, ogni valutazione, da svolgersi secondo procedure imparziali e trasparenti, sul valore scientifico dei candidati, essendo precluso ai Regolamenti universitari, nella loro autonomia, demandare ad organi dipartimentali qualsivoglia tipo di apprezzamento tecnico (v., sul punto, Cons. St., sez. VII, 25 ottobre 2024, n. 8516).
34.1. Ciò, tuttavia, non si è verificato nel caso di specie e, dunque, la sentenza impugnata non ha fatto buon governo dei principi costantemente ribaditi anche da questo Consiglio di Stato, come lamentano entrambi gli appellanti.
34.2. Anche queste censure, dunque, vanno accolte.
35. Devono essere condivise anche le censure mosse dagli appellanti all’ultima parte della sentenza impugnata, laddove ha comunque censurato, tra i criteri stabiliti dal bando per la designazione del vincitore da parte del Dipartimento, quello del “peso delle attività organizzative e ruoli rivestiti a favore del Dipartimento e dell’Ateneo”.
35.1. La sentenza impugnata ha ritenuto “incongrua/ irragionevole” l’inclusione, tra i criteri in base ai quali il Dipartimento era chiamato a designare il vincitore, del criterio relativo al “peso delle attività organizzative e ruoli rivestiti a favore del Dipartimento e dell’Ateneo” (criterio sub n. 2), e ciò sulla scorta della motivazione che non sarebbe riscontrabile alcuna pertinenza tra tale criterio e le specifiche funzioni che il chiamato dovrà svolgere e la tipologia di impegno didattico scientifico, come descritte nel bando.
35.2. Anche questa valutazione, tuttavia, non risulta condivisibile perché si basa su una erronea rappresentazione e valutazione dei dati di riferimento.
35.3. Vanno qui anzitutto riportati i criteri di valutazione, predeterminati dall’Università nella delibera dipartimentale di avvio della procedura valutativa in esame e riportati nel bando, sulla base dei quali il Dipartimento era chiamato a designare il vincitore, in caso di esatta parità dei candidati:
1. adeguatezza del profilo del candidato agli obiettivi del Piano Strategico di Dipartimento e di Ateneo, nonché agli obiettivi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, e in particolare agli obiettivi seguenti:
– ampliare l’apertura all’internazionalizzazione;
– favorire l’integrazione fra ricerca e didattica;
– rafforzare una ricerca teorica e applicata di qualità;
– consolidare il radicamento sul territorio anche attraverso contributi scientifici;
2. peso delle attività organizzative e ruoli rivestiti a favore del Dipartimento e dell’Ateneo;
3. impegno nell’attività di didattica post lauream.
35.4. Si tratta, invero, di criteri che rispecchiano le specifiche esigenze organizzative, didattiche e scientifiche del Dipartimento, senza trasmodare e intromettersi in valutazioni circa il profilo scientifico dei candidati.
35.5. La possibilità di elencare tra i criteri di valutazione anche quello relativo alle esigenze organizzative era stata contemplata dallo stesso Tribunale, che nella sentenza n. 554/2022 aveva fatto espressamente riferimento a criteri «non prettamente scientifici, ma organizzativi, istituzionali, di interdisciplinarietà», affermando che «la valutazione del profilo dei candidati è finalizzata anche alle specifiche esigenze dell’Ateneo che effettua la chiamata stessa, che possono attenere anche ad aspetti non prettamente scientifici», come del resto è stato confermato anche dalla sentenza n. 9242 del 2023 di questo Consiglio di Stato.
35.6. Quanto affermato dalla sentenza impugnata circa il criterio n. 2 relativo al “peso delle attività organizzative e ruoli rivestiti a favore del Dipartimento e dell’Ateneo” è quindi del tutto disallineato e in contraddizione con le sentenze sopra ricordate che sono intervenute nella vicenda in esame.
36. Ciò precisato, va poi rappresentato che, contrariamente a quanto ha ritenuto la sentenza impugnata, il criterio in esame è pienamente pertinente alle specifiche funzioni che il chiamato dovrà svolgere.
36.1. Il primo giudice ha trascurato di considerare che nel sistema delineato dalla l. n. 240 del 2010, accanto alle missioni tradizionali di insegnamento e di ricerca, i docenti universitari devono dare attuazione anche all’attività di “terza missione”, che comprende l’insieme di attività attraverso le quali le Università si interfacciano direttamente con la società civile e il tessuto imprenditoriale.
36.2. Il fatto che il criterio n. 2 richieda di valutare le “attività organizzative” e i “ruoli rivestiti a favore del Dipartimento e dell’Ateneo” è funzionale all’attività di “terza missione”: oltre ai fabbisogni didattici e scientifici del Dipartimento, deve essere garantito il miglior soddisfacimento anche dei fabbisogni organizzativi del Dipartimento stesso.
37. Nel caso in esame, a fronte di una sostanziale parità per i primi tre sottopunti del criterio 1 e di una prevalenza del Prof. OMISSIS per il quarto sottopunto del criterio 1 e a fronte di una sostanziale parità sul criterio 3, in base al criterio de quo è risultato prevalente il prof. OMISSIS, avendo svolto l’incarico di membro prima (dal 2013 al 2019) e coordinatore e Delegato di Ateneo poi (dal 2019 al 2022) nell’ambito del Presidio della qualità, organo che svolge un ruolo centrale nella Assicurazione della Qualità di Ateneo, e avendo svolto attività di coordinamento nell’ambito della VQR 2015-19 (Valutazione della Qualità della Ricerca), la quale, come noto, è il più importante esercizio di valutazione della ricerca e delle attività di terza missione.
38. Così ricostruito correttamente il quadro di riferimento, appare evidente che non vi sono ragioni per espungere tale criterio dai criteri di valutazione posti a base della scelta da effettuarsi da parte del Dipartimento, in presenza di due candidati interni equivalenti scientificamente.
39. Ne segue che, in accoglimento delle censure anche su questo punto proposte dal prof. OMISSIS e dall’Università, la sentenza qui impugnata debba essere riformata, dovendo ritenersi legittima, e immune da censura, la designazione del prof. OMISSIS da parte del Dipartimento, all’esito della procedura sin qui esaminata.
40. Per quanto esposto, dunque, tutti i motivi proposti in primo grado dal prof. OMISSIS, erroneamente accolti dalla sentenza qui gravata, devono essere definitivamente respinti.
41. Nella memoria di costituzione, in entrambi i giudizi qui riuniti, il prof. OMISSIS ha riproposto, in subordine, ex art. 101, comma 2, c.p.a. il secondo motivo di ricorso non esaminato dal giudice di prime cure.
41.1. Con tale motivo il Prof. OMISSIS lamentava in primo grado, e torna a lamentare in questa sede, una violazione delle regole di trasparenza, imposte dall’art. 6 bis della l. n. 241 del 1990, nella procedura seguita per la nomina dei componenti la Commissione giudicatrice, e la sussistenza di un conflitto di interesse per continuità accademica tra il Presidente di Commissione e il prof. OMISSIS.
41.1.1. Questo perché, deduce l’appellato, in relazione alla valutazione concorsuale di cui è causa, non si sarebbe fatto luogo, inspiegabilmente, alle medesime modalità utilizzate in un (quasi contestuale) concorso indetto dallo stesso Dipartimento per il settore scientifico P07.
41.1.2. Con riferimento a quest’ultimo, infatti, com’è agevolmente ricavabile dagli atti, è stata seguita una procedura assai più trasparente e, in particolare, ai nomi dei candidati disponibili è stato associato un numero, e tramite software appositamente predisposto dal CINECA in modo trasparente e standardizzato, sono stati poi estratti i relativi numeri
41.1.3. Il tutto, peraltro, in una seduta pubblica.
41.1.4. Da questo punto di vista, la violazione della trasparenza imposta dal citato art. 6-bis apparirebbe eclatante, dovendosi ravvisare il conflitto di interesse in tutti quei casi in cui ricorrono gravi ragioni di convenienza.
41.2. Nessuna delle censure sollevate dal prof. OMISSIS col motivo in esame, qui riproposto, può essere tuttavia condivisa.
41.3. Con riguardo, anzitutto, alla procedura di nomina dei Commissari, occorre ricordare che tale procedura è stata esperita nel rispetto dell’art. 3 del Regolamento di chiamata dei professori ordinari e associati, il quale prevede che «la commissione giudicatrice è composta da tre professori ordinari o studiosi ed esperti di pari livello in servizio presso università ed enti di ricerca di Paesi aderenti all’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE). Un componente è designato dal Consiglio di Dipartimento che ha chiesto la copertura del posto, anche tra i professori dell’Università di Udine; i rimanenti due componenti sono sorteggiati, da parte dell’Ufficio del Personale Accademico, in un elenco di quattro o di sei professori esterni all’ateneo, individuati dal Consiglio di Dipartimento con apposita delibera, nel rispetto del principio della parità di genere, ove possibile».
41.4. Nel caso in esame, dato il pregresso contenzioso, il Dipartimento ha adottato un surplus di tutela con riguardo all’individuazione dei Commissari della nuova procedura di chiamata.
41.5. In particolare, come risulta dalla delibera del Consiglio di Dipartimento del 23 maggio 2024 (doc. 14 – 15 fascicolo di parte di primo grado dell’Università, odierna appellante), è stato dapprima inviato, tramite e-mail, a tutti i professori ordinari del settore scientifico disciplinare SECS P/06 “Economia Applicata” risultanti dagli elenchi nazionali – esclusi, evidentemente, i docenti intervenuti nelle precedenti procedure annullate dal giudice amministrativo – un invito a manifestare la propria disponibilità a far parte dell’elenco dei professori sorteggiabili.
41.6. Il Consiglio di Dipartimento ha poi deliberato di individuare, attraverso un sorteggio non imposto dal Regolamento, tra i docenti che avevano manifestato la loro disponibilità, i sei nominativi dei docenti che sarebbero stati in seguito sorteggiati dall’Ufficio personale docente per andare a comporre la Commissione, attestando per ciascuno il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
41.7. In particolare, il sorteggio è avvenuto inserendo in una scatola chiusa i nomi dei 10 docenti (del genere più rappresentato) che avevano dato al Direttore di Dipartimento la loro disponibilità a far parte della Commissione ed estraendone a sorte cinque docenti, a cui successivamente sono state aggiunte le due docenti (di genere femminile) che ugualmente avevano dato la loro disponibilità.
41.8. Dal gruppo di sette, è stato quindi sorteggiato il nominativo del membro interno (o c.d. “componente designato”, Prof. OMISSIS), mentre gli altri sei nominativi sono stati comunicati all’Ufficio personale docente dell’Ateneo, affinché ne estraesse a sorte due.
41.9. L’Ufficio del personale docente ha quindi provveduto, in data 24 maggio 2024 e previo avviso scritto ai candidati (doc. 17 – fascicolo di parte di primo grado dell’Università, odierna appellante), alle operazioni di sorteggio dei due componenti esterni nell’ambito dell’elenco stilato dal Consiglio di Dipartimento, individuando, tramite l’applicativo Randomizer, quali componenti sorteggiati, la Prof.ssa OMISSIS dell’Università Mercatorum e la prof.ssa OMISSIS dell’Università degli Studi dell’Insubria.
42. La composizione della Commissione giudicatrice è stata poi formalizzata con decreto rettorale n. 478 del 24 maggio 2024 (doc. 8 – fascicolo di parte di primo grado dell’Università, odierna appellante).
42.1. Questa essendo, in estrema sintesi, la procedura di nomina della Commissione, appare evidente l’infondatezza delle censure qui riproposte dall’appellato, che lamenta una sostanziale assenza di trasparenza in detta procedura, che invece è stata regolarmente condotta dall’Ateneo.
43. Sostiene poi il prof. OMISSIS che il Presidente della Commissione, prof. Castellani, avrebbe dovuto astenersi per effetto di una asserita situazione di conflitto di interesse conseguente all’aver recensito favorevolmente una monografia del prof. OMISSIS: vi sarebbe, secondo il prof. OMISSIS, tra il Presidente e il candidato OMISSIS una stretta “contiguità accademica”.
43.1. Orbene, occorre qui anzitutto ricordare che nel verbale n. 2, sottoscritto digitalmente da ciascun Commissario, il prof. OMISSIS ha reso l’espressa dichiarazione di “non avere lavori in collaborazione con ciascun candidato in numero superiore al 50% delle pubblicazioni presentate”, confermando così l’inesistenza di una “stretta contiguità accademica” con il candidato OMISSIS.
43.2. Va poi rilevato che il doc. 12 allegato dal prof. OMISSIS a prova dell’asserita contiguità accademica, non configura in alcun modo una “recensione”: si tratta, infatti, di un riferimento ad un post del 2015 su un blog che il prof. OMISSIS teneva nell’ambito di un insegnamento di Economia e Dinamica Industriale presso l’Università di Perugia.
43.3. Il post in questione semplicemente segnalava agli studenti l’uscita di un libro su temi rilevanti per il corso, riprendendo il testo utilizzato dall’editore del libro: non esiste nessuna recensione da parte del Presidente di Commissione di una monografia del prof. OMISSIS.
43.4. Secondo la consolidata giurisprudenza di questo Consiglio di Stato (v., per tutti, Cons. St., sez. II, 18 marzo 2025, n. 2236), nelle commissioni di concorso per docenti universitari l’obbligo di astensione dei commissari è limitato ai casi previsti dall’art. 51 c.p.c., senza possibilità di procedere ad una estensione analogica degli stessi.
43.5. La giurisprudenza – e, in particolare, proprio la sentenza in ultimo citata – ha precisato che, nel contesto accademico, una causa di incompatibilità – con conseguente obbligo di astensione – può essere ravvisata unicamente laddove emerga un rapporto tra il commissario e il candidato connotato da reciproci interessi economici ovvero da una relazione professionale fondata su un vincolo fiduciario particolarmente stretto: non sono sufficienti la mera esistenza di precedenti rapporti di collaborazione scientifica né il semplice legame professionale.
43.6. Nello specifico, anche l’attività di collaborazione scientifica e intellettuale, la conoscenza personale o l’instaurazione di rapporti accademici, come pure i c.d. “coautoraggi”, nell’ambito dei concorsi universitari, non sono di per sé motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni accademiche, non siano di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto o il dubbio che il giudizio sul candidato non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità.
43.7. Ad analoghe conclusioni è giunto anche il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nel parere del 19 dicembre 2023 (fasc. 5796/2023), volto a chiarire l’eventuale sussistenza di profili di incompatibilità in capo ai componenti delle commissioni esaminatrici nei concorsi pubblici, con specifico riferimento ai rapporti di colleganza esistenti tra alcuni commissari e determinati candidati.
43.8. Poiché nel caso in esame non si verte in nessuna delle ipotesi di cui all’art. 51 c.p.c. né si è in presenza di situazioni connotate da una comunanza di interessi economici o personali, ovvero da legami tali da poter ragionevolmente compromettere l’imparzialità del giudizio, la nomina della Commissione è avvenuta nel pieno rispetto dei canoni di trasparenza e imparzialità.
43.9. E tutto ciò senza considerare che, alla luce di quanto disposto dall’art. 3, comma 10, del Regolamento di chiamata dei professori ordinari e associati (ricordato nel decreto rettorale n. 478/2024 di nomina della Commissione), secondo cui dalla pubblicazione del decreto di nomina della Commissione decorre il termine di 30 giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione per l’incompatibilità dei Commissari, il prof. OMISSIS, non avendo presentato nel termine prescritto alcuna istanza di ricusazione, è decaduto o ha comunque rinunciato a formulare tale istanza.
44. Anche il motivo assorbito, ritualmente riproposto dall’appellato ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a., va dunque respinto.
45. In conclusione, per tutte le assorbenti ragioni esposte, gli appelli qui riuniti, fondati, vanno accolti, con la conseguente riforma della sentenza impugnata e la reiezione, in definitiva, del ricorso proposto in primo grado dal prof. OMISSIS, in tutti i suoi quattro motivi originariamente proposti, comprendenti anche quello, appena esaminato, qui riproposto dall’appellato ai sensi dell’art. 101, comma 2, c.p.a.
46. Le spese del doppio grado del giudizio, per la complessità delle questioni esaminate, possono essere interamente compensate tra le parti.
46.1. L’appellato OMISSIS, nondimeno, per la sostanziale soccombenza deve essere condannato a rimborsare in favore degli odierni appellanti il contributo unificato rispettivamente corrisposto per la proposizione dei gravami.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sugli appelli, rispettivamente proposti da OMISSIS e dall’Università degli Studi di Udine, previa loro riunione, li accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge integralmente il ricorso proposto da OMISSIS.
Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Pone definitivamente a carico di OMISSIS il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo grado.
Condanna OMISSIS a rimborsare in favore di OMISSIS e dell’Università degli Studi di Udine il contributo unificato rispettivamente corrisposto per la proposizione dei loro appelli.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2025, con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere, Estensore
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere

Pubblicato il 13 novembre 2025