Va dichiarato inammissibile per difetto di interesse il motivo col quale la ricorrente deduce la illegittimità del regolamento d’ateneo che non prevede come obbligatoria la formazione di una graduatoria di merito nei concorsi per il reclutamento dei professori di prima e seconda fascia.
TAR Campania (Salerno), 11 novembre 2025, n. 1826
Va dichiarato inammissibile per difetto di interesse il motivo col quale la ricorrente deduce la illegittimità del regolamento d'ateneo che non prevede come obbligatoria la formazione di una graduatoria di merito nei concorsi per il reclutamento dei professori di prima e seconda fascia
N. 01826/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00269/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 269 del 2025, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio eletto presso il suo studio in Napoli, c.so Vittorio Emanuele 110/2;
contro
Università degli Studi di Salerno, Fisciano, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa istanza cautelare:
a) degli atti della procedura selettiva indetta con D.R. n. 1467 del 14/06/2024; b) del D.R. n. 2405/2024 del 26/09/2024 di nomina della Commissione Giudicatrice; c) del verbale n. 1 del 18/10/2024 della Commissione Esaminatrice; d) del verbale n. 2 del 20/11/2024 della Commissione e dei suoi allegati; e) della Relazione Riassuntiva e dei suoi allegati nn. 1 e 2 della Commissione del 20/11/2024;
per l’annullamento del D.R. n. 3205 del 02/12/2024, l’annullamento della delibera del Consiglio di Dipartimento n. 398 del 09/12/2024, l’annullamento della delibera di approvazione atti del Consiglio di Amministrazione di Ateneo; in via subordinata degli artt. 24, comma 8 e 16, comma 4, del Regolamento per il Reclutamento dei Professori di I e II Fascia dell’Università; delle linee guida dell’Ateneo contenenti i Criteri di Massima per la chiamata dalla rosa degli idonei; degli atti di valutazione della commissione, inclusi i verbali nn. 1 e 2 e relativi allegati e del relativo decreto rettorale di approvazione;
per la condanna dell’Amministrazione resistente alla ripetizione delle attività valutative della procedura, da affidare ad una Commissione di diversa composizione;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di OMISSIS e dell’Università degli Studi di Salerno, Fisciano;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 5 novembre 2025 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato all’Università di Salerno e alla controinteressata il 27 e il 28 gennaio 2025 e depositato il 14 febbraio 2025, la ricorrente impugna gli atti e l’esito della procedura di valutazione comparativa per un posto di prima fascia nel settore concorsuale 05 G1, farmacologia, farmacologia clinica e farmacognosia, indetta con decreto del Rettore numero 1467 del 14 giugno 2024 e conclusa con il decreto del Rettore numero 3205 del 2 dicembre 2024, di approvazione degli atti del concorso e con la delibera del Consiglio di Dipartimento numero 398 del 9 dicembre 2024 con cui è stata approvata la chiamata della professoressa OMISSIS quale vincitrice della procedura selettiva.
In via subordinata, parte ricorrente chiede l’annullamento parziale del regolamento per il reclutamento dei professori di prima e seconda fascia dell’Università, adottato con decreto del Rettore numero 837 del 25 marzo 2024 e delle linee guida dell’Ateneo contenenti i criteri di massima per la chiamata dalla rosa degli idonei nonché, di conseguenza, degli atti di valutazione della Commissione e del decreto rettorale di approvazione degli atti e della delibera del Consiglio di Dipartimento di chiamata della vincitrice.
Parte ricorrente conclude per la condanna dell’Amministrazione resistente alla ripetizione delle valutazioni della procedura selettiva, da affidare ad una commissione in diversa composizione.
Le controparti, pubblica e privata, si costituiscono in giudizio, rispettivamente, il 17 febbraio 2025 e il 25 febbraio 2025, per resistere al ricorso.
Alla camera di consiglio del 19 marzo 2025 parte ricorrente rinuncia alla domanda cautelare, essendo fissata l’udienza per la trattazione di merito del ricorso.
Esaurito il contraddittorio scritto tra le parti, la causa è trattata, nel merito, all’udienza del 5 novembre 2025, venendo in decisione.
DIRITTO
La legge 244 del 2010, in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, disciplina, tra l’altro, il reclutamento dei professori universitari di prima fascia e di seconda fascia, prevedendo, al riguardo, due principali procedure.
La prima procedura è disciplinata dall’articolo 18 della legge e consiste nella chiamata dei professori in esito ad un procedimento selettivo pubblico, comprendente la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica, con eventuale accertamento delle competenze linguistiche. La procedura si conclude con la formulazione di una proposta di chiamata da parte del Dipartimento, con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di prima fascia, per la chiamata dei professori di prima fascia. La proposta è quindi approvata con delibera del Consiglio di amministrazione.
In applicazione dei criteri stabiliti dalla legge, le università disciplinano, nel dettaglio, la procedura di chiamata con propri regolamenti, adottati ai sensi della legge numero 168 del 1989.
La seconda procedura, prevista dall’articolo 24, comma 6, della legge, per un periodo transitorio, è più ristretta, essendo riservata ai docenti già in servizio presso l’università.
L’attuale controversia deriva da una procedura concorsuale pubblica, quindi indetta ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge 240 del 2010 e disciplinata, nel dettaglio, dal regolamento di Ateneo per il reclutamento dei professori di prima e di seconda fascia, approvato con decreto del rettore numero 837 del 25 marzo 2024.
In applicazione della normativa richiamata, è stata nominata una commissione che ha predeterminato i criteri di valutazione dei candidati per poi procedere alla valutazione dei candidati stessi, soltanto due nella procedura in esame, mediante la formulazione di un giudizio individuale e collegiale.
Al termine dei lavori la Commissione, senza redigere una graduatoria, ha ritenuto che il candidato maggiormente qualificato, in considerazione delle specificità del profilo in bando, fosse la professoressa OMISSIS, ma ha altresì ritenuto anche l’altra candidata, professoressa OMISSIS, idonea a ricoprire il ruolo bandito.
Il Consiglio del Dipartimento di farmacia, dopo l’approvazione degli atti della Commissione da parte del Rettore, con delibera numero 398 del 9 dicembre 2024, con voto unanime dei presenti, ha dichiarato di condividere le risultanze dei lavori della Commissione, ha ritenuto entrambi i profili delle candidate aderenti alle esigenze di didattica, di ricerca, di terza e di quarta missione del Dipartimento di farmacia e, facendo propria la valutazione di merito espressa dalla Commissione di concorso, ha proposto la chiamata della professoressa OMISSIS al posto di professore universitario di prima fascia bandito con il concorso.
La proposta di chiamata è stata, infine, approvata dal Consiglio di amministrazione con la delibera numero 423 e 17 dicembre 2024, mediante la quale è stata autorizzata l’assunzione in servizio della professoressa OMISSIS. La stessa è stata quindi nominata professore ordinario per il settore scientifico disciplinare in argomento con decreto del Rettore numero 3415 del 19 dicembre 2024, prendendo servizio effettivamente il 20 dicembre 2024.
La ricorrente, candidata idonea ma non preferita rispetto alla controinteressata, impugna tutti gli atti della procedura per quattro motivi.
Con il primo motivo di ricorso contesta la legittimità dei criteri di valutazione predeterminati dalla Commissione il 18 ottobre 2024. La ricorrente fa presente che, per un concorso analogo espletato nel 2022 per un posto di prima fascia presso il medesimo Dipartimento di farmacia, era stato attribuito un diverso peso relativo ai vari criteri di valutazione. In particolare, per le attività di ricerca e per le pubblicazioni era stata prevista l’assegnazione massima di 60 punti, per le attività didattiche di 30 punti, per le attività istituzionali, organizzative e di servizio di 30 punti. In sostanza era stato riconosciuto maggior valore all’attività scientifica rispetto a quella didattica e di servizio. Nel concorso controverso, invece, la Commissione ha deliberato di assegnare solo il 40% dei punti alle attività di ricerca e pubblicazione, riservando il 40% del punteggio all’attività didattica, il 15% alle attività istituzionali, organizzative e di servizio e l’ultimo 5% alle attività di terza missione. In tal modo la Commissione avrebbe evidenziato l’intento di favorire la candidata con maggiore anzianità di servizio rispetto alla candidata in possesso di superiori titoli scientifici e di ricerca, ma svantaggiata, per la più breve carriera accademica, nella valutazione delle attività didattiche e organizzative svolte. In sostanza, sarebbe stata penalizzata la candidata più qualificata sul piano scientifico e della ricerca per favorire l’altra candidata, qualitativamente meno qualificata, ma, in termini quantitativi, in possesso di un numero maggiore di titoli derivanti dall’anzianità di servizio.
Il motivo è infondato.
Per costante e condivisibile giurisprudenza (confronta ex multis T.A.R. Campania, Napoli, Sez. II, 24/03/2021, n. 1974) nei pubblici concorsi la Pubblica amministrazione è titolare di un’ampia discrezionalità in ordine sia all’individuazione dei criteri per l’attribuzione ai candidati dei punteggi spettanti per i titoli da essi vantati nell’ambito del punteggio massimo stabilito dal bando, per rendere concreti ed attuali gli stessi criteri stabiliti dal bando, sia quanto alla valutazione dei singoli tipi di titoli. In ragione di tale potere di valutazione tecnica, affidato ad esperti del settore che sono in grado pertanto, in ragione della propria competenza di valutare quella altrui, l’esercizio di tale discrezionalità sfugge al sindacato di legittimità del giudice amministrativo, salvo che il suo uso non sia caratterizzato da macroscopici vizi di eccesso di potere per irragionevolezza, irrazionalità, illogicità o arbitrarietà oppure da errori nell’apprezzamento di dati di fatto non opinabili.
Nel caso specifico, i criteri di valutazione predeterminati dalla Commissione e l’attribuzione dei relativi pesi a ciascuno di essi non possono essere ritenuti viziati da eccesso di potere, non risultando né irragionevoli, né irrazionali, né illogici, né arbitrari.
La Commissione ha esercitato legittimamente la propria autonomia, nel rispetto dei criteri di valutazione generali fissati dal regolamento di Ateneo.
La circostanza che una precedente commissione giudicatrice, per un concorso analogo, avesse attribuito diverso valore alle varie categorie di titoli da sottoporre a valutazione non costituisce un indice di illegittimità dei criteri adottati dalla commissione in esame, non potendo essere quest’ultima vincolata dai criteri stabiliti dalla precedente commissione, proprio nel rispetto del principio di autonomia che caratterizza l’operato di ciascuna commissione di concorso.
Neppure può essere ritenuta irragionevole la equiparazione, con l’attribuzione dello stesso punteggio massimo del 40%, dell’attività didattica a quella scientifica e di ricerca. Entrambe le attività costituiscono elementi essenziali e fondamentali delle funzioni che l’ordinamento riconosce ai professori universitari, chiamati tanto alla ricerca scientifica quanto alla didattica, per la formazione delle giovani generazioni di studiosi.
La circostanza che la maggiore anzianità di servizio possa aver determinato, in applicazione dei criteri stabiliti dalla Commissione, l’attribuzione di un punteggio più elevato alla candidata controinteressata non può ritenersi di per sé illegittima, costituendo l’anzianità di servizio e l’esperienza professionale da essa derivante un titolo rilevante per la valutazione comparativa dei candidati aspiranti a un posto di professore universitario.
Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce la violazione delle norme sulla incompatibilità nella composizione della commissione di concorso.
Ad avviso della ricorrente, uno dei componenti della Commissione, pur avendo dichiarato la insussistenza di cause di incompatibilità, avrebbe collaborato con la candidata risultata vincitrice del concorso nella stesura di sette lavori in comune, di cui uno solo sottoposto a valutazione. Inoltre avrebbe collaborato con la candidata nelle funzioni di tutoraggio, per il conseguimento di finanziamenti, nonché nella predisposizione di relazioni per la partecipazione a congressi.
Il motivo è infondato.
Nelle procedure comparative per l’accesso ai posti di ricercatore e professore universitario non si ravvisa l’incompatibilità per la sussistenza sia di rapporti di mera collaborazione scientifica, sia di pubblicazioni comuni, essendo ravvisabile l’obbligo di astensione del componente della commissione solo in presenza di una comunanza di interessi anche economici, di intensità tale da porre in dubbio l’imparzialità del giudizio (Cons. Stato, Sez. VI, 24/08/2018, n. 5050).
Infatti, in ambito universitario, è assai frequente l’esistenza di rapporti tra componenti della commissione e candidati, dato il carattere ristretto della comunità scientifica. Pertanto non può essere causa di incompatibilità l’esistenza di rapporti di collaborazione intellettuale tra un commissario e un candidato, sussistendo l’obbligo di astensione per i componenti della commissione nella sola ipotesi di comunanza di interessi economici di tale intensità da far revocare in dubbio la imparzialità del commissario.
Nel caso di specie, la collaborazione ad articoli scientifici, allo svolgimento di funzioni istituzionali, alla partecipazione a convegni di studio, ravvisata dalla ricorrente, non costituisce causa di incompatibilità e non configura l’ipotesi di un conflitto di interessi nell’esercizio delle funzioni di valutazione.
Con il terzo motivo, parte ricorrente censura i criteri di valutazione adottati dalla Commissione in quanto non conformi ai parametri dettati dal decreto ministeriale numero 120 del 2016.
Il motivo è infondato perché il decreto ministeriale numero 120 del 2016 stabilisce i criteri e i parametri per la valutazione ai fini dell’attribuzione dell’Abilitazione scientifica nazionale, prevista dall’articolo 16 della legge 240 del 2010 quale requisito per la partecipazione ai concorsi per la qualifica di professore universitario sia di prima che di seconda fascia. Ne deriva che i suddetti parametri non devono essere automaticamente trasposti nei criteri di valutazione dei concorsi per professore universitario, essendo diversa la natura delle due procedure. Infatti il conseguimento dell’Abilitazione scientifica nazionale presuppone una valutazione di idoneità sul piano scientifico e della ricerca, mentre il procedimento di chiamata dei professori universitari presuppone una valutazione comparativa di candidati già in possesso dell’Abilitazione scientifica nazionale, per cui richiede l’introduzione di ulteriori parametri valutativi e comparativi.
Con il quarto motivo, parte ricorrente deduce il vizio di eccesso di potere, sotto il profilo della disparità di trattamento, che determinerebbe la illegittimità della valutazione eseguita dalla Commissione. Al riguardo, parte ricorrente si sofferma, analiticamente, sull’applicazione di tutti i criteri di valutazione, contestando le valutazioni individuali e collegiali espresse dai commissari, che avrebbero sistematicamente favorito una candidata a danno dell’altra. Per dimostrare la fondatezza delle deduzioni, parte ricorrente allega il numero di titoli presentato per la valutazione da ciascuna candidata, ponendo in evidenza il possesso, da parte della ricorrente, di un numero di titoli superiore.
Il motivo è infondato.
La giurisprudenza è costantemente e condivisibilmente orientata nel senso che le valutazioni di carattere tecnico-scientifico sul valore di titoli e pubblicazioni sono riservate agli organi nominati dall’Amministrazione al precipuo fine di determinare e graduare il valore dei candidati sul piano scientifico; dette valutazioni, ove siano propriamente tali – ove cioè non attengano al mero rilevamento di dati statistici (vedi, ad es., il numero di articoli pubblicati in un dato periodo di tempo) o alla verifica di elementi fattuali (es. l’avere ricoperto o meno un certo incarico in ambito accademico) – sono per definizione opinabili e, dunque, soggette alle fisiologiche criticità proprie di ogni giudizio che, per sua natura, non può pervenire ad un risultato “matematico” e incontrovertibile. Né il Giudice, né, tantomeno, il candidato insoddisfatto possono pretendere di sostituire e sovrapporre le proprie valutazioni a quelle cui collegialmente e motivatamente sia pervenuto un autorevole consesso di studiosi, quale, nella specie, la Commissione giudicatrice, formata da tre professori ordinari esperti nel settore scientifico di interesse. La possibilità di un sindacato giurisdizionale che investa il merito opinabile delle scelte compiute nell’esercizio del potere di valutazione spettante agli organi incardinati all’interno dell’Amministrazione è ammissibile soltanto nel caso in cui la valutazione in contestazione sia viziata da macroscopica illogicità ovvero palese irragionevolezza ovvero risulti basata sul travisamento di un fatto che abbia dato luogo a decisivo errore (T.A.R. Piemonte, Sez. I, 14/10/2020, n. 608).
Nel caso di specie, non risulta, dall’esame degli atti della Commissione, alcun errore macroscopico e neppure alcuna evidente irragionevolezza nella valutazione, essendo tutti i punteggi attribuiti sulla base di giudizi individuali e collegiali analiticamente e adeguatamente motivati.
Con il quinto e ultimo motivo di ricorso, parte ricorrente deduce, in via subordinata, la illegittimità del regolamento per il reclutamento dei professori di prima e seconda fascia dell’Università di Salerno, adottato con decreto del Rettore numero 837 del 25 marzo 2024. Ad avviso della ricorrente, il regolamento, illegittimamente, svilirebbe il ruolo della commissione di concorso attribuendo al Consiglio di Dipartimento il potere di scelta finale del candidato, impedendo alla commissione perfino la formazione di una graduatoria di merito.
Il motivo è inammissibile, per difetto di interesse.
Il regolamento, all’articolo 24, comma 8, stabilisce che la commissione, al termine dei lavori, provvede, a maggioranza dei componenti, a proporre il candidato o i candidati maggiormente qualificati ovvero una rosa di idonei, fino ad un massimo di tre, senza stilare una graduatoria.
Il regolamento, quindi, consente alla commissione di proporre il candidato preferito oppure, in alternativa, di predisporre una rosa di candidati idonei senza ordinare gli stessi in una graduatoria.
Nel caso controverso, la Commissione si è avvalsa della facoltà di selezionare il candidato maggiormente qualificato, avendo espressamente ritenuto la professoressa OMISSIS maggiormente qualificata alla copertura del posto, pur ritenendo anche l’altra candidata idonea a ricoprire il ruolo di professore universitario.
La ricorrente, pertanto, non ha interesse a impugnare la omessa previsione, nel regolamento di Ateneo, di una graduatoria finale redatta dalla Commissione di concorso perché, seppure il regolamento avesse previsto la formazione di tale graduatoria, il risultato sarebbe stato identico a quello contestato, collocandosi in tale graduatoria al primo posto la professoressa OMISSIS e al secondo posto la ricorrente.
È appena il caso di osservare che, nel caso controverso, il Consiglio di Dipartimento non ha esercitato alcuna attività di valutazione dei candidati, essendosi limitato a recepire la valutazione tecnico-discrezionale espressa dalla Commissione di concorso e ad aderire ad essa.
Il ricorso, in conclusione, deve essere respinto, per la infondatezza o la inammissibilità di tutti i motivi di impugnazione.
Le spese processuali, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, devono essere interamente compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 5 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere, Estensore
OMISSIS, Primo Referendario
Pubblicato in data 11 novembre 2025

