Pubblicato il 03/12/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 280 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da OMISS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università Telematica E-Campus, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISS, OMISS, OMISS con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
OMISS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISS, OMISS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
OMISS, OMISS, OMISS, non costituiti in giudizio;
per l’annullamento
– del verbale n. 3, relativo alla seduta del 19 gennaio 2024 della Commissione esaminatrice, contenente la graduatoria di merito relativa alla procedura selettiva per la chiamata di un professore di seconda fascia nel settore IUS/17 indetta con bando del 23 giugno 2023 di cui al DR 84/23, nonché l”allegato A al medesimo verbale, contenente il giudizio collegiale, pubblicato dall’Università in data 23 gennaio 2024 sul proprio sito web;
– della relazione finale redatta dalla Commissione esaminatrice, del 19 gennaio 2024, pubblicata il 23 gennaio 2024;
– del decreto rettorale n. 29/24, adottato il 23 gennaio 2024, pubblicato in pari data, con il quale sono stati approvati gli atti della selezione ed è stato dichiarato vincitore della procedura il Dott. OMISS;
– di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, connesso e conseguenziale anche se non conosciuto, ivi inclusi atti di nomina del Dott. OMISS a professore di seconda fascia nel settore IUS/17 e di chiamata a rivestirne le funzioni nell”Ateneo, per quanto lesivo degli interessi del ricorrente.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università Telematica E-Campus e del controinteressato Dott. OMISS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 14 ottobre 2025 la dott.ssa OMISS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Il ricorrente ha partecipato alla selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia indetta dall’Università Telematica E-Campus con bando del 23 giugno 2023 di cui al DR 84/23, per il settore scientifico disciplinare IUS/17 (settore concorsuale 12/G1), diritto penale.
Dopo l’approvazione dei criteri, la Commissione ha valutato i titoli e redatto la graduatoria, in cui primo classificato, con il punteggio complessivo di 102, si è collocato il Dott. OMISS e secondo il ricorrente, con il punteggio complessivo di 94.
Con la successiva relazione finale del 19 gennaio 2024, la Commissione ha individuato come vincitore della procedura il Dott. OMISS:
Quindi con provvedimento del 23 gennaio 2024 del Rettore dell’Ateneo venivano approvati gli atti e dichiarato vincitore il Dott. OMISS stesso.
Con il presente ricorso, tempestivamente e ritualmente notificato e depositato, il dott. OMISS ha impugnato gli atti della procedura, articolando le seguenti censure:
Violazione di legge ed eccesso di potere, in plurime forme sintomatiche.
Dopo aver riportato i criteri di valutazione, parte ricorrente contesta il punteggio assegnato in base ai seguenti criteri:
– criterio 2, sulla titolarità esclusiva di incarichi di docenza telematici, in quanto sono stati assegnati 21 punti su un totale di 42; secondo la ricostruzione del ricorrente avrebbero dovuto essere valutati 9 insegnamenti, tutti congruenti con il SSD di riferimento (perché attinenti al settore del diritto penale);
– criterio 1, relativo alla titolarità esclusiva di incarichi di docenza presenziali, lamenta l’erronea attribuzione di 8 punti su un totale di 14: il punteggio da assegnare avrebbe dovuto essere di 14 (2 per ogni titolo);
– criterio 3, relativo ad attività di formazione e ricerca diverse da quelle indicate nei due punti precedenti, il punteggio assegnato al ricorrente, pari a 3 su un totale di 9 (3 per ogni titolo), è errato, perché la Commissione non avrebbe precisato se le attività di formazione siano quelle “attive” o quelle “passive”;
– in ordine al criterio 4, la Commissione ha errato nell’attribuire il punteggio di 0 per “attività di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca”, in quanto avrebbe dovuto essere riconosciuto il punteggio massimo di 9 (3 per ogni titolo);
– quanto al criterio 6, sulle competenze linguistiche, nel curriculum e nel modulo di domanda il ricorrente aveva segnalato il rilascio di attestazione del raggiungimento del livello C.1.1. da parte del British Institute, quindi ritiene di aver diritto ad un punto in più per la certificazione, mentre ha avuto solo 3 punti;
– quanto al criterio 7, deduce la disparità di trattamento, in quanto all’altro concorrente è stato attribuito il punteggio massimo di 24, mentre al ricorrente il punteggio 1 su 24, eccessivamente basso, in considerazione della circostanza che, oltre a due monografie (e non una, come indicato dalla Commissione), pubblicate da case editrici di primo piano, i 10 articoli che sono stati presentati sono stati tutti pubblicati su riviste di fascia “A”;
Censura sotto il profilo del difetto di motivazione il giudizio espresso dalla Commissione su 11 pubblicazioni prodotte (ulteriori rispetto alla monografia dal titolo “Il rapporto di tensione tra intervento penale e medicina”, edita da Pisa University Press), dal momento che non è stata fornita alcuna concreta giustificazione al giudizio di “sufficienza”, limitandosi la Commissione a richiamare in modo estremamente generico la mancanza di una “significativa originalità”.
Si sono costituiti in giudizio in giudizio l’Università intimata e il controinteressato, chiedendo il rigetto del ricorso.
Hanno altresì sollevato l’eccezione di inammissibilità del ricorso per genericità delle domande e mancata impugnazione del bando.
In data 4.3.2024 parte ricorrente ha notificato e depositato motivi aggiunti non impugnatori, deducendo altri profili di illegittimità.
Contesta il punteggio e il giudizio delle pubblicazioni prodotte, anche per mancata valutazione della seconda monografia dal titolo “Dieci nodi gordiani di diritto penale dell’economia”, rispetto al punteggio assegnato alle pubblicazioni del controinteressato.
Deduce altresì l’erroneo punteggio in relazione all’attestazione linguistica.
Con ordinanza n. 366 del 12.3.2024 la domanda cautelare veniva respinta, con la seguente motivazione: “Ritenuto, con la cognizione sommaria che caratterizza la fase cautelare, che il ricorso e i motivi aggiunti non siano dotati di ragionevole probabilità di accoglimento, giacché non emergono elementi da cui desumere una inattendibilità delle valutazioni della commissione concorsuale, sembrando, per converso, che i punteggi sull’attività didattica, convegnistica e di ricerca siano stati graduati conformemente a quanto previsto dal verbale della prima seduta della commissione e che i giudizi espressi sulle pubblicazioni siano stati esaustivamente motivati”.
La pronuncia di primo grado è stata confermata in appello con ordinanza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 2017 del 29 maggio 2024.
All’udienza pubblica del 14 ottobre 2025 il ricorso è stato trattenuto in decisione dal Collegio.
DIRITTO
1) Il presente ricorso è proposto dal secondo classificato nella selezione per la chiamata di un professore di seconda fascia indetta dall’Università Telematica E-Campus con bando del 23 giugno 2023 di cui al DR 84/23, per il settore scientifico disciplinare IUS/17 (settore concorsuale 12/G1), diritto penale.
Si può prescindere dall’esame delle eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dall’Università e dal controinteressato, in quanto il ricorso è infondato nel merito.
2) Con unico motivo del ricorso introduttivo il ricorrente contesta la valutazione dei titoli e delle pubblicazioni.
2.1 Rispetto al criterio “titolarità esclusiva di incarichi di docenza telematici” il ricorrente afferma di aver diritto ad un maggior punteggio rispetto a quello assegnato, cioè 21 punti su un totale di 42, in quanto avrebbero dovuto essere valutati 9 insegnamenti congruenti con il SSD di riferimento.
Viene altresì censurata la mancata valutazione di insegnamenti c.d. frontali, previsti nel criterio n. 1, per il quali ha ottenuto 8 punti, in luogo del punteggio massimo di 14 punti (2 per ogni titolo).
La censura non è fondata, perché, in disparte una certa genericità del motivo non essendo stato indicato con esattezza quali criteri si ritengono violati o applicati erroneamente, tuttavia per l’attività di docenza, già il Bando statuisce la valutazione di “insegnamenti previsti all’interno di Corsi di Laurea, Diploma di Specializzazione, Dottorati di Ricerca e Master universitari presso Università italiane o straniere”; a ciò si aggiunga che nella valutazione degli insegnamenti pesano l’attinenza all’SSD prevista dal bando e i crediti dei singoli corsi.
Vengono quindi valutate le docenze c.d. “caratterizzanti” il corso di studi, che attribuiscono non meno di 5 (cinque) crediti formativi (CFU).
Solo tre docenze indicate nel curriculum del ricorrente attengono a insegnamenti fondamentali, mentre gli altri incarichi di docenza sono relativi a insegnamenti che attribuiscono solo 1 o 2 CFU, ovvero nessun CFU (le docenze dell’Università di Brescia, di Napoli; di Milano, di Urbino e di Milano Bicocca), per cui non hanno ottenuto alcun punteggio o un punteggio basso.
Per le medesime ragioni, risulta infonda la censura in cui si contesta il punteggio relativo agli insegnamenti in presenza, in quanto nessuno degli incarichi di docenza attribuisce un numero di crediti pari o superiore a 5 CUF.
2.2 Rispetto al criterio 3 “attività di formazione e ricerca diverse da quelle indicate nei due punti precedenti”, il ricorrente contesta il punteggio assegnato, cioè 3 punti su un totale di 9 punti.
Secondo parte ricorrente la Commissione non avrebbe precisato se le attività di formazione valutabili siano quelle “attive” o quelle “passive”: afferma di aver diritto al massimo punteggio, per l’elevato numero di attività di formazione sia attive sia passive.
La censura non è fondata.
Il Bando fa chiaramente riferimento ad attività di tipo “attivo”, (cfr. “lett. c) le attività di formazione erogata e ricerca effettuata”), pertanto il punteggio è stato assegnato solo per le attività in cui il ricorrente ha ricoperto la qualità di relatore/ricercatore, non la mera partecipazione a corsi o convegni.
Seguendo questo criterio, l’unica attività che è stata correttamente valutata è il dottorato di Ricerca presso l’Università di Macerata, in quanto le altre attività sono di consulenza, non equiparabile ad attività di ricerca.
2.3 Nel successivo motivo viene dedotta l’erroneità della totale assenza di punteggio rispetto al criterio 4, “attività di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca”, in quanto, secondo la prospettazione del ricorrente, avrebbero dovuto essere assegnati 9 punti, per le seguenti attività: la partecipazione alla Commissione di diritto penale sostanziale istituita presso il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma; la partecipazione al Centro di Diritto penale tributario – Comitato Romano; la direzione del gruppo di ricerca Criminal Law Lab, patrocinato dall’Università di Palermo; la direzione del Gruppo internazionale GRIPIS, patrocinato dall’Università di Murcia (Spagna); la partecipazione alle Commissioni misure di prevenzione e responsabilità “231” della Camera penale di Roma.
Anche questo motivo non può essere accolto.
Il criterio era finalizzato a valorizzare l’attività di organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca: dall’elencazione emerge che alcune commissioni non sono “gruppi di ricerca nazionali e internazionali” (ad esempio Centro di diritto penale), mentre rispetto alle commissioni istituite presso gli ordini degli avvocati, seppure svolgano una impegnativa attività a servizio degli avvocati, non è provato che siano gruppi di ricerca, nel senso di studio e approfondimento scientifico.
Inoltre il ricorrente dichiara la mera appartenenza a queste Commissioni, senza indicare il ruolo e soprattutto l’oggetto della ricerca.
Quanto alla presunta disparità di trattamento, in quanto la partecipazione alla Commissione studi dell’Ordine avvocati di Roma sarebbe stata considerata in altra procedura concorsuale, l’Università ha chiarito che anche in quell’ipotesi la Commissione ha ritenuto l’attività di ricerca di rilevanza “modesta”, ma in un procedimento selettivo per un posto di ricercatore, qualifica quindi ben diversa rispetto al professore di II fascia.
Non si ravvisa quindi neppure alcun profilo di disparità di trattamento, vizio che è prospettabile solo in presenza di situazioni identiche, circostanza, quest’ultima, che va di per sé esclusa, in ragione delle peculiari individualità di ciascuna selezione e nel caso in esame soprattutto per le posizioni oggetto della selezione non equiparabili.
Pertanto anche questo motivo deve essere respinto.
2.4 Sulla competenza linguistica parte ricorrente afferma di aver indicato nel curriculum e nel modulo di domanda il possesso “di attestazione del raggiungimento del livello C.1.1. da parte del British Institute, per cui avrebbe avuto diritto a 4 punti e non 3 punti.
La censura viene ribadita nei motivi aggiunti.
Il Bando all’art. 4, comma 3, lett. b), punto V prevede il punteggio per la competenza linguistica “solo se, per ciascuna lingua indicata, sono stati riportati i seguenti elementi: (a) la lingua veicolare di riferimento – non occorre indicare l’italiano- (indicazione obbligatoria); (b) il livello QCER posseduto (indicazione obbligatoria); (c) se il livello posseduto è attestato da una certificazione o meno (indicazione obbligatoria); (d) nell’esclusivo caso in cui il livello posseduto sia attestato da una certificazione, la data di conseguimento e l’ente certificatore (indicazioni eventuali). N.B. la mancata indicazione della data e/o dell’ente certificatore implica che la relativa abilità linguistica descritta sia considerata come autovalutata dall’interessato e non certificata da un ente”.
Dalla domanda di partecipazione emerge che il ricorrente ha dichiarato prima di avere l’attestazione del livello C.1.1 e poi di non avere la certificazione, riportando “NO” nel campo successivo “Ente certificatore (indicare solo se si ha la certificazione)”.
Non può quindi essere censurata la scelta della Commissione di non attribuire il punto aggiuntivo che era subordinato alla certificazione, la cui esistenza non è stata dichiarata.
Anche nei motivi aggiunti, con la seconda censura, parte ricorrente ribadisce l’illegittimità della mancata assegnazione di un punto aggiuntivo, limitandosi tuttavia solo ad affermare che sarebbe la “cartina di tornasole di come la Commissione abbia approcciato in maniera inadeguata e incongrua la procedura di valutazione dei candidati”.
La Commissione ha solo applicato una chiara previsione della lex specialis, che subordinava il punteggio aggiuntivo alla dichiarazione del possesso della certificazione da parte del concorrente: per il principio di auto responsabilità il ricorrente che non ha reso detta dichiarazione sopporta le conseguenze di eventuali errori od omissioni commessi nella presentazione della documentazione.
2.5 Viene altresì dedotta l’illegittimità della valutazione delle pubblicazioni, sotto il profilo del difetto di motivazione e dell’irragionevolezza.
Il ricorrente afferma di aver presentato una prima monografia dal titolo “Il rapporto di tensione tra intervento penale e medicina”, edita da Pisa University Press, una seconda monografia pubblicata edita da Giuffrè a doppia firma con un Professore di Diritto penale e 10 articoli pubblicati su riviste appartenenti alla classe A ANVUR: contesta il giudizio “sufficienza” espresso dalla Commissione per le undici pubblicazioni prodotte per assenza di motivazione, essendosi limitata la Commissione ad affermare la mancanza di una “significativa originalità”.
Anche questa censura non può trovare accoglimento.
Nella seduta del 21.11.2024 la Commissione ha precisato che le pubblicazioni sarebbero state valutate in base all’attinenza al SSD e alla tipologia di impegno scientifico, secondo i seguenti parametri: 0 punti non attinente, parzialmente attinente 1 punto e 2 punti se attinente.
Nella seduta successiva ha assegnato al ricorrente 24 punti per le pubblicazioni riconducibili al SSD e 24 punti per l’attinenza alla tipologia di impegna scientifico.
Sulle pubblicazioni ha espresso poi il giudizio sulla qualità e originalità delle pubblicazioni, valutandole complessivamente di qualità “sufficiente”, mentre sulla prima monografia di qualità “buono”.
La valutazione non risulta censurabile sotto il dedotto profilo di difetto di motivazione, non solo perché la Commissione ha specificato che il giudizio è determinato dalla mancanza di “profili di significativa originalità”, ma anche perchè non può pretendersi una motivazione analitica (titolo per titolo, articolo per articolo), essendo sufficiente una motivazione, anche sintetica e riassuntiva, sulla complessiva produzione scientifica del candidato a cui la Commissione addiviene all’esito dell’esame analitico della documentazione curriculare.
Il fatto poi che le pubblicazioni siano su una rivista di Classe A dell’ANVUR non è sufficiente per definire una pubblicazione di qualità elevata, in quanto la collocazione editoriale nulla ha a che vedere con la qualità della produzione scientifica, determinata dalla Commissione sulla base di diversi criteri nell’esercizio della propria discrezionalità (in tal senso T.A.R. Lazio, Roma, sez. IV, 06/11/2025, n.19656).
2.5 Pertanto il ricorso introduttivo deve essere respinto.
3) Alla luce delle indicazioni sopra riportate anche i motivi aggiunti non sono fondati.
Infatti nella prima censura dei motivi aggiunti viene censurata l’attribuzione del punteggio per le pubblicazioni, per la mancata valutazione della monografia pubblicata edita da Giuffrè e la disparità di trattamento in quanto alle pubblicazioni del controinteressato è stata data la valutazione di eccellente.
La pubblicazione edita da Giuffrè contiene le trascrizioni delle lezioni su dieci argomenti differenti, pertanto è stata considerata alla stregua di una pubblicazione, non trattando in non modo approfondito e completo un singolo argomento, come si richiede alla monografia.
Quanto alle pubblicazioni del controinteressato, il Collegio non ravvisa alcuna disparità di trattamento, avendo la Commissione esaminato i due curricula e applicato i medesimi criteri; si ribadisce altresì che la disparità è prospettabile solo in presenza di situazioni identiche, circostanza, quest’ultima, che va di per sé esclusa, in ragione delle peculiari individualità di ciascuna pubblicazione.
Il ricorrente si è spesso limitato a contestare i punteggi ottenuti frutto di valutazioni e apprezzamenti che presentano un oggettivo margine di opinabilità (come valutare il pregio tecnico-scientifico delle pubblicazioni), valutazioni che, ad avviso del Collegio, non risultano irrazionali o illogici, o frutto di manifesta irragionevolezza, unico spazio di sindacabilità che può svolgere il giudice, non potendo sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’Amministrazione.
5) Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., II, 22 marzo 1995, n. 3260 e, per quelle più recenti, Consiglio di Stato, II, 30 marzo 2022, n. 2328; VI, 22 marzo 2022, n. 2072; VI, 20 gennaio 2022, n. 358). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.
In conclusione il ricorso e i motivi aggiunti devono quindi essere respinti.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, quantificate complessivamente in € 4.000,00 (quttromila,00), oltre oneri di legge, da ripartirsi in parti uguali a favore dell’Università intimata e del controinteressato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISS, Presidente
OMISS, Consigliere, Estensore
OMISS, Consigliere
Pubblicato il 03/12/2025