TAR Toscana (Firenze), Sez. IV, 2 dicembre 2025, n. 1937

Nelle procedure per la chiamata dei professori universitari, la valutazione con cui il Dipartimento decide se privilegiare la specializzazione o la varietà delle pubblicazioni rientra nella sua discrezionalità tecnica.

Data Documento: 2025-12-02
Autorità Emanante: TAR Toscana
Area: Giurisprudenza
Massima

Nelle procedure di chiamata dei professori universitari, spetta al Consiglio di Dipartimento stabilire, nell’esercizio della propria discrezionalità tecnica, se attribuire maggior valore alla specializzazione del candidato su un singolo ambito di ricerca oppure alla più ampia articolazione tematica delle sue pubblicazioni. Tale valutazione è autonoma e distinta rispetto al diverso requisito della congruenza delle pubblicazioni con il settore disciplinare di riferimento e non è sindacabile dal giudice amministrativo, salvo che emergano evidenti profili di illogicità o manifesti errori di apprezzamento.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana

(Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 766 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OMISS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università di Pisa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISS, OMISS, OMISS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

OMISS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISS, OMISS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

– della delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa n. 1 del 09.01.2025, prot. 45/2025 del 09.01.2025, comunicata alla ricorrente in esito ad istanza d’accesso in data 11.02.2025, con cui è stata approvata la proposta di chiamata del prof. OMISS per la copertura di un posto di Professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, l. 240/2010, per il Macrosettore 13/B “Economia Aziendale”, Settore concorsuale 13/B1 “Economia Aziendale”, settore scientifico disciplinare SECS-P/07 “Economia Aziendale”, all’esito della selezione bandita con D.R. 821/2024 del 16.04.2024 (Codice selezione PO2024/2-4), presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa;

– del verbale della riunione del Consiglio di Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa del 09.01.2025 approvato con delibera del medesimo Consiglio di Dipartimento del 20.02.2025, trasmesso all’esito di istanza di accesso in data 26.02.2025;

– della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Pisa n. 20/2025 del 29.01.2025, comunicata alla ricorrente in esito ad istanza di accesso in data 11.02.2025, con cui è stata approvata la chiamata del prof. OMISS ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come professore ordinario del Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa, GSD 13/ECON-06 “Economia aziendale” (già Settore concorsuale 13/B “Economia aziendale”), SSD ECON-06/A “Economia aziendale” (già SECS-P/07 “Economia aziendale”), con decorrenza della nomina dal 03.02.2025;

– del decreto rettorale n. 165/2025, prot. 14010, del 31.01.2025 di nomina del prof. OMISS nel ruolo di professore ordinario per il SSD ECON-06/A “Economia aziendale”;

– del contratto di lavoro intercorso tra l’Università di Pisa e il prof. OMISS, allo stato non conosciuto;

– in quanto occorrer possa, ed in parte qua, del Regolamento dell’Università di Pisa per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia in attuazione degli articoli 18 e 24 della l. 240/2010 adottato con D.R. 1285 del 25.07.2019 e s.m.i.;

– di ogni atto o provvedimento ad essi presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché ignoto al ricorrente;

per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dal controinteressato il 6 maggio 2025:

– del verbale n. VII del 4.11.2023 (prot. 154893 del 6.11.2024) della Commissione giudicatrice del concorso, nella parte in cui contiene giudizi illegittimi nei confronti del Prof. OMISS, il cui profilo scientifico è stato sovrastimato;

nonché, per quanto occorrer possa, in via derivata,

– del decreto Rettorale n. 2907 del 13.11.2024 di approvazione degli atti della procedura, relativa al concorso bandito dall’Università di Pisa (Codice selezione PO2024/2-4 – Decreto Rettorale n. 821 del 16.4.2024), per la copertura di un posto di Professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, l. 240/2010, per il Macrosettore 13/B “Economia Aziendale”, Settore concorsuale 13/B1 “Economia Aziendale”, settore scientifico disciplinare SECS-P/07 “Economia Aziendale”, presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa, nella parte in cui è approvato il verbale VII;

– della delibera del Consiglio di Dipartimento di Economia e Management n. 1 del 9.1.2025, nella parte in cui recepisce gli illegittimi giudizi ottenuti dal Prof. OMISS, contenuti nel verbale VII; della delibera del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 29.1.2025, nella parte in cui recepisce i suddetti provvedimenti, viziati in parte qua;

– di ogni atto o provvedimento ad essi presupposto, connesso e/o conseguente;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da parte ricorrente il 27 giugno 2025:

– del verbale della VII riunione della Commissione giudicatrice (prot. 154893 del 06.11.2024), nella parte in cui contiene valutazioni illegittime nei confronti del prof. OMISS, il cui giudizio è sovrastimato;

nonché, in quanto occorrer possa, in via derivata

– del decreto Rettorale (D.R.) n. 2907 del 13.11.2024 (prot. 159278) di approvazione degli atti della selezione bandita con D.R. 821/2024 del 16.04.2024 (Codice selezione PO2024/2-4), presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa per la copertura di un posto di Professore di prima fascia ai sensi dell’art. 18, comma 1, l. 240/2010, per il Macrosettore 13/B “Economia Aziendale”, Settore concorsuale 13/B1 “Economia Aziendale”, settore scientifico disciplinare SECS-P/07 “Economia Aziendale”;

– della delibera del Consiglio del Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa n. 1 del 09.01.2025, prot. 45/2025 del 09.01.2025, comunicata alla ricorrente in esito ad istanza d’accesso in data 11.02.2025, con cui è stata approvata la proposta di chiamata del prof. OMISS;

– del verbale della riunione del Consiglio di Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa del 09.01.2025 approvato con delibera del medesimo Consiglio di Dipartimento del 20.02.2025, trasmesso all’esito di istanza di accesso in data 26.02.2025;

– della delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università di Pisa n. 20/2025 del 29.01.2025, comunicata al ricorrente in esito ad istanza di accesso in data 11.02.2025, con cui è stata approvata la chiamata del prof. OMISS ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 come professore ordinario del Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa, GSD 13/ECON-06 “Economia aziendale” (già Settore concorsuale 13/B “Economia aziendale”), SSD ECON-06/A “Economia aziendale” (già SECS-P/07 “Economia aziendale”), con decorrenza della nomina dal 03.02.2025;

– del decreto rettorale n. 165/2025, prot. 14010, del 31.01.2025 di nomina del prof. OMISS nel ruolo di professore ordinario per il SSD ECON-06/A “Economia aziendale”;

– del contratto di lavoro intercorso tra l’Università di Pisa e il prof. OMISS, allo stato non conosciuto;

– di ogni atto o provvedimento ad essi presupposto, connesso e/o conseguente, ancorché ignoto al ricorrente e in ordine ai quali ci si riserva sin d’ora di proporre motivi aggiunti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di OMISS e di Università di Pisa;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 il dott. OMISS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

  1. Il ricorrente (professore ordinario di Economia aziendale presso l’Università degli Studi di Salerno), partecipava, relativamente ad un posto di professore di prima fascia nel macrosettore 13/B “Economia aziendale”, Settore concorsuale 13/B1 “Economia aziendale”, SSD SECS-P/07 “Economia aziendale” da assegnare al Dipartimento di Economia e Management, alla procedura selettiva indetta, ai sensi dell’art. 18, 1° comma della l. 30 dicembre 2010, n. 240, dal decreto 16 aprile 2024 n. 821/2024 del Rettore dell’Università degli Studi di Pisa.

All’esito delle operazioni di valutazione, la Commissione di concorso concludeva per l’idoneità di tutti e dieci i candidati, attribuendo un giudizio sintetico di “ottimo” solo ai candidati OMISS, OMISS, OMISS, OMISS e OMISS ed un giudizio di “buono” agli altri cinque; con decreto 13 novembre 2024 n. 2907/204, il Rettore dell’Università degli Studi di Pisa approvava pertanto gli atti della procedura e ed il relativo elenco degli idonei.

Con la successiva deliberazione 9 gennaio 2025 n. 1/2025, il Consiglio del Dipartimento di Economia e Management, in composizione ristretta ai soli docenti ordinari, proponeva a maggioranza la chiamata del prof. OMISS (professore associato presso il medesimo Dipartimento), motivando la scelta sulla base delle “esigenze didattiche, scientifiche e gli interessi di ricerca del Dipartimento …. supportate dai giudizi espressi dalla Commissione”; in particolare, la scelta del prof. OMISS (cui la Commissione di concorso aveva già attribuito il giudizio sintetico di “ottimo”) era determinata da un esame analitico della maggiore rispondenza dello stesso alle esigenze del Dipartimento sotto i profili dell’attività didattica (con riferimento al quale, il giudizio della Commissione evidenziava una significativa esperienza di insegnamento in lingua inglese non segnalata con riferimento al prof. OMISS o ad altri candidati e tale da “poter conseguire il pieno interesse di migliorare la didattica erogata e sviluppare la propria offerta formativa in lingua inglese, nel rispetto di quanto previsto dalla citata delibera n. 52 del 29/02/2024”), del curriculum (che evidenziava una “spiccata attitudine ad attività di ricerca e di terza missione in ambito internazionale, che interseca l’interesse del dipartimento a consolidare e sviluppare progetti di ricerca non soltanto in ambito nazionale, ma anche internazionale”) e delle pubblicazioni scientifiche (caratterizzate da “ampia articolazione tematica e …(dalla) spiccata varietà di interessi scientifici nell’attività di ricerca …, anche rispetto agli altri candidati, ….(così da soddisfare) ampiamente … l’interesse scientifico del Dipartimento verso il potenziamento dell’attività di ricerca in diversi ambiti disciplinari, con l’effetto di rafforzare il contributo del settore, allo sviluppo di nuovi progetti di ricerca nazionali ed internazionali”).

La proposta di nomina conseguiva l’approvazione del Consiglio di amministrazione dell’Università degli Studi di Pisa (seduta del 29 gennaio 2025, deliberazione n. 20/2025) ed il Rettore pertanto disponeva la nomina del prof. OMISS (decreto 31 gennaio 2025, n. 165/2025), che prendeva servizio in data 3 febbraio 2025 (come da nota 4 febbraio 2025, prot. n. 0000414/2025 del Dipartimento di Economia e Management).

Dopo aver preso visione dell’integralità degli atti della procedura a seguito dell’esercizio del diritto di accesso (soprattutto del verbale della riunione del Consiglio di Dipartimento di Dipartimento di Economia e Management dell’Università degli Studi di Pisa del 9 gennaio 2025), il ricorrente impugnava gli atti meglio specificati in epigrafe (in pratica, tutto gli atti della procedura concorsuale, a partire dalla deliberazione 9 gennaio 2025 n. 1/2025 del Consiglio del Dipartimento di Economia e Management, rimanendo non contestati i lavori della Commissione di concorso ed il decreto Rettorale di approvazione dei relativi atti), articolando censure di: 1) violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a., violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della l. 30.12.2010, n. 240 e del d.m. M.I.U.R. 04.08.2011, n. 344, eccesso di potere particolarmente sotto il profilo del falso presupposto in fatto e diritto, del travisamento, dell’irragionevolezza, dell’ingiustizia manifesta, della carenza di istruttoria; 2) violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a., violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della l. 30.12.2010, n. 240, del d.m. M.I.U.R. 04.08.2011, n. 344 e del d.m. M.I.U.R. 30.10.2015, eccesso di potere particolarmente sotto il profilo dello sviamento di potere, del travisamento, dell’illogicità, della contraddittorietà e dell’ingiustizia manifesta; 3) violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1 e. 3, l. n. 241/90, violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della l. 30.12.2010, n. 240, del d.m. M.I.U.R. 04.08.2011, n. 344 e del d.m. 07.06.2016, n. 120, eccesso di potere particolarmente sotto il profilo dell’illogicità manifesta e della carenza di motivazione.

  1. Si costituivano in giudizio l’Università degli Studi di Pisa ed il controinteressato prof. OMISS che controdeducevano sul merito del ricorso ed articolavano eccezione preliminare di inammissibilità sotto diversi ed articolati profili.

In data 6 maggio 2025, il controinteressato depositava altresì ricorso incidentale regolarmente notificato, impugnando il verbale 4 novembre 2024 n. VII, prot. 154893 della Commissione giudicatrice del concorso, nella parte in cui avrebbe espresso giudizi illegittimi nei confronti del Prof. OMISS, sovrastimandone il profilo scientifico e prospettando un’ulteriore causa di inammissibilità del ricorso, derivata dall’eventuale accoglimento dell’impugnazione incidentale (con conseguente declassamento del giudizio attribuito al prof. OMISS da “ottimo” a “buono”); a base del ricorso incidentale era posta articolata censura di violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 del bando, dell’art. 6 del regolamento per la disciplina della chiamata dei Professori ordinari e associati, dei criteri introdotti dalla Commissione nel verbale n. 1, dell’art. 18 della l. n. 240/2010, del d.m. M.I.U.R. del 4.8.2011, n. 344, degli artt. 1 e 3 della l. n. 241/1990, dell’art. 4 del d.P.R. 23 marzo 2000, n. 117, dell’art. 97 Cost., eccesso di potere per carenza di motivazione, travisamento dei fatti, disparità di trattamento, difetto di istruttoria.

Dopo la proposizione del ricorso incidentale, anche il ricorrente depositava, in data 27 giugno 2025, motivi aggiunti regolarmente notificati, impugnando anche lui il verbale n. VII del 4 novembre 2024 (in precedenza, non contestato) “nella parte in cui cont(errebbe) valutazioni illegittime nei confronti del prof. OMISS, il cui giudizio è sovrastimato”; la proposizione dei motivi aggiunti era giustificata, nella prospettazione di parte ricorrente, dalla proposizione dell’impugnazione incidentale da parte del controinteressato (che avrebbe originato la “reviviscenza” di un interesse a ricorrere asseritamente non presente al momento della proposizione del ricorso) e si articolava nella proposizione di ulteriori censure di violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost. e dei principi di imparzialità e buon andamento della p.a., violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della l. 30.12.2010, n. 240 e del d.m. M.I.U.R. 04.08.2011, n. 344, violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 del Bando della selezione, dell’art. 6 del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori ordinari e associati, eccesso di potere particolarmente sotto il profilo del travisamento, del difetto di istruttoria, della carenza di motivazione, della contraddittorietà e della disparità di trattamento, dell’irragionevolezza e della ingiustizia manifesta.

Alla pubblica udienza del 27 novembre 2025, il ricorso, il ricorso incidentale ed i motivi aggiunti erano quindi trattenuti in decisione.

DIRITTO

  1. Il ricorso deve essere, in parte, dichiarato inammissibile ed in parte, rigettato, in quanto infondato nel merito.

Con riferimento al primo motivo di ricorso, deve essere preliminarmente richiamata la giurisprudenza di questo T.A.R. (T.A.R. Toscana, sez. I, 10 ottobre 2019, n. 1342; 3 marzo 2022, n. 251; 23 febbraio 2023, n. 202; 14 ottobre 2024, n. 1158) che ha già affrontato la problematica generale della particolare strutturazione del Regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia dell’Università degli Studi di Pisa, concludendo per la necessità di attribuire assoluta preminenza alla scelta finale operata dal Consiglio di Dipartimento, sulla base della declaratoria di idoneità e delle valutazioni operate dalla Commissione di concorso: “l’art. 18 co. 1 della legge n. 240/2010 rimette la disciplina delle procedure di chiamata dei professori di prima e di seconda fascia ai regolamenti di ateneo, nel rispetto di una serie di criteri. Fra questi il criterio secondo cui la procedura di chiamata deve prevedere la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati, e quello secondo cui la proposta di chiamata proviene dal dipartimento interessato e deve essere formulata a maggioranza dei professori di prima o di seconda fascia, per poi essere approvata con delibera del consiglio di amministrazione dell’Università (art. 18 co. 1 lett. d) ed e)).

Nessuno dei criteri dettati dal legislatore impone agli atenei di affidare alle commissioni di valutazione la formulazione di giudizi che pongano ciascun candidato a confronto con tutti gli altri, giacché è la procedura nel suo complesso a doversi svolgere comparativamente, in modo cioè da consentire che emergano, nel raffronto tra i vari giudizi, individuali e collegiali, i candidati da ascrivere al novero degli idonei, e, tra questi, quello maggiormente idoneo.

Il regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e di seconda fascia, approvato dall’Università di Pisa … risponde (pertanto) al modello previsto dal legislatore. Esso all’art. 6 stabilisce che le commissioni di valutazione individuino (non il candidato migliore, ma) i candidati idonei a svolgere le funzioni didattico-scientifiche per le quali è stato bandito il posto, all’esito di una valutazione – in assoluto, e non comparativa – delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati. Ai sensi del successivo art. 8, la scelta, fra gli idonei, del candidato da proporre per la chiamata spetta al consiglio di dipartimento, la cui competenza trova esplicito fondamento, lo si è visto, nella norma primaria di legge” (T.A.R. Toscana, sez. I, 23 febbraio 2023, n. 202 e le altre decisioni già citate).

Tutte le sentenze della Sezione sopra citate hanno, quindi, sottolineato, con riferimento a diversi profili, la particolarità del regolamento concorsuale dell’Università degli Studi di Pisa che si risolve in una sistematica complessiva in cui “il consiglio di dipartimento può individuare il destinatario della chiamata sulla scorta dei giudizi sui profili scientifici degli idonei delineati dalla Commissione, ma può anche effettuare valutazioni diverse qualora emerga che il curriculum di uno dei candidati sia maggiormente in linea con le esigenze didattiche o agli indirizzi di ricerca dell’Ateneo” (T.A.R. Toscana, sez. I, 23 febbraio 2023, n. 202).

In buona sostanza, siamo pertanto in presenza di una sostanziale articolazione procedimentale a “due livelli” e che ripartisce la valutazione dei candidati tra due organi a diversa composizione (Commissione di concorso e Consiglio di Dipartimento) che assumono la funzione complessiva e finale di selezionare il candidato idoneo a ricoprire il posto; la valutazione comparativa dei candidati costituisce, pertanto, una funzione che non può essere ristretta solo alla decisione finale del Consiglio di Dipartimento, ma che deriva dall’articolazione delle diverse valutazioni effettuate dai due organi del procedimento concorsuale.

Come già rilevato nella parte in fatto della sentenza, il ricorrente ha inizialmente inteso contestare solo il segmento finale della procedura concorsuale, non ritenendo di dover impugnare l’esito delle valutazioni operate dalla Commissione di ricorso (che risultano pertanto, ad ogni effetto, intangibili), ma solo il successivo svolgimento della procedura, a partire dalla deliberazione 9 gennaio 2025 n. 1/2025 del Consiglio del Dipartimento di Economia e Management che risulterebbe illegittima sotto tre diversi profili e vizierebbe gli atti successivi che hanno poi portato alla nomina in ruolo del prof. OMISS (sostanzialmente contestati solo per illegittimità derivata).

Il primo motivo di ricorso contesta la “lettura distorta e strumentale operata dal Consiglio di Dipartimento che …(avrebbe) palesemente travisato le valutazioni della Commissione”, partendo da un “presupposto del tutto insussistente” costituito dalla sostanziale “pariteticità” dei cinque candidati che hanno conseguito il giudizio finale di “ottimo” (i candidati OMISS, OMISS, OMISS, OMISS, OMISS), dovendo attribuirsi considerazione anche ai giudizi “intermedi” riservati ai tre parametri relativi alle pubblicazioni scientifiche, al curriculum ed all’attività didattica che risultano caratterizzati da importanti differenziazioni e non sarebbero stati “considerat(i) nella loro interezza”; in questa prospettiva, i cinque candidati valutati con il giudizio sintetico di “ottimo” non sarebbero pertanto tutti valutabili sullo stesso piano, risultando evidente come “l’unico vero “pari merito” risultante dai giudizi della Commissione ..(sia) quello tra il prof. OMISS e il prof. OMISS” (ovvero, i due candidati che hanno riportato il giudizio di “ottimo” con riferimento a tutti e tre i parametri “intermedi” di valutazione) e come il prof. OMISS non sia, in buona sostanza, valutabile avendo riportato un giudizio di “buono” con riferimento al parametro attività didattica, senza che tale “mancanza” possa essere compensata dall’attribuzione del giudizio finale e sintetico di “ottimo” con riferimento alla consistenza globale del candidato.

A questo proposito, non possono sussistere dubbi in ordine al fatto che la Commissione di concorso abbia rispettato le previsioni dell’art. 4, 7° comma del bando e dell’art. 6, 4° comma del regolamento per la disciplina della chiamata dei professori di prima e seconda fascia dell’Università degli Studi di Pisa che impongono certo la necessità di articolare un giudizio non numerico e motivato sui singoli parametri di valutazione (in questo caso, le pubblicazioni scientifiche, il curriculum e l’attività didattica) che può assumere un valore preclusivo nel caso in cui il candidato non abbia “ricevuto un giudizio almeno sufficiente in relazione a tutti i parametri di valutazione”, ma poi aggiungono la necessità di articolare anche un “giudizio (finale) complessivo su ogni singolo candidato”.

Anche in questo caso, siamo pertanto in presenza di una struttura articolata su più livelli e che prevede un primo livello di valutazione riferito ai singoli parametri di valutazione (elemento prezioso perché permette al Consiglio di Dipartimento di articolare un giudizio reale sui differenti profili di candidati parimenti idonei, come risulta evidente dalla vicenda che ci occupa), destinato poi a sfociare in un giudizio finale globale del candidato in cui, evidentemente, i vari giudizi “intermedi” sono destinati a fondersi ed eventualmente a compensarsi.

In questa prospettiva, il primo motivo di ricorso si presenta, ad un primo livello, evidentemente inammissibile, risultando evidente come la valutazione globale di sostanziale equivalenza del profilo globale dei cinque candidati valutati con il giudizio finale di “ottimo” sia stata effettuata dalla Commissione di concorso con gli atti non contestati da parte ricorrente (in buona sostanza, il segmento procedimentale che si è concluso con il decreto 13 novembre 2024 n. 2907/204 del Rettore dell’Università degli Studi di Pisa che ha approvato gli atti della Commissione); sotto ogni profilo risulta, infatti, evidente come la decisione di equiparare candidati che, nella prospettazione di parte ricorrente, non sarebbero sullo stesso livello sia stata presa dalla stessa Commissione e come, pertanto, ogni contestazione in proposito dovesse passare attraverso l’impugnazione di un giudizio finale della Commissione che sarebbe evidentemente caratterizzato dall’illegittima attribuzione del giudizio finale di “ottimo” a candidati che, in realtà, non avevano conseguito tale giudizio con riferimento a tutti e tre i parametri di valutazione.

Ad un secondo livello, la prospettazione di parte ricorrente risulta essere poi caratterizzata anche da evidente errore di prospettiva, in quanto attribuisce una sicura prevalenza ai giudizi “intermedi” relativi ai singoli parametri di valutazione rispetto al giudizio sintetico finale della Commissione; dalla prospettazione del motivo di ricorso risulta, infatti, evidente come i giudizi considerati decisivi da parte ricorrente siano quelli relativi ai singoli parametri di valutazione e come ne risulti evidentemente svalutato un giudizio finale che non può non consistere, nella prospettazione fornita con il ricorso, nella mera presa d’atto del conseguimento di identico giudizio finale con riferimento a tutti e tre i parametri (solo in questo caso, sarebbe, infatti, legittimo il giudizio finale di “ottimo” contestato in questa sede).

Ne deriva quindi una sistematica del tutto inaccoglibile in quanto, da un lato, attribuisce assoluta prevalenza ai giudizi “intermedi” relativi ai singoli parametri di valutazione in presenza di previsioni regolamentari dell’Università degli studi di Pisa (il già citato art. 6, 4° comma del regolamento sulle chiamate) che, in realtà, prevedono la compresenza ed un sostanziale pari livello dei giudizi “intermedi” e del giudizio finale; sotto diverso (ma concorrente) profilo, la prospettazione di parte ricorrente si presenta poi anche assai problematica perché non individua quale sia il criterio che dovrebbe portare all’articolazione dei giudizi finali (l’attribuzione del giudizio deteriore di “buono” pur in presenza di due giudizi di “ottimo” o il giudizio più elevato numericamente prevalente?) nell’ipotesi in cui dovessero sussistere differenziazioni di valutazione tra i diversi parametri.

Risulta pertanto necessario concludere per la necessità di mantenere i due diversi livelli di valutazione e di riportare l’articolazione del giudizio finale alla valutazione, ad opera della Commissione, del valore globale di un candidato, che pur mantenendo le sue particolarità (ovvero un maggiore o minore valore nei tre diversi parametri di valutazione), risulta essere stato valutato dalla Commissione con un giudizio finale che opera una sintesi (ed eventualmente, una compensazione) dei giudizi relativi ai singoli parametri; una valutazione discrezionale finale della Commissione che parte ricorrente non ha per nulla contestato.

La prima parte del primo motivo di ricorso deve pertanto essere dichiarata inammissibile.

1.1. Non ben calibrata risulta poi la successiva contestazione operata con il primo motivo di ricorso e relativa alla “mancata lettura dei giudizi complessivi e dalle relative motivazioni a corredo, dai quali emerge una diversa valutazione, non paritetica, tra i professori OMISS e OMISS”.

Con tutta evidenza, si tratta, infatti, di contestazione che, da un lato, attribuisce immotivata prevalenza ad elementi, come la maggiore anzianità di insegnamento, che, in realtà, non assumono tale efficacia ai sensi dei criteri di massima di valutazione fissati dalla Commissione di concorso; dall’altro, risulta evidente come si tratti di contestazione scarsamente attinente ad una valutazione operata dal Consiglio di Dipartimento che, in realtà, ha proprio valorizzato le particolarità dei singoli candidati emergenti dai giudizi della Commissione, così escludendo quella “lettura frettolosa” evocata da parte ricorrente.

A questo proposito (e come già rilevato nella parte in fatto della sentenza), la deliberazione 9 gennaio 2025 n. 1/2025 del Consiglio del Dipartimento di Economia e Management ha motivato la propria preferenza per il prof. OMISS sulla base di una valutazione delle “esigenze didattiche, scientifiche e (de)gli interessi di ricerca del Dipartimento …. supportate dai giudizi espressi dalla Commissione” che trova rispondenza in un giudizio articolato con riferimento a tutti e tre i parametri di valutazione; in particolare:

  1. a) con riferimento al parametro dell’attività didattica, è stata espressa una significativa preferenza per il candidato (il prof. OMISS) che aveva cumulato una significativa esperienza di insegnamento in lingua inglese non segnalata con riferimento al prof. OMISS o ad altri candidati ed in linea con l’interesse del Dipartimento a “migliorare la didattica erogata e sviluppare la propria offerta formativa in lingua inglese, nel rispetto di quanto previsto dalla … delibera n. 52 del 29/02/2024”;
  2. b) con riferimento al curriculum,è stata attribuita prevalenza, in maniera analoga, alla “spiccata attitudine (del controinteressato) ad attività di ricerca e di terza missione in ambito internazionale, che interseca l’interesse del dipartimento a consolidare e sviluppare progetti di ricerca non soltanto in ambito nazionale, ma anche internazionale”, ovvero alla proiezione internazionale dell’attività di ricerca del prof. OMISS, non presente in altri candidati nella stessa misura;
  3. c) con riferimento alle pubblicazioni scientifiche, è stato attribuito valore prevalente all’“ampia articolazione tematica … (ed alla) spiccata varietà di interessi scientifici nell’attività di ricerca” del prof. OMISS rispetto agli altri candidati”, così da soddisfare “ampiamente ….l’interesse scientifico del Dipartimento verso il potenziamento dell’attività di ricerca in diversi ambiti disciplinari, con l’effetto di rafforzare il contributo del settore, allo sviluppo di nuovi progetti di ricerca nazionali ed internazionali”.

Una volta così sintetizzate le ragioni che hanno portato il Consiglio di Dipartimento a preferire il candidato prof. OMISS al ricorrente ed agli altri candidati risulta evidente come si tratti di ragioni sostanziali che non sono minimamente infirmate dalla comparazione operata con il ricorso (attraverso l’elaborazione di una tabella di corrispondenza) che, a ben vedere, si esaurisce nel tentativo formale di avvalorare una distinzione tra i due candidati risultante dalle aggettivazioni (più o meno positive) utilizzate dalla Commissione di concorso e che non contesta per nulla le esigenze sostanziali sopra richiamate e che risultano immediatamente percepibili.

In buona sostanza, si tratta pertanto di un tentativo di svalutare le ragioni di preferenza espresse dal Consiglio di Dipartimento per il prof. OMISS, attraverso una serie di argomentazioni che rilevano, ad un tempo, il proprio carattere formale (essendo basate sul semplice tentativo di attribuire considerazione determinante a mere aggettivazioni che, in realtà, si inseriscono in un giudizio più complesso e sostanziale) ed il tentativo di procedere ad una “rilettura” del giudizio della Commissione teso ad individuare, sulla base della personale visione del ricorrente, una “chiara preferenza” per il ricorrente rispetto ad altri candidati che, in realtà, è molto difficile rintracciare nei giudizi finali articolati con riferimento ai cinque candidati premiati dal giudizio sintetico finale di ottimo.

In questa prospettiva, la “rilettura” dei giudizi della Commissione di concorso operata dal ricorrente evidenzia pertanto un sostanziale tentativo di procedere a quella valutazione di merito del giudizio dei vari candidati articolato dagli organi di concorso (ovviamente, in una prospettiva tesa ad avvalorare la propria superiorità rispetto al vincitore o ad altri candidati) che risulta del tutto impossibile al Giudice amministrativo, sulla base del ben noto principio giurisprudenziale (pienamente condiviso dalla Sezione) che ha rilevato come “nei concorsi universitari, la valutazione dei candidati comport(i) un’ampia area di insindacabilità del giudizio da parte del giudice amministrativo. Il giudizio della Commissione, infatti, è inteso a verificare il livello di maturità scientifica raggiunto dai singoli candidati e costituisce espressione di un’ampia discrezionalità tecnica riservata dalla legge al suddetto organo collegiale, le cui valutazioni, riflettendo specifiche competenze proprie dello stesso e richiedendo conoscenze di alto livello in complesse discipline cognitive, non possono essere sindacate nel merito dal giudice della legittimità, ma solo sotto l’eventuale profilo della ragionevolezza, adeguatezza, proporzionalità, illogicità, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti” (T.A.R. Marche, 30 ottobre 2020, n. 634; T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 3 dicembre 2019, n. 13813; 5 aprile 2019, n 4500).

In definitiva, si tratta pertanto di una censura che, una volta avuti presenti i limiti di valutazione propri del giudizio di legittimità, risulta inaccoglibile, non avendo parte ricorrente validamente contestato le ragioni poste a base della preferenza per il controinteressato (risultando del tutto inidonee a questo fine le argomentazioni a carattere puramente letterale articolate) o evidenziato illogicità o errori evidenti suscettibili di considerazione in sede giurisdizionale.

1.2. La parte finale del punto 1.4 del ricorso reca poi una criptica argomentazione che prospetta la possibile illegittimità del regolamento sulle chiamate dell’Università degli Studi di Pisa, qualora lo stesso dovesse essere interpretato “nel senso di attribuire al Consiglio di Dipartimento la facoltà effettiva di scelta fra i candidati, lasciando alla Commissione il limitato potere di esprimere uno fra i cinque giudizi possibili elencati dal regolamento, …. per contrasto con le norme della l. 240/2010 e con l’art. 97 Cost. che riservano la valutazione dei candidati all’apposita Commissione concorsuale, organo terzo ed imparziale”.

Con tutta evidenza, le considerazioni generali articolate al punto 1 della sentenza in ordine alla particolare struttura del regolamento sulle chiamate dell’Università degli Studi di Pisa risultano ben distanti da quella lettura semplificante in termini di attribuzione al solo Consiglio di Dipartimento del potere di graduare i candidati che è alla base della prospettazione di parte ricorrente; come già detto, il potere di valutazione è sostanzialmente condiviso, a livelli diversi, dai due organi del procedimento (Commissione di concorso e Consiglio di Dipartimento) e si tratta di una rilevazione tanto più vera in un contesto in cui una recente decisione della Sezione ha considerato del tutto legittimo l’operato di una Commissione che, a differenza di quanto avvenuto nella fattispecie che ci occupa, aveva graduato i diversi candidati (T.A.R. Toscana, sez. I, 14 ottobre 2024, n. 1158, punto 4 della motivazione).

Quanto sopra rilevato basterebbe già a determinare il rigetto della generica contestazione operata da parte ricorrente, non potendo peraltro attribuirsi una positiva considerazione al richiamo finale alla più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato (Cons. Stato, sez. VII, 25 ottobre 2024, n. 8516) operato a pag. 3 della memoria conclusionale, al fine di riempire di contenuti una censura che si presentava troppo generica e stringata.

A ben guardare il riferimento operato a Cons. Stato, sez. VII, 25 ottobre 2024, n. 8516 risulta, infatti, mal posto, trattandosi di una decisione che, da un lato, si riferiva ad una fattispecie notevolmente diversa (e che vedeva la devoluzione al Consiglio di Dipartimento della prova didattica, ovvero di una parte delle valutazioni tecniche di pertinenza della Commissione) e ad una censura che era stata proposta nella prospettiva della “rinnovazione ab imis della procedura selettiva, secondo i principi di diritto recati dalla presente decisione, con integrale affidamento delle operazioni di valutazione dei candidati a una nuova Commissione giudicatrice in diversa composizione affinché questa provveda a individuare il concorrente più meritevole, di tal ché spetterà alla Commissione” (Cons. Stato, sez. VII, 25 ottobre 2024, n. 8516).

La fattispecie decisa da Cons. Stato, sez. VII, 25 ottobre 2024, n. 8516 risultava pertanto essere caratterizzata da una censura molto più radicale di quelle prospettate da parte ricorrente e tesa ad ottenere il rifacimento integrale della procedura (in una prospettiva in cui, a ben vedere, risultava peraltro necessario il rifacimento anche del bando e degli atti regolamentari in materia concorsuale dell’Università), ovvero quella prospettiva che il ricorrente ha implicitamente escluso quando ha scelto di non contestare il segmento procedimentale relativo alle valutazioni della Commissione che, per quello che riguarda il presente contenzioso, restano intangibili (come si dirà anche con riferimento ai motivi aggiunti proposti dal ricorrente).

Non si comprende pertanto che senso possa avere richiamare una giurisprudenza che non può assumere un qualche ruolo in un contesto caratterizzato dalla decisione di parte ricorrente di non contestare le operazioni di valutazione dei candidati, se non al fine di rafforzare prospettazioni di parte ricorrente che, come si è già detto e come si dirà, risultano palesemente inammissibili o infondate nel merito.

Anche questo parte finale del primo motivo di ricorso non può pertanto trovare accoglimento.

  1. Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente passa a contestare, nello specifico, le tre ragioni di preferenza espresse dal ricorrente nei confronti del candidato prof. OMISS.

Con riferimento alle valutazioni relative ai due parametri dell’attività didattica e del curriculum viene innanzitutto contestato il riferimento operato dal Consiglio di Dipartimento alla necessità di “rafforzare le conoscenze, le capacità relazionali e l’impegno nell’attività di ricerca, sia nazionale sia internazionale, in considerazione del peso e del ruolo rivestito nei progetti di sviluppo del Dipartimento e dell’Ateneo” che hanno trovato espressione nella deliberazione 29 febbraio 2024, n. 52, citata nell’atto impugnato, ma non dal bando di concorso, così introducendo nella struttura della valutazione criteri non indicati come “oggetto di valutazione nel Bando di concorso…. (che) non sono stati oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice del concorso e contenuti in documenti interni del Dipartimento di destinazione, non menzionati negli atti della selezione e non conoscibili dai candidati non appartenenti al Dipartimento”; nella prospettazione di parte ricorrente, la specifica esperienza di insegnamento e di ricerca del prof. OMISS in lingua inglese (che ha costituito il criterio sostanziale di preferenza con riferimento ai due parametri della didattica e del curriculum) non sarebbe pertanto valutabile, non essendo richiamata dal bando di concorso e non essendo stata valutata dalla Commissione.

Con tutta evidenza, si tratta però di una ricostruzione che contrasta apertamente con la documentazione relativa alla procedura in discorso.

Già sotto il profilo formale, risulta, infatti, evidente come la deliberazione 29 febbraio 2024, n. 52 costituisca uno di quegli atti non espressamente allegati al bando (che si riferiva a 13 posizioni complessive di differente contenuto), ma espressamente richiamati per relationem dal riferimento alle relative “delibere dei consigli di dipartimento pervenute” inserito in apertura dell’atto che ha istituito la procedura; non si trattava pertanto di deliberazione a contenuto meramente interno, ma di un atto che precedeva l’indizione del concorso e che esplicitava il particolare contenuto dell’insegnamento mandato a concorso richiamato dal bando di concorso.

Del tutto inesatto è poi il riferimento operato da parte ricorrente alla mancata valutazione della “vocazione all’internazionalizzazione” del docente da parte della Commissione di concorso; il semplice esame dell’Allegato A al verbale della I riunione della Commissione del 19 settembre 2024 evidenzia, infatti, come il “carattere internazionale delle attività didattiche svolte” costituisse espresso criterio di valutazione dell’attività didattica (così delineando un contesto complessivo in perfetta linea con i contenuti della deliberazione 29 febbraio 2024, n. 52) e come anche i vari elementi ricadenti nell’attività di ricerca valutata nel più ampio parametro del curriculum comprendessero espressamente la proiezione internazionale, sia per quello che riguarda “l’organizzazione, la direzione e il coordinamento di centri o gruppi di ricerca”, che per quello che riguarda “il conseguimento di premi e riconoscimenti” o “la partecipazione, in qualità di relatore, a congressi e convegni”.

In sostanziale accordo con le citate previsioni dei criteri di massima, i giudizi analitici e sintetici relativi al prof. OMISS hanno poi richiamato “una significativa attività didattica in lingua inglese”, la partecipazione a società scientifiche, convegni e “organismi internazionali per la predisposizione di standard di reporting”, ovvero tutta una serie di attività caratterizzate da una proiezione internazionale, poi valorizzate dal Consiglio di Dipartimento.

Deve pertanto concludersi che l’attitudine alla didattica e ricerca a livello internazionale costituisse un’esigenza “interna” alla procedura fin dalla pubblicazione del bando (che richiamava per relationem gli atti del Consiglio di Dipartimento che delineavano il profilo del docente richiesto), poi richiamata dai criteri di valutazione fissati dalla Commissione ed applicati in sede di valutazione dei singoli candidati; una simile rilevazione non può pertanto non rilevare ai fini della verifica dell’ammissibilità (il bando, la delib. 29 febbraio 2024, n. 52 e la prefissione dei criteri di massima da parte della Commissione non sono stati, infatti, mai impugnati da parte ricorrente) e della fondatezza della censura.

Quanto sopra rilevato in ordine alla natura “interna” alla procedura della valutazione della proiezione internazionale dei profili di candidati rende poi irrilevante il richiamo del “Piano Strategico del Dipartimento (Azione 1.1., Obiettivo 2), approvato con delibera n. 122 del 30/05/2024” operato dalla delibera impugnata, trattandosi di esigenza già assicurata dalla già citata delib. 29 febbraio 2024, n. 52 e, comunque, dai precedenti Piani strategici di Dipartimento vigenti al momento di indizione della procedura; del pari irrilevante risulta poi il riferimento operato da parte ricorrente a T.A.R. Toscana, sez. I, 19 maggio 2022, n. 680 che ha riaffermato la necessità generale che la valutazione operata dal Consiglio di Dipartimento debba risultare ancorata ad un “certo curriculum …(aderente) alla descrizione del posto da ricoprire contenuta nel bando con riguardo al settore scientifico disciplinare (Consiglio di Stato sez. VI, 14/01/2021, n. 454) o alla descrizione delle funzioni da svolgere dalla cui indicazione devono evincersi le concrete e specifiche necessità dell’Ateneo che non possono invece essere enucleate a posteriori nel corso del procedimento di selezione”, ovvero un’esigenza che è assicurata, nella fattispecie che ci occupa, proprio dalla delib. 29 febbraio 2024, n. 52 (come già detto, da intendersi richiamata per relationem dal bando) e dai criteri di massima fissati dalla Commissione.

Del tutto inaccoglibile è poi il tentativo finale di parte ricorrente di ricomprendere nel giudizio finale di “ottimo” attribuitogli dalla Commissione con riferimento al parametro attività didattica anche un sostanziale riconoscimento dello svolgimento di attività di insegnamento in lingua inglese, proprio sulla base della già citata previsione dei criteri generali di valutazione che prevedeva la valutazione del “carattere internazionale delle attività didattiche svolte”; oltre ad entrare in aperta contraddizione con quanto sostenuto nello stesso motivo di ricorso (in particolare, con la parte che ha sostenuto il mancato accertamento, da parte della Commissione, delle capacità di insegnamento a livello internazionale dei candidati), si tratta, infatti, di prospettazione che si risolve in un tentativo di procedere ad una lettura alterata dei giudizi della Commissione che hanno certo operato una valutazione globale dell’intera attività didattica, ma con l’espressa sottolineatura, riservata solo ai candidati che fossero in possesso del relativo titolo, dello svolgimento di attività di insegnamento a “carattere internazionale” (ovvero svolte in lingua inglese).

Non risulta pertanto possibile ritenere che il giudizio finale di “ottimo” riservato all’attività didattica comprendesse, per così dire “automaticamente”, un positivo accertamento dello svolgimento di attività di insegnamento a carattere internazionale ed anche in questo caso, ove il giudizio della Commissione, fosse stato caratterizzato da un qualche errore in proposito, il ricorrente avrebbe avuto l’onere di impugnarlo.

2.1. Con riferimento alla preferenza espressa dal Consiglio di Dipartimento per il prof. OMISS con riferimento anche al parametro delle pubblicazioni (come già rilevato, radicata sull’”ampia articolazione tematica … (e sulla) spiccata varietà di interessi scientifici nell’attività di ricerca” del prof. OMISS rispetto agli altri candidati”), l’ultima parte del secondo motivo di ricorso prospetta, in prima battuta, una sostanziale “novità” del criterio (non previsto dal bando e da tutta la normativa in materia di valutazione dei candidati) e la sua inutilità ed eccentricità rispetto alla valutazione della congruenza delle pubblicazioni rispetto all’ambito della materia già operata dalla Commissione di concorso.

Anche in questo caso, siamo però in presenza di un’argomentazione apparentemente suggestiva e che tenta di distorcere le ragioni sostanziali di preferenza per il prof. OMISS espresse dal Consiglio di Dipartimento anche con riferimento al parametro delle pubblicazioni.

Con tutta evidenza, l’ampiezza dell’ambito di ricerca del candidato testimoniata dall’aver pubblicato pubblicazioni attinenti a diversi aspetti di una diversa disciplina (nel caso del Prof. OMISS le pubblicazioni spaziano dalla “crisi d’impresa, ..(al) cost accounting e …(all’)earnings management”) costituisce una rilevazione che risulta del tutto differente dall’accertamento della congruenza delle pubblicazioni rispetto al settore scientifico-disciplinare; l’accertamento della congruenza delle pubblicazioni rispetto al settore scientifico-disciplinare investe, infatti, i limiti esterni della materia (ovvero l’attinenza della pubblicazione ad una certa disciplina piuttosto che ad un’altra), mentre l’estensione degli interessi di ricerca del candidato costituisce un dato interno che sintetizza gli interessi di un candidato che possono essere riservati prevalentemente ad un solo aspetto (nel caso, del prof. OMISS, soprattutto la storia della ragioneria) piuttosto che ad una serie di problematiche.

In buona sostanza, valorizzare la specializzazione delle pubblicazioni su un singolo argomento (come sostanzialmente nel caso del Prof. OMISS) o valutare la capacità di un candidato di affrontare più problematiche costituisce una scelta discrezionale del Consiglio di Dipartimento che è differente e del tutto autonoma dal requisito della congruenza della pubblicazione rispetto al settore disciplinare di riferimento, oltre a risultare insindacabile dal Giudice amministrativo nei casi in cui (come quello che ci occupa) il ricorrente non individui illogicità evidenti o errori manifesti di apprezzamento suscettibili di considerazione in sede giurisdizionale.

Nel caso di specie, la censura articolata dal ricorrente si riduce ad un semplice artifizio dialettico che non evidenzia illogicità sostanziali suscettibili di considerazione in sede giurisdizionale e pertanto la censura non può trovare accoglimento, così come non può trovare accoglimento il tentativo finale (pag. 23 del ricorso) di riportare alla definizione di accounting (o ancora alla storia della ragioneria), problematiche come le crisi di impresa o l’earnings management caratterizzate da evidenti differenziazioni.

Anche il secondo motivo di ricorso risulta pertanto, in parte, inammissibile ed in parte, infondato nel merito.

  1. La prima parte del terzo motivo di ricorso contesta poi un (presunto) difetto di motivazione della deliberazione del Consiglio di Dipartimento che risulta chiaramente smentita da quanto precedentemente rilevato in ordine alla chiara evidenziazione delle ragioni di preferenza per il prof. OMISS con riferimento a tutti e tre i parametri di valutazione; anche in questo caso, siamo pertanto in presenza di una censura a carattere formale che non può pertanto trovare accoglimento.

La parte finale del motivo di ricorso cambia poi registro e passa a contestare il verbale della riunione del Consiglio di Dipartimento del 9 gennaio 2025 (doc. n. 16 del deposito di parte ricorrente), nella parte in cui alcuni docenti avrebbero espresso una preferenza per il candidato OMISS fondata sull’età anagrafica (in questo caso, il prof. OMISS), sul fatto che lo stesso fosse cresciuto all’interno del Dipartimento (proff. OMISS e OMISS) o sul criterio bibliometrico applicato alle pubblicazioni pur in assenza di obblighi normativi in proposito (prof. OMISS).

Come esattamente rilevato dalle resistenti, si tratta però di una censura che scambia le opinioni personali dei votanti espresse nella discussione in sede di Consiglio con la motivazione dell’atto che risulta essere stata approvata ed oggetto di votazione nel corso della seduta e che non riporta alcun accenno alle (assai discutibili) ragioni di preferenza sopra richiamate.

Con tutta evidenza, si tratta poi di una censura che, anche ove dovesse essere ritenuta fondata, non risulterebbe comunque accoglibile, non superando la cd. prova di resistenza; la deliberazione favorevole al controinteressato ha, infatti, riportato ventotto voti ed un’astensione, mentre parte ricorrente evidenzia possibili motivazioni illegittime che investono, in definitiva, solo quattro votanti, ovvero un numero del tutto insufficiente a modificare l’esito finale della votazione.

In definitiva, il ricorso deve pertanto, in parte, essere dichiarato inammissibile ed in parte, respinto, in quanto infondato nel merito.

  1. L’impossibilità di accogliere il ricorso sopra rilevata importa poi la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse del ricorso incidentale depositato dal controinteressato in data 6 maggio 2025 e teso a contestare la valutazione finale dei candidati operata dalla Commissione (con il verbale 4 novembre 2024 n. VII, prot. 154893).

Discorso del tutto analogo per i “motivi aggiunti” depositati dal ricorrente in data 27 giugno 2025, tesi a contestare sempre il giudizio finale della Commissione di concorso nella sola prospettiva di determinare “la carenza di interesse – e dunque l’inammissibilità – del ricorso incidentale” e, quindi, non più sostenuti da un qualche interesse alla decisione, una volta intervenuta la declaratoria di improcedibilità sopravvenuta dell’impugnazione incidentale.

In ogni caso, la Sezione non può poi non rilevare come i detti “motivi aggiunti” (per più motivi, caratterizzati da una sostanziale ambiguità di fondo che ne determina un’evidente difficoltà di inserimento nelle tradizionali categorie ricostruttive del processo amministrativo) contengano censure alla valutazione finale della Commissione che risultano evidentemente e comunque tardive.

Con tutta evidenza, si tratta, infatti, di censure (sostanzialmente attinenti alla “sopravvalutazione” del prof. OMISS da parte della Commissione) che parte ricorrente avrebbe potuto immediatamente proporre e che sarebbero potute risultare (ove fondate, ovviamente), pienamente satisfattive del suo interesse, anche senza procedere alla contestazione del giudizio del Consiglio di Dipartimento; in una simile prospettiva risultano pertanto del tutto inutili le (discutibili) considerazioni in ordine ad una “reviviscenza” dell’interesse a ricorrere determinata dalla proposizione dell’impugnazione incidentale” e risulta evidente come ogni contestazione dei giudizi finali della Commissione avrebbe dovuto essere proposta nell’ordinario termine di decadenza (in questo caso, al più tardi al momento della proposizione del gravame, risultando documentato come, in quel momento, parte ricorrente avesse piena conoscenza anche degli atti della Commissione di concorso).

La particolare complessità della materia trattata permette di procedere alla compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, sul ricorso incidentale depositato dal controinteressato in data 6 maggio 2025 e sui motivi aggiunti depositati dal ricorrente in data 27 giugno 2025:

  1. a) in parte, dichiara inammissibile ed in parte, respinge il ricorso, come da motivazione;
  2. b) dichiara improcedibili per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso incidentale depositato dal controinteressato in data 6 maggio 2025 ed i motivi aggiunti depositati dal ricorrente in data 27 giugno 2025.

Compensa le spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:

OMISS, Presidente

OMISS, Consigliere, Estensore

OMISS, Consigliere

Pubblicato il 02/12/2025