Cons. Stato, Sez. VII, 2 dicembre 2025, n. 9470

Il trasferimento in altro ateneo durante gli anni successivi al primo di Medicina e Chirurgia richiede la partecipazione a una procedura selettiva che consenta la valutazione comparativa di tutte le istanze

Data Documento: 2025-12-02
Autorità Emanante: Consiglio di Stato
Area: Giurisprudenza
Massima

Nelle procedure di trasferimento ad anni successivi al primo del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, l’iscrizione può avvenire solo a seguito della pubblicazione di un avviso o di un bando pubblico che renda nota la disponibilità dei posti e consenta la valutazione comparativa di tutte le istanze, nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità. È pertanto illegittima la pretesa dello studente di ottenere l’iscrizione “diretta” senza partecipare alla procedura selettiva.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Settima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.
sul ricorso numero di registro generale 8064 del 2025, proposto da
Università degli Studi G. D’Annunzio di Chieti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

contro

OMISS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISS, con domicilio eletto presso lo studio Giacomo Romano in Roma, piazza di Campitelli, 2;

per la riforma

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) n. 335/2025, resa tra le parti;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di OMISS;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 il Cons. OMISS e udita per la parte appellante l’avvocato dello Stato OMISS, nessuno essendo comparso per la parte appellata;

Sentita la parte comparsa ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Considerato:

– che con l’appello in epigrafe l’Università degli Studi “G. D’Annunzio” di Chieti ha impugnato la sentenza del T.A.R. Abruzzo, Pescara (Sezione Prima) n. 335/2025, chiedendone la riforma, previa sospensione dell’efficacia;

– che la sentenza impugnata ha accolto il ricorso dello studente OMISS contro il diniego opposto dall’Università di Chieti con provvedimento del 19 settembre 2024 sulla sua domanda di iscrizione ad anni successivi al primo del corso di laurea in Medicina e Chirurgia, nonché contro gli atti presupposti e connessi;

– che in fatto il Sig. OMISS, studente iscritto fuori corso al sesto anno al CdLM a ciclo unico in Medicina e Chirurgia (LM-41, Classe delle lauree magistrali in Medicina e Chirurgia D.M. 270/2004) presso l’Università degli Studi di Torino, in data 23 agosto 2024 presentava istanza all’Università di Chieti per l’immatricolazione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, in anno successivo al primo, previa valutazione dei crediti formativi conseguiti;

– che con il provvedimento impugnato l’Ateneo respingeva la richiesta, in assenza di posti disponibili a seguito di periodica ricognizione e, quindi, senza la pubblicazione di avvisi o bandi;

– che il Tribunale, nell’annullare il diniego opposto dall’Università alla richiesta dello studente, ha ordinato all’Ateneo di riesaminare la propria attività, alla luce dei principi indicati dalla sentenza, ai fini della ricognizione dei posti disponibili per il trasferimento ad anni del corso di laurea successivi al primo, esclusa ogni precedenza agli iscritti nella graduatoria nazionale;

Considerato inoltre:

– che nell’appello, tempestivamente presentato e regolarmente notificato al ricorrente vittorioso in primo grado, l’Università degli Studi di Chieti ha contestato per più versi l’iter logico-giuridico e le statuizioni della sentenza di prime cure e ha concluso per la riforma della stessa, previa sospensione della sua efficacia;

– che il Sig. OMISS si è costituito in giudizio attraverso memoria di costituzione e difensiva depositata il 6 novembre 2025, eccependo l’infondatezza dei motivi di appello e concludendo, in via principale, per la reiezione del gravame, previa reiezione dell’istanza cautelare, e, in via subordinata, per la rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 4, commi 1 e 2, della l. 2 agosto 1999, n. 264 per contrasto con gli artt. 3, 34, 97, 117 e 11 Cost., ovvero per la rimessione all’Adunanza Plenaria di questo Consiglio della questione nomofilattica relativa alla natura autonoma o subordinata delle procedure di trasferimento ad anni successivi al primo del corso di laurea, o ancora per il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia UE della questione relativa alla compatibilità dell’attuale assetto regolatorio con i principi euro-unitari di non discriminazione, trasparenza, tutela giurisdizionale effettiva e accesso equo all’istruzione, come declinati dagli artt. 21, 24, 47 e 52 della Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e dalla direttiva n. 2005/36/CE;

– che alla camera di consiglio del 18 novembre 2025, fissata per la discussione dell’istanza cautelare, è comparso il difensore dell’Ateneo appellante, al quale il Collegio ha dato avviso, ai sensi e per gli effetti dell’art. 60 c.p.a., della possibilità di pronunciare sentenza “semplificata”, previa conversione del rito;

– che sentito il predetto difensore, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione;

Ritenuta la sussistenza delle condizioni per pronunciare sentenza “semplificata” ai sensi degli artt. 38 e 60 c.p.a., accertata la regolare instaurazione del contraddittorio e la completezza dell’istruttoria e previa conversione del rito;

Ritenuto che le censure dell’Ateneo appellante siano fondate e da condividere;

Considerato, infatti:

– che forma oggetto della controversia la questione della possibilità, per gli studenti universitari, di iscriversi ad anni successivi al primo del corso di laurea magistrale in Medicina e Chirurgia, e della relativa disciplina: su tale questione con il provvedimento impugnato in primo grado l’Università ha respinto l’istanza del ricorrente, evidenziando che “I posti disponibili sono determinati dai soli fatti che danno luogo alla vacanza nelle rispettive annualità. In esito alla documentata disponibilità di posti liberatisi, l’Ateneo è tenuto, tramite avviso pubblico e relativa selezione degli aspiranti, a ricostituire la coorte iniziale, la cui consistenza, per la durata legale del corso di laurea, è definita dalla programmazione effettuata dal Ministero dell’università e della ricerca per il primo anno. …Gli atenei procedono periodicamente a rendere note dette disponibilità attraverso la pubblicazione di appositi avvisi o bandi pubblici. I candidati che intendano essere ammessi ad anni successivi al primo sono tenuti a presentare domanda esclusivamente al momento della pubblicazione di tali avvisi o bandi. ..”.

– il giudice di prime cure ha sostenuto che l’“ai sensi del D.M. 583/2022 all.2 punti 12-15 citati dalla Università resistente, agli Atenei “è consentito di procedere all’iscrizione dei candidati collocati in posizione utile in graduatoria ad anni successivi al primo esclusivamente a seguito del riconoscimento dei relativi crediti e delle necessarie propedeuticità previste dai regolamenti di corso di studio di Ateneo nonché previo accertamento della documentata disponibilità di posti presso l’ateneo per l’anno di corso in cui richiedono l’iscrizione, rispetto ai posti attribuiti all’interno della rispettiva coorte di studenti nelle precedenti programmazioni”, con conseguente illegittimità del diniego opposto dall’Università di Chieti al richiedente, in quanto non basato su tale regola procedimentale;

– che tuttavia le affermazioni della sentenza appellata sono confutate dall’opposto indirizzo espresso da questa Sezione, con orientamento ormai costante, in molteplici precedenti, in cui si è affermato, in estrema sintesi, che la normativa di settore prevede che “l’esigenza di una valutazione comparativa delle istanze di iscrizione agli anni successivi al primo del corso di laurea ambito dalla parte appellata, nell’ambito di una procedura selettiva aperta ai candidati interessati, risponde ai principi di trasparenza e imparzialità dell’azione amministrativa, consentendo la selezione dei candidati più meritevoli, avuto riguardo ai posti resisi disponibili nella coorte di riferimento e alla stregua di criteri all’uopo predeterminati; tale esigenza è coerente con quanto previsto dall’allegato 2, punto 13, D.M. n. 218 del 2020 che, nel regolare le iscrizioni ad anni successivi al primo al corso di laurea per cui è controversia, richiede l’indizione di “procedure di riconoscimento dei crediti da parte dell’Ateneo di destinazione” e “la pubblicazione di appositi avvisi o bandi” in merito alla disponibilità dei posti rilevati dall’Amministrazione universitaria; il che conferma la necessità che le istanze vengano valutate unitariamente nell’ambito di apposita procedura comparativa introdotta dalla pubblicazione di un avviso di disponibilità “ (Cons. Stato, VII, n. 7618/2023, in cui è stata esclusa la fondatezza della pretesa di chi vuole ottenere l’iscrizione ad anno successivo al primo direttamente, ossia senza previamente partecipare ad una procedura di selezione aperta a tutti i soggetti potenzialmente interessati);

– che nel senso ora visto questa Sezione si è espressa da ultimo anche con le sentenze nn. 2541, 2542 e 2543 del 26 marzo 2025, nn. 2191, 2197 e 2199 del 17 marzo 2025 e nn. 1757 e 1758 del 28 febbraio 2025, le cui motivazioni si intendono qui integralmente richiamate, ai sensi e per gli effetti dell’art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a. e dell’art. 74 c.p.a.,

– che le motivazioni contenute nei suddetti precedenti, riferite in modo specifico al d.m. n. 583/2022, valgono in via generale per i decreti ministeriali vigenti e susseguitisi negli anni, compreso il d.m. n. 472/2024 (menzionato dall’Ateneo nel diniego impugnato);

– che quanto esposto vale altresì ai fini della reiezione delle richieste avanzate in subordine dalla parte appellata, tenuto conto che le questioni di legittimità costituzionale e di compatibilità euro-unitaria della normativa nazionale sono in primo luogo non rilevanti in una fattispecie in cui parte ricorrente ha agito per ottenere l’accertamento del suo diritto a iscriversi ad anni successivi al primo senza partecipare a una procedura aperta (le questioni potranno assumere rilevanza in caso contestazione degli esiti di una tale procedura o di ricorso avverso l’inerzia nel bandire la procedura) e comunque trovano adeguata confutazione nelle motivazioni delle sentenze di questa Sezione poc’anzi richiamate e alle quali si è fatto rinvio ai sensi degli artt. 74 e 88, comma 2, lett. d), c.p.a., laddove richiamano il principio meritocratico posto a base delle scelte compiute dal Legislatore nazionale;

– che, da ultimo, non sussistono i presupposti per investire l’Adunanza Plenaria di questo Consiglio, stante l’indirizzo giurisprudenziale univoco espresso sulla questione esaminata da questo Giudice di appello;

Ritenuto in definitiva di dover accogliere l’appello e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, di respingere il ricorso di primo grado;

Ritenuta, comunque, la sussistenza di giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio, avuto riguardo alla natura della controversia ed alle questioni ad essa sottese;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima),

definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.

Compensa le spese del doppio grado del giudizio.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:

OMISS, Presidente

OMISS, Consigliere

OMISS, Consigliere

OMISS, Consigliere

OMISS, Consigliere, Estensore

Pubblicato il 02/12/2025