La Commissione non è tenuta a prevedere un peso specifico per ogni criterio di valutazione.
TAR Lombardia (Milano), Sez. V, 11 dicembre 2025, n. 4116
La Commissione non è tenuta a prevedere un peso specifico per ogni criterio di valutazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1948 del 2025, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Libera Università di Lingue e Comunicazione Iulm, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
previa sospensiva
del decreto rettorale 21154 prot. 0032754 del 04/04/2025 col quale sono stati approvati gli atti della procedura di selezione indetta dall’Università IULM per la copertura di n. 1 posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia Gruppo Scientifico Disciplinare 10/PEMM-01 Arti performative, musicali, cinematografiche e mediali; Settore Scientifico Disciplinare PEMM-01/B Cinema, fotografia, radio, televisione e media digitali, da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, comma 1, della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 di cui al decreto rettorale n. 20958 prot. 0080162 del 18/11/2024; del decreto di nomina della Commissione e dei verbali della Commissione giudicatrice recanti la determinazione dei criteri di valutazione dei candidati, la formulazione dei giudizi su ogni candidato, la valutazione comparativa e i giudizi finali, nonché, ove nelle more intervenuti, della proposta di chiamata del Consiglio di Dipartimento di Comunicazione, arti e media OMISSIS; della delibera di approvazione della chiamata del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo e del Senato Accademico; del provvedimento di nomina e immissione in ruolo del Dott. OMISSIS quale professore universitario di seconda fascia nel Settore Scientifico Disciplinare: PEMM-01/B Cinema, fotografia, radio, televisione e media digitali, Gruppo Scientifico Disciplinare: 10/PEMM-01 Arti performative, musicali, cinematografiche e mediali e di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti, in quanto lesivi
nonché
per il risarcimento di tutti i danni derivati e derivandi dagli atti denunciati, in particolare con riferimento alla perdita di chances di carriera, oltre che alle spese di trasferta sostenute dal Prof. OMISSIS per sostenere la prova didattica (considerata la decisione della Commissione di optare per la modalità in presenza (con OMISSIS residente nella stessa Milano e OMISSIS in Svezia) anziché la parimenti ammissibile modalità telematica), con espressa e formale dichiarazione di avere interesse alla domanda risarcitoria anche ai fini e per gli effetti di cui all’art. 34 c. 3 c.p.a. e della sentenza dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 8 del 3 luglio 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Libera Università di Lingue e Comunicazione Iulm e di OMISSIS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2025 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Dott. OMISSIS ha impugnato gli atti della procedura di selezione, indetta dalla Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, per la copertura di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia per il Gruppo Scientifico Disciplinare 10/PEMM-01 Arti performative, musicali, cinematografiche e mediali – Settore Scientifico Disciplinare PEMM-01/B Cinema, fotografia, radio, televisione e media digitali, in cui è risultato vincitore il Dott. OMISSIS.
2. A sostegno del ricorso, ha formulato quattro motivi:
I) con il primo, si deduce l’incompetenza della Commissione giudicatrice e la violazione dell’art. 6 del Codice Etico dell’Università IULM e dell’art. 51, ultimo comma, c.p.c.: il Dott. OMISSIS, infatti, avrebbe intrattenuto e intratterrebbe stretti rapporti di collaborazione con tutti i tre membri della Commissione;
II) con il secondo motivo, articolato in tre censure, si denuncia: II.1) l’omessa previsione dei criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, dei curricula e dell’attività didattica dei candidati; II.2) la mancata previsione dell’incidenza ponderale dei macro-criteri; II.3) l’omessa indicazione dei criteri per la determinazione analitica dell’apporto individuale dei candidati nei lavori in collaborazione;
III) con il terzo motivo, si lamenta l’illegittimità sotto diversi profili del giudizio sull’attività didattica, sull’attività di ricerca scientifica, sulla produzione scientifica, sulle pubblicazioni sottoposte a valutazione e sulla prova didattica dei candidati;
IV) con il quarto motivo, si deduce che è illogico e irrazionale l’iter logico-valutativo che ha condotto la Commissione esaminatrice a identificare il solo OMISSIS come “idoneo”, lasciando intendere che il candidato OMISSIS non sia neppure ritenuto idoneo a ricoprire la carica che già ricopre in un’altra università, pur in presenza di evidenti indici di superiorità del ricorrente.
3. Si sono costituiti l’Ateneo resistente e il controinteressato, chiedendo la declaratoria di irricevibilità, inammissibilità e infondatezza del ricorso.
4. In vista dell’udienza di merito, le parti hanno svolto attività difensiva.
5. All’udienza pubblica del 1° dicembre 2025, a seguito della discussione orale, la causa è stata trattenuta in decisione.
6. Il Collegio ritiene di poter prescindere dall’esame delle eccezioni preliminari formulate dalla parte resistente e dal controinteressato, preferendo respingere il ricorso nel merito, in applicazione dell’ormai consolidato principio della “ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale (cfr. Cons. Stato, Ad. pl., 5 gennaio 2015, n. 5, nonché Cass., Sez. un., 12 dicembre 2014, n. 26242, e Cons. Stato, VI, 19 gennaio 2022, n. 339).
7. Il primo motivo è infondato.
7.1. Anzitutto, per consolidata giurisprudenza (ex multis, Cons. Stato, sez. II, 18 marzo 2025, n. 2236), nelle commissioni di concorso per docenti universitari l’obbligo di astensione dei commissari è limitato ai casi previsti dall’art. 51 c.p.c., senza possibilità di procedere ad una estensione analogica degli stessi.
La giurisprudenza ha altresì precisato che, nel contesto accademico, una causa di incompatibilità – con conseguente obbligo di astensione – può essere ravvisata unicamente laddove emerga un rapporto tra il commissario e il candidato connotato da reciproci interessi economici ovvero da una relazione professionale fondata su un vincolo fiduciario particolarmente stretto: non sono sufficienti la mera esistenza di precedenti rapporti di collaborazione scientifica né il semplice legame professionale (Cons. Stato, sez. VII, 13 novembre 2025, n. 8900).
Nello specifico, anche l’attività di collaborazione scientifica e intellettuale, la conoscenza personale o l’instaurazione di rapporti accademici, come pure i c.d. “coautoraggi”, nell’ambito dei concorsi universitari, non sono di per sé motivi di astensione, a meno che i rapporti personali o professionali non siano di rilievo e intensità tali da far sorgere il sospetto che il candidato sia giudicato non in base al risultato delle prove, bensì in virtù delle conoscenze personali (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 22 marzo 2021, n. 741)
Ad analoghe conclusioni è giunto anche il Presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione nel parere del 19 dicembre 2023 (fasc. 5796/2023), volto a chiarire l’eventuale sussistenza di profili di incompatibilità in capo ai componenti delle commissioni esaminatrici nei concorsi pubblici, con specifico riferimento ai rapporti di colleganza esistenti tra alcuni commissari e determinati candidati.
7.2. Orbene, nel caso in esame il ricorrente ha rappresentato che:
– il Dott. OMISSIS insegna nello stesso Dipartimento della Presidente della Commissione giudicatrice;
– il Dott. OMISSIS e uno o più commissari hanno pubblicato contributi raccolti nei medesimi volumi, fatto parte di progetti di ricerca comuni, partecipato ai medesimi convegni, collaborato con programmi radiofonici;
– il Dott. OMISSIS ha inoltre, in alcuni articoli su riviste, suggerito la lettura degli scritti di uno dei commissari.
7.3. Ad avviso del Collegio, le circostanze dedotte non consentono di ritenere integrata nessuna delle ipotesi di cui all’art. 51 c.p.c., né di configurare situazioni connotate da una comunanza di interessi economici o personali, ovvero da legami tali da poter ragionevolmente compromettere l’imparzialità del giudizio, secondo le coordinate giurisprudenziali sopra ricordate. Ne consegue l’infondatezza delle censure in esame.
8. Il secondo motivo, con cui si lamenta la genericità dei criteri individuati dalla Commissione per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dell’attività didattica dei candidati, è infondato.
8.1. Al riguardo, si osserva che l’art. 18 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 stabilisce testualmente, per quanto qui rileva:
“Le Università, con proprio regolamento adottato ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, disciplinano, nel rispetto del codice etico, la chiamata dei professori di prima e di seconda fascia nel rispetto dei principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori, di cui alla raccomandazione della Commissione delle Comunità europee n. 251 dell’11 marzo 2005, e specificamente dei seguenti criteri:
(…) d) valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica degli studiosi di cui alla lettera b). Le università possono stabilire il numero massimo delle pubblicazioni in conformità a quanto prescritto dal decreto di cui all’articolo 16, comma 3, lettera b), e accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell’aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie in relazione al profilo plurilingue dell’ateneo ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera…”.
In relazione alla citata prescrizione della legge n. 240/2010, l’art. 7 del Regolamento della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM stabilisce quanto segue:
“La Commissione esaminatrice nella prima riunione, che può svolgersi anche in forma telematica, determina i criteri da utilizzare nella valutazione delle pubblicazioni scientifiche, dei curricula e dell’attività didattica dei candidati, attenendosi a quanto specificato nel bando tenuto conto:
a) della coerenza del curriculum con le peculiarità scientifico-didattiche dell’Ateneo;
b) dell’originalità, del rilievo e del rigore metodologico della produzione scientifica in ambito nazionale e internazionale;
c) della congruità dell’attività del candidato con il settore concorsuale e con il profilo eventualmente indicato nel bando;
d) dell’apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione;
e) della rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e della loro diffusione all’interno della comunità scientifica nazionale e internazionale;
f) della coerenza tra produzione scientifica e il campo di ricerca”.
I criteri di cui all’art. 7 del Regolamento rispondono a quanto previsto dall’art. 18 comma 1 della L. 240/2010, che richiede, quanto meno, la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati.
Come evidenziato dalla parte resistente, nella prima riunione del 18 febbraio 2025 la Commissione ha poi determinato i criteri di valutazione delle pubblicazioni scientifiche, dell’attività didattica e della prova orale (cfr. il Verbale n. 1 – all. 3 di parte ricorrente).
A tal proposito, occorre rammentare che, per consolidato orientamento giurisprudenziale, la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove nei pubblici concorsi è connotata da un’ampia discrezionalità, per cui i criteri adottati sfuggono al sindacato giurisdizionale, salvi i casi di manifesta illogicità e irrazionalità (cfr. Cons. Stato, sez. III, 29 marzo 2019, n. 2091).
8.2. Ciò posto, l’esame specifico dei criteri stabiliti nel caso di specie fa emergere l’infondatezza della censura di genericità articolata da parte ricorrente, atteso che la Commissione ha individuato criteri sufficientemente chiari, stabilendo di valutare:
– le pubblicazioni, tenendo conto: dell’originalità, del rilievo e del rigore metodologico della produzione scientifica in ambito nazionale e internazionale; della congruità dell’attività del candidato con il Gruppo Scientifico Disciplinare; dell’apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione; della rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e della loro diffusione all’interno della comunità scientifica nazionale e internazionale; della coerenza tra produzione scientifica e il campo di ricerca;
– l’attività didattica, tenendo conto: dei moduli/corsi e continuità della tenuta degli stessi, distinguendo tra attività didattiche integrative e titolarità dei corsi; dell’attività di servizio agli studenti; della congruità degli insegnamenti rispetto al settore scientifico disciplinare.
8.3. Quanto al curriculum vitae, ad avviso del Collegio l’omessa previsione di specifici criteri nel Verbale n. 1, relativo alla prima riunione del 18 febbraio 2025 non integra un profilo di illegittimità.
Infatti, per un verso, il curriculum dà fisiologicamente conto dei titoli conseguiti e dell’attività svolta dal candidato, per la cui valutazione la Commissione ha dettato i criteri.
Per altro verso, il suddetto Verbale n. 1 rimanda alle previsioni del bando di concorso, che richiede (art. 9) la coerenza del curriculum con le peculiarità scientifico-didattiche dell’Ateneo.
8.4. Con riferimento alla mancata previsione dell’incidenza ponderale dei macro-criteri, il Collegio ritiene che la procedura selettiva in esame – in quanto basata sulla valutazione comparativa dei candidati rispetto al profilo individuato dal bando mediante l’uso di motivati giudizi analitici – non necessitava della preventiva creazione di griglie di punteggi numerici, né della previsione di un “peso” specifico per ogni parametro.
Invero, non è prescritto da alcuna disposizione della legge n. 240 del 30 dicembre 2010, che disciplina la materia, l’obbligo per l’organo di valutazione di prevedere un peso specifico per ogni criterio di valutazione (Cons. Stato, Sez. VII, 10 novembre 2025, n. 8698).
A tal proposito, la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che “si deve in ogni caso considerare che alle Commissioni si chiede di individuare il candidato migliore. Criteri, parametri e indicatori sono fondamentali nel guidare il lavoro valutativo. Ma le loro incidenze ponderali ai fini del giudizio finale non devono diventare delle gabbie meccanicistiche, ancorate addirittura a puntuali pesi specifici di ognuno di essi.(…) La previsione di un “peso” specifico per ogni criterio/parametro/indicatore (ammesso che sia possibile fare in concreto questa operazione) porterebbe ad un automatismo assorbente e insuperabile che non necessariamente propizierebbe l’esito auspicato, ovvero l’individuazione del candidato migliore” (Cons. Stato, sez. VI, 3 maggio 2022, n. 3445).
Occorre altresì evidenziare che i criteri di valutazione stabiliti dalla Commissione (coerentemente con quanto previsto dal bando e dal regolamento) non sono “quantitativi”, né è prevista l’attribuzione di alcun punteggio numerico, basandosi la scelta del miglior candidato esclusivamente su una valutazione comparativa dei candidati e sulla qualità dell’attività didattica, di ricerca e delle pubblicazioni (nonché sulla valutazione della prova orale).
Ne consegue, anche sotto questo profilo, l’infondatezza della censura.
8.5. Quanto all’omessa indicazione dei criteri per la determinazione analitica dell’apporto individuale dei candidati nei lavori in collaborazione, è sufficiente evidenziare che il ricorrente non ha interesse a formulare tale censura, considerato che nessuno dei due candidati ha presentato pubblicazioni in collaborazione. Per altro, la Commissione ha inserito, a pag. 2 del verbale del 18 febbraio 2025, tra i criteri di valutazione delle pubblicazioni, “l’apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione”. La censura è dunque non soltanto inammissibile per carenza di interesse, ma pure infondata.
9. Anche il terzo motivo, avente ad oggetto l’illegittimità del giudizio della Commissione sotto diversi profili, è infondato.
9.1. Si premette che, per pacifico orientamento giurisprudenziale, le valutazioni espresse dalla Commissione giudicatrice di un concorso universitario sono espressione di un’ampia discrezionalità, sindacabile in sede giurisdizionale di legittimità nei soli casi di esiti abnormi, caratterizzati da illogicità ovvero superficialità manifeste, emergenti dalla stessa documentazione (ex multis Cons. Stato, sez. VI, 30 settembre 2015, n. 4549).
Si osserva altresì che “nell’ambito dei concorsi universitari, il giudizio finale della Commissione rappresenta il risultato di una valutazione complessiva tra i candidati, effettuata sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica, che, oltre ad essere connotata da ampia discrezionalità tecnica, non è frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva di tutta l’attività del candidato e del suo curriculum, alla luce dei singoli e specifici parametri indicati dal bando. In questo tipo di procedure, in cui i candidati presentano in genere tutti curricula ricchi di elementi pregevoli, come è anche nel caso di specie, la distinzione deriva da una valutazione complessiva degli aspetti qualitativi, che diviene incensurabile laddove non trasmodi in giudizi incoerenti, contraddittori o espressione di irragionevolezza o di evidente disparità di trattamento. Pertanto, il fatto che la valutazione compiuta dalla Commissione sia di carattere comparativo non implica che, per ciascun punto che compone il giudizio comparativo finale, debba essere espressamente esplicitato ogni singolo elemento preso in esame e le relative considerazioni in merito. Infatti, la valutazione comparativa si realizza attraverso un raffronto complessivo delle capacità e dei titoli dei candidati” (Cons. Stato, sez. VII, 15 maggio 2025, n. 4185).
Pertanto, “ove dal raffronto dei giudizi emerga immediatamente una scala di valori, sarà adeguatamente giustificata la scelta della Commissione corrispondente a tale scala, mentre sarebbe evidentemente illogica e censurabile quella che non la rispecchiasse; ove, invece, i valori non dovessero apparire significativamente differenziati, la scelta della Commissione dovrà dare esaurientemente conto dell’avvenuta comparazione e degli esiti di questa (C.d.S., Sez. VI, 13 dicembre 2017, n. 5865; id., 10 febbraio 2015, n. 703; id., 8 marzo 2010, n. 1318; id., 29 luglio 2009, n. 4708; id., 7 marzo 2007, n. 1054) (Cons. Stato, sez. VII, 31 maggio 2023, n. 5349).
9.2. Tali principi si attagliano anche al caso di specie, poiché la Commissione ha espresso dei giudizi che evidenziano in modo chiaro la ritenuta prevalenza del Dott. OMISSIS rispetto al Dott. OMISSIS, evidenziando gli elementi differenziali dei profili scientifici dei candidati (cfr. il verbale n. 4 del 26.3.2025).
9.3. Le considerazioni di parte ricorrente sono volte per lo più a sostituire, inammissibilmente, la propria valutazione a quella, ampiamente discrezionale, della Commissione giudicatrice, che nel caso di specie non pare affetta da vizi di manifesta illogicità o irragionevolezza.
9.4. Più nello specifico, la doglianza relativa alla asserita supervalutazione dell’attività didattica svolta dal Dott. OMISSIS in progetti di ricerca cui partecipano anche la Prof.ssa OMISSIS e la Prof.ssa OMISSIS è generica e comunque infondata. Infatti, per le ragioni già evidenziate, la sussistenza di rapporti di collaborazione scientifica o professionale non ridonda di per sé nella illegittimità dell’operato della Commissione, né impone di svalutare le pertinenti attività svolte dal candidato.
9.5. La Commissione ha adeguatamente dato conto dell’attività didattica svolta dai due candidati, evidenziando che il Dott. OMISSIS insegna continuativamente dal 2004, ed esprimendo una valutazione che nel complesso non risulta affetta da vizi di macroscopica irragionevolezza; di talché non appare accoglibile la prospettazione del ricorrente circa la sua “evidente superiorità didattica”.
9.6. Quanto ai denunciati errori nei verbali, costituisce principio pacifico che il giudizio delle commissioni di concorso per la copertura di posti di professore rappresenta il risultato di una valutazione complessiva dei candidati, effettuata sulla base di plurimi fattori da apprezzare non atomisticamente, bensì in quanto correlati nell’insieme (cfr., ex multis, TAR Lombardia, Milano, Sez. V, 28 marzo 2024, n. 941); pertanto, eventuali refusi nell’indicazione di specifici elementi risultanti dal curriculum non sono idonei a determinare l’illegittimità della valutazione.
9.7. La mancata indicazione dei crediti per i corsi tenuti dal Dott. OMISSIS prima del 2014 non rileva, in quanto né il bando di concorso, né la normativa rilevante in materia richiedevano tale specificazione.
9.8. Il riferimento alle valutazioni svolte in altre procedure è parimenti irrilevante, stante l’autonomia di ciascun concorso. Del resto, la giurisprudenza è concorde nel ritenere che, considerata l’ampia discrezionalità di cui gode la Commissione nella determinazione e nell’applicazione dei criteri di giudizio e nella valutazione dei titoli posseduti dai candidati, non ha alcun rilievo la circostanza che una differente Commissione, in un differente concorso, abbia ritenuto di valutare determinati titoli in modo diverso (ex multis, T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, Sez. I, 27 marzo 2024, n. 219).
9.9. Quanto alla asserita omessa valutazione della “attività gestionale” e della “presenza di cariche in organi dell’Università”, si tratta di censure generiche, atteso che il ricorrente non ha dedotto, né tantomeno dimostrato, di aver svolto alcuna attività di gestione al di fuori di quelle fisiologicamente connesse al ruolo di professore, o di aver ricoperto cariche in organi universitari.
9.10. Anche le considerazioni svolte dal ricorrente sull’impatto e la rilevanza della ricerca, della produzione scientifica e delle pubblicazioni scientifiche dei due candidati, non evidenziano, ad avviso del Collegio, profili di sviamento logico o errori di fatto o, ancora, contraddittorietà ictu oculi rilevabili nelle valutazioni della Commissione.
9.11. In particolare, con riferimento all’attività di ricerca scientifica, deve osservarsi che il conseguimento dell’abilitazione di prima fascia e dei due titoli di dottorato da parte del ricorrente sono stati considerati dalla Commissione, che evidentemente non li ha ritenuti elementi decisivi per motivare un giudizio di maggiore idoneità del Dott. OMISSIS rispetto al Dott. OMISSIS.
9.12. Quanto alla asserita superiorità della produzione scientifica del Dott. OMISSIS, la doglianza si basa su un confronto quantitativo che non può sostituirsi a quello, di carattere qualitativo, svolto dalla Commissione. In ogni caso, la comparazione quantitativa svolta nel gravame non fa emergere una superiorità significativa del ricorrente e tale da sovvertire la valutazione della Commissione, se non altro perché la produzione scientifica in rivista di classe A – che, secondo la prospettazione del ricorrente, costituisce il parametro più importante per valutare rigore scientifico e prestigio nazionale – vede cinque articoli del Dott. OMISSIS contro quattro del Dott. OMISSIS.
9.13. Le censure relative al giudizio sulle pubblicazioni non sono parimenti accoglibili, in quanto fondate su una diversa valutazione della rilevanza e del prestigio delle pubblicazioni stesse rispetto a quella svolta dalla Commissione, che non appare inficiata da macroscopica irragionevolezza o illogicità.
9.14. Infine, le doglianze relative alla prova didattica (consistente nella presentazione di una unità didattica – una lezione o un seminario – su un argomento relativo alle tematiche del Settore Scientifico Disciplinare) risultano non condivisibili.
Dal Verbale n. 4 del 26.3.2025 emerge che la commissione ha motivatamente ritenuto la lezione svolta dal candidato OMISSIS come “molto stimolante” e “di grande interesse ed efficacia didattica”. L’affermazione, contenuta nel suddetto Verbale, che la lezione fosse “potenzialmente interattiva”, non implica il rilievo di un “erroneo approccio alla prova pratica” (come sostenuto dal ricorrente), ma sottende il fatto che la prova si svolgeva in assenza di studenti, e dunque non poteva dar luogo a interazioni effettive.
La tesi secondo cui il Dott. OMISSIS si sarebbe avvalso di appunti appare circostanza indimostrata, e comunque non dirimente ai fini dell’esito del giudizio complessivo sulla prova didattica.
10. Il quarto motivo è infondato.
10.1. Il mezzo in esame ripropone le censure alla valutazione della Commissione, rispetto alle quali si può far rinvio ai punti che precedono.
10.2. La doglianza che si appunta sulla abnormità del giudizio di inidoneità del ricorrente a ricoprire la carica che già riveste in un’altra università non è condivisibile. Invero, la valutazione di maggiore idoneità del Dott. OMISSIS costituisce il frutto della valutazione di un organo tecnico nell’ambito di una specifica procedura concorsuale, e ad ogni modo non implica un giudizio di oggettiva inidoneità del Dott. OMISSIS a svolgere le funzioni di professore di seconda fascia.
11. Conclusivamente, la domanda di annullamento è infondata e deve, pertanto, essere respinta.
Uguale sorte segue la domanda risarcitoria, non essendo configurabile, per le ragioni esposte, un danno ingiusto patito dal ricorrente.
12. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio, nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00) per compensi, oltre accessori di legge, in favore della Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM, e nella misura di euro 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, in favore del Dott. OMISSIS.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Referendario, Estensore
Pubblicato in data 11 dicembre 2025

