Il decreto ministeriale n. 344 del 2011 è applicabile solo in via mediata in ragione dell’autonomia regolamentare riservata agli atenei, come previsto dall’art. 24, comma 6, Legge n. 240/2010.
Cons. Stato, Sez. VII, 5 gennaio 2026, n. 72
Il decreto ministeriale n. 344 del 2011 è applicabile solo in via mediata in ragione dell’autonomia regolamentare riservata agli atenei
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9795 del 2024, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Roma Tor Vergata, in persona del legale rappresentante pro
tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio fisico eletto presso lo studio OMISSIS in Roma, piazza
San Bernardo n. 101;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio n. 16711/2024,
resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di OMISSIS e dell’Università degli
Studi di Roma Tor Vergata;
Visti tutti gli atti della causa;
Vista la nota in data 1° dicembre 2025 con la quale l’Università degli Studi di Roma
Tor Vergata ha chiesto il passaggio in decisione della causa senza preventiva discussione;
Relatore all’udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 il Cons. OMISSIS e uditi per le parti l’avvocato OMISSIS e l’avvocato OMISSIS, in sostituzione dell’avvocato OMISSIS.
Viste le conclusioni dell’Università appellata come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Avanti il giudice di prime cure l’originario ricorrente, odierno appellante, ha chiesto l’annullamento:- del d.r. n. 96 del 17 gennaio 2023, pubblicato il 18 gennaio 2023, con cui sono stati approvati gli atti della procedura valutativa ai sensi dell’art. 24, comma 6 della legge n. 240 del 2010, per la chiamata di n. 1 professore universitario di ruolo di seconda fascia presso il Dipartimento di Ingegneria Elettronica per il settore concorsuale 09/E3 – Elettronica e per il settore scientifico disciplinare ING-INF/01 – Elettronica; – della relazione finale, del verbale di predeterminazione dei criteri e degli altri verbali della Commissione esaminatrice; – del d.r. n. 2227 del 21 luglio 2022, con cui è stata nominata la nuova Commissione esaminatrice; – dell’art. 8 del bando di concorso, laddove interpretato nel senso di escludere i criteri di valutazione previsti dal d.m. n. 344 del 2011; – del Regolamento per le chiamate dei professori di prima e seconda fascia adottato dall’Ateneo resistente; – di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, con particolare riferimento alla delibera di chiamata del dott. OMISSIS, alla sua approvazione da parte degli organi di vertice dell’Ateneo e alla sua eventuale presa di servizio.
Il primo giudice, qualificato il giudizio come impugnatorio, ha respinto il ricorso.
Al riguardo deve premettersi che quest’ultimo è stato proposto nei confronti della rinnovazione della procedura di chiamata. Ad essa hanno partecipato l’originario ricorrente, odierno appellante, dott. OMISSIS, all’epoca dei fatti ricercatore universitario confermato nel medesimo scientifico disciplinare, in servizio presso l’ateneo ricorrente, e il sopra menzionato controinteressato, dott. OMISSIS, risultato vincitore (tale dichiarato con decreto rettorale n.1921 del 9 novembre 2020).
La rinnovazione è stata disposta (con decreto rettorale n. 2227 del 21 luglio 2022) in esecuzione della sentenza del TAR del Lazio n. 12844/2021, di accoglimento di un precedente ricorso del prof. OMISSIS. La sentenza, divenuta cosa giudicata, ha ordinato all’Ateneo di rivalutare i due candidati attraverso la nomina di una nuova
Commissione, “previa specificazione più dettagliata, con indicazione del peso ponderale, dei criteri di valutazione della produzione scientifica”.
All’esito, i due candidati riportavano i seguenti punteggi: OMISSIS 92/120; OMISSIS 97/120. Quest’ultimo, pertanto, veniva individuato quale candidato maggiormente qualificato.
Donde il nuovo ricorso del prof. OMISSIS, respinto in primo grado con la sentenza i cui estremi sono indicati in intestazione.
Il giudice di prime cure, ritenute infondate alcune eccezioni preliminari, ha osservato che il vincolo precettivo della richiamata sentenza n. 12844/2021 consisteva nell’imporre la riedizione del procedimento valutativo dei candidati da parte di una nuova Commissione, volta a specificare in maniera più dettagliata i criteri di valutazione della produzione scientifica, indicandone il peso ponderale, ed esprimere giudizi finali congruamente motivati.
Al riguardo, secondo il primo giudice, che ha disatteso sul punto le censure proposte dall’originario ricorrente, in sede di riedizione del potere è stato rispettato l’effetto conformativo della sentenza, in quanto la Commissione ha stabilito il peso ponderale dei criteri e dei sub-criteri e, nello svolgere le valutazioni, ha espresso giudizi sintetici adeguatamente motivati in relazione agli elementi qualitativi predeterminati per ciascuna categoria.
Il TAR ha poi considerato infondato quanto dedotto in merito all’espunzione di alcune categorie di criteri finalizzate alla valutazione dell’attività scientifica, che non ha determinato, secondo il primo giudice, la violazione dell’art. 4 del d.m. n. 344/2011 da parte della Commissione, come invece dedotto dall’originario ricorrente.
La parte ricorrente ha poi sostenuto avanti il giudice di primo grado che l’illegittimità della predeterminazione dei criteri si sarebbe riflessa nella successiva attività di valutazione.
Ha osservato tuttavia il TAR in proposito che i giudizi espressi dalle Commissioni giudicatrici dei concorsi universitari, attenendo all’ampia sfera della discrezionalità tecnica, sono censurabili esclusivamente sul piano della legittimità sotto i profili dell’eccesso di potere, essendo precluso al giudice amministrativo sostituire le valutazioni della Commissione con le proprie.
Nel caso in esame, ha evidenziato il TAR, i punteggi attribuiti alle categorie e sub categorie costituiscono la mera traduzione in forma numerica del giudizio globale.
Avverso la sentenza impugnata in data 31 dicembre 2024 è stato depositato ricorso in appello.
Si sono costituiti in giudizio in giudizio OMISSIS e l’Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
In data 30 ottobre 2025 ha depositato memoria OMISSIS, chiedendo la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dell’appello e, comunque, per il rigetto nel merito, risultando deliberata la chiamata in servizio del prof. OMISSIS, odierno appellante.
In data 18 novembre 2025 ha depositato dichiarazione di interesse alla decisione la parte appellante.
All’udienza pubblica del 2 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
In sede di appello è stato dedotto:- error in iudicando nella parte in cui il Tar ha respinto la domanda di ottemperanza
Argomenta l’appellante che la nuova Commissione non avrebbe potuto modificare e tanto meno escludere selettivamente i criteri individuati dalla precedente, dovendo soltanto limitarsi a dettagliarli ulteriormente, attribuendovi un peso ponderale.
Tuttavia, il TAR avrebbe immotivatamente qualificato il ricorso di carattere impugnatorio, procedendo comunque all’esame dei motivi.
Al riguardo, evidenzia l’appellante che il primo motivo di ricorso recava ad oggetto la declaratoria di nullità degli atti impugnati per violazione e/o elusione del giudicato, proponendo censure concernenti l’obbligo della nuova Commissione di limitarsi a recepire i «Criteri Generali di Valutazione» previsti dal bando, sia per i titoli che per la produzione scientifica, senza aggiungere altro, a parte la previsione che tutti i criteri avrebbero avuto lo stesso peso, mentre la nuova Commissione avrebbe indebitamente espunto dall’ambito della nuova procedura i criteri da IV a VIII.-error in iudicando nella parte in cui il Tar ha respinto il secondo motivo di ricorso.
Secondo l’appellante, la sentenza impugnata meriterebbe di essere riformata anche nella parte in cui ha rigettato il secondo motivo del ricorso di primo grado, con cui era stata censurata l’illegittimità dell’attività di predeterminazione dei criteri.
In particolare, argomenta l’appellante che il d.m. n. 344 del 2011 non autorizzerebbe affatto le Università – né, tantomeno, le Commissioni esaminatrici – a espungere uno o più dei criteri di valutazione ivi previsti.
Pertanto, la scelta operata dalla Commissione esaminatrice della seconda edizione della procedura si porrebbe in aperto contrasto con la normativa regolamentare alla cui osservanza questa sarebbe stata vincolata.
L’appellante rileva inoltre che il TAR avrebbe di fatto rinunciato a esprimersi sulla dedotta violazione del d.m. n. 344 del 2011, né sullo sviamento di potere che ha caratterizzato l’operato della Commissione, meramente richiamando l’esercizio del potere discrezionale tecnico della Commissione. -error in iudicando nella parte in cui è stato respinto il terzo motivo di ricorso. omessa pronuncia
Lamenta l’appellante, nel terzo motivo di appello, che a fronte di due identici giudizi sintetici (quello di “molto buono” per il criterio dell’attività di coordinamento) non si spiegherebbe come possa esservi una differenza nel punteggio numerico attribuito.
Analogamente per il criterio dell’attività in campo progettuale, dove a fronte di un minor divario tra i giudizi sintetici (“buono” per OMISSIS; “ottimo” per Saggio) l’attribuzione dei relativi punteggi si rivelerebbe eccessivamente sproporzionata.
Conclusivamente, deduce l’appellante che la vittoria del controinteressato sarebbe stata determinata: dall’esclusione di criteri individuati dalla precedente Commissione e la cui valutazione sarebbe stata comunque prescritta dal d.m. n. 344 del 2011; dalla valutazione del trasferimento tecnologico, ricondotta al criterio della “attività in campo progettuale”; dall’esclusione dei “progetti di ricerca” dal criterio della “attività in campo progettuale”; dalle incongruenze tra giudizi e punteggi numerici; dalla errata attribuzione al controinteressato di un importante titolo (Principal Investigator di progetto europeo); dell’iniquo riconoscimento di contributo “paritario” ai coautori anche in presenza di evidenze contrarie; dalla valutazione delle pubblicazioni “forfetaria” senza neppure citare il titolo o l’argomento delle pubblicazioni ritenute
più rilevanti.
Secondo l’appellante, in assenza delle illegittimità denunciate egli sarebbe risultato superiore al controinteressato in molti criteri di valutazione, come sarebbe evidente perfino dai giudizi della prima Commissione i cui lavori sono stati annullati dal TAR.
L’appello è infondato.
Ritiene il Collegio che i motivi di appello possano essere trattati congiuntamente, in quanto afferenti al medesimo contesto normativo, e cioè la corretta applicazione del d.m. n. 344 del 2011 in relazione alle pertinenti disposizioni del bando di concorso.
Preliminarmente, tuttavia, avuto riguardo al primo motivo di appello, osserva il Collegio di non ravvisare ragioni di censura nella qualificazione, operata dal primo giudice, dell’azione proposta come impugnatoria, per i principi correttamente e condivisibilmente enunciati nella sentenza di primo grado che riservano al giudice tale
qualificazione e tenuto conto, altresì, che la riedizione del potere attraverso la nomina di una nuova Commissione ha determinato la deduzione in sede di ricorso di vizi autonomi degli atti impugnati.
I restanti motivi di appello non paiono, ad avviso del Collegio, cogliere nel segno a fronte della convincente e condivisibile disamina proposta dal primo giudice.
In tal senso, va evidenziato, come parimenti già rilevato dalla sentenza di primo grado, che la sentenza n. 12844/2021 non vincolava in modo rigido la nuova Commissione, che aveva facoltà di riarticolare i criteri di valutazione, a condizione di attenersi al contenuto minimo prescrittivo della sentenza stessa.
Inoltre, considera il Collegio che l’obbligo imposto dal TAR di introdurre criteri di valutazione più dettagliati non impediva alla nuova Commissione di accorpare alcuni criteri, come poi ha fatto, purché tale esercizio non risultasse arbitrario e fosse, come risulta, adeguatamente motivato.
In materia l’organo valutativo dispone un un ampio potere di apprezzamento discrezionale, orientato alla selezione del profilo di carriera accademica maggiormente qualificato. Nella presente sede giurisdizionale di legittimità il sindacato è pertanto limitato ad ipotesi di manifesta irrazionalità che nel caso di specie non si palesano. Al contrario, risulta che in sede di rinnovazione della procedura sono stati introdotti criteri di valutazione e relativi fattori ponderali sulla base dell’ora esposta ampia discrezionalità in conformità all’originario dictum del TAR, che imponeva di specificare più nel dettaglio i parametri sulla cui base svolgere la selezione dei candidati.
Il fatto che ciò abbia comportato una riformulazione di quelli originari non implica alcuna violazione del giudicato, da cui non si ricava alcun vincolo conformativo sul punto. Nemmeno l’asserita manipolazione dei criteri con il preteso fine di sfavorire il ricorrente è idonea a dare luogo ad un’ipotesi di violazione o elusione del giudicato conoscibile nell’ambito dei poteri di ottemperanza. La contestazione è in realtà rivolta all’attività di rinnovazione della procedura svolta in esecuzione del giudicato e a tratti del potere amministrativo da questo non incisi.
Sono da escludere anche i profili di illegittimità per contrasto con il sopra citato d.m. n. 344 del 2011, al cui rispetto l’ateneo si era autovincolato, attraverso il suo richiamo nel bando, e che invece avrebbe violato, con l’esclusione dei criteri relativi alla «partecipazione in qualità di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali» e al «conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca». Al riguardo devono essere confermati i rilievi svolti in argomento dalla sentenza di primo grado, secondo cui il decreto ministeriale è applicabile solo in via mediata, in ragione dell’autonomia regolamentare riservata agli atenei in materia, come previsto dall’art. 24, comma 6, della legge 30 dicembre 2010, n. 240. Nel caso di specie, secondo quanto dedotto dall’ateneo resistente, i criteri enucleati dalla commissione sono conformi al regolamento d’ateneo relativo alle procedure di chiamata.
Non prospettano alcun vizio di legittimità sindacabile nella presente sede giurisdizionale nemmeno la censure indirizzate al criterio di valutazione relativo all’«attività di coordinamento e di organizzazione a gruppi di ricerca e/o a progetti di ricerca finanziati in campo nazionale e internazionale e/o la partecipazione a essi», nella parte in cui rispetto alla prima edizione della procedura selettiva è stato aggiunto il riferimento ai progetti di ricerca, con correlativa espunzione dall’apposito criterio concernente l’attività progettuale. Si lamenta inoltre che a quest’ultima siano stati poi ricondotti in fase valutativa il conseguimento di brevetti e la creazione di spin-off (c.d. trasferimento tecnologico), originariamente previsti in un criterio autonomo. Come al riguardo statuito dalla sentenza di primo grado, anche queste censure afferiscono alla discrezionalità della commissione, laddove lo sviamento di potere dedotto dal ricorrente viene argomentato ancora una volta sull’asserita prevenzione nei suoi confronti da parte dell’organo di gara.
Considerazioni analoghe vanno svolte con riguardo alle censure nei confronti dei giudizi espressi nei confronti dei due candidati, in relazione alle quali lamenta l’«eccessiva e ingiustificata sperequazione delle aggettivazioni contenute nei giudizi rispetto al punteggio attribuito». Le contestazioni svolte sul punto tendono infatti a sollecitare un sindacato di tipo sostitutivo rispetto a valutazioni svolte nella competente sede amministrativa.
Deve poi escludersi rilievo invalidante, per un verso, al preteso errore a favore del controinteressato nella valutazione dell’attività scientifica, giudicata «molto buona», in relazione a «8 progetti finanziati in totale, di cui 7 nazionali (4 di questi come Principal Investigator) e 1 europeo come Principal Investigator», che lo stesso non avrebbe nemmeno dichiarato nel proprio curriculum; e per altro verso alla mancata considerazione a favore del ricorrente lo svolgimento di lezioni seminariali presso scuole internazionali di dottorato e l’essere stato chair di una scuola internazionale.
Le opposte prospettazioni si collocano nell’ambito di una più ampia valutazione dei profili accademici dei candidati, per il resto non inficiata da errori.
Per quanto concerne infine la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, in relazione alle quali la commissione ha considerato come «paritari» i contributi individuali dei candidati, si deduce che il ricorrente avrebbe invece dimostrato il proprio apporto individuale, in conformità a quanto previsto nel bando ed all’opposto di quanto ha fatto il controinteressato. In realtà nessun contrasto tra bando e operato dell’organo valutativo è apprezzabile: il primo ha infatti rimesso al secondo di valutare le pubblicazioni in collaborazione a favore del candidato «purché sia possibile enucleare l’apporto individuale» dello stesso (art. 4, comma 14). Dunque come condizione di ammissibilità, mentre sotto il distinto profilo della valutazione della pubblicazione il bando nulla ha imposto, dacché non è censurabile la scelta della commissione di considerare «paritario», l’apporto individuale di tutti gli autori.
In conclusione, gli atti impugnati risultano innanzitutto conformi al giudicato e inoltre scevri da profili di illegittimità valutabili nella presente sede contenziosa, ragioni per le quali l’appello va respinto.
Sussistono nondimeno peculiari motivi per la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza di primo grado.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente F/F
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere, Estensore
Pubblicato il 5 gennaio 2026

