REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 265 del 2025, proposto da
-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Genova, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Genova, viale Brigate Partigiane, 2;
per l’annullamento
del decreto rettorale -OMISSIS- recante l’esclusione del ricorrente dal corso di dottorato di ricerca in “Sicurezza, Rischio e Vulnerabilità – curriculum Cybersecurity and Reliable Artificial Intelligence” (XXXVIII Ciclo);
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 5 dicembre 2025, la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 29 gennaio 2025 e depositato il 26 febbraio 2025 -OMISSIS- ha impugnato il decreto rettorale -OMISSIS-, recante la sua esclusione dal corso di dottorato in “Sicurezza, rischio e vulnerabilità – curriculum Cybersecurity and Reliable Artificial Intelligence” (XXXVIII Ciclo).
Il ricorrente ha articolato i seguenti motivi:
I) Violazione della legge n. 241/1990 e del principio di trasparenza. Il provvedimento avversato non conterrebbe una motivazione adeguata, risultando inintellegibili le ragioni della decisione adottata.
II) Violazione del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost. Il deducente avrebbe conseguito un punteggio idoneo al passaggio di anno, come emergerebbe da una comunicazione e-mail del docente -OMISSIS-.
III) Eccesso di potere per arbitrarietà ed assenza di qualsivoglia predeterminazione dei criteri valutativi, illogicità e disparità di trattamento. Il decreto oppugnato sarebbe viziato sia per omessa predeterminazione dei criteri valutativi per la selezione degli studenti da ammettere al successivo anno accademico, sia per disparità di trattamento rispetto ad altri dottorandi con risultati similari e persino inferiori a quelli dell’esponente.
L’Università degli Studi di Genova si è costituita in giudizio, difendendo la piena legittimità del provvedimento gravato ed instando per la reiezione dell’impugnativa.
Con ordinanza -OMISSIS-il Tribunale ha respinto la domanda cautelare accedente al ricorso.
Successivamente l’Ateneo resistente ha depositato una memoria ai sensi dell’art. 73, comma 1, c.p.a., insistendo nelle proprie conclusioni.
Alla pubblica udienza del 5 dicembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
1. All’esito di selezione indetta con decreto rettorale -OMISSIS-(doc. 11 resistente), -OMISSIS- è stato dichiarato vincitore del posto riservato a dipendente della -OMISSIS-nel corso di dottorato di ricerca in “Sicurezza, rischio e vulnerabilità – curriculum Cybersecurity and Reliable Artificial Intelligence” (XXXVIII Ciclo) (doc. 3 ricorrente).
In base all’art. 3 della convenzione tra l’Università degli Studi di Genova e -OMISSIS- per l’attivazione del suddetto posto riservato, “Al termine di ogni anno di corso, l’attività del dottorando sarà valutata come previsto dal Regolamento di Ateneo e il Collegio Docenti si esprimerà in merito alla sua ammissione all’anno successivo” (doc. 10 resistente). A sua volta, l’art. 19, comma 17, del regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca stabilisce che “Al termine di ogni anno, il dottorando presenta al collegio dei docenti una dettagliata relazione scritta sull’attività svolta che può includere: descrizione dell’attività di ricerca, attività didattica (corsi seguiti, seminari, scuole), pubblicazioni, conferenze e workshop seguiti (evidenziando in particolare quelli ove il dottorando ha svolto il ruolo di relatore), esperienza sviluppata all’esterno dell’Università di Genova (specificando attività sviluppata, periodo di tempo, istituzione ospitante), partecipazione a progetti di ricerca e attività in essi sviluppata, premi e riconoscimenti scientifici ottenuti. Il collegio può richiedere che la relazione sia discussa, secondo le modalità da esso stabilite. Il collegio dei docenti annualmente valuta la relazione sull’attività svolta e, sentiti il supervisore e i co-supervisori, delibera sull’ammissione del dottorando all’anno successivo…Nel caso di risultati insufficienti, il collegio propone al rettore l’esclusione del dottorando dalla prosecuzione del corso. Il collegio può proporre l’esclusione anche in corso d’anno, in caso di non regolare e non proficuo svolgimento dell’attività”.
Nel corso di dottorato di cui è causa il collegio dei docenti si avvale, per ciascun dottorando, del supporto di una commissione di valutazione, composta da esperti del tema di ricerca, la quale valuta il percorso di formazione e l’attività scientifica del -OMISSIS- (v. doc. 13 resistente).
In data 8 ottobre 2024 il -OMISSIS-ha sostenuto il colloquio per il passaggio dal secondo al terzo anno di corso davanti alla commissione di valutazione, discutendo i risultati annuali tramite una presentazione schematica del suo lavoro di ricerca (doc. 1 resistente) ed una bozza di un suo articolo scientifico (doc. 2 resistente). Egli ha, invece, omesso di consegnare la relazione con il dettaglio delle attività disimpegnate durante l’anno, disattendendo le indicazioni della coordinatrice del dottorato (doc. 6 resistente) e del supervisore -OMISSIS- (doc. 7 resistente).
L’organo esaminatore ha valutato i risultati del dottorando insufficienti per l’ammissione al terzo anno (doc. 3 resistente) ed ha trasmesso il giudizio negativo al collegio dei docenti, che, nella seduta del 14 ottobre 2024, ha approvato l’esclusione dal corso del -OMISSIS-(doc. 8 resistente).
2. Tanto premesso, il I) motivo di ricorso è destituito di fondamento.
Secondo unanime indirizzo pretorio, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 241/1990 il provvedimento amministrativo, preceduto da esaurienti atti istruttori, è adeguatamente motivato per relationem con il mero richiamo a tali atti, perché in tal modo l’autorità emanante esplicita l’intenzione di fare propri gli esiti dell’istruttoria, ponendoli a base della determinazione assunta. Tale metodologia motivazionale non comporta una deminutio delle tutele dell’interessato, giacché dal complesso degli atti del procedimento sono evincibili le ragioni giuridiche che supportano la decisione, così da consentire non solo al destinatario di contrastarle con gli strumenti offerti dall’ordinamento, ma anche al giudice amministrativo, ove investito della relativa controversia, di sindacarne la fondatezza (in tal senso cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. VII, 22 dicembre 2025, n. 10167; Cons. St., sez. VI, 5 agosto 2025, n. 6913; Cons. St., sez. VII, 25 febbraio 2025, n. 1655; Cons. St., sez. II, 29 aprile 2024, n. 3873; Cons. St., sez. III, 25 gennaio 2023, n. 887; T.A.R. Sicilia, Catania, sez. III, 12 settembre 2025, n. 2646).
Orbene, l’oppugnato decreto rettorale ha estromesso il ricorrente dal corso finalizzato al conseguimento del titolo di dottore di ricerca facendo riferimento ai suoi risultati non sufficienti e rinviando per relationem al verbale della seduta del collegio dei docenti -OMISSIS- nella quale il consesso di professori ha esaminato la posizione del dottorando e condiviso la valutazione negativa precedentemente formulata dall’apposita commissione.
In particolare, nel predetto verbale vengono illustrate in modo esauriente le ragioni della non ammissione del dottorando al terzo anno, le quali si appuntano:
– sulla scarsità della produzione scientifica (“the candidate’s research and publication output are insufficient”: “i prodotti della ricerca e le pubblicazioni del candidato sono insufficienti”);
– sulle carenze del metodo e della qualità della ricerca (“Although the -OMISSIS- worked on a systematic literature review, there is a lack of critical discussion of the findings, and the methodology for selecting sources needs improvement”: “Sebbene il dottorando abbia compiuto una revisione sistematica della letteratura, manca una discussione critica dei risultati e la metodologia di selezione delle fonti necessita di miglioramenti”);
– sullo stato di avanzamento del progetto di ricerca, che è rimasto allo stesso livello del primo anno e, quindi, non garantisce la redazione di una tesi dottorale adeguata (“The research remains focused on the state of the art, without concrete advancements in the second year. The research proposal presented to the EC is not mature enough and the activity plan is too short-term focused and does not ensure adequate results for a satisfactory final dissertation”: “La ricerca rimane focalizzata sullo stato dell’arte, senza progressi concreti nel secondo anno. La proposta di ricerca presentata alla commissione di valutazione non è sufficientemente matura e il piano di attività è focalizzato troppo a breve termine e non garantisce risultati adeguati per una tesi finale soddisfacente”).
Tali manchevolezze emergono, altresì, dalla relazione predisposta dalla commissione di valutazione a seguito della discussione orale -OMISSIS- la quale dà diffusamente conto delle criticità ravvisate nelle prestazioni del dottorando, vale a dire: la penuria di pubblicazioni; la mancata acquisizione del necessario rigore metodologico e della maturità scientifica indispensabile alla fine del secondo anno; l’inadeguato sviluppo del progetto di ricerca, rimasto fermo alla prima fase di indagine sullo stato dell’arte; l’assenza di risposte concrete del candidato in merito a possibili iniziative per proseguire in modo proficuo il lavoro di ricerca.
Dunque, i giudizi tecnico-discrezionali del collegio dei docenti e della commissione sono chiari e coerenti, né il ricorrente ha dedotto profili di inattendibilità della valutazione o lamentato violazioni dei canoni dell’ambito disciplinare di riferimento (in argomento cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 5 luglio 2024, n. 13599, e T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 25 marzo 2022, n. 3401, relative al mancato passaggio di anno nel corso di dottorato, per inadeguatezza dei risultati e per difetto di rigore metodologico e di originalità del lavoro di ricerca secondo gli standard di alta formazione post lauream).
3. Il II) mezzo è inaccoglibile.
L’esponente non ha prodotto la comunicazione del supervisore -OMISSIS- che, a suo dire, attesterebbe il raggiungimento degli obiettivi di ricerca del secondo anno. Per contro, è emerso che il -OMISSIS- ha sottoscritto, in qualità di componente e rappresentante della commissione di valutazione, la relazione contenente l’apprezzamento negativo dell’attività scientifica del dottorando (v. doc. 3 resistente).
In ogni caso, come chiarito dalla giurisprudenza, la valutazione dello studente di dottorato da parte del collegio dei docenti non può essere infirmata o contrastata adducendo eventuali giudizi difformi espressi individualmente e antecedentemente dai singoli professori, poiché rileva unicamente il giudizio collegiale finale (sul punto cfr. T.A.R. Lazio, Roma, sez. III, 25 marzo 2022, n. 3401, cit.).
4. Il III) motivo è privo di pregio.
La definizione di parametri di giudizio prima dell’esame dei candidati è prescritta dal legislatore in relazione alle procedure concorsuali di reclutamento di pubblici dipendenti (v. art. 12 del d.p.r. n. 487/1994), ma non per la valutazione dei risultati della ricerca mirata a disporre o a negare l’ammissione al secondo o al terzo anno del ciclo di studi dottorali (in termini v. T.A.R. Lazio, sez. III, 25 marzo 2022, n. 3401, cit.). La ragione della diversità di disciplina risiede nel fatto che il passaggio di anno nel corso di dottorato non dipende da una comparazione dei dottorandi, ma è frutto dell’apprezzamento positivo del percorso compiuto e della qualità della ricerca prodotta dal singolo -OMISSIS-.
Infine, la doglianza di trattamento disparitario risulta assolutamente generica, non avendo il deducente né indicato i nomi dei colleghi di corso ammessi al terzo anno, né provato le asserite lacune della loro attività di ricerca.
5. In relazione a quanto precede, il ricorso si appalesa infondato e va, quindi, rigettato.
6. In considerazione della natura della controversia, le spese di lite possono essere compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 5 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Primo Referendario, Estensore
OMISSIS, Primo Referendario
Pubblicato il 10 gennaio 2026

