TAR Lombardia (Milano), sez. V, 14 gennaio 2026, n. 150

Insussistenza dell’obbligo di sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice

Data Documento: 2026-01-14
Autorità Emanante: TAR Milano
Area: Giurisprudenza
Massima

Nelle procedure di chiamata universitaria ex art. 18 della l. 240/2010, la mancata previsione del sorteggio dei componenti della commissione giudicatrice non determina di per sé l’illegittimità della procedura, in quanto tale modalità di selezione dei componenti  non è imposta da alcuna norma sovraordinata. Ne consegue che la censura è infondata ove il ricorrente non alleghi e dimostri il concreto pregiudizio derivante dall’omesso sorteggio, non essendo sufficiente un generico richiamo a possibili profili di parzialità o a esigenze di prevenzione della corruzione, potendo tali esigenze essere soddisfatte anche mediante misure alternative, quali la previsione di componenti esterni alla sede universitaria.

Contenuto sentenza

Pubblicato il 14/01/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1463 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Giorgio Alessandro Roderi, Erica Santantonio e Sara Barzaghi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Università Cattolica del Sacro Cuore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’avvocato Maria Alessandra Bazzani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

-OMISSIS-, rappresentato e difeso in proprio e dall’avvocato Vincenzo Gerardi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l’annullamento

  1. A) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

– del Decreto rettorale 17 marzo 2025 n. 1144 avente ad oggetto l’approvazione degli atti della procedura di valutazione scientifico-didattica con cui, all’esito del procedimento, l’UCSC ha individuato il nominativo del prof. -OMISSIS- quale candidato maggiormente qualificato a svolgere le funzioni di professore di I fascia del SSD Diritto Romano e Fondamenti del Diritto Europeo; nonché, di ogni atto necessariamente presupposto e segnatamente:

– del Decreto rettorale 2 luglio 2024 n. 20 avente ad oggetto l’indizione delle procedure di valutazione scientifico-didattica a n. 6 posti di professore di ruolo di prima fascia da effettuare mediante chiamata per l’Università Cattolica del Sacro Cuore, limitatamente all’assegnazione di 1 posto di professore di prima fascia per il Settore Concorsuale 12/GIUR-15 Diritto Romano e Fondamenti del Diritto Europeo SSD GIUR-15/A presso la Facoltà di Giurisprudenza;

– del Decreto rettorale 31 ottobre 2024 n. 530 di nomina della Commissione giudicatrice;

– del Verbale 11 febbraio 2025 n. 1 della riunione preliminare della Commissione;

– del Verbale 14 marzo 2025 n. 2 della seconda riunione della Commissione;

– del Verbale 15 marzo 2025 n. 3 della terza riunione della Commissione;

– del Decreto rettorale 16 gennaio 2025 n. 867 di rigetto dell’istanza di ricusazione presentata dai prof. -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-;

– per quanto occorrer possa, anche del Decreto rettorale Università Cattolica del Sacro Cuore 21 giugno 2023 n. 10065, recante ‘Modifiche al Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di mobilità interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di ruolo di II fascia e dei ricercatori a tempo determinato‘, applicabile ratione temporis, nonché, del Decreto rettorale 17 dicembre 2024 n. 785 che lo modifica;

– di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale e connesso, ancorché non noto, fra cui la Delibera del Consiglio di Dipartimento con cui è stato proposto l’avvio della procedura valutativa, la Delibera del Consiglio di Facoltà contenente la proposta dei nominativi dei commissari, la Delibera del Consiglio di Facoltà 16 aprile 2025 di nomina del Prof. -OMISSIS-;

  1. B) e, per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 3-06-2025, per l’annullamento:

– del Verbale 22 maggio 2024 del Consiglio di Facoltà;

– del Verbale 11 giugno 2024 del Senato Accademico;

– del Verbale 20 giugno 2024 del Consiglio di Amministrazione;

– dei Verbali 18 settembre 2024 e 30 ottobre 2024 del Consiglio di Facoltà;

– di ogni altro atto presupposto, preordinato, consequenziale e connesso, ancorché non noto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e dell’Università Cattolica del Sacro Cuore;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 novembre 2025 la dott.ssa Concetta Plantamura e uditi per le parti i difensori, come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1) Con ricorso notificato il 24/04/2025 e depositato il successivo 29/04/2025 l’esponente ha contestato l’esito della procedura di valutazione per titoli bandita dall’Università Cattolica del Sacro Cuore per la copertura, tra gli altri, di 1 posto di professore universitario di I fascia, per il Settore Scientifico-Disciplinare GIUR-15/A Diritto Romano e Fondamenti del Diritto Europeo. La contestazione discende dall’esito della valutazione dei due candidati partecipanti alla procedura, che ha visto la Commissione giudicatrice individuare nel controinteressato, -OMISSIS-, il candidato maggiormente qualificato, con il giudizio di eccellente, superiore a quello (di ottimo) assegnato al ricorrente.

2) I motivi di ricorso sono sette.

2.1) Con il primo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 15 L. n. 240 del 2010 e dei decreti ministeriali del MIUR nn. 855/2015 e 639/2024, anche in relazione all’art. 97 della Costituzione e alla Raccomandazione Commissione UE n. 2005/251, nonché, la violazione dei canoni di imparzialità e buona Amministrazione, oltre all’eccesso di potere per sviamento.

Ciò, poiché il Bando conterrebbe una illegittima profilazione del candidato vincitore, laddove individua le competenze richieste allontanandosi dall’oggetto del Settore 12/H1 (Diritto Romano e Fondamenti del Diritto Europeo), ossia facendo sì riferimento allo svolgimento di “studi sia nell’ambito del diritto privato e pubblico romano (sostanziale e processuale)”, ma aggiungendo -come criterio dichiarato di preferenza, l’illegittimo riferimento agli “altri diritti dell’antichità, in particolare quelli dell’Oriente mediterraneo”.

Tale riferimento si sarebbe tradotto, nel caso concreto, in un indice sintomatico di eccesso di potere, poiché il candidato -OMISSIS-, apprezzato dalla Commissione e dalla Commissaria Prof. -OMISSIS-, avrebbe curato numerose pubblicazioni sul tema de quo. Inoltre, l’apprezzamento per il profilo degli studi di diritto dell’Oriente mediterraneo emergerebbe dai verbali contenenti le valutazioni dei candidati, ove la Commissione ha considerato che ‘le tematiche affrontate nelle monografie e negli articoli spaziano dal diritto privato … al diritto pubblico …, dal diritto romano al diritto greco al diritto bizantino … Per le fonti giuridiche si muove agevolmente dal mondo greco al mondo romano, dall’età antica a quella classica e a quella bizantina’ (cfr. i Verbali nn. 2 e 3, depositati in atti da parte ricorrente sub docc. 22-23).

2.2) Con il secondo motivo si contesta il criterio di nomina dei Commissari, per violazione dell’art. 18, L. n. 240 del 2010, in relazione all’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, per violazione dell’art. 1, commi 15-16 della L. n. 190 del 2012, violazione dei canoni di trasparenza, imparzialità e correttezza nella individuazione dei commissari, nella parte in cui non è stato previsto il sorteggio dei commissari.

2.3) Con il terzo motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 51 c.p.c. in relazione agli artt. 6 e 7 del DPR n. 62/2013 e degli artt. 6-bis L. n. 241/1990 e 6 del Codice etico dell’Università Cattolica, laddove è stata rigettata l’istanza di ricusazione presentata anche dal ricorrente nei confronti di tre dei cinque componenti della Commissione giudicatrice.

2.4) Il quarto motivo, con cui si deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del DPR 9 maggio 1994 n. 487, si dirige contro la dichiarazione della Commissione «di non trovarsi in rapporto di incompatibilità, affinità o parentela con i candidati», annotata nel verbale del 14/03/2025.

2.5) Con il quinto motivo si deduce l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti e per sviamento rispetto alla nomina come Commissario del prof. -OMISSIS-.

2.6) Con il sesto motivo si deduce la violazione degli artt. 12 del DPR n. 487/1994, 4 del DPR n. 117/2020 e 9 del Regolamento di cui al DR 10065/2023, per avere la Commissione omesso di svolgere la necessaria attività di predeterminazione dei criteri e delle modalità di valutazione dei candidati, essendosi la stessa limitata a riprodurre i criteri indicati dal Bando.

2.7) Con il settimo e ultimo motivo si deduce l’eccesso di potere per carenza di istruttoria, irragionevolezza, contraddittorietà, errore sul presupposto e difetto assoluto di motivazione, poiché, tenuto conto di quanto in precedenza dedotto rispetto al Bando [che orienterebbe, in tesi, la selezione dei candidati verso il Diritto Romano, i diritti dell’antichità e il diritto dell’Oriente mediterraneo (I motivo)], e rispetto al successivo operato della Commissione [che avrebbe, sempre in tesi, omesso di predeterminare i criteri di valutazione (VI motivo)], non sarebbero in alcun modo comprensibili le ragioni che avrebbero condotto a differenziare i giudizi dei due candidati (assegnando quello di eccellente al prof. -OMISSIS- e quello di ottimo al prof. -OMISSIS-).

3) Si sono costituiti in giudizio il controinteressato e l’Università Cattolica del Sacro Cuore, controdeducendo con separate memorie alle censure avversarie.

4) Alla camera di consiglio del 27/05/2025 la difesa di parte ricorrente ha chiesto un rinvio per proporre motivi aggiunti, in ragione della produzione documentale dell’Università; il Collegio ne ha preso atto e ha rinviato l’udienza camerale a data da individuarsi, una volta presentati i predetti motivi aggiunti con annessa richiesta cautelare.

5) Con motivi aggiunti notificati e depositati il 3/06/2025 l’esponente ha riproposto, con specifico riguardo ai verbali del 22 maggio 2024 del Consiglio di Facoltà, dell’11 giugno 2024 del Senato Accademico, del 20 giugno 2024 del Consiglio di Amministrazione, del 18 settembre 2024 e del 30 ottobre 2024 del Consiglio di Facoltà, i vizi già dedotti:

5.1) – nel primo motivo del ricorso introduttivo, ossia quelli di violazione e falsa applicazione dell’art. 15 L. n. 240/2010 e dei DDM – MIUR nn. 855/2015 e 639/2024, anche in relazione all’art. 97della Costituzione e alla Raccomandazione della Commissione UE n. 2005/251, oltre alla violazione dei canoni di imparzialità e buona Amministrazione e all’eccesso di potere per sviamento;

5.2) – nel secondo motivo del ricorso introduttivo, ossia la violazione dell’art. 18 L. 240/2010 in relazione all’Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione, la violazione dell’art. 1 commi 15-16 della L. n. 190/2012, la violazione dei canoni di trasparenza, imparzialità e correttezza nella individuazione dei commissari, laddove non si è previsto il sorteggio dei commissari;

5.3) – nel quinto motivo del ricorso introduttivo, ove già si è dedotto l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti, lo sviamento, la violazione e falsa applicazione dell’art. 18 della L. n. 240/2010 in relazione all’art. 5 D.R. n. 20/2024 e la violazione e falsa applicazione dell’art. 8 del DR 10065/2023.

6) In vista della camera di consiglio del 24/06/2025 le controparti hanno controdedotto al ricorso per motivi aggiunti.

7) Alla camera di consiglio del 24/06/2025 il patrocinio di parte ricorrente ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare. Il Collegio ne ha preso atto e cancellato la causa dal ruolo delle cautelari, al contempo fissando, per la trattazione del merito, l’udienza pubblica dell’11 novembre 2025.

8) In vista dell’udienza di merito le parti hanno insistito sulle rispettive posizioni.

8.1) La difesa del ricorrente ha depositato (sub doc. n. 34) un documento intitolato «Verbale di assunzione informazioni da persona in grado di riferire circostanze utili ex artt. 391-bis e 391-ter c.p.p.», riservandosi di ulteriormente argomentare al riguardo.

8.2) La difesa dell’Ateneo ha, fra l’altro, eccepito l’inammissibilità del predetto «verbale», contenente informazioni rese dal Prof. -OMISSIS-ai sensi degli artt. 391-bis e 391-ter c.p.p., trattandosi non già, di sommarie informazioni rese alla polizia giudiziaria, ma di attività di indagine difensiva che si sostanzierebbe in una prova testimoniale, irritualmente introdotta in giudizio, in violazione dell’art. 63, comma 3 c.p.a., del tutto priva di valore probatorio nell’ambito del presente giudizio, che, vertendo sull’atto e non sul rapporto, sarebbe basato sulla attendibilità dei presupposti di fatto e di diritto in base ai quali l’amministrazione ha esercitato il potere, senza contare che si tratterebbe di affermazioni inconferenti, riconducibili a un docente collocato a riposo a far data dal 1° novembre 2022 e, dunque, estraneo agli organismi universitari al momento dell’indizione e dello svolgimento della procedura concorsuale per cui è causa.

9) All’udienza pubblica dell’11 novembre 2025, presenti l’avv. G. A. Roderi per la parte ricorrente, l’avv. M. A. Bazzani per l’Università Cattolica e l’avv. V. Gerardi per il controinteressato, la causa è stata trattenuta in decisione.

10) In premessa, è utile rammentare come, nella specie, venga in rilievo una procedura di valutazione per la copertura, mediante chiamata, ai sensi dell’art. 18, comma 1, Legge 30.12.2010 n. 240, di 6 posti di Professore universitario di ruolo di I fascia, di cui 1 posto per la «FACOLTÀ DI GIURISPRUDENZA (…) GRUPPO SCIENTIFICO DISCIPLINARE: 12/GIUR-15 DIRITTO ROMANO E FONDAMENTI DEL DIRITTO EUROPEO (…)

SETTORE SCIENTIFICO-DISCIPLINARE: GIUR-15/A DIRITTO ROMANO E FONDAMENTI DEL DIRITTO EUROPEO (…)

FUNZIONI SCIENTIFICO-DIDATTICHE: Sotto il profilo scientifico il/la candidato/a selezionato/a dovrà condurre un’attività di ricerca coerente con le tematiche del settore scientifico-disciplinare. Dovrà svolgere studi sia nell’ambito del diritto privato e pubblico romano (sostanziale e processuale), sia nell’ambito degli altri diritti dell’antichità, in particolare quelli dell’Oriente mediterraneo, e ottenere con il suo impegno scientifico il consolidamento dell’eccellenza e dell’internazionalizzazione del settore di appartenenza. In particolare, dovrà a) produrre risultati di ricerca vari nel contenuto e generalmente apprezzati dalla comunità scientifica nazionale e internazionale; b) partecipare come relatore a convegni nazionali e internazionali; c) organizzare seminari, convegni e incontri di studio nella sede di appartenenza. Sotto il profilo didattico il/la candidato/a selezionato/a sarà chiamato/a svolgere attività di insegnamento nel corso di laurea magistrale e triennale nella Facoltà di Giurisprudenza e nel corso di dottorato di ricerca. Dovrà assistere gli studenti nella preparazione delle tesi di laurea e fornire loro il necessario supporto in ogni stadio della loro esperienza universitaria» (così, il Bando, di cui al D.R. n. 20/2024).

Al riguardo, è utile rappresentare come l’Università Cattolica del Sacro Cuore abbia adottato il «Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di chiamata, di trasferimento e di mobilità interna dei professori di ruolo di I fascia, dei professori di ruolo di II fascia e dei ricercatori a tempo indeterminato», che, nella versione applicabile ratione temporis alla fattispecie, di cui al D.R. n. 10065, del 21/06/2023, ha previsto, all’art. 4, tra le «tipologie di chiamata», quella «a seguito di valutazione scientifico-didattica ai sensi dell’articolo 18 della legge 30 dicembre 2010, n. 240», poi disciplinata agli artt. 5 e ss. del Regolamento medesimo.

Ebbene, la richiamata L. n. 240 del 2010 ha, come noto, integralmente riformato il sistema di reclutamento dei professori universitari, segnando il passaggio da un sistema basato su concorsi locali a un sistema a due stadi, consistenti, il primo, nell’«abilitazione scientifica nazionale» per le funzioni di professore di prima o di seconda fascia nei diversi settori scientifico-disciplinari, e, il secondo, nella «chiamata» presso il singolo ateneo, a seguito di una valutazione comparativa in sede locale aperta a candidati in possesso dell’abilitazione scientifica nello specifico settore concorsuale della posizione messa a bando.

La procedura per l’abilitazione scientifica (di cui all’art. 16 della L. n. 240 del 2010) si svolge a livello nazionale e si basa su una valutazione di titoli e pubblicazioni; la durata dell’abilitazione è di quattro anni, successivamente via via elevati e portati, infine, a dodici (in seguito alla modifica da ultimo disposta dall’art. 4, comma 2-bis, D.L. n. 160 del 2024, convertito con modificazioni dalla L. n. 199 del 2024).

La chiamata vera e propria avviene, invece, a cura della singola università, che gestisce la relativa procedura comparativa sulla base del proprio, apposito regolamento, ex art. 18 della L. n. 240 del 2010, che delinea, a ben vedere, il metodo ordinario di reclutamento dei professori associati e ordinari, ossia delle sole figure di ruolo del sistema a regime (cfr., sul sistema di reclutamento introdotto dalla legge da ultimo citata, tra le altre, da ultimo, TAR Lombardia, Milano, V, 4-07-2025, n. 2535).

11) Fermo quanto sopra, si può passare all’esame del merito del giudizio, principiando dal primo motivo del ricorso introduttivo, riproposto come primo motivo nel ricorso per motivi aggiunti, con cui si lamenta la illegittima profilazione del candidato vincitore ad opera del Bando.

11.1) I motivi sono infondati.

Dal Bando e dai verbali della procedura in esame non emerge alcuna agevolazione nei confronti del controinteressato promanante da una illegittima profilazione del candidato asseritamente contenuta nel Bando.

Invero, ciò che l’esponente indica come illegittima profilazione, ossia il riferimento, nell’ambito delle «FUNZIONI SCIENTIFICO-DIDATTICHE», agli studi che il candidato dovrà svolgere, fra l’altro, in ordine ai diritti «dell’Oriente mediterraneo», denota, al più, l’indicazione della tipologia d’impegno richiesta al candidato, ammessa – ex art. 4, comma 5 del DPR n. 117/2000 -, ove, come nella specie, non si traduca in un elemento di valutazione del candidato stesso.

Invero, nella fattispecie in esame non v’è prova – stando agli atti della procedura per cui è causa, gli unici che possano assumere rilievo in questa sede, risultando inammissibili prima ancora che inconferenti, per le ragioni esposte in memoria da parte resistente, le informazioni acquisite dal patrocinio ricorrente dal Prof. -OMISSIS-, ordinario di Diritto Romano presso l’Ateneo resistente dal 2017 al 31/10/2022 -, che detta indicazione abbia giovato al controinteressato e/o sminuito la valutazione del ricorrente.

Va, dunque, ribadita l’infondatezza dei motivi in esame.

12) Si può, quindi, passare all’esame del secondo motivo del ricorso principale, riproposto come secondo motivo nei motivi aggiunti, con cui si contesta la mancata previsione del sorteggio come criterio di scelta dei commissari.

12.1) I motivi sono infondati.

La nomina della Commissione è avvenuta con Decreto n. 530 del 2024, nel rispetto dell’art. 5 del Bando, che ripropone quanto previsto dall’art. 8 del Regolamento universitario, che disciplina detta nomina senza affidarsi al criterio del sorteggio, siccome non imposto da alcuna norma sovraordinata.

Al riguardo, preme notare come l’esponente abbia omesso di allegare quale sarebbe, in concreto, il pregiudizio che gli sarebbe derivato dall’omessa applicazione del criterio del sorteggio, stante la genericità delle censure con cui si ipotizza l’assenza di imparzialità in capo a taluni dei commissari (cfr., sul punto, Cons. Stato, VII, 18-01-2023, n. 615).

Ad ogni modo, va ribadita l’infondatezza del motivo, atteso che il criterio del sorteggio non risulta imposto da alcuna norma sovraordinata al Regolamento universitario, che, di suo, non lo prevede, ben potendosi, del resto, come allegato dalle parti intimate, neutralizzare i rischi di corruzione ipotizzati da parte ricorrente attraverso altre misure, come, ad esempio, quella, qui seguita, di prevedere la nomina di un numero minimo di membri esterni all’Università Cattolica (cfr., sul punto, TAR Lombardia, Milano, V, 18-07-2025, n. 2724, per cui: «Deve, infatti, osservarsi che la previsione del decreto rettorale citata non si pone in contrasto con alcuna delle norme contenute nell’art.18 della legge n.240/2010, il quale non impone il sorteggio, con ciò consentendo la massima libertà nella nomina dei membri della commissione. La procedura del sorteggio fra una rosa di candidati è stata, invero, raccomandata alle Università, e non imposta (cfr. Cons. Stato, VI, 14 dicembre 2021, n. 8336), dall’ANAC, con il piano nazionale anticorruzione, fra le varie misure suggerite al fine di contrastare fenomeni di distorsione delle procedure selettive»).

13) Si può, dunque, passare all’esame dei motivi terzo e quarto del ricorso introduttivo, con cui si contesta sia il rigetto della istanza di ricusazione presentata, anche dal ricorrente, nei confronti di tre dei cinque componenti della Commissione giudicatrice, sia la dichiarazione della Commissione di non trovarsi in rapporto di incompatibilità, affinità o parentela con i candidati.

13.1) I motivi sono infondati.

Secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza (su cui cfr., da ultimo, Consiglio di Stato, VII, 13-11-2025, n. 8900, che richiama Cons. St., II, 18-03-2025, n. 2236), condiviso dal Collegio, nelle commissioni di concorso per docenti universitari l’obbligo di astensione dei commissari è limitato ai casi previsti dall’art. 51 c.p.c., senza possibilità di procedere ad una estensione analogica degli stessi.

Invero, come precisato proprio nella sentenza in ultimo citata, nel contesto accademico una causa di incompatibilità – con conseguente obbligo di astensione – può essere ravvisata unicamente laddove emerga un rapporto tra il commissario e il candidato connotato da reciproci interessi economici ovvero da una relazione professionale fondata su un vincolo fiduciario particolarmente stretto, risultando, per contro, insufficienti, ai fini del predetto obbligo, l’esistenza di precedenti rapporti di collaborazione scientifica o di semplice legame professionale.

Si ricava da ciò che – se anche l’attività di collaborazione scientifica e intellettuale, la conoscenza personale o l’instaurazione di rapporti accademici, come pure i c.d. “coautoraggi”, nell’ambito dei concorsi universitari, non sono di per sé motivi di astensione -, a fortiori non lo sono le circostanze addotte nell’istanza di ricusazione, datata 25-11-2024, per le ragioni a suo tempo esposte nel D.R. del 16-01-2025 che l’ha rigettata.

In tal senso, preme ribadire come, al di là dei vizi formali, genericamente dedotti nel quarto motivo, non si rinviene, in sostanza, nella fattispecie per cui è causa, alcuna prova di rapporti personali o professionali con i commissari che, trascendendo la dinamica istituzionale delle relazioni accademiche, siano stati o siano tuttora di rilievo ed intensità tali da far sorgere il sospetto o il dubbio che il giudizio sui candidati non sia stato improntato al rispetto del principio di imparzialità.

Nessun argomento di segno contrario si rinviene, poi, nelle indicazioni dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, tenuto conto che, nel parere del 19 dicembre 2023 (fasc. n. 5796/2023), volto a chiarire l’eventuale sussistenza di profili di incompatibilità in capo ai componenti delle commissioni esaminatrici nei concorsi pubblici, con specifico riferimento ai rapporti di colleganza esistenti tra alcuni commissari e determinati candidati, il Presidente dell’Autorità ha richiamato la succitata interpretazione della giurisprudenza amministrativa.

Va, pertanto, ribadito che, non vertendosi, nel caso in esame, in nessuna delle ipotesi di cui all’art. 51 c.p.c., né risultando altrimenti comprovate situazioni connotate da una comunanza di interessi economici o personali, ovvero da legami tali da poter ragionevolmente compromettere l’imparzialità del giudizio, i suesposti motivi risultano infondati.

14) Si può, dunque, passare all’esame del quinto motivo del ricorso introduttivo, riproposto come terzo motivo nel ricorso per motivi aggiunti, con cui si deduce l’eccesso di potere per difetto di istruttoria e dei presupposti e per sviamento rispetto alla nomina come Commissario del prof. -OMISSIS-.

14.1) I motivi sono infondati.

Stando a quanto allegato e documentato da parte resistente (cfr. i docc. 8, 9 e 25 dei relativi depositi) e controinteressata (cfr. il doc. 3 dei relativi depositi), la Rettrice ha proceduto alla nomina della Commissione giudicatrice (con DR 530/2024, già citato), previo esame (ai sensi dell’art. 26 dello Statuto, richiamato dal Regolamento generale di Ateneo) a cura del Consiglio di Facoltà dei CV dei possibili commissari, fra cui quello del Prof. -OMISSIS-, ordinario di Bürgerliches Recht, Römisches Recht e Europäisches Privatrecht presso la Eberhard-Karls-Universität di Tubinga.

Dai succitati documenti emerge, in particolare, come i CV di tutti i docenti indicati quali commissari siano stati inviati a tutti i membri del Consiglio di Facoltà il 13/09/24, in vista dell’adunanza del 18/09/24, come chiaramente ricordato dal Preside di Facoltà ad inizio di quest’ultima seduta (e, quindi, riportato nel relativo verbale, ove si legge, a pagina 3, che: «La Presidenza ha provveduto tramite e-mail a far inviare a tutti i componenti del Consiglio di Facoltà in data 13 settembre scorso i CV dei cinque possibili Commissari, che si allegano quale parte integrante al presente verbale sotto “A” e composti di n. 91Pagine: … -OMISSIS–OMISSIS- (ordinario di Burgerliches Recht, Rómisches Recht e Europffisches Privatrecht presso la Eberhard-Karls-Universiat di Tubinga) … -OMISSIS- -OMISSIS- (ordinario di Diritto romano UCSC) — membro interno designato dalla Facoltà … -OMISSIS- (ordinario di Diritto romano nell’Università degli studi di Sassari) … -OMISSIS- (ordinario di Diritto romano nell’Università degli studi di Pisa) … -OMISSIS- (ordinario di Diritto romano all’Università La Sapienza di Roma) …»). Sicché, avendo tutti i membri del Consiglio ricevuto per tempo i CV ed essendo gli stessi richiamati nella prescritta assemblea e allegati al relativo verbale, non è sostenibile che i membri del Consiglio non li abbiano esaminati (tanto è vero che, verso la fine del dibattito e poco prima della votazione si legge, sempre nel medesimo verbale, dall’intervento del Prof. -OMISSIS-, Ordinario di Diritto Civile, «che tutti i colleghi hanno ricevuto preventivamente i curricula dei commissari proposti e quindi il Consiglio di Facoltà può e deve assumersi la responsabilità della nomina di una commissione autorevole, che non sarebbe invece garantita da un sorteggio)».

Per il resto, va ribadito come emerga dagli atti medesimi come sia stata oggetto di valutazione, in base alla «tabella di corrispondenza tra posizioni accademiche italiane ed estere», di cui al DM n. 465, del 10-05-2023 (allegata al già citato verbale del Consiglio di Facoltà del 18/9/24), anche la corrispondenza della posizione di Professor rivestita, in base all’ordinamento tedesco, dal prof. -OMISSIS-, con quella di Professore ordinario dell’ordinamento italiano, senza che, per contro, siano stati forniti da parte ricorrente elementi idonei a scalfire le conclusioni raggiunte al riguardo da parte resistente.

Va, pertanto, ribadita l’infondatezza anche dei suesposti motivi.

15) Passando allo scrutinio dei restanti motivi, sesto e settimo del ricorso principale, con cui si lamenta l’omessa predeterminazione dei criteri e delle modalità di valutazione dei candidati, nonché, il difetto di motivazione in ordine alle ragioni che avrebbero condotto a differenziare i giudizi dei due candidati, il Collegio osserva quanto segue.

15.1) I motivi sono infondati.

Nella prima seduta dell’11 febbraio 2025 la Commissione ha stabilito i criteri di valutazione dei candidati richiamando quanto previsto dall’art. 9 del Regolamento di cui al D.R. 785 del 17 dicembre 2024, già sopra citato, che, a sua volta, si conforma all’art. 4 del DPR n. 117/2000.

Si legge, in particolare, nel pertinente verbale, che «per valutare la produzione scientifica, la Commissione tiene in considerazione i seguenti criteri previsti dall’art. 9 del regolamento (…):

  1. a) l’originalità, il rilievo e il rigore metodologico della produzione scientifica in ambito nazionale e internazionale; 
  2. b) la congruità dell’attività del candidato con il gruppo scientifico disciplinare indicato nel bando e l’eventuale profilo: settore scientifico disciplinare 12/GIUR-15 DIRITTO ROMANO E FONDAMENTI DEL DIRITTO EUROPEO; 
  3. c) l’apporto individuale del candidato nei lavori in collaborazione; 
  4. d) la rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e della loro diffusione all’interno della comunità scientifica nazionale e internazionale.

(…)

Inoltre, (…) la valutazione per ciascun candidato avverrà mediante l’espressione di un motivato giudizio analitico e di un giudizio conclusivo (…)» (cfr. il Verbale n. 1, depositato in atti di causa da tutte le parti).

In applicazione di tali criteri, nelle successive sedute del 14 e 15 marzo 2025 la Commissione ha proceduto all’esame dei curricula, dei titoli e delle pubblicazioni dei candidati, esprimendo, infine, un motivato giudizio analitico di «eccellente», nei confronti del controinteressato, e di «ottimo» nei confronti del ricorrente (cfr. il verbale n. 2, depositato in atti di causa da tutte le parti), cui ha fatto seguito un giudizio complessivo, sempre di «eccellente», nei confronti del controinteressato, e di «ottimo» nei confronti del ricorrente (cfr. il verbale n. 3, depositato in atti di causa da tutte le parti).

Si tratta, a ben vedere, di giudizi che, contrariamente a quanto affermato da parte ricorrente, presentano una motivazione idonea ad esternare, sulla base dei già citati criteri di valutazione, le ragioni dei giudizi stessi (tenuto anche conto che «In termini generali, la contestazione relativa alla mancanza di criteri previamente stabiliti deve sempre essere esaminata, non in maniera meccanica e formalistica, ma sulla base di una valutazione finalistica della ratio ad essa sottesa. Sicché, ove i principi di competenza e trasparenza non siano in concreto vulnerati, l’eventuale omessa predeterminazione delle suddette regole costituisce un’inosservanza meramente formale, inidonea a ridondare in vizio di legittimità della procedura selettiva»: così, Cons. Stato, VI, 29-08-2022, n. 7501; id., 17-05-2022, n. 3856).

D’altro canto, non va neppure sottaciuto che, nell’ambito delle controversie aventi ad oggetto gli esiti di concorsi universitari, «per giurisprudenza assolutamente consolidata le valutazioni della Commissione costituiscono espressione di ampia discrezionalità, finalizzata a stabilire in concreto l’idoneità tecnica o culturale ovvero attitudinale dei candidati, tanto nel momento, a monte, dell’individuazione dei criteri di massima per la valutazione dei titoli, quanto in quello, a valle, delle valutazioni espresse dalla commissione giudicatrice. Da ciò discende che sia i criteri di giudizio che le valutazioni non sono sindacabili dal giudice amministrativo se non nei limitati casi in cui l’esercizio del potere discrezionale trasmodi in uno o più dei vizi sintomatici dell’eccesso di potere, irragionevolezza, irrazionalità, arbitrarietà o travisamento dei fatti, i quali tipicamente rappresentano dei vizi della funzione amministrativa, per essere stato il potere scorrettamente esercitato o finalizzato al raggiungimento di finalità estranee a quella della scelta dei soggetti più idonei a ricoprire la funzione» (così, Cons. Stato, VII, 24-10-2024, n. 8512).

Ebbene, nella specie, non ricorrono, né nell’attività di predeterminazione dei criteri di valutazione né nell’applicazione in concreto degli stessi da parte della preposta Commissione, nessuno dei succitati vizi sintomatici di eccesso di potere, quanto piuttosto una valutazione non condivisa degli stessi da parte del ricorrente, che, tuttavia, non ne denota alcuna palese inattendibilità (cfr., sul punto, fra le tante, TAR Sicilia, Catania, I, 24-10-2024, n. 3456, per cui: «In altri termini, la parte ricorrente non può limitarsi a censurare la mera non condivisibilità della valutazione tecnico discrezionale della P.A. o ad autostimare differentemente i propri titoli o pubblicazioni, ma ha l’onere di dimostrare la palese inattendibilità, l’evidente insostenibilità del giudizio compiuto dalla commissione esaminatrice, organo cui la legge demanda la valutazione dell’idoneità tecnica degli aspiranti a una selezione pubblica; laddove non emergano travisamenti, pretestuosità o irrazionalità, ma solo margini di fisiologica opinabilità e non condivisibilità della valutazione tecnico-discrezionale operata dalla P.A. il Giudice Amministrativo non può sovrapporre alla valutazione opinabile del competente organo della P.A. la propria: diversamente opinando egli sostituirebbe un giudizio opinabile con uno altrettanto opinabile, assumendo così un potere che la legge riserva alla P.A. (cfr., ex plurimis, T.A.R. Campania, Napoli, sez. V, 4 febbraio 2022, n. 803; T.A.R. Veneto, sez. III, 8 gennaio 2020, n. 24)»).

Pertanto, va ribadita la infondatezza anche dei motivi in esame.

16) Conclusivamente, quindi, il ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe specificati, vanno respinti.

17) Le questioni appena vagliate esauriscono la vicenda sottoposta al Collegio, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante, ex plurimis, per le affermazioni più risalenti, Cass. Civ., II, 22 marzo 1995, n. 3260 e, per quelle più recenti, Consiglio di Stato, II, 30 marzo 2022, n. 2328; VI, 22 marzo 2022, n. 2072; VI, 20 gennaio 2022, n. 358). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a supportare una conclusione di tipo diverso.

18) Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso e i motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.

Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore delle controparti, liquidandole in euro 3.000,00 (tremila/00), da dividersi in parti uguali fra l’Università Cattolica del Sacro Cuore e il controinteressato, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 11 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere, Estensore

 

Pubblicato il 14 gennaio 2026