TAR Lazio (Roma), sez. IV quater, 13 gennaio 2026, n. 577

Il diniego dell’abilitazione alla prima fascia è illegittimo se fondato solo sulla collocazione editoriale delle pubblicazioni, in assenza di una motivazione puntuale che giustifichi la svalutazione di contributi pubblicati su riviste di classe A

Data Documento: 2026-01-13
Autorità Emanante: TAR Lazio (Roma)
Area: Giurisprudenza
Massima

In materia di Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di professore universitario di prima fascia, è illegittimo il giudizio di non idoneità fondato esclusivamente sulla ritenuta insufficienza della collocazione editoriale delle pubblicazioni, quando la Commissione abbia contestualmente riconosciuto l’originalità, l’innovatività e il rigore metodologico dei contributi e non abbia specificato in modo puntuale le ragioni per cui riviste formalmente classificate in classe A non sarebbero dotate di adeguato prestigio scientifico internazionale.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 179 del 2025, proposto da
OMISISS, rappresentato e difeso dagli avvocati Federico Dinelli, Maria Eugenia Albé, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

del giudizio collegiale negativo e dei giudizi individuali negativi espressi dalla commissione per l’abilitazione scientifica nazionale (a.s.n.), ad esito del secondo quadrimestre della tornata avviata nel 2023, relativamente alla prima fascia, del settore concorsuale (s.c.) 13/A2 – Politica economica, pubblicati sul sito web istituzionale dell’a.s.n. in data 6 novembre 2024 di ogni altro atto presupposto, consequenziale e comunque connesso, ove lesivo per il ricorrente e per la condanna dell’Amministrazione resistente a far rivalutare il ricorrente ad opera di una commissione in diversa composizione.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Universita’ e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. OMISISS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

OMISISS, professore associato presso l’Università Kore di Enna, ha presentato la propria candidatura alla procedura di a.s.n. indicata in epigrafe, allegando il prescritto elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche.

Egli superava tutti e tre gli indicatori che misurano l’impatto della produzione scientifica, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lett. a), del d.m. n. 120 del 2016 (allegato n. 3), avendo presentato 50 articoli e contributi (valore soglia: 21), 13 articoli in riviste di fascia A (valore soglia: 5) e un volume (valore soglia: 0).

La commissione ha altresì riconosciuto al ricorrente il possesso di sette dei dieci titoli individuati dalla commissione stessa in sede di prima riunione, ai sensi dall’art. 8, comma 1, del d.P.R. n. 95 del 2016.

Tuttavia il giudizio collegiale finale è stato negativo per le seguenti ragioni: «Il candidato OMISISS è Professore Associato presso UKE – Università Kore di ENNA – SECS-P/02 – 13/A2. Il candidato si occupa di varie tematiche anche con riferimento al ruolo anticiclico delle banche locali, education e tecnologie, lavoro e turismo. Il candidato è valutato positivamente con riferimento al titolo 1 dell’Allegato A al D.M. 120/2016 poiché raggiunge 3 su 3 valori soglia dal D.M. 589/2018. Il candidato possiede n. 7 titoli (a ,b, c, f, g, h, l) tra quelli stabiliti dalla Commissione nella prima riunione ai sensi dall’art. 8, comma 1, del D.P.R. 95/2016. Il candidato ha presentato N. 15 pubblicazioni scientifiche ex art. 7 DM 120/2016. Tenuto conto dei criteri di cui all’art. 4, del D.M. 120/2016, le pubblicazioni sono coerenti con le tematiche del settore concorsuale 13/A2 e con quelle interdisciplinari ad esso pertinenti. Le pubblicazioni presentate risultano originali a fronte della letteratura di riferimento e caratterizzate da innovatività e da un buon rigore metodologico. La collocazione editoriale – rispetto all’insieme delle 15 pubblicazioni presentate ai fini dell’art.7 DM 120/2016 – risulta complessivamente non pienamente adeguata, con riferimento al loro prestigio riconosciuto nel campo della Politica Economica e ai fini del conseguimento dell’abilitazione di I fascia. L’impatto citazionale delle pubblicazioni – tenuto conto dell’età accademica del candidato e delle abitudini citazionali del suo specifico campo di indagine – risulta complessivamente discreto. La produzione scientifica del candidato risulta continua sotto il profilo temporale. Considerati congiuntamente l’afferenza, l’originalità, la innovatività, il rigore metodologico, la collocazione editoriale, l’impatto citazionale e la continuità delle pubblicazioni, esse sono ritenute di qualità non adeguata per conseguire l’abilitazione di prima fascia. La principale debolezza nel complesso delle pubblicazioni presentate riguarda la limitata collocazione editoriale in termini di peso di riviste di rilevante visibilità scientifica internazionale. Per le motivazioni di cui sopra, dopo analitico esame dei titoli e delle pubblicazioni ex art. 7 D.M. 120/2016, la commissione a maggioranza di 4/5 ritiene che il candidato NON POSSIEDA la piena maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di I fascia».

Il ricorrente affida le proprie censure ai seguenti motivi di diritto.

  1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 4 E DELL’ALLEGATO D PUNTO 4, LETT. D), DEL D.M. N. 120 DEL 2016. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ELENCO DELLE RIVISTE SCIENTIFICHE DI CLASSE A PER L’AREA 13, ADOTTATO DALL’ANVUR PER IL SECONDO QUADRIMESTRE DELLA TORNATA ASN 2023-2025. VIOLAZIONE DEL DEI CRITERI DI VALUTAZIONE STABILITI DALLA COMMISSIONE E DEL PRINCIPIO DELL’AUTOVINCOLO. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI BUON ANDAMENTO E IMPARZIALITÀ DI CUI ALL’ART. 97 COST. ECCESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ MANIFESTE, NONCHÉ PER DIFETTO GRAVE DI ISTRUTTORIA E TRAVISAMENTO DEI PRESUPPOSTI DI FATTO E DI DIRITTO. ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE E CONTRADDITTORIETÀ

Come si evince dalla lettura del giudizio collegiale, la valutazione di non idoneità del Prof. OMISISS all’abilitazione di prima fascia è scaturita dalla ritenuta insufficiente collocazione editoriale delle riviste su cui sono stati pubblicati i contributi sottoposti a valutazione.

Di analogo tenore i quattro giudizi individuali negativi: «Presenta un limitato numero di pubblicazioni con apprezzabile collocazione editoriale» (Commissario OMISISS); «Il candidato presenta, tuttavia, un limitato numero di pubblicazioni con apprezzabile collocazione editoriale» (Commissario OMISISS); «Il numero di pubblicazioni con collocazione editoriale apprezzabile è non adeguato, anche se essa risulta buona in alcuni casi» (Commissario OMISISS ); «Il candidato presenta – in termini relativi rispetto all’insieme delle 15 pubblicazioni presentate ai fini dell’art.7 DM 120/2016 – un limitato numero di pubblicazioni con apprezzabile collocazione editoriale» (Commissario OMISISS).

Il ricorrente osserva che delle quindici pubblicazioni presentate, ben undici risultano pubblicate su riviste di classe A.

In particolare, si tratta delle pubblicazioni dalla n. 3 alla n. 9 e dalla n. 11 alla n. 14 dell’elenco allegato dal ricorrente (cfr. allegato n. 2).

Come si evince dall’elenco delle riviste di Classe A per i Settori Concorsuali dell’Area 13, adottato dall’ANVUR ai fini del II quadrimestre ASN 2023-2025 (allegato n. 4), le riviste su cui sono stati pubblicati i contributi del Prof. OMISISS sopra riportati sono tutte di classe A (le riviste sono evidenziate in viola nell’allegato, con riportato accanto il numero di pubblicazione dell’elenco presentato dal candidato).

Ebbene, come noto, ai sensi del punto n. 4 dell’Allegato D al d.m. n. 120 del 2016, le riviste di classe A sono quelle «riviste dotate di ISSN, riconosciute come eccellenti a livello internazionale per il rigore delle procedure di revisione e per la diffusione, prestigio e impatto nelle comunità degli studiosi del settore, indicati anche dalla presenza delle riviste stesse nelle maggiori banche-dati nazionali e internazionali».

Ma, se più del 70% dei prodotti sottoposti a valutazione dal ricorrente trova quale sede di pubblicazione una rivista di classe A, non si riesce a comprendere come la Commissione sia potuta giungere alla conclusione che solo un numero limitato di essi fosse adeguato ai fini del criterio della collocazione editoriale.

È oltremodo evidente che l’organo collegiale sia incorso in una palese svista.

Peraltro, così operando, la Commissione non ha violato soltanto la normativa regolamentare di cui al d.m. n. 120 del 2016, ma anche i suoi stessi criteri di valutazione, violando il principio dell’autovincolo.

Si legge, infatti, nel verbale di predeterminazione che «[p]er quanto riguarda la valutazione della collocazione editoriale dei prodotti scientifici, con riferimento agli articoli in rivista la commissione considererà anche la collocazione nell’elenco delle riviste di Classe A per il macro-settore 13/A» (p. 4 del verbale sub allegato n. 5).

Sennonché, nel caso del Prof.  OMISISS, la Commissione non ha affatto considerato la collocazione nell’elenco delle riviste di classe A, altrimenti non avrebbe mai potuto ritenere che «La principale debolezza nel complesso delle pubblicazioni presentate riguarda la limitata collocazione editoriale in termini di peso di riviste di rilevante visibilità scientifica internazionale».

Senza questo evidente errore, il Prof. OMISISS avrebbe senz’altro ottenuto l’agognata abilitazione, essendo stato giudicato positivamente in relazione a tutti gli altri criteri di valutazione.

Fermo quanto sin qui rilevato, rileva il ricorrente che il giudizio collegiale e i giudizi individuali negativi si appalesano del tutto carenti di motivazione rispetto alla valutazione di insufficienza della collocazione editoriale delle sue pubblicazioni.

Invero, la lettura del giudizio collegiale non restituisce in alcun modo la ragione di questa ritenuta inadeguatezza, risolvendosi in una mera affermazione di stile per cui «[l]a collocazione editoriale – rispetto all’insieme delle 15 pubblicazioni presentate ai fini dell’art.7 DM 120/2016 – risulta complessivamente non pienamente adeguata, con riferimento al loro prestigio riconosciuto nel campo della Politica Economica e ai fini del conseguimento dell’abilitazione di I fascia» (cfr. giudizio collegiale). Né la lettura dei giudizi individuali è idonea in qualche modo ad integrare questa carenza di motivazione. Al riguardo, parte ricorrente richiama quanto già affermato dalla giurisprudenza amministrativa con riferimento all’elenco di criteri contenuto nell’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 117 del 2000, secondo cui esso, «nelle sue varie lettere, va inteso come un elenco di criteri, di valutazione delle pubblicazioni scientifiche (e del “curriculum”), posti in ordine decrescente di importanza» (cfr. Cons. St., Sez. VI, 29 aprile 2013, n. 2330).

Il criterio della collocazione editoriale si colloca quale quarto criterio dell’elenco dell’art. 4 del d.m. n. 120, al di sotto del criterio della qualità della produzione scientifica.

Pertanto, la Commissione è incorsa in un grave errore di valutazione quando ha giudicato la qualità delle pubblicazioni del Prof. OMISISS insufficiente a causa esclusivamente della loro – ritenuta insufficiente – collocazione editoriale. Peraltro, sempre sul punto, il ricorrente rileva come emerge un profilo di contraddittorietà del giudizio della Commissione. Se le pubblicazioni del Prof. OMISISS sono state valutate positivamente per la loro originalità, innovatività e rigore metodologico, che sono i criteri alla luce dei quali deve essere valutata la loro qualità, è evidente che il relativo giudizio di insufficienza si pone in contraddizione con questa premessa.

Pertanto il ricorrente ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Si è costituito in giudizio il Mur chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica del 26 novembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

In punto di diritto, giova premettere che la Legge n. 240/2010 (“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”) ha previsto, all’art. 16, che il personale accademico debba essere reclutato, previo conseguimento di una Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) rilasciata da una apposita Commissione composta da professori qualificati nella materia di riferimento.

La predetta legge ha poi demandato ai successivi regolamenti le concrete modalità di attuazione delle procedure di reclutamento de quibus.

Con il regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 95/2016 sono state, quindi, individuate le modalità ed i tempi delle procedure per il conseguimento dell’Abilitazione; l’art. 4 ha poi demandato al Ministero dell’Università di determinare: 1) i criteri, parametri e indicatori di attività scientifica differenziati per funzioni e per settore concorsuale; 2) il numero massimo di pubblicazioni, che non può essere inferiore a dieci, distinto per fascia e per area disciplinare, che ciascun candidato può presentare ai fini della valutazione nella procedura di abilitazione; 3) le modalità di scelta da parte della Commissione dei criteri, dei parametri e dei relativi indicatori, nonché la loro rilevanza ai fini dell’attribuzione o meno dell’abilitazione; 4) le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e dei parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.

Successivamente è stato emanato il D.M. n. 120 del 7 giugno 2016 del Ministero dell’Università, contenente il “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettere a), b) e c) L. 30 dicembre 2010, n. 240, e succ. mod., e degli artt. 4 e 6, commi 4 e 5, del D.P. R. 4 aprile 2016, n. 95”.

L’art. 3 del D.M. n. 120/2016 ha previsto, in particolare, che “Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati…”.

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca. Il successivo art. 4, nell’elencare i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche da parte della Commissione, precisa che quest’ultima deve valutare: “a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.

Il successivo art. 5 indica i Criteri e parametri per la valutazione dei titoli e, a tale fine, precisa che nella valutazione dei titoli presentati dal candidato, la Commissione: “a) accerta l’impatto della produzione scientifica dei candidati, utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A; b) accerta il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione ai sensi del comma 2”.

Il comma 2 dello stesso articolo precisa altresì che, ai fini di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, nella seduta di insediamento, sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’Allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione.

Infine, l’art. 6 (Conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale) prevede che la Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: a) valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A (impatto della produzione scientifica) e possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5; b) pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità “elevata” secondo la definizione di cui all’Allegato B.

Preliminarmente con riguardo al rilievo del criterio della collocazione editoriale nel quadro del giudizio che le commissioni devono svolgere sulle pubblicazioni, osserva il Collegio che siffatto criterio non esprime e condensa, esso soltanto, la bontà e il pregio di un lavoro scientifico, né può ad esso annettersi un rilievo determinante nel giudizio e oltretutto non afferisce, nell’impostazione normativa, alla qualità della pubblicazione: qualità e collocazione editoriale di un lavoro sono infatti criteri distinti, normativamente coniati dall’art. 4 del decreto ministeriale n. 120 del 2016 “per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche”, come recita la relativa rubrica.

Invero, come emerge dall’art.4 in disamina sopra riportato “1.La Commissione valuta le pubblicazioni scientifiche presentate dai candidati ai sensi dell’articolo 7, secondo i seguenti criteri: […] c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo” a cui segue “d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare”.

La qualità delle pubblicazioni non può, dunque per volontà del “legislatore” essere eo ipso evinta dalla loro collocazione editoriale, che è un altro concorrente criterio di valutazione e non un fattore indicativo della qualità delle pubblicazioni, la quale va invece ricostruita, come impone l’art. 4, lett. c) del decreto ministeriale, sulla scorta dei sub – criteri a tal fine ivi individuati dal legislatore, costituiti da originalità, rigore metodologico e carattere innovativo di uno scritto ( Tar Lazio III bis n. 6796/2020).

In ordine alla pretesa limitatezza della collocazione editoriale delle pubblicazioni, la Commissione e il Ministero – nella memoria di costituzione– affermano che «Si fa presente che l’elenco di classe ASN-A rilevante al fine del giudizio comprende quasi un migliaio di riviste, di prestigio e qualità altamente eterogenei; sotto questo profilo, l’appartenenza di una rivista alla classe A è un dato positivo (come articolato nel verbale di insediamento della Commissione), ma non costituisce assolutamente una condizione sufficiente per considerare la rivista in questione come altamente prestigiosa (considerazione che la comunità scientifica di riferimento riserva solo ad alcune decine di riviste: un sottoinsieme estremamente limitato rispetto all’intera lista). In conclusione, l’appartenenza di una rivista alla classe A è una condizione necessaria, ma non è affatto una condizione sufficiente per costituire una garanzia della qualità del suo contenuto».

Il ricorrente osserva che delle quindici pubblicazioni presentate, ben undici risultano pubblicate su riviste di classe A.

Ora la Commissione non spiega quali sono le pubblicazioni presentate che hanno una limitata collocazione editoriale in termini di peso di riviste di rilevante visibilità scientifica internazionale.

Peraltro la Commissione viola l’autovincolo che aveva prestabilito con il verbale di insediamento dove era stato espressamente previsto che “ per quanto riguarda la valutazione della collocazione editoriale dei prodotti scientifici, con riferimento agli articoli in rivista la Commissione considererà anche la collocazione nell’elenco delle riviste di Classe A per il macro-settore 13/A; con riferimento a monografie e capitoli in volumi collettanei si terrà in considerazione anche il prestigio internazionale della casa editrice”.

Inoltre come noto, ai sensi del punto n. 4 dell’Allegato D al d.m. n. 120 del 2016, le riviste di classe A sono quelle «riviste dotate di ISSN, riconosciute come eccellenti a livello internazionale per il rigore delle procedure di revisione e per la diffusione, prestigio e impatto nelle comunità degli studiosi del settore, indicati anche dalla presenza delle riviste stesse nelle maggiori banche-dati nazionali e internazionali».

La Commissione, al contrario non ha ritenuto, comunque meritevoli di essere valutate positivamente quali sedi editoriali pur essendo di classe A., senza alcuna motivazione a supporto.

Come correttamente argomentato da parte ricorrente, non si comprende allora quale sia il senso stesso della norma che attribuisce alle riviste di classe A sicuro prestigio internazionale, se poi le Commissioni possono farne serena disapplicazione, per giunta senza dover dare conto in alcun modo di tale valutazione.

In conclusione, per le ragioni sopra illustrate, il ricorso deve essere pertanto accolto nei termini suindicati per difetto di motivazione, dovendo essere il giudizio impugnato annullato in parte qua, in relazione alla (sola) parte relativa alla valutazione delle pubblicazioni presentate dalla parte ricorrente, nei sensi e nei termini indicati in premessa e, visto l’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a., la domanda presentata dalla parte ricorrente per il conseguimento dell’agognata abilitazione dovrà essere riesaminata, da parte di una Commissione in diversa composizione nel termine complessivo di 90 (novanta) giorni (di cui giorni 30 per la nomina della nuova Commissione e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio), decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, con la prescrizione che i (nuovi) Commissari – ferme le valutazioni già svolte per i titoli dei quali sia stata positivamente riconosciuta la rilevanza oltre che degli aspetti positivi circa le pubblicazioni medesime – dovranno rivalutare esclusivamente le pubblicazioni, tenuto conto dei suindicati rilievi del Collegio.

Le spese di lite seguono la soccombenza del Ministero dell’Università e della Ricerca e vengono liquidate, come in dispositivo, a favore della parte ricorrente, ai sensi dell’art. 91 c.p.c..

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua il provvedimento impugnato nei sensi e nei termini indicati in motivazione.

Ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessata entro 90 giorni (di cui giorni 30 per la nomina dei nuovi Commissari e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio) dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Condanna il Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese di lite, in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (Millecinquecento/00) per compensi professionali, oltre IVA, CPA e accessori, come per legge, se dovuti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:

OMISISS, Presidente

OMISISS, Consigliere

OMISISS, Consigliere, Estensore

Pubblicato il 13 gennaio 2026