Nelle procedure selettive universitarie per il conferimento di assegni di ricerca, l’ordinaria collaborazione scientifica e accademica tra commissari e candidati, ivi inclusa la partecipazione congiunta ad attività di ricerca, pubblicazioni scientifiche o a precedenti commissioni di concorso, non integra di per sé una causa di incompatibilità o un obbligo di astensione. L’incompatibilità è configurabile solo in presenza di un quid pluris, costituito dalla prova di un concreto, stabile e qualificato sodalizio di interessi economici, professionali o lavorativi, di intensità tale da compromettere l’oggettività e la genuinità della valutazione, non potendosi desumere la carenza di imparzialità dalla mera appartenenza al medesimo circuito scientifico o accademico.
TAR Lazio (Roma), sez. III ter, 21 gennaio 2026, n. 1250
Assegni di ricerca universitari e imparzialità della commissione: irrilevanza delle ordinarie collaborazioni scientifiche in assenza di un sodalizio qualificato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9555 del 2025, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Aristide Police, Paul Simon Falzini, con domicilio eletto presso lo studio Aristide Police in Roma, viale Liegi, 32;
contro
Università degli Studi Roma La Sapienza, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Pazzaglia, Michela Giuliano, con domicilio eletto presso lo studio Antonio Pazzaglia in Roma, largo Amilcare Ponchielli, 6;
per l’annullamento previa sospensione
del Decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza dell’11 luglio 2025 n. 52, prot. n. 1346, recante l’approvazione degli atti relativi alla procedura selettiva per il conferimento di n. 1 Assegno di ricerca Cat. B Complexities and perspectives of sport law. Autonomy and Heteronomy – presso il Dipartimento di Scienze giuridiche – con il quale è stato dichiarato vincitore il Dott. OMISSIS; di tutti gli atti della suddetta procedura, nella parte in cui risultano lesivi degli interessi dell’odierno ricorrente e, in particolare, del D.D. del 12 dicembre 2024 n. 173, prot. n. 2281, recante il bando della procedura valutativa, per titoli e colloquio, per “l’attribuzione di n. 1 incarico per lo svolgimento di attività di ricerca di categoria B Tipologia I (Responsabile scientifico: OMISSIS) della durata di 12 mesi per il settore scientifico-disciplinare GIUR-08/A, settore concorsuale 12/GIUR-08 – DIRITTO TRIBUTARIO relativo al seguente progetto di ricerca: Complexities and perspectives of sport law. Autonomy and Heteronomy presso il Dipartimento di Scienze giuridiche dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza; del D.D. del 24 aprile 2025 n. 39, prot. n. 790, di nomina della Commissione giudicatrice; del verbale n. 1 della riunione preliminare del 20 maggio 2025, con il quale la Commissione dichiara di prendere atto dei criteri di valutazione dei candidati stabiliti nel Bando, e dei successivi verbali della Commissione recanti i giudizi e della relazione finale dei lavori; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, in quanto lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente ivi inclusa la stipula del contratto, il provvedimento di nomina e presa di servizio e, ove occorrer possa, del Regolamento di Ateneo per il conferimento di assegni di ricerca deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 19 gennaio 2021, D.R. 427/2021, prot. n. 11083 dell’11 febbraio 2021;
per la condanna dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza a dichiarare l’esclusione del candidato risultato vincitore dalla procedura ovvero alla rivalutazione dei candidati da parte di una Commissione in diversa composizione
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi Roma La Sapienza e di OMISSIS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 16 dicembre 2025 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
- Con ricorso notificato il 7 agosto e depositato il 27 agosto 2025 il dottor OMISSIS impugna il decreto del Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza dell’11 luglio 2025 n. 52, prot. n. 1346, che ha definito la procedura selettiva per il conferimento di un assegno di ricerca categoria b della durata di 12 mesi per il settore scientifico-disciplinare GIUR-08/A, settore concorsuale 12/GIUR-08 – diritto tributario, che ha visto vincitore il dottor OMISSIS, unitamente agli atti presupposti ed endoprocedimentali.
1.1. L’art. 6 del bando ha previsto la determinazione dei criteri di valutazione da parte della Commissione, con riferimento alle seguenti voci (doc. 1 del ricorrente, art. 1):
-Dottorato di ricerca;
-Voto di laurea;
-Pubblicazioni e altri prodotti della ricerca;
-Diplomi di specializzazione e attestati di frequenza ai corsi di perfezionamento post-laurea;
-Altri titoli collegati all’attività svolta quali titolari di contratti, borse di studio e incarichi in Enti di ricerca nazionali o internazionali, previa attestazione della decorrenza e la durata dell’attività stessa;
-Colloquio.
1.2. Nel corso della procedura, la Commissione giudicatrice ha operato come segue:
-alla prima riunione del 20 maggio 2025, ha suddiviso i 100 punti assegnabili in 40 per il colloquio e 60 per i titoli (di cui 10 per il dottorato; fino a 5 per il voto di laurea; fino a 15 punti per pubblicazioni e altri prodotti della ricerca tenendo in considerazione i seguenti criteri: a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico; b) congruenza dell’attività del candidato con le tematiche indicate nell’avviso di selezione; c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica; fino a 13 punti per diplomi di specializzazione e attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea conseguiti in Italia o all’estero; fino a 15 punti per altri titoli collegati a svolgimento di documentata attività presso soggetti pubblici e privati sia in Italia che all’estero, espletata a seguito di formale conferimento di contratti, borsa di studio per la collaborazione studenti o incarichi, in relazione all’attinenza del tema della ricerca ed alla durata temporale);
-alla riunione del 9 giugno 2025 la Commissione ha valutato i titoli, attribuendo un totale di 47 punti al dottor OMISSIS di 43 punti al dottor OMISSIS, con indicazione del punteggio singolarmente attribuito per le varie aree;
-in data 10 luglio 2025 la Commissione ha svolto i colloqui, giudicando che il controinteressato abbia dimostrato “padronanza della specifica materia” ed esposto “con coerenza i lineamenti del proprio progetto di ricerca”, laddove il ricorrente ha “letto e commentato alcune disposizione normative riferibili anche alla fiscalità dello sport, formulando alcune considerazioni non pertinenti alla specifica materia del colloquio. Riguardo alla prospettiva della ricerca ha richiamato progetti sviluppati altrove anch’essi non pertinenti al tema oggetto dell’assegno”.
Nella stessa seduta, stante l’attribuzione di 35 punti al colloquio del controinteressato e di 20 punti al colloquio del ricorrente, ha dichiarato vincitore il primo con 82 punti totali contro 63 punti totali del ricorrente.
1.3. Il ricorso si basa sui seguenti motivi di diritto:
(i) “Violazione e/o falsa applicazione degli art. 1, co. 2, e dell’art. 11, co. 1, del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, non trovandosi i Commissari in condizione di imparzialità nei confronti del candidato risultato vincitore. – Violazione del principio d’imparzialità ex art. 97 Cost. – Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e difetto di motivazione. – Ingiustizia manifesta”;
Il controinteressato avrebbe intrattenuto rapporti di tipo scientifico-accademico con i commissari OMISSIS e OMISSIS, tali da determinare la violazione da parte di questi ultimi dell’obbligo di astensione ex art. 51 c.p.c.
(ii) “Violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, stante la nomina della Commissione senza il preventivo sorteggio. – Violazione del principio d’imparzialità ex art. 97 Cost. – Eccesso di potere per difetto d’istruttoria e difetto di motivazione”;
La procedura si rivela comunque illegittima dal momento che i componenti della Commissione sono stati individuati senza previo esperimento di alcun sorteggio, con ciò minando ex ante l’indipendenza e imparzialità dell’organo.
(iii) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 – Falsa applicazione dell’art. 11 del Regolamento e art. 4 del Bando. – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 4 del D.M. 4 agosto 2011 n. 344 – Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 46 e 47, 71 e ss., 73 e ss. del D.P.R. 28 dicembre 200 n. 445 4 agosto 2011 n. 344 – Violazione del principio di auto-responsabilità. – Eccesso di potere per travisamento dei fatti atteso che la candidata ha attestato il possesso di titoli non effettivamente posseduti”;
Il curriculum del candidato vincitore conterrebbe due dichiarazioni non veridiche circa due pubblicazioni in realtà non edite:
– OMISSIS, “Il Regime delle nuove prove in appello nel processo tributario”, qualificata come in corso di pubblicazione, in Rivista di Dottrina Fiscale;
– OMISSIS, “Crediti Fiscali Sportivi”, in La Fiscalità dello Sport tra Rilievi Economici e Valori Sociali, AA.VV. a cura di Rossella Miceli, qualificata come in corso di pubblicazione.
Dal mendacio sarebbe dovuta conseguire l’esclusione del candidato controinteressato dalla procedura, in base all’art. 75 del d.p.r. 445/2000 e al bando.
(iv) “Violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 24 della legge 30 dicembre 2010 n. 240 – Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 della legge n. 241 del 1990 e dell’art. 97 Cost. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 8 e 9 del Bando e degli artt. 11, 12, e 13 del Regolamento – Eccesso di potere per sviamento, difetto d’istruttoria e disparità di trattamento avendo la Commissione omesso la formazione di sub-criteri o sub-parametri – Eccesso di potere per carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione, avendo la Commissione omesso la valutazione comparativa e formulato un giudizio complessivo sui candidati senza indicare le ragioni di prevalenza del candidato vincitore – Disparità di trattamento”;
La Commissione avrebbe illegittimamente errato nel mancare di specificare i sub-criteri di attribuzione dei punteggi, a fronte dei criteri predeterminati, non essendo così consentito di comprendere perché al controinteressato siano stati attribuiti 82 punti e al ricorrente 63 punti, sussistendo sviamento di potere e motivazione illogica e arbitraria.
La scelta del candidato vincitore non sarebbe comunque supportata da una motivazione analitica e rigorosa.
Sussisterebbe un manifesto difetto di istruttorio per la mancata integrale valutazione dei diplomi del ricorrente, che ha riportato al riguardo il punteggio di 0/15 pur a fronte di 7 titoli, di cui 2 lauree, 1 master di II livello, 2 dottorati di ricerca, afferenti alla voce “Diplomi”.
Indebita e incomprensibile sarebbe la sussistenza di un mero scarto di 3 punti per le pubblicazioni a favore del ricorrente, dati i 15 punti attribuiti al ricorrente e i 12 punti attribuiti al controinteressato, a fronte della superiorità quantitativa e qualitativa delle pubblicazioni del ricorrente, segnalandosi in particolare un divario fra le 52 pubblicazioni del controinteressato edite anche in fascia A e le sole 7 pubblicazioni del ricorrente oltre le 2 oggetto di mendace autodichiarazione.
In senso analogo, sarebbe irragionevole anche lo scarto di soli 5 punti per gli “altri titoli” a favore del ricorrente, dati i 15 punti attribuiti al ricorrente e i 10 punti attribuiti al controinteressato, pur a fronte di una mole più ampia di incarichi come principal investigator e assegnista di ricerca.
Parimenti irragionevole sarebbe l’attribuzione di 3 punti su 5 al ricorrente quanto alle lauree, a fronte dei 5 punti attribuiti al controinteressato e date le due lauree conseguite dal primo presso le università di Bolzano e Innsbruck e una sola laurea conseguita dal secondo presso l’università resistente.
Dalle censure così esposte emergerebbe la prova di resistenza in merito all’utilità delle censure dedotte e la necessaria prevalenza del ricorrente in termini di punteggio.
- Si sono costituiti l’Università degli studi La Sapienza e il controinteressato dottor OMISSIS per chiedere il rigetto del ricorso.
- Previa rinuncia alla domanda cautelare resa alla camera di consiglio del 10 settembre 2025 e deposito di documenti e scritti difensivi ex art. 73 c.p.a., all’udienza di merito del 16 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
DIRITTO
- Il ricorso è infondato.
- Con il primo motivo parte ricorrente deduce in sintesi l’esistenza di forme di collaborazione didattica scientifica e professionale con la presidente della Commissione e con altro commissario, corrispondenti alla collaborazione nel dottorato di ricerca e a ruoli e a pubblicazioni nelle riviste, tale da incrinarne l’imparzialità.
Per un diffuso orientamento giurisprudenziale, dal quale non sussistono nel caso di specie ragioni per discostarsi, nella comunità accademica è fisiologico sviluppare forme di collaborazione didattica e scientifica e le stesse non costituiscono necessariamente motivo di astensione dalle commissioni di concorso o causa espressa di incompatibilità fra commissario giudicante e candidato partecipante al concorso.
Si osserva che la previsione di regole di incompatibilità nei concorsi universitari, in aggiunta ai casi espressamente previsti, è da considerarsi in generale rimessa al Legislatore oppure all’autonomia statutaria e regolamentare degli Atenei, fermo restando che ad oggi le articolate e ordinarie collaborazioni di tipo accademico non costituiscono, per maggioritario orientamento giurisprudenziale, legittimi motivi di astensione o ricusazione dei commissari né la delibera dell’ANAC 209/2017 fornisce un orientamento interpretativo tale da comprendere fra le espresse ipotesi legislative di incompatibilità la collaborazione scientifica.
Neppure, al di là del caso paradigmatico e rilevante dello stabile sodalizio economico fra commissario e concorrente richiamato dalla giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, VII, 1311/2023), nella specie insussistente, risulta legittimo interpretare estensivamente l’art. 51, co. 2, c.p.c. o l’art. 6-bis della l. 241/1990, contenenti previsioni di carattere generale, in modo da includervi tutte le possibili collaborazioni accademiche che risultano comuni in ambito universitario, posto che la delicatezza della materia, la varietà dei casi possibili, l’incidenza sul diritto al lavoro e sull’accesso al lavoro nelle università e la tutela della libertà di insegnamento e della ricerca scientifica potrebbero semmai reclamare la ponderazione di un adeguato punto di caduta da parte dei richiamati soggetti istituzionali, Legislatore e/o Atenei, con la formulazione ex ante di ipotesi tipiche e tassative di incompatibilità fra commissari e candidati ma non anche la formazione di una regola giurisprudenziale necessariamente contingente e rischiosa in termini di certezza del diritto e di chiarezza della disciplina delle procedure di accesso al lavoro in ambito accademico.
Le considerazioni svolte si attagliano al caso di specie tenuto conto che il ricorrente contesta alla presidente della Commissione di essere stata componente del collegio del dottorato conseguito dal controinteressato, presidente della commissione giudicatrice di altra procedura selettiva vinta dal controinteressato nonché, quanto alla stessa e ad altro componente della commissione del concorso oggi in questione, di essere stati componenti del comitato di direzione di una rivista della quale il controinteressato è componente del comitato di redazione.
Siffatte doglianze, così come la collocazione editoriale degli scritti del candidato vincitore, riguardano forme collaborazione di tipo scientifico o normali incarichi di tipo accademico, tali da non attivare necessariamente l’incompatibilità ex art. 51 c.p.c., in assenza di fondati argomenti nel senso dell’intervenuta compromissione dell’imparzialità del giudizio (cfr. Cons. Stato, VII, 8900/2025, nel richiamare parere del 19 dicembre 2023 del Presidente dell’ANAC; CGARS, 329/2023; TAR Lazio, III, 11484/2019).
Proprio perché il carattere interdisciplinare del mondo accademico richiede, ai fini di una approfondita analisi delle materie, l’esigenza di collaborazione tra professori e ricercatori, ovvero studiosi di pari o più alto livello, l’incompatibilità tra esaminatore e concorrente non viene configurata nell’attività di collaborazione nella pubblicazione o nell’attività scientifica tra un candidato e il professore titolare della cattedra, né tantomeno nella previa partecipazione a commissioni di concorso che hanno valutato il candidato, ma si richiede un quid pluris, cioè la prova di un concreto sodalizio di interessi economici, di lavoro o professionali talmente intensi da provare che la valutazione del candidato non sia oggettiva e genuina, ma condizionata da tale situazione (v., ex plurimis, Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 6341 del 17 settembre 2021 e Cons. St., sez. VI, 20 agosto 2018, n. 4963; TAR Lombardia, Milano, 644/2024).
Non è in particolare documentata una collaborazione di tale intensità e continuità sufficiente per dimostrare l’oggettiva carenza di imparzialità, come nel caso di c.d. “coautoraggio” in cui uno dei commissari sia coautore della quasi totalità delle pubblicazioni di uno dei candidati (cfr. TAR Lazio, III-ter, 7040/2025; 23863/2025; TAR Campania, Napoli, 5202/2025).
- Il secondo motivo è infondato.
Parte ricorrente deduce il carattere viziante della mancata individuazione tramite sorteggio dei commissari.
Sul punto si richiama l’orientamento giurisprudenziale (ad esempio, sentenza di questa Sezione n. 11673/2023, confermata in parte qua dal Consiglio di Stato, n. 2552/2025) secondo cui la l. 240/2010 non prevede l’obbligo di sorteggiare la commissione, in linea con i principi di responsabilità e autonomia degli Atenei ex art. 1, co. 2, della l. 240, né il regolamento d’ateneo impone il sorteggio per designare i commissari.
La legge 240 del 2010 in nessuna parte impone il sorteggio per la nomina delle commissioni di concorso, riservando all’autonomia statutaria dei singoli atenei la scelta in ordine al se introdurre o meno nel disciplinare la relativa procedura.
Quanto alla delibera ANAC 25/2020 le sue previsioni hanno valore indicativo e non vincolante, limitandosi a rappresentare l’opportunità che, di norma, i commissari siano sorteggiati. Dunque l’Ateneo in questo caso poteva legittimamente discostarsi dalle direttive indicate dall’Autorità.
- Parimenti il terzo motivo non è suscettibile di condivisione.
Il ricorrente deduce l’esistenza di presunte dichiarazioni non veritiere quanto a due pubblicazioni: si tratta di una prospettazione infondata secondo quanto dimostrato dal controinteressato.
In particolare, la pubblicazione avente a oggetto “crediti fiscali sportivi” risulta accettata e pubblicata nel marzo 2025; inoltre l’indicazione dell’altro lavoro, avente a oggetto il regime delle prove in appello, “in corso di pubblicazione” e accettato da una rivista con attività sospesa è al limite causa di un incerto avveramento della qualificazione del contenuto della dichiarazione ma non anche una falsa rappresentazione.
Si osserva in particolare che l’autodichiarazione del dottor OMISSIS del 9 gennaio 2025 ha attestato che lo scritto sulle prove in appello era a tale data “in corso di pubblicazione” e che successivamente ha prodotto in giudizio uno scambio di corrispondenza (suo doc.12), in base al quale la redazione comunica l’accettazione e la prontezza per la pubblicazione da dicembre 2024 dello scritto, pur in mancanza di effettiva pubblicazione allo stato per questioni organizzative interne della rivista.
Se le autodichiarazioni devono per legge essere veridiche quanto agli stati, le qualità e i fatti attestati che siano a diretta conoscenza dell’interessato a pena di decadenza dai benefici eventualmente conseguiti (art. 47 e 75 d.p.r. 445/2000), si è in presenza di una qualificazione del dato autodichiarato al più parzialmente smentita da fatti successivi, perché l’elaborato di ricerca sussiste ed è stato qualificato “in corso di pubblicazione”, è stato inviato alla rivista ed è stato da questa accettato per la pubblicazione quando le attività della rivista stessa non erano ancora sospese, come da dichiarazione prodotta in giudizio, pur a fronte di una successiva e attuale sospensione della diffusione della rivista tale da non definire l’edizione dello scritto.
Le caratteristiche della specifica vicenda e la particolarità obiettiva del caso dimostrano che non risulta implicato un approccio ingannevole e decettivo rispetto all’attività valutativa della Commissione ma una mancanza di esattezza nella qualificazione della portata del lavoro accademico, senza che l’inclusione dell’elaborato nella lista delle pubblicazioni possa contestualmente equivalere strutturalmente a una rappresentazione falsa da parte del candidato.
Va poi smentita l’affermazione contenuta nella memoria di merito del ricorrente, secondo cui la rivista “non è mai stata operativa”, come da estratto di una pubblicazione del ricorrente nel numero 2/2022 (doc.11 controinteressato).
In ogni caso, appare dirimente che l’inclusione di detta pubblicazione accettata ma non pubblicata per la sospensione delle pubblicazioni della rivista, nel novero delle pubblicazioni rimesse per la valutazione dal controinteressato, non incide nell’ottica della differenza di punteggio, dato che la Commissione ha valutato l’esistenza di un divario fra il ricorrente e il controinteressato commisurato a 19 punti sul totale dei 100 attribuibili.
Al riguardo non emerge la prova di resistenza, tenuto conto dei punteggi singolarmente attribuiti, di una possibile variazione del punteggio del candidato vincitore, tale sovvertire l’esito del concorso.
- Il quarto motivo è infondato.
Ad avviso del ricorrente la Commissione si sarebbe limitata a prendere atto dei criteri predeterminati e vi sarebbero travisamenti di fatto nella valutazione.
Richiamata la notevole differenza nella valutazione pari 19 punti di distanza nel giudizio collegiale comparativo, va ribadito al riguardo l’orientamento secondo cui:
-come chiarito dall’univoca giurisprudenza in materia di selezioni pubbliche per il reclutamento di docenti universitari, il giudizio avente ad oggetto l’impugnazione degli atti relativi alla procedura di selezione pubblica per il reclutamento di un candidato non può rappresentare la sede per contrapporre giudizi di merito a quelli effettuati dalla commissione esaminatrice, a meno che questi ultimi siano manifestamente irragionevoli e arbitrari ovvero tali da integrare un errore o travisamento di fatto (Cons. Stato, VII, 4231 del 27 aprile 2023);
-nelle procedure di valutazione comparativa di ambito accademico non occorre una valutazione analitica dei singoli titoli, occorrendo invece un accertamento globale e complessivo finalizzato a verificare l’attitudine dei candidati alla ricerca scientifica (cfr., ad esempio, Cons. Stato, Sez. VI, 9 luglio 2013 n. 5079 e 29 aprile 2009 n. 2705; Cons. Stato, sez. VI, 26 novembre 2021, n. 7917);
-altrettanto consolidato e logico è l’orientamento giurisprudenziale secondo cui il “non corretto accertamento dei fatti” e l’assenza di un “coerente sviluppo fra le fasi procedurali della selezione” in termini di contraddizione fra la scelta finale della Commissione e gli elementi che sono obiettivamente emersi nella fase della selezione può inficiare la legittimità dell’esito del concorso (TAR Lazio, III-ter, 7040/2025, nel richiamare Cons. di Stato, 5685/24).
8.1. Nel caso di specie, i criteri di valutazione sono stati indicati e la loro applicazione è stata resa da una motivazione discorsiva con riferimento al colloquio e numerica con riferimento ai titoli.
La Commissione ha previsto di valutare le pubblicazioni e i prodotti della ricerca in base a parametri specifici come l’originalità, l’innovatività, la congruenza con le tematiche indicate nel bando.
Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, è possibile ricostruire l’iter logico dell’organo di valutazione che ha suddiviso in modo articolato i punteggi e le aree di esame.
8.2. Ciò premesso le doglianze del ricorrente non dimostrano contraddizione né disparità di trattamento.
Fuori fuoco è la censura sulla necessità di valutare sette diplomi, ivi incluse le due lauree e i due dottorati di ricerca, dato che tali titoli sono oggetto di separata considerazione e, così ragionando, dovrebbero essere valutati due volte.
A fronte del punteggio massimo di 15/15 conseguito per le pubblicazioni, sconfina nel merito amministrativo pretendere che la superiorità riconosciuta dalla Commissione al ricorrente in un determinato criterio sia ulteriormente valorizzata (cfr. TAR Lazio, questa Sez. III-ter, 8522/2025 nel richiamare Cons. Stato, VII, 4956/2024).
Né, tenuto conto delle pubblicazioni oggetto dell’autodichiarazione del controinteressato, emergono elementi di inattendibilità o implausibilità quanto all’attribuzione di 12 punti alle stesse, ben potendosi comprendere il punteggio con riferimento ai criteri di originalità, innovatività, congruenza e rilevanza scientifica (in senso analogo, cfr. Cons. Stato, VII, 2602/2022, contenente considerazioni che possono essere mutuate per il caso di specie: “Deve ritenersi, invece, eccessiva la pretesa dell’appellante, per cui la Commissione avrebbe dovuto compilare una scheda contenente la graduazione dei punteggi attribuibili da 1 a 15 (la “forchetta” prevista per le tesi di dottorato) e poi specificare il giudizio collegato a ciascun punteggio: ed invero, una volta predeterminati, nell’allegato n. 1 al verbale n. 1, i criteri di valutazione e di attribuzione dei punteggi, non residuava in capo alla Commissione l’obbligo di ulteriori spiegazioni e/o chiarimenti, valendo comunque il punteggio numerico quale adeguata motivazione e garanzia della trasparenza della valutazione (cfr. C.d.S., A.P., 20 settembre 2017, n. 7)”).
Quanto infine alla valutazione degli altri titoli, con conclusione che è valida anche per le altre aree di esame, il ricorrente afferma che la differenza di punteggio, con 15 punti a fronte dei 10 riconosciuti al controinteressato, avrebbe dovuto essere ancora più ampia ma fa derivare tale ragionamento da una ricognizione di tipo puramente quantitativo dei suoi incarichi. Tale metodo non consente di ritenere integrata la carenza della motivazione o di un effettivo confronto comparativo, dato che emerge dagli atti un apprezzamento maggiore per il controinteressato, che dalla lettura dei verbali risulta non irragionevolmente riconducibile ad una valutazione qualitativa dei suoi lavori e delle sue pregresse esperienze, pur se sotto alcuni profili quantitativamente minori rispetto al ricorrente.
È poi dirimente che tale differente apprezzamento, confermato dall’esito del colloquio ampiamente favorevole al controinteressato, si traduca in un divario di punteggio cospicuo, rispetto al quale il dottor OMISSIS ha prospettato in modo generico la possibilità di un superamento nell’ipotesi di rinnovazione della procedura (sulla rilevanza della prova di resistenza nei concorsi universitari, con riferimento alla differenza del punteggio attribuito ai titoli, cfr. TAR Sardegna 3/2024; TAR Emilia-Romagna 519/2017).
- In conclusione il ricorso è respinto.
La parziale novità e la peculiarità della questione controversa giustificano ad avviso del Collegio la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente FF
OMISSIS, Referendario, Estensore
OMISSIS, Referendario
Pubblicato il 21/01/2026

