Tar Lazio (Roma), sez. IV quater, 3 febbraio 2026, n. 2080

Data Documento: 2026-02-03
Autori: Motivazione del giudizio ASN e divieto di valutazioni apodittiche sulle pubblicazioni scientifiche
Autorità Emanante: Tar Lazio (Roma)
Area: Giurisprudenza
Massima

La Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale non può esprimere un giudizio negativo sulle pubblicazioni limitandosi a formule generiche e apodittiche sulla loro presunta scarsa originalità o rilevanza, quando siano stati superati i valori soglia bibliometrici e riconosciuti i titoli richiesti, ma deve fornire una motivazione concreta e intellegibile, anche sintetica, che dia conto del percorso valutativo seguito in relazione ai criteri dell’articolo 4 del D.M. n. 120 del 2016, pena l’illegittimità del giudizio per difetto di motivazione e la necessità di una rinnovazione della valutazione da parte di una Commissione in diversa composizione.

Contenuto sentenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Quater)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 6348 del 2025, proposto da
OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati Arlo Canella, Daniele Camaiora, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell’Universita’ e della Ricerca, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

per l’annullamento

– del giudizio collegiale espresso in data 14 marzo 2025 dalla Commissione ASN per la I fascia, settore concorsuale 08/C1 Design e Progettazione Tecnologica dell’Architettura  (cfr. DOC. 1 – decisione impugnata ASN del 14 03 2025) relativo alla domanda n. 130245 della Prof.ssa OMISSIS (cfr. DOC. 2 – domanda n. 130245), recante esito negativo di idoneità scientifica

– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l’atto di costituzione in giudizio di Ministero dell’Universita’ e della Ricerca;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica del giorno 15 dicembre 2025 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La Prof.ssa OMISSIS ha partecipato alla procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alla prima fascia nel settore concorsuale 08/C1 – Design e progettazione tecnologica dell’architettura, nella tornata 2023–2025.

Il giudizio della Commissione è stato negativo, nonostante l’accertato superamento di tutti e tre i valori-soglia bibliometrici, la presentazione di una produzione scientifica coerente, sottoposta a peer review e pubblicata presso sedi editoriali di rilevanza internazionale, e il possesso di sei titoli tra quelli selezionati dalla stessa Commissione.

La motivazione addotta, ad avviso della ricorrente, si è limitata a formule generiche – “produzione compilativa”, “poco originale”, “di scarso impatto” – prive di specificazione, scollegate dai dati oggettivi accertati e non in grado di chiarire i motivi effettivi dell’esclusione. Inoltre il giudizio è viziato per mancata applicazione dei criteri di valutazione previsti dalla legge (art.4 DM n.120 del 2016) e contraddittorio soprattutto rispetto al riconoscimento delle pubblicazioni già ottenuto da parte della comunità scientifica internazionale.

Si è costituito il Ministero chiedendo il rigetto del ricorso.

All’udienza pubblica del 15 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.

Il ricorso è fondato.

Giova premettere che la Legge n. 240/2010 (“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”) ha previsto, all’art. 16, che il personale accademico debba essere reclutato, previo conseguimento di una Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) rilasciata da una apposita Commissione composta da professori qualificati nella materia di riferimento.

La predetta legge ha poi demandato ai successivi regolamenti le concrete modalità di attuazione delle procedure di reclutamento de quibus.

Con il regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 95/2016 sono state, quindi, individuate le modalità ed i tempi delle procedure per il conseguimento dell’Abilitazione; l’art. 4 ha poi demandato al Ministero dell’Università di determinare: 1) i criteri, parametri e indicatori di attività scientifica differenziati per funzioni e per settore concorsuale; 2) il numero massimo di pubblicazioni, che non può essere inferiore a dieci, distinto per fascia e per area disciplinare, che ciascun candidato può presentare ai fini della valutazione nella procedura di abilitazione; 3) le modalità di scelta da parte della Commissione dei criteri, dei parametri e dei relativi indicatori, nonché la loro rilevanza ai fini dell’attribuzione o meno dell’abilitazione; 4) le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e dei parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.

Successivamente è stato emanato il D.M. n. 120 del 7 giugno 2016 del Ministero dell’Università, contenente il “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettere a), b) e c) L. 30 dicembre 2010, n. 240, e succ. mod., e degli artt. 4 e 6, commi 4 e 5, del D.P. R. 4 aprile 2016, n. 95”.

L’art. 3 del D.M. n. 120/2016 ha previsto, in particolare, che “Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati…”.

La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca. Il successivo art. 4, nell’elencare i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche da parte della Commissione, precisa che quest’ultima deve valutare: “a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.

Il successivo art. 5 indica i Criteri e parametri per la valutazione dei titoli e, a tale fine, precisa che nella valutazione dei titoli presentati dal candidato, la Commissione: “a) accerta l’impatto della produzione scientifica dei candidati, utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A; b) accerta il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione ai sensi del comma 2”.

Il comma 2 dello stesso articolo precisa altresì che, ai fini di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, nella seduta di insediamento, sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’Allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione.

Infine, l’art. 6 (Conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale) prevede che la Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: a) valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A (impatto della produzione scientifica) e possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5; b) pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità “elevata” secondo la definizione di cui all’Allegato B.

La Commissione giudicatrice ha riconosciuto espressamente che la Prof.ssa OMISSIS ha superato i valori soglia previsti dal D.M. 589/2018 e soddisfatto i parametri richiesti, presentando quindici pubblicazioni scientifiche, con buona collocazione editoriale, continuità temporale nel complesso buona e contributo individuale pienamente riconoscibile.

Nonostante tali risultanze, la Commissione ha espresso un giudizio negativo, motivato in forma estremamente sintetica, con formule generiche riferite alla presunta scarsa originalità, al carattere compilativo dei contributi e all’asserita non piena maturità scientifica.

Tale formulazione non consente di comprendere il percorso logico seguito nella valutazione. Nessun aspetto del contributo scientifico della candidata viene analizzato in concreto; né è possibile rinvenire, all’interno dei giudizi individuali, un approfondimento critico sufficiente a colmare la carenza del giudizio collegiale. La motivazione resta quindi apodittica, non personalizzata e non verificabile, violando i requisiti minimi di trasparenza e intelligibilità richiesti dall’ordinamento.

Sul punto, richiamando la giurisprudenza di questo Tribunale, che la sezione condivide, «è necessario che un eventuale giudizio negativo debba essere congruamente motivato, … in particolare, occorre procedere sia ad una sintetica descrizione delle pubblicazioni presentate sia ad un sintetico esame delle stesse, …, ed individuare chiaramente le ragioni che hanno giustificato la formulazione del giudizio negativo (TAR Lazio, Roma, sez. III bis, 10.2.2020, n. 1758)» (cfr. TAR Lazio, Roma, sez III bis n. 6350/2024). Tuttavia, il richiamo alle pubblicazioni della candidata è solamente nominale, svolto con la formula apodittica che richiama l’avvenuto esame delle pubblicazioni da parte dei Commissari, senza che di tale valutazione se ne dia conto, neppure con un giudizio sintetico all’interno del giudizio tanto collegiale tanto in quelli individuali.

A tal fine, questo Tribunale, ha avuto già modo di precisare che, in particolare, occorre procedere sia ad una sintetica descrizione delle pubblicazioni presentate, sia ad un sintetico esame delle stesse, ed individuare chiaramente le ragioni che hanno giustificato la formulazione del giudizio negativo ( TAR Lazio Sez IV Quater n. 6822/2025).

Si è ulteriormente chiarito al riguardo che “In sostanza se il giudizio negativo sulle pubblicazioni, in ordine alla mancanza di originalità delle stesse e alla carenza di impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, rappresenta l’esito di una valutazione discrezionale è necessario, al fine di giustificare la legittima adozione di un simile giudizio, che siano anche sinteticamente indicati i relativi presupposti, dato che in caso contrario la motivazione risulta essere del tutto apodittica e non consentirebbe di valutarne l’intrinseca logicità” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 28 maggio 2019, n. 6706).

Tutti i cennati principi sono stati più di recente schematizzati e ribaditi dalla Sezione nei termini che seguono: “Per quanto concerne, le pubblicazioni presentate, in relazione alle quali statisticamente si innerva la stragrande maggioranza delle controversie in materia, il Collegio sottolinea che:

  1. a) l’art. 4 prevede una serie di criteri autonomi di valutazione delle pubblicazioni che devono essere tutti soddisfatti affinché la Commissione possa giustificare la formulazione di un giudizio positivo, non essendo possibile alcuna forma di compensazione tra i suddetti criteri;
  2. b) in tale contesto, quindi, stante la natura ampiamente discrezionale del giudizio della Commissione, specie per quanto concerne la qualità delle pubblicazioni da valutare sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo delle stesse e la loro rilevanza all’interno del settore concorsuale, è necessario che un eventuale giudizio negativo debba essere congruamente motivato, non potendo la Commissione limitarsi a richiamare tout court la non sussistenza del criterio previsto;
  3. c) in particolare, occorre procedere sia ad una sintetica descrizione delle pubblicazioni presentate sia ad un sintetico esame delle stesse, che non tutte le Commissioni svolgono, ed individuare chiaramente le ragioni che hanno giustificato la formulazione del giudizio negativo;
  4. d) in sostanza se il giudizio negativo sulle pubblicazioni, in ordine alla mancanza di originalità delle stesse e alla carenza di impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, rappresenta l’esito di una valutazione discrezionale è necessario, al fine di giustificare la legittima adozione di un simile giudizio, che siano anche sinteticamente indicati i relativi presupposti, dato che in caso contrario la motivazione risulta essere del tutto apodittica e non consentirebbe di valutarne l’intrinseca logicità.” (T.A.R. Lazio – Roma, Sez. III Bis, 10 febbraio 2020, n.1758).

Alla luce della giurisprudenza e delle normative sopra richiamate, è di tutta evidenza, per questo Collegio, che la Commissione, nel formulare il giudizio collegiale, abbia omesso di svolgere una valutazione critica, ancorché sintetica, dei contenuti delle singole pubblicazioni e monografie presentate dalla candidata, con riferimento a tutti i criteri previsti dall’art. 4 del D.M. n. 120/2016. In particolare, la motivazione resa, si limita a richiamare tour court la non sussistenza del criterio controverso, in assenza delle necessarie indicazioni circa le ragioni concrete per cui la produzione scientifica sarebbe stata ritenuta priva del requisito della qualità elevata, richiesto dall’art. 7 del medesimo decreto, non esplicando le ragioni per le quali il contributo della candidata, non fornisca, né è presumibile che fornisca «un impatto significativo nella comunità scientifica di riferimento, a livello anche internazionale» (all. B al D.M. 120/2016).

Tale carenza motivazionale, che incide sull’intelligibilità del percorso logico-argomentativo seguito dall’organo valutatore, si riflette direttamente sulla legittimità dell’operato della Commissione, integrando un evidente vizio di motivazione suscettibile di sindacato giurisdizionale.

In conclusione, il ricorso deve dunque essere accolto dovendo essere il provvedimento impugnato annullato in parte qua, in relazione alla (sola) parte relativa alla valutazione delle pubblicazioni presentate dalla parte ricorrente, nei sensi e nei termini indicati in premessa e, visto l’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a., la domanda presentata dalla parte ricorrente per il conseguimento dell’ abilitazione dovrà essere riesaminata, da parte di una Commissione in diversa composizione nel termine complessivo di giorni 90 (novanta) giorni (di cui giorni 30 per la nomina della nuova Commissione e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio), decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, con la prescrizione che i (nuovi) Commissari – ferme le valutazioni già svolte per i titoli dei quali sia stata già positivamente riconosciuta la rilevanza – dovranno rivalutare esclusivamente le pubblicazioni presentate, tenuto conto dei suindicati rilievi del Collegio.

In considerazione dell’esito complessivo del giudizio e della particolare complessità, in punto di fatto e di diritto delle questioni trattate, sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua i provvedimenti impugnati nei sensi e nei termini indicati in motivazione.

Ordina all’Amministrazione di rivalutare la candidata entro novanta giorni (di cui giorni 30 per la nomina dei nuovi Commissari e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio) dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:

OMISSIS, Presidente

OMISSIS, Consigliere

OMISSIS, Consigliere, Estensore

Pubblicato il 03/02/2026