In tema di responsabilità della pubblica amministrazione per ritardata attivazione della procedura di cui all’art. 24, comma 5, L. 240/2010 (chiamata nel ruolo di professore di seconda fascia), il ritardo nell’attivazione della procedura non costituisce errore scusabile qualora la disciplina applicabile sia chiara e l’attivazione della procedura sia vincolata.
Cons. Stato, Sez. VII, 9 febbraio 2026, n. 1009
La disciplina per la chiamata a professore associato per i ricercatori di tipo B è chiara e la sua violazione non costituisce errore scusabile ai fini del risarcimento del danno
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N NOME D E L POPOLO I T A L I A NO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4351 del 2025, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS con domicilio fisico eletto presso il suo studio in OMISSIS;
contro
Università OMISSIS, in persona del Rettore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale Dello Stato, domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale OMISSIS
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’ Università OMISSIS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 gennaio 2026 il Cons. OMISSIS;
Nessuno è comparso per le parti costituite;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con l’originario ricorso l’appellante premetteva di essere risultato vincitore del concorso come ricercatore a tempo determinato ex art. 24, comma 3, lett.b) della Legge n. 240/2010, presso il Dipartimento di OMISSIS Università OMISSIS; nella versione vigente ratione temporis, la citata norma distingueva due species di ricercatori: (i) lett. a) i titolari dei contratti a tempo determinato con contratto subordinato triennale prorogabile per altri due anni; (ii) lett.b), i ricercatori a tempo determinato non prorogabile.
La disposizione, al comma 5, riservava ai vincitori di concorso di cui alla lett. b) la possibilità di accedere al ruolo di professore associato senza necessità di partecipare al concorso pubblico, a due condizioni: conseguimento dell’abilitazione scientifica (ASN) entro il terzo anno di contratto e valutazione positiva da parte dell’Ateneo.
A settembre 2019, entro il triennio, essendo stato il contratto stipulato in data 31 marzo 2017, l’appellante presentava domanda per l’ASN per prima e seconda fascia, alla procedura indetta con Decreto Direttoriale n. OMISSIS del MIUR. In data 10 gennaio 2020, all’esito delle valutazioni assunte, la Commissione negava il riconoscimento dell’ASN a favore dell’odierno appellante, che proponeva ricorso al Tar OMISSIS il quale, con sentenza n. OMISSIS lo accoglieva disponendo il rinnovo della valutazione entro 90 giorni.
In data 29 dicembre 2020, a seguito della rinnovata valutazione, l’odierno appellante conseguiva l’abilitazione scientifica. Conseguita l’abilitazione entro i termini di legge l’appellante richiedeva all’Università l’attivazione della procedura di cui all’art. 24, comma 5 della l. 240/2010 che riconosce il diritto ad essere inquadrati nel ruolo dei professori associati dalla fine del triennio e quindi in data 31 marzo 2020 (stante l’intervenuto annullamento giurisdizionale della delibera del 10 gennaio 2020).
L’istanza veniva presentata dal Prof. OMISSIS dopo il collocamento in aspettativa a far data dal marzo 2020 (per la durata di mesi 18, senza retribuzione), con parere favorevole, sia del Preside di Facoltà che del Direttore del Dipartimento OMISSIS al fine di rivestire la qualifica di “esperto per il settore medico a supporto di un gruppo di lavoro istituito presso il Ministero dell’Università e della Ricerca”.
Con atto in data 31 marzo 2021, l’Università negava l’accesso alla procedura per l’inquadramento nel ruolo di professore associato affermando che “l’attivazione della predetta procedura di tenure track è condizionata all’ammissibilità della Sua istanza di collocamento in aspettativa …..in ordine alla quale questo Ateneo non ha adottato alcun provvedimento, in attesa di un riscontro da parte del Ministero dell’Università e Ricerca, in ordine all’applicabilità del predetto istituto anche nei confronti dei ricercatori di cui all’art. 24, comma 3 lett. b) della Legge n. 240/2010, in considerazione del fatto che né nella rubrica né nel testo della predetta disposizione sono menzionati i ricercatori a tempo determinato”.
Tale diniego veniva impugnato dal Prof. OMISSIS con un secondo ricorso innanzi al Tar Lazio che, con sentenza n. OMISSIS, lo annullava, ordinando all’Università “per l’effetto conformativo della presente sentenza”, a “dar celermente corso alla predetta procedura di chiamata del dott. Ursi quale professore associato”.
Il Tar affermava che il dott. Ursi aveva conseguito l’ASN in data 29 dicembre 2020, ragion per cui considerata l’aspettativa di 18 mesi, l’abilitazione era stata conseguita nel periodo di validità del contratto di ricerca e, quindi in tempo utile affinché l’Ateneo desse avvio alla procedura di cui all’art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, come richiesto e sollecitato dal ricorrente. L’amministrazione dava attuazione alla sentenza in data 28 giugno 2022 con collocamento nel ruolo di professore associato del Prof. OMISSIS, ma anziché dalla fine del triennio in data 31 marzo 2020, a far data dal 31 luglio 2022.
Con un terzo ricorso al Tar Lazio, il Prof. OMISSIS agiva per il riconoscimento del danno subìto in forza del grave ritardo nell’attivazione della procedura di tenure track per la chiamata in ruolo come professore associato, che in base all’art. 24, comma 5, della l. 240/2010, avrebbe dovuto avere decorrenza dal 1° aprile 2020, cioè a seguire della fine del triennio in data 31 marzo 2020.
Con l’appellata sentenza n. OMISSIS del 27 novembre 2024 il Tar adito, ritenendo la sussistenza di un “errore scusabile” da parte dell’Amministrazione respingeva il ricorso.
Appellata ritualmente la sentenza resiste l’Ateneo appellato. All’udienza del 20 gennaio 2026 la causa passava in decisione.
DIRITTO
1.Con i tre motivi di appello l’appellante deduce error in iudicando per travisamento dei fatti e difetto di motivazione e di istruttoria invocando la sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda di risarcimento dei danni.
1.1.Lamenta che la sentenza gravata è erronea nella parte in cui ha ritenuto che “Nel caso in esame, occorre senz’altro escludere alcun inadempimento dell’amministrazione resistente e quindi alcuna responsabilità della stessa nella fase che precede il formale e finale conseguimento dell’abilitazione scientifica nazionale, posto che il relativo conseguimento è un presupposto per attivare la procedura in oggetto per i ricercatori di tipo B”. La pronuncia avrebbe del tutto omesso di tenere conto della sentenza n. OMISSIS del TAR OMISSIS favorevole all’appellante, delle motivazioni alla sua base e dell’effetto demolitorio. Tale sentenza, all’esatto contrario di quanto affermato nella pronuncia in questa sede gravata, ha dato atto della particolare negligenza della commissione in sede di diniego nel riconoscimento dell’ASN.
1.2.Lamenta altresì che la sentenza è erronea anche nella parte in cui ha escluso la responsabilità per errore scusabile dell’amministrazione, invocando apoditticamente il carattere complesso della questione giuridica al suo esame senza considerare che nella specie non ricorre alcuna delle ipotesi cui la giurisprudenza ha riconosciuto la scusabilità dell’errore: la particolare complessità della situazione di fatto, l’incertezza del quadro normativo di riferimento o la sussistenza di contrasti giudiziari.
1.3. Deduce in ultimo l’appellante che la sentenza è erronea anche nella parte in cui afferma che “Nel caso di specie, in considerazione della sospensione e delle peculiarità della questione oggetto del giudizio appare insussistente il requisito della colpa dell’amministrazione, ma al tempo stesso occorre considerare che la riattivazione del contratto di ricercatore poteva avvenire solo all’esito del periodo di quiescenza come riconosciuto dal Tar e, quindi, l’assunzione dello stesso richiedeva l’ultimazione del contratto di ricercatore. Ne discende la mancanza di colpa dell’amministrazione e l’assenza di un ritardo alla nomina dello stesso in considerazione della contiguità temporale tra la conclusione del contratto di ricercatore e l’assunzione del ricorrente”. Evidenzia che, se l’Università si fosse attenuta al doppio giudicato del TAR, avrebbe completato la procedura di tenure track con decorrenza dal mese di aprile 2020 o, al più, ove non si volesse considerare retroattiva la valutazione per l’abilitazione scientifica nazionale ottenuta in data 29 dicembre 2020, dal mese di gennaio 2021.
L’appello è parzialmente fondato nei limiti che si vanno a precisare.
2. L’illegittimità del provvedimento amministrativo, ove acclarata, costituisce solo uno degli indici presuntivi della colpevolezza, da considerare unitamente ad altri, quali il grado di chiarezza della normativa applicabile, la semplicità degli elementi di fatto, il carattere vincolato della statuizione amministrativa, l’ambito più o meno ampio della discrezionalità dell’amministrazione; con specifico riferimento all’elemento psicologico la colpa della pubblica amministrazione viene individuata nella violazione dei canoni di imparzialità, correttezza e buona amministrazione, ovvero in negligenza, omissioni o errori interpretativi di norme, ritenuti non scusabili, in ragione dell’interesse giuridicamente protetto di colui che instaura un rapporto con l’amministrazione (cfr. ad es. Consiglio di Stato, sez. III, 04/03/2019, n. 1500).
2.1. In materia, infatti, il diritto al risarcimento del danno presuppone una condotta non iure che abbia determinato, nel patrimonio del danneggiato, la lesione di una situazione soggettiva meritevole di tutela secondo l’ordinamento giuridico; nello specifico ambito della responsabilità civile della pubblica amministrazione per atto o comportamento amministrativo illegittimo, la responsabilità risarcitoria postula, più specificamente, una spendita viziata del potere che, esorbitando dallo schema sostanziale e procedimentale delineato dalla legge attributiva, abbia leso almeno colposamente un interesse legittimo del privato, vulnerandone la sfera giuridica (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 30/11/2018, n. 6819).
2.2. Costituisce orientamento consolidato in giurisprudenza quello secondo cui il risarcimento del danno non è una conseguenza automatica e costante dell’annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo, ma richiede la verifica di tutti i requisiti dell’illecito (condotta, colpa, nesso di causalità, evento dannoso). In termini di presupposti, perché sia configurabile la responsabilità della Pubblica amministrazione da provvedimento illegittimo sono necessari: a) l’elemento oggettivo; b) l’elemento soggettivo; c) il nesso di causalità materiale o strutturale; d) il danno ingiusto, inteso come lesione della posizione di interesse legittimo correlata ad un bene della vita (che in caso di interesse pretensivo presuppone un giudizio prognostico favorevole sulla relativa spettanza) e, nelle materie di giurisdizione esclusiva, di diritto soggettivo.
Sul piano delle conseguenze e, dunque, delle modalità di determinazione del danno, il fatto lesivo, così come sopra individuato, deve essere collegato, con un nesso di causalità giuridica o funzionale, con i pregiudizi subiti dalla parte danneggiata (cfr. ad es. Consiglio di Stato, 29 gennaio 2020, n. 732). Pertanto, ai fini della sussistenza di una responsabilità dell’Amministrazione per danni da provvedimento illegittimo, la valutazione non può avvenire sulla base del mero dato obiettivo dell’illegittimità dell’azione amministrativa, dovendo, al contrario, il giudice svolgere una più penetrante indagine, estesa anche alla valutazione dell’elemento soggettivo. In particolare, deve essere fornita la dimostrazione che la Pubblica Amministrazione abbia agito quanto meno con colpa, in contrasto con i canoni di imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, di cui all’art. 97 Cost. La responsabilità della Pubblica Amministrazione può, dunque, ritenersi accertata quando, tenuto conto del comportamento complessivo degli organi intervenuti nel procedimento (Cons. Stato, Sez. III, 14 maggio 2015, n. 2464), la violazione risulti commessa in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimento normativo e giuridico tale da palesare la negligenza e l’imperizia dell’organo nell’assunzione del provvedimento viziato (Cons. Stato, Sez. III, 11 marzo 2015, n. 1272).
Venendo al caso di specie, si precisa che, sebbene in sede di giudizio per il risarcimento del danno derivante da provvedimento amministrativo illegittimo il privato danneggiato può limitarsi ad invocare l’illegittimità dell’atto quale indice presuntivo della colpa, restando a carico dell’Amministrazione l’onere di dimostrare di essere incorsa in un errore scusabile (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 19 marzo 2019, n. 1815), è pure vero che la presunzione di colpa dell’Amministrazione può essere riconosciuta solo nelle ipotesi di violazioni commesse in un contesto di circostanze di fatto e in un quadro di riferimento, giuridico e fattuale, tale da palesarne la negligenza e l’imperizia, cioè l’aver agito intenzionalmente o in spregio alle regole di correttezza, imparzialità e buona fede nell’assunzione del provvedimento viziato (Cons. Stato, Sez. V, 2 febbraio 2024, n. 1087).
3. Tanto premesso risulta per tabulas che in data 26 gennaio 2021 il dottor OMISSIS comunicava all’Ateneo di aver conseguito, in data 29 dicembre 2020, l’Abilitazione scientifica nazionale a professore di seconda fascia per il settore concorsuale OMISSIS a seguito della rinnovazione della sua valutazione disposta dal TAR OMISSIS con sentenza n. OMISSIS, pubblicata il OMISSIS, in accoglimento del suo ricorso.
Con la medesima nota l’odierno appellante chiedeva all’ Ateneo “Tenuto conto della conseguita abilitazione, (…) di conoscere le modalità e i tempi di attivazione della procedura di cui all’art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010 diretta alla immissione nel ruolo dei professori associati, anche al fine di poter eventualmente interrompere il periodo di aspettativa in corso per rientrare in servizio”. Con nota prot. OMISSIS del 31 marzo 2021 l’Ateneo riscontrava la predetta istanza,facendo presente che l’attivazione della procedura di c.d. tenure track era condizionata all’ammissibilità dell’istanza di collocamento in aspettativa ai sensi dell’art. 7, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in ordine alla quale l’Ateneo non aveva adottato fino a quel momento alcun provvedimento, in attesa di un riscontro da parte del Ministero dell’Università e della Ricerca, in ordine all’applicabilità del predetto istituto anche nei confronti dei ricercatori di cui all’art. 24, comma 3, lett. b) della Legge n. 240/2010.
Con sentenza n. OMISSIS del 2OMISSIS il TAR OMISSIS, Sezione Terza, in accoglimento del ricorso presentato dal Dott. OMISSIS, annullava il diniego dell’attivazione della procedura di valutazione del predetto ricercatore, ai fini della chiamata a professore associato, ai sensi del previgente art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010. In particolare il TAR accoglieva la tesi sostenuta nel ricorso, secondo la quale la mancata adozione del provvedimento rettorale entro il termine previsto dall’art. 2, comma 2, della Legge n. 241/1990 aveva determinato la formazione del silenzio assenso sulla richiesta di collocamento di aspettativa senza assegni per 18 mesi presentata dal Dott. OMISSIS in data 29 febbraio 2020. La formazione del silenzio assenso sulla predetta istanza entro il triennio di durata del contratto triennale di ricercatore a tempo determinato di tipo B) decorrente dal 31 marzo 2017 e spirante il 30 marzo 2020], aveva determinato un “congelamento” di siffatto arco temporale per tutta la durata del periodo di aspettativa, per cui il Dott. Ursi aveva diritto ad essere sottoposto alla valutazione di cui al previgente art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, in quanto aveva conseguito l’Abilitazione scientifica nazionale a professore di II fascia per il Settore concorsuale 06/C1 (ottenuta il 29 dicembre 2020) entro la scadenza naturale del suo contratto di ricerca, inizialmente fissata al 30. Marzo 2020 che doveva considerarsi prorogata per i diciotto mesi dell’aspettativa, giungendo al 30 ottobre 2021.
4. Il danno conseguente al ritardato conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale non può in alcun modo essere addebitato all’Ateneo appellato in quanto la procedura ha riguardato esclusivamente il MUR, che è estraneo al presente giudizio e alla qui proposta domanda di risarcimento e, in ogni caso, il conseguimento dell’ASN costituisce un imprescindibile presupposto per attivare la procedura di interesse per i ricercatori di tipo B. L’Amministrazione universitaria, dunque, non avrebbe potuto attivare la procedura di tenure track prima del conseguimento dell’ASN da parte del Dott. OMISSIS, avvenuto in data 29 dicembre 2020 e comunicato all’Ateneo in data 26 gennaio 2021.
5. Diversamente, deve invece affermarsi il ritardo colpevole dell’Amministrazione, a seguito della comunicazione dell’avvenuto conseguimento dell’Abilitazione scientifica nazionale a professore di II fascia presentata in data 26 gennaio 2021, in quanto l’Ateneo avrebbe dovuto attivare la procedura di tenure track.
La sentenza appellata ha escluso la responsabilità per errore scusabile dell’Amministrazione, invocando il carattere complesso della disciplina al suo esame.
Tuttavia, il dott. OMISSIS ha conseguito l’ASN in data 29 dicembre 2020, ragion per cui considerata l’aspettativa di 18 mesi, l’Abilitazione è stata conseguita nel periodo di validità del contratto di ricerca e, quindi in tempo utile affinché l’Ateneo desse avvio alla procedura di cui all’art. 24, comma 5, della Legge n. 240/2010, come richiesto e sollecitato dal ricorrente.
Il ricorrente, peraltro, aveva chiesto il periodo di aspettativa di diciotto mesi, senza diritto alla retribuzione per tutta la durata dell’incarico, per svolgere attività in qualità di esperto per il settore medico a supporto di un gruppo di lavoro istituito presso il Ministero dell’Università e della Ricerca, ricevendo il relativo “nulla osta” e determinando così un effetto sospensivo della decorrenza del proprio contratto di ricercatore”. Sull’istanza di collocamento in aspettativa formulata dall’appellante era già intervenuta sia l’approvazione all’unanimità da parte del Consiglio di
Dipartimento della richiesta di collocamento in aspettativa con decorrenza immediata e per la durata di diciotto mesi, che il nulla osta del Preside di Facoltà. Non può, dunque, invocarsi l’incertezza del quadro normativo di riferimento in quanto, a fronte dei pareri positivi sull’istanza di collocamento in aspettativa, la previsione di cui all’art. 7, comma 2 della legge 240/2010, imponeva al Rettore di limitarsi a recepire positivamente il collocamento in aspettativa. La norma è chiara nel prevedere espressamente che “Il collocamento in aspettativa di cui al comma 1 è disposto dal rettore, sentite le strutture di afferenza del docente, e ad esso si applicano le disposizioni di cui all’articolo 13, commi quarto, quinto e sesto, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382”.
Pertanto, poiché rispetto all’istanza di collocamento, come accertato dal TAR Lazio, era già intervenuto “il relativo “nulla osta”, si era determinato un effetto sospensivo della durata del contratto di ricercatore.
Peraltro, con la citata istanza del 26 gennaio 2021 il ricorrente non si era limitato a comunicare l’abilitazione e a chiedere l’attivazione della procedura, ma aveva anche aggiunto che ciò avveniva “anche al fine di poter eventualmente interrompere il periodo di aspettativa per rientrare in servizio” ed era quindi chiara la sua intenzione di far valere l’abilitazione ricevuta e di rientrare in servizio per completare il triennio necessario all’inquadramento come professore associato.Il Dott. OMISSIS doveva essere, pertanto, inquadrato nel ruolo di professore associato dal 3.03.2021 e cioè decorsi 30 giorni (che gli mancavano per il completamento del triennio) dal 26 gennaio 2021.
6. Passando alla quantificazione del risarcimento del danno l’appellante deduce che a causa dell’erronea e ritardata immissione in ruolo non aveva percepito la retribuzione ad egli spettante, ovvero di professore associato, non aveva potuto svolgere attività libero professionale, consentita ai professori di II fascia, né aveva maturato contribuzione utile al riconoscimento della pensione.
6.1. Nulla può essere riconosciuto per mancato svolgimento di attività libero professionale. Il Dott. OMISSIS ben avrebbe potuto esercitare la libera professione senza alcun impedimento, in virtù della sospensione degli obblighi derivanti dal contratto di lavoro sottoscritto con l’Ateneo, determinata dal collocamento in aspettativa senza assegni e dalla gratuità dell’incarico ministeriale svolto. L’Ateneo ha dedotto, senza essere smentito sul punto, che l’odierno appellante ha sempre prestato servizio, prima come ricercatore a tempo determinato di tipo B e successivamente come professore associato in regime di impegno a tempo pieno, senza svolgere alcuna attività assistenziale non avendo la Direzione Generale della predetta Azienda Ospedaliera attribuito all’interessato le funzioni assistenziali di cui all’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, per cui, pur essendo iscritto all’Ordine dei Medici di Roma, non risulta aver svolto attività assistenziale né presso le Strutture del Servizio sanitario nazionale convenzionate con l’Ateneo, né come libero professionista presso Strutture sanitarie private.
6.2. Nemmeno può essere risarcito il danno da perdita di chances, per avere il diniego dell’Università privato l’appellante di tutte le opportunità lavorative strettamente connesse al ruolo di professore associato. La chance non è una mera aspettativa di fatto, bensì deve tradursi nella concreta ed effettiva possibilità di conseguire un determinato risultato o un certo bene giuridicamente ed economicamente suscettibile di autonoma valutazione, e la sua perdita configura un danno concreto ed attuale commisurato alla possibilità perduta del risultato sperato.
Pertanto, la prova del danno da perdita di chance si sostanzia:
– nella dimostrazione della esistenza e della apprezzabile consistenza di tale possibilità perduta, da valutarsi non in termini di certezza, ma di apprezzabile probabilità – nel caso di specie, in termini di affermazione economica o nel mondo del lavoro nel campo prescelto – prova che può essere data con ogni mezzo, e quindi anche a mezzo di presunzioni;
– nell’accertamento del nesso causale tra la condotta colpevole e l’evento di danno.
Di tal che il nesso tra condotta ed evento si caratterizza, nel territorio della perdita di chance, per la sua sostanziale certezza eziologica (i. e., dovrà risultare causalmente certo che, alla condotta colpevole, sia conseguita la perdita di quella migliore possibilità), mentre l’incertezza si colloca esclusivamente sul piano eventistico (è incerto, in altri termini, che, anche in assenza della condotta colpevole, la migliore possibilità si sarebbe comunque realizzata).
Ne consegue che il soggetto che agisce per ottenere il risarcimento del danno da perdita di chance è tenuto ad allegare e provare l’esistenza dei suoi elementi costitutivi, ossia di una plausibile occasione perduta, del possibile vantaggio perso e del correlato nesso causale (nei termini sopraesposti), fornendo la relativa prova pure mediante presunzioni, ed eventualmente ricorrendo anche ad un calcolo di probabilità (Cass. n. 7110/2023).
In definitiva, il danno da chance perduta consiste non nella perdita di un vantaggio, economico e/o non economico (ben potendo un danno perdita di chance legittimamente predicarsi anche su di un piano non patrimoniale: Cass. 25910/2023; 7513/2018), che sia certo ed attuale, ma nella perdita della concreta possibilità di conseguire un vantaggio sperato.
Alcune idonea prova è stata fornita al riguardo e lo stesso è a dirsi per il preteso risarcimento del danno biologico i cui presupposti concreti non sono stati nemmeno tratteggiati.
7. Deve essere, invece risarcito il danno patrimoniale conseguente al ritardo nell’assunzione in ruolo da commisurare alle retribuzioni perdute dal 3 marzo 2021 sino all’inquadramento nel ruolo di professore associato. Sulla somma, devalutata alla data del 3 marzo 2021 e rivalutata di anno in anno sino al deposito della presente sentenza vanno corrisposti gli interessi legali e, sulla somma ottenuta, gli ulteriori interessi legali dalla data del deposito della sentenza sino al saldo. Nel ricorso introduttivo il dott. Ursi aveva evidenziato che, a causa del comportamento dell’Ateneo avrebbe ritardato la sua collocazione a riposo e che, al momento in cui sarebbe stato posto in quiescenza, avrebbe ricevuto un trattamento peggiore di quello che gli sarebbe stato riconosciuto qualora la Sapienza avesse correttamente adempiuto; il ricorrente aveva, pertanto chiesto anche il risarcimento di questoulteriore danno.
Questa voce di danno è risarcibile in forma specifica e l’Amministrazione provvederà alla corretta ricostruzione della carriera dal punto di vista contributivo, versando, per lo stesso periodo dal 3 marzo 2021 sino all’inquadramento nel ruolo di professore associato, gli oneri previdenziali e contributivi omessi. Il Collegio ritiene di dover indicare i sopra indicati criteri per quantificare il risarcimento ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a., assegnando all’Università il termine di novanta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, della presente sentenza per formulare la proposta prevista dalla citata disposizione.
Gli elementi forniti in atti dalle parti non sono infatti univoci per poter determinare sin da ora l’esatto ammontare della somma da corrispondere, ferma restando la corretta ricostruzione della carriera dal punto di vista contributivo.
In alcun modo è stata provata la sussistenza di ulteriori voci di danno patrimoniale.In considerazione della parziale soccombenza reciproca le spese processuali devono essere compensate nella misura della metà, ponendo quelle residue, liquidate come in dispositivo a carico di parte appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie in parte e, in riforma della sentenza appellata, condanna l’Ateneo appellato al risarcimento del danno, anche in forma specifica, secondo i criteri indicati in parte motiva ai sensi dell’art. 34,comma, 4, c.p.a., assegnando all’Università il termine di novanta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, della presente sentenza per la formulazione della proposta al ricorrente e per la corretta ricostruzione della carriera dal punto di vista contributivo.
Compensa nella misura della metà le spese processuali e condanna l’Università OMISSISal pagamento di quelle residue che si liquidano in €2000,00 quanto al primo grado e in €3000,00 quanto al grado di appello, il tutto oltre accesso di legge, se dovuti. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere, Estensore

