Circa la questione relativa alla identificazione della “pubblicazione scientifica”, va infatti evidenziato che il legislatore ha stabilito un criterio volto ad agevolare la producibilità e valutabilità dell’opera scientifica in sede concorsuale, “aprendo” anche alle opere non ancora pubblicate da un editore, ma in corso di pubblicazione.
TAR Friuli Venezia Giulia, Sez. I, 20 febbraio 2026, n. 60
In sede concorsuale possono essere valutate anche le opere in corso di pubblicazione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 129 del 2025, proposto dal -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio fisico eletto presso il suo studio in Pordenone, via Cavallotti n. 1 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Udine, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Trieste, domiciliataria ex lege in Trieste, piazza Dalmazia n. 3;
per l’annullamento
del provvedimento disciplinare adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione dell’Università degli Studi di Udine in data 20.12.2024, a firma del Direttore Generale, di irrogazione della sanzione della sospensione di un giorno, pervenuto a mezzo raccomandata A.R. al ricorrente in data 30.12.2024; del presupposto parere del Collegio di Disciplina dd. 26.11.2024 richiamato nella delibera del C.d.A.; della comunicazione Prot. 0024590 del 12.2.2025 di conclusione del procedimento e di applicazione della sanzione della sospensione per il giorno 7.2.2025; di ogni altro atto presupposto, preparatorio, successivo, connesso e/o consequenziale.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Università degli Studi di Udine;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con atto introduttivo notificato il 26.2.2025 e depositato il 18.3.2025, il ricorrente, professore ordinario presso l’Università intimata, impugna il provvedimento disciplinare, compiutamente indicato in epigrafe, adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione dd 20.12.2024 di irrogazione della sanzione della sospensione di un giorno.
2. Il provvedimento in parola dà atto che il procedimento in questione ha tratto origine da una segnalazione (anonima) pervenuta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di Ateneo in data 24.6.2024 e che il Collegio di disciplina, a cui il Rettore sottoponeva la questione, si esprimeva nel senso che “(…) si ritiene che la reiterata irregolarità della condotta (che copre più di un triennio) e il suo dispiegarsi nei confronti della comunità scientifica e della componente docente e studentesca della comunità accademica di riferimento, si sostanzi in atti che ledono la dignità e l’onore del professore universitario. Conseguentemente, applicando il principio di proporzionalità, si ritiene congruo proporre l’applicazione della sanzione della sospensione (…) pari a un giorno (…)”, con un parere vincolante che il Consiglio di amministrazione ha ritenuto di condividere.
2.1 Nella specie, il Collegio di disciplina nel predetto parere:
– ha premesso che in detta segnalazione “si contestava l’esistenza di due pubblicazioni scientifiche che il -OMISSIS-dichiarava come proprie”, indicando “nell’elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche redatte per la partecipazione alla procedura di formazione delle Commissioni ASN 2023-2025; nel materiale di studio per gli studenti di un corso da lui impartito; nel curriculum vitae presentato per l’ottenimento di docenze retribuite presso l’Università di Udine” due monografie dal titolo “Valore e performance. Strumenti e misure per l’analisi d’impresa. Vol. 1, p. 1-300, Torino, Giappichelli, ISNB: 9788892107366 (anno 2022)” e “Dal controllo dell’impresa al controllo della complessità. Vol. 1, p. 1-205, Torino, Giappichelli, ISNB: 9788892137820 (anno 2020)”;
– ha rappresentato di aver verificato che ad inizio settembre 2024 le due monografie non risultavano presenti nel catalogo della casa editrice Giappichelli, né erano state depositate presso le Biblioteche Nazionali Centrali di Roma e Firenze (in ottemperanza alla L. 106/2004 e DPR 252/2006, che stabiliscono l’obbligo di deposito legale per le pubblicazioni commercializzate e destinate ad uso pubblico) e di aver richiesto chiarimenti alla predetta casa editrice, ottenendo la conferma dell’assegnazione dei codici ISNB;
– ha precisato altresì di aver verificato che le due monografie in parola sono state pubblicate e inserite a catalogo dalla Giappichelli a settembre 2024;
– ha dato atto di aver acquisito, in occasione dell’audizione del ricorrente, il curriculum vitae del medesimo, in cui compare solo la monografia del 2022, la domanda per la formazione delle Commissioni ASN 2023-2025 “nella quale comparivano entrambe le pubblicazioni contestate ma senza l’evidenza del caricamento dei relativi files, il frontespizio, gli indici e la copia integrale della versione e-Book delle due monografie”;
– ha dato atto altresì di aver acquisito dal ricorrente, dopo l’audizione, il materiale didattico e le slides fornite agli studenti del corso “Controllo strategico e performance d’impresa”, nonché le copie cartacee delle due monografie.
2.2 In considerazione degli esiti dell’istruttoria, il Collegio di disciplina:
– ha ritenuto che essendo le due monografie state pubblicate a settembre 2024, le dichiarazioni rese dal ricorrente nell’ambito della domanda per le Commissioni ASN, per l’assegnazione delle docenze e nella bibliografia degli studenti del predetto corso, non fossero corrispondenti al vero;
– ha precisato che la Commissione di valutazione per l’ASN considera solo le pubblicazioni di cui venga fornita la copia elettronica, dando atto nel contempo che il -OMISSIS-era in possesso dei requisiti per la candidatura a commissario ASN a prescindere dalle due monografie di cui trattasi;
– ha dato atto che per ogni bando finalizzato all’attribuzione di un incarico di insegnamento nell’ambito dell’Università intimata, il ricorrente era stato l’unico candidato e non si era pertanto mai reso necessario effettuare valutazioni comparative con altri candidati.
2.3 Ciò premesso, il Collegio in parola, alla luce della considerazione che la condotta del docente non ha prodotto “conseguenze determinanti nei diversi contesti in cui si è dispiegata”, in quanto le due monografie contestate non hanno “influito sulla valutazione ai fini delle soglie per l’ASN” né sul conferimento di docenze all’interno dell’Ateneo ed avendo il ricorrente indicato nella bibliografia fondamentale per gli studenti del corso sopra citato “ulteriori testi di studio” ed avendo altresì precisato nel “corso di Bilancio e performance d’impresa a.a. 22/23… che la monografia era in corso di pubblicazione e che il docente avrebbe fornito materiale integrativo”, riteneva congrua l’applicazione della sanzione disciplinare della sospensione nella misura minima di giorni uno.
3. Il ricorrente formula i seguenti motivi di ricorso:
“1) Violazione degli artt. 87, 88 e 89 del R.D. 1592/1933 – Illegittimità della sanzione applicata”, deducendo il contrasto della delibera impugnata (che si sarebbe limitata a recepire il parere del Consiglio di disciplina), con la normativa in tema di sanzioni disciplinari irrogabili ad un docente universitario, in quanto l’aver “inserito a curriculum” due monografie già interamente scritte ed approvate dall’editore con assegnazione dei codici ISBN e quindi pronte per essere pubblicate, e non averle temporaneamente espunte dopo aver maturato la decisione di apportarvi alcuni ritocchi prima della stampa definitiva, non potrebbe in alcun modo costituire condotta passibile di sanzione disciplinare.
“2. Eccesso di potere per motivazione contraddittoria e/o apodittica, travisamento dei fatti e difetto di istruttoria”, deducendo, in sintesi, che la sanzione disciplinare irrogata risulterebbe basata su una asserita falsità delle dichiarazioni rese dal ricorrente in merito alle due monografie, che sono state ritenute inesistenti al momento della loro indicazione nel curriculum, mentre risulterebbe pacifico che le medesime erano state effettivamente scritte dal -OMISSIS-ed assegnatarie dei codici ISBN con accettazione da parte dell’editore già nel 2020 e nel 2022 e che la loro pubblicazione era stata posticipata solo per decisione dell’autore di apportarvi lievi modifiche. Costituirebbe altresì travisamento dei fatti l’attribuzione al curriculum della valenza di “biglietto da visita” del docente, alla luce della serietà e dell’impegno accademico del ricorrente, che è professore ordinario da quasi venticinque anni e svolge attività di ricerca e docenza da oltre trentadue, potendo vantare “una lunga e prestigiosa carriera e un numero enorme di pubblicazioni”.
“3. Violazione dell’art. 24 Cost. – Violazione del principio di corrispondenza tra i fatti contestati e quelli sanzionati”, lamentando, in via subordinata, che la sanzione sarebbe stata applicata anche in relazione ad aspetti estranei alla contestazione formulata in sede di avvio del procedimento, con privazione del diritto a contraddire e difendersi rispetto agli stessi.
4. L’Università intimata si è costituita in resistenza, producendo memoria difensiva in cui ha argomentato in merito all’infondatezza delle censure avversarie, concludendo per il rigetto del gravame.
5. In prossimità dell’udienza di merito, il ricorrente ha prodotto memoria di replica con cui ha insistito per l’accoglimento delle rassegnate conclusioni.
6. All’udienza pubblica del 13.1.2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
7. Il ricorso è fondato sotto il profilo della violazione di legge e del travisamento dei fatti.
8. Con i primi due motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro stretta connessione, il ricorrente ha evidenziato di essere l’autore di due corpose monografie, che risultavano accettate dall’editore Giappichelli sin dal 2020 e 2022 con attribuzione del codice ISBN, e che le stesse sono state pubblicate e inserite a catalogo dalla Giappichelli a settembre 2024, circostanze risultate tutte acclarate documentalmente in sede di istruttoria.
Al momento della presentazione dell’elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche redatte per la partecipazione alla procedura di formazione delle Commissioni ASN 2023-2025, le predette monografie non erano ancora state date alle stampe e messe in distribuzione.
Per tale ragione l’Università intimata ha ritenuto di sottoporre il docente a procedimento disciplinare, concluso con l’irrogazione della sanzione della sospensione, in quanto è stata ravvisata una falsità delle dichiarazioni rese tale da ledere la dignità e l’onore del professore universitario.
9. Rileva il Collegio l’erroneità della prospettazione dell’Amministrazione intimata, in quanto l’unica conseguenza, a fronte dell’oggettiva esistenza delle monografie di cui il ricorrente è indubitabilmente autore, sarebbe stata la non valutabilità in una eventuale sede concorsuale di quelle opere con gli indici bibliometrici, proprio in quanto non ancora rese disponibili – sino a settembre 2024 – agli studiosi ed ai lettori in genere.
Costituisce però circostanza pacifica che alcuna utilità ha conseguito in quanto il ricorrente possedeva ampiamente i requisiti per l’ammissione alle Commissioni per l’ASN e non si è avvalso delle due monografie in questione per conseguire incarichi di docenza presso l’Ateneo intimato.
L’assunto secondo cui il ricorrente avrebbe dichiarato il falso inserendo nel proprio curriculum due pubblicazioni che ancora non erano date alle stampe, risulta destituita di fondamento, perché nulla di falso è oggettivamente ravvisabile nelle sue dichiarazioni.
Dette opere risultavano come detto accettate dall’editore e munite di codice ISBN (International Standard Book Number), codice numerico internazionale a tredici cifre che identifica in modo univoco una pubblicazione monografica, per cui legittimamente il ricorrente che ne è autore ha indicato le proprie monografie nel curriculum, nell’elenco dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche redatte per la partecipazione alla procedura di formazione delle Commissioni ASN 2023-2025, nel materiale di studio per gli studenti di un corso da lui impartito, senza incorrere in alcuna dichiarazione mendace.
9.1 Circa la questione relativa alla identificazione della “pubblicazione scientifica”, va infatti evidenziato che il legislatore ha stabilito un criterio volto ad agevolare la producibilità e valutabilità dell’opera scientifica in sede concorsuale, “aprendo” anche alle opere non ancora pubblicate da un editore, ma in corso di pubblicazione.
Il D.M. 28 luglio 2009 all’art. 3 “valutazione delle pubblicazioni scientifiche”, dispone in riferimento ai concorsi universitari, che “Le commissioni giudicatrici delle procedure di cui all’art. 1, nell’effettuare la valutazione comparativa dei candidati, prendono in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonché saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l’esclusione di note interne o rapporti dipartimentali.”
La corretta interpretazione della locuzione “testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti” significa che possono essere valutati testi non ancora pubblicati, ma accettati da un editore, che vi abbia attribuito un codice ISBN.
10. La tesi dell’Ateneo, secondo cui dovrebbero essere soddisfatti i requisiti di cui alla L. n. 106/2004 e D.P.R. n. 252/2006, non risulta accoglibile.
Osserva il Collegio che l’art. 1, commi 1-3, L. n. 106/2004 dispone che: “1. Al fine di conservare la memoria della cultura e della vita sociale italiana sono oggetto di deposito obbligatorio, di seguito denominato «deposito legale», i documenti destinati all’uso pubblico e fruibili mediante la lettura, l’ascolto e la visione, qualunque sia il loro processo tecnico di produzione, di edizione o di diffusione, ivi compresi i documenti finalizzati alla fruizione da parte di portatori di handicap.
2. Il deposito legale è diretto a costituire l’archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, rappresentata dalle tipologie di documenti di cui all’articolo 4, e alla realizzazione di servizi bibliografici nazionali di informazione e di accesso ai documenti oggetto di deposito legale. Dalla predetta disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. I documenti destinati al deposito legale sono quelli prodotti totalmente o parzialmente in Italia, offerti in vendita o altrimenti distribuiti e comunque non diffusi in àmbito esclusivamente privato; per quanto attiene ai documenti sonori e audiovisivi, sono destinati al deposito legale anche quelli distribuiti su licenza per il mercato italiano”.
L’art. 1, comma 1, D.P.R. n. 252/2006 dispone a sua volta che “i documenti indicati negli articoli 1 e 4 della legge 15 aprile 2004, n. 106, qualunque sia il procedimento tecnico di produzione, sono depositati, entro sessanta giorni dalla prima distribuzione al pubblico, negli istituti indicati negli articoli seguenti, con le modalità di cui al presente regolamento, per costituire l’archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, nonché per garantire servizi bibliografici finalizzati all’informazione e all’accesso”.
Come evidenziato dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato “Dal quadro normativo si evince che il deposito legale, al fine della formazione dell’Archivio nazionale e regionale della produzione editoriale, non può che riferirsi ad opere già uscite dalla sfera dell’autore e dunque già “edite”. Contrariamente a quanto sostiene parte appellata, pertanto, non è il deposito legale che determina la “pubblicazione” dell’opera, atteso che il deposito legale è un posterius rispetto alla pubblicazione dell’opera. Pertanto, nell’esegesi dell’art. 3, d.m. 28 luglio 2009, non si può fare appello alla l. n. 106/2004 e al d.P.R. di essa attuativo, atteso che “i testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti” non possono essere quelli oggetto di deposito legale, non identificandosi il deposito legale con la pubblicazione, essendo il primo adempimento successivo all’avvenuta pubblicazione” (Cons St sez. VI, 1512/2013).
11. Né rileva ai fini dell’identificazione di una “pubblicazione scientifica” l’altro elemento tenuto in considerazione dall’Università intimata, costituito dall’inserimento dell’opera nel catalogo commerciale dell’editore, in quanto “Se infatti si può condividere l’assunto secondo cui non è sufficiente che l’opera sia stampata a cura dell’Autore o di un tipografo per suo conto, occorrendo invece che sia <<edita>>, occorre tuttavia epurare il concetto di <<diffusione all’interno della comunità scientifica>> dal concetto di <<distribuzione commerciale>>. Invero, la venalità del prodotto librario e la sua distribuzione commerciale sono concetti estranei alla ricerca scientifica. Ciò che la procedura concorsuale per la copertura di posti di ricercatori e professori universitari mira ad acclarare, è il valore scientifico della pubblicazione e la sua diffusione nell’ambito della comunità scientifica (quest’ultimo elemento, come si vedrà tra breve, in via eventuale e aggiuntiva), e non anche la <<vendibilità>> e distribuzione commerciale. Un’opera può, sotto tale profilo, avere diffusione nell’ambito della comunità scientifica anche se non abbia un prezzo e non sia stata tecnicamente venduta, bensì diffusa gratuitamente. Pertanto, ferma restando la necessità che l’opera non sia semplicemente stampata, ma anche <<edita>>, tuttavia non sono elementi rilevanti per escludere che l’opera sia edita e diffusa nella comunità scientifica:
– l’esservi o meno un prezzo di copertina;
– l’esservi o meno un codice ISBN e un conseguente codice a barre, che non sono obbligatori ma mirano solo a garantire l’inserimento dell’opera nei circuiti commerciali di distribuzione e divulgazione dell’opera; (peraltro, il codice ISBN, in uso per le monografie, non lo è per le riviste scientifiche) (vedi Cons. St., sez. VI, 27 febbraio 2008 n. 699: <<l’attribuzione del codice ISBN, può tutt’al più costituire un elemento empirico, dotato di una certa oggettività, idoneo a dimostrare la “rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione e la sua diffusione all’interno della comunità scientifica”, (…). La mancata attribuzione di un codice non vale però a rendere irrilevanti le formalità legali che fanno ritenere normativamente avvenuta la pubblicazione e quindi non determina la mancata valutabilità del titolo scientifico in questione (…)>>);
– l’esservi o meno il c.d. bollino SIAE, per legge non obbligatorio e utilizzato solo al fine della tutela del diritto di autore;
– l’inserimento o meno dell’opera nel catalogo commerciale dell’editore;
– l’esservi o meno una distribuzione commerciale dell’opera a cura dell’editore tramite proprie agenzie o tramite un terzo distributore;
– l’essere più o meno nota la casa editrice;
– l’essere le spese dell’edizione sostenute dall’autore o dalla casa editrice.
Tutti questi elementi, se sussistenti, possono in positivo costituire elementi indiziari che concorrono alla prova della diffusione dell’opera nell’ambito della comunità scientifica. Ma ove insussistenti, non danno la prova negativa della non diffusione dell’opera, o, a monte, dell’assenza dei connotati di pubblicazione scientifica” (Cons. St., sez. VI, 29 aprile 2009 n. 2705). Si può porre un problema di “prova” che l’opera sia stata effettivamente accettata per la pubblicazione e che venga effettivamente poi pubblicata, e tanto al fine di non eludere le finalità del requisito della “pubblicazione”, ma tale prova può essere data, da un lato, dall’attribuzione del codice ISBN all’opera in corso di pubblicazione, prima del termine di scadenza del bando (l’International Standard Book Number, ossia il codice internazionale di identificazione da applicarsi a qualsiasi pubblicazione monografica), ovvero dalla dichiarazione dell’editore, e dall’altro lato con l’effettiva produzione, in corso di procedura concorsuale, dell’opera pubblicata” (Cons St 1512/2013, cit.).
12. Il primo e secondo motivo di ricorso risultano pertanto fondati.
13. Il terzo motivo, proposto in via subordinata, volto ad evidenziare una compressione del diritto di difesa, risultando il provvedimento disciplinare motivato sulla base di contestazioni ulteriori rispetto a quelle contenute nell’avvio del procedimento, può essere assorbito.
14. Alla luce delle superiori considerazioni, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con annullamento degli atti impugnati.
15. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
L’Università resistente sarà altresì tenuta a rimborsare al ricorrente, all’atto del passaggio in giudicato della sentenza, il contributo unificato nella misura versata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati.
Condanna l’Università degli Studi di Udine al pagamento delle spese di causa a favore del ricorrente, che liquida nell’importo di € 2.000,00 oltre accessori di legge.
Dà atto che l’Università resistente sarà inoltre tenuta a rimborsare al ricorrente, al passaggio in giudicato della presente sentenza, il contributo unificato nella misura versata.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità.
Così deciso in Trieste nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l’intervento dei signori magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Primo Referendario
OMISSIS, Referendario, Estensore

