Nelle procedure selettive per la chiamata di professori universitari di prima fascia, ai sensi dell’art. 18 della L. n. 240 del 2010, la commissione non è tenuta ad attribuire pesi specifici alle attività didattiche, di ricerca, istituzionali, gestionali, di servizio e di terza missione; gli oggetti della valutazione devono essere considerati nella loro globalità senza necessità di una scala gerarchica.
TAR Campania (Salerno), Sez. I, 17 febbraio 2026, n. 297
La commissione non è tenuta ad attribuire pesi specifici alle attività didattiche, di ricerca, istituzionali, gestionali, di servizio e di terza missione
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 861 del 2025, proposto da OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio digitale eletto presso i Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi di Salerno, in persona del rettore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale di Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
OMISSIS, rappresentata e difesa dall’avvocato Enrico Angelone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’annullamento
del D.R. dell’Università degli Studi di Salerno 19 marzo 2025 (prot. n. 92567) recante l’approvazione degli atti relativi alla procedura di valutazione comparativa COMP/PO/4TER/04
per un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante chiamata ai sensi dell’art. 18, co. 4 ter della l. n. 240/2010 s.m.i. G.S.D. 12/GIUR-15-Diritto romano e fondamenti di diritto europeo (già S.C. 12/H1- Diritto romano e diritti dell’antichità) e S.S.D. GIUR15-A- Diritto Romano e fondamenti del diritto europeo (già IUS/18- Diritto romano e diritti dell’antichità) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche (Scuola di Giurisprudenza) / DSG; di tutti gli atti della suddetta procedura, nella parte in cui risultano lesivi degli interessi dell’odierna ricorrente e, in particolare, del D.R. dell’Università degli Studi di Salerno del 28 giugno 2024, n. 1643, con il quale è stata indetta la procedura; del D.R. del 30 ottobre 2024, n. 2832, di nomina della Commissione per la Procedura; del verbale n. 1 della riunione del 17 dicembre 2024, con il quale la Commissione dichiara di prendere atto dei criteri di valutazione dei candidati stabiliti nel Bando, e dei successivi verbali della Commissione (7 gennaio 2025, 20 febbraio 2025 e 10 marzo 2025) recanti i giudizi e della relazione finale dei lavori; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché allo stato non conosciuto, in quanto lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente ivi incluso il provvedimento di nomina e presa di servizio – Delibera del C.d.D. del 26 marzo 2025; e, ove occorrer possa, del Regolamento di Ateneo per la chiamata dei professori di I e II fascia D.R. 837/2024; nonché per la condanna dell’Università degli Studi di Salerno alla rivalutazione dei candidati da parte di una Commissione in diversa composizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di OMISSIS e della Università degli Studi di Salerno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO
Con ricorso notificato all’Università di Salerno e alla controinteressata il 16 maggio 2025 e depositato il 30 maggio 2025, la ricorrente, partecipante alla procedura di valutazione comparativa per un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante chiamata, ai sensi dell’articolo 18, comma 4 ter, della legge 240 del 2010, presso il Dipartimento di scienze giuridiche dell’Università di Salerno, impugna gli atti della procedura comparativa e, in particolare, il decreto del rettore del 28 giugno 2024 con cui è stata indetta la procedura, il decreto del rettore del 30 ottobre 2024 di nomina della commissione per la procedura, i verbali della commissione di valutazione dei candidati e la delibera del consiglio di dipartimento del 26 marzo 2025, nonché, per quanto di ragione, il regolamento di ateneo per la chiamata dei professori di prima fascia e di seconda fascia approvato con decreto del rettore 837 del 2024 e chiede la condanna dell’Università alla rivalutazione dei candidati, da parte di una commissione in diversa composizione.
L’Università si costituisce in giudizio per resistere al ricorso e ne eccepisce, preliminarmente, l’inammissibilità per carenza di interesse e, nel merito, l’infondatezza o la inammissibilità di tutti i motivi di impugnazione.
Si costituisce in giudizio la controinteressata, nominata professore ordinario in esito alla procedura di valutazione impugnata, che eccepisce la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse e la inammissibilità o la infondatezza di tutti i motivi di impugnazione.
Parte ricorrente replica alle eccezioni delle controparti e insiste per l’accoglimento del ricorso.
La causa è trattata, nel merito, all’udienza pubblica del 11 febbraio 2026, venendo in decisione.
DIRITTO
La legge 244 del 2010, in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, disciplina, tra l’altro, il reclutamento dei professori universitari di prima fascia e di seconda fascia, prevedendo, al riguardo, diverse procedure.
La controversia deriva da una procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di professore di prima fascia, mediante chiamata ai sensi dell’articolo 18, comma 4 ter, della legge 240 del 2010.
La disposizione legislativa richiamata prevede una procedura di chiamata per un quinto dei posti disponibili in prima fascia, cui possono partecipare gli studiosi in possesso dell’abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare interessato.
In sostanza, nei concorsi per la chiamata dei professori universitari di prima e seconda fascia, il procedimento di valutazione dei candidati può essere strutturato su due livelli, suddividendo le competenze tra la commissione di concorso e il consiglio di dipartimento. La commissione individua i candidati idonei attraverso una valutazione delle pubblicazioni scientifiche, dei curricula e dell’attività didattica dei candidati, mentre la scelta definitiva del candidato da proporre per la chiamata è rimessa al consiglio di dipartimento, sulla base delle esigenze didattiche, scientifiche e degli interessi di ricerca del dipartimento (T.A.R. Toscana, Sez. IV, Sentenza 02/12/2025, n. 1937).
Il comma 4 ter dell’art. 18 della L. n. 240 del 2010, introdotto nel 2023, aggiunge un vincolo ulteriore specifico per i posti di professore di prima fascia, prevedendo che tali procedimenti di chiamata siano riservati a studiosi in possesso dell’abilitazione per il gruppo scientifico-disciplinare ed escludendo la partecipazione di professori di prima fascia già in servizio (T.A.R. Veneto, Sez. IV, Sentenza 11/02/2025, n. 210).
La procedura di valutazione comparativa controversa è stata indetta dall’Università degli studi di Salerno con decreto del rettore numero 1643 del 28 giugno 2024 per la copertura, tra l’altro, di un posto di professore di prima fascia presso il dipartimento di scienze giuridiche per il gruppo scientifico disciplinare “diritto romano e fondamenti del diritto europeo”.
Alla procedura hanno partecipato quattro professori, tra cui l’attuale ricorrente.
La commissione di concorso, a conclusione dei lavori di valutazione dei titoli dei candidati, senza redigere una graduatoria di merito e senza l’attribuzione di alcun punteggio, ha individuato tre candidati idonei, tra i quali l’attuale controinteressata, ritenendo non idonea l’attuale ricorrente.
Con il decreto n. 614 del 19 marzo 2025 il rettore dell’Università ha approvato gli atti della commissione di concorso.
Quindi il consiglio di dipartimento, con la delibera n. 45 del 26 marzo 2025, ha proposto la chiamata in ruolo della professoressa controinteressata.
La proposta di chiamata è stata approvata dal consiglio d’amministrazione, con la delibera numero 87 del 17 aprile 2025 e la professoressa controinteressata è stata nominata in ruolo con decreto del rettore n. 867 del 28 aprile 2025.
Parte ricorrente impugna il decreto del rettore del 19 marzo 2025 di approvazione degli atti della commissione, congiuntamente a tutti gli atti di valutazione dei candidati e impugna, altresì, la delibera del consiglio di dipartimento del 26 marzo 2025, con cui è stata proposta la chiamata della controinteressata per la copertura del posto messo a concorso.
Preliminarmente devono essere esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso, proposte dalle controparti.
La difesa statale eccepisce l’omessa impugnazione della proposta di chiamata formulata dal consiglio di dipartimento di scienze giuridiche con delibera n. 45 del 2025, approvata dal consiglio di amministrazione con delibera n. 87 del 2025, da cui deriverebbe la carenza di interesse ad agire, in quanto la ricorrente non potrebbe trarre alcun vantaggio dall’eventuale annullamento del provvedimento di approvazione degli atti della commissione di concorso.
La controinteressata, nello stesso senso, eccepisce l’inammissibilità del ricorso perché non sarebbe stata impugnata la proposta di chiamata, disposta con delibera del consiglio di dipartimento n. 45 del 2025 e non sarebbero stati impugnati i successivi atti di approvazione della proposta di chiamata (delibera del consiglio di amministrazione n. 87 del 2025) e di nomina in ruolo della professoressa controinteressata, con decreto del rettore del 28 aprile 2025.
Le eccezioni di inammissibilità del ricorso devono essere respinte.
Innanzitutto si deve rilevare che la proposta di chiamata, deliberata dal consiglio di dipartimento (delibera n. 45 del 26 marzo 2025) è stata espressamente impugnata dalla ricorrente che non si è limitata a chiedere l’annullamento della valutazione della commissione di concorso che ha formato la rosa degli idonei, ma ha anche esplicitamente impugnato la proposta di chiamata della controinteressata alla copertura del posto.
L’omessa impugnazione della delibera del consiglio di amministrazione che ha approvato la proposta di chiamata e del decreto del rettore che ha nominato la controinteressata professoressa di prima fascia non determina la inammissibilità del ricorso per carenza di interesse.
Infatti, aderendo a un condivisibile orientamento della giurisprudenza, si ritiene che, nelle procedure di reclutamento del personale universitario docente, l’eventuale annullamento dell’atto che definisce la fase concorsuale è destinato a spiegare un effetto direttamente caducante (e non meramente viziante) sui provvedimenti di chiamata e di presa di servizio, che si pongono in un rapporto di derivazione immediata rispetto al precedente decreto rettorale impugnato (T.A.R. Piemonte, Sez. III, 24/10/2023, n. 827).
Pertanto, qualora i motivi di impugnazione fossero fondati, l’annullamento degli atti e provvedimenti impugnati determinerebbe immediatamente la caducazione della deliberazione del consiglio di amministrazione che ha approvato la proposta di chiamata e del decreto del rettore che ha nominato professoressa di prima fascia la docente controinteressata. Ne deriva l’interesse della ricorrente all’esame di merito del ricorso.
Nel merito, con il primo motivo, parte ricorrente deduce la violazione dell’articolo 18 della legge 240 del 2010, del regolamento di ateneo applicato ed eccesso di potere sotto vari profili. L’articolo 18 della legge 240 del 2010 rimette ai regolamenti di ateneo la disciplina delle procedure di chiamata dei professori universitari, nel rispetto di criteri generali attinenti alla valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica dei candidati. Ad avviso della ricorrente, essendo necessario un confronto comparativo delle candidature, le commissioni di concorso sarebbero obbligate a ponderare e specificare i criteri generali di valutazione. Nel caso controverso, la commissione di concorso non avrebbe ponderato i criteri, rendendo incomprensibile la motivazione della valutazione e neppure avrebbe comparato adeguatamente le candidature, limitandosi a mere statuizioni, senza precisare gli elementi rispetto ai quali i candidati idonei sarebbero risultati superiori alla ricorrente, reputata non idonea.
Il motivo è infondato.
Nelle procedure selettive per la chiamata di professori universitari di prima fascia, ai sensi dell’art. 18 della L. n. 240 del 2010, la commissione non è tenuta ad attribuire pesi specifici alle attività didattiche, di ricerca, istituzionali, gestionali, di servizio e di terza missione; gli oggetti della valutazione devono essere considerati nella loro globalità senza necessità di una scala gerarchica (T.A.R. Sicilia, Catania, Sez. I, Sentenza 23/04/2025, n. 1312).
Nel caso specifico, come risulta dall’allegato n. 1.1 al verbale del 17 dicembre 2024, la commissione ha definito, prima di procedere alla valutazione dei titoli, i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum, dell’attività didattica, dell’attività di ricerca e degli incarichi di responsabilità organizzativa e gestionale dei candidati.
I criteri di valutazione, conformi ai criteri generali dettati dal bando di concorso, sono stati i seguenti:
1) Pubblicazioni scientifiche: – Consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, coerenza con le tematiche del settore, intensità e continuità temporale della stessa. – Rilevanza scientifica e congruenza delle pubblicazioni per il SSD GIUR15/A Diritto romano e fondamenti del diritto europeo (già IUS/18 – Diritto romano e diritti dell’antichità). – Originalità, innovatività e rigore metodologico.
2) Curriculum: Curriculum idoneo e congruente con il SSD GIUR15/A Diritto romano e fondamenti del diritto europeo (già IUS/18 – Diritto romano e diritti dell’antichità).
3) Attività didattica, attività di ricerca e incarichi di responsabilità organizzativa e gestionale: – Volume e continuità dell’attività didattica e congruenza con il SSD GIUR15/A Diritto romano e fondamenti del diritto europeo (già IUS/18 – Diritto romano e diritti dell’antichità). – Valutazione della didattica e della didattica integrativa, con particolare riferimento agli insegnamenti e ai moduli di cui si è assunta la responsabilità. – Partecipazione a gruppi di ricerca nazionali e internazionali. – Organizzazione e/o partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico in Italia o all’estero. – Direzione o partecipazione a comitati editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio. – Impegno in attività istituzionali, organizzative e di servizio all’Ateneo. – Impegno nella Terza missione e valorizzazione delle conoscenze.
Si ritiene, dunque, che la commissione di concorso abbia legittimamente determinato i criteri di valutazione dei candidati.
In applicazione dei suddetti criteri, la commissione è pervenuta alla individuazione della rosa dei candidati idonei sulla base di una valutazione comparativa adeguatamente motivata, sulla base di giudizi individuali, espressi da ciascuno dei componenti della commissione e del giudizio collegiale riferito dalla commissione nel suo insieme a ciascun candidato.
In particolare, con riferimento alla ricorrente, il giudizio collegiale è risultato il seguente:
“In seguito a un’analisi attenta e dettagliata del curriculum e delle pubblicazioni e alla luce dei criteri adottati, la Commissione, pur apprezzando l’attività didattica svolta dalla candidata, non rileva un particolare impegno nelle attività istituzionali e di servizio; ritiene che la produzione scientifica sia di buon livello per la conoscenza di fonti e letteratura, anche se la capacità di approfondimento non risulta sempre costante e le pubblicazioni presentate non si segnalano per particolare originalità. Pertanto la Commissione all’unanimità formula sulla Prof.ssa OMISSIS un giudizio appena sufficientemente positivo.”
Diversi sono stati i giudizi collegiali espressi nei confronti degli altri candidati, ritenuti idonei.
Con riferimento alla candidata OMISSIS, la commissione ha espresso il seguente giudizio collegiale:
“In seguito a un’analisi attenta e dettagliata del curriculum e delle pubblicazioni e alla luce dei criteri adottati, la Commissione apprezza l’ottimo impegno della candidata nell’assolvimento dei compiti istituzionali e didattici a lei affidati e l’importante attività di ricerca svolta in progetti nazionali e internazionali; ritiene che la produzione scientifica si faccia apprezzare per la piena competenza nella lettura papirologica e la serietà di metodo con risultati di rilievo per il settore disciplinare. Pertanto la Commissione all’unanimità formula sulla Prof.ssa OMISSIS un giudizio positivo ai fini della presente procedura.”
Quanto alla candidata OMISSIS, il giudizio collegiale è stato il seguente:
“In seguito a un’analisi attenta e dettagliata del curriculum e delle pubblicazioni e alla luce dei criteri adottati, la Commissione considera che il curriculum della candidata provi un eccellente impegno nell’assolvimento della molteplicità dei compiti istituzionali e didattici a lei affidati; la produzione scientifica risulta condotta con rigore metodologico e padronanza di metodo, perizia nell’esegesi delle fonti e vasta conoscenza della letteratura, dimostrando spiccata attitudine alla ricerca e capacità di contribuire alla comprensione degli istituti oggetto di studio e al progresso delle conoscenze nel settore di riferimento. Pertanto la Commissione formula all’unanimità sulla Prof.ssa OMISSIS un giudizio pienamente positivo ai fini della presente procedura.”
Infine, al candidato OMISSIS è stato riferito il seguente giudizio collegiale:
“In seguito a un’analisi attenta e dettagliata del curriculum e delle pubblicazioni e alla luce dei criteri adottati, la Commissione apprezza l’ottimo impegno del candidato nell’assolvimento dei compiti istituzionali affidatigli e la buona attività didattica svolta; ritiene che la produzione scientifica si faccia apprezzare per l’intelligente scelta dei temi e l’ampiezza degli ambiti di indagine toccati con conclusioni non di rado originali e buona capacità argomentativa in rapporto ai risultati raggiunti nell’indagine. Pertanto la Commissione all’unanimità formula sul Prof. OMISSIS un giudizio positivo ai fini della presente procedura.”
In conclusione, si ritiene che criteri di valutazione sono stati legittimamente predefiniti e che le valutazioni dei candidati siano state chiaramente e compiutamente motivate, così da render comprensibile l’iter logico-argomentativo che ha determinato la formazione della rosa degli idonei e l’esclusione della ricorrente dalla suddetta rosa.
Con il secondo motivo, la ricorrente deduce la illegittimità dell’esito del concorso dalla espressione di valutazioni manifestamente illogiche, irragionevoli, contraddittorie e basate su errori di fatto.
In particolare, la ricorrente esamina le pubblicazioni riconducibili a ciascun candidato e le sottopone a critica rispetto agli indici di valutazione elaborati dall’agenzia per la valutazione della ricerca universitaria. Contesta specificamente tutte le valutazioni in quanto determinate, a suo avviso, di volta in volta, da dichiarazioni false, da petizioni di principio carenti di motivazione, da palesi disparità di trattamento, da violazione delle regole standard di valutazione, da sovrapposizioni di giudizi identici da parte dei singoli membri della commissione, da incomprensione della natura dei contributi, da carenze nell’analisi dei testi. Per contro, il curriculum della ricorrente sarebbe stato modificato e sintetizzato in maniera non rispondente a quanto dichiarato, alcuni titoli di produzione scientifica non sarebbero stati valutati, sarebbero stati espressi giudizi del tutto arbitrari e immotivati, non si sarebbe tenuto conto dell’attività svolta dalla ricorrente in occasione della partecipazione a progetti internazionali, non si sarebbe tenuto conto dell’attività svolta dalla ricorrente come relatore di tesi di laurea e della attività di terza missione, giungendo ad affermare il falso.
A giudizio del Collegio, il motivo è infondato.
Nei concorsi per il conferimento delle docenze universitarie, la commissione di concorso, per accertare il grado di maturità scientifica dei candidati, è tenuta ad effettuare una valutazione complessiva dei loro titoli e della loro attività scientifica, senza tuttavia dover elencare tutti i singoli titoli e le pubblicazioni del concorrente, ma potendo limitarsi ad esprimere una valutazione di sintesi. Pertanto, il compito della commissione giudicatrice è accertare il grado di maturità scientifica dei candidati mediante una valutazione complessiva dei loro titoli e della loro attività scientifica e didattica; tale valutazione non è necessariamente fondata sull’analitica disamina dei titoli stessi, sicché il giudizio finale della commissione non è il frutto di una addizione numerica o meccanica di fattori, ma di una valutazione complessiva di tutta l’attività del candidato alla luce dei singoli e specifici parametri indicati dal bando, i quali costituiscono linee-guida per la commissione in sede di valutazione del livello qualitativo della produzione scientifica e dell’attività didattica del candidato; e tale livello qualitativo non va verificato sottoponendolo a separato raffronto con ciascuno dei parametri codificati, ma sulla base di una valutazione globale, nell’ambito della quale il richiamo al singolo criterio appare necessario solo se detta produzione risulti carente sotto lo specifico profilo da esso considerato (T.A.R. Sicilia, Palermo, Sez. I, 07/06/2024, n. 1927).
Inoltre, nei concorsi a cattedra per professori universitari, la valutazione dei titoli deve essere svolta, non con un dettaglio tale da instaurare una valutazione comparativa puntuale di ciascun candidato rispetto agli altri per ciascuno dei titoli, poiché si perderebbe la contestualità sintetica della valutazione globale, risultando perciò necessario e sufficiente che i titoli siano stati acquisiti al procedimento e vi risultino considerati nel quadro della valutazione (T.A.R. Toscana, Sez. IV, 11/10/2023, n. 928).
Non occorre la valutazione di ogni singolo titolo o pubblicazione, ma solo di quelli costituenti espressione di una significatività scientifica rilevante ai fini del giudizio di piena maturità scientifica del candidato. Infatti, il senso della prescrizione del carattere analitico della valutazione da compiere dalla commissione non può che essere quello di imporre alla stessa di tenere, bensì, conto di tutti i dati curriculari indicati dai candidati (titoli e pubblicazioni), ma di sceverare, ovviamente, secondo percorsi logici coerenti e di congruo apprezzamento scientifico, i dati rilevanti al fine della compiuta valutazione della maturità scientifica dei candidati da quelli non significativi e di esprimere il giudizio sui dati così enucleati (Cons. Stato, Sez. VII, 07/08/2023, n. 7586).
Parte ricorrente vorrebbe sostituire al criterio di valutazione qualitativo che ha ispirato la commissione di concorso una propria valutazione alternativa, tendente a sminuire tutti i titoli degli altri candidati e ad esaltare il valore della propria produzione scientifica e dell’attività didattica e di terza missione svolta nel corso della propria carriera.
Le considerazioni di merito sviluppate dalla ricorrente potrebbero essere contestate, punto per punto, così come di fatto è avvenuto nel corso del giudizio, da parte della controinteressata che ha contro dedotto in termini perfettamente speculari alle argomentazioni di parte ricorrente.
Si ritiene, dunque, che non possono essere introdotte validamente nel giudizio le opinabili valutazioni di parte sui propri titoli, inevitabilmente derivanti dall’approccio soggettivo di ogni candidato alla procedura concorsuale.
In conclusione, nonostante tutte le censure mosse dalla ricorrente, le valutazioni della commissione di concorso devono essere ritenute attendibili, sotto i profili della correttezza del criterio tecnico adottato e del procedimento applicativo eseguito, non risultando, sul piano tecnico, evidenti errori di valutazione e neppure apprezzamenti palesemente irragionevoli.
Il ricorso, pertanto, deve essere respinto, per l’infondatezza di tutte le censure dedotte.
Le spese processuali, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, devono essere interamente compensate tra le parti costituite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere, Estensore
OMISSIS, Primo Referendario
Pubblicato il 17 febbraio 2026

