La commissione di un concorso universitario non è tenuta a motivare analiticamente i giudizi con riferimento a tutti i titoli dei candidati, essendo sufficiente che i criteri di valutazione siano espressamente indicati e che la loro applicazione sia resa esplicita da una motivazione intellegibile e articolata.
TAR Lazio, Sez. III-ter, 16 febbraio 2026, n. 2953
La commissione di un concorso universitario non è tenuta a motivare analiticamente i giudizi con riferimento a tutti i titoli dei candidati
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8950 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università degli Studi Roma Tre, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS, con domicilio eletto presso lo studio OMISSIS in Roma, via G. P. Da Palestrina n. 47;
per l’annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del decreto rettorale prot. n. 65551 del 9 giugno 2025, di approvazione degli atti della procedura di chiamata per la copertura di un posto di professore universitario di I fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della L.240/2010 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre, Settore concorsuale 12/F1, s.s.d. IUS/15;
di tutti i verbali della Commissione esaminatrice;
di ogni altro presupposto, consequenziale o comunque connesso, con particolare riferimento al bando e al regolamento di Ateneo, nella parte in cui non prevedono l’obbligatorio svolgimento della prova di lingua inglese ai fini della individuazione del vincitore della procedura e dell’atto di nomina della commissione esaminatrice, nonché del d.P.R. n. 95 del 2016
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal ricorrente il 30 ottobre 2025:
per l’annullamento della Deliberazione del Consiglio di Dipartimento di giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma Tre, del 16 settembre 2025, con la quale è stata approvata la proposta di chiamata del prof. OMISSIS come professore di I fascia del SSD GIUR-12/A – GSD 12/GIUR-12, Diritto processuale civile, deliberando che egli possa prendere servizio presso il Dipartimento di Ateneo a partire dal 1° novembre 2025; del decreto rettorale prot. n. 65551 del 9 giugno 2025, di approvazione degli atti della procedura di chiamata per la copertura di un posto di professore universitario di I fascia, ai sensi dell’art. 18, comma 1, della L.240/2010 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Roma Tre, Settore concorsuale 12/F1, s.s.d. IUS/15; di tutti i verbali della Commissione esaminatrice (cfr. allegato n. 1 al ricorso introduttivo); di ogni altro presupposto, consequenziale o comunque connesso, con particolare
riferimento al bando e al regolamento di Ateneo, nella parte in cui non prevedono l’obbligatorio svolgimento della prova di lingua inglese ai fini della individuazione del vincitore della procedura e dell’atto di nomina della commissione esaminatrice, nonché del d.P.R. n. 95 del 2016.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del professor OMISSIS e dell’Università degli Studi Roma Tre;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 9 gennaio 2026 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 16 luglio e depositato il 1° agosto 2020, il professor OMISSIS impugna il decreto rettorale prot. n. 65551 del 9 giugno 2025 dell’Università degli Studi Roma Tre, recante esito di una procedura di chiamata ai sensi dell’art. 18, co. 1, della l. 240/2010 per un posto di professore di prima fascia di diritto processuale civile.
Il ricorrente impugna parimenti i verbali della Commissione esaminatrice; il bando di concorso e il regolamento di Ateneo, nella parte in cui non prevedono l’obbligatorio svolgimento della prova di lingua inglese ai fini della individuazione del vincitore della procedura; l’atto di nomina della Commissione e il d.p.r. 95/2016.
1.1. Il bando (doc.2 ricorrente, art. 4) ha previsto i seguenti criteri di valutazione:
“La commissione, che può avvalersi anche di strumenti telematici di lavoro collegiale, effettua la valutazione comparativa dei candidati sulla base delle pubblicazioni scientifiche, del curriculum e dell’attività didattica, secondo i seguenti criteri:
a) originalità e innovatività della produzione scientifica e rigore metodologico;
b) apporto individuale del candidato, analiticamente determinato nei lavori in collaborazione;
c) congruenza dell’attività del candidato con il settore scientifico-disciplinare per il quale è bandita la procedura di valutazione comparativa e con tematiche interdisciplinari;
d) valore scientifico della sede editoriale delle pubblicazioni e loro diffusione all’interno della comunità scientifica;
e) continuità temporale della produzione scientifica, e suo grado di aggiornamento rispetto alla ricerca in corso nello specifico settore scientifico-disciplinare. Nelle discipline in cui ciò è applicabile, si ricorre anche a parametri riconosciuti in ambito scientifico internazionale. Costituiscono in ogni caso elementi singoli di valutazione:
a) l’attività didattica svolta e in particolare, nelle valutazioni comparative relative a posti di professore, l’attività didattica svolta a livello universitario;
b) i servizi prestati negli atenei e negli enti di ricerca, italiani e stranieri;
c) l’attività di ricerca, comunque svolta, presso soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri;
d) la fruizione di assegni, contratti e borse di studio finalizzati ad attività di ricerca;
e) l’organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca;
f) il coordinamento di iniziative in campo didattico e scientifico svolte in ambito nazionale ed internazionale”.
1.2. Nel corso della procedura la Commissione giudicatrice ha operato come segue:
-in data 23 gennaio 2025, nel corso della prima riunione ha dichiarato l’insussistenza di relazioni di parentela ed affinità e cause di astensione ex art. 51 c.p.a. Ha inoltre fissato i seguenti criteri di massima ulteriori rispetto a quelli indicati dal bando, di seguito sintetizzati:
(i) ha regolato le modalità di esclusione dei lavori eventualmente presentati oltre il limite indicato dall’art. 1 del bando nella misura di dodici;
(ii) ha fissato nel numero di due gli scritti pubblicati anteriormente al 2013 da prendere in considerazione;
(iii) intervenendo su una questione che aveva influito sulla revoca della precedente procedura concorsuale per il medesimo settore, per impossibilità di procedere con i lavori, ha stabilito quanto segue in ordine alle raccolte di saggi: “Qualora taluno dei candidati abbia sottoposto a valutazione una raccolta di saggi, la Commissione riterrà unitario il lavoro scientifico e considererà quale anno di pubblicazione, ai fini della verifica del rispetto di cui all’art. 1 del bando, quello di pubblicazione della raccolta.
La Commissione riterrà unitario il lavoro scientifico ai fini dell’applicazione dei criteri di valutazione di cui ai successivi punti”;
(iv) per i lavori svolti in collaborazione ha stabilito di tenere conto dei lavori dai quali sia emersa, attraverso specifica indicazione, l’attribuzione al candidato delle parti del lavoro svolto in collaborazione;
-in data 18 febbraio 2025 ha preso visione della documentazione inviata dai candidati in allegato alla domanda di partecipazione e le pubblicazioni inviate;
-in data 7 aprile 2025 ha proceduto a un esame dei documenti trasmessi dai candidati ai fini della formulazione dei giudizi collegiali e della valutazione comparativa;
-in data 6 maggio 2025 ha continuato l’attività di esame e compilato per ciascun candidato una scheda contenente un profilo curricolare, i titoli e le pubblicazioni, riportata in allegato;
-in data 7 maggio 2025 la Commissione ha infine formulato i giudizi individuali e collegiali per ciascun candidato e discusso in ordine alla formulazione dei giudizi comparativi fra i candidati e del giudizio comparativo conclusivo.
A maggioranza di due commissari su tre la Commissione ha individuato quale vincitore il professor OMISSIS, con giudizio di massimamente positivo, a fronte di un giudizio altamente positivo per il ricorrente e manifestazione di motivato dissenso in merito a tale valutazione da parte del Presidente della Commissione professor OMISSIS.
Dagli articolati giudizi formulati emerge, quale valutazione fra le altre positive riportate dal candidato vincitore, che “Dall’intero complesso di pubblicazioni emerge la figura di uno studioso solido e maturo, attento all’evoluzione della dottrina e della giurisprudenza, capace di individuare i problemi e di proporre soluzioni argomentate”.
2. Il ricorso si basa sui seguenti motivi in diritto:
(i) “ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ, CARENZA DEI PRESUPPOSTI,DIFETTO DI ISTRUTTORIA,SVIAMENTO,VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI IMPARZIALITÀ. VIOLAZIONE DELL’ART.1DEL BANDO E DELL’ART.18DELLA L.N.240 DEL 2010”;
Secondo il ricorrente la Commissione non avrebbe potuto a priori ritenere come unitario un lavoro consistente in una raccolta di saggi e siffatto criterio avrebbe alterato la procedura comparativa consentendo al controinteressato di sottoporre a valutazione un numero di prodotti superiore a quello prestabilito dal bando.
La questione era già emersa in una precedente edizione del medesimo concorso poi interrotta, nell’ambito della quale la pubblicazione “Prova e convincimento giudiziale del fatto” del controinteressato aveva determinato il giudizio di un commissario nel senso di sostenere la non equivalenza dell’opera a una monografia dato il superamento, attraverso la presentazione di saggi inizialmente pubblicati in modo separato, del limite delle pubblicazioni valutabili.
La valutazione espressa al riguardo dalla nuova commissione sarebbe contraddittoria, soprattutto con riferimento alla presa d’atto dei variegati temi affrontati e i concetti utilizzati (organicità, linearità, solidità dell’impianto, filo conduttore e rigore metodologico) non sarebbero chiari.
Non sussisterebbe l’uso dello stesso metro valutativo nei confronti degli scritti del professor OMISSIS.
In sintesi, la Commissione avrebbe dovuto ridurre il numero delle opere concretamente valutabili del controinteressato anziché avallare una presentazione di un numero di scritti eccedente il limite.
Coerentemente il bando ANVUR 2020-2024 del 31 ottobre 2023 (doc.10 del ricorrente) esclude la valutabilità, quale prodotto della ricerca, delle raccolte di scritti o saggi propri.
(ii) “ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO,DIFETTO DI ISTRUTTORIA, CARENZA DEI PRESUPPOSTI, DIFETTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DELL’ART.4 DEL BANDO DI CONCORSO E DEL VERBALE DI PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI. CONTRADDITTORIETÀ”;
La Commissione non avrebbe valutato ma meramente indicato i titoli posseduti dai candidati, senza esprimere la differenza riscontrabile in merito.
A torto l’organo di valutazione avrebbe parificato l’attività di docenza e seminariale dei candidati ricorrente e controinteressato.
Non sarebbe stata adeguatamente valorizzata la differenza fra la produzione scientifica del ricorrente definita come continua e intensa e quella del controinteressato definita meramente continua.
In sintesi la Commissione avrebbe minimizzato le differenze esistenti fra i candidati, utilizzando motivazioni apparenti e utilizzando un giudizio comparativo globale che non spiegherebbe la preferenza accordata al professor OMISSIS (definito studioso solido e maturo, in confronto alle aggettivazioni utilizzate per il ricorrente quale studioso serio e di valore).
Il giudizio dipenderebbe indebitamente da un peso decisivo della produzione scientifica e da una indebita prevalenza di tale ambito di valutazione rispetto agli altri.
Non emergerebbero dal giudizio collegiale elementi di valutazione nettamente favorevoli al vincitore ma la formulazione di un effettivo raffronto comparativo e globale sarebbe mancata.
(iii) “ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA,CONTRADDITTORIETÀ INTRINSECA E DIFETTO DI ISTRUTTORIA”;
Ad avviso del ricorrente i criteri di valutazione dei titoli sarebbero stati predeterminati in modo eccessivamente generico, in assenza dell’attribuzione di alcun peso o ordine di rilevanza agli stessi, nel senso che la Commissione si sarebbe limitata a ribadire i criteri previsti dal bando.
(iv) “ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA E CONTRADDITTORIETÀ MANIFESTA”;
Per esigenze di coerenza e di logicità, il regolamento e il bando avrebbero dovuto prevedere l’obbligo per le commissioni di accertare le competenze linguistiche dei candidati, come da modifica al regolamento sopravvenuta in data 11 aprile 2025 che prevede ora l’accertamento della competenza linguistica dei candidati, considerato che il bando prevede che il vincitore sarà chiamato a tenere insegnamenti in lingua inglese.
(v) “INCOSTITUZIONALITÀ DELL’ART.16 DELLA LEGGE N.240 DEL 2010 PER VIOLAZIONE DELL’ART.3 E DELL’ART.97 COST. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA IRRAGIONEVOLEZZA”;
La partecipazione del controinteressato alla commissione di abilitazione scientifica nazionale avrebbe posto il candidato controinteressato in una posizione di indubbio vantaggio ai fini della procedura concorsuale.
Secondo il ricorrente laddove un “maestro” in senso accademico si trovasse nella posizione di dover valutare, nell’ambito di una procedura comparativa, un proprio collega componente della Commissione di abilitazione scientifica nazionale, non potrebbe non risentire del condizionamento derivante dall’incarico da quest’ultimo ricoperto.
Sostiene quindi il ricorrente che l’art. 16 della l. 240/2010 nella parte in cui non istituisce un divieto per i commissari dell’abilitazione scientifica nazionale di candidarsi in costanza di carica alle procedure concorsuale bandite dagli Atenei rappresenterebbe un grave vulnus sotto il profilo della tutela dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa.
3. Si sono costituiti in giudizio l’Università degli Studi Roma Tre e il professor OMISSIS, per chiedere con varie argomentazioni difensive il rigetto del ricorso.
4. Alla camera di consiglio del 10 settembre 2025 il Collegio ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare e rinviato la trattazione al merito.
Con successivi motivi aggiunti il ricorrente ha gravato in via di illegittimità derivata la sopravvenuta deliberazione del Consiglio del Dipartimento di giurisprudenza avente a oggetto l’approvazione della proposta di chiamata del controinteressato.
5. All’udienza di merito del 9 gennaio 2026, previo deposito di documenti e scritti difensivi ex art. 73 c.p.a. in cui le parti hanno insistito e controdedotto sulle rispettive tesi, la causa è stata discussa e trattenuta per la decisione.
DIRITTO
6. Il ricorso, integrato da motivi aggiunti, è infondato.
7. Il primo motivo, circa la raccolta di saggi e il limite delle pubblicazioni valutabili, è infondato.
Va premesso che un precede sentenza della sezione, 16382 del 16 settembre 2024, ha dichiarato improcedibile il ricorso principale e rigettato i motivi aggiunti vertenti sulla conclusione negativa dei lavori della precedente Commissione, incaricata per la procedura di copertura del posto, in correlazione al diniego di proroga dei lavori per il disaccordo fra i primi commissari sulla considerazione delle raccolte di saggi come opere scientifiche autonome e unitarie, computabili come unica pubblicazione.
7.1. Nel nuovo concorso, oggetto dell’odierno giudizio, la commissione dichiara nel verbale n. 1 che le raccolte di saggi saranno oggetto di valutazione unitaria.
Per il ricorrente sarebbe contraddittorio e consentirebbe di superare il limite di pubblicazioni presentabili consentire di valutare unitariamente la raccolta di saggi del prof. OMISSIS. Sussisterebbero al riguardo vizio di motivazione e difetto di istruttoria.
Sussisterebbe un meccanismo moltiplicatore dei prodotti scientifici presentabili.
7.2. In realtà la raccolta di saggi del controinteressato non è che una delle pubblicazioni e non risulta che dalla stessa dipenda in modo esclusivo il maggior valore scientifico e accademico del vincitore in confronto al ricorrente.
Rientra nei limiti della discrezionalità organizzativa e valutativa della Commissione regolare la valutazione delle raccolte degli scritti e dare corso a un giudizio tecnico, che impegna la responsabilità accademica dei commissari e che in modo legittimo è intrinsecamente opinabile, senza eccedere i limiti della manifesta illogicità, contraddittorietà o irragionevolezza.
Il pregio scientifico, il rigore, l’originalità e l’innovatività dell’opera sono oggetto di giudizi di valore di spettanza della Commissione cui non si può sostituire il Giudice amministrativo, salvo casi in cui la valutazione sia affetta da errore o travisamento di fatto, illogicità, contraddittorietà, qui insussistenti.
La stessa diversità di opinioni manifestatasi al riguardo fra alcuni dei commissari che si sono succeduti nella procedura è indice della sostenibilità sotto il profilo del merito tecnico di entrambe le tesi.
7.3. Nel volume oggetto di contestazione, prodotto in giudizio dal professor OMISSIS in data 1° dicembre 2024, il controinteressato dichiara lealmente nella premessa introduttiva che si è avvalso di suoi recenti studi e contributi, per l’occasione aggiornati e arricchiti, con esclusione dei capitoli 3, sul travisamento della prova, e 5, sulla valutazione della prova testimoniale, che sono inediti.
Dal volume emergono l’esistenza di un chiaro filo conduttore e di un progressivo approfondimento nel tempo della medesima tematica, poi confluito in un’opera unitaria.
Dai verbali non emerge in alcun modo o sotto quali aspetti l’opera abbia dato luogo a un aumento indebito delle opere valutate oltre i limiti prestabiliti, a differenza che nei precedenti giurisprudenziali richiamati, e non è perciò irragionevole la considerazione dell’opera alla stregua di una monografia, neanche alla luce di alcune citazioni bibliografiche che non sono in grado da sole di smentire la ammissibilità sotto il profilo tecnico della considerazione unitaria dell’opera.
Gli stessi atti citati dal ricorrente, il bando ANVUR e il documento sulle modalità di valutazione dei prodotti della ricerca (doc. 9 e 10 della ricerca), contemplano indicazioni ampie sulla definizione di monografia scientifica, ad esempio all’art. 5 del predetto bando (doc. 9), ove si legge che l’accezione di monografia scientifica e prodotto assimilato ammissibile alla valutazione comprende lavori come lessici specialistici, glossari, dizionari scientifici, traduzioni caratterizzate da approccio critico.
Ne consegue che l’interpretazione restrittiva sostenuta dal ricorrente non trova sufficienti riscontri per poter essere avallata.
8. Non convince neanche il secondo motivo del ricorso.
I giudizi sui criteri di valutazione non restituirebbero fedelmente il divario circa la didattica, la convegnistica, gli impegni all’estero, la continuità della produzione scientifica. I giudizi sarebbero indebitamente appiattiti e la formulazione di un giudizio comparativo sarebbe del tutto mancata.
Tuttavia come da consolidata giurisprudenza il confronto comparativo è sintetico ma sussiste e la censura implica un sindacato sostitutivo su apprezzamenti tecnici rientranti nella competenza della Commissione.
Al verbale del 7 maggio 2025 emerge una differenza nei giudizi collegiali: il ricorrente è definito uno studioso serio e di valore con notevole apprezzamento per il valore delle sue pubblicazioni laddove il candidato vincitore, definito studioso solido e maturo, è destinatario di riconoscimenti particolarmente spiccati per le sue pubblicazioni, ad esempio si legge che un’opera “rivela un’abilità speculativa cui si unisce sensibilità per le ricadute concrete delle soluzioni proposte e con stringenza argomentata. La padronanza del tema segna la sicurezza nello svolgimento degli scritti non monografici…il candidato affronta altro argomento classico del diritto processuale civile, in un equilibrio tra speculazione teorica e attenzione pratico-applicativa, che si traduce nella formulazione di soluzioni a problemi tanto concreti quanto spinosi”.
Senza volere indulgere nella citazione, simili apprezzamenti denotano in modo ampiamente trasparente una delle ragioni di preferenza del candidato vincitore e determinano una legittima modalità di esternazione di una preferenza tecnica, che resiste alle censure di appiattimento e genericità della valutazione ex adverso proposte, in modo da prospettare la legittima assunzione di responsabilità sotto il profilo culturale e accademico sottesa alla scelta.
Né dai verbali emerge una indebita dequotazione del valore scientifico e culturale del ricorrente, che è parimenti destinatario di indubbi apprezzamenti da parte della Commissione, sebbene meno spiccati.
La personalizzazione del giudizio è presente nei lavori della Commissione, senza che debba darsi adito ad una utilizzazione di un criterio esclusivamente quantitativo.
La lettura dei verbali non conferma poi gli asserti di parte ricorrente circa l’omessa o apparente valutazione degli altri titoli, che è stata effettuata, senza che possa essere richiesto un giudizio analitico in grado di comparare meccanicamente l’intero compendio dei titoli dei candidati.
9. Il terzo motivo, sull’assenza di ponderazione o rilevanza dei criteri, è infondato.
9.1. Per costante orientamento giurisprudenziale, la commissione di un concorso universitario non è tenuta a motivare analiticamente i giudizi con riferimento a tutti i titoli dei candidati, essendo sufficiente che i criteri di valutazione siano espressamente indicati e che la loro applicazione sia resa esplicita da una motivazione intellegibile e articolata.
Costituiscono quindi motivazione sufficiente le valutazioni espresse nel caso di specie per ogni criterio di valutazione e non anche necessariamente in base a ulteriori sub-criteri di valutazione o parametri aggiuntivi.
Va ribadito che nelle procedure di valutazione comparativa per i posti di ricercatore e professore universitario non occorre una valutazione analitica dei singoli titoli, occorrendo invece un accertamento globale e complessivo finalizzato a verificare l’attitudine dei candidati alla ricerca scientifica (cfr., ad esempio, Cons. Stato, Sez. VI, 9 luglio 2013 n. 5079 e 29 aprile 2009 n. 2705; Cons. Stato, sez. VI, 26 novembre 2021, n. 7917).
9.2. In ogni caso dai profili curricolari si evince l’attribuzione di una valutazione per le singole attività ivi indicate, risultando quindi la motivazione sufficientemente chiara.
9.3. Dal primo verbale emerge poi la formulazione di criteri di massima aggiuntivi e integrativi, quanto al numero dei lavori, alla valutazione dei lavori antecedenti al 2012, alle raccolte di saggi, al coautoraggio, per cui in assenza di indicazioni normative è infondato l’assunto secondo cui la Commissione avrebbe dovuto attendere a una diversa specificazione dei criteri, in tesi utile ad articolare in misura ancora più approfondita le valutazioni espresse.
10. Il quarto motivo è infondato.
Il Collegio, pur dando atto che in data 11 aprile 2025 l’Ateneo ha esercitato la propria discrezionalità regolamentare e innovato le modalità di accertamento delle competenze linguistiche dei candidati, evidenzia la mera facoltatività delle previsioni in proposito, in base all’art. 18 della l. 240/2010 secondo cui gli Atenei “possono” accertare, oltre alla qualificazione scientifica dell’aspirante, anche le competenze linguistiche necessarie.
L’introduzione di una prova orale di inglese avrebbe potuto determinare contrasto con la natura di concorso per soli titoli che presenta la procedura in questione, che non prevede prove orali, oltre che con le esigenze di speditezza dell’esame perché avrebbe reso necessaria la celebrazione di un’apposita sessione, con l’integrazione dell’organo collegiale con un membro esterno esperto di lingua.
Va poi considerato che il bando risulta conforme al regolamento d’ateneo vigente ratione temporis che legittimamente non prevedeva in modo necessario la prova di lingua alla quale sottoporre i candidati, per cui alla mancanza della relativa previsione nel caso di specie non può attribuirsi efficacia invalidante.
11. La questione di illegittimità costituzionale, oggetto del quinto motivo, difetta poi dei caratteri della rilevanza e della non manifesta infondatezza.
Non sussiste la rilevanza perché non è dimostrato ma ipotizzato in modo generico come la copertura da parte del vincitore di un incarico nella commissione di abilitazione scientifica nazionale da parte del candidato abbia potuto concretamente influire sulla valutazione da parte dei commissari.
Manca altresì la non manifesta infondatezza posto che la titolarità di incarichi implicanti valutazione sull’operato dei colleghi è eventualità comune nel mondo accademico, conseguendone che l’esclusione auspicata in via generalizzata dal ricorrente dei commissari dell’abilitazione scientifica pare contrastare con lo stesso principio costituzionale del buon andamento e determinare un’irragionevole impedimento alle progressioni di carriera, in contrasto con la tutela costituzionale del lavoro (art. 1, 4 Cost.) e con le libertà di ricerca e insegnamento (art. 33 Cost.).
L’affermazione di parte ricorrente circa il potenziale privilegio derivabile dall’essere componente della commissione ASN, con idoneità all’alterazione della genuinità del confronto competitivo, è a ben vedere formulabile in via di ipotesi per qualsiasi incarico di natura pubblica o privata ma, così ragionando, si renderebbe potenzialmente indeterminata ex ante la gamma delle ipotesi di conflitto di interessi, fuoriuscendo da una prospettiva garantista.
11. Per quanto precede il gravame per come integrato da motivi aggiunti è respinto.
Tuttavia, tenuto conto della peculiarità e complessità di alcune delle questioni affrontate, ritiene il Collegio di compensare le spese di lite fra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente FF
OMISSIS, Referendario, Estensore
OMISSIS, Referendario
Pubblicato il 16 febbraio 2026

