Ai fini della legittimità dell’attività di predeterminazione e di specificazione dei criteri, è che essa resti all’interno di criteri riconosciuti nell’ambito scientifico di riferimento e, per i criteri costituenti specificazione di quelli previsti dai regolamenti, che essi ne costituiscano uno sviluppo logico.
TAR Liguria, Sez. I, 16 febbraio 2026, n. 214
L’attività di predeterminazione dei criteri è legittima se resta all’interno di criteri riconosciuti nell’ambito scientifico di riferimento
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 756 del 2020, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Macaggi 21/5;
contro
Università degli Studi Genova, in persona del Rettore in carica, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Genova, domiciliataria ex lege, con sede in Genova, v.le Brigate Partigiane, 2;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Genova, via Assarotti 48/6;
OMISSIS, non costituito in giudizio;
per l’annullamento.
per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
– del decreto rettorale n. -OMISSIS-in data 30/9/2022, con il quale:
è stata “accertata la regolarità degli atti …. della procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia presso il Dipartimento di Matematica (DIMA), per il settore scientifico-disciplinare MAT/03-Geometria, settore concorsuale 01/A2 Geometria e algebra”, bandita con decreto rettorale n. -OMISSIS- del 6/5/2020;
è stato “ammesso alla fase di valutazione …. il seguente candidato: -OMISSIS-”;
– del decreto rettorale n. -OMISSIS- in data 16/10/2020, che ha:
nuovamente dichiarato la regolarità dei suddetti atti (cfr. l’art. 1);
nominato, “per i motivi indicati in premessa, a decorrere dall’1/11/2020, il -OMISSIS-, dichiarato candidato selezionato per il proseguimento della procedura valutativa sopra indicata, …. professore ordinario preso il Dipartimento di Matematica (DIMA), per il settore scientifico-disciplinare MAT/03 Geometria, settore concorsuale 01/A2 Geometria e algebra, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo ….”;
– di ogni altro atto presupposto, preparatorio e/o conseguenziale, con particolare riferimento ai verbali della Commissione in data 29/6/2020 (“prima seduta”), 31/7/2020 (“seconda seduta”), 21/9/2020 (“terza seduta”) e 2/10/2020 (“quarta seduta”).
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dal prof. -OMISSIS- il 28\1\2021:
per l’annullamento:
– del decreto rettorale n. -OMISSIS-del 30 settembre 2020 con il quale “è stata accertata la regolarità degli atti … della procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia presso il Dipartimento di Matematica (DIMA), per il settore scientifico-disciplinare MAT/03-Geometria, settore concorsuale 01/A2 Geometria e algebra, bandita con decreto rettorale n. -OMISSIS- del 6 maggio 2020” e “è stato ammesso alla fase di valutazione … il seguente candidato: Prof. -OMISSIS-”;
– del decreto rettorale n. -OMISSIS- del 16 ottobre 2020, che ha “nuovamente dichiarato la regolarità dei suddetti atti (cfr. l’art. 1)” e “nominato «per i motivi indicati in premessa, a decorrere dall’1 novembre 2020, il Prof. -OMISSIS-, dichiarato candidato selezionato per il proseguimento della procedura valutativa sopra indicata … professore ordinario presso il Dipartimento di Matematica (DIMA), per il settore scientifico-disciplinare MAT/03 Geometria, settore concorsuale 01/A2 Geometria e algebra, ai sensi dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010 e del relativo Regolamento di Ateneo …»”;
– di ogni altro atto presupposto, preparatorio e/o consequenziale, con particolare riferimento ai verbali della Commissione in data 29 giugno 2020 (prima seduta), 31 luglio 2020 (seconda seduta), 21 settembre 2020 (terza seduta) e 2 ottobre 2020 (quarta seduta).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del prof. -OMISSIS- e dell’Università degli Studi di Genova;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del giorno 20 novembre 2025 la dott.ssa OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con il ricorso in trattazione, il ricorrente, professore associato di Geometria, in servizio presso il Dipartimento di Matematica dell’Università degli Studi di Genova, ha impugnato il decreto rettorale n. -OMISSIS-in data 30/9/2022, con il quale, a seguito dell’espletamento della procedura valutativa per la copertura di n. 1 posto di professore di prima fascia presso il Dipartimento di Matematica (DIMA), per il settore scientifico-disciplinare MAT/03-Geometria, settore concorsuale 01/A2 Geometria e algebra, bandita con decreto rettorale n. -OMISSIS- del 6/5/2020, è stato prescelto il prof. -OMISSIS-.
Il ricorso è affidato ai seguenti motivi:
II.1) con riguardo ai criteri di massima, stabiliti dalla Commissione nel verbale della prima seduta del 29/6/2020:
1) violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 della legge 30/12/2010 n. 240 e dell’art. 9 del “Regolamento in materia di chiamate dei professori di prima e seconda fascia, di cui all’art. 18, comma 1, della legge 30.12.2010, n. 240”, emanato con D.R. n. -OMISSIS- come modificato dal D.R. n.-OMISSIS-. Eccesso di potere, difetto assoluto di presupposto e/o di motivazione.
1. Il criterio individuato con la lett. c) non sarebbe conforme al criterio n. 1.2, punto i, lett. c) stabilito dal Regolamento di Ateneo e, di conseguenza, sarebbe illegittimo, in quanto:
a) sotto un primo profilo:
a.1) il Regolamento attribuisce rilievo alla “consistenza complessiva e qualità della produzione” scientifica del candidato (“c) consistenza complessiva e qualità della produzione stessa, valutata all’interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità e del rigore metodologico;”);
a.2) mentre la Commissione ha fatto riferimento alla “qualità della produzione …., con particolare riguardo ai lavori più significativi”, (“c) qualità della produzione stessa, con particolare riguardo ai lavori più significativi, valutata all’interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità e del rigore metodologico; consistenza complessiva in relazione all’età accademica del candidato”) in tal modo:
– sostituendo alla consistenza complessiva della produzione scientifica, che costituisce un dato oggettivo, con un dato più vago, suscettibile di essere valutato in modo prettamente soggettivo;
– così, non parametrando il giudizio sulla qualità della produzione alla sua – oggettiva – “consistenza complessiva”, bensì ai lavori ritenuti soggettivamente “più significativi”;
b) in secondo luogo:
b.1) il Regolamento farebbe riferimento, in via esclusiva, alla “consistenza complessiva” della produzione scientifica dei candidati;
b.2) al contrario la Commissione, ha posto la “consistenza complessiva” in “correlazione” con l’“età accademica del candidato”, trasformando il criterio da assoluto a relativo.
2. I criteri relativi alla “valutazione dei titoli presentati dai candidati”, stabiliti dall’art. 9, comma 4, del Regolamento, sarebbero stati illegittimamente modificati, sotto una pluralità di profili.
In particolare:
a) sotto un primo aspetto:
a.1) l’art. 9, comma 4, stabilisce che “la commissione tiene in considerazione attività svolte e riconoscimenti ricevuti, trai quali in particolare:
“b) direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio, cura di volumi;”
a.2) nel verbale della prima seduta, la Commissione ha sostituito tale criterio con il seguente: “b) direzione di riviste”, così escludendo qualsiasi rilevanza sia alla “direzione di …. collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio” sia alla “cura di volumi”;
b) in secondo luogo:
b.1) la lett. c) dei medesimi articolo e comma, sopra indicati, fa riferimento a “partecipazione a comitati di direzione e editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio”;
b.2) in sede di determinazione dei criteri di massima, la Commissione avrebbe ridotto quanto previsto dal Regolamento, menzionando esclusivamente la “partecipazione a comitati di direzione e editoriali di riviste”, omettendo di effettuare qualsiasi riferimento a “collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio”.
3. Con riguardo alla “valutazione dell’attività didattica dei candidati”, l’art. 9, comma 3, del Regolamento stabilisce quanto segue: “Nella valutazione dell’attività didattica dei candidati, svolta in Italia o all’estero, e relativi parametri di qualificazione, la commissione tiene conto in particolare:
“a) del numero e delle caratteristiche dei moduli/corsi tenuti e continuità della tenuta degli stessi”.
La Commissione ha sostituito il criterio, di cui alla suddetta lett. a), con quello, che viene, di seguito, riportato: “a) dei moduli/corsi tenuti”, così eliminando qualsiasi riferimento:
a) al “numero” dei “moduli corsi”;
b) alle loro “caratteristiche”;
c) alla “continuità della tenuta degli stessi”.
La Commissione avrebbe reso vago e indeterminato il criterio di cui alla lett. a) dell’art. 9, comma 3, del Regolamento, così riservandosi un margine di apprezzamento discrezionale assai più ampio di quello riconosciutole da tale norma.
II.2) Nei confronti del “verbale della terza seduta”, in data 21/9/2020:
2) illegittimità derivata, a causa dei vizi, dedotti nel precedente motivo, nei confronti del “verbale della prima seduta” del 29/6/2020.
Illegittimità derivata SUL TRE?
3) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 della legge 30/12/2010 n. 240 e dell’art. 9, comma 4, del “Regolamento in materia di chiamate dei professori di prima e seconda fascia, di cui all’art. 18, comma 1, della legge 30/12/2010 n. 240”, emanato con D.R. n. -OMISSIS- come modificato dal D.R. n.-OMISSIS-. Eccesso di potere. Falsità dei presupposti. Travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria e/o di motivazione. Disparità di trattamento. Ingiustizia grave e manifesta. Illogicità. Contraddittorietà. Irragionevolezza. Sviamento.
La valutazione dei titoli e del curriculum sarebbe avvenuta omettendo di prendere in considerazione un rilevante numero di titoli del ricorrente.
A) Per quanto riguarda i titoli, di cui alla lett. a) dell’art. 9, comma 4, il giudizio collegiale non avrebbe tenuto conto dell’attività di coordinatore scientifico di n. 3 Progetti di ricerca di Rilevante Interesse Nazionale (PRIN),
b) con riferimento ai titoli di cui alla lett. b), la Commissione avrebbe omesso di prendere in considerazione la cura di n. 8 volumi, che sono stati individuati nel paragrafo denominato “Edited books”.
c) per quanto concerne i titoli di cui alla lett. c) l’allegato A del verbale della terza seduta non conterrebbe alcun riferimento all’attività di partecipazione, nel periodo 2003 – 2019, al comitato editoriale della rivista “Lettera Matematica PRISTEM”, edita da Università Bocconi di Milano e da Springer-Verlag Italia;
d) in relazione ai titoli di cui alla lett. d), il giudizio collegiale non farebbe menzione dei seguenti di incarichi di alta qualificazione, conferiti dalla Columbia University, New York, dalla University of Pennsylvania, Filadelfia, dall’Université Paris Diderot, Parigi;
e) per quel che riguarda i titoli di cui alla lett. “o) organizzazione di congressi e convegni nazionali e internazionali in qualità di presidente del comitato organizzatore locale o membro del comitato scientifico”, la Commissione non avrebbe tenuto conto di quanto disposto dal Regolamento e dal criterio di cui alla lett. i), dalla stessa predeterminato, non riconoscendo la qualità di membro del comitato scientifico (cfr. pag. 12 del “MODULO “B” ) di tre convegni internazionali (nell’ambito della Geometria).
Nel suddividere la produzione scientifica in tre fasi, la commissione avrebbe interamente obliterato tutta la produzione scientifica che si è sviluppata tra il 2000 e il 2010, riconducibile a tematiche diverse da quelle menzionate nel giudizio collegiale, mentre in quel lasso temporale il ricorrente avrebbe prodotto svariati articoli pubblicati su importanti riviste.
La Commissione avrebbe omesso di tenere conto delle pubblicazioni contrassegnate, nel “MODULO “C” con le sigle -OMISSIS-.
Inoltre non avrebbe considerato la consistenza complessiva e qualità della produzione non avendo tenuto conto immotivatamente di 16 pubblicazioni su un totale di 42.
Avrebbe valutato la seconda fase della produzione scientifica come foriera di risultati “marginali, di scarso impatto”, senza considerare che a tale fase afferisce, per la tematica trattata, la monografia “P2”, che ha ottenuto il più elevato numero di “citazioni” (57) da parte di altre pubblicazioni relative a temi matematici, rispetto al totale delle pubblicazioni del ricorrente.
Anche la valutazione dell’attività didattica sarebbe stata penalizzata in considerazione dell’omessa considerazione “del numero e delle caratteristiche dei moduli/corsi tenuti e” della “continuità della tenuta degli stessi”.
4) Illegittimità, in via derivata, a causa dei vizi dedotti, nei precedenti profili di censura, avverso i “criteri di massima”, stabiliti dalla Commissione nel “verbale della prima seduta” del 29/6/2020, ed il giudizio collegiale “sulla produzione scientifica, sulle pubblicazioni, sull’attività didattica e sui titoli” del “Candidato: -OMISSIS-”.
5) Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 della legge 30/12/2010 n. 240 e dell’art. 9 del “Regolamento in materia di chiamate dei professori di prima e seconda fascia, di cui all’art. 18, comma 1, della legge 30/12/2010 n. 240”, emanato con D.R. n. -OMISSIS- come modificato dal D.R. n. -OMISSIS-. Eccesso di potere. Falsità dei presupposti. Travisamento dei fatti. Difetto di istruttoria e/o di motivazione. Disparità di trattamento. Ingiustizia grave e manifesta. Illogicità. Contraddittorietà. Irragionevolezza. Sviamento.
Si critica il giudizio comparativo, evidenziando che tutte le espressioni utilizzate nei singoli giudizi complessivi non trovano preciso riscontro nei criteri di valutazione contenuti nel regolamento.
I curricula dei tre candidati, che la commissione avrebbe ritenuto “confrontabili” quanto alla “partecipazione a convegni internazionali” e ad “inviti in importanti centri di ricerca”, restituirebbero un quadro, invece, ben differenziato perché il ricorrente avrebbe un numero di partecipazioni e inviti nettamente superiore agli altri.
L’affermazione della Commissione, secondo cui “l’attività accademico istituzionale di -OMISSIS- è di maggiore intensità e responsabilità rispetto agli altri candidati, eccellente considerando l’età accademica del candidato”, sarebbe priva di motivazione e viziata di eccesso di potere, in quanto non terrebbe conto del fatto che il -OMISSIS- ha svolto ininterrottamente, per 21 anni, in qualità di professore associato, “attività accademico istituzionale di responsabilità e/o di servizio” presso l’Università di Genova.
La preferenza espressa per il -OMISSIS- con riguardo alla produzione scientifica non terrebbe conto dei titoli, non valutati, indicati nel secondo motivo di ricorso.
Non vi sarebbe riscontro della marginalità e ripetitività della produzione del ricorrente.
L’affermazione, secondo cui le pubblicazioni del -OMISSIS- avrebbero avuto “maggiore impatto nella comunità scientifica …. rispetto agli altri candidati” non troverebbe riscontro nei dati, estratti dal database MATHSCINET, relativi al numero di citazioni ottenute, rispettivamente, dal ricorrente, pari a n. 247, e dal -OMISSIS-, pari n. 99.
Neppure risulterebbe espletata un’effettiva comparazione relativamente all’attività didattica, perché il ricorrente vanterebbe il doppio dei corsi tenuti rispetto al vincitore.
II.3) Nei confronti del decreto del Rettore dell’Università degli Studi di Genova n. -OMISSIS-in data 30/9/2020, del “verbale della quarta seduta”, in data 2/10/2020, della Commissione giudicatrice e del decreto del medesimo Rettore n. -OMISSIS- del 16/10/2020:
6) Illegittimità, in via derivata, a causa dei vizi propri dei verbali della Commissione giudicatrice, dedotti nei precedenti punti II.1) e II.2).
Si è costituita l’Università degli Studi di Genova che ha contestato nel merito le avverse censure.
Si è costituito anche il -OMISSIS-, controinteressato, il quale, oltre a contestare nel merito le avverse censure ha proposto ricorso incidentale, contestando la legittimità dell’ammissione del ricorrente al concorso.
Dopo lo scambio di ulteriori scritti difensivi, all’esito dell’udienza straordinaria dedicata alla riduzione dell’arretrato, celebratasi in data 20 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
1. Il primo motivo del ricorso introduttivo è infondato.
Va, anzitutto precisato, in punto di fatto, che – come rilevato dalla difesa dell’Università resistente – la procedura in questione è stata indetta ai sensi dell’art. 24, comma 6, l. 240/2010 e, pertanto, il Regolamento d’Ateneo applicabile non è quello citato in ricorso (ossia il “Regolamento in materia di chiamate dei professori di prima e seconda fascia di cui all’art. 18, comma 1, della legge 30/12/2010, n. 240”, emanato con D.R. 28/10/2016), ma il “Regolamento in materia di chiamate dei professori di prima e seconda fascia di cui all’art. 24, comma 6, della legge 30/12/2010, n. 240” (emanato con D.R. n. 3721 del 3/8/2019, modificato con D.R. n. 3094 del 28/5/2019), che ha una formulazione parzialmente differente rispetto al primo.
Tanto premesso, va evidenziato che, la facoltà della commissione specificare i criteri stabiliti Regolamenti d’Ateneo e di introdurne di nuovi, purché in conformità agli standard qualitativi e criteri riconosciuti nella comunità scientifica di riferimento, è costantemente ammessa in giurisprudenza (cfr. ex multis; T.A.R. Lombardia, Milano, sez. I, 12/04/2023, n.886 “per le procedure di chiamata dei professori, ex art. 18 della legge n. 240 del 2010, la fissazione dei criteri di valutazione è rimessa, in primis, ai regolamenti adottati da ciascun ateneo, rispetto ai quali deve valutarsi la conformità delle specificazioni riservate alla Commissione per ciascuna procedura comparativa ed in fase attuativa. (…) Non solo, la giurisprudenza ha già precisato che le commissioni giudicatrici possono introdurre criteri e parametri ulteriori rispetto a quelli generali indicati nel bando e nel regolamento, ai fini della valutazione delle pubblicazioni e dei titoli, purché diano ragione con atto motivato della scelta effettuata (cfr. T.A.R. Lazio, sez. IV, 11 aprile 2022, n. 4240; Consiglio di Stato, sez. VI, 16 settembre 2016, n. 3897; id., sez. VI, 29 dicembre 2016, n. 5534).”.
Nel caso di specie, peraltro, è lo stesso art. 6 del Regolamento che, oltre a definire taluni criteri specifici che la commissione è tenuta a recepire, attribuisce all’organo collegiale anche la facoltà di individuare criteri ulteriori per la valutazione dei curricula dei candidati, purché “in conformità agli standard qualitativi riconosciuti a livello internazionale”.
È, dunque, lo stesso regolamento d’ateneo ad ammettere che sia la commissione a definire i criteri di valutazione dei curricula dei candidati, sia pur vincolandola a recepire quelli in esso contemplati.
Invece, la facoltà della commissione di specificare i criteri di valutazione fissati dai Regolamenti, è insita nella stessa ratio della previsione di un organo dotato di specifiche competenze tecniche preposto alla valutazione dei curricula.
Ciò che occorre sia assicurato, ai fini della legittimità dell’attività di predeterminazione e di specificazione dei criteri, è che essa resti all’interno di criteri riconosciuti nell’ambito scientifico di riferimento e, per i criteri costituenti specificazione di quelli previsti dai regolamenti, che essi ne costituiscano uno sviluppo logico (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 maggio 2022, n. 3856).
Nel caso di specie, i criteri definiti dalla Commissione nel verbale n. 1 non travalicano i limiti entro i quali alle commissioni è consentito, sulla scorta della giurisprudenza sopra richiamata, specificare i criteri fissati dal regolamento ed introdurne di nuovi.
Il ricorrente contesta le modifiche apportate ai criteri previsti dal regolamento di Ateneo per le procedure di cui all’art. 18 L. 240/2010 all’art. 9, comma 1, lett. c) con riguardo alla valutazione della produzione scientifica, dall’art. 9, comma 3, lett. a) con riguardo alla valutazione dell’attività didattica e dall’art. 9, comma 4, lett. b) e c) con riguardo alla valutazione dei titoli.
In particolare si contesta, con riguardo alla produzione scientifica, il criterio di cui all’art. 9, comma 1, lett. c) del regolamento, che così recita “c) consistenza complessiva e qualità della produzione stessa, valutata all’interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità e del rigore metodologico;” sarebbe stato trasposto come segue: “c) qualità della produzione stessa, con particolare riguardo ai lavori più significativi, valutata all’interno del panorama internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità e del rigore metodologico; consistenza complessiva in relazione all’età accademica del candidato”.
Il criterio sarebbe stato reso meno preciso, facendo riferimento ad una valutazione riferita ai lavori più significativi, e ancorato, inoltre, anche all’attività accademica, elemento non considerato dal regolamento in relazione alla valutazione della consistenza della produzione.
Il rilievo non è accoglibile. La valutazione che la Commissione è chiamata a svolgere sulla produzione scientifica dei candidati è necessariamente complessiva e non riferita a ciascuna singola opera pubblicata. Tale conclusione non solo trova testuale riscontro nella lettera delle disposizioni regolamentari richiamate (che fanno riferimento alla produzione scientifica nel suo complesso), ma è perfettamente coerente con la necessità di valutare i profili curriculari di accademici che, specie quelli di maggiore anzianità, possono aver realizzato una produzione di notevole entità.
È pertanto connaturato al giudizio qualitativo che la commissione è chiamata a svolgere che essa si riferisca ai “lavori più significativi”.
Tale precisazione, pertanto, non fa che esplicitare un meccanismo valutativo di tipo complessivo e non analitico, insito nel criterio dettato dal regolamento e, pertanto, è perfettamente legittima alla stregua dei principi ermeneutici sopra richiamati.
In ogni caso la Commissione, nel giudizio reso, mostra di aver tenuto conto del maggior volume della produzione del ricorrente, specificando, tuttavia, le ragioni per le quali l’ha ritenuta di rilievo minore rispetto a quella del candidato vincitore. Tale valutazione non è oggetto di specifica censura e, dunque, anche la contestazione del criterio utilizzato resta, di fatto, priva di rilevanza lesiva per il ricorrente.
Quanto alla consistenza complessiva della produzione, l’averla rapportata all’anzianità accademica, non contrasta con quanto previsto dal regolamento, atteso che la procedura mira ad una valutazione comparativa del miglior candidato e la valutazione della quantità della produzione, in valore assoluto (e non rapportata all’età accademica), nulla può dire circa la prolificità del medesimo. Diversamente opinando, di fatto, di fronte a candidati con diversa anzianità, non si addiverrebbe alla scelta del migliore tra essi, ma più probabilmente solo di quello più anziano, con evidente incongruenza rispetto alle finalità della selezione.
La scelta di specificare il criterio della consistenza della produzione scientifica stabilendo che essa sarebbe stata valutata anche in relazione all’età accademica del candidato, pertanto, non si pone in contrasto con il criterio previsto dal Regolamento, ma ne costituisce una specificazione del tutto ragionevole.
Quanto al criterio di cui all’art. 9, comma 3, lett. a) del regolamento – che recita “la commissione tiene in considerazione attività svolte e riconoscimenti ricevuti, trai quali in particolare: b) direzione di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio, cura di volumi;” – il ricorrente lamenta che sarebbe stato trasposto menzionando solo la “b) direzione di riviste” ed elidendo il rilievo dell’attività di direzione di collane editoriali, enciclopedie e trattati. Ugualmente sarebbe avvenuto per il criterio sub c) “partecipazione a comitati di direzione e editoriali di riviste, collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio”, che, in sede di determinazione dei criteri di massima, è stato ridotto menzionando esclusivamente la “partecipazione a comitati di direzione e editoriali di riviste”.
L’Università nelle proprie difese ha affermato che in tale parte la commissione ha inteso adattare il criterio previsto dal Regolamento al settore disciplinare in questione (SSD MAT 03) e un tale rilievo non risulta contestato dal ricorrente sul piano tecnico. In ogni caso, il ricorrente non ha specificato se tra i titoli di cui all’art 9, comma 3, lett. a) del Regolamento, che la Commissione aveva omesso di richiamare nel rimodulare i criteri di valutazione, ve ne sia qualcuno in suo possesso che non sia stato oggetto di valutazione. Pertanto, la censura, come ha eccepito il controinteressato, è inammissibile per carenza d’interesse.
Neppure ha pregio la censura con la quale si contesta, con riguardo ai criteri di valutazione dell’attività didattica, la mancata considerazione del “numero” dei “moduli corsi”, delle loro “caratteristiche”, della “continuità della tenuta degli stessi”, come richiesto dal Regolamento.
L’Università nelle proprie difese replica alla censura, affermando che la Commissione, nel riprodurre il parametro, ha affermato che: “Nella valutazione dell’attività didattica dei candidati, svolta in Italia o all’estero, e relativi parametri di qualificazione, la commissione tiene conto in particolare: “a) dei moduli/corsi tenuti”, avrebbe inteso solo utilizzare una locuzione riassuntiva dei singoli aspetti che in base al Regolamento devono essere valutati e non eliderne ogni rilevanza.
La difesa dell’Amministrazione trova riscontro nei giudizi espressi sui candidati, dai quali emerge che la commissione ha valutato l’entità, la tipologia di corsi tenuti e la continuità dell’attività didattica. Si preda, ad esempio, proprio il giudizio sul ricorrente, nel quale si legge: “Buona esperienza didattica dal 1990 nell’ambito degli insegnamenti di Fisica Matematica. Dal 2016 tiene presso il Dipartimento di Matematica dell’Università di Genova, un insegnamento in Storia della Matematica e uno di Geometria Differenziale. Ha tenuto corsi di dottorato. Ha seguito molte tesi di laurea in Matematica e il candidato è stato relatore e co-relatore di 8 tesi di dottorato, in parte nell’ambito del S.S.D. MAT/03”.
Ne discende l’infondatezza del primo e del secondo motivo.
2. Anche il terzo e il quarto motivo non sono fondati. In essi si afferma anzitutto che la commissione non avrebbe tenuto conto di taluni titoli e pubblicazioni, senza, tuttavia, considerare che i giudizi collegiali espressi sui candidati sono necessariamente riassuntivi, mirando ad una valutazione complessiva , ed è fisiologico che essi non citino tutte le opere o i titoli dei singoli profili curriculari. Non per questo, tuttavia, può affermarsi che essi non siano stati valutati.
Quanto alle considerazioni relative alla produzione scientifica nel periodo 2000-2010 e alla monografia “P2”, che il ricorrente lamenta siano state ingiustificatamente pretermesse, o ritenute di impatto non significativo, si osserva che si tratta di doglianze non sufficienti a evidenziare vizi di macroscopica illogicità, specie alla luce dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione nella propria memoria difensiva, ove si osserva che trattasi di produzione non afferente al settore scientifico disciplinare MAT 03, poiché a contenuto divulgativo o riferibile ai settori della storia e della filosofia della matematica.
Tale affermazione non risulta contestata e appare plausibile anche ad un occhio non esperto, dalla lettura dei titoli delle pubblicazioni richiamate.
Quanto alla valutazione dell’attività didattica, contrariamente a quanto afferma parte ricorrente, essa tiene conto del numero e della tipologia dei corsi tenuti, nonché della continuità dell’attività svolta come si è evidenziato in precedenza.
5. Anche il quinto motivo e il sesto motivo sono infondati. Il ricorrente contesta il giudizio comparativo tra i curricula dei candidati, senza evidenziare palesi incongruenze. Le censure si fondano, in parte, sull’asserita omessa considerazione di titoli curriculari, che, tuttavia, come si è detto, non è dimostrato siano stati pretermessi, laddove congruenti con il settore scientifico disciplinare. In parte si fondano su dati meramente numerici (numero di convegni ai quali il ricorrente avrebbe partecipato, numero di corsi tenuti, numero di citazioni ottenute) che, tuttavia, non costituiscono un dato dirimente nelle valutazioni comparative per la chiamata di professori presso le Università, essendo, naturalmente, rilevanti altri fattori, quali la coerenza con il settore scientifico disciplinare, la tipologia e rilevanza scientifica del titolo vantato, il cui apprezzamento è riservato alla valutazione tecnico-discrezionale della commissione, salvo macroscopici vizi logici, o di attendibilità nell’applicazione dei criteri tecnici, non rilevabili nel caso di specie.
Per costante indirizzo, infatti, “Le valutazioni della Commissione nell’ambito di una procedura concorsuale per posti di professore universitario costituiscono espressione dell’esercizio della c.d. discrezionalità tecnica, o meglio costituiscono valutazioni tecniche. Si tratta di valutazioni pienamente sindacabili dal giudice amministrativo sia sotto il profilo della ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità che sotto l’aspetto più strettamente tecnico. Ciò significa che il sindacato giurisdizionale sugli apprezzamenti tecnici della p.a. può svolgersi in base non al mero controllo formale ed estrinseco dell’iter logico seguito dall’Autorità amministrativa, bensì alla verifica diretta dell’attendibilità delle operazioni tecniche sotto il profilo della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo. Siffatto sindacato è a maggior ragione ammissibile quando, nell’ambito delle valutazioni dei candidati, vi siano elementi idonei ad evidenziarne uno sviamento logico o un errore di fatto o, ancora, una contraddittorietà ictu oculi rilevabile. Ma tutte le volte in cui non emerga alcun vizio della logicità e della ragionevolezza, la motivazione espressa dalla Commissione, costituendo il frutto di discrezionalità tecnica, non può essere sostituita con il diverso avviso del giudice.” (così ex multis, Consiglio di Stato sez. VII, 4/06/2024, n. 5024).
6. Il ricorso introduttivo è, dunque, infondato.
7. Da esso discende l’inammissibilità per difetto di interesse del ricorso incidentale presentato dal controinteressato.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Liguria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Dichiara inammissibile il ricorso incidentale. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, che liquida in € 2.000,00, oltre accessori di legge, se dovuti, in favore di ciascuna delle parti resistenti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente FF
OMISSIS, Primo Referendario, Estensore
OMISSIS, Referendario
Pubblicato il 16 febbraio 2026

