Nelle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale, la Commissione può acquisire un parere pro veritate, ma è tenuta a sottoporlo a autonomo vaglio critico e a esplicitare le ragioni della sua condivisione. È pertanto illegittimo, per difetto di motivazione, il giudizio di non idoneità che, pur formulando valutazioni positive sulla produzione scientifica della candidata, si limiti ad aderire alle conclusioni dell’esperto senza spiegare le ragioni della loro prevalenza. Tale esigenza motivazionale si impone con particolare rigore quando il parere sia reso da un soggetto già componente di una precedente commissione ASN relativa alla medesima candidata.
TAR Lazio, Roma, sez. IV quater, 2 marzo 2026, n. 3976.
Nelle procedure di Abilitazione Scientifica Nazionale, il giudizio della Commissione non può recepire acriticamente il parere pro veritate senza autonoma e adeguata motivazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8886 del 2025, proposto da
OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS e OMISSIS, con domicilio eletto presso lo studio OMISSIS in Roma, via Varrone 9;
contro
Ministero dell’Università e della Ricerca e Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca – A.N.V.U.R., in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento,
previa adozione di misure cautelari,
– dell’esito pubblicato sul sito del M.U.R. in data 11 luglio 2025 relativo alla procedura di Abilitazione Scientifica Nazionale per gli anni 2023/2025 Settore Concorsuale 10/N1 – I Fascia – Quarto Quadrimestre, in cui la parte ricorrente è risultata non idonea alla abilitazione scientifica nazionale per il ruolo di Professore Universitario di prima fascia nel predetto Settore Concorsuale 10/N1 Culture del Vicino Oriente Antico, del Medio Oriente e dell’Africa ed è quindi stato negato il conseguimento della Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo di prima fascia;
– del provvedimento di diniego dell’Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo di Professore Universitario di prima fascia nel predetto Settore Concorsuale 10/N1 interposto alla parte ricorrente;
– del giudizio di non idoneità della parte ricorrente alla Abilitazione Scientifica Nazionale per il ruolo di Professore Universitario di prima fascia nel Settore Concorsuale 10/N1 Culture del Vicino Oriente Antico, del Medio Oriente e dell’Africa espresso dalla Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale 2023/2025 per il predetto settore concorsuale 10/N1 – Quarto quadrimestre pubblicato sul sito del MUR in data 11 luglio 2025;
– del parere pro veritate di OMISSIS sulla candidata ricorrente, acquisito dalla Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale 2023/2025 per il settore concorsuale 10/N1 e pubblicato sul sito del MUR in data 11 luglio 2025;
– dei giudizi singoli e collegiale di inidoneità espressi sulla candidata ricorrente dalla predetta Commissione Nazionale per l’Abilitazione Scientifica Nazionale 2023/2025 alle funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia del settore concorsuale 10/n1- Culture del Vicino Oriente Antico, del Medio Oriente e dell’Africa;
– del verbale n. 6 del 4 luglio 2025 con il quale la Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale 2023/2025 per il settore concorsuale 10/N1 relativi alla procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore Universitario di I e II fascia nel settore concorsuale 10/N1 Culture del Vicino Oriente Antico ha provveduto rendere definitivi in piattaforma i giudizi collegiali di tutti i candidati e tutte le candidate che hanno presentato domanda all’abilitazione alle funzioni di II e I fascia nel quarto quadrimestre ed ha definitivamente attestato che “il contenuto dei giudizi, individuali e collegiali, inseriti nella piattaforma telematica relativamente a ciascun candidato e a ciascuna candidata è conforme all’esito dei lavori della Commissione”;
– del verbale n. 2 del 19 marzo 2025 con il quale la Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale 2023/2025 per il settore concorsuale 10/N1 relativi alla procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore Universitario di I e II fascia nel settore concorsuale 10/N1 Culture del Vicino Oriente Antico, del Medio Oriente e dell’Africa, ha scelto gli esperti a cui affidare il parere pro veritate;
– di tutti gli altri verbali (ovvero verbale n. 1 del 10 marzo 2025, verbale n. 3 del 5 giugno 2025, verbale n. 4 del 24 giugno 2025, verbale n. 5 del 2 luglio 2025) della Commissione per l’Abilitazione Scientifica Nazionale 2023/2025 per il settore concorsuale 10/N1 relativi alla procedura per il conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale alle funzioni di Professore Universitario di I e II fascia nel settore concorsuale 10/N1 Culture del Vicino Oriente Antico, del Medio Oriente e dell’Africa, nell’ambito dei quali sono stati tra l’altro formulati i giudizi individuali e collegiali;
– di ogni altro atto precedente o successivo, comunque connesso con i provvedimenti impugnati;
e per la condanna
dell’Amministrazione alla rivalutazione della domanda da parte di una Commissione in diversa composizione, ivi compreso dell’esperto eventualmente chiamato a rendere il parere pro veritate.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca – A.N.V.U.R.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
- Con ricorso notificato il 30 luglio 2025, tempestivamente depositato, OMISSIS, Professoressa Associata di Archeologia fenicio-punica presso l’Università Ca’ Foscari di Venezia, ha impugnato il giudizio di non idoneità al conseguimento dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, relativo alla relativo alla procedura per gli anni 2023/2025 Settore Concorsuale 10/N1 – I Fascia – Quarto Quadrimestre, pubblicato sul sito del M.U.R. il in data 11 luglio 2025, e tutti gli atti prodromici e connessi, anche istruttori, indicati in epigrafe, ivi compreso il parere pro veritate espresso dalla Prof.ssa OMISSIS.
La candidata ricorrente, premesso di vantare un importante curriculum nel settore dello studio delle culture del vicino Oriente, e di aver presentato domanda di partecipazione per il conseguimento dell’A.S.N. per la tornata degli anni 2021 – 2023 con esito tuttavia negativo, ha impugnato il presente diniego nella parte in cui le pubblicazioni sono state valutate negativamente, deducendo, tra l’altro, che il parere pro veritate richiesto dalla Commissione esaminatrice, era stato reso da una esperta che aveva ricoperto il ruolo di membro della Commissione nell’ambito della precedente procedura.
A sostegno del ricorso sono state articolate le seguenti censure sinteticamente enunciate.
1.1. Con il primo motivo, in via preliminare, sono state dedotte “illegittimità e/o inutilizzabilità del parere pro veritate – violazione e/o falsa applicazione dell’art 16 comma 3 della legge n. 240/2010 – violazione e/o falsa applicazione del D.M. n. 120/2016 – carenza di istruttoria – difetto dei presupposti – insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione – irragionevolezza manifesta – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione”.
Secondo la parte ricorrente, il giudizio negativo impugnato sarebbe illegittimo, poiché sarebbe fondato sul parere pro veritate, espresso dalla Prof.ssa OMISSIS, che aveva ricoperto il ruolo di membro della Commissione nell’ambito della procedura di abilitazione per gli anni 2021 – 2023, conclusasi con esito negativo, in violazione quindi del divieto previsto dall’art. 16, comma 3, della Legge n. 240/2010, secondo cui i Commissari non possono far parte contemporaneamente di più di una Commissione di abilitazione e, per tre anni dalla conclusione del mandato, di Commissioni per il conferimento dell’abilitazione relativa a qualunque settore concorsuale; inoltre, sussisterebbero profili di inimicizia personale con la predetta esperta, riconducibili a pregresse vicende professionali, per cui sarebbe stato opportuno che la predetta non avesse poi espresso il parere pro veritate impugnato e tale situazione avrebbe inficiato l’imparzialità del giudizio.
1.2. Con il secondo motivo, sono stati censurati “violazione e/o falsa applicazione del D.M. n. 120/2016 – eccesso di potere per arbitrarietà – carenza di istruttoria – difetto dei presupposti – insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione – irragionevolezza manifesta – manifesta ingiustizia – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione”.
Il giudizio impugnato sarebbe irragionevole e contraddittorio, perché la Commissione avrebbe denegato l’abilitazione a fronte di una valutazione sulle pubblicazioni positiva, in quanto avrebbe recepito acriticamente la valutazione negativa contenuta nel parere pro veritate.
1.3. Con il terzo motivo, sono stati dedotti “violazione e/o falsa applicazione del D.M. n. 120/2016 – eccesso di potere per arbitrarietà – carenza di istruttoria – difetto dei presupposti – insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione – irragionevolezza manifesta – manifesta ingiustizia – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione”.
Ad ogni buon conto, secondo la prospettazione della parte ricorrente, lo stesso parere pro veritate sarebbe intrinsecamente insufficiente e contraddittorio, poiché le valutazioni tecniche ivi contenute non sarebbero condivisibili dal punto di vista scientifico e tale parere aveva, poi, indotto i Commissari a denegare la domanda di abilitazione.
1.4. Con il quarto motivo, sono stati censurati “violazione e/o falsa applicazione del D.M. n. 120/2016 – eccesso di potere per arbitrarietà – carenza di istruttoria – difetto dei presupposti – insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione – disparità di trattamento – irragionevolezza manifesta – violazione e/o falsa applicazione del D.M. 7 giugno 2016 n. 120 – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione”.
Il giudizio sarebbe comunque illegittimo, perché la Commissione non avrebbe valorizzato il positivo superamento dei c.d. valori soglia di cui al D.M. n. 589/2018.
1.5. Con il quinto motivo, sono stati lamentati “violazione e/o falsa applicazione del D.M. n. 120/2016 – eccesso di potere per arbitrarietà – carenza di istruttoria – difetto dei presupposti – disparità di trattamento – insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione irragionevolezza manifesta – manifesta ingiustizia – violazione e/o falsa applicazione dell’art. 97 della Costituzione”.
La Commissiona avrebbe, inoltre, errato nel non aver riconosciuto alcuni dei titoli, così rendendo il giudizio complessivamente erroneo.
1.6. Per tali motivi, la parte ricorrente ha chiesto, previa adozione di misure cautelari, l’annullamento dei provvedimenti impugnati, nei limiti dell’interesse, e la condanna dell’Amministrazione alla rivalutazione della domanda da parte di una Commissione in diversa composizione, ivi compreso dell’esperto eventualmente chiamato a rendere il parere pro veritate.
- In data 6 agosto 2025 si è costituita in giudizio l’Avvocatura erariale nell’interesse del Ministero dell’Università e della Ricerca e dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca – A.N.V.U.R..
- Con ordinanza n. 4600/2025, pubblicata il 29 agosto 2025, resa all’esito della Camera di Consiglio del 27 agosto 2025, fissata per la delibazione dell’istanza cautelare incidentalmente proposta, questa Sezione ha fissato l’udienza pubblica del 18 febbraio 2026 per la trattazione nel merito del ricorso, ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a., impregiudicata l’efficacia dei provvedimenti impugnati.
- Con memoria depositata il 14 gennaio 2026, la parte ricorrente ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
- Con memoria depositata il 16 gennaio 2026, l’Avvocatura erariale ha replicato a quanto dedotto nel ricorso, evidenziando che non vi sarebbe alcuna ipotesi di incompatibilità della Commissione e che, comunque, il giudizio impugnato sarebbe immune dai vizi denunciati.
- Alla pubblica udienza del 18 febbraio 2026 la causa è stata introitata per la decisione.
- Il ricorso è fondato e deve pertanto essere accolto.
7.1. In via preliminare, deve essere disposta l’estromissione dal presente giudizio dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca – A.N.V.U.R., in quanto soggetto non passivamente legittimato, non avendo la parte ricorrente impugnato provvedimenti ad essa imputabili, come più volte chiarito da questa Sezione (vedi: T.A.R. Lazio, Sez. IV quater, sentenza del 10 febbraio 2026, n. 2567).
7.2. Ciò posto, ritiene il Collegio, in via assorbente rispetto ad ogni altro motivo (in particolare, il primo e quinto), che risultano manifestamente fondati il secondo, terzo e quarto motivo di ricorso, relativi al difetto di motivazione del provvedimento impugnato.
In particolare, la candidata ricorrente lamenta che la Commissione abbia espresso una valutazione complessivamente positiva rispetto alla produzione scientifica e ciononostante l’esito finale è stato negativo, dal momento che sembra aver avuto un ruolo determinante il parere pro veritate espresso dall’esperta – Prof.ssa OMISSIS – senza che siano stati esplicitati motivi per i quali le valutazioni contenute nel predetto parere pro veritate fossero condivisibili.
Sotto altro aspetto, lo stesso parere pro veritate presenterebbe margini di irragionevolezza e non condivisione, anche sotto il profilo scientifico, per cui tale valutazione ha inevitabilmente inciso in maniera negativa sul giudizio finale della Commissione.
Per altro verso ancora, la motivazione non avrebbe dato conto degli aspetti positivi pure accertati dalla Commissione e, in particolare, con riferimento al superamento degli indicatori di cui al D.M. n. 589/2018.
Ritiene il Collegio che tali doglianze siano condivisibili nei sensi che seguono.
In punto di diritto, giova premettere che la Legge n. 240/2010 (“Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”) ha previsto, all’art. 16, che il personale accademico debba essere reclutato, previo conseguimento di una Abilitazione Scientifica Nazionale (A.S.N.) rilasciata da una apposita Commissione composta da professori qualificati nella materia di riferimento.
La predetta legge ha poi demandato ai successivi regolamenti le concrete modalità di attuazione delle procedure di reclutamento de quibus.
Con il regolamento attuativo di cui al D.P.R. n. 95/2016 sono state, quindi, individuate le modalità ed i tempi delle procedure per il conseguimento dell’Abilitazione; l’art. 4 ha poi demandato al Ministero dell’Università di determinare: 1) i criteri, parametri e indicatori di attività scientifica differenziati per funzioni e per settore concorsuale; 2) il numero massimo di pubblicazioni, che non può essere inferiore a dieci, distinto per fascia e per area disciplinare, che ciascun candidato può presentare ai fini della valutazione nella procedura di abilitazione; 3) le modalità di scelta da parte della Commissione dei criteri, dei parametri e dei relativi indicatori, nonché la loro rilevanza ai fini dell’attribuzione o meno dell’abilitazione; 4) le modalità di accertamento della coerenza dei criteri e dei parametri di qualificazione scientifica degli aspiranti commissari con quelli richiesti per la valutazione dei candidati all’abilitazione per la prima fascia dei professori universitari.
Successivamente è stato emanato il D.M. n. 120 del 7 giugno 2016 del Ministero dell’Università, contenente il “Regolamento recante criteri e parametri per la valutazione dei candidati ai fini dell’attribuzione dell’abilitazione scientifica nazionale per l’accesso alla prima e alla seconda fascia dei professori universitari, nonché le modalità di accertamento della qualificazione dei Commissari, ai sensi dell’art. 16, comma 3, lettere a), b) e c) L. 30 dicembre 2010, n. 240, e succ. mod., e degli artt. 4 e 6, commi 4 e 5, del D.P. R. 4 aprile 2016, n. 95”.
L’art. 3 del D.M. n. 120/2016 ha previsto, in particolare, che “Nelle procedure di abilitazione per l’accesso alle funzioni di professore di prima e di seconda fascia, la Commissione formula un motivato giudizio di merito sulla qualificazione scientifica del candidato basato sulla valutazione delle pubblicazioni e dei titoli presentati, prendendo a riferimento esclusivamente le informazioni contenute nella domanda redatta secondo il modello allegato al bando candidati…”.
La valutazione delle pubblicazioni scientifiche e dei titoli è volta ad accertare: a) per le funzioni di professore di prima fascia, la piena maturità scientifica del candidato, attestata dall’importanza delle tematiche scientifiche affrontate e dal raggiungimento di risultati di rilevante qualità e originalità, tali
da conferire una posizione riconosciuta nel panorama anche internazionale della ricerca; b) per le funzioni di professore di seconda fascia, la maturità scientifica del candidato, intesa come il riconoscimento di un positivo livello della qualità e originalità dei risultati raggiunti nelle ricerche affrontate e tale da conferire una posizione riconosciuta nel panorama almeno nazionale della ricerca. Il successivo art. 4, nell’elencare i criteri per la valutazione delle pubblicazioni scientifiche da parte della Commissione, precisa che quest’ultima deve valutare: “a) la coerenza con le tematiche del settore concorsuale o con tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti; b) l’apporto individuale nei lavori in collaborazione; c) la qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo; d) la collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare; e) il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonché la continuità della produzione scientifica sotto il profilo temporale; f) la rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico-disciplinari ricompresi”.
Il successivo art. 5 indica i Criteri e parametri per la valutazione dei titoli e, a tale fine, precisa che nella valutazione dei titoli presentati dal candidato, la Commissione: “a) accerta l’impatto della produzione scientifica dei candidati, utilizzando obbligatoriamente i parametri e gli indicatori relativi al titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A; b) accerta il possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione ai sensi del comma 2”.
Il comma 2 dello stesso articolo precisa altresì che, ai fini di cui al comma 1, lettera b), la Commissione, nella seduta di insediamento, sceglie, in relazione alla specificità del settore concorsuale e distintamente per la prima e per la seconda fascia, almeno sei titoli tra quelli di cui all’Allegato A ai numeri da 2 a 11 e ne definisce, ove necessario, i criteri di valutazione.
Infine, l’art. 6 (Conferimento dell’abilitazione scientifica nazionale) prevede che la Commissione attribuisce l’abilitazione esclusivamente ai candidati che soddisfano entrambe le seguenti condizioni: a) valutazione positiva del titolo di cui al numero 1 dell’Allegato A (impatto della produzione scientifica) e possesso di almeno tre titoli tra quelli scelti dalla Commissione, secondo quanto previsto al comma 2 dell’articolo 5; b) pubblicazioni valutate in base ai criteri di cui all’articolo 4 e giudicate complessivamente di qualità “elevata” secondo la definizione di cui all’Allegato B.
7.3. Tanto chiarito, osserva questo Collegio come, nel corpo della motivazione, la Commissione spenda parole estremamente positive sulla qualità scientifica della produzione scientifica della candidata ricorrente, salvo poi appiattirsi sul parere pro veritate senza però spiegare, in modo esaustivo, perché le valutazioni ivi contenute siano prevalenti rispetto agli aspetti positivi.
Ed infatti, nel provvedimento è dato leggere “Il lavoro della candidata si distingue sia per l’ampiezza tematica sia per l’apertura a indagini sul campo e a approcci di ricerca non tradizionali nel contesto vicino-orientale. Benché non siano congruenti con il SSD di appartenenza, i lavori presentati rientrano a pieno titolo nel settore concorsuale sia per ambito cronologico che geografico, secondo la declaratoria di 10N/1. (…) La monografia risalente al 2011 (n. 13 nella lista delle pubblicazioni di cui all’art. 7 DM 120/2016) è dedicata all’arte monumentale in area siro-anatolica agli inizi del I millennio a.C. In questo lavoro, non ci si limita a un’accurata analisi storico-artistica dei monumenti, ma se ne mette in luce la funzione cerimoniale e partecipativa, volta a definire lo spazio sacro come luogo di riunione e legittimazione politica (…) Si tratta di un contributo originale, che richiama l’attenzione sul ruolo del linguaggio visivo nella trasmissione di messaggi ideologici ritenuti qualificanti dalle aristocrazie nei contesti del Vicino Oriente antico. Un analogo approccio, incentrato sull’analisi dello spazio e della sua fruizione, emerge nell’articolo “Urban Squares in Late Bronze Age Ugarit” (7), dedicato alla città di Ugarit, così come nell’articolo “Death, Amusement and the City” (11), in cui si esamina il palazzo di Kapara a Tell Halaf analizzando il ruolo delle piazze intorno ad esso, e nello studio su Karkemish e le sue porte urbiche, luoghi della manifestazione e negoziazione del potere politico in virtù del loro ricco apparato decorativo (…) Nel contributo “Chronology and Politics of a Middle Assyrian ville neuve” (2008) (15), la candidata propone una revisione della cronologia relativa alla fondazione della nuova capitale Kār Tukultī-Ninurta e dell’interpretazione finora accettata del suo rapporto con Assur. (…) Di particolare rilievo è l’articolo più recente, “‘Open Sourcing’ Workflow and Machine Learning Approaches” del 2025 (1), scritto con altri autori, che introduce nuove metodologie per attribuire manufatti di ossidiana alle rispettive fonti vulcaniche, con un focus sul Caucaso meridionale. (…) Si sottolinea come la candidata presenti una produzione scientifica di livello internazionale e dimostri in alcuni lavori una buona originalità metodologica.”.
A fronte di tali considerazioni estremamente positive, la Commissione però conclude apoditticamente, affermando, sulla scorta di quanto indicato nel parere pro veritate, che “le sue pubblicazioni non sono immuni da una certa ripetitività e in alcuni casi toccano ambiti geoculturali ritenuti dall’esperta marginali per il settore concorsuale”.
Ebbene, ritiene il Collegio che la Commissione avrebbe dovuto, con maggior impegno esplicativo, spiegare in modo adeguato le ragioni per le quali, nonostante gli aspetti positivi riscontrati nelle opere presentate, la produzione scientifica non sia di qualità elevata ai fini del conseguimento dell’abilitazione de qua, non potendo la Commissione acriticamente appiattirsi sulle conclusioni rassegnate dall’esperto nominato nel parere pro veritate.
Per quanto riguarda, poi, le contestazioni al parere pro veritate medesimo, osserva il Collegio come non sia possibile censurare il contenuto intrinseco delle pubblicazioni, trattandosi con ogni evidenza di un ambito di valutazione riservato all’Amministrazione, sicché le doglianze sul punto articolate dalla parte ricorrente non possono essere, così come la motivazione ivi articolata, considerate manifestamente irragionevoli nella parte in cui la Prof.ssa Fanelli esplicita le ragioni per le quali la produzione scientifica della candidata ricorrente sia non originale.
Resta, in ogni caso, censurabile il provvedimento impugnato, perché la Commissione non poteva recepire il predetto parere pro veritate senza alcun vaglio critico per come sopra già evidenziato.
7.4. In conclusione, per le ragioni sopra illustrate, il ricorso deve essere pertanto accolto nei termini suindicati per difetto di motivazione, dovendo essere il giudizio impugnato annullato in parte qua, in relazione alla (sola) parte relativa alla valutazione delle pubblicazioni presentate dalla parte ricorrente, nei sensi e nei termini indicati in premessa e, visto l’art. 34, comma 1, lett. c) c.p.a., la domanda presentata dalla parte ricorrente per il conseguimento dell’agognata abilitazione dovrà essere riesaminata, da parte di una Commissione in diversa composizione (ivi compreso l’eventuale esperto ex art. 16, comma 3, della Legge n. 240/2010) nel termine complessivo di 90 (novanta) giorni (di cui giorni 30 per la nomina della nuova Commissione e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio), decorrenti dalla notifica o comunicazione della presente sentenza, con la prescrizione che i (nuovi) Commissari – ferme le valutazioni già svolte per i titoli dei quali sia stata positivamente riconosciuta la rilevanza – dovranno rivalutare esclusivamente le pubblicazioni, tenuto conto dei suindicati rilievi del Collegio.
- Le spese di lite seguono la soccombenza del Ministero dell’Università e della Ricerca e vengono liquidate, come da dispositivo, ai sensi dell’art. 91 c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla in parte qua il provvedimento impugnato nei sensi e nei termini indicati in motivazione.
Ordina all’Amministrazione di rivalutare l’interessata entro 90 giorni (di cui giorni 30 per la nomina dei nuovi Commissari e giorni 60 per la formulazione del nuovo giudizio) dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza.
Dispone l’estromissione dal giudizio dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca – A.N.V.U.R..
Condanna il Ministero dell’Università e della Ricerca, in persona del Ministro pro tempore, al pagamento delle spese di lite, in favore della parte ricorrente, che liquida in complessivi Euro 1.500,00 (Millecinquecento/00) per compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. ed accessori, come per legge, se dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di Consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Referendario, Estensore
Pubblicato il 02/03/2026

