Nel giudizio di abilitazione scientifica nazionale, l’erronea mancata attribuzione di alcuni titoli non comporta l’annullamento del diniego quando la valutazione negativa sulle pubblicazioni costituisce autonoma ratio decidendi e non è specificamente contestata dal ricorrente con allegazioni concrete sul piano sostanziale.
TAR Lazio, sez. IV quater, 12 marzo 2026, n. 4589.
ASN: l’errore della commissione sulla valutazione dei titoli non basta se resta ferma l’insufficienza delle pubblicazioni
- 01158/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quarta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1158 del 2025, proposto da
OMISSIS, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, OMISSIS e, con domicilio eletto presso lo studio Francesco Leone in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3;
contro
Ministero Dell’Università e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca – Anvur, Comm. Naz. Abilit. Scient. Naz. Alle Funz. di Prof. Univ. di II Fascia Sett. Conc. Sc 09/H1 – Sistemi Elab. Inform., non costituiti in giudizio;
Ministero dell’Universita’ e della Ricerca, Anvur Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Funzione Pubblica, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’annullamento
per l’annullamento
– del giudizio collegiale di non abilitazione conseguito dal dott. OMISSIS nella procedura indetta con Decreto direttoriale MIUR del 27 ottobre 2023, n. 1796, per l’abilitazione scientifica nazionale a professore universitario di prima fascia e seconda fascia nel settore concorsuale 09/H1 – sistemi di elaborazione delle informazioni, pubblicato sul sito istituzionale ASN in data 19 novembre 2024;
– dei giudizi individuali di non idoneità espressi nei confronti del ricorrente dalla Commissione per l””Abilitazione Scientifica Nazionale a professore universitario di seconda fascia nel settore concorsuale 09/H1 – sistemi di elaborazione delle informazioni, pubblicati sul sito istituzionale ASN in data 19 novembre 2024; – di tutti gli atti della procedura in questione, ivi inclusi i verbali della Commissione e, in particolare, il verbale n. 1 dell’1 febbraio 2024;
– ove occorra e per quanto di interesse, del bando di cui al decreto direttoriale n. 1796 del 27 ottobre 2023, laddove dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierno ricorrente;
– di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente.
PER L’ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI
volte a disporre la sospensione degli effetti dei provvedimenti impugnati e/o ogni misura idonea al soddisfacimento della pretesa de qua;
E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE
al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga l’annullamento dei provvedimenti impugnati e la conseguente attribuzione al ricorrente dell’Abilitazione Scientifica Nazionale, previa rivalutazione delle pubblicazioni del ricorrente da parte di una Commissione in diversa composizione.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell’Universita’ e della Ricerca e di Anvur Agenzia Nazionale di Valutazione del Sistema Universitario e della Ricerca e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la Funzione Pubblica;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 febbraio 2026 il dott. Salvatore Gatto Costantino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Espone il ricorrente di aver preso parte alla procedura di abilitazione scientifica nazionale per il SC 09/H1 – sistemi di elaborazione delle informazioni, seconda fascia, di cui al decreto direttoriale n. 1796 del 27 ottobre 2023.
All’esito della valutazione, la Commissione lo giudicava non idoneo per le seguenti ragioni:
Sui titoli: “VALUTAZIONE TITOLI: Il candidato OMISSIS non soddisfa i criteri di valutazione di almeno 3 titoli tra quelli scelti e definiti dalla commissione nella riunione del 1/2/2024, ai sensi dall’art. 8, comma 1, del D.P.R. 95/2016. In particolare, dai titoli dichiarati, il candidato NON soddisfa i criteri di valutazione per le seguenti tipologie di titoli: Titolo a: Dichiara di aver avuto responsabilità scientifiche NON ritenute significative dalla commissione in almeno una conferenza/workshop internazionale. Non dichiara di aver tenuto relazioni invitate in almeno una conferenza o workshop internazionale. Titolo c: Dichiara la responsabilità scientifica di iniziative o attività che non si evince che siano contratti di ricerca (ad esempio equivalenti a contratti conto terzi). Titolo e: DICHIARA di essere stato guest editor di almeno un numero ma NON è già pubblicato – 2 – all’atto della presentazione della domanda o NON SI EVINCE CHE LO SIA. DICHIARA di essere stato guest editor di almeno un numero, ma su riviste scientifiche internazionali NON rilevanti nell’ambito del settore concorsuale. Titolo f: Dichiara che gli sono stati attribuiti ed ha erogato incarichi di insegnamento per almeno un modulo didattico nell’ambito di dottorati di ricerca, ma nessuno di essi è di almeno 10 ore. Titolo g: NON DICHIARA di aver ricevuto la formale attribuzione di almeno un incarico di ricerca di durata minima tre mesi, non svolto durante il dottorato di ricerca, già espletato all’atto della presentazione della domanda, presso qualificati atenei e istituti di ricerca internazionali, su temi attinenti al settore concorsuale. NON DICHIARA di aver ricevuto la formale attribuzione di almeno un incarico di insegnamento di minimo 10 ore di didattica frontale, non svolto durante il dottorato di ricerca, già espletato all’atto della presentazione della domanda, presso qualificati atenei e istituti di ricerca internazionali, su temi attinenti al settore concorsuale. Titolo h: NON DICHIARA premi o riconoscimenti per l’attività scientifica conferiti da associazioni scientifiche internazionali di riconosciuto prestigio che siano il risultato di selezione o bandi attribuiti per ricerche pluriennali attinenti al settore concorsuale. Titolo i: NON DICHIARA di essere o essere stato socio fondatore di almeno una società avente caratteristiche di spin off o start up universitaria (ai sensi del DM 168/2011) o di ente pubblico di ricerca, che ha ricevuto significative e documentate commesse o finanziamenti esterni su temi attinenti al settore concorsuale. DICHIARA di essere inventore di almeno un brevetto nazionale o internazionale, ma NON SI EVINCE che esso sia stato approvato all’atto della presentazione della domanda. DICHIARA di essere inventore di almeno un brevetto nazionale o internazionale, di cui non si evince o non è ritenuto significativo lo sviluppo, impiego o commercializzazione.”
Sulle pubblicazioni: “La commissione, relativamente ai criteri (a), (b), (c), (d), (e), (f) di cui al comma 1 art 4 del DM n. 120/2016 (nel seguito riportati) esprime i seguenti giudizi per Il candidato OMISSIS relativamente all’abilitazione scientifica al ruolo di professore di II fascia. La coerenza delle pubblicazioni scientifiche presentate con le tematiche del settore concorsuale o con le tematiche interdisciplinari ad esso pertinenti (criterio (a)) è OTTIMA. L’apporto individuale nei lavori in collaborazione (criterio (b)) è considerato PARITARIO. La qualità della produzione scientifica, valutata all’interno del panorama nazionale e internazionale della ricerca, sulla base dell’originalità, del rigore metodologico e del carattere innovativo (criterio (c)) è ADEGUATA. La collocazione editoriale dei prodotti scientifici presso editori, collane o riviste di rilievo nazionale o internazionale che utilizzino procedure trasparenti di valutazione della qualità del prodotto da pubblicare (criterio (d)) è INSUFFICIENTE. Il numero e il tipo delle pubblicazioni presentate nonche’ la continuita’ della produzione scientifica sotto il profilo temporale (criterio (e)) sono ADEGUATI. La rilevanza delle pubblicazioni all’interno del settore concorsuale, tenuto conto delle specifiche caratteristiche dello stesso e dei settori scientifico disciplinari ricompresi (criterio (f)) è INSUFFICIENTE. Il giudizio sulla collocazione editoriale è motivato dal fatto che sebbene il candidato presenti alcune pubblicazioni su ottima sede editoriale per il settore, il numero di pubblicazioni con collocazione editoriale almeno buona non è sufficiente Il giudizio sulla rilevanza è motivato dal fatto che una parte consistente delle pubblicazioni presentate, nonostante siano state pubblicate da più di un anno, ha avuto un impatto molto limitato nella comunità scientifica di riferimento. Alla luce delle valutazioni di cui sopra, il candidato presenta complessivamente pubblicazioni tali da NON dimostrare la maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di II fascia. Il candidato NON soddisfa il requisito relativo al possesso di almeno 3 titoli. Conseguentemente si ritiene che il candidato NON possieda la maturità scientifica richiesta per le funzioni di professore di II fascia…”.
Secondo il ricorrente, l’esito di cui ai giudizi appena riportati sarebbe illegittimo per (1) violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della l. n. 240/2010; dell’art. 3 del DM n. 120/2016 e dell’art. 8, comma 6 del DPR n. 95 del 2016; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei fatti, contraddittorietà ed illogicità.
Il giudizio sui titoli sarebbe privo di motivazione.
Circa il titolo i) “Risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off) sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti”, non sarebbero stati considerati due brevetti concessi ed uno pendente dichiarati in sede di candidatura (meglio dettagliati in ricorso) peraltro già dichiarati in altra procedura ed in quella sede valutati.
Circa il titolo f) “partecipazione al collegio dei docenti ovvero attribuzione di incarichi di insegnamento….” non sarebbero state riconosciute le 10 ore di insegnamento svolte presso la scuola di dottorato risultanti dalla candidatura.
Quanto al titolo c), il ricorrente nell’elenco titoli avrebbe dichiarato attività di ricerca nell’ambito di bandi specifici che non sarebbe stata valutata; in generale mancherebbe una motivazione specifica che consenta di comprendere l’iter logico della valutazione.
2) Violazione e falsa applicazione dell’art. 16 della legge n. 240/2010. Violazione e falsa applicazione dell’art. 3 del D.M. n. 120/2016 e dell’art. 8, comma 6, del D.P.R. n. 95 del 2016; Eccesso di potere sotto diversi profili.
Il giudizio sulle pubblicazioni sarebbe carente di motivazione non essendo stati analizzati in termini descrittivi e critici i singoli lavori del ricorrente, piuttosto avendo la Commissione reso formule sintetiche ed apodittiche sulla valutazione delle pubblicazioni.
Nella camera di consiglio del 19.02.2025, con ordinanza n. 1143/2025, è stata disposta la trattazione della causa nel merito fissando la relativa udienza al 15.10.2025; poi, con ordinanza n. 19545/2025, sono stati disposti incombenti istruttori a carico dell’Amministrazione relativi a “documentati chiarimenti in ordine ai fatti dedotti a fondamento dell’azione, con particolare riguardo alla censurata omessa valutazione di quanto dichiarato ed allegato in ordine ai titoli “i”, “f” e “c”, come meglio argomentato nel corpo del primo motivo di ricorso”.
L’Amministrazione ha depositato in atti una specifica relazione precisando che nel caso di specie, la legittimità del diniego riposerebbe nel fatto che il candidato non solo non possedeva almeno i tre titoli scelti dalla Commissione con il primo verbale di insediamento, ma anche la valutazione resa in ordine alle pubblicazioni da egli prodotte ex art. 7 d.m. n. 120/2016 è negativa, in quanto non attestanti il raggiungimento della maturità scientifica. Peraltro, i giudizi dei singoli componenti della commissione, pur pervenendo alle medesime conclusioni sono distinguibili e autonomi, e il giudizio collegiale ne costituisce adeguata e corrispondente sintesi.
Nella udienza del 18 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Avendo riguardo ai chiarimenti forniti dall’Amministrazione ed all’assenza di repliche o contestazioni in proposito da parte della difesa del ricorrente, le censure di quest’ultimo non sono sufficienti a condurre all’accoglimento del gravame.
Più precisamente, come si vedrà, il primo motivo è fondato (e dunque al ricorrente avrebbero dovuto essere riconosciuti due titoli in più, oltre l’unico già oggetto di riconoscimento da parte della Commissione); ma non altrettanto il secondo (relativo alle pubblicazioni).
Quanto ai titoli si osserva che quello di cui alla lett. “f” (in relazione al quale la Commissione ha ritenuto che “f: Dichiara che gli sono stati attribuiti ed ha erogato incarichi di insegnamento per almeno un modulo didattico nell’ambito di dottorati di ricerca, ma nessuno di essi è di almeno 10 ore”) è stato negato sulla base di una motivazione realmente insufficiente, posto che nell’elenco dei titoli è indicato che il candidato ha tenuto un corso di “Insegnamento alla scuola di dottorato di Scienze Naturali ed Ingegneristiche, nel Corso di Dottorato di Informatica, sulle tematiche della ingegneria del software e della legislazione relativa alla produzione in ambito IT, per un totale di 10 ore dal 01-01-2019 al 01-07-2019 ”.
Va rilevato che a sostegno dell’effettività dell’allegazione del curriculum, il ricorrente produce in giudizio un’attestazione (senza data) dell’Università di Verona che reca indicazioni differenti (in particolare con riferimento alla durata del corso che è indicata tra aprile e maggio 2019), ma che comunque conferma il requisito delle 10 ore (a firma del Prof. Massimo Merra).
Il titolo di cui alla lettera “i” ( “Risultati ottenuti nel trasferimento tecnologico in termini di partecipazione alla creazione di nuove imprese (spin off), sviluppo, impiego e commercializzazione di brevetti”) è negato dalla Commissione in quanto “NON DICHIARA di essere o essere stato socio fondatore di almeno una società avente caratteristiche di spin off o start up universitaria (ai sensi del DM 168/2011) o di ente pubblico di ricerca, che ha ricevuto significative e documentate commesse o finanziamenti esterni su temi attinenti al settore concorsuale. DICHIARA di essere inventore di almeno un brevetto nazionale o internazionale, ma NON SI EVINCE che esso sia stato approvato all’atto della presentazione della domanda. DICHIARA di essere inventore di almeno un brevetto nazionale o internazionale, di cui non si evince o non è ritenuto significativo lo sviluppo, impiego o commercializzazione”.
Sul punto, nel curriculum si legge che “Brevetto Italiano n. 0001335254 “APPARECCHIATURA PER LA GESTIONE DI INFORMAZIONI PUBBLICITARIE” concesso in data 19/09/2006, tre inventori: OMISSIS Lorenzo Simonini e Gianfranco Farello…………….. dal 19-09-2006 a oggi Brevetto italiano n.0001404179 “SISTEMA PER LA GESTIONE DI ENERGIA IN ALMENO UN EDIFICIO E RELATIVO METODO” concesso il 15-11-2013, un inventore OMISSIS riguarda un sistema innovativo di edge computing per la gestione di energia negli edifici dal 15-11-2013 a oggi Domanda di brevetto per invenzione industriale dal titolo: “Metodo ed architettura di classificazione automatica di documenti ed estrazione di dati significativi” n. 102022000012317 depositata il 10/06/2022. Inventori: OMISSIS, OMISSIS dal 10-06-2022 a oggi”
Nel verbale di insediamento la Commissione aveva così predeterminato i criteri di attribuzione del relativo titolo: “Essere o essere stato socio fondatore di almeno una società avente caratteristiche di spin off o start up universitaria (ai sensi del DM 168/2011) o di ente pubblico di ricerca, che abbia ricevuto significative e documentate commesse o finanziamenti esterni su temi attinenti al settore concorsuale; oppure essere inventore di almeno un brevetto internazionale, già approvato all’atto della presentazione della domanda, che sia su temi attinenti al settore concorsuale e significativo per sviluppo, impiego o commercializzazione. ”
Seppure non va sottaciuto che il profilo della motivazione espressa nel provvedimento impugnato sul punto non è di adeguata chiarezza, tuttavia, appare evidente che il ricorrente ha solo dichiarato brevetti nazionali, non internazionali.
Invero, la differenza è sostanziale in quanto il secondo, a differenza del primo (che è valido solo in Italia ed è rilasciato sulla base del Codice della Proprietà Industriale, D.lgs. 30/2005) è oggetto di diverse discipline, che consentono di ottenere un titolo con validità in più paesi (ad esempio, il sistema Patent Cooperation Treaty, valido in circa 150 paesi; o il Brevetto Europeo e così via) con rilevanti differenze di disciplina in termini di estensione territoriale della protezione, autorità preposte, costi e tempistiche, ricadute commerciali e così via.
Dovendosi quindi escludere ogni rilevanza, ai fini della procedura in esame, ai brevetti nazionali e non avendo il ricorrente dedotto nulla in proposito, il profilo di ricorso non può trovare accoglimento dal momento che la censura si risolve in un vizio meramente formale di esposizione testuale dell’atto. In questo senso, una eventuale ripetizione del giudizio (che conseguirebbe all’accoglimento) non gioverebbe al ricorrente il quale non potrebbe comunque conseguire il titolo sub “i”, non avendo a sua disposizione un brevetto internazionale da dichiarare. Sul punto (in ordine cioè alla rilevanza di un vizio meramente formale) si rinvia alla esposizione relativa al secondo motivo di censura, che segue.
Quanto al titolo “c” (Responsabilita’ di studi e ricerche scientifiche affidati da qualificate istituzioni pubbliche o private), la Commissione lo nega in quanto il ricorrente “Dichiara la responsabilità scientifica di iniziative o attività che non si evince che siano contratti di ricerca (ad esempio equivalenti a contratti conto terzi). “.
Il criterio predeterminato per il riconoscimento del titolo era così espresso : “Piena responsabilità scientifica di almeno un contratto di ricerca (ad esempio contratto conto terzi), su temi chiaramente attinenti al settore concorsuale, che sia stato affidato da qualificate istituzioni private o pubbliche, esclusa l’organizzazione di appartenenza, di durata almeno annuale e importo significativo.”
Nel relativo curriculum, il candidato dichiarava: “Progetto EVA: “Sviluppo di una piattaforma software che abilita su uno smartphone/tablet le funzioni di assistente vocale, tramite un avatar 3D antropomorfo con sembianze adatte ai vari campi e situazioni di utilizzo”, in collaborazione con CRS4, Athlos, Ablativ e Prossima Isola, concessione su L.R. 24 dicembre 1998, n.37 -“Programmi di miglioramento (omissis) attraverso lo sviluppo dell’attività di ricerca industriale, di sviluppo sperimentale e di trasferimento tecnologico”; attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale per un investimento agevolabile pari a euro 272.000,00. Sono stato responsabile del gruppo di ricerca di Real t s.r.l. e responsabile scientifico per l’intera l’ATI dal 04-06-2012 al 01-01-2014 ; Progetto: MyEnergy – “Realizzazione di una piattaforma in grado di interfacciarsi con qualsiasi apparecchio elettrico o elettronico senza imporre interventi sull’impianto elettrico esistente, misurandone i consumi istantanei ed eventualmente togliendo corrente ai medesimi”, POR FESR 2007- 2013. Associazione temporanea di scopo tra l’azienda Real T s.r.l. e l’Università di Verona, dipartimento di Informatica per progetto di ricerca e nello specifico di Sviluppo Sperimentale con importo finanziato per Euro 160.000. Sono stato coordinatore dell’ATS e del gruppo di ricerca Real T s.r.l. dal 23-11-2012 al 01-01-2015 “ e così via.
Si tratta di indicazioni puntuali che recano dati tutti riconducibili sia alla durata (almeno annuale), sia alla natura (esplicitamente “di ricerca”) dell’incarico, che, infine, della committenza (Università), con la conseguenza che il motivo del diniego (identico sia nel giudizio collegiale che in quelli individuali che non recano ulteriori supporti alla conclusione) è realmente privo di indicazioni atte a comprendere quali siano i rilievi che avrebbero impedito alla Commissione di riconoscerlo.
Il primo motivo di ricorso è pertanto fondato, ad eccezione del solo titolo sub “i”; ed al candidato avrebbero dovuto essere riconosciuti i titoli “c” ed “f”; il primo motivo è tuttavia insufficiente a determinare l’accoglimento del ricorso. Infatti, l’esito dell’esame del secondo motivo, che è infondato, comporta che il diniego impugnato non è suscettibile di annullamento.
A tal proposito, vero è che la Commissione ha reso un esito negativo non corredato da una analitica indicazione dei contributi del ricorrente, ma è parimenti innegabile che quest’ultimo, nella formulazione del gravame, si sia limitato ad affermare una generica carenza di motivazione, senza offrire al giudizio alcun elemento concreto ed individualizzante che consenta di superare il mero dato formale e di pervenire al riscontro di una carenza sostanziale, e non solo letterale, del provvedimento impugnato. In altri termini, a fronte di una motivazione di diniego che si censura per inadeguatezza motivazionale con riguardo a determinati presupposti, il relativo gravame non può non farsi carico di comprovare e dedurre – o almeno allegare – che i requisiti sostanziali dai quali dipende l’esito dell’esame effettivamente sussistessero e fossero adeguati. Si tratta del medesimo profilo che osta a riconoscere rilievo al mero vizio formale, come già indicato in precedenza nell’esame del primo motivo, relativamente al titolo sub “i”. Quando viene dedotto un vizio formale di motivazione, tenuto conto della rilevanza sostanziale del giudizio di abilitazione scientifica – volto ad accertare nel candidato il possesso della maturità scientifica secondo il modello standard della comunità di riferimento, della quale i commissari sono espressione ( i quali ne definiscono i tratti attingendo alla comune conoscenza ed esperienza del grado di sviluppo scientifico del settore concorsuale di riferimento come indicato nei relativi parametri predeterminati), è necessario che il candidato ricorrente alleghi non solo una generica carenza motivazionale fondata sull’insufficienza testuale del diniego, ma anche elementi idonei a dimostrare, entro una cornice di concretezza, il possesso dei requisiti che assume essere stati ignorati o male valutati dalla Commissione, così da consentire al giudice – non già di valutarli direttamente, poiché ciò esorbiterebbe dai limiti del sindacato giurisdizionale, ma – di apprezzare la reale utilità di una eventuale ripetizione dell’esame da parte di una Commissione in diversa composizione.
Nel caso di specie, la natura generica della censura emerge con particolare evidenza in relazione allo specifico presupposto motivazionale nel quale la Commissione dichiara di ritenere non rilevante il contributo scientifico del candidato, in quanto “una parte consistente delle pubblicazioni presentate, nonostante siano state pubblicate da più di un anno, ha avuto un impatto molto limitato nella comunità scientifica di riferimento”. In questo aspetto – da solo rilevante ai fini del diniego – la Commissione esprime un dato di fatto, e non un mero giudizio, che proprio in quanto elemento fattuale avrebbe richiesto una specifica contestazione corredata dalle relative allegazioni.
Non essendo stato dedotto alcunché, specialmente dopo il deposito dei chiarimenti dell’Amministrazione, il Collegio non può che prendere atto dell’assenza di una censura specifica e deve quindi respingere il mezzo; a ciò consegue il rigetto del ricorso, tenuto conto anche della circostanza che l’insufficienza delle pubblicazioni assorbe – ai fini dell’esito del giudizio – qualunque ulteriore rilievo anche in ordine ai profili dedotti con il primo motivo.
L’esposizione che precede costituisce giusta ragione per disporre la piena compensazione delle spese tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta e compensa le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere, Estensore
OMISSIS, Consigliere
Pubblicato il 12/03/2026

