Ai fini della legittimazione ad agire avverso atti di programmazione e allocazione di posti di professore di prima fascia, non è sufficiente l’interesse, meramente strumentale, del docente alla riedizione della procedura in vista della generica possibilità di futura chiamata nel proprio settore scientifico, occorrendo la titolarità di una posizione giuridica soggettiva specifica e differenziata, idonea a garantire un’utilità diretta e immediata dall’accoglimento del ricorso.
TAR Puglia - Bari, Sez. I, 17 marzo 2026, n. 323
Il docente che impugna la delibera di individuazione dei settori disciplinari presso cui indire la chiamata per un posto da ordinario è privo di interesse a ricorrere
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1459 del 2025, integrato da motivi aggiunti, proposto da
OMISSIS, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Università OMISSIS, in persona del Rettore in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati OMISSIS, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
OMISSIS, OMISSIS, rappresentati e difesi dall’avvocato OMISSIS, con domicilio eletto presso il suo studio, in OMISSIS
per l’annullamento
quanto al ricorso:
– della delibera del Consiglio di Dipartimento del 23 luglio 2025, con cui sono stati assegnati, perché siano banditi i concorsi ex art. 24, co. 6, L. 240/2010, 1 posto di professore ordinario al OMISSIS e 1 posto di professore ordinario al OMISSIS;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compreso il relativo verbale della delibera;
quanto ai motivi aggiunti:
– del decreto del Rettore n. OMISSIS del 13 ottobre 2025 recante il bando per le procedure valutative per la chiamata di due professori di prima fascia presso il Dipartimento OMISSIS uno per il SSD OMISSIS (codice procedura OMISSIS e l’altro per il OMISSIS OMISSIS (codice procedura OMISSIS);
– del parere favorevole espresso dal Senato accademico nella seduta del 23 settembre 2025 e della delibera del Consiglio di amministrazione del 24 settembre 2025 di approvazione del concorso per i due precitati posti, non noti alla ricorrente, che si riserva di proporre motivi aggiunti;
– di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, compresa la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23 luglio 2025, già impugnata con il ricorso introduttivo e la cui impugnativa si ribadisce.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di OMISSIS di OMISSIS e dell’Università dOMISSIS;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 11 febbraio 2026 il dott. OMISSIS e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato il 19 settembre 2025 e depositato in Segreteria il 25 settembre 2025, OMISSIS adiva il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, al fine di ottenere l’annullamento dei provvedimenti meglio indicati in epigrafe.
Esponeva in fatto di rivestire il ruolo di professore associato di EOMISSISpresso l’Università OMISSIS, Dipartimento OMISSIS, dal 1° marzo 2013.
Nella seduta del 18 aprile 2025, il Consiglio di amministrazione dell’Università OMISSIS attribuiva al Dipartimento OMISSIS le risorse per attivare due posizioni di professore di prima fascia, da chiamare secondo le previsioni dell’art. 24, comma 6, della legge n. 240/2010, ossia con procedura selettiva riservata agli interni in possesso di Abilitazione Scientifica Nazionale (ASN).
Con delibera del 23.07.2025, il Consiglio di Dipartimento assegnava le due posizioni disponibili al SSD OMISSIS e al OMISSIS, individuati applicando il criterio della c.d. “turnazione per aree scientifiche”.
Avverso tale decisione la ricorrente insorgeva, proponendo il ricorso in epigrafe.
Veniva, in particolare, sollevato il seguente argomento di gravame:
1. eccesso di potere (difetto assoluto di motivazione; irrazionalità manifesta e difetto dei presupposti; sviamento). Violazione dell’art. 3 l. 241/90.
Con un unico motivo di ricorso, la prof.ssa OMISSIS denunciava l’illegittimità del provvedimento gravato dal presente ricorso, in quanto, in tesi, sarebbe stato sorretto da una motivazione soltanto apparente.
Nello specifico, il richiamo al Documento di programmazione triennale, contenuto nella delibera impugnata, non sarebbe stato sufficiente a giustificare la scelta di attribuire le due posizioni di professore ordinario ai settori disciplinari summenzionati, poiché molti altri posti di professore di prima fascia erano previsti nel medesimo atto programmatico.
Previo parere favorevole del Senato accademico nella seduta del 23 settembre 2025, con delibera del Consiglio di amministrazione del 24 settembre 2025, l’Università OMISSIS approvava il bando di concorso per la selezione delle due suddette posizioni.
Con D.R. n. 3093 del 13 ottobre 2025, l’Amministrazione resistente indiceva le relative procedure.
Con atto di costituzione depositato in data 29 ottobre 2025, si costituivano in giudizio OMISSIS e OMISSIS, in qualità di controinteressati, per resistere all’avverso ricorso.
Con atto notificato in data 11 ottobre 2025 e depositato in data 7 novembre 2025, la ricorrente proponeva motivi aggiunti nei confronti del parere favorevole del Senato accademico del 23 settembre 2025, della delibera del Consiglio di amministrazione del 24 settembre 2025 e del D.R. n. 3093 del 13 ottobre 2025, in tesi, inficiati, sia in via diretta che in via derivata, dagli stessi vizi che avrebbero reso illegittima la delibera del Consiglio di Dipartimento del 23 luglio 2025, già impugnata con il ricorso introduttivo.
Con atto depositato il 19 novembre 2025, si costituiva in giudizio l’Università OMISSIS, deducendo l’inammissibilità e l’infondatezza del ricorso.
Previo deposito di memorie e repliche, all’udienza pubblica del giorno 11.02.2026, la causa veniva definitivamente trattenuta in decisione.
Tutto ciò premesso, il ricorso è inammissibile.
All’esito dell’analitico scrutinio di merito, emerge in modo chiaro come la ricorrente non vanti una posizione giuridica soggettiva qualificata, risultando, al contrario, portatrice di un mero interesse di fatto alla sua propria progressione di carriera interna.
In via assolutamente preliminare, si deve rilevare che la legittimazione al ricorso presuppone il riconoscimento dell’esistenza di una situazione giuridica attiva, protetta dall’ordinamento e riferita a un bene della vita oggetto della funzione svolta dall’Amministrazione o da un soggetto a essa equiparato.
Al contrario, la possibilità di ricavare dall’eventuale decisione di accoglimento un’utilità soltanto indiretta ed eventuale non è, di per sé sola, sufficiente a determinare la sussistenza di una situazione specifica e differenziata, fondante la legittimazione a ricorrere.
Nel caso di specie, in primo luogo, la prof.ssa OMISSIS fa valere in giudizio un interesse meramente strumentale, finalizzato alla ripetizione dell’intera procedura.
In secondo luogo, dall’auspicata caducazione degli atti impugnati col presente ricorso, la ricorrente non può trarre alcun vantaggio diretto e concreto, sia perché non c’è alcuna correlazione tra la mancata previsione nel bando di concorso del settore scientifico OMISSIS, in cui è incardinata la prof.ssa OMISSIS, e l’attribuzione di due posizioni di docente di prima fascia in favore dei soli OMISSIS, sia perché, anche in caso di annullamento della serie procedimentale gravata, l’Amministrazione resistente non sarebbe in alcun modo obbligata a istituire il posto da professore ordinario nel settore disciplinare cui afferisce la ricorrente.
Pertanto, posto che la giurisdizione amministrativa non assolve a una funzione di verifica di carattere generale ed oggettivo del rispetto della legalità, in carenza di realistiche possibilità di ottenere in modo diretto e immediato l’utilità cui l’interessato aspira, l’eventuale interesse alla rinnovazione della gara, del concorso o della chiamata non dimostrerebbe da solo la titolarità di una posizione giuridica qualificata e differenziata, fondante la legittimazione al ricorso, assumendo – l’interesse strumentale in parola – la natura di interesse di mero fatto, non tutelabile dall’ordinamento giuridico (ex multis, Cons. Stato, Ad. plen., 21 marzo 2011, n. 4; T.A.R. Lazio – Roma, Sez. II-ter, 6 luglio 2012, n. 6418; Cons. Stato, Sez. III, 5 febbraio 2014, n. 571).
In altri termini, mancando la prova della concreta utilità che la ricorrente può trarre dall’intervento del Giudice Amministrativo, la sola prospettiva del vantaggio teorico, consistente nella semplice possibilità della riedizione della procedura, non è sufficiente per riconoscere la legittimazione ad impugnare gli atti di gara, atteso che tale aspettativa non si distinguerebbe da quella che potrebbe vantare qualsiasi operatore del settore che aspiri a partecipare ad una futura selezione.
Di conseguenza, dalla natura di mero interesse di fatto della situazione dedotta in giudizio dalla prof.ssa OMISSIS consegue l’inammissibilità dell’introdotto ricorso.
Ad abundantiam, nel merito, le doglianze formulate sono infondate e, pertanto, non avrebbero comunque potuto essere accolte.
In particolare, con il ricorso proposto la ricorrente lamentava il difetto di motivazione a sostegno della decisione assunta dal Consiglio di Dipartimento di assegnare due posizioni di professore di prima fascia ai settori disciplinari OMISSIS e OMISSIS.
Tale censura si appalesa infondata, dal momento che la deliberazione del Consiglio di Dipartimento, che istituisce i posti da mettere a concorso, ha natura di atto di carattere generale e programmatico e, pertanto, connotato da ampia discrezionalità.
Posto che la determinazione delle linee fondamentali di organizzazione degli uffici pubblici è definita da ciascuna Pubblica Amministrazione mediante atti organizzativi, gli ampi margini decisionali pacificamente riconosciuti al potere di auto-organizzazione comportano il riconoscimento di una discrezionalità tanto ampia da ridimensionare significativamente, pur senza elidere, l’intensità dell’onere motivazionale.
Quest’ultimo, perciò, può dirsi sufficientemente assolto anche ove l’Amministrazione faccia riferimento al solo Documento di programmazione triennale del fabbisogno, per giustificare le proprie determinazioni relative all’individuazione dei settori scientifico-disciplinari a cui assegnare le posizioni disponibili di docente universitario di prima fascia.
In tale prospettiva nessuna rilevanza avrebbe potuto avere l’ammissione e la materiale acquisizione della richiesta prova testimoniale, quest’ultima essendo stata incentrata sulla prova di una prassi amministrativa di rotazione fra settori scientifico disciplinari non certo vincolante per l’Amministrazione, ma chiaramente da parametrarsi a valutazioni da fare caso per caso sotto l’ombrello di una discrezionalità talmente lata da sfociare nel merito (auto)organizzativo insindacabile.
In conclusione, il ricorso è respinto perché inammissibile e, ad abundantiam, da considerarsi infondato anche nel merito.
Da ultimo, in ragione della natura in rito della pronuncia e della oggettiva peculiarità della vicenda in esame, sussistono i presupposti di legge per disporre la compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, Sede di Bari, Sezione I, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 11 febbraio 2026 con l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere, Estensore
OMISSIS, Consigliere

