R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N NOME D E L POPOLO I T A L I A NO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 1804 del 2025, proposto da-OMISSIS- -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avvocato OMISSIS, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
contro
Università degli studi -OMISSIS-, in persona del rettore pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati OMISSIS, con domicilio digitale p.e.c. in registri di giustizia
Fondazione OMISSIS -OMISSIS- -OMISSIS-, non costituita in giudizio
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – sede di Roma (sezione terza-ter) n. -OMISSISN.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’appello incidentale dell’Università degli studi -OMISSIS-;
Viste le memorie e tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 27 gennaio 2026 il consigliere Fabio
Franconiero e uditi per le parti gli avvocati OMISSIS
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio – sede di Roma, integrato da motivi aggiunti, l’odierna appellante, già rettore dell’Università degli studi -OMISSIS-, impugnava gli atti del procedimento disciplinare promosso nei suoi confronti dell’ateneo all’esito del quale le era stata comminata la sanzione della destituzione senza perdita del diritto a pensione o assegni (decreto del 3 ottobre 2023, n. 1, del decano dei professori ordinari).
2. Il procedimento veniva avviato in data 13 giugno 2023, con decreto del decano recante la proposta di applicazione della sospensione dal servizio per tre mesi, sulla base del messaggio p.e.c. in data 1° maggio 2023 della fondazione OMISSIS, seguita da una comunicazione a/r del 4 maggio successivo, con la quale si chiedeva di avviare una verifica sulla legittimità dell’operato del rettore. Contestualmente all’avvio era applicata la sospensione cautelare dal servizio.
3. Prima dell’audizione appositamente fissata davanti al collegio di disciplina, in data 28 settembre 2023, venivano formulate ulteriori contestazioni, con note del decano del 15 e del 25 settembre precedente.
4. Si giungeva quindi all’esito sopra menzionato, disposto con il decreto del decano parimenti richiamato, adottato su conformi parere del collegio di disciplina (in data 29 settembre 2023) e delibera del consiglio d’amministrazione dell’ateneo (verbale in data 2 ottobre 2023).
5. Nel contraddittorio con l’ateneo, previa dichiarazione del difetto di legittimazione passiva del prorettore, l’adito Tribunale amministrativo così pronunciava:
– accoglieva il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti «nei limiti di cui in motivazione»;
– erano nello specifico giudicate fondate le censure di violazione del termine per avviare il procedimento, fissato ex art. 10, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, in 30 giorni dalla conoscenza dei fatti, nel caso di specie da fare risalire al 4 maggio 2023, quando il decano «è entrato nella disponibilità della documentazione nella sua completezza», con la sopra menzionata comunicazione della fondazione OMISSIS; rispetto a questa decorrenza il decreto di avvio in data 13 giugno 2023 era quindi intervenuto tardivamente;
– al riguardo, il termine di legge era qualificato come perentorio, a tutela della «certezza dei rapporti giuridici che è alla base del procedimento disciplinare» e per non vanificare «il carattere perentorio del termine finale»;
– venivano inoltre accolte le censure nei confronti della sospensione cautelare dal servizio applicata con «l’avvio tardivo del procedimento disciplinare in relazione ai fatti originariamente contestati» e dunque in carenza del legittimo presupposto dato dall’«esercizio tempestivo dell’azione disciplinare»;
– i restanti motivi erano assorbiti o respinti;
– in primo luogo, era esclusa che avesse portata invalidante la mancata indicazione di un termine di durata della sospensione cautelare; ciò in ragione dell’applicabilità in via suppletiva del termine massimo di durata del procedimento disciplinare, previsto in centottanta giorni dall’art. 5, comma 2, del regolamento di ateneo per il funzionamento del collegio di disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti del personale docente;
– erano inoltre giudicate infondate le censure secondo cui il provvedimento conclusivo era la risultante di due contestazioni disciplinari ulteriori a quella iniziale, sul rilievo che queste ultime da un lato erano state «tempestivamente elevate dal Decano a seguito di informazione da parte della Presidenza di Ateneo»; e dall’altro lato, per la loro autonomia sostanziale, non erano da ritenersi invalidate in via derivata rispetto a quella iniziale, tardivamente formulata;
– l’autonomia delle due ulteriori contestazioni – riguardanti «l’utilizzo di una unità del servizio di pulizie dell’Ateneo presso l’abitazione privata del Rettore nel periodo dal 5 gennaio 2023 al 21 luglio 2023», la prima, e la seconda «ipay tv Netflix»
– era ricavabile «dalla valutazione svolta dal Collegio di disciplina» sulla gravità delle condotte «sia singolarmente che complessivamente considerate»;
– inoltre, nell’audizione l’incolpata era stata posta «nelle condizioni di difendersi in ordine alle contestazioni addebitate» e nondimeno (attraverso il proprio difensore) aveva formulato «eccezioni di mero rito» e non in merito ai fatti contestati, che quindi si dovevano «intendere pacificamente ammessi», come ritenuto dal collegio di disciplina;
– non poteva essere attribuito rilievo invalidante alla mancata riformulazione dopo quella iniziale di una nuova proposta di sanzione, in ragione del suo «carattere non vincolante» mancanza di un divieto di reformatio in peius; inoltre, il procedimento si era legittimamente svolto con il deferimento dell’incolpato davanti al collegio di disciplina, previsto dalla normativa di legge nazionale in caso di prognosi di applicazione di una sanzione più grave della censura (art. 10, comma 2, della sopra citata legge 30 dicembre 2010, n. 240);
– la censura di mancato rispetto dei termini procedimentali non era idonea ad enucleare alcuna illegittimità, per il carattere «meramente ordinatorio» dei termini interni al procedimento, con esclusione dei soli termini iniziale e finale, di natura perentoria; inoltre non vi era stata alcuna contestazione sul punto nel procedimento da parte dell’incolpata;
– le censure di difetto di proporzionalità e gradualità della sanzione conclusiva non erano tali da fare emergere profili di illegittimità sindacabili in giudizio;
– le contestazioni non erano atipiche, ma riferibili a doveri inerenti al rapporto di impiego dei docenti universitari, connotato comunque dall’«atipicità degli illeciti disciplinari».
6. In conclusione, veniva confermata la sanzione della destituzione senza perdita del diritto agli assegni e alla pensione.
7. Contro la pronuncia di primo grado l’originaria ricorrente ha proposto appello.
8. L’ateneo ha proposto appello incidentale, con il quale censura le statuizioni della sentenza di rigetto delle eccezioni pregiudiziali da esso sollevate e contesta nel merito l’accoglimento parziale dell’altrui impugnazione.
DIRITTO
1. Con un primo motivo si sostiene che la sospensione cautelare del servizio applicata in sede di avvio del procedimento avrebbe dovuto essere accompagnata dalla previsione di un termine di durata. In contrario si assume che diversamente da quanto affermato dalla sentenza appellata la carenza non potrebbe essere colmata in via suppletiva dalla sopra citata disposizione regolamentare (art. 5, comma 2, del regolamento di ateneo per il funzionamento del collegio di disciplina e per lo svolgimento del procedimento disciplinare nei confronti del personale docente).
Inoltre, in ragione della sua natura di «misura eccezionale» e del suo carattere necessariamente temporaneo la sospensione avrebbe dovuto essere correlata «alla gravità dei fatti ed una effettiva esigenza preventiva» e in questa prospettiva non potrebbe prescindere dalla previsione di un termine certo.
2. Con un secondo motivo sono riproposte le censure di illegittimità del provvedimento disciplinare perché fondato su «fatti nuovi ed irritualmente introdotti solo nel procedimento», che in ragione della loro autonomia rispetto alla contestazione iniziale, come rilevata dalla sentenza appellata, avrebbe dovuto dare luogo a «due distinti procedimenti disciplinari», secondo quanto previsto dall’art. 87 del regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore). La contraria statuizione della sentenza di primo grado avrebbe l’effetto di scardinare il sistema normativamente previsto, con il riconoscimento della possibilità di contestare «infiniti e distinti addebiti, in tempi diversi facendo sempre salva la proposta originaria rispetto soltanto ad alcuni di essi perché, in sostanza, varrebbe solo il provvedimento conclusivo». L’illegittimità procedimentale non potrebbe poi essere sanata dal deferimento dell’incolpato al collegio di disciplina, come statuito dalla sentenza, perché «in casi di illeciti commessi dal Rettore», il regolamento d’ateneo attribuisce il «potere disciplinare e le altre funzioni (…) al Decano dei Professori». Non corrisponderebbe inoltre al vero il fatto che l’incolpata sia stata posta nelle condizioni di difendersi dalle contestazioni formulate dal collegio di disciplina.
3. Con un terzo motivo d’appello viene censurata la statuizione di rigetto del motivo concernente il rispetto dei termini procedimentali, che si assumono violati in conseguenza della tardività dell’originaria contestazione. Inoltre, la sentenza avrebbe erroneamente supposto la mancanza di contestazioni sul punto, quando invece esse risultano dal parere del collegio di disciplina in data 29 settembre 2023, che ha declinato la propria competenza in materia.
4. Con un quarto motivo d’appello sono riproposte le censure di violazione dei principi di proporzionalità e gradualità delle sanzioni disciplinari. Contrariamente a quanto statuito dalla sentenza di primo grado la dedotta violazione non sarebbe esclusa dalla pretesa puntualità della motivazione contenuta nel menzionato parere del collegio di disciplina. Questa sarebbe invece affetta da «manifesta genericità», indistintamente riferita a tutte le contestazioni e priva di una disamina delle difese dell’incolpata. La motivazione a sostegno dell’applicazione della sanzione maggiormente afflittiva sarebbe infatti carente, perché limitata ad un generico richiamo all’art. 89 del regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592 (Approvazione del testo unico delle leggi sull’istruzione superiore), senza ulteriore specificazione, con particolare riguardo «alla riconducibilità di ogni violazione alla corrispondente fattispecie». Sul punto, la sentenza avrebbe erroneamente ascritto la valutazione svolta dagli organi disciplinari a profili di discrezionalità dell’amministrazione non sindacabili nella presente sede giurisdizionale di legittimità. In contrario si assume che non sarebbe comunque precluso un sindacato sotto i profili della proporzionalità, imparzialità e ragionevolezza, secondo i criteri elaborati in materia dalla giurisprudenza amministrativa.
5. Con un quinto motivo sono riproposte le censure con cui si sostiene l’atipicità delle contestazioni, che diversamente da quanto statuito dalla sentenza appellata, pur in un sistema sanzionatorio quale quello disciplinare contraddistinto dalla mancata tipizzazione degli illeciti non potrebbe in tesi «giustificare un’applicazione totalmente discrezionale e potenzialmente arbitraria delle sanzioni». In questa prospettiva viene sottolineato che nel caso di specie gli addebiti «non rientrano in alcuna delle infrazioni disciplinari di cui agli artt. 89 del R.D. n. 1592/1933 e 4 – comma 2 del Regolamento». Né tanto meno dalla motivazione degli atti adottati nell’ambito del provvedimento sanzionatorio sarebbe possibile ricostruire il percorso logico sulla base del quale gli addebiti integrerebbero «una violazione piuttosto che un’altra». Sarebbe a questo riguardo irrilevante ed erroneo il riferimento contenuto nell’atto di avvio del procedimento al rinvio a giudizio del rettore «per violazione dell’art. 2, comma 2 bis del D.Lgs. n. 74/2000, fissando contestualmente l’udienza preliminare per il giorno 26.10.2023», posto che proprio in quell’udienza si dovrà decidere il rinvio a giudizio.
Peraltro, per questa contestazione sarebbe inoltre violato l’art. 6, comma 1, del più volte citato regolamento d’ateneo per lo svolgimento del procedimento disciplinare, il quale prevede una causa di temporanea improcedibilità di quest’ultimo «qualora per il fatto addebitato al docente sia stata iniziata l’azione penale». Al medesimo riguardo, rispetto al fatturato dell’Università degli studi -OMISSIS-, «di alcune decine di milioni di euro» l’importo della fattura inesistente oggetto di contestazione penale sarebbe in ogni caso di entità modesta (€ 23.100,00 di imponibile); ed inoltre la medesima contestazione sarebbe erroneamente stata formulata nei confronti della ricorrente nella qualità di legale rappresentante dell’ateneo. Le contestazioni relative alle nomine a prorettore del 27 gennaio 2023, successivamente revocate in autotutela, e la nomina a delegato del rettore del 5 aprile 2023 sarebbero inoltre tardive, così come quelle concernenti i contatti di lavoro del personale dipendente, risalenti al periodo 20 – 31 gennaio 2023. Si ribadisce quindi l’irritualità di quelle riguardanti il servizio dipulizia e l’abbonamento a Netflix e se ne contesta la fondatezza.
6. Sono infine riproposti ex art. 101, comma 2, cod. proc. amm. i motivi di censura relativi alle contestazioni «di carattere accademico ed amministrativo», ed in particolare riguardanti la durata dei mandati del rettore. In relazione ad essa si sottolinea che la nomina della ricorrente è stata a suo tempo deliberata dai competenti organi collegiali «in virtù di atti a tutt’oggi validi ed efficaci». Per quanto concerne invece le assenze per «motivi di salute» viene osservato che esse non potrebbero mai costituire la base per un procedimento disciplinare, mentre in relazione alla nomina dei prorettori si richiama il fatto che la stessa ricorrente ne ha poi disposto la revoca.
In ogni caso, nessuna delle contestazioni rientrerebbe nei casi previsti dall’art. 4, comma 2, del più volte richiamato regolamento d’ateneo, così tipizzati: «a) grave insubordinazione; b) abituale mancanza ai doveri d’ufficio; c) abituale irregolarità di condotta; d) atti in genere che comunque ledano la dignità o l’onore del Professore e del Ricercatore». Si ribadiscono infine i profili di erroneità della contestazione relativa all’imputazione penale sopra esposti.
7. Con l’appello incidentale sono riproposte le eccezioni di inammissibilità e improcedibilità del ricorso e dei motivi aggiunti in primo grado, per mancata impugnazione degli atti di nomina del nuovo rettore per il triennio 2024-2026, per la quale il giudice di primo grado aveva disposto un rinvio della trattazione, alla camera di consiglio del 21 novembre 2023, salvo poi contraddittoriamente affermare in sentenza che l’estensione dell’impugnazione a questi atti afferiva a «facoltà rientranti nel diritto di difesa» della parte, quando invece dal mancato esercizio di questoderiverebbe l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
8. Un ulteriore profilo di improcedibilità per la medesima causa deriverebbe dalla scadenza dell’incarico della ricorrente previsto in ogni caso al 31 dicembre 2023. Si aggiunge che la nomina risale al 2004, malgrado il collocamento a riposo dal 1° aprile di quell’anno, così da determinare una situazione che «confliggeva apertamente con i principi generali dell’ordinamento universitario, applicabili anche alle università non statali», dacché «l’l’impossibilità giuridica» di una durata ulteriore alla scadenza. Pertanto, sarebbe errata la motivazione a fondamento del rigetto dell’eccezione espressa dalla sentenza di primo grado e relativa alla pendenza tra le parti di un parallelo giudizio civile «promosso dall’Ateneo in relazione ai fatti che hanno dato origine alla vicenda in esame».
9. Nel merito, la sentenza avrebbe errato ad accogliere le censure di tardivo avvio del procedimento disciplinare.
10. Innanzitutto perché nessuna comminatoria di perentorietà del termine di 30 giorni è ricavabile dall’art. 10, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, né tanto meno dalla normativa regolamentare d’ateneo. In questo senso si sarebbe espressa questa sezione, con sentenza del 10 febbraio 2025, n. 1090: «i termini di legge che scandiscono i tempi e le fasi del procedimento disciplinare nei confronti dei docenti universitari – sia quelli relativi all’avvio della procedura, che quelli riferibili al tempo in cui deve intervenire il parere del Collegio di disciplina, rispettivamente dettati dal comma 2 e dal comma 3 dell’art.10 della L. n.240 del 2010 – abbiano natura ordinatoria».
11. Al medesimo riguardo, la sentenza non avrebbe esaminato i rilievi difensivi volti a sottolineare che nel caso di specie, di illeciti disciplinari commessi dal vertice dell’università, il procedimento ha connotati di specialità che escludono l’applicazione dell’art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 24. Ciò in ragione di quanto previsto nell’atto di indirizzo del Ministero dell’università e della ricerca del 14 maggio 2018, n. 39, avente ad oggetto l’aggiornamento 2017 al piano nazionale anticorruzione – sezione università (approvato con Delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017), al quale il regolamento d’ateneo si è conformato, con la previsione della nomina di un apposito collegio di disciplina «su proposta del Decano». Sarebbe pertanto preclusa in apice la possibilità di rispettare il termine di 30 giorni previsto dalla normativa primaria in generale. Se ne dovrebbe trarre la conseguenza che il termine per avviare il procedimento nei confronti della ricorrente avrebbe avuto come decorrenza il giorno 5 giugno 2023, quando su proposta del decano il consiglio di amministrazione ha nominato «l’apposito Consiglio di Disciplina investito del compito di rendere il “parere vincolante” sugli addebiti disciplinari mossi nei confronti della Ricorrente».
L’avvio in data 13 giugno sarebbe dunque tempestivo. Lo sarebbe anche in relazione al termine di legge, dal momento che diversamente da quanto statuito dalla sentenza, solo il 23 maggio 2023 il titolare dell’azione disciplinare ha avuto contezza specifica e puntuale degli illeciti commessi dal rettore. Quindi, si ribadisce che fino alla nominadell’apposito collegio di disciplina il termine era sospeso.
12. Un ulteriore della sentenza sarebbe la mancata dichiarazione di inammissibilità delle censure concernenti la sospensione cautelare, la quale è «una misura del tutto interinale funzionale al corretto esplicarsi del procedimento disciplinare»; l’interesse a contestarla sarebbe in ogni caso venuto meno con l’applicazione della sanzione disciplinare a conclusione del procedimento, dacché la sopravvenuta carenza di interesse.
13. Sarebbe poi inficiato da ultrapetizione ex art. 112 cod. proc. civ. l’accoglimento dei motivi sul provvedimento cautelare, posto che in nessuno di essi ne era stata prospettata per il tardivo avvio tardivo del procedimento disciplinare.
14. Infine, per tuziorismo e in via subordinata è censurato l’assorbimento del sesto motivo di ricorso «con cui si sostiene l’infondatezza delle contestazioni di carattere accademico e amministrativo in esso contenute», il quale avrebbe invece dovuto essere dichiarato inammissibile perché proposto, con il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, contro l’atto iniziale del procedimento, prima che questo fosse definito.
15. Così sintetizzate le questioni riproposte nel presente giudizio d’appello, assumono carattere prioritario le eccezioni preliminari concernenti il permanere dell’interesse dell’originaria ricorrente ad una decisione di merito, malgrado l’ormai incontestata impossibilità di riottenere la carica di rettore dell’ateneo resistente.
16. Sul punto, vanno condivise le difese di quest’ultima (in memoria conclusionale) con le quali si sottolinea che nondimeno residua un interesse morale a vedersi riconosciuta l’infondatezza delle incolpazioni per le quali la stessa è stata destituita. Come sul punto precisato, l’interesse ex art. 100 cod. proc. civ. ad agire nel presente giudizio si concentra sul provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare, recante la sanzione massima, espressiva di un giudizio di forte riprovazione dell’ateneo nei confronti dell’operato della ricorrente, allorché ne rivestiva la carica apicale. Rispetto ad esso è evidente l’interesse ad una pronuncia restitutoria dell’onore perduto (che ha valore costituzionale: art. 54, comma 2, Cost.), a prescindere dalle utilità di carattere meramente materiale che ne possano derivare.
17. Sennonché le censure di merito riproposte dalla medesima ricorrente a mezzo dell’appello principale sono infondate, mentre è fondato per quanto di interesse l’appello incidentale.
18. L’accoglimento di quest’ultimo mezzo va limitato a quanto di interesse rispetto alla sentenza di primo grado, e cioè alla parte in cui censura l’accoglimento da parte di quest’ultima delle censure relative al termine di legge per avviare l’azione disciplinare. Al riguardo, in assenza di una comminatoria espressa all’interno dell’art. 10 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, deve ritenersi, per un verso, che il termine in questione abbia carattere ordinatorio (in termini: Cons. Stato, VII, 9 febbraio 2023, n. 1426). Per altro verso, l’esigenza di non sottoporre i soggetti coinvolti in quest’ultimo per un tempo indeterminato, immanente al potere datoriale di disciplina dei propri dipendenti, è soddisfatta con la previsione di un termine massimo di durata del procedimento.
19. In questo quadro, la previsione di un termine per la contestazione disciplinare, e dunque per l’avvio del procedimento, assume una funzione prevalentemente acceleratoria nell’interesse dell’amministrazione alla sua tempestiva conclusione. A fronte di ciò le contestazioni di parte ricorrente vertono in via esclusiva sul termine ex art. 10, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, senza che sia nemmeno prospettato il superamento del termine di durata massima del procedimento. Ne deriva che le censure sul punto sono infondate e che pertanto è erronea la statuizione di accoglimento delle stesse resa in primo grado.
20. In ragione di quanto ora rilevato devono essere esaminate le ulteriori censure nei confronti della sanzione disciplinare e del relativo procedimento, riproposte dall’interessata a mezzo di appello principale, che come sopra accennato sono infondate. L’esame può prendere le mosse dalla contestazione iniziale, di cui all’atto di avvio del procedimento, che diversamente da quanto si suppone con l’appello principale enuncia in modo chiaro e percepibile gli addebiti. Essi sono riferibili ad irregolarità gestionali riconducibili all’ipotesi sopra citata dell’«irregolarità di condotta» prevista dall’art. 4, comma 2, lett. c), del regolamento d’ateneo. Su di esse la difesa della ricorrente ha potuto prendere espressa e puntuale posizione, a comprova dell’infondatezza dei suoi assunti di genericità ed indeterminatezza delle contestazioni.
21. Nella fattispecie in questione possono poi essere ricondotte le contestazioni suppletive, riferite a due specifici fatti di uso per scopi personali di mezzi e risorse dell’ateneo (servizio di pulizie e abbonamento tv netflix). Il rilievo ora svolto priva di fondatezza l’assunto secondo cui le medesime contestazioni sarebbero autonome dal punto di vista sostanziale rispetto a quella iniziale e pertanto avrebbero dovuto essere oggetto di distinti atti di avvio di ulteriori procedimenti.
22. Oltre ad essere smentita sul piano sostanziale, come ora osservato, l’assunto non è idoneo ad enucleare una lesione del diritto di difesa per effetto della legittima scelta dell’ateneo. Risulta infatti documentalmente provato e pacifico che le contestazioni suppletive hanno preceduto l’audizione personale dell’incolpato, in cui ha partecipato il suo difensore. Come risulta dalla relativa trascrizione della registrazione, quest’ultimo si è limitato ad eccepire l’irritualità delle contestazioni suppletive per le medesime ragioni oggetto delle censure di legittimità svolte nel presente giudizio, senza lamentare in modo specifico la mancanza di un adeguato termine a difesa, in ragione del quale avrebbe potuto chiedere un rinvio.
23. Peraltro, nel merito delle medesime contestazioni suppletive non si registrano censure puntuali, al di là di una generica negazione dei fatti addebitati, che possono dunque ritenersi provati. Ciò al pari delle irregolarità gestionali oggetto di contestazione con l’atto di avvio del procedimento, con riguardo specifico alla nomina di pro-rettori, tra cui il proprio marito, già cessato dalla carica di docente a suo tempo ricoperta, e dunque in assenza dei requisiti statutariamente richiesto (art. 14, comma 4), ed inoltre in misura eccedente i limiti fissati dall’atto normativo fondamentale d’ateneo (uno, ai sensi dell’art. 13, comma 4); così come della stipula di contratti di lavoro o il riconoscimento di inquadramenti o livelli retributivi superiori, in violazione della competenza in materia del consiglio di amministrazione. Al riguardo, mentre in relazione a quest’ultimo fatto non vi sono contestazioni, sulle nomine delle menzionate cariche la successiva revoca potrebbe astrattamente attenuare il giudizio di colpa, ma non escludere l’irregolarità originariamente commessa e anche in questo caso non contestata a mezzo delle censure svolte nel presente giudizio.
24. A fronte delle descritte condotte la sanzione conclusiva della destituzione si palesa come la conseguenza di una valutazione di carattere discrezionale dell’amministrazione datrice di lavoro che si sottrae alle critiche formulate dall’interessata nel presente contenzioso. Diversamente da quanto la stessa suppone, sono assenti profili di arbitrarietà e sproporzione, a fronte di condotte che si palesano idonee nel loro complesso a compromettere l’immagine del vertice dell’ateneo.
25. A questo specifico riguardo, come statuito dalla sentenza di primo grado, il menzionato parere del collegio di disciplina in data 29 settembre 2023 reca una motivazione adeguata con riguardo all’accertamento dei fatti contestati, delle norme violate e delle ragioni per cui gli addebiti in questione giustificano la sanzione applicata. Ineccepibile è il giudizio sull’«indebito utilizzo» da parte della ricorrente della carica di vertice dell’ateneo per «favorire i propri personali interessi», così come la dichiarata violazione dei «doveri di ufficio», l’«irregolarità della condotta» e la «lesione della dignità e dell’onore» da cui la carica stessa avrebbe dovuto essere circondata, a tutela del buon nome dell’ateneo stesso.
26. In conseguenza del rigetto delle censure inerenti alla sanzione disciplinare adottata all’esito del relativo procedimento va dichiarata l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse di quelle concernenti la sospensione cautelare comminata alla ricorrente con l’atto di avvio del procedimento medesimo. Sul punto va richiamato quanto rilevato con riguardo al perdurante interesse di quest’ultima ad una pronuncia di merito malgrado l’incontestata impossibilità di reintegrazione nella carica di vertice dell’ateneo resistente a suo tempo ricoperta. Rispetto all’utilità così perseguita si palesa infatti irrilevante l’ipotetico annullamento delle determinazioni assunte in via cautelare, per la loro funzione meramente strumentale rispetto alla sanzione conclusiva e alle esigenze di funzionalità dell’amministrazione nelle more del procedimento disciplinare.
27. In conclusione, in accoglimento dell’appello incidentale e in corrispondente riforma della sentenza di primo grado il ricorso e i motivi aggiunti vanno dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse, con riguardo alle censure concernenti la sospensione cautelare dal servizio, mentre vanno respinti per il resto.
Per il numero e la complessità delle questioni controverse le spese del doppio grado
di giudizio possono essere integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente
pronunciando sugli appelli, principale e incidentale, come in epigrafe proposto, così
provvede:
– respinge l’appello principale;
– accoglie l’appello incidentale;
– per l’effetto, in riforma parziale della sentenza di primo grado dichiara in parte improcedibili e per il resto respinge il ricorso e i motivi aggiunti.
– spese del doppio grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante principale.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 gennaio 2026 con
l’intervento dei magistrati:
OMISSIS, Presidente
OMISSIS, Consigliere, Estensore
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere
OMISSIS, Consigliere